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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 27 aprile 2016 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 14 marzo 2016 emanata da |
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale |
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ritenuto, in fatto
1.1. Questo Tribunale, con sentenza 42.2014.9 dell’8 ottobre 2014, ha respinto il ricorso interposto da RI 1 (nato il __________ 1968 e in possesso di una formazione universitaria in __________ conseguita negli __________ ritenuta dalla Conferenza dei Rettori delle Università Svizzere paragonabile formalmente a un bachelor nello stesso ramo di studio rilasciato da un’università svizzera), allora al beneficio di prestazioni assistenziali ordinarie, contro la decisione su reclamo del 30 maggio 2014 - che avallava la decisione del 7 maggio 2014 - con cui l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI) gli aveva negato il sostegno finanziario per svolgere la formazione “Master in __________” presso l’Università __________ (in seguito: __________) che risultava non ancora iniziata.
Con giudizio 8C_803/2014 del 14 gennaio 2015 il Tribunale federale ha ritenuto inammissibile il ricorso inoltrato da RI 1 contro la sentenza dell’8 ottobre 2014 (inc. 42.2014.9), in quanto l’impugnativa non adempiva i requisiti formali di motivazione.
1.2. Il TCA, con sentenza 42.2015.2 del 5 maggio 2015, ha poi respinto il ricorso inoltrato dall’interessato contro la decisione su reclamo del 29 gennaio 2015 - che confermava la decisione del 29 ottobre 2014 - con cui l’USSI, rilevata nell’ottobre 2014 l’iscrizione dal 1° ottobre 2013 al Master in __________ presso l’__________, formazione non riconosciuta dall’assistenza sociale (cfr. consid. 1.1.), gli aveva sospeso a far tempo dal 1° novembre 2014 il versamento delle prestazioni assistenziali.
Il summenzionato giudizio non è stato impugnato davanti al Tribunale federale dal ricorrente e di conseguenza è cresciuto in giudicato.
1.3. Con decisione su reclamo del 14 marzo 2016 l’USSI ha confermato l’ordine di restituzione del 19 ottobre 2015 (cfr. fascicolo atti 1 doc. 31), con il quale ha chiesto a RI 1 la restituzione della somma di fr. 37'725.--, pari a prestazioni assistenziali ordinarie e speciali indebitamente percepite nel periodo dal 1° ottobre 2013 al 31 ottobre 2014.
Nella decisione su reclamo del 14 marzo 2016 l’amministrazione ha rilevato:
" (…) nel caso in oggetto con sentenza 8.10.2014 il tribunale cantonale delle assicurazioni ha confermato che a ragione, l’USSI non ha più riconosciuto le prestazioni di assistenza al qui reclamante per la seconda formazione e con sentenza 5.5.2015 ha confermato l’interruzione delle prestazioni di assistenza per il fatto che il qui reclamante aveva intrapreso la seconda formazione.
Ne risulta che in presenza di una seconda formazione, la prestazione assistenziale per il periodo concomitante interessato – da ottobre 2013 a ottobre 2014 – non era dovuta e opportunatamente ne è stata chiesta la restituzione. La decisione di restituzione può essere confermata. (…)” (Doc. A)
L’amministrazione ha, inoltre, respinto la domanda di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo (cfr. doc. A).
1.4. RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha tempestivamente impugnato, il 27 aprile 2016, davanti al TCA la decisione su reclamo del 14 marzo 2016, chiedendone l’annullamento (cfr. doc. I).
A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha addotto preliminarmente di avere dovuto far capo il 3 giugno 2015 a un prestito di studio di fr. 9'000.-- per il quale è stato allestito il relativo riconoscimento di debito e di aver attivato, il 25 ottobre 2015, una domanda di aiuto allo studio per l’anno scolastico 2015/2016, con la conseguenza che la sua situazione finanziaria è notevolmente peggiorata rispetto al 2013 quando non aveva alcun debito.
Egli ha precisato, inoltre, di essere stato costretto nel mese di novembre 2014, allorché gli è stata tolta la prestazione assistenziale, a vendere la sua autovettura, nonché a richiedere un ulteriore prestito di studio per provvedere al sostentamento suo e della moglie.
Il ricorrente ha fatto, poi, valere che la decisione impugnata violerebbe l’art. 12 Cost. secondo cui chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a se stesso ha diritto di essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa. Il medesimo, ribadendo di non disporre dei mezzi necessari per far fronte al minimo esistenziale suo e della moglie, ritiene che l’USSI non disponga della facoltà di chiedergli la restituzione delle prestazioni con effetto immediato.
L’insorgente menziona pure l’art. 23 Las secondo cui le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere rifiutate, anche se l’interessato sia personalmente colpevole del suo stato.
Egli sostiene che la sua decisione di intraprendere una seconda formazione nell’intento di migliorare la propria situazione economica e sociale non costituisce un abuso di diritto.
Il ricorrente ha pure asserito di non essere stato informato dall’USSI nella decisione del 7 maggio 2014 (cfr. consid.1.1.), contrariamente a quanto preteso nell’ordine di restituzione del 19 ottobre 2015, che se avesse iniziato il Master in “__________”, sarebbe stato sospeso il versamento delle prestazioni a suo favore. Egli è del parere che poteva, pertanto, credere in buona fede che le prestazioni assistenziali minime gli sarebbero state garantite anche qualora avesse intrapreso il master senza l’onere del rimborso.
Infine l’insorgente ha osservato che “l’ordine di restituzione non può essere accettato, a maggior ragione se si considera il fatto che il reclamante (n.d.r.: ricorrente) sta svolgendo la propria formazione con il massimo impegno e ottenendo ottimi risultati.
Rientra infatti negli obblighi del beneficiario dell’aiuto sociale quello di ridurre il bisogno di sostegno, ciò che deve avvenire non unicamente estendendo il campo di ricerca di attività professionale, bensì anche migliorando la propria possibilità di essere collocato sul mercato del lavoro.
Contrariamente a quanto sostenuto in precedenza dall’USSI, in questo senso le disposizioni COSAS prevedono la possibilità di finanziare una seconda formazione o una riqualifica professionale se la prima formazione non permette di conseguire un reddito che assicuri il mantenimento e se è probabile che una seconda formazione o una riqualifica permettano di raggiungere l’obiettivo. Entrambi i requisiti sono adempiuti nella fattispecie” (cfr. doc. I).
Sempre il 27 aprile 2016, con istanza separata, RI 1, per il tramite del proprio legale, ha postulato l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 già per la fase pre-processuale (cfr. doc. II).
1.5. Con risposta del 27 aprile 2016 l’USSI ha proposto di respingere l’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se il ricorrente deve restituire oppure no l'importo di fr. 37'725.--, corrispondente alle prestazioni assistenziali ordinarie e speciali percepite nel periodo dal 1° ottobre 2013 al 31 ottobre 2014.
L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.2. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che:
"Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le riduzioni dei premi previsti nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 11 cpv. 1 lett. b) e le prestazioni d’aiuto allo studio (art. 11 cpv. 1 lett. c), a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."
Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:
"Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa Legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale speciale e l’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio (LASt) del 23 febbraio 2015;
c) la borsa di studio e l’assegno di tirocinio previsti dalla legge sugli aiuti dello studio del 23 febbraio 2015;
d) l’assegno di riqualificazione professionale previsto dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015;
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971."
Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.
2.3. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Il Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento) -, il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un lato, che la COSAS ha adottato il 21 ottobre 2010 una nuova versione delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal 1° gennaio 2011 -che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare-, come pure che tale modifica prevede l’adeguamento al rincaro sulla base dell’indice dei salari e dei prezzi del forfait di mantenimento in ambito di assistenza sociale, in analogia a quanto avviene nell’ambito delle rendite AVS AI e delle prestazioni complementari, e che per il 2011 è stato deciso un adattamento al rincaro pari al 1.75% del forfait di mantenimento, che a far tempo dal 1° gennaio 2011 la soglia di intervento corrisponde:
" A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione
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Persona dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale) |
Forfait globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS) (fr./mese) |
Supplemento d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS) (fr./mese) |
Totale
(fr./mese) |
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1 persona |
977.-- |
100.-- |
1077.-- |
|
2 persone |
1495.-- |
100.-- |
1595.-- |
|
3 persone |
1818.-- |
100.-- |
1918.-- |
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4 persone |
2090.-- |
100.-- |
2190.-- |
|
5 persone |
2364.-- |
100.-- |
2464.-- |
|
6 persone |
2638.-- |
100.-- |
2738.-- |
|
7 persone |
2912.-- |
100.-- |
3012.-- |
|
Per ogni persona supplementare |
+ 272.-- |
- |
+ 272.-- |
B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS).
Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 210.-- fr./mese per ognuna di queste persone."
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36).
Tali importi sono stati mantenuti anche per il 2012, il 2013, il 2014 ed il 2015 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2012 del 16 dicembre 2011; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2013 del 20 dicembre 2012; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2014 del 1° gennaio 2014 e Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2015 pubblicate nel BU 9/2015 del 3 marzo 2015).
Per l’anno 2016 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2016 quanto segue:
Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato dalla COSAS)
(CHF/mese)
1 persona 986.--
2 persone 1'509.--
3 persone 1'834.--
4 persone 2'110.--
5 persone 2'386.--
Per ogni persona + 200.--
supplementare
1.1 Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più
Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.
1.2 Supplemento di integrazione
a. Inserimento sociale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.
Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di integrazione di CHF 300.– al mese.
b. Inserimento professionale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC – USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.” (cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.).
2.4. L’art. 67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:
" Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione. (cpv. 1)
A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)”
Giusta l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:
" L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali. (cpv. 1)
L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio. (cpv. 2)”
2.5. Per quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:
" Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps.”
Ai sensi dell’art. 26 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:
" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"
Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo l'art. 21 cpv. 4 Laps
"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi dell'art. 2 Reg.Las competente a decidere sulle domande d’assistenza e su ogni prestazione assistenziale in genere, come pure sulle relative modifiche, a emanare le decisioni di rimborso e a promuovere le azioni di regresso è l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento.
2.6. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che rimane applicabile anche sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.6.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).
Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.5.).
2.7. Nell’evenienza concreta questa Corte, con sentenza 42.2014.9 dell’8 ottobre 2014, ha respinto il ricorso interposto da RI 1 contro la decisione su reclamo del 30 maggio 2014 emessa dall’USSI con cui gli era stato negato il sostegno finanziario per svolgere la seconda formazione “Master in __________” presso l’Università __________ che risultava non ancora iniziata (cfr. consid.1.1.).
La relativa impugnativa al TF è stata ritenuta inammissibile (cfr. consid. 1.1.).
L’USSI, dopo essere venuto a sapere il 23 ottobre 2014 da una lettera dell’USI (cfr. doc. 31; STCA 42.2015.2 del 5 maggio 2015 consid. 2.7.), circostanza peraltro non contestata dall’insorgente, che quest’ultimo era iscritto al “Master in __________” presso l’__________ dal 1° ottobre 2013, il 29 ottobre 2014 ha sospeso dal 1° novembre 2014 il versamento delle prestazioni assistenziali a suo favore.
Il ricorso di RI 1 al TCA contro la decisione su reclamo del 29 gennaio 2015 che ha confermato il provvedimento del 29 ottobre 2014 è stato respinto. Il giudizio di questo Tribunale è cresciuto incontestato in giudicato (cfr. consid. 1.2.).
In seguito l’amministrazione, il 19 ottobre 2015, ha chiesto la restituzione delle prestazioni assistenziali versate a torto all’insorgente dal 1° ottobre 2013 fino al 31 ottobre 2014 in quanto non era ancora al corrente dell’effettiva iscrizione al Master dall’ottobre 2013.
La decisione del 19 ottobre 2015 è stata confermata dalla decisione su reclamo del 14 marzo 2016 (cfr. consid. 1.3.).
Il ricorrente ha contestato la restituzione facendo valere, tra l’altro, di adempiere le condizioni per beneficiare del finanziamento della seconda formazione intrapresa presso l’__________, ossia il Master in __________, da parte dell’assistenza sociale (cfr. doc. I p.to 11).
2.8. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte innanzitutto evidenzia, come visto, di essersi già chinata sul principio del rifiuto da parte dell’USSI - con decisione del 7 maggio 2014 confermata dalla decisione su opposizione del 30 maggio 2014 (cfr. consid. 1.1). - di riconoscere e finanziare nel caso dell’insorgente la seconda formazione presso l’__________, emanando l’8 ottobre 2014 la STCA 42.2014.9.
Con tale giudizio il TCA ha confermato l’operato dell’USSI, poiché non risultavano ossequiati i presupposti per finanziare la seconda formazione in questione.
Più specificamente questo Tribunale, facendo riferimento alla propria giurisprudenza, ha rilevato che, anche volendo ritenere, per ipotesi, che effettivamente la formazione universitaria in __________ del ricorrente svolta negli __________ (cfr. consid.1.1.) e le sue esperienze lavorative a livello internazionale nel settore commerciale non gli consentivano di conseguire un reddito sufficiente al proprio mantenimento, il rifiuto di finanziare il Master in __________ doveva comunque essere confermato, non essendo adempiute le ulteriori condizioni per riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale.
In particolare, in primo luogo, il Master in __________, svolgendosi a tempo pieno su 4 semestri, ossia di regola su 2 anni, non risultava evidentemente di breve durata, come per contro richiesto dalle disposizioni COSAS sulla seconda formazione.
In secondo luogo, il ricorrente non aveva dimostrato che tale Master migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro. Egli non aveva segnatamente elencato in modo concreto le attività professionali che avrebbe potuto effettivamente esercitare una volta ultimata la seconda formazione.
Infine il TCA ha rilevato che, come indicato nelle disposizioni COSAS al punto H6, le preferenze personali non rappresentano un motivo sufficiente per promuovere una seconda formazione o una riqualifica professionale.
Il ricorso interposto dall’insorgente contro la sentenza 42.2014.9 dell’8 ottobre 2014 è stato ritenuto inammissibile dal Tribunale federale con giudizio 8C_803/2014 del 14 gennaio 2015, il quale ha puntualizzato che “… il ricorrente non si confronta puntualmente, invocando l’arbitrio, con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale ha spiegato, dopo aver illustrato in maniera diffusa la propria giurisprudenza, come non fossero date per il ricorrente le condizioni per finanziare una seconda formazione o una riqualifica professionale” (cfr. consid. 1.1.).
Questa Corte, il 5 maggio 2015 ha, inoltre, emanato un’ulteriore sentenza 42.2015.2 con cui ha confermato la decisione su reclamo del 29 gennaio 2015 nella quale l’USSI ha stabilito che rettamente con decisione del 29 ottobre 2014, rilevata in quel mese l’iscrizione dal 1° ottobre 2013 al Master in __________ presso l’__________ - che quale seconda formazione intrapresa dall’insorgente non poteva essere finanziata dall’assistenza sociale conformemente a quanto deciso nella STCA 42.2014.9 dell’8 ottobre 2014 -, gli aveva sospeso a far tempo dal 1° novembre 2014 il versamento delle prestazioni assistenziali (cfr. consid. 1.2.).
2.9. A seguito dell’acquisizione di forza di cosa giudicata materiale un giudizio vincola le parti in procedure successive, nel senso che esso si oppone all’emanazione di nuovi giudizi. In nuove, successive ed identiche azioni la decisione non può più essere, quindi, modificata, se non a determinate condizioni (cfr. STF 9C_840/2011 del 19 giugno 2012 consid. 4.2.; U. Häfelin/G. Haller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, Zurigo 1990, pag. 166; pag. 170 N 782), ossia se sono adempiute, nel caso di sentenze emesse dal TCA, le condizioni della revisione ai sensi dell’art. 24 Lptca.
Una vertenza che ha acquisito forza di cosa giudicata (materiale) non può, dunque, più essere rimessa in discussione né dalle parti, né dai tribunali (cfr. STF 9C_527/2016 del 12 dicembre 2016 consid. 2.1.; STF 9C_840/2011 del 19 giugno 2012 consid. 4.2.; STF 9C_346/2007 del 23 gennaio 2008 consid. 4.2.).
Questa Corte, pertanto, in virtù del principio “ne bis in idem”, corollario della forza di cosa giudicata, non può nuovamente chinarsi sulla questione di sapere se il Master in __________ può o meno essere finanziato dall’assistenza sociale.
A tale questione il TCA ha già ampiamente risposto con la sentenza 42.2014.9 dell’8 ottobre 2014, negando che nel caso del ricorrente il Master possa essere riconosciuto dall’USSI.
Il ricorrente, del resto, non ha fatto valere alcun elemento atto a giustificare un esame dei presupposti della revisione della sentenza di questo Tribunale.
Le contestazioni sollevate dall’insorgente circa il principio del finanziamento da parte dell’assistenza sociale della seconda formazione “Master in __________” presso l’__________ sono conseguentemente inammissibili.
In proposito cfr. STCA 42.2014.20 dell’11 maggio 2015 consid. 2.11.
2.10. In simili condizioni, la correttezza del rifiuto del finanziamento del Master in __________ iniziato nell’ottobre 2013, tramite l’emanazione della sentenza del TCA dell’8 ottobre 2014 il cui ricorso al TF è stato considerato inammissibile, è un punto fermo per la presente vertenza.
Ne discende che nel periodo ottobre 2013 - ottobre 2014 il ricorrente non aveva diritto alle prestazioni assistenziali erogategli invece dall’amministrazione che non era ancora al corrente – fino al 23 ottobre 2014 (cfr. consid. 2.7.; doc. 31; STCA 42.2015.2 del 5 maggio 2015 consid. 2.7.) – dell’effettiva iscrizione all’__________.
Nella fattispecie sono, inoltre, adempiuti i presupposti della revisione processuale (cfr. consid. 2.6.).
In effetti tramite la lettera dell’__________ del 23 ottobre 2014 in cui era indicato che il ricorrente era iscritto al Master in questione da ottobre 2013 (cfr. consid. 2.7.; doc. 31; STCA 42.2015.2 del 5 maggio 2015 consid. 2.7.) è emerso un fatto nuovo atto a indurre a una conclusione giuridica diversa rispetto ai calcoli iniziali delle prestazioni assistenziali.
E’, quindi, evidente che le decisioni relative all’attribuzione di prestazioni assistenziali per il lasso di tempo ottobre 2013 - ottobre 2014 andavano riviste.
Di conseguenza l’insorgente, da un profilo oggettivo, ha effettivamente percepito indebitamente le prestazioni assistenziali da ottobre 2013 a ottobre 2014.
Al riguardo è utile ribadire (cfr. consid. 2.6.) che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STFA P 17/02 del 2 dicembre 2002; STFA P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).
Pertanto le censure sollevate dall’insorgente secondo cui, da un lato, l’USSI non l’avrebbe avvertito che se avesse intrapreso il Master, il versamento delle prestazioni assistenziali sarebbe stato sospeso (cfr. doc. I p.to 9), dall’altro, sarebbe confrontato con una difficile situazione economica (cfr. doc. I p.to 6), risultano irricevibili.
Le stesse, riguardando le condizioni del condono (buona fede e onere troppo grave; cfr. consid. 2.5.; 2.6.), saranno esaminate nella procedura successiva relativa al condono.
In proposito il TCA ricorda che per costante giurisprudenza federale, è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
L’USSI ha, del resto, precisato che la richiesta implicita di condono di RI 1 sarà valutata con una successiva e separata decisione, dopo che la decisione concernente il rimborso sarà cresciuta in giudicato (cfr.doc. A; V).
2.11. Gli art. 12 Cost. federale e 23 Las, invocati dal ricorrente, non gli sono infine di alcun ausilio. In effetti, contrariamente a quanto il medesimo fa valere nel ricorso (cfr. doc. I p.to 7), l’ordine di restituzione non viola tali norme.
L’art. 12 Cost. garantisce il diritto fondamentale a condizioni minime di esistenza, prevedendo che:
" Chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a se stesso ha diritto d’essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa."
Per costante giurisprudenza, secondo l'art. 12 Cost., chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a se stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa. L'aiuto in situazioni di bisogno è subordinato al rispetto del principio di sussidiarietà, nel senso che non può prevalersene colui che, oggettivamente, è in misura di procurarsi con le proprie forze i mezzi indispensabili alla sua sopravvivenza. Una tale persona non è considerata versare in una situazione di bisogno, presupposto necessario per poter beneficiare di un aiuto. Inoltre, la Costituzione federale garantisce soltanto il diritto a un minimo d'esistenza, lasciando al legislatore federale, cantonale o comunale il compito di fissarne la portata e le modalità (cfr. STF 8C_46/2015 del 4 febbraio 2015 consid. 6; DTF 135 I 119 consid. 7.4.; DTF 131 I 166 consid. 4.1 pag. 173; DTF 130 I 71 consid. 4.3 pag. 75; DTF 134 I 70).
L’art. 12 Cost. non garantisce un reddito minimo, bensì unicamente quanto indispensabile alla sopravvivenza (sostentamento, alloggio, abbigliamento, cure medico-sanitarie di base; cfr. STF 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.1.; STF 8C_1041/2012 dell’11 luglio 2013 consid. 1.1.;STF 8C_3/2007 del’8 giugno 2007; STF 8C_799/2011 del 10 giugno 2012 consid. 4.2.).
L’incasso dell’importo stabilito con decisione di restituzione, la quale come nel caso di specie deve determinare il principio del rimborso e il relativo ammontare corrispondente a quanto oggettivamente percepito a torto, può avvenire mediante rate confacenti alle esigenze della persona interessata previo accordo con l’USSI e comunque, nel caso in cui si metta in atto una procedura di esecuzione forzata sulla base della Legge sull’esecuzione e i fallimenti (LEF), verrà conservato il minimo esistenziale, nel senso che non possono essere pignorati oggetti indispensabili a garantire una qualità di vita minima (cfr. art. 92 LEF), né la parte dell’eventuale salario indispensabile a garantire il minimo vitale della persona in questione e della sua famiglia (art. 93 LEF).
In tal modo, quindi, in caso di obbligo di restituzione la garanzia dell’art. 12 Cost. risulta ossequiata.
Per quanto attiene all’art. 23 Las secondo cui le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere rifiutate, anche se l’interessato sia personalmente colpevole del suo stato, giova osservare che in casu non si è confrontati con un rifiuto di prestazioni assistenziali, bensì con la richiesta di restituzione di prestazioni percepite indebitamente in passato (da ottobre 2013 a ottobre 2014). Come appena visto, nell’esecuzione della restituzione si tiene in ogni caso conto del minimo vitale della persona colpita dall’ordine di rimborso.
2.12. Alla luce di tutto quanto esposto, occorre concludere che a ragione l’USSI il 19 ottobre 2015 - e quindi entro l’anno di perenzione relativa dal momento in cui ha avuto conoscenza dell’iscrizione all’__________, e meglio dal 23 ottobre 2014 (cfr. art. 26 cpv. 2 Laps applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 36 Las; consid. 2.5., 2.7.; doc. 31; STCA 42.2015.2 del 5 maggio 2015 consid. 2.7.) - ha emesso l’ordine di restituzione delle prestazioni assistenziali percepite dal ricorrente nel periodo ottobre 2013 - ottobre 2014 allorché il medesimo frequentava il Master __________ presso l’__________.
2.13. Occorre ora stabilire se l’importo chiesto in restituzione di fr. 37'725.-- sia corretto.
L’USSI ha determinato l’ammontare di fr. 37'725.-- sommando gli interi importi delle prestazioni assistenziali ordinarie e speciali versati all’insorgente da ottobre 2013 a ottobre 2014 (cfr. fascicolo atti 1 doc. 31).
Tenuto conto di tutto quanto stabilito sopra, e meglio che il ricorrente nei mesi in questione, svolgendo il Master presso l’__________ per il quale l’USSI aveva negato il finanziamento, ha percepito a torto l’integralità delle prestazioni assistenziali, non presta fianco a critica alcuna la conclusione della parte resistente secondo cui vanno rimborsate le intere prestazioni ordinarie e speciali di cui l’insorgente ha beneficiato nei mesi da ottobre 2013 a ottobre 2014.
Del resto la parte ricorrente non ha formulato specifiche censure in merito all’entità della somma chiesta in restituzione.
2.14. Stante quanto precede, la decisione su reclamo del 14 marzo 2016 deve, conseguentemente, essere confermata.
2.15. Deve ancora essere verificato se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. II).
In realtà la domanda del ricorrente di assistenza giudiziaria deve essere intesa solo come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assistenza sociale è per principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca).
Secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
L'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:
" L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”
Inoltre giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il TCA, nella presente fattispecie, ritiene che, indipendentemente dalla circostanza che la parte ricorrente, nonostante l’esplicita richiesta da parte del TCA (cfr. doc. IV), non abbia prodotto il “certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria”, né la documentazione economica dimostrante lo stato d’indigenza, non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).
Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STF 9C_37/2012+9C_106/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).
A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF 8C_26/2010 del 27 maggio 2010; 8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto, alla luce della Las, della Laps e della giurisprudenza pubblicata nel sito www.bger.ch, rispettivamente www.sentenze.ti.ch, la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, tenuto conto della documentazione agli atti, in particolare del fatto che il TCA si sia già pronunciato con sentenza 42.2014.9 dell’8 ottobre 2014 in merito alla correttezza del diniego da parte dell’USSI di finanziare la seconda formazione (Master in __________ presso l’__________) intrapresa dall’insorgente, emerge in modo indubbio che il ricorrente deve restituire quanto percepito dal 1° ottobre 2013 fino al 31 ottobre 2014.
Inoltre gli elementi fattuali della fattispecie non lasciano spazio al potere di apprezzamento del TCA.
Di primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 38.2007.100 del 25 febbraio 2008; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002).
In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.
2.16. Il ricorrente ha pure postulato il gratuito patrocinio per la procedura di reclamo (cfr. doc. II pag. 2) negatogli con decisione su reclamo del 14 marzo 2016 (cfr. doc. A; consid. 1.3.).
L'art. 37 LPGA, relativo alla rappresentanza e patrocinio nella procedura davanti all'assicuratore, applicabile in virtù del rinvio di cui agli art. 65 Las e 33 cpv. 3 Laps, prevede:
" La parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella misura in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda. (cpv. 1)
L’assicuratore può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. (cpv. 2)
Finché la parte non revochi la procura l’assicuratore comunica con il rappresentante. (cpv. 3)
Se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito. (cpv. 4)"
Qualora, dunque, un assicurato non disponga di sufficienti mezzi finanziari, le sue conclusioni non siano sprovviste di possibilità di successo e la lite non sia priva di difficoltà di ordine fattuale o giuridico, egli ha diritto al gratuito patrocinio nella procedura di opposizione del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. SVR 2004 EL Nr. 4).
Al riguardo cfr. anche STFA C 254/04 del 15 marzo 2005; Plädoyer 1/05 pag. 70-71; RtiD I-2005 N. 46 pag. 177.
In casu, alla luce di quanto esposto al considerando precedente in merito al fatto che il procedimento non aveva probabilità di esito favorevole, a ragione l’USSI con la decisione su reclamo impugnata ha negato il gratuito patrocinio per la procedura di reclamo (cfr. doc. A).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale dinanzi al TCA è respinta.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti