Raccomandata

 

 

Incarto n.
42.2016.6-7

 

rs

Lugano

2 agosto 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 22 aprile 2016 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 18 marzo 2016 emanata da

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

 

e sul ricorso del 24 aprile 2016 di

 

 

RICO2 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 18 marzo 2016 emanata da

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

 

in materia di assistenza sociale

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione del 21 dicembre 2015 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (di seguito USSI) ha negato a RI 1 una prestazione assistenziale, in quanto il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, nella quale è stato considerato, oltre al medesimo, RICO2 1, supera il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità (cfr. doc. 64-65).

 

                               1.2.   A seguito del reclamo interposto da RI 1, patrocinato dal RA 1 (cfr. doc. VII3 inc. 42.2016.7), l’USSI il 18 marzo 2016 ha emanato una decisione su reclamo con cui ha confermato il diniego del diritto di RI 1 alle prestazioni assistenziali ordinarie a seguito di un’eccedenza di reddito Las di fr. 829.--.

                                         L’amministrazione ha, in particolare, osservato che l’esistenza di una convivenza da vari anni è stata ammessa da RI 1 e che a titolo di pigione per due persone è possibile al massimo tenere conto di un importo annuo di fr. 15'000.-- e quindi non della pigione effettiva di fr. 22'560.--. L’USSI ha, inoltre, precisato che in concreto non deve essere considerato il budget ampliato per il partner ai sensi delle Norme COSAS p.to H.10, in quanto si riferisce al partner non beneficiario delle prestazioni assistenziali, mentre nel caso di specie RICO2 1 è parte dell’unità di riferimento e dunque beneficiario delle prestazioni di assistenza. Pertanto a mente dell’amministrazione non possono essere computate le imposte a carico di RICO2 1, né il contributo alimentare che questi deve all’ex moglie, siccome gli aventi diritto possono postulare l’anticipo alimenti o l’aiuto all’incasso e in caso di necessità ricorrere all’aiuto sociale (cfr. doc. BB inc. 42.2916.6).

 

                               1.3.   Anche RICO2 1, rappresentato dal RA 1 (cfr. doc. VII4 inc. 42.2016.6), ha interposto reclamo contro la decisione del 21 dicembre 2015.

                                         L’amministrazione, con decisione su reclamo emessa sempre il 18 marzo 2016, ha ritenuto il reclamo irricevibile, in quanto non era motivato, ma si limitava a rinviare alle argomentazioni di cui al reclamo inoltrato da RI 1.

                                         L’USSI ha specificato che le motivazioni formulate da RI 1 non giustificherebbero in ogni caso l’accoglimento del reclamo ritenuto “che ha ammesso la convivenza, che è ininfluente la considerazione del costo effettivo di locazione e non sono da considerare le spese di imposte e alimenti del signor RICO2 1 quindi non esiste un disavanzo e non è giustificata una prestazione assistenziale” (cfr. doc. doc. BB inc. 42.2016.7).

 

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 22 aprile 2016 RI 1, sempre rappresentato dal RA 1, ha impugnato la decisione su reclamo del 18 marzo 2016, chiedendo, quale misura provvisionale, la concessione delle prestazioni assistenziali nelle more della procedura ricorsuale. Nel merito egli ha postulato l’annullamento della decisione su reclamo e il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali a far tempo dal 1° dicembre 2015, subordinatamente il rinvio dell’incarto all’USSI al fine di emanare una nuova decisione.

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha segnatamente addotto di aver lavorato dal 2008 fino alla fine del 2013 presso __________ e di aver beneficiato delle indennità di disoccupazione dal 1° marzo 2014 al 1° ottobre 2015. Non essendo riuscito a reperire un nuovo impiego nel mese di novembre 2015 ha chiesto di essere posto al beneficio di prestazioni assistenziali. Il ricorrente ha precisato, da un lato, che gli sono state concesse per il mese di novembre 2015. Dall’altro, che il 10 dicembre 2015 ha inoltrato una nuova domanda producendo informazioni anagrafiche e finanziarie relative ad RICO2 1, come richiesto dall’USSI, ma il diritto a prestazioni assistenziali gli è stato negato computando nella sua unità di riferimento anche RICO2 1.

                                         L’insorgente ha censurato il fatto che nel calcolo della prestazione assistenziale non sia stata considerata la pigione effettiva di fr. 22'560.-, bensì unicamente l’importo di fr. 15'000.--. Al riguardo egli ha menzionato le direttive COSAS che al p.to B.3. prevedono che un affitto giudicato eccessivamente elevato è finanziato fintanto che non sia trovata una soluzione abitativa adeguata tuttavia ragionevolmente più conveniente. Il ricorrente ha chiesto, quindi, che si tenga conto della pigione di fr. 22'560.-- perlomeno fino a che, con il sostegno dell’USSI, non sarà possibile per lui e per RICO2 1 trasferirsi in un’abitazione più economica.

                                         Inoltre il ricorrente sostiene che nel suo caso debbano essere conteggiate, quali spese computabili Las, le imposte pagate da RICO2 1 rientrando nel “budget ampliato”, poiché quest’ultimo non è persona beneficiaria delle prestazioni assistenziali, che non ha mai richiesto.

                                         Secondo l’insorgente l’USSI confonde la nozione di “unità di riferimento” con la nozione di “persona assistita/beneficiaria”.

 

 

                                         Il medesimo ritiene che nel suo caso l’unità di riferimento sia costituita da un richiedente/beneficiario di prestazioni assistenziali, ossia da lui, e da una persona non beneficiaria, RICO2 1, che ha un reddito sufficiente per sé.

                                         Il ricorrente ha puntualizzato, da un lato, che la situazione economica di RICO2 1 deve essere considerata unicamente per stabilire se ha una disponibilità sufficiente per garantire anche il sostentamento dell’altro componente dell’unità di riferimento, privo di reddito. Dall’altro, che di conseguenza nel calcolo del reddito disponibile dell’unità di riferimento va considerato sia il budget di RI 1, che quello di RICO2 1, quest’ultimo “ampliato” in quanto persona non beneficiaria delle prestazioni assistenziali.

                                         Infine l’insorgente ha contestato il mancato computo degli alimenti che RICO2 1 è tenuto a versare alla moglie da cui è legalmente separato, che invece devono essere considerati nel “budget ampliato”, anche perché il coniuge debitore del mantenimento non potrebbe in principio invocare un dovere d’assistenza verso il suo concubino per sottrarsi in tutto o in parte al suo obbligo di mantenimento (cfr. doc. I inc. 42.2016.6).

 

                               1.5.   RICO2 1, anch’egli sempre patrocinato, dal RA 1, ha interposto ricorso contro la decisione su reclamo del 18 marzo 2016 al TCA il 24 aprile 2016.

                                         Egli ritiene che considerare il proprio reclamo irricevibile, poiché è stato rinviato ai motivi espressi nel reclamo di RI 1, peraltro allegato, sia un formalismo eccessivo.

                                         Nel merito RICO2 1 ha chiesto che RI 1 sia posto al beneficio di prestazioni assistenziali dal dicembre 2015, facendo valere le medesime argomentazioni sviluppate da RI 1 nel proprio ricorso (cfr. doc. I inc. 42.2016.7).

 

                               1.6.   L’USSI, con risposta del 9 aprile (recte: maggio) 2016, ha postulato la reiezione dell’impugnativa del 22 aprile 2016 di RI 1 con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III inc. 42.2016.6).

 

                                         Inoltre con risposta del 10 maggio 2016 l’amministrazione ha proposto di respingere il ricorso di RICO2 1, confermando che il suo reclamo era irricevibile e rilevando che le critiche espresse riguardo al merito della fattispecie risultano comunque infondate (cfr. doc. III inc. 42.2016.7).

 

 

                               1.7.   Il 20 maggio 2016 il rappresentante dei ricorrenti ha comunicato di non avere ulteriori prove da presentare, ribadendo le argomentazioni e le conclusioni espresse nei ricorsi (cfr. doc. V inc. 42.2016.6 + inc. 42.2016.7).

 

                               1.8.   Il doc. V è stato trasmesso per conoscenza all’USSI (cfr. doc. VI inc. 42.2016.6 + inc. 42.2016.7).

 

                               1.9.   Il 7 luglio 2016 l’amministrazione ha inviato alcuni documenti (cfr. doc. VIII+1-5) che sono stati trasmessi per conoscenza al rappresentante degli insorgenti (cfr. doc. IX).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   Secondo l’art. 76 cpv. 1 LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre.

                                         Nella concreta evenienza, visto che i ricorsi presentati dagli insorgenti sono diretti contro due decisioni che concernono fatti di ugual natura, pongono gli stessi temi giuridici e sono state emesse entrambe dall’USSI, è accertata la connessione tra loro. Per economia processuale, le procedure ricorsuali 42.2016.6 e 42.2016.7 sono dunque congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 9C_37/2012 e 9C_106/2012 del 16 gennaio 2013, consid. 1; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).

 

                               2.2.   L’emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di RI 1 di misure provvisionali intesa a ottenere nelle more della procedura ricorsuale l’erogazione di prestazioni assistenziali (cfr. doc. I inc. 42.2016.6 pag. 8; STF 9C_37/2011 del 20 giugno 2011 consid. 7; STF 9C_964/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4; STF 9C_938/2008 del 26 novembre 2009 consid. 7; STFA K 65/05 del 21 luglio 2005 consid. 4; STCA 42.2015.2 del 5 maggio 2015 consid. 2.1.; STCA 38.2011.75 del 26 ottobre 2011 consid. 2.10.).

 

                                         Nel merito

 

                               2.3.   Questa Corte rileva dapprima che il reclamo del 25 gennaio 2016 interposto da RICO2 1 contro la decisione del 21 dicembre 2015 (cfr. doc. VII4 inc. 42.2016.6) è stato ritenuto irricevibile dall’USSI con decisione su reclamo del 18 marzo 2016, in quanto carente di motivazione, avendo semplicemente rinviato - allegandolo - al reclamo inoltrato da RI 1 (cfr. doc. BB inc. 42.2016.7 p.to S).

                                         L’amministrazione si è in ogni caso pronunciata in forma sintetica nel merito (cfr. doc. BB inc. 42.2016.7 p.to S).

 

                                         In concreto la questione di sapere se il reclamo di RICO2 1 sia irricevibile, come stabilito dall’USSI, oppure no non merita di ulteriori approfondimenti, poiché, anche nell’ipotesi in cui fosse da considerare ricevibile, per motivi di economia processuale (cfr. STF 9C_181/2015 del 10 febbraio 2016 consid. 2.1., pubblicata in DTF 142 V 67), si rinuncerebbe ad annullare la decisione su reclamo e a rinviare gli atti all’USSI per evitare un vuoto esercizio formale (cfr. STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2).

                                         In effetti, come verrà dettagliatamente esposto in seguito, il reclamo di RICO2 1, era in ogni caso da respingere nel merito con le stesse motivazioni sviluppate dall’amministrazione per respingere il reclamo di RI 1 (cfr. doc. BB inc. 42.2016.6).

 

                               2.4.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’USSI abbia negato a RI 1 il diritto a prestazioni assistenziali a decorrere dal mese di dicembre 2015.

 

                                         Più precisamente deve essere verificato se nel conteggio volto a determinare l’eventuale diritto di RI 1 a prestazioni assistenziali ordinarie debba essere tenuto conto dei medesimi parametri di calcolo sia per quest’ultimo che per RICO2 1, come deciso dall’amministrazione, oppure per RICO2 1 possano essere considerate delle spese maggiori (“budget ampliato”) in ragione del fatto che il medesimo dispone di un reddito sufficiente per far fronte al proprio sostentamento, come richiesto dagli insorgenti.

 

                               2.5.   Preliminarmente occorre rilevare che il rappresentante dei ricorrenti ha contestato le decisioni su reclamo del 18 marzo 2016 emesse dall’USSI per motivi d’ordine formale.

 

                                         Egli fa valere una lesione del diritto di essere sentito, sostenendo che l’amministrazione avrebbe violato l’obbligo di motivazione, non confrontandosi nelle decisioni su reclamo del 18 marzo 2016 con le tesi proposte dagli insorgenti nei reclami (cfr. doc. I p.to 6 + p.to 7 inc. 42.2016.6; doc. I p.to 5 inc. 42.2016.7).

 

                                         Il diritto di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016 consid. 5.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.).

 

                                         Nella presente fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione delle decisioni su reclamo del 18 marzo 2016 impugnate, atteso che da queste ultime emerge chiaramente il motivo per cui l’USSI ha negato a RI 1 delle prestazioni assistenziali ordinarie dal mese di dicembre 2015, ovvero il computo nella sua unità di riferimento di RICO2 1 e il conseguente conteggio dei redditi e delle spese di quest’ultimo secondo i medesimi parametri di quelli applicati a RI 1 (cfr. doc. BB inc. 42.2016.6; doc. BB inc. 42.2016.7).

 

                                         Del resto gli insorgenti, rappresentati dal RA 1, hanno potuto rendersi conto della portata delle decisioni su reclamo emesse nei loro confronti, visto che le hanno impugnate dinanzi a questo Tribunale.

 

                                         La censura sollevata dai ricorrenti non risulta, dunque, fondata.

 

                               2.6.   L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

                                         Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

 

                                         Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

                                         Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

 

                               2.7.   L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

                                         Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

 

                                         L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

                                         Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

                                         L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che:

 

" Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a)   prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;

b)   ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c)   nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."

 

                                         Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:

 

" Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:

a)   la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;

b)   l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

c)   l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

d)   l’assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

e)   l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f)    l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

g)   l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

h)   le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971."

 

                                         Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti i residenti del Cantone” (pag. 11).

                                         In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

 

                               2.8.   Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

                                         Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

 

                                         La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

                                         Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

                                         Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

 

                                         Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

 

                                         Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

 

" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

 

                                         Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

 

" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

 

                                         L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

                                         La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

                                         L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                         Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

 

                                         Il Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento) -, il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un lato, che la COSAS ha adottato il 21 ottobre 2010 una nuova versione delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal 1° gennaio 2011 -che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare-, come pure che tale modifica prevede l’adeguamento al rincaro sulla base dell’indice dei salari e dei prezzi del forfait di mantenimento in ambito di assistenza sociale, in analogia a quanto avviene nell’ambito delle rendite AVS AI e delle prestazioni complementari, e che per il 2011 è stato deciso un adattamento al rincaro pari al 1.75% del forfait di mantenimento, che a far tempo dal 1° gennaio 2011 la soglia di intervento corrisponde:

 

" A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione

 

Persona dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)

Forfait globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)

(fr./mese)

Supplemento d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)

(fr./mese)

Totale

 

 

 

(fr./mese)

1 persona

  977.--

100.--

1077.--

2 persone

1495.--

100.--

1595.--

3 persone

1818.--

100.--

1918.--

4 persone

2090.--

100.--

2190.--

5 persone

2364.--

100.--

2464.--

6 persone

2638.--

100.--

2738.--

7 persone

2912.--

100.--

3012.--

Per ogni persona supplementare

+ 272.--

-

+ 272.--

 

B.   Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS).

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 210.-- fr./mese per ognuna di queste persone."

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36).

 

                                         Tali importi sono stati mantenuti anche per il 2012, il 2013, il 2014 ed il 2015 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2012 del 16 dicembre 2011; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2013 del 20 dicembre 2012; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2014 del 1° gennaio 2014 e Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2015 pubblicate nel BU 9/2015 del 3 marzo 2015).

 

                                         Per l’anno 2016 è utile rilevare che le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2016 quanto segue:

 

" Persone dell’unità di riferimento  -  Forfait globale per il mantenimento

                                                          (raccomandato dalla COSAS)

                                                          (CHF/mese)

 

1 persona                                            986.--

2 persone                                          1'509.--

3 persone                                          1'834.--

4 persone                                          2'110.--

5 persone                                          2'386.--

Per ogni persona                               + 200.--

supplementare

 

1.1 Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.

1.2 Supplemento di integrazione

a. Inserimento sociale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.

Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di integrazione di CHF 300.– al mese.

b. Inserimento professionale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC – USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.”

(cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)

 

 

 

                               2.9.   L’art. 22 Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:

 

" Il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:

 

a) Reddito computabile:

    1.  vengono computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’ unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;

    2. la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera 100’000 fr. per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, 10’000 fr. per una persona sola, 20’000 per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli in comune) e 2’000 fr. per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;

    3.  vengono interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.

    4. Non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.

 

b) Spesa vincolata:

    1.  non vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);

    2.  non vengono computati gli alimenti di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;

    3.  non vengono computate le imposte di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;

    4.  le spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’ importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’ art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).

 

c) Spesa per l’alloggio

    Per il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps"

 

                                         Il reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).

 

                                         L'art. 6 Laps regolamenta così il reddito computabile:

 

" Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:

a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;

b) ...

c) ...

d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale

    sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;

f) 1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000

per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.- per una persona sola, CHF 20'000 per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2'000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.” (cpv. 1).

 

Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato. (cpv. 2)

Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)

Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"

                                     

                                         La spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

 

                                         Ai sensi dell'art. 8 Laps:

 

" La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;

b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;

e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;

f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui

    all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano

    un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie

                                                                               vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento;

h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;

i)  ...

j)  … . (cpv. 1)

    Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

    a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

    b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"

 

                                          L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

 

" La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:

 

a) per le unità                             importo riconosciuto dalla legislazione

    di riferimento composte         sulle prestazioni complementari

    da una persona:                     all'AVS/AI per la persona sola

      b) per le unità di                      importo riconosciuto dalla legislazione

                                                     riferimento composte            sulle prestazioni complementari

                                                     da due persone:  all'AVS/AI per i coniugi

      c)                                            per le unità di      importo riconosciuto dalla legislazione

                                                     riferimento composte da       sulle prestazioni complementari

                                                     più di due persone:    all'AVS/AI per i coniugi maggiorato

                                                   del 20%

(cpv. 1)

 

Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"

 

                                         L'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 della Legge federale sulle prestazioni complementari (vLPC), in vigore fino al 31 dicembre 2007, prevedeva che i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1° gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli.

.

                                         Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC). L’art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo riconosciuto delle spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1) e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI (cifra 2).

 

                                         Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione i limiti di reddito e le altre disposizioni concernenti la determinazione della prestazione complementare annua sono quelli previsti dalla LPC

 

                                         Dai Decreti esecutivi concernenti la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 3 dicembre 2013, rispettivamente del 26 novembre 2014 emerge che le deduzioni applicate per la pigione ammontano al massimo fr. 13’200.– per persona sola e fr. 15’000.– per coniugi.

 

                                         Le deroghe ad alcune delle diverse componenti del reddito computabile e della spesa vincolata di cui agli art. 6 e 8 Laps, contemplate dall’art. 22 Las e autorizzate dall’art. 2 cpv. 2 Laps, hanno carattere restrittivo e sono volte a determinare un reddito disponibile che misuri ancora meglio la reale situazione di bisogno del richiedente.

                                         Alcune entrate non considerate dalla Laps (che fa riferimento essenzialmente ai redditi contemplati dalla Legge tributaria) sono, poi, incluse fra i redditi della Las (per esempio i redditi dei minorenni e le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia).

                                         La sostanza nel regime Las viene considerata per un importo più elevato rispetto al conteggio nell’ambito Laps.

 

                                         Dal calcolo delle spese ai sensi della Las sono, invece, escluse alcune voci, quali le rendite e gli oneri permanenti, gli alimenti: le risorse delle prestazioni assistenziali non possono essere destinate a pagare questi oneri. La persona priva del minimo vitale cessa i pagamenti e il creditore ha eventualmente a disposizione altri mezzi (per esempio, il ricorso all’anticipo degli alimenti).

                                         Infine il limite per il riconoscimento delle spese e degli interessi sui debiti è inferiore a quello della Laps (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c, d e 8 cpv. 2 lett. a Laps; Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 5).

 

                             2.10.   Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1 (__________1964), a fine del 2015, dopo aver terminato il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 15; I inc. 42.2016.6), ha postulato il riconoscimento di prestazioni assistenziali (cfr. doc. 27).

                                         L’USSI, con decisione del 3 novembre 2015, gli ha concesso una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'638.-- per il mese di novembre 2015, considerando nella sua unità di riferimento unicamente il medesimo (cfr. doc. 58, 61).

 

                                         Sempre il 3 novembre 2015 l’USSI ha in particolare chiesto a RI 1, visto che dal contratto di locazione era emerso che conviveva con RICO2 1 (__________1946) dal 1° settembre 2011, di indicare che tipo di relazione esisteva tra di loro (cfr. doc. VII1 inc. 42.2016.7). 

                                         Con scritto del 10 novembre 2015 RI 1 ha dichiarato che “come vi è noto dal 2011 convivo con il signor RICO2 1. Il nostro rapporto di convivenza non è registrato presso le autorità.”(cfr. doc. VII2 inc. 42.2016.6)

 

                                         Il 13 novembre 2015 l’amministrazione ha inviato uno scritto a RI 1 nel quale è stato indicato, da una parte, che dallo scambio di corrispondenza intercorso tra loro era emerso che conviveva e aveva una relazione con RICO2 1. Dall’altra, che quindi la sua unità di riferimento doveva essere completata con i dati anagrafici e finanziari di quest’ultimo e che nel corso del mese di novembre 2015 avrebbe dovuto essere inoltrata una nuova richiesta di prestazioni assistenziali (cfr. doc. 57).

 

                                         La nuova domanda è stata interposta il 17 novembre 2015 con appuntamento allo Sportello Laps di __________ per il 10 dicembre 2015, in occasione del quale RI 1 ha firmato il modulo “Conferma” dell’inoltro della domanda di assistenza sociale da cui risulta che la sua unità di riferimento è composta del medesimo e di RICO2 1 (cfr. doc. 79; 75-77).

                                         Il 17 novembre 2015 il formulario “Procura, compensazione e restituzione” che va sottoscritto dal richiedente le prestazioni e dalle persone facenti parte dell’unità di riferimento è stato peraltro firmato anche da RICO2 1 (cfr. doc. 78).

 

                                         Con decisione del 21 dicembre 2015 l’USSI ha negato a RI 1 una prestazione assistenziale, considerando nella sua unità di riferimento pure RICO2 1 (cfr. doc. 64-65).

 

                                         Tale decisione è stata confermata con le decisioni su reclamo del 18 marzo 2016.

                                         L’amministrazione, in buona sostanza, ha osservato, in primo luogo, che la convivenza che esisteva da vari anni è stata ammessa da RI 1. In secondo luogo, che a titolo di pigione non può essere tenuto conto di un importo maggiore rispetto al massimo ammissibile per due persone di fr. 15'000.

                                         Infine che, in relazione ad RICO2 1, facente parte dell’unità di riferimento di RI 1, non va considerato “un budget ampliato”, ovvero non possono essere conteggiate, in particolare, delle spese supplementari rispetto a quelle computate per RI 1, come ad esempio le imposte e gli alimenti versati alla moglie da cui è legalmente separato (cfr. doc. I inc. 42.2016.6; doc. I inc. 42.2016.7; consid. 1.2.; 1.3.).

 

                             2.11.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile rilevare che ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. a e c Laps, applicabile anche nell’ambito dell’assistenza sociale (cfr. art. 2 Laps; 21 Las) l’unità di riferimento è costituita dal titolare del diritto e, in particolare, dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile.

                                         L’art. 2a Reg.Laps, in vigore dal 1° ottobre 2006, enuncia poi che:

 

" La convivenza è considerata stabile se, alternativamente:

a) vi sono figli in comune;

b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio;

c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.”

 

                                         L'unità economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).

 

                             2.12.   Secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

 

                                         La giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone di medesimo sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

 

                                         Inoltre in una sentenza 8C_790/2007 del 23 luglio 2008, pubblicata in DTF 134 I 313 e relativa al rifiuto di accordare al ricorrente un sussidio per la riduzione dei premi dell’assicurazione malattia, il Tribunale federale ha rilevato che:

 

" (…)

5.5 Il n'existe entre les concubins aucun devoir légal d'entretien et d'assistance (ATF 129 I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi ATF 106 II 1 consid. 2 p. 4). En matière civile, la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit du divorce a considéré, sous certaines conditions, que le concubinage constituait une communauté assimilable au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la rente du conjoint divorcé. Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption (réfragable) qu'un concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce ("concubinage qualifié"; ATF 118 II 235 consid. 3a p. 237; ATF 114 II 295 consid. 1a p. 297; voir également URS FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf (nach-eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss).

(…).”

 

                                         Con giudizio 8C_232/2015 del 17 settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, l’Alta Corte ha poi confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia che la convivenza di una beneficiaria dell’assistenza sociale che durava da sette anni e dalla quale era nato un figlio era stabile.

                                         L’asserzione della ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe stato così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi indicazione in proposito.

                                         Inoltre, non è necessario sapere se il convivente si è espressamente dichiarato disposto a corrispondere realmente un importo a sostegno dell’economia domestica. In caso contrario vi sarebbe il rischio che per approfittare dell’assistenza sociale un convivente contribuisca in misura minore rispetto a quanto corrisponderebbe senza il possibile intervento dell’assistenza sociale e ciò contravvenendo al principio di sussidiarietà.

                                         Infine il TF ha evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava arbitrario in considerazione del fatto che i concubini avevano fondato un’economia domestica comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da precedenti relazioni.

 

                                         In una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13 pag. 66 seg., questo Tribunale ha stabilito che l'USSI, a giusta ragione, ha chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un beneficiario dell'assistenza sociale in quanto per un certo periodo la sua unità di riferimento deve essere considerata costituita anche da sua figlia e dalla madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale da molti anni.

                                         In quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo (dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo appartamento, quest'ultima ha continuato a recarsi presso l'abitazione dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana, passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte), occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.

                                         Inoltre la Polizia Comunale ha effettuato controlli in modo assiduo e durante differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata dello stabile dove risiedeva quest'ultimo.

 

                                         Con giudizio 36.2014.78-79+36.2014.84-85+36.2014.102-103 del 2 febbraio 2015 il TCA ha stabilito che rettamente la Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle prestazioni, ai fini della determinazione del diritto alla riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (RIPAM), ha considerato una coppia quale unica unità di riferimento, siccome la convivenza, che durava, in modo indubbio, da oltre sei mesi, andava ritenuta stabile ai sensi dell’art. 10a RLCAmal, in vigore dal 1° gennaio 2015 (cfr. BU 3/2015 del 23 gennaio 2015 pag. 14-15) e il cui tenore è identico a quello dell’art. 2a Reg.Laps.

 

                                         Con sentenza 42.2014.13 del 21 maggio 2015, pubblicata nella Rtid I-2016 N. 5 pag. 39 segg., questa Corte ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario di prestazioni assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata respinta, in quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era stata computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile 2014, superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.

                                         Il TCA, contrariamente a quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che, indipendentemente dalla questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia conforme o meno all’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale, non risultavano date le condizioni per considerare che la convivenza del ricorrente procurasse gli stessi vantaggi di un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b Reg.Laps e fosse quindi stabile giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel periodo precedente la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi.

                                         In effetti quando l’USSI ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la convivenza tra l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima, non comportava l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.

                                         Inoltre gli indizi indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al matrimonio.

                                         Questo Tribunale ha, pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile 2014 l’unità di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal medesimo e da sua figlia.

 

                                         Questa Corte, con sentenza 36.2015.29-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016 N. 6 pag. 48 segg., ha negato la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il compagno che convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo l’alloggio con il figlio di primo letto dell’insorgente e che non hanno negato di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una convivenza duratura e intensa, profonda e radicata che andava considerata stabile.

 

                                         Al riguardo cfr. pure STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015.

 

                             2.13.   Nel caso di specie risulta, innanzitutto, che RI 1 e RICO2 1 convivono in maniera stabile ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps.

                                         In effetti è lo stesso RI 1 ad aver affermato, il 10 novembre 2015, che “(…) dal 2011 convivo con il signor RICO2 1. Il nostro rapporto di convivenza non è registrato presso le autorità.” (cfr. doc. VII2 inc. 42.2016.6).

 

                                         Inoltre, come visto sopra, il 17 novembre 2015 il formulario “Procura, compensazione e restituzione” che va sottoscritto dal richiedente le prestazioni e dalle persone facenti parte dell’unità di riferimento è stato firmato sia da RI 1 che da RICO2 1 (cfr. doc. 78).

                                         In occasione dell’appuntamento allo Sportello Laps di __________ del 10 dicembre 2015 RI 1 ha, poi, firmato il modulo “Conferma” dell’inoltro della domanda di assistenza sociale da cui risulta che la sua unità di riferimento è composta del medesimo e di RICO2 1 senza sollevare obiezioni (cfr. doc. 79; 75-77).

 

                                         Il TCA non ignora che nel proprio reclamo RI 1 ha affermato che tra lui e RICO2 1 vi sarebbe soltanto un rapporto di amicizia e che quando ha indicato di convivere con questi intendeva unicamente che abita nello stesso luogo di RICO2 1 (cfr. doc. VII3 inc. 42.2016.6).

 

                                         Tuttavia gli insorgenti con i ricorsi non hanno contestato di far parte della stessa unità di riferimento, né il principio che RICO2 1, in quanto convivente, partecipi al sostentamento di RI 1 (cfr. doc. I inc. 42.2016.6; 42.2016.7).

 

                                         Pertanto, anche alla luce dei documenti del 10 e 17 novembre 2015, nonché 10 dicembre 2015 menzionati sopra, occorre concludere che a ragione l’USSI nel calcolo relativo al diritto di RI 1 a una prestazione assistenziale ordinaria dal mese di dicembre 2015 ha tenuto conto, oltre che del medesimo, anche di RICO2 1 (cfr. doc. 65).

 

                             2.14.   Gli insorgenti nei ricorsi hanno, però, censurato il calcolo concernente la prestazione assistenziale ordinaria, segnatamente, nella misura in cui ad RICO2 1 non è stato riconosciuto un “budget ampliato”, ossia non sono state considerate delle spese supplementari (imposte, alimenti alla moglie) rispetto al richiedente l’assistenza sociale, in casu RI 1 (cfr. doc. I inc. 42.2016.6; doc. I inc. 42.2016.7).

 

                                         A loro sostegno i ricorrenti invocano la giurisprudenza federale, e meglio la sentenza del Tribunale federale 8C_433/2009 del 10 febbraio 2010 e le norme COSAS (cfr. doc. doc. I inc. 42.2016.6; doc. I inc. 42.2016.7).

 

                                         Le direttive COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2014 e menzionate nelle sentenze DTF 134 I 313 consid. 5.5. e DTF 141 I 153 consid. 4.3. citate sopra (cfr. consid. 2.3.), ai punti F.5.1 ("Comunità di abitazione e vita di tipo familiare") e F.5.3 (“Contributo nell’ambito di un concubinato”) sottolineano che:

 

" F.5 Comunità di abitazione e vita di tipo familiare

F.5.1 Principi

Le persone che vivono in comunità di abitazione e vita di tipo familiare non possono, per principio, essere considerate come una sola unità di riferimento per il sostegno sociale.

Per ogni beneficiario dev’essere allestito e gestito un incarto individuale.

Le persone che non beneficiano di prestazioni di assistenza devono assumere personalmente le spese da esse stesse determinate. Ciò riguarda in particolare le spese per il sostentamento, le spese per l’alloggio e le spese varie. Per principio, all’interno della comunità queste spese sono ripartite in modo pro-capite (v. capitoli B.2 e B.3).

Sul piano del diritto, le persone che vivono in comunità di abitazione e vita di tipo familiare non sono tenute a provvedere al mantenimento reciproco degli altri membri della comunità.

Di conseguenza, i beni e i redditi degli uni e degli altri non devono essere sommati.

Il contributo che una persona non assistita apporta al budget di un beneficiario di prestazioni di assistenza può essere conteggiato quale contributo all’economia domestica o partecipazione ai costi di concubinato solo se soddisfano specifici presupposti. In particolare, dev’essere verificato che il contributo al concubinato sia erogato solamente nell’ambito di una relazione stabile.

Un concubinato (anche una relazione tra partner dello stesso sesso) è considerato stabile solo se dura da almeno due anni o i partner vivono congiuntamente a un figlio avuto in comune.

(…)

F.5.3 Contributo nell’ambito di un concubinato

Nell’ambito di una relazione di concubinato stabile, qualora solo uno dei partner è assistito, i redditi e la sostanza della persona non assistita sono adeguatamente considerati.

Da parte del concubino non assistito ci si attende che egli assuma dapprima i propri costi e, in maniera adeguata alle sue possibilità finanziarie, assuma anche totalmente i costi per la cura dei figli in comune che convivono nella stessa economia domestica.

Nel caso di altre possibilità finanziarie, il contributo al concubinato è determinato con riferimento al budget COSAS ampliato (v. Guida pratica H.10).

I concubini, allorché entrambi beneficiari di prestazioni d’assistenza, non devono essere favoriti rispetto ai coniugi.”

 

                                         Il p.to H.10 delle disposizioni COSAS, relativo al calcolo del contributo di convivenza nelle convivenze stabili, prevede:

 

" Le basi per il calcolo del fabbisogno della persona non beneficiaria del sostegno sociale sono date dalle direttive budget-COSAS ampliato.

Budget COSAS ampliato

COSAS Budget

Per il calcolo del budget COSAS si considerano le seguenti spese della

persona non beneficiaria, dei suoi figli e dei figli comuni che vivono nella stessa economia domestica:

   forfait di mantenimento;

–  spese per l’alloggio, incluse le spese accessorie ed eventuali conguagli (vedi sotto);

– cure mediche di base (assicurazione di base obbligatoria ai sensi LAMal);

– forfait per la franchigia e per la partecipazione all’assicurazione malattia di base obbligatoria (1/12esimo della franchigia massima fissata nel contratto e della partecipazione annua massima);

– prestazioni per esigenze specifiche, giustificate e cifrabili quantificabili (preventivo);

– premi assicurativi dell’assicurazione domestica e di responsabilità civile (1/12esimo del premio annuo)

– spese per cure dentarie

– Le franchigie sul reddito provenienti da un’attività lucrativa, o i supplementi d’integrazione, che sarebbero accordati in caso di sostegno.

 

Se il/la partner non beneficiario/a di prestazioni assistenziali dispone della sufficiente capacità finanziaria, egli/ella assume l’integralità dei costi generati dai figli in comune che vivono nella stessa economia domestica.

 

Solo nel caso in cui egli/ella non sia in grado di prendere a carico integralmente i costi per i figli in comune, questi saranno considerati nel budget della persona beneficiaria del sostegno sociale. In tal caso, il budget di convivenza sarà calcolato sulla base del budget COSAS senza gli ampliamenti sottostanti.

Ampliamenti

Il budget COSAS è ampliato con le seguenti posizioni:

–  prestazioni di mantenimento legali dovute e realmente versate (a favore di figli, di ex-partner che non vivono più nella stessa economia domestica);

– le imposte correnti (1/12esimo delle imposte annue)

–  il rimborso di debiti (vedi sotto)

Spese per l’alloggio

Sarà presa in considerazione la parte dell’affitto non integrata nel budget del beneficiario di prestazioni sociali (cfr. capitoli B.3 e F.5).

Nel caso di un concubinato stabile, un affitto giudicato eccessivamente caro sarà considerato solo fintanto che non sarà disponibile un alloggio adeguato meno caro (cfr. capitolo B.3).

Rimborso dei debiti

Nel budget COSAS ampliato, il rimborso dei debiti è considerato solo se esso è diventato esecutivo o e legato a un contratto, e sia effettivamente avvenuto. Lo scopo è di evitare un pignoramento che impedirebbe al/la partner economicamente autosufficiente di far fronte all’assunzione dei propri obblighi nei confronti del/la convivente.

Nel caso delle convivenze con figli in comune non viene preso in considerazione il rimborso dei debiti, poiché, sul piano del diritto esecutivo, queste convivenze sono trattate alla stregua di una famiglia, e il mantenimento della famiglia è prioritario rispetto al rimborso dei debiti.

Pignoramento

Si tiene conto di un pignoramento in corso (sul reddito o sulla sostanza) fino a quando non è possibile ottenere un nuovo calcolo.

 

Calcolo del contributo di convivenza (concubinato stabile)

Il budget COSAS ampliato tiene conto delle entrate del partner tenuto a contribuire. Occorre considerare tutte le sue entrate (inclusi i redditi della sostanza, la tredicesima mensilità, ecc.), nonché le entrate dei figli calcolate nei contributi COSAS ampliati (quali gli assegni per figli, le rendite delle assicurazioni sociali). L’eccedenza delle entrate è calcolata integralmente come reddito (contributo di concubinato) nel budget della persona che richiede il sostegno sociale.

Nella misura in cui la persona chiamata a partecipare alle spese dispone di una sostanza che supera la somma lasciata a libera disposizione per prestazioni ricevute a titolo di riparazione morale o per attentato all’integrità (vedi capitolo E.2.1), questa va utilizzata per il mantenimento dell’intera economia domestica. Il sostegno sociale non e (temporaneamente) accordato.

Se il/la partner del concubinato non è disposto/a a fornire le informazioni necessarie sulle sue entrate e sulla sua sostanza, il sostegno e rifiutato per mancanza di prove dell’indigenza (vedi capitolo A.8.3).”

 

                                         Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS, cfr. C. Hänzi,  Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e pag. 114-115 relativamente al principio di sussidiarietà.

 

                             2.15.   Nella sentenza 8C_433/2009 del 10 febbraio 2010, pubblicata in DTF 136 I 129, l’Alta Corte, in un caso di convivenza stabile in cui è stato stabilito che i mezzi di cui disponeva il convivente dovevano essere presi in considerazione nel calcolo dell’assistenza sociale, ha distinto effettivamente tra le spese e i redditi che vanno computati per la persona richiedente/beneficiaria dell’assistenza sociale, da una parte, e le spese e i redditi da tenere conto per il concubino non beneficiario dell’assistenza sociale, dall’altra, indicando, facendo riferimento alle norme COSAS, che solo il reddito che supera i propri bisogni calcolati in modo ampliato (fra i quali le imposte e in contributi alimentari dovuti) va conteggiato al partner che domanda prestazioni assistenziali.

                                         Va, tuttavia, rilevato che quel caso di specie riguardava una coppia di conviventi del Cantone Neuchâtel il cui diritto cantonale, dal profilo dell’assistenza sociale, perlomeno al momento del caso in questione, non disciplinava il rapporto di concubinato stabile, ossia non contemplava regole di calcolo specifiche riguardanti la situazione dei conviventi.

                                         Le norme COSAS sono state applicate a titolo di diritto cantonale suppletivo in virtù dell’art. 24 del decreto emesso dal Consiglio di Stato neocastellano il 4 novembre 1998 che stabiliva le norme per il calcolo dell’assistenza sociale (cfr. DTF 136 I 129 consid. 4.1.)

                                         La nostra Massima Istanza ha pure precisato che esistono delle prassi cantonali differenti riguardo alle modalità di computo delle risorse finanziarie del convivente non titolare del diritto, e meglio:

 

" (…)

Certains cantons se fondent sur le revenu net de la communauté domestique formée par les concubins; les dettes fiscales sont prises en compte dans l'établissement du budget (voir les jugements, cités par HÄNZI, [op. cit., p. 147 s.], du Tribunal administratif du canton de Soleure du 5 septembre 2006 et du Tribunaladministratif du canton de Zurich du 13 janvier 2005, VB.2004.00419; voir aussi le jugement du 12 décembre 2007, VB.2007.00399). D'autres cantons renoncent à une complète assimilation des concubins aux couples mariés, mais prennent en considération les revenus du concubin (non bénéficiaire) à raison d'un montant jugé approprié (ibidem, à propos de jugements concernant le canton d'Argovie du 28 avril 2005, in Aargauische Gerichts- und Verwaltungsentscheide BGE 136 I 129 S. 135 [AGVE] 2005 p. 283, et le canton de Schaffhouse du 1er novembre 2002, 60/2002/4).“ (DTF 136 I 129 consid. 6.2.)

 

                                         Il TF ha in ogni caso ribadito che nel caso di convivenza stabile non è arbitrario sommare i redditi dei due partner per fissare l’importo dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_232/2015 del 17 settembre 2015 consid. 4.3.; 5.2., pubblicata in DTF 141 I 153; DTF 136 I 129 consid. 6.2.).

 

                                         Nel giudizio 8C_232/2015 del 17 settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, appena menzionato come pure al consid. 2.13., l’Alta Corte ha avallato il modo di procedere dell’amministrazione, che aveva computato nei redditi di una beneficiaria dell’assistenza sociale un ipotetico importo a carico del convivente (“Konkubinatsbeitrag”), ritenendo la loro convivenza stabile.

 

                                         Quel caso concerneva il Cantone Zurigo la cui Ordinanza sull’assistenza sociale prevede all’art. 16 cpv. 1 e 2 che un aiuto economico è garantito quando i mezzi finanziari del richiedente non sono sufficienti a coprire il proprio fabbisogno e quello dei suoi familiari. I mezzi propri del richiedente sono costituiti da tutti i redditi e la sostanza di quest’ultimo, come pure del coniuge e del partner registrato a meno che vivano separati.

                                         L’art. 16 cpv. 4 dell’Ordinanza enuncia che quando la conduzione dell’economia domestica è effettuata dal richiedente per una persona che non rientra tra i beneficiari dell’assistenza sociale (quindi persone non appartenenti alla sua famiglia; cfr. art. 14 Legge sull’assistenza sociale del Cantone Zurigo; art. 16 cpv. 1 Ordinanza sull’assistenza sociale del Cantone Zurigo), viene computato quale reddito (del richiedente) un adeguato importo come indennizzo (cfr. www.zh.ch internet/de/rechtliche_grundlagen/gesetze.html).

 

                             2.16.   Il Cantone Ticino, contrariamente ai Cantoni Neuchâtel e Zurigo di cui alle DTF 136 I 129 e 141 I 153, ha invece chiaramente regolato nella Las la situazione delle persone che convivono, da una parte, considerando il convivente, se la convivenza è considerata stabile, nella stessa unità di riferimento del titolare del diritto (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. c Laps, applicabile al regime dell’assistenza sociale in virtù degli art. 2 Laps; 21 Las), dall’altra, prevedendo all’art. 22 Las che il reddito disponibile residuale – la cui differenza con la soglia di intervento dopo aver considerato le prestazioni sociali di complemento viene coperta dalle prestazioni assistenziali (cfr. art. 18 Las) - è quello definito dagli art. 5 a 9 Laps, tenuto conto di determinate deroghe enunciate dal disposto stesso.

 

                                         L’art. 5 Laps sancisce che il reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento.

 

                                         I redditi e le spese computabili Las sono elencati in modo esaustivo agli art. 22 Las e 6, 8, 9 Laps (cfr. consid. 2.9.).

                                         Di conseguenza tali voci devono essere conteggiate nel calcolo della prestazione assistenziale per tutte le persone componenti l’unità di riferimento.

                                         Non è possibile non computarne alcune o conteggiarne altre non previste dalla Las e dalla Laps.

                                         Per inciso va osservato che, per quanto riguarda eventuali ulteriori costi che esulano sia dalla spesa per l’alloggio, che dalla lista esaustiva delle spese vincolate, si deve sopperire tramite l’importo della soglia di intervento (cfr. STCA 42.2014.10 del 26 novembre 2014 consid. 2.12.; 42.STCA 39.2008.3 del 13 novembre 2008 consid. 2.7.; STCA 42.2008.16 dell’11 marzo 2009 consid. 2.9.).

 

                                         Ne discende che il legislatore ticinese ha stabilito che per le persone che vivono in convivenza stabile il calcolo volto a determinare l’eventuale diritto a prestazioni assistenziali ordinarie deve essere effettuato facendo capo ai medesimi parametri sia per il titolare del diritto che per l’altro membro dell’unità di riferimento, ossia per il convivente.

 

                                         Giova, peraltro, ricordare che le norme COSAS sono soltanto raccomandazioni all'indirizzo delle autorità sociali cantonali, comunali, della Confederazione e delle organizzazioni private di sostegno sociale. Tali raccomandazioni servono da punto di riferimento per la giurisprudenza. Tuttavia, esse acquistano carattere vincolante tramite la legislazione cantonale, le regolamentazioni comunali e la giurisprudenza (cfr. www.cosas.ch/norme-cosas; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171; STCA 42.2015.1 del 10 giugno 2015 consid. 2.5; 2.10.).

 

                                         Alla luce di quanto stabilito, sopra, risulta pertanto corretto il modo di operare dell’USSI che ha effettuato il calcolo volto a determinare l’eventuale diritto di RI 1 a una prestazione assistenziale ordinaria dal mese di dicembre 2015 computando anche i redditi e le spese di RICO2 1 nella misura definita dalla Las e dalla Laps (cfr. doc. 65-66).

 

                             2.17.   Per quanto attiene alla pigione, i ricorrenti hanno chiesto di tenere conto, invece della somma di fr. 15'000.-- computata dall’USSI, del canone di locazione effettivo di fr. 22'560 almeno fintanto che agli stessi non fosse stato ragionevolmente possibile trasferirsi in un’abitazione più economica (cfr. doc. I inc. 42.2016.6; doc. I inc. 42.2016.7)

 

                                         Giusta l’art. 22 lett. c Las per il calcolo della spesa per l’alloggio, ai fini della determinazione della prestazione assistenziale, viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps (cfr. consid. 2.9.).

 

                                         L’art. 9 cpv. 1 Laps prevede, segnatamente, che per le unità di riferimento composte di una persona la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per la persona sola, pari a fr. 13'200.-- annui, ossia fr. 1'100.-- mensili.

                                         Per le unità di riferimento composte di due persone la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per i coniugi, ossia fr. 15'000.-- all’anno, corrispondenti a fr. 1'250.-- al mese (cfr. consid. 2.9.).

 

                                         Le disposizioni “Concetti e indicazioni per il calcolo dell’aiuto sociale” della Conferenza svizzera dell’azione sociale – COSAS, adottate nel 2005, al punto B.3 “Spese d’alloggio” aggiornato nel dicembre 2015, enunciano che:

 

" L’affitto (o gli oneri ipotecari per le persone proprietarie del proprio alloggio) è computato tenendo conto dei valori medi del mercato immobiliare locale. Analogamente, anche le spese accessorie contrattuali sono da considerare nel calcolo della prestazione (nel caso il beneficiario sia il proprietario della locazione, sono da aggiungere anche le tasse usuali e le manutenzioni all’immobile assolutamente indispensabili).

Se le spese per il riscaldamento e per l’acqua calda (riscaldamento elettrico o a legna, boiler elettrico, ecc.) non sono incluse nelle spese accessorie, è rimborsato il costo del loro consumo effettivo.

Un affitto giudicato eccessivamente elevato è finanziato fintanto non sia trovata una soluzione abitativa adeguata tuttavia ragionevolmente più economica. Gli uffici d’assistenza sociale hanno il dovere di aiutare attivamente i beneficiari nella ricerca di un alloggio più conveniente. Nel caso di disdetta sono da rispettare le usuali condizioni contrattuali.

Prima di esigere il trasloco in un appartamento con l’affitto più conveniente, si dovrà esaminare attentamente il caso specifico. La decisione dovrà in particolare tener conto del numero di persone che compongono il nucleo familiare, il loro radicamento nel quartiere, l’età dei beneficiari, nonché lo stato di salute e il loro grado d’integrazione sociale. Se a giovani adulti con economia domestica propria si chiede il trasloco in un’altra forma abitativa più conveniente, si deve tener conto dei criteri riportati al capitolo B.4.

Nel caso si trovi un appartamento adeguato, è meglio evitare che gli uffici del sostegno sociale paghino un deposito di garanzia. Se ciò non è possibile, quest’importo è considerato alla stregua di una prestazione speciale nell’ambito delle spese per l’alloggio. Gli uffici preposti dovranno provvedere affinché la somma anticipata sia rimborsata.

Quando un assistito cambia comune di domicilio, l’ente di sostegno sociale precedente dovrà verificare se nel nuovo comune l’affitto previsto sarà accettato. Per le spese procurate da un trasloco, fanno stato le indicazioni del capitolo C.1.7.”

 

                             2.18.   Visto che per determinare il diritto di RI 1 a una prestazione assistenziale ordinaria i redditi e le spese di RICO2 1 facente parte della sua unità di riferimento vanno considerati nella misura definita dalla Las e dalla Laps (cfr. consid. 2.16.), a titolo di pigione va quindi computata, giusta l’art. 22 lett. c Las, la somma massima ammissibile per due persone di fr. 15'000.-- annui, corrispondenti a fr. 1'250.-- mensili, superando l’entità della pigione effettiva di fr. 22'560.-- tale importo massimo.

 

                                         Tutt’al più, per far fronte per un periodo limitato a una spesa per l’alloggio superiore ai limiti dell’art. 22 lett. c Las, possono essere concesse prestazioni speciali ai sensi dell’art. 20 cpv. 2 Las che si distinguono da quelle ordinarie perché rispondono a bisogni particolari d’intervento (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002 relativo alla modifica della legge sull’assistenza sociale, pag. 4; STCA 42.2014.2 del 1° dicembre 2014, STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).

 

                                         Al riguardo va, tuttavia, osservato che le prestazioni speciali possono essere erogate a coloro i quali beneficiano di prestazioni ordinarie, o alle persone che raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno specifico cui esse sono destinate (cfr. art. 20 cpv. 3 Las; STCA 42.2014.2 del 1° dicembre 2014).

 

                                         In ogni caso in concreto, conformemente a quanto rilevato dall’USSI (cfr. doc. III inc. 42.2016.6; III inc. 42.2016.7), anche volendo per ipotesi considerare il canone di locazione e le spese accessorie effettivi di fr. 22'560.-- annui (cfr. doc. 19 inc. 42.2016.7), pari a fr. 1'880.-- mensili, RI 1 non avrebbe comunque diritto a prestazioni assistenziali ordinarie dal mese di dicembre 2015 (cfr. consid. 2.20.).

 

                                         E’ utile evidenziare che nei casi in cui un cambiamento di abitazione sia esigibile e la persona interessata non dia seguito all’invito dell’amministrazione in tal senso, quest’ultima computa a titolo di pigione, quando la locazione effettiva è maggiore dell’importo massimo ammissibile, quest’ultimo importo, mentre la differenza con la pigione effettiva viene conteggiata quale reddito supplementare (cfr. STCA 42.2016.2 del 6 giugno 2016; STCA 42.2015.26 del 25 gennaio 2016; STCA 42.2015.5 del 9 dicembre 2015).

 

                             2.19.   Questa Corte rileva, inoltre, che l’art. 22 lett. b cfr. 3 Las prevede che nella spesa vincolata non vengono computate le imposte di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. j Laps (cfr. consid. 2.9.).

 

                                         L’assistenza sociale non deve servire a far fronte alle imposte correnti e arretrate. Il pagamento delle imposte non fa parte del minimo sociale della persona assistita. In virtù del principio della sussidiarietà che vige in ambito di assistenza sociale (cfr. consid. 2.2.) il richiedente deve piuttosto cercare di ottenere una proroga del pagamento o il condono delle stesse (cfr. STF 8C_232/2014 del 21 aprile 2015 consid. 5.2.4.; STCA 42.2015.6 del 28 settembre 2015 consid. 2.12.). .

 

                                         Siccome per calcolare l’eventuale prestazione assistenziale del richiedente si tiene conto anche per gli altri membri dell’unità di riferimento esclusivamente delle spese computabili Las (cfr. consid. 2.16.), a ragione l’USSI non ha considerato le imposte a carico di RI 1 quantificate in fr. 1'653.-- (cfr. doc. I inc. 42.2016.7; doc. GG inc. 42.2016.7), pari a fr. 138.-- al mese.

                                         In ogni caso, come risulterà in seguito (cfr. consid. 2.20.), l’eccedenza di reddito permette di far fronte a tale spesa.

 

                                         Al riguardo cfr. la STCA 42.2008.2 del 19 maggio 2008 consid. 2.15. relativa a un richiedente l’assistenza sociale, la cui unità di riferimento era costituita dal medesimo e dalla convivente di lunga data che esercitava un’attività lucrativa. Nel calcolo che ha condotto al diniego delle prestazioni assistenziali ordinarie non è stato tenuto conto delle imposte federali, cantonali e comunali a carico della convivente.

 

                             2.20.   Per quanto attiene agli alimenti, secondo l’art. 22 lett. b cfr. 2 Las nella spesa vincolata non vengono computati gli alimenti di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. d Laps (cfr. consid. 2.9.).

 

                                         L’art. 8 cpv. 1 lett. d enuncia che la spesa vincolata è costituita, tra l’altro, dagli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c Legge Tributaria (LT).

 

                                         Secondo l’art. 32 cpv. 1 lett. c LT dai proventi sono dedotti, quali deduzioni generali, gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto nonché gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia. Per queste ultime viene applicato il principio generale secondo il quale simili contributi sono esenti da imposta per il beneficiario e non possono essere dedotti dal reddito del debitore (art. 23 lett. e) LT e art. 24 lett. e) LIFD).

 

                                         Per quanto concerne i richiedenti di prestazioni della pubblica assistenza debitori di contributi alimentari, la Las deroga, pertanto, al regime contemplato dalla Laps.

 

                                         Dal Messaggio dell’8 maggio 2002 concernente la modifica della legge sull’assistenza sociale n. 5250, in relazione al commento dell’art. 22, risulta che:

 

" Dal calcolo delle spese sono poi escluse alcune voci quali le rendite e gli oneri permanenti, gli alimenti e le imposte: le risorse delle prestazioni assistenziali non possono essere destinate a pagare questi oneri. La persona priva del minimo vitale cessa i pagamenti e il creditore ha eventualmente a disposizione altri mezzi (per esempio, il ricorso all’anticipo alimenti).” (Messaggio n. 5250 pag. 5)

 

                                         Nel relativo Rapporto del 5 novembre 2002 al p.to 3.5. afferente al reddito disponibile residuale in merito è stato puntualizzato che:

 

" L’art. 22 indica le deroghe, sempre per rapporto alla Laps, riguardanti il calcolo del reddito computabile.

 

Si tratta per lo più di deroghe a carattere restrittivo volte a determinare un reddito disponibile che definisca ancor meglio la reale situazione di bisogno della persona che inoltra una richiesta di assistenza.”

 

                                         In una sentenza 42.2008.17 del 20 aprile 2009 questa Corte, confermando il diniego a prestazioni assistenziali, ha stabilito che a ragione l’USSI non aveva computato gli alimenti che il ricorrente – che viveva con una figlia – doveva versare alla moglie da cui viveva separato e ai due figli. Il TCA ha precisato che la scelta del legislatore cantonale di non conteggiare gli alimenti nelle spese non è contraria alla legislazione in vigore, alla Costituzione federale e del Cantone Ticino, né alla CEDU.

 

                                         In simili condizioni, ritenuto che ad RICO2 1 si applicano i redditi e le spese computabile Las nella medesima misura di RI 1 (cfr. consid. 2.16.), il contributo alimentare che il convivente è tenuto a versare alla moglie da cui è separato legalmente di fr. 785.-- al mese (cfr. doc. 109 inc. 42.2016.7; I inc. 42.2016.7 p.to 7), in virtù dell’art. 22 lett. b cfr. 2 Las, non va conteggiato nel calcolo volto a determinare il diritto di RI 1 a una prestazione assistenziale ordinaria.

 

                             2.21.   Alla luce di tutto quanto esposto, occorre concludere che l’USSI a ragione ha negato a RI 1 una prestazione assistenziale dal mese di dicembre 2015.

 

                                         In effetti, anche volendo tenere conto, per ipotesi, della pigione effettiva di fr. 22'560.-- (cfr. consid. 2.17.), il medesimo non presenta comunque alcuna lacuna di reddito Las.

 

                                         I redditi computabili della sua unità di riferimento, costituita da lui e da RICO2 1, corrispondono a fr. 50’251.-- (fr. 31’603 di rendita della previdenza professionale + fr. 18'648 rendita AVS; doc. 66), pari a fr. 4’188.-- al mese (cfr. doc. 65).

                                         La sostanza computabile risulta nulla (cfr. doc. 66).

 

                                         Le spese computabili sono composte della spesa per l’alloggio di fr. 22'560.-- annui (cfr. consid. 2.17.) e dei premi dell’assicurazione malattia di complessivi fr. 9'750 annui(fr. 4’875 annui per RI 1 + fr. 4'875 per RICO2 1; cfr. doc. 66).

 

                                         Esse, globalmente, ammontano a fr. 32'310.- annui, pari a fr. 2'692.- al mese.

 

                                         Di conseguenza il reddito disponibile residuale (cfr. art. 18, 22 Las) dell’unità di riferimento di RI 1 ammonta a fr. 17'941.-- (redditi computabili di fr. 50’251.-- - spese computabili di fr. 32’310.--), pari a fr. 1’495.-- al mese.

 

                                         La soglia di intervento per il 2015 degli insorgenti corrisponde a fr. 1'595.-- al mese (cfr. consid. 2.8.; doc. 65).

 

                                         Come indicato sopra (cfr. art. 18 Las; consid. 2.8.), hanno diritto alla prestazione assistenziale ordinaria coloro il cui reddito disponibile residuale (pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento; cfr. consid. 2.16.), sommato alle prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps, non raggiunge la soglia di intervento.

 

                                         In casu i sussidi della cassa malati ammontano a fr. 298.-- (cfr. doc. 65).

 

                                         In concreto RI 1 non presenta alcuna lacuna di reddito mensile, siccome la somma del reddito disponibile residuale e dei sussidi di cassa malati risulta più elevata della soglia di intervento di fr. 198.-- al mese [(fr. 1'495.-- + fr. 298.--) - fr. 1'595.--].

 

                                         L’eccedenza di reddito di fr. 198.-- (ottenuta, per ipotesi, tenendo conto della pigione effettiva di fr. 22'560.--) consente, peraltro, di far fronte alle imposte di fr. 138.-- mensili dovute da RICO2 1 (cfr. consid. 2.19.).

 

                             2.22.   Con i ricorsi RI 1 e RICO2 1, rappresentati dal RA 1, hanno chiesto un’indennità di patrocinio per la procedura ricorsuale e per la procedura di reclamo (cfr. doc. I inc. 42.2016.6; doc. I inc. 42.2016.7).

                                         Vista la loro soccombenza in entrambe le procedure non si giustifica l’assegnazione di ripetibili.

 

                                         Riguardo al riconoscimento di un’indennità di patrocinio per la procedura di reclamo, giova osservare che ai sensi dell'art. 52 cpv. 3 LPGA, applicabile nell’ambito dell’assistenza sociale, in virtù del rinvio di cui agli art. 33 cpv. 3 Laps e 65 cpv. 1 Las, di regola nella procedura di opposizione non sono accordate ripetibili.

                                         Tuttavia, quando in questa fase può essere concesso all'assicurato il gratuito patrocinio, nel caso di accoglimento dell'opposizione vanno erogate le ripetibili (cfr. STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid.2.1.; DTF 140 V 116; consid.3.3.; DTF 130 V 570; STCA 42.2011.5 del 25 maggio 2011 consid. 2.8.).

                                         L’Alta Corte, in una sentenza I 164/04 del 23 settembre 2004, pubblicata in DTF 130 V 570, ha poi lasciato aperta la questione di sapere se il diritto alle ripetibili possa essere riconosciuto anche in altre situazioni eccezionali, come ad esempio in caso di dispendio o di difficoltà particolari.

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Le cause 42.2016.6 e 42.2016.7 sono congiunte.

 

                                   2.   I ricorsi sono respinti.

 

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                         Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti