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redattore: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sullo scritto del 4/10 marzo 2016 di
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RI 1
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contro |
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con sentenza 42.2015.16-20 del 2 novembre 2015 questa Corte ha ritenuto irricevibile l’istanza interposta da RI 1 il 2 luglio 2015 chiedente la revisione e la riconsiderazione della decisione del 30 novembre 2009 (assegnazione di una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1’460 per il mese di dicembre 2009), della decisione dell’11 agosto 2010 (riconoscimento di una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1’534 per i mesi di settembre e ottobre 2010), di due decisioni del 22 agosto 2011 (assegnazione di una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1’552 per il mese di settembre 2011, rispettivamente riconoscimento di una prestazione speciale di fr. 121.35 a titolo di contributi minimi AVS per il mese di agosto 2011) e della decisione del 23 settembre 2011 (assegnazione di una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1’552 per i mesi di ottobre e novembre 2011 con deduzione di fr. 60.65 quale recupero contributi AVS arretrati) emanate dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito USSI) e tutte cresciute in giudicato.
Il TCA, dopo aver evidenziato che ai sensi degli art. 24 Laps e 53 cpv. 1 e 2 LPGA è l’organo amministrativo competente, ossia l’autorità che ha emesso la decisione cresciuta in giudicato di cui si chiede la revisione, rispettivamente la riconsiderazione, che deve avantutto pronunciarsi al riguardo, ha in effetti deciso che a torto RI 1 ha inoltrato l’istanza di revisione e di riconsiderazione delle decisioni menzionate direttamente a questo Tribunale - che quindi non poteva entrare nel merito dello scritto del 2 luglio 2015 -, invece che all’USSI.
Gli atti sono stati, conseguentemente, trasmessi per ragione di competenza all’USSI affinché si pronunci in relazione all’istanza di revisione e riconsiderazione delle decisioni del 30 novembre 2009, dell’11 agosto 2010, del 22 agosto 2011(due provvedimenti) e del 23 settembre 2011 entro un termine adeguato.
1.2. Con messaggio di posta elettronica del 9 febbraio 2016 RI 1, facendo riferimento alla crescita in giudicato della sentenza 42.2015.16-20 del 2 novembre 2015, ha chiesto al TCA di sollecitare l’USSI “per una semplice e rapida procedura” (cfr. doc. XI inc. 42.2015.16-20).
1.3. Questo Tribunale, il 15 febbraio 2016, ha trasmesso all’USSI copia del doc. XI inc. 42.2015.16-20 per conoscenza, invitandolo a voler procedere senza indugio conformemente a quanto indicato nel giudizio 42.2015.16-20 del 2 novembre 2015 (cfr. doc. XII inc. 42.2015.16-20).
1.4. L’amministrazione, il 19 febbraio 2016, ha inviato copia della convocazione di RI 1 per un colloquio che avrebbe avuto luogo il 14 marzo 2016 alle ore 10:00 a __________ (cfr. doc. XIII inc. 42.2015.16-20).
1.5. Il 24 febbraio 2016 RI 1 ha trasmesso al TCA copia del messaggio di posta elettronica inviato nella medesima data all’USSI in cui ha contestato la convocazione per il 14 marzo 2016, rilevando che tramite la stessa l’amministrazione cerca di temporeggiare e rivela l’intenzione di non procedere senza indugio. Egli ha asserito che non vi è alcuna situazione da valutare presenziando a un colloquio e ha esortato l’USSI a entrare in materia delle richieste del 2 luglio 2015 così da poter disporre di una decisione impugnabile davanti al TCA (cfr. doc. XIV inc. 42.2015.16-20).
1.6. L’USSI, con messaggio di posta elettronica del 4 marzo 2016 ore 7:54 a RI 1, ha ribadito la necessità dell’incontro, invitandolo a volersi presentare a __________ al colloquio che per motivi lavorativi sopraggiunti e inderogabili è stato posticipato al 21 marzo 2016 ore 10:00 (cfr. doc. XV inc. 42.2015.16-20).
1.7. Il 4 marzo 2016 alle ore 12:45 RI 1 con messaggio di posta elettronica, inviato in copia al TCA, ha nuovamente sollecitato l’amministrazione a voler provvedere senza indugio come da sentenza 42.2015.16-20 del 2 novembre 2015, osservando che tale giudizio non indica la necessità di un incontro con l’USSI. L’interessato, inoltre, da un lato, ha fatto riferimento alla giurisprudenza federale relativa al diniego di giustizia e ha sottolineato che il ritardo ingiustificato a statuire è un forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 CEDU.
Dall’altro, ha asserito che nel suo caso le circostanze che hanno condotto a un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate e che l’amministrazione continua a ignorare e prolungare i termini adeguati ragionevoli previsti per la natura dell’affare.
Infine RI 1 ha chiesto al TCA di intervenire presso l’USSI e fare in modo che la sua domanda – come da sentenza 42.2015.16-20 – sia rispettata e tutelata (cfr. doc. I).
1.8. Il 10 marzo 2016, su richiesta di questo Tribunale (cfr. doc. II), RI 1 ha trasmesso uno scritto firmato con allegata una copia del suo messaggio di posta elettronica del 4 marzo 2016, con cui ha precisato, segnatamente, che l’indugiare dell’amministrazione non gli permette di ricorrere al TCA in merito alle decisioni per le quali ha chiesto la revisione (cfr. doc. III).
1.9. L’USSI, l’11 marzo 2016 ore 16:11, ha inviato a questo Tribunale per conoscenza copia di un messaggio inviato il medesimo giorno a RI 1 del seguente tenore:
" le confermiamo, data la lunghezza e l’inusuale complessità della pratica, la necessità del colloquio da noi richiesto ai fini del chiarimento di tutti gli aspetti del caso per poter evadere il reclamo.
Siamo anche disposti ad incontrarla presso la sede del suo comune di domicilio. La invitiamo pertanto a comunicarci una data nella quale incontrarla. Facciamo presente che in assenza di tale incontro non potremo dar seguito alla sua pratica.” (Doc. IV)
1.10. L’11 marzo 2016 alle ore 17:34 RI 1, con messaggio di posta elettronica al TCA, ha indicato di non essere disposto a incontrare l’USSI e ciò nemmeno presso la sede del suo Comune di domicilio per motivi validi. Egli ha puntualizzato di avere già avuto un colloquio con l’amministrazione nel febbraio 2012 ma che non è servito a evadere la sua richiesta.
Infine RI 1 prega questa Corte di fare in modo che l’USSI evada la sua domanda di revisione relativa a cinque decisioni (del 30 novembre 2009, dell’11 agosto 2010, due del 22 agosto 2011 e del 23 settembre 2011) emesse dall’amministrazione al fine di avere la possibilità di ricorrere presso il TCA (cfr. doc. V).
1.11. I doc. II, III e V sono stati trasmessi per conoscenza all’USSI (cfr. doc. VI).
in diritto
2.1. Secondo l'art. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) il ricorso può essere interposto anche se l'assicurato o l'autorità competente, nonostante la domanda dell'assicurato non emani una decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo.
Per costante giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Sempre secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare ragionevole, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 131 V 407 consid. 1.1.; DTF 107 Ib 164 consid. 3b). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia.
In particolare, secondo la giurisprudenza federale, non si può giustificare la lunghezza delle procedure invocando il sovraccarico di lavoro (cfr. SVR 1999 ALV Nr. 15).
Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).
Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura, non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento delle parti e l'importanza della vertenza per l'interessato (cfr. STF 8C_194/2011 del 8 febbraio 2012 consid. 3.2.; STF 9C_841/2008 del 28 novembre 2008; STF 9C_624/2008 del 10 settembre 2008; DTF 130 I 332; DTF 129 V 411, DTF 125 V 188, DTF 1999 Ib 325; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).
Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e rapida (cfr. art. 15 cpv. 1 Lptca; art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 243 n. 509);
Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, pag. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).
In una sentenza 8C_681/2008 del 20 marzo 2009 relativa al diniego di giustizia nel contesto di una domanda di aiuto d'emergenza, il Tribunale federale si è così espresso:
" (...)
3.1 Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH en reprochant aux premiers juges de ne pas avoir statué dans un délai raisonnable. Il fait valoir, en particulier, que l'arrêt attaqué a été rendu plus d'une année après le dépôt du recours, contrairement à l'exigence de l'art. 57 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives du canton de Vaud (LJPA; loi abrogée par la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, entrée en vigueur le 1er janvier 2009 [LPA-VD; RSV 173.36]).
3.2 Dans la mesure où l'autorité intimée a rendu son arrêt, le grief de déni de justice formel est irrecevable, le recourant n'ayant pas d'intérêt à la constatation d'un tel déni (art. 29 Cst. et art. 89 al. 1 let. c LTF; ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 128 II 34 consid. 1b p. 36). Le point de savoir s'il subsiste un droit à la constatation d'une éventuelle violation du principe de la célérité, qui sanctionne le dépassement du délai raisonnable ou adéquat et qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime (ATF 130 I 312 consid. 5.3 p. 333; 129 V 411 consid. 1.3 p. 417) peut demeurer indécis. Le recours devant l'autorité cantonale a été déposé le 19 décembre 2006. Le jugement attaqué a été rendu le 18 juillet 2008, soit une durée de procédure de dix-neuf mois. L'affaire était relativement complexe sur le plan juridique, le recourant ayant soulevé un certain nombre de griefs en relation avec ses droits fondamentaux, que la Cour cantonale a soigneusement examinés. La Cour a considéré que l'arrêt revêtait une portée de principe en ce qui concerne l'étendue de l'aide qui devait être allouée au recourant. Aussi bien a-t-elle tenu une séance de coordination entre les juges de la Cour de droit administratif et public III. Il est vrai, d'autre part, que la procédure n'a pas nécessité de mesures d'instruction particulières et que le recourant, à plusieurs reprises, s'est plaint de la longueur de celle-ci. Compte tenu, en particulier, de la nature du litige et de l'enjeu qu'il présentait pour l'intéressé, un délai de dix-neuf mois est certainement à la limite de ce qui est admissible. Il n'apparaît cependant pas excessif au point de constituer une violation des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH qui devrait être constatée dans le présent arrêt. Quant au délai d'une année pour statuer fixé par l'art. 57 al. 1 LJPA, il doit être considéré comme un délai d'ordre qui ne saurait comme tel créer un droit pour le justiciable (arrêts 2P.19/2005 du 11 novembre 2005 consid. 4.3 et 1P.663/2000 du 16 janvier 2001 consid. 2b)."
Nell’ambito di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere discrezionale.
In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto, con l’obiettivo di stabilire se l’aver ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio 1992, consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, pag. 194seg., e U 268/01 dell’8 maggio 2003, consid. 4.1).
Nella citata sentenza del 3 luglio 1992, l’Alta Corte federale non ha censurato il fatto che l’assicuratore LAINF aveva deciso di sottoporre una perizia medica di parte al proprio medico fiduciario e, in base alle sue raccomandazioni, aveva disposto degli ulteriori accertamenti (consid. 5b).
2.2. Nella concreta evenienza RI 1, sin dal 9 febbraio 2016, si è lamentato del fatto che l’USSI non proceda senza indugio a pronunciarsi in merito alla sua domanda di revisione e riconsiderazione delle decisioni emanate dall’amministrazione il 30 novembre 2009, l’11 agosto 2010, il 22 agosto 2011 e il 23 settembre 2011 conformemente a quanto indicato da questa Corte con sentenza 42.2015.16-20 del 2 novembre 2015 (cfr. consid. 1.1.; 1.2.).
Egli ha nuovamente manifestato le sue rimostranze al riguardo il 24 febbraio 2016, il 4, il 10 e l’11 marzo 2016 (cfr. consid. 1.5.; 1.7.; 1.10.).
RI 1, procedendo in tal senso, ha fatto valere una denegata/ritardata giustizia da parte dell’USSI.
In proposito il TCA constata che tra l’emanazione della propria sentenza 42.2015.16-20 con cui, da una parte, l’istanza interposta da RI 1 il 2 luglio 2015 chiedente la revisione e la riconsiderazione di cinque decisioni emesse dall’USSI il 30 novembre 2009, l’11 agosto 2010, due il 22 agosto 2011 e il 23 settembre 2011 è stata ritenuta irricevibile, dall’altra, gli atti sono stati trasmessi all’amministrazione per competenza, avvenuta il 2 novembre 2015 (cfr. consid. 1.1.) e intimata alle parti il 3 novembre 2015 e l’inoltro del suo messaggio di posta elettronica del 4 marzo 2016 (cfr. doc. I) – trasmesso poi in forma cartacea con firma il 10 marzo 2016 (cfr. doc. III; consid. 1.8.) – in cui ha chiesto al TCA di intervenire presso l’USSI e fare in modo che la sua domanda sia rispettata e tutelata è trascorso un periodo di 4 mesi durante il quale l’amministrazione ha peraltro ritenuto necessario compiere ulteriori atti istruttori, segnatamente l’audizione di RI 1 (cfr. consid. 1.4; 1.6.; 1.9.).
Secondo l’art. 43 cpv. 1 LPGA, applicabile in ambito di assistenza sociale in virtù dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps, spetta all’amministrazione dirigere la procedura e porre in atto tutti i provvedimenti necessari per garantire una spedita evasione della pratica.
Il legislatore assegna agli organi esecutivi il compito di stabilire i fatti giuridicamente determinanti secondo il principio inquisitorio in modo tale da consentire l'emissione di una decisione in merito a una determinata richiesta posta dall’amministrazione (cfr. STF 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012 consid. 4.2.)
In particolare qualora l’amministrazione non abbia a disposizione sufficienti elementi per decidere, la stessa deve ordinare gli accertamenti giudicati necessari e raccogliere le informazioni di cui ha bisogno (cfr. STF 8C_703/201 del 27 aprile 2015 consid. 6.3.; STCA 35.2014.15 del 30 aprile 2014 consid. 2.5.; STCA 35.2014.110 del 9 febbraio 2015 consid. 2.5.).
Nel caso di specie, ritenuto che il TCA, con sentenza 42.2015.16-20 del 2 novembre 2015, ha trasmesso gli atti all’USSI per competenza (cfr. consid. 1.1.), spetta all’amministrazione decidere quali misure istruttorie esperire al fine di poter emettere la decisione richiesta da RI 1.
L’USSI, già il 19 febbraio 2016, ha convocato RI 1 per un colloquio. Dal messaggio di posta elettronica dell’11 marzo 2016 dell’USSI a RI 1 emerge che la data, in un primo tempo stabilita per il 14 marzo 2016 (cfr. doc. XIII inc. 42.2015.16-20), poi posticipata al 21 marzo 2016 (cfr. doc. XV inc. 42.2015.16-20), può essere in ogni caso proposta da quest’ultimo e che l’incontro può avere luogo, a scelta dell’interessato, a __________ o perfino negli uffici del suo Comune di domicilio (cfr. doc. IV).
Al riguardo va ribadito che nell’ambito di una procedura ricorsuale per denegata giustizia non si deve procedere a una valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, pag. 194seg. e U 268/01 dell’8 maggio 2003 consid. 4.1).
In concreto un colloquio tra l’USSI e RI 1 non appare, dopo un esame sommario della fattispecie, manifestamente superfluo. Al contrario lo stesso potrà consentire alle parti di chiarire la situazione e facilitare l’emissione di una decisione nei confronti di RI 1 in merito alla sua richiesta di revisione/riconsiderazione delle decisioni il 30 novembre 2009, l’11 agosto 2010, il 22 agosto 2011 e il 23 settembre 2011.
In simili condizioni, tutto ben considerato e alla luce dei precedenti giurisprudenziali evocati al considerando 2.1., questa Corte ritiene che l’USSI non si sia reso colpevole di un ritardo ingiustificato nei confronti di RI 1.
Il TCA raccomanda comunque all’USSI di procedere celermente all’istruzione della pratica e all’emanazione della decisione richiesta da RI 1.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso per denegata/ritardata giustizia è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti