statuendo sul ricorso del 10 ottobre 2016 di
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RI 1
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contro |
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le decisioni formali del 2 settembre 2016 emanate da |
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale |
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ritenuto, in fatto
1.1. Il 2 settembre 2016 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) ha notificato a RI 1 due decisioni con le quali gli ha assegnato una prestazione di fr. 1'986.-- mensili, per i mesi da settembre a novembre 2016, a titolo di "prestazioni ordinarie" (cfr. Doc. A2, A3).
1.2. Il 10 ottobre 2016 RI 1 ha inoltrato al TCA uno scritto del seguente tenore:
" Reclamo contro la decisione allegata del USSI Bellinzona.
Anche se sono cittadino svizzero (non naturalizzato, ne africano ne muselmano) ho lo stesso il diritto di assistenza!
Per il ultimo rinnovo ho portato tutto l’incarto che volevano (estratti contro e altre palle) al comune di __________.
Al 06.09.2016 è arrivato la decisione (solo per due mesi) per 01.10.16-30.11.16
Qualche giorni dopo avevo il problema di camminare e mio figlio mi ha portato a casa sua per curare (artrosi, reumatismo e avuto un ictus).
Al 09.09.16 hanno scritto una lettera, che l’assistenza è completamente bloccata… e un termine per appuntamento in comune. Ma io non ho visto la lettera, ero a __________.
Se sono altre domande basa una semplice lettera, o un e-mail, il funzionario aveva già contatto con mio figlio tramite posta elettronica che costa nulla!
Ora capisco perché non si trova mai un funzionario del USSI al suo posto di lavoro: viaggiano in giro per valutare meglio la situazione… (o ci sono al __________).
Io sono in attesa della decisione AI Bellinzona e spero, arriverà ancora quest’anno, ultima perizia medico al centro AI Bellinzona era al 11.07.16 (Dottor __________).
Sono tornato dal mio figlio a __________ e sono completamente al verde.
Dopo 30 anni sul cantiere (elettricista) dormo sul divano del figlio e mangio la sua pasta.
Il locatore mi ha disdetta la casa 15 dicembre, ed ora non pagano più neanche l’affitto.
Ho bisogno del vostro aiuto.” (cfr. doc. I)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
Nel merito
2.2. Secondo l'art. 59 cpv. 1 della Legge sull'assistenza sociale (Las) "la domanda di prestazioni assistenziali inoltrata da una persona domiciliata nel cantone deve essere presentata secondo la procedura coordinata di applicazione della Laps"
L'art. 60 Las prevede che:
" 1Il Dipartimento decide sulle domande di prestazioni assistenziali.
2Per le domande di prestazioni di cui agli art. 18 e 20 il Dipartimento decide in base ad un preavviso del Comune di domicilio del beneficiario che ha, di principio, carattere vincolante.
3La decisione motivata in forma scritta e con l’ indicazione dei rimedi giuridici è notificata al richiedente o al suo rappresentante legale."
L'art. 65 cpv. 1 Las stabilisce invece che "contro la decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui all'art. 33 Laps".
Quest'ultima disposizione della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha il seguente tenore:
" 1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.
2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.
3È applicabile la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961."
2.3. Nella presente fattispecie, a pag. 2 delle decisioni impugnate figura la seguente indicazione:
" (...)
Possibilità di reclamo
contro la presente decisione è possibile inoltrare un reclamo all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Viale Officina 6, Bellinzona, entro 30 giorni dalla notifica. L'atto di reclamo deve contenere un'esposizione concisa dei fatti, una breve motivazione e le conclusioni." (...) (cfr. doc. II1 e II2)
Ora, alla luce delle disposizioni citate al consid. 2.2., il TCA non può entrare nel merito dello scritto di RI 1, in quanto questo Tribunale può pronunciarsi solo sulle decisioni su reclamo emanate dall'organo amministrativo che le ha emesse (per dei casi analoghi cfr. STCA 42.2009.15 del 26 agosto 2009; 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2007.10 del 5 dicembre 2007; STCA 42.2005.6 del 5 settembre 2005 e STCA 42.2004.2 del 20 ottobre 2004).
Il ricorso del 10 ottobre 2016, nella misura in cui è rivolto contro le decisioni del 2 settembre 2016, è dunque irricevibile.
Gli atti sono trasmessi all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (cfr. art. 6 LPAmm applicabile in virtù del rinvio dell'art. 31 Lptca) affinché statuisca al più presto sul reclamo di RI 1 mediante una decisione su reclamo.
Un ricorso potrà essere eventualmente inoltrato contro la decisione su reclamo emessa dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
§ Gli atti sono trasmessi all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento affinché decida sul reclamo dell'assicurato.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti