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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 21 ottobre 2016 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 19 settembre 2016 emanata da |
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 19 settembre 2016 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha confermato la propria decisione del 13 maggio 2016 (cfr. doc. 82) con la quale all’RI 1 è stato negato il diritto a una prestazione assistenziale, in quanto il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.
L’amministrazione, nella decisione su reclamo, ha in particolare rilevato:
" (…)
F.
Nel caso in esame l’USSI ha considerato e dedotto un reddito computabile mensile ai sensi della LAS pari a CHF 2'500.- (CHF 30'000.- all’anno come indicato nella domanda di assistenza). Dal calcolo secondo i criteri validi per l’assistenza definiti dalla Legge sull’assistenza, non è poi risultato un fabbisogno scoperto ma una maggiore disponibilità mensile di CHF 304.- mensili e con decisione del 13 maggio 2016 l’USSI non ha quindi riconosciuto una prestazione assistenziale mensile.
Nel suo reclamo del 15 giugno 2016 RI 1 ha contestato la decisione indicando che il reddito considerato non è corretto. Essa ha indicato che i suoi beni sono bloccati e di aver riempito erratamente la domanda di assistenza. Ha quindi chiesto di rivedere il calcolo nel senso di non considerare l’entrata in oggetto e di assegnare una prestazione mensile di assistenza.
Il calcolo svolto dall’assistenza, tuttavia, considera correttamente le entrate e spese secondo la Las e le stesse non vengono contestate.
La richiedente ha fornito essa stessa, dopo colloquio e chiarimento con lo sportello Laps, l’importo di reddito ritenuto nella decisione di assistenza ed ha firmato il 19 aprile 2016 la domanda di assistenza che ha indicato tale valore, avvalorandone la correttezza. Alla luce della decisione di assistenza ha poi cambiato la sua indicazione. La nuova indicazione non è sostenuta da particolare documentazione.
(…)” (Doc. A1)
1.2. L’RI 1, con tempestivo ricorso inoltrato al TCA, ha contestato la decisione su reclamo del 19 settembre 2016, chiedendo l’annullamento della stessa e l’accoglimento della domanda di assistenza dal 13 aprile 2016, se del caso previa minima istruttoria.
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha segnatamente addotto che, quando il 13 aprile 2016 ha interposto domanda di assistenza sociale, non essendo pratica in tale settore, si è fatta aiutare da un funzionario per l’allestimento dei moduli.
La medesima ha indicato di aver spiegato al funzionario la sua drammatica situazione e che a seguito delle sue vicende giudiziarie le erano stati non solo bloccati tutti i suoi conti presso tutte le banche della piazza ma addirittura erano state bloccate le fatture di altri clienti riconosciute (sequestri penali e civili). Ella ha precisato di non avere più incassato alcunché, di avere finito tutti i risparmi e di non avere nemmeno i mezzi per pagare la pigione.
La ricorrente ha osservato di aver scritto la cifra di fr. 30'000.- come previsione di incasso entro l’anno, visto che, da una parte, il funzionario le ha detto che occorreva indicare un reddito anche in quanto preventivato o previsto entro l’anno e, dall’altra, aveva dei crediti da incassare, benché stante le avversità era difficile pronosticare quanto e quando.
La stessa ha pure evidenziato di aver dichiarato che, non appena avesse incassato delle somme o ottenuto il dissequestro dei suoi beni, avrebbe restituito le prestazioni ricevute e non avrebbe più chiesto nulla.
L’insorgente ha inoltre affermato di essere stata nel 2015 inabile al lavoro, come pure che i proprietari della sua abitazione le hanno nel frattempo disdetto il contratto di locazione e di aver ricevuto lo sfratto.
Ella ha evidenziato di avere pagato le imposte per una vita, di essere stata una buona contribuente avendo guadagnato bene e che era la prima volta che chiedeva aiuto allo Stato.
La ricorrente ha ribadito che la somma di fr. 30'000.- era stata indicata come previsione di guadagno entro l’anno ma senza sicurezza di incasso e che fino al momento del ricorso non si era realizzata per nulla, anzi lei si era ulteriormente indebitata e nuovamente punita __________.
Infine la medesima ha affermato di avere esigenza di ottenere l’assistenza sociale per far fronte al minimo vitale (cfr. doc. I).
1.3. In risposta l’USSI ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Il 21 novembre 2016 la ricorrente ha prodotto copiosa documentazione (tra cui una lettera al Consiglio di Stato del febbraio 2016, decisioni della Pretura e della CEF) a sostegno dell’asserita sua mancanza di liquidità (cfr. doc. V + B1-20).
1.5. Il doc. V + B1-20 è stato trasmesso per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. VI).
in diritto
2.1. Oggetto della lite è la questione di sapere se a ragione oppure no l’USSI ha negato alla ricorrente una prestazione assistenziale a decorrere dal mese di aprile 2016.
Più specificatamente il TCA deve esaminare se correttamente o meno l’amministrazione nel calcolo volto a determinare l’eventuale diritto dell’insorgente a una prestazione assistenziale ordinaria ha computato a titolo di reddito la somma di fr. 30'000.- annui.
2.2. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.3. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che:
" Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."
Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:
" Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971."
Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti i residenti del Cantone” (pag. 11).
In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.
2.4. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Per l’anno 2016 è utile rilevare che le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2016 i seguenti forfait di mantenimento:
" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato dalla COSAS)
(CHF/mese)
1 persona 986.--
2 persone 1'509.--
3 persone 1'834.--
4 persone 2'110.--
5 persone 2'386.--
Per ogni persona + 200.--
supplementare
1.1 Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più
Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.
1.2 Supplemento di integrazione
a. Inserimento sociale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.
Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di integrazione di CHF 300.– al mese.
b. Inserimento professionale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC – USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.” (cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)
2.5. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che la ricorrente, il 13 aprile 2016, si è presentata al Comune di __________ per richiedere prestazioni assistenziali (cfr. doc. 13).
In quella data l’insorgente, iscritta alla Cassa __________ come assicurata esercitante attività lucrativa indipendente principale (__________) dal 1° agosto 2005 (cfr. doc. 28), nella “Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente” ha indicato, quale reddito annuo come indipendente che figura al punto 2.1. sull’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato, la somma di fr. 210'000.- relativi all’anno 2008 e quale reddito annuo netto stimato per l’anno in corso - 2016 - l’importo di fr. 120'000.- (cfr. doc. 29).
La ricorrente ha consegnato la documentazione occorrente completa il 19 aprile 2016 e in quell’occasione le è stato fissato l’appuntamento con lo Sportello Regionale Laps per il 26 aprile 2016 (cfr. doc. 14).
Sempre il 19 aprile 2016 la medesima ha prodotto una nuova “Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente” dalla quale si evince che il reddito annuo netto stimato per il 2016 è stato ridotto a fr. 30'000.- (cfr. doc. 30).
Davanti allo Sportello Laps l’insorgente ha firmato la “Conferma” dei dati dichiarati in cui quale reddito totale annuo da attività indipendente è stata apposta la cifra di fr. 30'000.- (cfr. doc. 10-12).
Con decisione del 13 maggio 2016 l’USSI ha negato alla ricorrente una prestazione assistenziale, in quanto dal relativo calcolo, computando, da una parte, un reddito annuo di fr. 30'000.--, pari a fr. 2'500 al mese, e un sussidio per la cassa malati di fr. 305.- al mese, dall’altra, delle spese computabili di fr. 18'181.-- all’anno (fr. 13'200 massimo ammissibile per la spesa dell’alloggio per una persona + fr. 4'981 premio assicurazione malattia), corrispondenti a fr. 1'515.- al mese, oltre a un fabbisogno di base di fr. 986.- mensili (cfr. consid. 2.4.), non risultava alcuna lacuna di reddito Las, ma al contrario un’eccedenza di reddito di fr. 304.- al mese [(fr. 2'500 + fr. 305) – (fr. 1'515 + fr. 986)]; cfr. doc. 4; 5).
Con reclamo del 15 giugno 2016 l’insorgente, oltre a indicare di aver presentato una richiesta di dissequestro dei suoi fondi, ha addotto:
" (…)
Relativamente alla mia domanda di sussidio, purtroppo non essendo pratica di queste cose, ho riempito erratamente indicando la somma di Fr. 30,000.- che spero di recuperare e incassare ma che all’ora attuale non ho nulla e non ho alcuna sicurezza di incassarla. (…)” (Doc. A2)
Per quanto concerne la domanda di dissequestro, dagli atti risulta, da un lato, che nell’atto d’accusa del 18 agosto 2015 è stato specificato che le sono stati sequestrati dei conti bancari, e meglio un conto corrente presso __________ di Euro 1'985'153.50, due relazioni nominative presso __________ di Euro 54'644.01, rispettivamente Euro 390'651.22 (cfr. doc. 56).
Dall’altra, che il 31 maggio 2016 la ricorrente ha postulato presso il Tribunale penale cantonale il dissequestro di tutti i suoi conti, in subordine il dissequestro dei conti presso __________ al fine di poter provvedere al pagamento delle pigioni della sua abitazione e del suo __________ (cfr. doc. 100).
Va, altresì, rilevato che il 13 maggio 2016 alla ricorrente è stata intimata la disdetta del contratto di locazione dell’appartamento di __________, dove abitava e aveva il proprio __________ (cfr. doc. 17), con effetto a decorrere dal 30 giugno 2016 (cfr.doc. 86). In una lettera dell’8 gennaio 2016 i proprietari hanno rilevato che non risultavano versate parte della pigione di febbraio 2015 e le pigioni dei mesi da maggio a dicembre 2015 per complessivi fr. 30'875.82 (cfr. doc. 90).
Il Pretore aggiunto del Distretto di __________, __________, con decisione del 27 settembre 2016, ha accolto l’istanza di sfratto e ha fatto ordine all’insorgente di mettere a libera disposizione dei proprietari l’appartamento di __________ entro dieci giorni dalla notificazione della decisione in questione (cfr. doc. A3).
Nel presente ricorso l’insorgente ha precisato di avere inoltrato ricorso al Tribunale d’appello contro il provvedimento di sfratto (cfr. doc. I pag. 3).
2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ricorda innanzitutto che nell’ambito dell’assistenza sociale, come esposto sopra (cfr. consid. 2.3.), vige il principio della sussidiarietà. Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; , C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
Con sentenza STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.
Con sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha, poi, rilevato che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.
Nella STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.
L’assistenza sociale può, dunque, essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione del principio di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).
Al contrario l'Alta Corte, nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi in merito a un caso in cui a un beneficiario dell’assistenza sociale le relative prestazioni erano state ridotte, in quanto era stato scoperto, in particolare, che occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di denaro quali prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del principio di sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.
Pertanto l’assistenza sociale, conformemente al principio di sussidiarietà, qualora un richiedente per un determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti a restituzione, interviene unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012; STCA 42.2011.30 dell’11 luglio 2012 consid. 2.14., pubblicata in RtiD I-2013 N. 13 pag. 65; STCA 42.2014.14 del 28 maggio 2015 consid. 2.7. e 2.10.).
2.7. Nel caso di specie l’USSI ha negato alla ricorrente il diritto a una prestazione assistenziale, considerando, in applicazione del principio di sussidiarietà, che la medesima, per far fronte alle proprie spese primarie, avrebbe dovuto utilizzare prioritariamente gli introiti connessi all’attività lucrativa indipendente conteggiati nella somma di fr. 30'000.- annui risultante dalla “Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente” compilata dalla medesima nell’aprile 2016 (cfr. consid. 2.5.; doc. 30; 82).
Giusta l'art. 6 cpv. 1 lett. a Laps, a cui l’art. 22 Las rinvia e che regolamenta il reddito computabile, quest’ultimo è costituito, segnatamente, dai redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT.
L’art. 17 LT prevede che sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.
In concreto l’ultima tassazione cresciuta in giudicato della ricorrente è quella relativa all’anno 2008, da cui risulta un reddito da attività indipendente accertato di fr. 210'000.- (cfr. doc. 23), come indicato dalla medesima in occasione della richiesta di prestazioni assistenziali nel mese di aprile 2016 (cfr. doc. 29; 30).
Per l’anno 2016, sempre nel mese di aprile 2016, l’insorgente ha stimato, al fine del calcolo dell’assistenza sociale, un reddito dapprima di fr. 120'000, poi ridotto a fr. 30'000.- (cfr. doc. 29; 30; consid. 2.5.).
Visto che la richiesta contemplata nel formulario Laps “Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente” concerne la stima del reddito dell’anno in corso (“C. Reddito annuo netto stimato per l’anno in corso”; doc. 29), ossia una valutazione anticipata, una previsione delle proprie entrate, la ricorrente poteva legittimamente credere di dover indicare il reddito che ipotizzava di incassare nel 2016.
Inoltre, ritenuti, da un lato, i sequestri civili e penali dei suoi conti, nonché i procedimenti giudiziari che l’hanno vista e la vedono coinvolta in prima persona e che possono avere influito sul tempo a disposizione per l’attività lavorativa, rispettivamente sulla possibilità di reperire e/o mantenere la clientela, dall’altro, la disdetta del contratto di locazione della propria abitazione nel maggio 2016 da parte dei proprietari a seguito del mancato pagamento delle pigioni già nel 2015, come pure la conseguente decisione di sfratto (cfr. consid. 2.5.), non è escluso che l’insorgente abbia effettivamente avuto delle difficoltà a disporre di liquidità nel periodo determinante in questione (1° aprile - 19 settembre 2016, data della decisione su reclamo impugnata che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice; cfr. DTF 129 V 1 consid. 1; STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2; STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 5; STF I 927/05 del 1° aprile 2005).
In proposito e in riferimento a quanto asserito dall’USSI in sede di risposta di causa, ossia che è inverosimile che eventuali disposizioni di sequestro o pignoramento sottraggano anche il minimo esistenziale (cfr. doc. III), è utile rilevare che da un sequestro di valori patrimoniali presumibilmente provento di reato non sono esclusi i beni non pignorabili ai sensi degli articoli 92-94 LEF (cfr. art. 263-268 CPP).
Infine l’entità degli introiti mensili di cui la ricorrente disponeva concretamente nel periodo determinante, ossia dal mese di aprile al 19 settembre 2016 non è conosciuta, fatta eccezione per l’entrata risultante dall’accordo conciliativo relativo al pagamento di alcune note d’onorario concluso con __________ il 16 giugno 2016 e del seguente tenore:
" 1. A saldo di ogni e qualsiasi pretesa in relazione alla presente procedura e più in genere ai rapporti di mandato già in essere tra le parti, la parte convenuta – __________ – si impegna a corrispondere alla parte istante – RI 1, __________ – l’importo omnicomprensivo di fr. 7'500.-, importo che corrisponderà come segue:
- fr. 3'100.- entro il 28 giugno 2016,
- la rimanenza di fr. 4’400.- in rate mensili di fr. 200.- ciascuna, sempre entro il giorno 28 del mese, la prima volta entro il 28 luglio 2016.” (Doc. B18: verbale di udienza di conciliazione davanti alla Pretura di __________ del 16 giugno2016)
Questa Corte non ignora, comunque, il fatto che l’insorgente abbia dichiarato per il 2016 un reddito annuo di (almeno) fr. 30'000.-.
2.8. In concreto dunque, per maggiore tranquillità e considerato che l’assistenza sociale costituisce l’ultima ancora di salvataggio dell’individuo (cfr. DTF 137 V 143; STF 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65; SVR 2008 EL Nr. 2 pag. 5; STF 8C_5/2008 del 5 maggio 2008), il TCA ritiene che la fattispecie debba essere ulteriormente indagata dall’USSI, il quale nella procedura di reclamo non ha del resto esperito alcuna specifica istruttoria.
A proposito dello scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA che, per analogia, vale anche per quanto attiene alla procedura di reclamo, la nostra Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191).
(…)“ (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)
Al riguardo cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.
In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA – applicabile in casu in virtù dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps – ed
ha rilevato:
" (…)
8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."
Secondo questo Tribunale nel caso di specie si giustifica, quindi, l’annullamento della decisione su reclamo del 19 settembre 2016 e il rinvio degli atti all’USSI affinché effettui gli accertamenti necessari per chiarire di quali entrate specifiche disponesse la ricorrente da aprile a settembre 2016, tenuto conto in ogni caso che l’accordo conciliativo del 16 giugno 2016 prevedeva per il mese di giugno 2016 il versamento a suo favore di fr. 3'100.- su un conto presso la __________ (cfr. doc. B18), che dall’atto di accusa del 18 agosto 2015 non risulta essere sotto sequestro (cfr. doc. 56), e per i mesi seguenti la corresponsione di fr. 200.- al mese (cfr. doc. B18; consid. 2.7.).
In particolare l’amministrazione verificherà, sentendo l’insorgente la quale dovrà debitamente comprovare le proprie asserzioni, come quest’ultima abbia provveduto, oltre che facendo capo ai versamenti di cui all’accordo conciliativo del 16 giugno 2016, a far fronte alle proprie spese essenziali nel lasso di tempo in questione, indicando anche eventuali aiuti finanziari da parte di terzi.
La ricorrente fornirà, altresì, per l’arco di tempo marzo – settembre 2016 gli estratti conto della propria relazione bancaria con la __________ menzionata sopra, nonché con la __________ (cfr. doc. 60) e la __________ per il conto di cui al doc. 65 e seguenti che non risulta essere il medesimo di quello sotto sequestro (cfr. doc. 56), come pure con eventuali ulteriori istituti bancari presso i quali la stessa ha dei conti.
Al riguardo occorre evidenziare, in primo luogo, che il principio inquisitorio non è in effetti incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a).
Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).
In secondo luogo, che qualora un richiedente per un determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da parte di terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti a restituzione, l’assistenza sociale, in virtù del principio di sussidarietà, interviene unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. consid. 2.6.).
L’USSI, dopo aver esperito le indagini di cui sopra, determinerà nuovamente se l’insorgente ha diritto oppure no a una prestazione assistenziale ordinaria dal mese di aprile 2016, se del caso effettuando calcoli distinti per ciascun mese, allorché le entrate (e/o aiuti finanziari) mensili varino da un mese all’altro.
Il TCA ricorda, infine, l’obbligo di rimborso delle prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni ai sensi dell’art. 33 Las, segnatamente in caso di acquisizione di una sostanza rilevante.
In proposito va rilevato che la ricorrente stessa ha indicato che “(...) non appena incassava delle somme avrebbe parimenti restituito le indennità minime ricevute. Ovvero non appena avesse ottenuto un dissequestro avrebbe restituito tutto e ovviamente non avrebbe più chiesto nulla.” (cfr. doc. I pag. 2).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su reclamo del 19 settembre 2016 è
annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’USSI affinché proceda a un complemento istruttorio come indicato ai consid. 2.8. e decida nuovamente in merito all’eventuale diritto della ricorrente a prestazioni assistenziali postulate nell’aprile 2016.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti