Raccomandata

 

 

Incarto n.
42.2016.19

 

rs

Lugano

14 dicembre 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 29 luglio 2016 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 21 giugno 2016 emanata da

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   L’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), con decisione del 4 febbraio 2016, ha stabilito che non era possibile entrare nel merito della richiesta del 25 gennaio 2016 di RI 1 tendente al rinnovo delle prestazioni assistenziali.

 

                                         L’amministrazione ha così motivato il proprio provvedimento:

 

" (…)

In data 20.11.2015 lei è stata convocata presso i nostri Uffici per chiarire dove fosse la sua effettiva residenza in considerazione del fatto che dai controlli di Polizia effettuati nel corso dell’autunno 2015 e dai consumi elettrici irrisori, sin dal mese di luglio 2012, risultanti sulle fatture pervenuteci il 14.10.2015, il suo appartamento è risultato non abitato.

Con verbale del 20.11.2015 la invitavamo a comunicare al nostro Ufficio, in occasione del rinnovo delle prestazioni assistenziali valido dal 01.01.2016, quali fossero le sue intenzioni abitative e affettive. Non ci è pervenuta alcuna comunicazione al riguardo.

In data 08.01.2016 riceviamo un altro rapporto di controllo di Polizia il quale conferma che dal 25.11.2015 al 31.12.2015 il suo appartamento è prevalentemente non abitato. (…)” (Doc. 219)

 

                               1.2.   Con decisione su reclamo del 21 giugno 2016 (cfr. doc. B), l’USSI ha confermato la propria decisione del 4 febbraio 2016, rilevando:

 

" (…)

F.

Considerato che l’assistita non ha fornito i chiarimenti richiesti, l’USSI ha considerato un puro domicilio fittizio a __________ e rifiutato le prestazioni di assistenza non potendo entrare nel merito della richiesta di prestazioni.

 

La signora, tramite reclamo del 12 febbraio 2016, ha contestato la decisione indicando che il rifiuto dell’assistenza è ingiustificato in quanto è domiciliata a __________ dove abita e dove ha intenzione di rimanere.

 

G.

Nel caso in esame l’assistita non ha fornito le informazioni necessarie a definire correttamente la sua situazione e il suo diritto alle prestazioni assistenziali.

Dopo vari anni di sostanziale assenza dall’appartamento e dal comune di __________, il suo domicilio è unicamente formale ma di fatto fittizio. L’assenza praticamente costante rende la relativa pigione una spesa inutile e ingiustificata. La situazione alloggiativa dell’assistita non è oggettivamente l’appartamento di __________ dal quale (in base agli accertamenti) risulta sempre assente e quindi la spesa da prendere in considerazione quale spesa alloggiativa è un’altra, sia che lei risieda dalla madre, sia che sia convivente con il fidanzato.

Non è quindi chiaro se e in che misura la reclamante ha diritto all’assistenza mentre è chiaro che l’indicazione di abitare a Tesserete non corrisponde alla situazione constatata e accertata e quindi non è possibile stabilire la prestazione. Malgrado l’esplicita richiesta la reale situazione non è stata chiarita.

La decisione era quindi corretta.” (Doc. B)

 

                               1.3.   Contro la decisione su reclamo del 21 giugno 2016 RI 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto, oltre alla concessione del gratuito patrocinio, l’annullamento di tale provvedimento e il conseguente accoglimento della richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali.

                                     

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente, tramite la propria rappresentante, ha dapprima contestato il tenore del verbale redatto in sede di colloquio il 20 novembre 2015 davanti all’Ispettorato dell’USSI. Al riguardo la medesima ha affermato di avere sottoscritto il verbale senza esaminarlo in maniera lucida ed obiettiva a causa del suo stato ansioso e confusionale di quel giorno intervenuto a seguito della comunicazione da parte dell’amministrazione secondo cui quest’ultima aveva ricevuto una segnalazione a suo carico per “presunto abuso”.

                                         Ella sostiene, pertanto, che le dichiarazioni contenute nel verbale debbano essere intrepretate in maniera differente, soprattutto considerando che è in grado di provare di aver vissuto e di vivere durevolmente e stabilmente a __________.

                                         Riguardo ai controlli eseguiti dalla Polizia, la ricorrente ha asserito che dall’agosto 2015 ha in uso un’automobile __________ targata __________ che ha sostituito la precedente __________ targata __________ e di aver utilizzato diverse volte delle auto di cortesia, in quanto la __________ ha necessitato di riparazioni.

                                         In relazione all’entità del consumo di elettricità da cui risulterebbe che l’appartamento non è abitato, l’insorgente ha rilevato, da un lato, di avere avuto problemi di salute che hanno comportato anche delle degenze, dall’altro, di essere impegnata con la formazione (il 30 giugno 2016 ha ottenuto l’attestato di capacità quale impiegata di commercio AFC e ha richiesto di poter effettuare la maturità professionale) che sta completando, per cui anche su consiglio dei medici ha cercato di continuare a vivere in maniera dignitosa frequentando famigliari, conoscenti e la scuola. Ella ritiene che il fatto di recarsi ogni tanto da sua madre a Canobbio, di aver frequentato nel novembre 2015 una persona domiciliata a __________ e di fare visita a un amico a __________ non equivale a dire che non vivesse o non viva nel suo appartamento a __________.

                                         In proposito la parte ricorrente ha precisato che i movimenti bancari sono giustificati dai suoi spostamenti durante il giorno.

                                         L’insorgente ha dichiarato di avere sempre vissuto sola a Tesserete, distaccandosi dalla madre e dal nucleo familiare dal 2012, come consigliatole dai medici che l’avevano in cura.

                                         La medesima ha, infine, indicato di avere, contrariamente a quanto indicato nella decisione impugnata, preso contatto tempestivamente con l’USSI per confermare la sua ferma intenzione di continuare a rimanere a __________ e di aver messo per iscritto sia le sue contestazioni concernenti il verbale del novembre 2015, sia le sue intenzioni abitative e affettive nell’istanza di reclamo del 12 febbraio 2016, come da istruzioni del funzionario dell’USSI, __________, sentito telefonicamente (cfr. doc. I).

                                        

                               1.4.   In risposta l’USSI ha proposto di respingere l’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.5.   Il 3 ottobre 2016 la patrocinatrice della ricorrente ha notificato alcuni mezzi di prova, e meglio l’interrogatorio dell’insorgente, nonché l’audizione testimoniale della madre, e ha prodotto un’attestazione dei locatori dell’appartamento di __________ da cui risulta che l’interessata vive lì dall’agosto 2012, paga regolarmente l’affitto ogni mese e durante le loro visite è presente nell’abitazione (cfr.doc. V + Z).

 

                               1.6.   L’amministrazione, il 10 ottobre 2016, ha trasmesso alcune fatture per la fornitura dell’energia elettrica concernenti gli anni 2012, 2013, 2014 e parte del 2015 e il rapporto d’esecuzione del 19 ottobre 2015 allestito dalla Polizia __________ in relazione alle verifiche effettuate a __________ dal 2 al 18 ottobre 2015 (cfr. doc. VII1; VII2).

                                         L’USSI, al riguardo, ha indicato, da una parte, che il consumo elettrico non era compatibile con un appartamento abitato e che la Polizia ha constatato che nell’appartamento non c’era mai nessuno. Dall’altra, che l’assistita a motivo della propria assenza ha chiarito di alloggiare in vari altri appartamenti. L’amministrazione ha, di conseguenza, ritenuto necessarie le informazioni richieste per definire correttamente la situazione dell’insorgente e per poter stabilire il suo diritto a prestazioni assistenziali (cfr. doc. VII).

 

                               1.7.   L’avv. RA 1, per conto di RI 1, il 14 ottobre 2016, ha segnatamente osservato che la sua assistita conferma di non avere mai abitato altrove né di avere mai dichiarato di risiedere stabilmente altrove e/o volersi trasferire.

                                         Inoltre la patrocinatrice ha ribadito che la ricorrente non si è mai rinchiusa in casa rimuginando sulla sua precaria situazione (di salute, lavorativa, professionale, affettiva – in quanto di fatto sola – ed economica) e ha specificato che la medesima è seguita dallo psichiatria Dr. __________, come pure che sta cercando un riscatto sociale, proseguendo il percorso formativo/professionale e alimentando la sua passione per il canto che la porta spesso a rincasare tardi (cfr. doc. IX).

 

                               1.8.   L’USSI si è riconfermato nella propria risposta di causa e nelle osservazioni del 10 ottobre 2016 con scritto del 18 ottobre 2016 (cfr. doc. XI) che è stato inviato per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XII).

 

                               1.9.   Pendente causa questo Tribunale ha interpellato l’USSI come segue:

 

" (…) il TCA rileva che nella decisione del 4 febbraio 2016 e nella decisione su reclamo impugnata è stato indicato che in occasione dell’audizione davanti all’Ispettorato del 20 novembre 2015 RI 1 è stata invitata a comunicare le sue intenzioni abitative e affettive a partire dal 1° gennaio 2016.

 

Il relativo verbale agli atti costituito da una sola pagina (cfr. copia allegata) non riporta tale richiesta.

 

Pertanto vi domandiamo cortesemente di documentare quanto da voi asserito e di precisare se l’evasione della vostra richiesta di informazioni è stata sollecitata (sempre comprovando debitamente la vostra risposta). (…)” (Doc. XIII)

 

                                         Il 10 novembre 2016 l’amministrazione ha risposto:

 

" (…)

Alleghiamo il verbale ispettorato, composto di due pagine (doc. 42 inc. USSI), completo, scusandoci per l’errore.

Risulta che l’amministrazione ha chiarito all’assistita che le risultava un appartamento sin dal 2012 non abitato. Ha informato quindi l’assistita che la prestazione era garantita fino al 31.12.2015 e in relazione a tale scadenza l’ha invitata a comunicare le sue intenzioni abitative. Non è dunque stata ulteriormente sollecitata a dare tale informazione.” (Doc. XIV)

 

                             1.10.   L’avv. RA 1, per conto dell’insorgente, il 10 novembre 2016, ha osservato che la sua cliente già in sede di verbale del 20 novembre 2015 aveva dichiarato all’USSI di essere intenzionata a continuare a vivere presso il suo appartamento a __________ e che la medesima si era attivata, contattando telefonicamente l’amministrazione, al fine di comunicarle quanto peraltro confermato in sede di verbale, ovvero la ferma volontà di restare presso la sua abitazione di __________.

                                         La parte ricorrente conclude asserendo che pertanto non corrisponde al vero che RI 1 non abbia comunicato le proprie intenzioni (cfr. doc. XVI).

 

                             1.11.   Il doc. XVI è stato inviato per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. XVII).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto della vertenza è la questione di sapere se a ragione oppure no l’USSI non è entrato nel merito della domanda di rinnovo delle prestazioni assistenziali inoltrata da RI 1 il 25 gennaio 2016, ritenendo in assenza di informazioni specifiche che la ricorrente a __________ abbia un puro domicilio fittizio.

 

                                         Per verificare se un beneficiario di prestazioni assistenziali ha diritto o meno al rinnovo delle stesse è essenziale conoscere la situazione personale ed economica della persona assistita.

                                     

                                         Al fine di ottenere le informazioni necessarie per la determinazione del diritto alle prestazioni sociali, gli organi amministrativi devono poter accedere a tutti i dati inerenti l’assicurato, rispettivamente l’assistito in questione (cfr. Messaggio n. 4773 relativo all’introduzione di una nuova Laps del 1° luglio 1998, pag. 27).

 

                                         L’art. 28 Laps a tale proposito enuncia:

 

" Gli organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi speciali possono accedere a tutte le informazioni loro necessarie. (cpv. 1)

Allo scopo di garantire un’elaborazione razionale dei dati conservati presso gli organi amministrativi cantonali e quelli delle cancellerie comunali, necessari all’applicazione della legge e delle leggi speciali, è autorizzato il flusso automatizzato delle informazioni (cpv. 2)."

 

                                         Inoltre il richiedente le prestazioni stesso è obbligato a fornire le informazioni utili per determinare il suo diritto, in particolare, alle prestazioni assistenziali. Giusta l’art. 67 Las:

 

" 1Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.

2A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.”

 

                                         L’art. 29 Laps prevede:

 

" Le persone che compongono l’unità di riferimento, gli organi amministrativi cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private, sono tenuti a fornire gratuitamente tutte le informazioni utili all’accertamento del diritto."

 

                                         L’art. 29 Laps impone, dunque, la trasmissione gratuita su richiesta degli organi amministrativi competenti per l’applicazione della Laps e delle leggi speciali di tutte le informazioni utili all’accertamento del diritto alle prestazioni sociali (cfr. Messaggio n. 4773 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 pag. 28).

 

                                         L’art. 14 Reg.Laps enuncia:

 

" 1Il richiedente deve fornire allo sportello ogni documento e informazione necessari all’accertamento dell’unità di riferimento, del reddito disponibile residuale e del diritto alla prestazione richiesta.

2Egli deve in particolare comprovare ogni cambiamento della situazione personale o finanziaria di ogni membro dell’unità di riferimento rispetto ai dati relativi all’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato.

3Se il richiedente o altre persone che compongono l’unità di riferimento, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare, l’organo designato dalla legge speciale può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o decidere di non entrare in materia.”

 

                                         Il tenore dell’art. 14 cpv. 3 Reg.Laps corrisponde a quello dell’art. 43 cpv. 3 LPGA, peraltro applicabile per analogia in ambito di assistenza sociale, che prevede che se l’assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare, l’assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia.

 

                                         La norma non indica come scegliere fra le due possibilità di sanzione. Comunque, secondo la prassi, la facoltà di non entrare nel merito va utilizzata con un certo riserbo. Se, infatti, sulla base degli atti è possibile emanare una decisione di merito, non va emesso un provvedimento di irricevibilità (cfr. STF 9C_266/2012 del 19 agosto 2012 consid. 1.1.; DTF 131 V 42 consid. 3; U. Kieser, ATSG-Kommentar, 3° ed., Zurigo, Basilea, Ginevra 2015, ad art. 43 n. 99-100).

 

                                         L’assicuratore, tuttavia, non può pronunciarsi sulla base degli atti né rifiutarsi di entrare in materia se gli è possibile delucidare i fatti senza difficoltà, né complicazioni speciali, malgrado la mancanza di collaborazione dell’assicurato (cfr. STF 9C_266/2012 del 19 agosto 2012 consid. 1.1.; STFA I 700/02 del 24 giugno 2003 consid. 2.2. e riferimenti ivi citati).

 

                                         Le sanzioni contemplate all’art. 43 cpv. 3 LPGA possono, in ogni caso, essere inflitte solo dopo diffida scritta, avvertimento delle conseguenze giuridiche e assegnazione di un termine di riflessione per decidere. Tale procedura non prevede né eccezioni, né deroghe, nemmeno se risulta chiaro che la persona interessata non vuole in ogni caso adempiere questo obbligo (cfr. STF 8C_333/2010 dell’11 ottobre 2010 consid.3.2.; STFA I 700/02 del 24 giugno 2003 consid. 2.2.).

 

                               2.2.   Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1 è stata al beneficio di prestazioni assistenziali almeno dal 2012 (cfr. doc. 206).

 

                                         Da un messaggio di posta elettronica dell’8 settembre 2015 inviato dallo Sportello Laps di __________ a __________ dell’USSI risulta che un vicino di casa della ricorrente ha comunicato che quest’ultima non sarebbe mai presente nel suo appartamento e che delle volte comparirebbe per un giorno, ma per il resto non lo utilizzerebbe (cfr. doc. 44).

 

                                         L’insorgente è stata, di conseguenza convocata dall’Ispettorato dell’USSI a un colloquio per il 20 novembre 2015 (cfr. doc. 43).

                                         Dal relativo verbale si evince che:

 

" La signora è stata convocata in seguito a una segnalazione di presunto abuso pervenuta al nostro Ufficio la quale segnala che la stessa non risiede presso il proprio domicilio.

Dai controlli effettuati dalla Polizia risulta in effetti che la signora non è presente nel proprio appartamento e nemmeno il veicolo immatricolato a suo nome.

Oltre a ciò i consumi elettrici, sin dal mese di luglio 2012 – inizio dell’erogazione delle prestazioni assistenziali – risultano irrisori, a conferma di un appartamento non abitato.

La signora dichiara di avere diversi problemi personali e di salute i quali hanno fatto sì che in questi anni lei risiedesse prevalentemente presso la madre a __________, presso il suo compagno a __________ (__________) da circa un anno, presso amici e presso un amico a __________ (__________) che conosce da prima di __________.

I movimenti bancari confermano le località di __________, __________ e __________, in particolare.

Spieghiamo alla signora che il nostro Ufficio riconosce la spesa alloggiativa se la locazione di un appartamento è necessaria e se l’appartamento è abitato.

Oltre a ciò qualsiasi cambiamento nella situazione affettiva avrebbe dovuto e dovrebbe essere comunicato tempestivamente al nostro Ufficio.

La signora ammette di risiedere prevalentemente altrove e chiede di non toglierle l’appartamento in quanto vuole mantenere la sua indipendenza e non gravare sulla madre o sul compagno.

Dichiara di volere tornare a casa sua.” (cfr. doc. 42)

 

                                         A seguito di una richiesta del TCA (cfr. doc. XIII), l’amministrazione, il 10 novembre 2016, ha trasmesso un’ulteriore pagina del verbale del 20 novembre 2015 non presente nell’incarto del seguente tenore:

 

" Il nostro Ufficio effettuerà una valutazione su un ordine di restituzione relativo al periodo luglio 2012 – novembre 2015 visto che i consumi elettrici evidenziano chiaramente l’assenza dal domicilio.

La garanzia è valida sino al 31.12.2015, invitiamo la signora a riflettere e a comunicare al nostro Ufficio quali sono le sue intenzioni abitative e affettive.

Il nostro Ufficio effettuerà nel contempo una valutazione sulla prestazione ordinaria.

Alla signora è stata regalata la __________ targata __________ da __________ del valore di CHF 9'500 ad agosto 2015. Le spese fisse sono state sostenute dalla signora.

La signora si è infortunata il 02.08.2015 e il 19.10.2015 e ha annunciato gli infortunio alla __________. Chiediamo alla signora di trasmettere al nostro Ufficio, al più presto, le decisioni emesse relative al riconoscimento delle indennità giornaliere per il periodo agosto-novembre 2015.” (Doc. XIV1)

 

                                         In relazione a quanto emerso dal verbale del 20 novembre 2015 va osservato segnatamente, da un lato, che nel Rapporto d’esecuzione del 19 ottobre 2015 allestito dalla Polizia __________ all’attenzione dell’USSI è stato indicato:

 

" (…)

Come da voi richiesto, sono state effettuate delle verifiche giornaliere per un periodo di 16 giorni (n.d.r.: dal 2 al 18 ottobre 2015) presso il domicilio della RI 1, per verificare l’effettiva presenza della succitata. Da parte nostra, durante tutto il periodo, non si è mai notato né il veicolo né la rubricata. Non venivano nemmeno notate luci o movimenti all’interno dell’appartamento (…).” (Doc. VII1)

 

                                         Dall’altro, che il 5 febbraio 2016 la __________ ha comunicato all’insorgente che, come già confermatole in precedenza, veniva ritenuta completamente abile al lavoro dal 23 dicembre 2015 per l’infortunio del 2 agosto 2015 alla caviglia destra.

                                         Per l’infortunio del 19 ottobre 2015 concernente la spalla destra e il ginocchio destro le cure mediche rimanevano aperte, ma la capacità lavorativa veniva considerata completa dal 18 febbraio 2016 (cfr.doc. S).

 

                                         Il 29/30 dicembre 2015 la ricorrente ha postulato il rinnovo delle prestazioni assistenziali per il 2016 (cfr.doc. 234, 253).

                                         Con decisione del 5 gennaio 2016 l’USSI le ha concesso una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'193 per il mese di gennaio 2016 (cfr.doc. 230).

 

                                         Il 5 gennaio 2016 l’amministrazione ha, inoltre, inviato all’insorgente uno scritto del seguente tenore:

 

" (…) in occasione della sua prossima richiesta di rinnovo (da presentare tramite il suo comune di domicilio), la invitiamo a farci pervenire i seguenti documenti:

 

·         ricevute che attestino l’avvenuto pagamento dell’affitto per il mese di gennaio 2016

·         copia estratto conto banca/posta per il mese di dicembre 2015

·         copia dell’inoltro/decisione della borsa di studio per l’anno 2015/16 (appena in suo possesso).

 

Le rammentiamo che il richiedente deve fornire ogni documento e informazione necessari all’accertamento dell’unità di riferimento, del reddito disponibile residuale e del diritto alla prestazione richiesta. La informiamo che in mancanza di quanto richiesto l’Ufficio potrà decidere di non entrare in materia per il rinnovo della prestazione.” (Doc. 229)

 

                                         La ricorrente ha inoltrato una nuova richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali il 22/25 gennaio 2016 (cfr. doc. 221), allegando la ricevuta del versamento della pigione di fr. 1'100.-- relativa al mese di gennaio 2016 (cfr. 224), nonché l’estratto del suo conto bancario presso __________ del mese di dicembre 2015 da cui risulta un saldo di fr. 8'184.-- (cfr. doc. 225).

 

                                         Il 4 febbraio 2016 l’USSI ha emesso una decisione di non entrata nel merito della domanda di rinnovo dell’assistenza sociale a far tempo dal mese di febbraio 2016, in quanto, da una parte, dagli accertamenti esperiti nell’autunno 2015 l’appartamento di Tesserete è risultato non abitato. Dall’altra, l’insorgente non ha comunicato le sue intenzioni abitative e affettive dal 1° gennaio 2016, come da richiesta dell’amministrazione in sede di audizione del 20 novembre 2015. L’amministrazione ha inoltre indicato che da un ulteriore Rapporto di controllo di Polizia ricevuto l’8 gennaio 2016 emerge che anche dal 25 novembre al 31 dicembre 2015 l’appartamento di __________ era prevalentemente non abitato (cfr. doc. 219).

 

                                         Con reclamo del 12 febbraio 2016 RI 1, in relazione al verbale del 20 novembre 2015, ha fatto valere che:

 

" (…)

Trovandomi da sola davanti a due persone, per essere interrogata (mi è stato comunicato al momento della seduta e non sulla convocazione) in seguito a una segnalazione di “presunto abuso”, ha generato in me una forma di stress psicologico e d’agitazione, tale da impedirmi di valutare obiettivamente il contenuto del verbale.

Per tali ragioni, mi permetto di evidenziare ciò che ebbi modo di esporre in occasione dell’incontro senza che ciò sia stato ripreso nel verbale, i cui contenuti sono presi a pretesto della decisione.

Abito nell’appartamento, sito nel __________, dal 01 agosto 2012 (non dal 1 di luglio 2012 come riportato sul verbale del 20.11.2015), dove dimoro e ho sempre tenuto il mio domicilio e dove intendo rimanere. (…)” (Doc. 209)

 

                                         La ricorrente ha altresì indicato:

 

" (…)

Dal 2012 sono stata confrontata con diversi casi di malattia e susseguenti visite mediche certificate. Inoltre ho subito due interventi chirurgici di cui uno per ernia inguinale (n.d.r.: cfr. attestati medici doc. Q) che si è verificata molto dolorosa per gli effetti post operatori che mi hanno minato le condizioni psichiche e fisiche creandomi non poche difficoltà, anche nell’ambito scolastico e formativo che con fatica ho sempre cercato di portare a termine al fine di rendermi indipendente sotto tutti gli aspetti.

Nel mese di dicembre 2014 ho subito un nuovo intervento chirurgico (n.d.r.: cfr. attestati medici doc. R) a seguito di una forma tumorale che mi ha generato pesanti conseguenze fisiche e cure continue protrattesi nel tempo.

Il 2 agosto 2015 sono incorsa in un infortunio (caviglia dx e spalla dx e ginocchio dx dolente a seguito del “corpo offa” infiammato), protrattosi fino al 17 febbraio 2016.

Alla luce di quanto su esposto è facile comprendere che nei periodi di malattia e d’infortunio oltre ai giorni di degenza in ospedale ho ricorso all’aiuto di persone a me vicine per far fronte alle esigenze del caso.

Va da sé che i bassi consumi elettrici dell’abitazione che sarebbero stati rilevati sono fondati dai fatti su evidenziati e non certo perché non vi abito.

Sorprende, dunque, che attraverso la decisione formale mi sia stato comunicato di essere oggetto di un rapporto di polizia, nel quale si affermerebbe che dal 25.11.2015 al 31.12.2015 il mio appartamento sarebbe stato “prevalentemente (?) non abitato”, ciò che non corrisponde al vero poiché abito l’appartamento in conformità alle mie esigenze personali, avendo anch’io una vita privata che non m’impedisce di trascorrere momenti anche fuori casa. (…)” (Doc. 209-2010)

 

                                         Il provvedimento del 4 febbraio 2016 è stato confermato dall’USSI con decisione su reclamo del 21 giugno 2016 (cfr. doc. B; consid. 1.2.).

 

                               2.3.   Questa Corte rileva innanzitutto che la determinazione del luogo di domicilio di RI 1 non è indispensabile per la determinazione della competenza dell’USSI.

                                         L’USSI, infatti, ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 Las è competente in generale per le persone con domicilio o dimora assistenziale nel Cantone e in casu non è in discussione che l’insorgente si trovi nel Cantone Ticino.

                                     

                                         La conoscenza del luogo di domicilio della ricorrente è decisiva, per contro, nel caso di specie per stabilire se nel calcolo dell’eventuale diritto a prestazioni assistenziali ordinarie debba essere conteggiata la pigione dell’appartamento di __________, nel caso in cui il domicilio sia effettivamente in questo paese (cfr. art. 22 lett. c Las), rispettivamente una pigione differente o nulla se l’insorgente viene prevalentemente ospitata da terzi, come indicato dall’amministrazione (cfr. doc. B p.to G; VII).

 

                                         Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale, tutto ben considerato, ritiene a torto che l’USSI non sia entrato nel merito della richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali interposta dalla ricorrente nel mese di gennaio 2016.

 

                                         In primo luogo, l’amministrazione non ha ossequiato la procedura contemplata all’art. 14 Reg.Laps, analoga a quella prevista dall’art. 43 cpv. 3 LPGA.

                                         Come visto (cfr. consid. 2.1.), tali disposti enunciano che se l’assicurato, l’assistito o il richiedente prestazioni assistenziali, nonostante un’ingiunzione, rifiuta in modo ingiustificato di compiere il suo dovere d’informare o di collaborare, l’assicuratore rispettivamente l’assistenza sociale può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia.

 

                                         Nella presente fattispecie è vero che in occasione dell’audizione davanti all’Ispettorato del 20 novembre 2015 era stato chiesto all’insorgente - che ha ammesso di risiedere prevalentemente altrove, ma ha pure dichiarato di voler tornare a casa sua a __________ - di riflettere e comunicare quali erano le sue intenzioni abitative e affettive per il 2016 (cfr.doc. XIV1).

                                         E’ altrettanto vero, però, che l’amministrazione il 4 febbraio 2016 ha emesso la decisione di non entrata nel merito della domanda di rinnovo delle prestazioni assistenziali senza nemmeno sollecitare la ricorrente a fornire l’informazione richiesta il 20 novembre 2015, come riconosciuto dall’USSI stesso (cfr. doc. XIV).

                                         L’USSI, prima di emanare il provvedimento in questione, avrebbe, invece, dovuto assegnarle un termine per rispondere a quanto richiesto con la comminatoria che in caso contrario non sarebbe entrato in materia o avrebbe deciso sulla base degli atti a disposizione (cfr. STCA 38.2006.23 del 7 giugno 2006 consid. 2.6.; STCA 38.2004.96 del 9 giugno 2005).

                                         In concreto ciò si giustifica tanto più se si considera che tra la richiesta del 20 novembre 2015 di ulteriori informazioni circa le sue intenzioni abitative dal 1° gennaio 2016 e la decisione di non entrata nel merito della domanda di rinnovo del 22/25 gennaio 2016, l’amministrazione il 5 gennaio 2016 ha emesso una decisione con cui ha accordato all’insorgente una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'193.-- per il mese di gennaio 2016, considerandola domiciliata a __________ e computando la pigione dell’abitazione di __________ (cfr. doc. 230-233).

                                         Inoltre con scritto separato del 5 gennaio 2016 l’USSI ha unicamente chiesto alla ricorrente di produrre le ricevute di pagamento dell’affitto per gennaio 2016.

                                         A seguito di questo provvedimento favorevole nei suoi confronti l’insorgente era, quindi, legittimata a credere che per l’amministrazione la questione del suo domicilio fosse chiarita.

 

                                         Al riguardo va del resto rilevato che la ricorrente ha asserito di aver contattato il funzionario dell’USSI, __________, manifestando la sua ferma intenzione di continuare a restare a __________ (cfr. doc. I pag. 6).

 

                                         L’USSI, d’altronde, neppure nella procedura di reclamo ha assegnato all’insorgente un termine per chiarire la propria situazione abitativa a decorrere dal 2016.

 

                                         L’amministrazione non ha, perciò, reso attenta la ricorrente delle conseguenze connesse a una reiterata omissione di fornire le debite informazioni circa il suo luogo di residenza nel 2016.

                                         Di conseguenza l’USSI non ha rispettato la procedura di cui agli art. 14 cpv. 3 Reg.Laps e 43 cpv. 3 LPGA per poter eventualmente non entrare nel merito della domanda di rinnovo.

 

                                         Al riguardo, a titolo informativo, cfr. STF 9C_51/2016 del 2 novembre 2016 relativa a un caso di assicurazione malattia in cui l’assicuratore non poteva ritenere l’assicurato in ritardo con i pagamenti dei premi, e quindi impedirgli il cambiamento di cassa malati, non avendo inviatogli la diffida almeno un mese prima della scadenza del termine di disdetta.

 

                                         In secondo luogo, il TCA osserva che l’USSI, indipendentemente dal rispetto dell’iter procedurale previsto dagli art. 14 cpv. 3 Reg.Laps e 43 cpv. 3 LPGA, tra le due sanzioni contemplate dai disposti citati avrebbe dovuto comunque optare per l’emanazione di una decisione nel merito sulla base degli atti in suo possesso ritenute le verifiche effettuate a fine 2015 (cfr. rapporto di polizia doc. VII1, controllo consumo dell’elettricità doc. VII2, verbale audizione del 20 novembre 2015; consid. 2.2.) - ad esempio emettendo una decisione con un calcolo dell’assistenza sociale che non comportasse il conteggio della pigione -, invece di non entrare in materia in relazione alla richiesta di rinnovo dell’assistenza sociale.

 

                                         In proposito giova ribadire che la facoltà di non entrare nel merito va utilizzata con un certo riserbo. Se, infatti, sulla base degli atti è possibile emanare una decisione di merito, non va emesso un provvedimento d’irricevibilità (cfr. consid. 2.1.).

 

                               2.4.   Alla luce di quanto esposto la decisione su reclamo del 21 giugno 2016 deve essere annullata e gli atti rinviati all’USSI.

 

                                         Questa Corte ritiene in ogni caso che, per motivi di economia processuale (cfr. STF 9C_181/2015 del 10 febbraio 2016 consid. 2.1., pubblicata in DTF 142 V 67; STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto 2016 consid. 2.3.), il rinvio all’amministrazione non debba avvenire soltanto affinché agisca conformemente agli art. 14 cpv. 3 Reg.Laps e 43 cpv. 3 LPGA ed emettere in seguito una decisione sulla base degli atti in suo possesso e delle informazioni che la ricorrente vorrà fornire. Ciò in effetti nel caso concreto rappresenterebbe un vuoto esercizio formale (cfr. STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2; STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto 2016 consid. 2.3.) nella misura in cui per la valutazione dell’eventuale diritto a prestazioni assistenziali ordinarie dal mese di febbraio al 21 giugno 2016 (è la data della decisione su reclamo impugnata che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali; cfr. STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile 2005 consid. 2) già si impongono ulteriori accertamenti riguardo al domicilio della ricorrente in tale periodo.

 

                                         Non è infatti escluso che l’insorgente nel 2016 abbia realizzato quanto dichiarato in sede di verbale del 20 novembre 2015, ossia l’intenzione di volere tornare a casa sua a __________ (cfr. doc. XIV1), visto che, da un lato, nel 2014 e nel 2015 vi sono state ragioni oggettive che possono avere contribuito al fatto di risiedere prevalentemente altrove, e meglio motivi di salute dovuti a malattia e infortunio (cfr. doc. S; Q; R; consid. 2.2.). Dall’altro, agli atti risulta un’attestazione del 23 luglio 2016 di __________ in cui ha affermato di non avere mai convissuto con la ricorrente nel periodo 2014-2015 (cfr. doc. H), come pure un certificato medico del luglio 2012 del Dr. med. __________, spec. FMH psichiatria e psicoterapia, che perlomeno nell’ottobre 2016 seguiva ancora la ricorrente (cfr. doc. IX), da cui emerge che “tutti gli interventi che possano portare al distacco della signora __________ dal nucleo familiare d’appartenenza e a favorire la sua indipendenza, sono assolutamente da promuovere” (Doc. G).

                                         Il Dr. psic. __________, psicoterapeuta e psicoanalista, che ha seguito l’insorgente dal 2000 al 2002 e saltuariamente fino al 2012, nel luglio 2016 ha altresì affermato:

 

" (…)

All’epoca esisteva una grave situazione di conflittualità con la madre e il patrigno, permanendo le stesse condizioni considero opportuno che la paziente continui a poter beneficiare di un domicilio separato da quello familiare.” (Doc. G)

 

                                         Pertanto l’USSI procederà a verificare, interpellando la ricorrente, i vicini di casa che ancora nel periodo febbraio - giugno 2016 vivevano a __________ e che hanno rilasciato le dichiarazioni allegate al ricorso (cfr. doc. H), quale sia di fatto il luogo della residenza effettiva dell’insorgente.

                                         A tal fine l’amministrazione potrà pure, se del caso, richiedere alla medesima di produrre i conteggi di consumo dell’elettricità per il periodo in questione.

 

                                         Dopo aver esperito le necessarie indagini l’amministrazione emetterà una decisione in merito al diritto o meno della ricorrente a una prestazione assistenziale ordinaria per il periodo febbraio – giugno 2016.

 

                               2.5.   Vincente in causa la ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’USSI (cfr. 30 Lptca).

                                        

                                         Visto l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. I) è divenuta priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §      La decisione su reclamo del 21 giugno 2016 è annullata.

                                         §§    Gli atti sono rinviati all’USSI perché proceda come indicato al consid. 2.4.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         L’USSI verserà alla ricorrente l’importo di fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di gratuito patrocinio.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti