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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 11 novembre 2016 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 17 ottobre 2016 emanata da |
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 15 luglio 2016 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha negato a RI 1 il diritto a una prestazione assistenziale richiesta il 6 giugno 2016, in quanto il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, ottenuto computando segnatamente il reddito da indennità di disoccupazione di fr. 19'647.-- all’anno e una sostanza di fr. 11'232.-- all’anno (costituita dalla somma del valore di un’automobile __________ del 2013 e di uno scooter, pari a fr. 16'000.--, nonché dall’importo degli averi bancari di fr. 5'232.--, per complessivi fr. 21'232.--, da cui è stata dedotta la quota esente di fr. 10'000.--), supera il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità. Più precisamente dal relativo calcolo è emersa un’eccedenza mensile di fr. 230.-- (cfr. doc. 2).
1.2. A seguito del reclamo interposto il 10 agosto 2016 da RI 1 l’amministrazione, il 17 ottobre 2016, ha emanato una decisione su reclamo con la quale ha assegnato all’interessata una prestazione assistenziale mensile di fr. 706.-- limitatamente al periodo da giugno ad agosto 2016.
L’USSI ha così motivato il proprio provvedimento:
" (…) L’assistita abita a __________ e quindi non in una zona discosta, potendo beneficiare normalmente dei necessari trasporti e servizi. Essa è quindi tenuta a alienare l’auto (che ha un valore di CHF 13'000.--) e può tenere lo scooter, stimabile in CHF 3'000.--, che unitamente ai titoli di CHF 5'232.-- rientra nella sostanza esente (CHF 10'000.--).
La decisione 15 luglio 2016 per la domanda di assistenza del 6 giugno 2016 è quindi di principio corretta, ma per vendere l’auto, andava considerato un ragionevole lasso di tempo di un mese. Per tale periodo andava assegnata a titolo transitorio la prestazione di assistenza senza considerare il valore dell’auto, quindi una prestazione pari a CHF 706.-- al mese.” (Doc. III1)
1.3. RI 1, con tempestivo ricorso dell’11 novembre 2016 inoltrato al TCA, ha contestato la decisione su reclamo del 17 ottobre 2016, chiedendo il riconoscimento di una prestazione assistenziale di fr. 986.-- al mese corrispondenti al suo fabbisogno di base mensile.
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha in particolare addotto:
" (…)
d. L’Ufficio considera inoltre la vettura __________ del 2013 con un valore di 16'000.- CHF, mentre il valore attuale dello stesso è, secondo tabella ufficiale __________ allegata di 8'624.- CHF.
Bisogna inoltre considerare che detto veicolo è stato acquistato grazie ad un prestito di 22'000.- CHF fattomi da mia madre, così come segnalato ad una richiesta dell’ufficio di tassazione di __________ (vedi allegata lettera).
Quindi anche alienando la vettura dovrei in ogni caso rimborsare il prestito ricevuto e non avrei nessuna disponibilità.
e. L’Ufficio considera poi lo scooter (che magnanimamente non mi impone di vendere) con un valore di 3'000.- CHF.
Questo è l’importo pagato per l’acquisto dello scooter nuovo (vedi allegato) mentre l’attuale valore si aggira tra i 1'100 ed i 1'300 CHF (vedi allegato dove un modello superiore al mio viene valutato 1'509.- CHF)
f. L’Ufficio considera poi un patrimonio di CHF 5'232.- al 30 giugno 2016 (documenti da richiedere all’Ufficio); capitale che nel frattempo è stato in parte utilizzato poiché con le mie entrate non riesco a far fronte a tutte le spese
g. Contesto inoltre il calcolo del capitale effettuato dall’Ufficio in questione, poiché come dimostrato i valori utilizzati sono ampiamente sbagliati e fantasiosi.
I valori effettivi per il calcolo sono i seguenti:
Capitale in banca (10.2016) 2'461.60
Valore scooter 1'200.-
Totale 3'661.60
quindi un capitale ampiamente al di sotto della quota esente.
Non viene considerata la vettura poiché come detto precedentemente anche in caso di vendita non avrei a disposizione il capitale.
Come dimostrato il reddito che percepisco dalla disoccupazione è già insufficiente a coprire le spese riconosciute e non mi resta quindi nessun importo a disposizione per sostenere tutte le altre spese come vitto, telefono, benzina, energia, ecc., contrariamente a quanto asserito dall’USSI al punto F della sua decisione del 17.10.2016.
(…)” (Doc. I)
1.4. In risposta l’USSI ha postulato la reiezione dell’impugnativa, rilevando segnatamente:
" (…)
La ricorrente sostiene che il valore della vettura __________ è di CHF 8'624.- e non 16'000.- e sarebbe stata acquistata tramite un prestito da restituire in caso di vendita, dunque non andrebbe considerata. Si rileva però che dalla tassazione 2014 risulta un valore del veicolo di CHF 16'000.-. Da una valutazione tramite comparis.ch, per la __________ del 2013, al 14.10.2016 risulta un valore residuo di CHF 13'000.-. Il valore dello scooter sarebbe superiore a CHF 1'300.-, ma non è stato considerato. Anche se l’auto fosse stata acquistata tramite un prestito, per giurisprudenza, aiuti e prestiti vanno utilizzati prioritariamente per il sostentamento.
L’assistenza è una prestazione mensile decisa in base alla situazione presente ed effettiva nel periodo interessato. Al momento della decisione è stata correttamente considerata la sostanza (titoli o altri collocamenti di capitali) di CHF 5'232.-, pure sottoscritta e quindi confermata con la domanda di assistenza 13.7.2016 (doc. 11 inc. USSI). La situazione successiva è se del caso determinante per le ulteriori richieste. (…)” (Doc. V)
1.5. Il 15 dicembre 2016 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. VI). Le parti non hanno prodotto alcuna nuova prova.
in diritto
2.1. Oggetto della lite è la questione di sapere se a ragione oppure no l’USSI con decisione su reclamo del 17 ottobre 2016 ha negato alla ricorrente il diritto a prestazioni assistenziali ordinarie richieste nel giugno 2016, ad eccezione dei mesi di giugno, luglio e agosto 2016 per i quali le ha riconosciuto una prestazione mensile di fr. 706.-- a titolo transitorio (cfr. consid. 1.1.; 1.2.).
2.2. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.3. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che:
"Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le riduzioni dei premi previsti nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 11 cpv. 1 lett. b) e le prestazioni d’aiuto allo studio (art. 11 cpv. 1 lett. c), a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."
Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:
"Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa Legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale speciale e l’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio (LASt) del 23 febbraio 2015;
c) la borsa di studio e l’assegno di tirocinio previsti dalla legge sugli aiuti dello studio del 23 febbraio 2015;
d) l’assegno di riqualificazione professionale previsto dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015;
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971."
Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.
2.4. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Il Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento) -, il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un lato, che la COSAS ha adottato il 21 ottobre 2010 una nuova versione delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal 1° gennaio 2011 -che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare-, come pure che tale modifica prevede l’adeguamento al rincaro sulla base dell’indice dei salari e dei prezzi del forfait di mantenimento in ambito di assistenza sociale, in analogia a quanto avviene nell’ambito delle rendite AVS AI e delle prestazioni complementari, e che per il 2011 è stato deciso un adattamento al rincaro pari al 1.75% del forfait di mantenimento, che a far tempo dal 1° gennaio 2011 la soglia di intervento corrisponde:
" A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione
|
Persona dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale) |
Forfait globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS) (fr./mese) |
Supplemento d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS) (fr./mese) |
Totale
(fr./mese) |
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1 persona |
977.-- |
100.-- |
1077.-- |
|
2 persone |
1495.-- |
100.-- |
1595.-- |
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3 persone |
1818.-- |
100.-- |
1918.-- |
|
4 persone |
2090.-- |
100.-- |
2190.-- |
|
5 persone |
2364.-- |
100.-- |
2464.-- |
|
6 persone |
2638.-- |
100.-- |
2738.-- |
|
7 persone |
2912.-- |
100.-- |
3012.-- |
|
Per ogni persona supplementare |
+ 272.-- |
- |
+ 272.-- |
B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS).
Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 210.-- fr./mese per ognuna di queste persone."
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36).
Tali importi sono stati mantenuti anche per il 2012, il 2013, il 2014 ed il 2015 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2012 del 16 dicembre 2011; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2013 del 20 dicembre 2012; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2014 del 1° gennaio 2014 e Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2015 pubblicate nel BU 9/2015 del 3 marzo 2015).
Per l’anno 2016 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono quanto segue:
Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato dalla COSAS)
(CHF/mese)
1 persona 986.--
2 persone 1'509.--
3 persone 1'834.--
4 persone 2'110.--
5 persone 2'386.--
Per ogni persona + 200.--
supplementare
1.1 Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più
Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.
1.2 Supplemento di integrazione
a. Inserimento sociale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.
Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di integrazione di CHF 300.– al mese.
b. Inserimento professionale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC – USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.” (cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.).
Il p.to 1.3. delle Direttive per l’anno 2016 enuncia inoltre che per i giovani adulti che vivono con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di fr. 600.--.
Gli importi menzionati relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per l’anno 2017 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2017; BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.).
2.5. Nella presente evenienza l’USSI, con decisione del 15 luglio 2016, ha negato a RI 1 (nata il __________1985, di nazionalità italiana e in possesso di un permesso C UE/AELS valido fino al 2.5.2019; cfr. doc. 30) il diritto a prestazioni assistenziali richieste nel giugno 2016, computando, oltre alle indennità LADI di fr. 19'647.-- all’anno percepite dalla medesima e al reddito da titoli e capitali di fr. 26.-- annui, il valore di un’automobile __________ e di uno scooter per complessivi fr. 16'000.--, nonché averi bancari pari a fr. 5'232.-- (cfr. doc. 2; consid.1.1.).
L’amministrazione, poi, con decisione su reclamo del 17 ottobre 2016, da un lato, ha ribadito la correttezza del calcolo dell’assistenza sociale effettuato nel luglio 2016, evidenziando che la ricorrente, abitando a __________ e quindi in una zona servita dai mezzi pubblici, non necessita dell’automobile, per cui è tenuta ad alienarla. Dall’altro, le ha tuttavia assegnato a titolo transitorio una prestazione assistenziale ordinaria per i mesi da giugno ad agosto 2016 di fr. 706.-- mensili, in quanto per vendere la vettura andava considerato un ragionevole lasso di tempo. L’importo di fr. 706.-- è stato calcolato senza considerare il valore dell’auto (cfr. doc. III1; consid. 1.2.).
L’insorgente, con il ricorso, ha censurato il computo nella sostanza del valore della sua automobile __________, in quanto la vettura sarebbe stata acquistata mediante un prestito di fr. 22'000.- ottenuto da sua madre che in caso di vendita della vettura deve rimborsarle.
Inoltre la ricorrente sostiene che in ogni caso il valore dell’auto non corrisponderebbe a fr. 16'000.--, bensì a fr. 8'624.-- e che il valore dello scooter di fr. 3’000.-- indicato dall’USSI è quello a nuovo, mentre il valore attuale si aggirerebbe tra i fr. 1'100 e i fr. 1'300.
L’insorgente ha poi contestato il conteggio nella sostanza dell’ammontare di fr. 5'232.--, poiché tale importo si riferisce al saldo dei suoi conti bancari al 30 giugno 2016. Nel frattempo però ella avrebbe utilizzato parte del denaro per far fronte alle spese non coperte dalle sue entrate. La medesima ha affermato che nel mese di ottobre 2016 i suoi risparmi ammontavano a fr. 2'461.60.
La ricorrente ha pure asserito che la somma di fr. 1'100.-- mensili considerata dall’USSI a titolo di pigione non tiene conto della realtà dei fatti, ritenuto che il suo contratto di locazione prevede una pigione di fr. 1'200.-- al mese, oltre a fr. 200.-- mensili di spese accessorie.
Infine l’insorgente ha fatto valere di non avere alcun importo a disposizione per sostenere i costi del vitto, del telefono, del dentista, della benzina e dell’energia (cfr. doc. I; consid. 1.3.).
2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte rileva innanzitutto che nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.
Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30).
Con sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha rilevato che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.
Il principio della sussidiarietà non esclude espressamente che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).
Al contrario l'Alta Corte, nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi in merito a un caso in cui a un beneficiario dell’assistenza sociale le relative prestazioni erano state ridotte, in quanto era stato scoperto, in particolare, che occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di denaro quali prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del principio di sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.
Inoltre con sentenza 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 ha confermato il diniego del diritto a una prestazione assistenziale nel caso di una persona che aveva potuto coprire i costi in più non coperti dalle assicurazioni sociali e provate tramite finanziamenti da terzi.
Pertanto l’assistenza sociale, conformemente al principio di sussidiarietà, qualora un richiedente per un determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti a restituzione, interviene unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2015.14 del 16 febbraio 2016 consid. 2.8.; STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012; 42.2011.30 dell’11 luglio 2012).
2.7. Il TCA osserva, inoltre, che ai sensi dell’art. 22 Las il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. 5 a 9 Laps tenuto conto delle deroghe previste dal medesimo disposto di legge.
In particolare, a differenza di quanto stabilito all’art. 6 cpv. 1 lett. f Laps secondo cui il reddito computabile è costituito da 1/15 della sostanza mobiliare e immobiliare imponibile (cfr. consid. 2.5.), l’art. 22 lett. a cfr. 2 Las prevede che la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera 100’000 fr. per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, 10’000 fr. per una persona sola, 20’000 per una coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e 2’000 fr. per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile.
L’art. 41 cpv. 1 Legge tributaria (LT), a cui fa riferimento la Laps alla quale la Las rinvia, enuncia, poi, che sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari.
Le direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS) del 2005 al punto E.2. aggiornato nel dicembre 2014, relativo alla sostanza enunciano, in particolare, che:
" E.2 Sostanza
E.2.1 Principi e quota esente
In conformità al principio di sussidiarietà, il preventivo utilizzo degli averi in conto bancario e/o postale, delle azioni, delle obbligazioni, dei crediti, degli oggetti di valore, degli immobili e di altri valori patrimoniali è la condizione indispensabile per la concessione dell’aiuto materiale.
■ Effetti personali e beni mobili
Gli effetti personali e il mobilio costituiscono parte della sostanza personale inviolabile e non considerabile nel calcolo della prestazione di sostegno sociale in quanto beni non pignorabili secondo la legge federale sull’esecuzione e il fallimento.
■ Altra sostanza patrimoniale
Secondo il diritto all’aiuto sociale, tutti i valori monetari, i titoli, i veicoli privati e i beni sui quali il richiedente ha un diritto di proprietà, sono considerati quale sostanza. Per la valutazione del fabbisogno si terrà conto, tuttavia, solo degli averi effettivamente disponibili o realizzabili in breve tempo.
Gli uffici del sostegno sociale possono rinunciare a chiedere la realizzazione della sostanza nel caso in cui:
■ ciò causerebbe al beneficiario e/o alla sua famiglia una situazione eccessivamente sconveniente;
■ la realizzazione fosse economicamente svantaggiosa;
■ l’alienazione fosse improponibile per altre ragioni."
2.8. Nel caso di specie dalla documentazione agli atti emerge che RI 1 è proprietaria di un’automobile __________ la cui prima entrata in circolazione risale all’aprile 2013 e di uno scooter __________ la cui prima entrata in circolazione risale al giugno 2014 (cfr. doc. 32; 33; A3).
In uno scritto del 4 marzo 2015 indirizzato all’Ufficio di tassazione la ricorrente ha indicato di aver acquistato la vettura __________ grazie a un prestito di fr. 22'000.-- concessole dalla madre, __________, che le rimborsa in ragione di fr. 300.-- al mese (cfr. doc. A2).
Lo scooter __________ è stato pagato fr. 2'800.-- in contanti nel giugno 2014 (cfr. doc. A3).
Come visto sopra, le direttive COSAS al punto E.2.1. sanciscono, in particolare, che dal punto di vista del sostegno sociale i veicoli privati e i beni sui quali il richiedente ha un diritto di proprietà, sono considerati quale sostanza sempre che siano effettivamente disponibili o realizzabili in breve tempo (cfr. consid. 2.7.).
In concreto a ragione l’USSI ha stabilito che, abitando a __________, comune servito dai mezzi pubblici (in particolare treno e bus), l’insorgente non necessita di un’automobile e può esserne pretesa la vendita. Del resto, la ricorrente nemmeno ha fatto valere alcun altro valido motivo che possa giustificare l’utilizzo di una vettura.
L’amministrazione, inoltre, ha ritenuto ragionevole considerare un lasso di tempo di tre mesi, da giugno ad agosto 2016, al fine di attuare la vendita dell’automobile, periodo nel quale non è stato computato il valore dell’automobile nel calcolo dell’assistenza sociale ed è stata assegnata alla ricorrente una prestazione assistenziale transitoria di fr. 706.-- al mese (cfr. doc. III1; consid. 1.2.).
Come deciso dall’USSI, a far tempo dal mese di settembre 2016 il valore della __________ deve, però, essere conteggiato per determinare l’eventuale diritto della ricorrente all’assistenza sociale.
Tale sostanza mobiliare non costituisce, d’altronde, un caso di rigore in relazione al quale può essere concessa un’eccezione transitoria ai sensi dell’art. 22 lett. a cfr. 2 Las, in quanto non risulta trattarsi di sostanza difficilmente liquidabile (cfr. STCA 42.2008.16 dell’11 marzo 2009 consid. 2.7.).
La censura ricorsuale secondo cui il valore della automobile __________ non deve essere computato nella sostanza in quanto, essendo stata acquistata mediante un prestito di fr. 22'000.-- da parte della madre, in caso di vendita la somma deve essere rimborsata (cfr. doc. I) si rivela, poi, ininfluente.
Al riguardo è utile rilevare che l’insorgente stessa ha dichiarato all’Ufficio di tassazione che restituisce l’importo prestatole dalla madre in ragione di fr. 300.-- al mese (cfr. doc. A2).
In simili condizioni e in particolare ritenuto il fatto che il prestito è stato contratto con la propria madre la quale risulta disponibile a ricevere il rimborso della somma a rate, non si vede alcun valido motivo per il quale, anche qualora l’auto venisse venduta, la ricorrente non possa continuare a restituire esigue somme mensili e utilizzare l’ammontare restante per far fronte al proprio mantenimento.
Ciò si giustifica a più forte ragione ponendo mente al principio secondo cui l’assistenza sociale è sussidiaria ai mezzi che la persona assistita è in grado di procurarsi individualmente anche tramite prestiti da restituire (cfr. consid. 2.6.).
2.9. Per quanto attiene all’entità del valore dell’automobile in questione, l’insorgente sostiene che in ogni caso il valore dell’auto non corrisponderebbe a fr. 16'000.--, bensì a fr. 8'624.-- (cfr. doc. I). A sostegno della sua affermazione ella ha allegato una tabella dell’__________ (cfr. doc. A1).
Il valore attribuito dall’USSI alla __________ della ricorrente acquistata nel 2013 per fr. 22'000.--, facendo capo alla valutazione effettuata da Comparis.ch, è di fr. 13'000.-- e non di fr. 16'000.--. Quest’ultimo importo rappresenta invece il valore dell’auto sommato a quello dello scooter (cfr. doc. III1; V).
Nel sito www.comparis.ch (uno dei siti web più utilizzati quale servizio di confronto in internet della Svizzera) il prezzo di mercato della __________ dopo tre anni dalla data della prima entrata in circolazione è, in effetti, di circa fr. 13'000.--.
E’ notorio, del resto, che il valore di ripresa stabilito da una concessionaria di auto, come in casu l’__________ per le __________, sia inferiore rispetto al prezzo di mercato, visto che l’obiettivo della concessionaria/garage è quello di rivendere l’auto usata e ottenere un guadagno.
Ne discende che la valutazione della vettura della ricorrente di fr. 13'000.-- per l’anno 2016 effettuata dall’amministrazione non risulta arbitraria e non presta, perciò, il fianco a critiche.
2.10. Per i mesi di giugno, luglio e agosto 2016 l’USSI, come visto, non ha comunque computato alcun valore per la __________ e ha assegnato all’insorgente una prestazione assistenziale ordinaria transitoria mensile di fr 706.-- (cfr. consid. 1.2.; 2.8.).
La ricorrente ha chiesto che le venga riconosciuta una prestazione assistenziale di fr. 986.-- al mese, importo corrispondente al forfait di mantenimento per una persona nel 2016 (cfr. doc. I; consid. 1.3.; 2.4.).
Il TCA deve, perciò, verificare l’esattezza dell’ammontare della prestazione assistenziale transitoria di fr. 706.-- per i mesi da giugno ad agosto 2016.
Al riguardo va dapprima osservato che l’insorgente, oltre all’automobile, possiede uno scooter __________ e dei risparmi depositati presso la banca __________ (cfr. doc. 33; 41; 58).
Per il periodo da giugno ad agosto 2016 la questione di sapere se l’importo di fr. 3'000.-- quale valore dello scooter e l’ammontare di fr. 5'232.-- a titolo di averi bancari considerati dall’amministrazione siano corretti o meno è, tuttavia, irrilevante.
In effetti, anche considerando gli importi di fr. 3'000.-- e di fr. 5'232.--, la relativa somma (fr. 8'232.--) è inferiore alla quota di sostanza esente pari a fr. 10'000 (cfr. consid. 2.7.).
Pertanto la sostanza della ricorrente (che per questi mesi non è comprensiva dell’auto) risulta in ogni caso nulla (cfr. doc. III1 p.to G).
Di conseguenza per il lasso di tempo da giugno ad agosto 2016, a titolo di redditi computabili, vanno conteggiati unicamente le entrate costituite dalle indennità di disoccupazione di fr. 19'647.-- annui (cfr. doc. 5) e dal reddito da capitali di fr. 26.-- annui per complessivi fr. 19'673.-- all’anno, pari a fr. 1'639.-- al mese (cfr. doc. 2).
2.11. Per quanto concerne le spese, la ricorrente ha asserito che la somma di fr. 1'100.-- mensili considerata dall’USSI quale spesa per l’alloggio non tiene conto della realtà dei fatti, ritenuto che il suo contratto di locazione prevede una pigione di fr. 1'200.-- al mese, oltre a fr. 200.-- mensili di spese accessorie (cfr. doc. I; consid. 1.3.).
In proposito questa Corte evidenzia che secondo l’art. 22 lett. c Las per il calcolo della spesa per l’alloggio, ai fini della determinazione della prestazione assistenziale, viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.
L’art. 9 cpv. 1 Laps prevede, segnatamente, che per le unità di riferimento composte di una persona la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per la persona sola, pari a fr. 13'200.-- annui, ossia fr. 1'100.-- mensili.
In concreto il contratto di locazione concernente l’appartamento di 3,5 locali della ricorrente a __________ concluso nel dicembre 2014 - peraltro con la madre, __________, quale locatrice - prevede una pigione di fr. 1'200.- al mese, pari a fr. 14'400.- annui e delle spese accessorie di fr. 200.-- al mese, corrispondenti a fr. 2’400.-- annui (cfr. doc. 16). Complessivamente, quindi, la ricorrente deve sostenere, quale costo per la propria abitazione, la somma di fr. 1'400.-- al mese, ossia fr. 16'800.-- all’anno.
Poiché l’importo di fr. 16'800.--, è superiore al limite massimo di fr. 13'200.--, a ragione l’amministrazione ha computato a titolo di spesa per l’alloggio l’ammontare di fr. 13'200.-- (cfr. doc. 4), corrispondenti a fr. 1'100.-- mensili.
2.12. RI 1 ha, inoltre, fatto valere di non avere alcun importo a disposizione per sostenere i costi del vitto, del telefono, del dentista, della benzina e dell’energia (cfr. doc. I; consid. 1.3.).
Al riguardo è utile osservare che i redditi computabili e le spese computabili - queste ultime costituite dalla spesa vincolata e dalla spesa per l’alloggio - agli art. 6, 8 e 9 Laps e all’art. 22 Las, che contempla delle deroghe ai disposti appena citati della Laps, sono elencati in modo esaustivo.
Di conseguenza, una volta conteggiate tali voci nel calcolo della prestazione assistenziale ordinaria di un richiedente l’assistenza sociale, non è possibile computarne altre non previste dalla Laps, né dalla Las.
A eventuali ulteriori costi che esulano sia dalla spesa per l’alloggio, che dalla lista esaustiva delle spese vincolate si deve, perciò, sopperire tramite l’importo della soglia di intervento (cfr. consid. 2.4.) che include, in particolare, proprio le spese relative al vitto, al telefono e all’elettricità (cfr. Direttive COSAS p.to B.2.1.) fatte valere dall’insorgente.
In simili condizioni, nel rispetto del principio della legalità, secondo cui in virtù di un principio fondamentale del diritto, ogni attività amministrativa deve essere riconducibile a una norma legale che ne delinei ampiezza e limiti delle funzioni (principio della legalità: cfr. Häfelin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed., cifra marg. 368 segg.; STF 9C_423/2013 del 26 agosto 2014 consid. 4.2.; STFA H 231/02 del 20 agosto 2003 consid. 5), nel caso in cui il diritto a un’eventuale prestazione assistenziale ordinaria sia esaminato mediante un conteggio effettuato secondo i parametri indicati dalla legge, ovvero tenendo conto di tutti quei redditi e quelle spese riguardanti il richiedente che sono previsti dalla Laps e dalla LAS, l’USSI non può aggiungere altri costi al fine di riconoscere il diritto all’assistenza sociale o aumentare l’importo della prestazione a seconda di quanto preteso dal richiedente.
Pertanto gli ulteriori costi fatti valere dalla ricorrente e menzionati sopra non possono essere computati nel calcolo della prestazione assistenziale.
In proposito cfr. STCA 42.2015.6 del 28 settembre 2015 consid. 2.12.; STCA 42.2008.16 dell’11 marzo 2009 consid. 2.9.
2.13. Le spese relative alle cure dentistiche non vanno d’altronde computate nel calcolo della prestazione assistenziale ordinaria. Le stesse possono eventualmente, in linea di principio, essere assunte quali prestazioni assistenziali speciali alle condizioni qui di seguito esposte.
In effetti l'art. 20 Las, concernente le prestazioni speciali, enuncia:
" Le prestazioni speciali sono destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:
a) spese di formazione;
b) franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;
c) determinate assicurazioni;
d) misure che favoriscono l’integrazione sociale e l’inserimento professionale;
e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;
f) spese di collocamento in istituto;
g) spese di sepoltura. (cpv. 1)
Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio superiori ai limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)
Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3).
A titolo di prestito da rimborsare possono essere versate in particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione, gli arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e franchigie nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994. (cpv. 4)"
Le prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).
2.14. Per il resto la ricorrente non ha sollevato ulteriori eccezioni in merito al conteggio delle singole voci di reddito e delle spese computabili indicate dall’USSI valido per i mesi da giugno ad agosto 2016.
I redditi computabili sono, perciò, costituiti dalle indennità di disoccupazione di fr. 19'647.-- annui e dal reddito da titoli e capitali di fr. 26.-- annui.
Complessivamente essi ammontano a fr.19’673.--, ossia fr. 1'639.-- al mese (cfr. doc. 3, 4)
Come visto (cfr. consid. 2.9.), per i mesi da giugno ad agosto 2016 l’USSI non ha computato alcunché a titolo di sostanza computabile Las.
Le spese computabili sono, invece, composte della spesa per l’alloggio di fr. 13'200.-- annui (cfr. consid. 2.10.), del premio della cassa malati di fr. 4’981.-- e da contributi sociali di fr. 1'535.-- annui (cfr. doc. 4).
Globalmente le spese computabili Las annue corrispondono a fr. 19'716.--, pari a fr. 1'643.-- (cfr. doc. 4, 3).
Di conseguenza l’insorgente non presenta alcun reddito disponibile residuale (cfr. art. 18, 22 Las; consid. 2.4.).
Il disavanzo ammonta, al contrario, a fr. 43.-- annui (redditi computabili di fr. 19’673.-- – spese computabili di fr. 19'716.--.--), corrispondente a circa fr. 4.-- al mese.
La soglia di intervento della ricorrente per il 2016 è pari a fr. 986.-- al mese (cfr. consid. 2.4.; doc. 3).
Hanno diritto alla prestazione assistenziale ordinaria coloro il cui reddito disponibile residuale, sommato alle prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps, non raggiunge la soglia di intervento (cfr. art. 18 Las; consid. 2.4.).
In casu, come già indicato, non vi è alcun reddito disponibile residuale, bensì un disavanzo di fr. 43.-- annui, ovvero fr. 4.-- al mese.
I sussidi della cassa malati per il 2016 ammontano dal canto loro a fr. 284.-- mensili (cfr. doc. 3).
La lacuna di reddito Las mensile è, pertanto, pari a fr. 706.-- [(fr. 986.-- + fr. 4.--) - fr. 284.--].
Rettamente, quindi, l’Ufficio resistente ha riconosciuto alla ricorrente per il lasso di tempo giugno-agosto 2016 una prestazione assistenziale transitoria di fr. 706.-- mensili (cfr. doc. III1).
2.15. Per il periodo dal 1° settembre 2016 al 17 ottobre 2016 (è la data della decisione su reclamo impugnata che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile 2005 consid. 2), per contro, come stabilito sopra (cfr. consid. 2.8.), nel calcolo volto a determinare l’eventuale diritto di RI 1 a una prestazione assistenziale ordinaria deve essere computato, a titolo di sostanza mobiliare computabile Las, il valore della sua automobile __________ pari a fr. 13'000.--.
Inoltre, sempre quale sostanza mobiliare, in virtù dell’art. 22 lett. a cfr. 2 Las (cfr. consid. 2.7.), va pure conteggiato il valore dello scooter __________ appartenente alla ricorrente.
L’insorgente ha censurato il valore conteggiato dall’USSI di fr. 3’000.--, in quanto sarebbe quello dello scooter nuovo, mentre il valore attuale si aggirerebbe tra i fr. 1'100.-- e i fr. 1'300.-- (cfr. doc. I; consid. 1.3.).
Dal relativo contratto di acquisto del 26 giugno 2014 emerge, da un lato, che il prezzo dello scooter __________ era pari a fr. 2'790.--, quello degli accessori corrispondeva a fr. 150.-- e le spese di consegna ammontavano a fr. 50.--, per complessivi fr. 2'990.--. Dall’altro, che la ricorrente ha potuto beneficiare di un ribasso di fr. 190.--. L’insorgente ha, dunque, comperato lo scooter per fr. 2'800.-- (cfr. doc. A3).
Da un raffronto effettuato nel sito www.comparis.ch risulta, prendendo in considerazione scooter dello stesso modello di quello della ricorrente immatricolati nel 2014 e valutati nel 2016 con un chilometraggio tra i 4’000 e i 10'000 km, che il prezzo di mercato medio è di fr. 1'900.--.
Pertanto nel calcolo concernente l’arco di tempo dal 1° settembre al 17 ottobre 2016 per lo scooter non va tenuto conto di un valore fr. 3'000.--, bensì di fr. 1'900.--.
2.16. RI 1 ha pure contestato l’ammontare di fr. 5'232.-- conteggiato dall’USSI nella sostanza computabile Las a titolo di averi bancari, affermando che tale importo si riferisce al saldo dei suoi conti al 30 giugno 2016, mentre nel mese di ottobre 2016 lo stesso ammontava a fr. 2'461.60 (cfr. doc. I; consid. 1.3.).
Dalla documentazione agli atti si evince che al 28 giugno 2016 il conto di risparmio intestato all’insorgente presso __________ presentava un saldo attivo di fr. 2'511.60 (cfr. doc. 41) e il suo conto privato __________ un saldo attivo di fr. 2'720.33 (cfr. doc. 58) per complessivi fr. 5'231.93, arrotondati a fr. 5'232.--.
L’USSI ha, quindi, effettivamente computato, nel calcolo della prestazione assistenziale ordinaria, l’importo corrispondente al saldo dei conti bancari della ricorrente risultante alla fine di giugno 2016 (cfr. doc. 4; III1).
L’insorgente, senza peraltro comprovare le proprie allegazioni, sostiene che nel mese di ottobre 2016 l’importo dei suoi averi bancari ammontava a fr. 2'461.60 essendo stato utilizzato per far fronte ai costi non coperti dalle sue entrate (cfr. doc. I).
La questione dell’entità dell’ammontare dei conti bancari della ricorrente non merita di ulteriori approfondimenti per il periodo in questione, ossia 1° settembre – 17 ottobre 2016 (cfr. consid. 2.15.).
Infatti, anche qualora l’insorgente abbia realmente utilizzato tra la fine di giugno e settembre/ottobre 2016 parte del denaro depositato su sui conti per provvedere al pagamento di alcune spese, la diminuzione dell’importo degli averi bancari fino agli asseriti fr. 2’461 non avrebbe alcuna influenza sull’esito della presente vertenza.
Ciò poiché, in primo luogo, la ricorrente, utilizzando il proprio denaro, ha agito in conformità al principio della sussidiarietà che prevede che prima di beneficiare dell’assistenza sociale si debba provvedere alle proprie necessità tramite i propri mezzi (cfr. consid. 2.6.).
In secondo luogo, non va dimenticato che in ogni caso l’USSI, con decisione su reclamo del 17 ottobre 2016, le ha assegnato una prestazione assistenziale ordinaria transitoria per i mesi da giugno ad agosto 2016 di fr. 706.-- al mese, per complessivi fr. 2'118.-- (fr. 706 x 3 mesi; consid. 2.10.; 2.14.).
Siccome la ricorrente ha dichiarato di avere attinto, da luglio 2016 e precedentemente alla decisione su reclamo, dai suoi conti bancari i mezzi per far fronte alle spese non già estinte dalle sue entrate, le prestazioni assistenziali riconosciutole in seguito di fr. 706.-- al mese, calcolati senza tenere conto di alcuna sostanza (cfr. consid. 2.9.; 2.14.) e pari a fr. 2'118.-- per tre mesi, non sono necessarie a coprire i costi dei mesi da giugno ad agosto 2016, bensì, tutto ben considerato, vanno tenute conto, quale importo complessivo di fr. 2'118.--, per il periodo successivo nella sostanza.
Come del resto indicato dall’USSI nella risposta di causa (cfr. doc. V pag. 4), la situazione patrimoniale della ricorrente dopo il mese di ottobre 2016 è se del caso determinante per ulteriori richieste di prestazioni assistenziali.
2.17. Alla luce di tutto quanto esposto, tenendo conto di averi bancari nella misura di fr. 2'461.60 come richiesto dell’insorgente (cfr. doc. I), risulta che per il periodo dal 1° settembre al 17 ottobre 2016 i suoi redditi computabili sono costituiti dalle indennità di disoccupazione di fr. 19'647.-- annui, dal reddito da titoli e capitali di fr. 26.--annui e dalla sostanza computabile come reddito Las di fr. 9’479.-- {[fr. 13’000.- valore dell’automobile (cfr. consid. 2.8.; 2.14.) + fr. 1'900.- valore dello scooter (cfr. consid. 2.15.) + fr. 2'461.60 titoli e collocamenti di capitali (cfr. consid. 2.16.) + fr. 2’118.-- prestazioni assistenziali riconosciute retroattivamente (cfr. consid. 2.16.)] – fr. 10'000.-- quota esente (cfr. consid. 2.7.)}.
Complessivamente essi ammontano a fr. 29'152.--.
Le sue spese computabili Las annue, come visto al consid. 2.14., corrispondono a fr. 19'716.--.
Il reddito disponibile residuale (cfr. art. 5 Laps) della ricorrente ammonta, di conseguenza, a fr. 9’436.-- annui (redditi computabili di fr. 29’152.-- – spese computabili di fr. 19’716.--), pari a fr. 786.-- al mese.
Considerati una soglia di intervento per il 2016 di fr. 986.-- al mese (cfr. consid. 2.4. e 2.14+.) e un sussidio della cassa malati di fr. 284.-- mensili (cfr. doc. 3), l’insorgente presenta un’eccedenza di reddito Las mensile di fr. 84.-- [(fr. 786.-- + fr. 284.--) - fr. 986.--].
RI 1 non ha, dunque, diritto, per periodo 1° settembre – 17 ottobre 2016 a una prestazione assistenziale ordinaria.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti