Raccomandata

 

 

Incarto n.
42.2016.21

 

rs

Lugano

31 gennaio 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso per denegata giustizia del 23 settembre 2016 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su reclamo del 19 aprile 2016 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha parzialmente accolto il reclamo interposto il 10 febbraio 2015 da RI 1 personalmente (cfr. doc. I pag. 6 inc. 42.2016.9) contro la decisione dell’8 gennaio 2015 con cui le era stata assegnata una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'202 mensili per i mesi di febbraio e marzo 2015 (cfr. doc. C), nel senso che ha aumentato quest’ultima di fr. 305.-- sia per il mese di febbraio che per il mese di marzo 2015, così da garantirle il minimo assolutamente intangibile definito per il 2015 in fr. 830.-- (cfr. doc. B inc. 42.2016.9).

 

                               1.2.   Contro la decisione su reclamo del 19 aprile 2016 l’avv. RA 1 e il MLaw __________, a nome e per conto di RI 1, hanno inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo nel merito il riconoscimento integrale del minimo vitale di fr. 977.-- mensili senza restrizioni (cfr. doc. I inc. 42.2016.9).

 

                               1.3.   Con la risposta di causa (doc. III inc. 42.2016.9) l’USSI ha dichiarato di essere d’accordo di riconoscere alla ricorrente, per raggiungere un forfait di fr. 977.-- mensili, l’importo mancante di fr. 453.-- sia per il mese di febbraio che per il mese di marzo 2015. Con decisione su reclamo del 30 giugno 2016 l’amministrazione ha poi annullato e sostituito la decisione su reclamo del 19 aprile 2016, accogliendo la richiesta dell’insorgente di concederle il forfait di mantenimento integrale di fr. 977, riconoscendole la somma mancante di fr. 453.-- mensili per i mesi di febbraio e marzo 2015, invece di soli fr. 305.-- (cfr. consid.1.1.; doc. IV1 inc. 42.2016.9-20).

 

                               1.4.   RI 1, il 23 settembre 2016, ha interposto personalmente al TCA un ricorso per denegata giustizia in cui ha lamentato, da una parte, il fatto che l’USSI non le avesse ancora versato l’ammontare di fr. 906.-- corrispondente all’importo riconosciutole con decisione su reclamo del 30 giugno 2016 a titolo di forfait di mantenimento aggiuntivo per febbraio e marzo 2015 (fr. 453.-- al mese).

                                         Dall’altra, che l’amministrazione non aveva ancora emesso le decisioni relative ai reclami inoltrati dalla medesima contro dei provvedimenti con cui le era stata erogata una prestazione assistenziale ordinaria di un importo da lei ritenuto non corretto. In particolare RI 1 ha fatto riferimento al reclamo del 27 giugno 2015 contro la decisione del 13 maggio 2015 concernente i mesi di maggio e giugno 2015, al reclamo del 2 ottobre 2015 contro la decisione del 31 agosto 2015 riguardante il mese di settembre 2015, al reclamo del 4 novembre 2015 contro la decisione del 29 settembre 2015 relativa ai mesi di ottobre e novembre 2015, al reclamo del 23 dicembre 2015 contro le decisione del 1° dicembre 2015 afferenti al mese di dicembre 2015, rispettivamente ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016, al reclamo del 7 maggio 2016 contro la decisione del 4 aprile 2016 riguardante i mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2016 e al reclamo del 30 giugno 2016 contro la decisione del 30 maggio 2016 con cui era stato corretto l’importo della prestazione assistenziale dei mesi di giugno, luglio e agosto 2016.

                                         Infine la ricorrente ha indicato che, per quel che attiene ai mesi di luglio e agosto 2015, l’USSI ha emesso una decisione su reclamo del 30 maggio 2016 impugnata davanti al TCA il 30 giugno 2016 (inc.42.2016.16 pendente) e che l’oggetto della lite riguarda eventualmente anche il mese di settembre 2015 (cfr. doc. I).

 

                               1.5.   Il 28 settembre 2016 questa Corte ha interpellato l’insorgente per sapere se fosse corretto che contestualmente al suo ricorso del 23 settembre 2016 non era rappresentata da un avvocato (cfr. doc. II).

 

                                         L’avv. RA 1, il 10 ottobre 2016, si è notificato quale patrocinatore di RI 1 nella procedura per denegata giustizia avviata il 23 settembre 2016, chiedendo che la ricorrente sia posta al beneficio del gratuito patrocinio (cfr. doc. IV).

 

                               1.6.   Nel frattempo, il 5 ottobre 2016, il TCA ha emanato la sentenza 42.2016.9-20 con la quale, in particolare, ha ritenuto privo di oggetto il ricorso di RI 1 contro la decisione su reclamo del 19 aprile 2016 a seguito dell’emanazione da parte dell’USSI della decisione su reclamo del 30 giugno 2016 che ha sostituito il provvedimento impugnato accogliendo la richiesta di riconoscerle l’intero forfait di mantenimento di fr. 977.-- sia per il mese di febbraio che per il mese di marzo 2015 (cfr. consid. 1.2.; 1.3.).

 

                               1.7.   Nella sua risposta del 19 ottobre 2016 l’USSI ha postulato la reiezione dell’impugnativa del 23 settembre 2016, osservando:

 

" (…)

La signora RI 1 contesta il mancato pagamento degli importi dovuti per febbraio e marzo 2015. Si osserva che essi sono stati versati con decisione 29.9.2016 che si allega.

 

La ricorrente lamenta la mancata decisione del reclamo 27.6.2015. Si osserva, dopo verifica, che lo stesso non risulta essere pervenuto all’USSI.

 

In merito ai reclami 2.10.2015, 4.11.2015, 23.12.2015, 7.5.2016 e 30.6.2016 si osserva che essi sono stati già evasi con relative decisioni 13.10.2016. L’emissione di tali decisioni era, chiaramente, già predisposta prima del ricorso pervenuto il 12.10.2016, in tal senso ininfluente.

 

Si osserva che la grande quantità di reclami e ricorsi da parte della qui ricorrente con motivazioni dettagliate e approfondite, richiede un adeguato tempo per i relativi necessari approfondimenti e verifiche, non da ultimo per coordinare e adeguare le decisioni che si susseguono. (…)” (Doc. VI)

 

                               1.8.   Questo Tribunale, il 24 ottobre 2016, ha trasmesso la risposta di causa alla parte ricorrente, invitandola a presentare osservazioni in merito all’affermazione “La ricorrente lamenta la mancata decisione del reclamo 27.6.2015. Si osserva, dopo verifica, che lo stesso non risulta essere pervenuto all’USSI” espressa dall’amministrazione nella risposta (cfr. doc. VII).

 

                                         Il rappresentante dell’insorgente ha postulato la concessione di una proroga al fine ricostruire la tracciabilità del plico postale relativo al reclamo del 27 giugno 2015, che sarebbe stato inviato personalmente dalla ricorrente per posta raccomandata (cfr. doc. VIII; IX).

 

                                         Tale richiesta è stata accolta con assegnazione di un termine scadente il 18 novembre 2016 (cfr. doc. X).

 

                               1.9.   Il 17 novembre 2016 la parte ricorrente ha richiesto un’ulteriore dilazione del termine di trenta giorni per presentare osservazioni in merito alla risposta di causa e segnatamente circa la notifica del reclamo del 27 giugno 2016 all’USSI.

                                         A motivazione di tale domanda è stato indicato che, nonostante RI 1 si sia subito attivata per provare l’effettivo inoltro del reclamo, tentando di recuperare la ricevuta postale e, non riuscendovi, rivolgendosi all’Ufficio postale di __________ presso il quale è avvenuto l’invio del reclamo, i collaboratori della Posta contattati dall’insorgente non sono ancora stati in grado di dare una risposta chiara e definitiva (cfr. doc. XI).

 

                                         Il TCA ha concesso l’ulteriore proroga di trenta giorni (cfr. doc. XII).

 

                             1.10.   Il 23 dicembre 2016 il rappresentante di RI 1 ha richiesto di prorogare nuovamente il termine per l’inoltro delle osservazioni alla risposta di causa o in subordine che il TCA proceda d’ufficio alla raccolta di informazioni relative al reclamo del 27 giugno 2015 presso Posta SA, in quanto, da una parte, benché siano stati inviati al servizio clienti della Posta i codici delle tre raccomandate spedite dall’ufficio postale di __________ il 27 giugno 2015, non è stato possibile ricevere alcuna informazione utile. Dall’altra, la Posta ha, però, indicato che avrebbe nuovamente esaminato e approfondito la questione, aprendo così un nuovo spiraglio per riuscire a chiarire la problematica (cfr. doc. XIII).

 

                                         Il 4 gennaio 2017 questo Tribunale ha concesso un’ultima proroga sino al 20 gennaio 2017 (cfr. doc. XIV).

 

                             1.11.   La parte ricorrente, il 20 gennaio 2017, ha comunicato che la Posta non si è ancora espressa in maniera conclusiva sula traccia del plico raccomandato del 27 giugno 2015 e di conseguenza ha invitato il TCA ad assumere d’ufficio delle informazioni scritte relative al reclamo del 27 giugno 2015 presso la Posta, previa audizione di __________, impiegata dell’agenzia postale di __________ (cfr. doc. XV + A/D).

 

                             1.12.   I doc. da VII a XV con i relativi allegati sono stati trasmessi per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. XVI).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Secondo l'art. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) il ricorso può essere interposto anche se l'assicurato o l'autorità competente, nonostante la domanda dell'assicurato non emani una decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo.

 

                                         Per costante giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

                                         Sempre secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare ragionevole, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 131 V 407 consid. 1.1.; DTF 107 Ib 164 consid. 3b). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia.

 

                                         In particolare, secondo la giurisprudenza federale, non si può giustificare la lunghezza delle procedure invocando il sovraccarico di lavoro (cfr. SVR 1999 ALV Nr. 15).

 

                                         Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).

 

                                         Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura, non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento delle parti e l'importanza della vertenza per l'interessato (cfr. STF 8C_194/2011 del 8 febbraio 2012 consid. 3.2.; STF 9C_841/2008 del 28 novembre 2008; STF 9C_624/2008 del 10 settembre 2008; DTF 130 I 332; DTF 129 V 411, DTF 125 V 188, DTF 1999 Ib 325; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).

 

                                         Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e rapida (cfr. art. 15 cpv. 1 Lptca; art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 243 n. 509);

 

                                         Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, pag. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).

 

                                         In una sentenza 8C_681/2008 del 20 marzo 2009 relativa al diniego di giustizia nel contesto di una domanda di aiuto d'emergenza, il Tribunale federale si è così espresso:

 

" (...)

3.1 Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH en reprochant aux premiers juges de ne pas avoir statué dans un délai raisonnable. Il fait valoir, en particulier, que l'arrêt attaqué a été rendu plus d'une année après le dépôt du recours, contrairement à l'exigence de l'art. 57 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives du canton de Vaud (LJPA; loi abrogée par la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, entrée en vigueur le 1er janvier 2009 [LPA-VD; RSV 173.36]).

 

3.2 Dans la mesure où l'autorité intimée a rendu son arrêt, le grief de déni de justice formel est irrecevable, le recourant n'ayant pas d'intérêt à la constatation d'un tel déni (art. 29 Cst. et art. 89 al. 1 let. c LTF; ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 128 II 34 consid. 1b p. 36). Le point de savoir s'il subsiste un droit à la constatation d'une éventuelle violation du principe de la célérité, qui sanctionne le dépassement du délai raisonnable ou adéquat et qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime (ATF 130 I 312 consid. 5.3 p. 333; 129 V 411 consid. 1.3 p. 417) peut demeurer indécis. Le recours devant l'autorité cantonale a été déposé le 19 décembre 2006. Le jugement attaqué a été rendu le 18 juillet 2008, soit une durée de procédure de dix-neuf mois. L'affaire était relativement complexe sur le plan juridique, le recourant ayant soulevé un certain nombre de griefs en relation avec ses droits fondamentaux, que la Cour cantonale a soigneusement examinés. La Cour a considéré que l'arrêt revêtait une portée de principe en ce qui concerne l'étendue de l'aide qui devait être allouée au recourant. Aussi bien a-t-elle tenu une séance de coordination entre les juges de la Cour de droit administratif et public III. Il est vrai, d'autre part, que la procédure n'a pas nécessité de mesures d'instruction particulières et que le recourant, à plusieurs reprises, s'est plaint de la longueur de celle-ci. Compte tenu, en particulier, de la nature du litige et de l'enjeu qu'il présentait pour l'intéressé, un délai de dix-neuf mois est certainement à la limite de ce qui est admissible. Il n'apparaît cependant pas excessif au point de constituer une violation des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH qui devrait être constatée dans le présent arrêt. Quant au délai d'une année pour statuer fixé par l'art. 57 al. 1 LJPA, il doit être considéré comme un délai d'ordre qui ne saurait comme tel créer un droit pour le justiciable (arrêts 2P.19/2005 du 11 novembre 2005 consid. 4.3 et 1P.663/2000 du 16 janvier 2001 consid. 2b)."

 

                                         Nell’ambito di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere discrezionale.

                                         In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto, con l’obiettivo di stabilire se l’aver ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio 1992, consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, pag. 194seg., e U 268/01 dell’8 maggio 2003, consid. 4.1).

 

                               2.2.   Nella concreta evenienza questa Corte osserva che, pendente causa, l’USSI, da un lato, ha emesso il 29 settembre 2016 la decisione relativa all’importo aggiuntivo riconosciuto a RI 1 per ottenere un forfait di mantenimento di fr. 977.-- mensili sia per il mese di febbraio 2015 che per il mese di marzo 2015, versandole così la somma di fr. 453.-- per ciascuno dei due mesi in questione (cfr. doc. VI; III; consid. 1.3., 1.4.).

                                         Dall’altro, il 13 ottobre 2016 ha emanato le decisioni su reclamo relative ai reclami interposti dalla ricorrente il 2 ottobre 2015 contro la decisione del 31 agosto 2015, il 4 novembre 2015 contro la decisione del 29 settembre 2015, il 23 dicembre 2015 contro la decisione del 1° dicembre 2015, il 7 maggio 2016 e il 30 giugno 2016 contro le decisioni del 4 aprile e 30 maggio 2016 (cfr. doc. 1-4 allegati a doc. VI).

                                         Con le decisioni su reclamo del 13 ottobre 2016 menzionate l’amministrazione ha accolto parzialmente i reclami dell’insorgente riconoscendole degli importi aggiuntivi (fr. 66.40 per settembre 2015; fr. 66.40 per dicembre 2015 e fr. 139.95 mensili per gennaio, febbraio e marzo 2016; fr. 66.40 al mese per ottobre e novembre 2015; fr. 139.95 al mese per aprile e maggio 2016) per garantirle un forfait di mantenimento di fr. 977.-- per il 2015 e di fr. 986.-- per il 2016.

 

                                         La causa, quindi, per quanto attiene al ricorso per denegata/ritardata giustizia in relazione al pagamento della somma aggiuntiva per i mesi di febbraio e marzo 2015, come pure all’evasione dei reclami del 2 ottobre 2015, 4 novembre 2015, 23 dicembre 2015, 7 maggio 2016 e 30 giugno 2016, può venire stralciata dai ruoli (in questo senso, cfr. STF 9C_433/2009 del 19 agosto 2009 consid. 1; STFA I 760/05 del 24 maggio 2006 consid. 1 e i riferimenti ivi menzionati; STCA 38.2014.19 dell’11 giugno 2014 consid. 2.2.; STCA 35.2014.63 del 6 ottobre 2014 consid. 2.2.; STCA 35.2006.17 del 31 luglio 2006 consid. 2.3.).

 

                               2.3.   Nel ricorso per denegata/ritardata giustizia, interposto personalmente da RI 1, la medesima ha postulato la messa a carico delle ripetibili all’USSI (cfr. doc. I pag. 4).

 

                                         Per decidere in merito al diritto alle ripetibili, si deve preliminarmente rispondere alla questione di sapere se erano dati i presupposti per presentare un ricorso per denegata giustizia oppure no (cfr. STF 8C_119/2011 del 26 aprile 2011 consid. 3; STF 9C_433/2009 del 19 agosto 2009 consid. 2; STFA I 760/05 del 24 maggio 2006 consid. 2; STCA 38.2014.19 dell’11 giugno 2014 consid. 2.3.; STCA 35.2014.63 del 6 ottobre 2014 consid. 2.3.; STCA 35.2006.17 del 31 luglio 2006 consid. 2.2.).

 

                                         In concreto, indipendentemente dalla questione di sapere se ricorrano o meno gli estremi per riconoscere una denegata/ritardata giustizia, alla ricorrente deve essere negata un’indennità per ripetibili.

 

                                         In effetti l’insorgente al momento dell’inoltro del ricorso del 23 settembre 2016 non era patrocinata (cfr.doc. I).

                                         Inoltre l’avv. RA 1, allorché il 10 ottobre 2016 è intervenuto nella presente procedura in qualità di rappresentante di RI 1, si è occupato esclusivamente di dimostrare che anche la decisione del 13 maggio 2015 relativa ai mesi di maggio e giugno 2015 è stata impugnata con reclamo del 27 giugno 2016, reclamo che l’USSI afferma di non aver ricevuto (cfr. doc. VI; VIII; XI; XIII; XV).

                                         Egli non ha effettuato alcun atto riguardante il pagamento della somma aggiuntiva per i mesi di febbraio e marzo 2015, né l’evasione dei reclami del 2 ottobre 2015, 4 novembre 2015, 23 dicembre 2015, 7 maggio 2016 e 30 giugno 2016.

 

                                         In casu non sono del resto dati i presupposti (la causa deve essere complessa, gli interessi in gioco importanti, il lavoro svolto deve avere impedito notevolmente l'attività professionale o avere comportato una perdita di guadagno e gli sforzi profusi devono essere ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti) per riconoscere le ripetibili a una parte vittoriosa non rappresentata per l’attività da lei svolta (cfr. STF 8C_653/2009 del 28 ottobre 2009 consid. 8; STFA U 433/04 del 26 luglio 2005 consid. 5.1.; DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a).

 

                               2.4.   Per quanto concerne il ricorso per denegata/ritardata giustizia in relazione all’evasione del reclamo che la ricorrente avrebbe inviato il 27 giugno 2015 all’USSI contro la decisione del 13 maggio 2015 con cui l’amministrazione le ha riconosciuto per i mesi di maggio e giugno 2015 una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'285.-- mensili (cfr. doc. 306 inc. 42.2016.9), il TCA osserva, innanzitutto, che per costante dottrina e giurisprudenza, l’onere della prova di un invio incombe a chi se ne prevale (cfr. STFA B109/05 del 27 gennaio 2006 consid. 2.4.; DTF 99 Ib 359, consid. 2; E. Catenazzi, Le insidie di un invio non raccomandato, in RTT 1974, p. 65ss.). Pertanto, se l’interessato non è in grado di fornirne la prova, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche (E. Catenazzi, op. cit., p. 67; cfr., pure, A. Borella, L’affiliation à l’assurance-maladie sociale suisse, Losanna 1993, p. 288).

                                         Va poi ricordato che qualora sia contestata la notifica di un invio per posta semplice e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si deve fondare sulle dichiarazioni del destinatario. Nel caso di un invio raccomandato, per contro, la giurisprudenza ha stabilito una presunzione refragabile secondo la quale l’impiegato postale ha correttamente inserito l’avviso di ritiro nella buca delle lettere o nella casella postale del destinatario e la data del relativo deposito che figura sulla lista delle notifiche è esatta. Questa presunzione implica un sovvertimento dell’onere probatorio a sfavore del destinatario: se quest’ultimo non riesce a dimostrare il mancato deposito nella sua buca delle lettere o nella sua casella postale nel giorno attestato dal postino, la notifica è reputata avvenuta in tale luogo e in tale data (cfr. STF 9C_202/2014, 9C_209/2014 dell’11 luglio 2014 consid. 4.2.; DTF 136 V 295 consid. 5.9.; STF 9C_753/2007 del 29 agosto 2008; STFA C 171/05 del 16 settembre 2005, pubblicata in SVR 2006 ALV Nr.- 10 pag. 36).

 

                                         Nella presente fattispecie la ricorrente sostiene di avere interposto reclamo contro la decisione del 13 maggio 2015 spedendo il relativo plico per posta raccomandata il 27 giugno 2015 (cfr. doc. VIII).

                                         L’amministrazione, dal canto suo, nella risposta di causa ha affermato che lo stesso non risulta essergli pervenuto (cfr. doc. VI).

 

                                         In proposito giova evidenziare che l’USSI non ha, invece, sollevato alcuna obiezione circa la notifica degli altri reclami dell’insorgente menzionati nel ricorso per denegata/ritardata giustizia del 23 settembre 2016 (cfr. doc. VI).

 

                                         La ricorrente, nonostante pretenda di aver inviato il reclamo del 27 giugno 2015 tramite raccomandata, non ha apportato la relativa prova.

                                         Anche le ricerche esperite per circa tre mesi, beneficiando fino al 20 gennaio 2017 di relative proroghe del termine assegnatole il 24 ottobre 2016 per presentare osservazioni alla risposta di causa (cfr. doc. X; XII; XIV), presso la Posta non hanno permesso di dimostrare che effettivamente sia stata spedita una raccomandata all’USSI nella data citata dalla ricorrente, il 27 giugno 2015, la cui certezza è stata relativizzata dalla parte ricorrente nella corrispondenza con la Posta, indicando che la lettera è stata spedita il 27 o il 29 giugno 2015 (cfr. allegati C e G a doc. XIII).

                                         La ricorrente non dispone della relativa ricevuta postale e la Posta, benché le siano stati forniti dalla collaboratrice dell’agenzia postale di __________ i numeri delle tre raccomandate spedite il 27 giugno 2015 dall’agenzia (cfr. allegati C e G a doc. XIII; allegato D a doc. XV), non ha potuto fornire alcuna informazione utile circa un eventuale invio raccomandato all’USSI da parte dell’insorgente.

 

                                         Ne discende che l’invio tramite raccomandata di un reclamo contro la decisione del 13 maggio 2015 dell’USSI non è stato comprovato.

                                        

                                         Relativamente alla richiesta della parte ricorrente a che provveda il TCA ad assumere d’ufficio delle informazioni scritte presso la Posta concernenti il reclamo del 27 giugno 2015 previa audizione della dipendente dell’agenzia postale di __________ (cfr. doc. XV pag. 3), va osservato, da una parte, che non spetta a questo Tribunale, a prescindere dal principio inquisitorio che regge la procedura in ambito di assicurazioni sociali e assistenza sociale la cui portata è comunque limitata dal dovere delle parti di collaborare (cfr. art. 61 lett. c LPGA; art. 16 cpv. 1 Lptca), colmare in concreto delle lacune probatorie, ritenuto che l’onere della prova di un invio incombe a chi se ne prevale.

                                         Dall’altra, che in ogni caso, alla luce del fatto che la collaboratrice dell’agenzia postale di __________ ha già fornito quanto a sua disposizione al Servizio clienti della Posta e della circostanza che dalle indagini effettuate per ben tre mesi dalla parte ricorrente presso il Servizio alla clientela della Posta non è scaturito alcunché riguardo all’asserito invio del reclamo contro la decisione del 13 maggio 2015, non si vede quali ulteriori informazioni questa Corte potrebbe ottenere al riguardo.

A tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

                                         L’insorgente deve, pertanto, sopportare le conseguenze giuridiche della mancata prova della tempestiva impugnazione della decisione del 13 maggio 2015 relativa alle prestazioni assistenziali per maggio e giugno 2015.

                                         Più precisamente va ritenuto che tale provvedimento non è stato impugnato.

 

                                         In simili condizioni il ricorso per denegata/ritardata giustizia in relazione alla mancata emanazione di una decisione su reclamo concernente la decisione del 13 maggio 2015 risulta irricevibile.

 

                                         Al riguardo è in ogni caso utile rilevare che l’insorgente stessa non ha preteso di avere nel lasso di tempo tra l’asserito invio del reclamo del 27 giugno 2015 e il ricorso per denegata/ritardata giustizia del 23 settembre 2016, ossia in un periodo di circa quindici mesi, sollecitato l’USSI a emanare una decisione su reclamo.

                                         In una STF 8C_812/2016 del 4 gennaio 2017 consid. 7 il Tribunale federale ha indicato che un diniego di giustizia presuppone che l’interessato abbia prima di tutto sollecitato (“mis en demeure”) l’amministrazione a pronunciare una decisione.

 

                               2.5.   L’avv. RA 1, il 10 ottobre 2016, quando ha comunicato al TCA, su richiesta di quest’ultimo, di essere il patrocinatore di RI 1 per la procedura di ricorso da lei avviata personalmente il 23 settembre 2016 (cfr. doc. II; IV), ha chiesto a nome e per conto dell’insorgente che la medesima sia posta al beneficio del gratuito patrocinio (cfr. doc. IV).

 

                                         Al riguardo va ricordato che l'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

 

" L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

 

                                         Inoltre giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.

 

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se il processo non è palesemente privo di esito positivo e se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

                                         La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che quest'ultima condizione (necessità di un avvocato) è realizzata nella misura in cui le questioni controverse non sono di facile soluzione e la parte o il suo rappresentante civile non possiedono le necessarie conoscenze giuridiche (cfr. DTF 119 Ia 265s, 103 V 46;).

 

                                         Questo Tribunale, nella presente fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito della necessità dell’intervento di un avvocato o perlomeno che lo stesso sia indicato (cfr. STF 8C_1031/2010 del 18 gennaio 2011; STCA 34.2013.43 del 27 febbraio 2014 consid. 2.7.).

 

                                         La fattispecie in esame non ha all’evidenza presentato elementi di particolare difficoltà tali da rendere necessario un patrocinio in causa.

                                         In effetti la ricorrente ha inoltrato il ricorso del 23 settembre 2016 per denegata/ritardata giustizia personalmente spiegando debitamente quanto contestato (cfr. doc. I).

                                         Inoltre la medesima ha dimostrato di sapere effettuare autonomamente, indipendentemente dall’ausilio di un legale, e in modo pertinente le ricerche relative al preteso invio del 27 giugno 2015, contattando l’impiegata dell’agenzia postale di __________, nonché il Servizio clienti della Posta conoscendo la lingua tedesca (cfr. allegato C a doc. XV; allegato A a doc. XIII; allegato B a doc. XI).

 

                                         La presente procedura ha quindi potuto essere evasa senza particolari interventi delle parti che necessitassero l’assistenza di un legale.

 

                                         Difettando una delle condizioni richieste per la concessione del gratuito patrocinio, la relativa istanza deve di conseguenza essere respinta.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso del 23 settembre 2016, per quanto attiene alla pretesa denegata/ritardata giustizia in relazione al pagamento della somma aggiuntiva per i mesi di febbraio e marzo 2015, come pure all’evasione dei reclami del 2 ottobre 2015, 4 novembre 2015, 23 dicembre 2015, 7 maggio 2016 e 30 giugno 2016, è stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Il ricorso del 23 settembre 2016, per quanto concerne la pretesa denegata/ritardata giustizia in relazione all’evasione del reclamo del 27 giugno 2015 è irricevibile.

 

                                   3.   L’istanza del 10 ottobre 2016 tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.

 

                                   4.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   5.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti