Raccomandata

 

 

Incarto n.
42.2017.1

 

KE/DC/sc

Lugano

29 marzo 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Kathrin Erne, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 1 gennaio 2017 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 2 dicembre 2016 emanata da

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su reclamo del 2 dicembre 2016 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) ha confermato la sua decisione del 2 settembre 2016 (cfr. doc. A2) con la quale ha negato a RI 1 il diritto a prestazioni assistenziali a far tempo dal mese di settembre 2016.

 

                                         A motivazione del proprio rifiuto l’USSI ha osservato che RI 1 dispone già di un’adeguata formazione con attestato federale di capacità (AFC) come specialista in fotografia e maturità professionale artistica, che risultano adeguate a conseguire un reddito sufficiente. Inoltre la formazione intrapresa non è di breve durata. In tali circostanze la concessione dell’assistenza durante un’ulteriore (seconda) formazione non si giustifica, non rientrando nello scopo dell’assistenza (cfr. doc. A7).

 

                               1.2.   Contro la decisione su reclamo RI 1 ha presentato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa e il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali.

 

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale RI 1 ha addotto che la sua attuale professione quale fotografa le offre solo poche possibilità d’impiego e nel prossimo futuro non si prevede nessun miglioramento. A comprova delle migliori possibilità di collocamento con il diploma in __________ allega uno scritto di __________, responsabile della __________.

                                         In seguito la ricorrente precisa che il percorso formativo che sta seguendo è una scuola di carattere superiore. Non si tratta di una seconda formazione, bensì di un proseguimento della prima formazione aggiungendo che la stessa avrebbe una durata di soli due anni.

                                         Ella ritiene inoltre che non ritiene accettabile che persone come lei, che cercano di sottrarsi a una situazione di bisogno vengano punite e non sostenute da parte di un’istituzione che dovrebbe servire proprio a questo scopo.

                                         Oltre a ciò precisa che il percorso formativo intrapreso non comporterebbe nessun aumento dei costi attualmente sostenuti dell’USSI in suo favore.

                                         Infine afferma che non è intenzionata ad accettare la sua situazione di bisogno e perciò ha deciso di continuare comunque la sua scelta di proseguire con gli studi superiori, nonostante il diniego (cfr. doc. I).

 

                               1.3.   Con risposta del 9 gennaio 2017 l’USSI ha proposto di respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.4.   Il doc. III è stato trasmesso alla ricorrente con la facoltà di presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno l’USSI ha respinto la domanda del 25 agosto 2016 interposta da RI 1 tendente alla concessione di una prestazione assistenziale a decorrere dal mese di settembre 2016.

 

                                         L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

                                         Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

                                         Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

 

                                         Il 1° ottobre 2006 sono entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

 

                                         Il 1° giugno 2015 è entrata in vigore la Legge sugli aiuti allo studio, la quale ha portato ad altre modifiche della Laps (cfr. BU 18/2015 del 21 aprile 2015 p.184-195).

 

                               2.2.   L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

                                         Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

 

                                         L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

                                         Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

 

                                         L’art. 13 Laps, relativo all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che

 

" Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 11 cpv. 1 lett. b) e le prestazioni d’aiuto allo studio (art. 11 cpv. 1 lett. c), a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;

b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato.”

 

                                         Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:

 

" Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:

a) le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione delle cure medico-sanitarie secondo la Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;

b) l’aiuto sociale speciale e l’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio (LASt) del 23 febbraio 2015;

c) la borsa di studio e l’assegno di tirocinio previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015;

d) l’assegno di riqualificazione professionale previsto dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015;

e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;

g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;

h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971.”

 

                                         Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti i residenti del Cantone” (pag. 11).

                                         In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

 

                                         Infine anche il Messaggio n. 6955 del 25 giugno 2014 relativo all’introduzione della Legge sugli aiuti allo studio dichiara al pt. 3.2 che nella pratica di tutti i giorni il principio degli interventi a cascata è stato rispettato. Nel caso di uno studente con figli a carico, l’attuale assegno di studio è stato considerato prioritario rispetto agli assegni familiari, di prima infanzia e integrativi. Anche nel caso di un richiedente che accede ad un eventuale intervento assistenziale, prioritaria rimane la concessione dell’assegno di studio (pag. 8).

 

                               2.3.   Nell’evenienza concreta l’USSI ha negato a RI 1 il diritto a una prestazione assistenziale a far tempo dal mese di settembre 2016, in quanto, avendo conseguito l’AFC quale specialista in fotografia nell’estate 2014 e la maturità professionale artistica nell’anno successivo, la medesima è in grado di conseguire un reddito da attività lavorativa sufficiente.

                                         Inoltre, a mente dell’amministrazione, l’ulteriore formazione che la ricorrente sta intraprendendo presso la Scuola __________ (in seguito: __________) con indirizzo __________ non è di breve durata (cfr. doc. A; consid. 1.1.).

 

                                         La ricorrente ritiene, invece, che i titoli di studio conseguiti (AFC quale specialista in fotografia e maturità professionale artistica) non le permettono di trovare un impiego e che il percorso formativo intrapreso non è da considerare una seconda formazione, bensì un proseguimento della prima formazione (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

 

                                         Dalle carte processuali emerge che la ricorrente, nata il __________ 1986 (cfr. doc. 4), nel 2014 ha conseguito l’AFC quale specialista in fotografia, dopo aver svolto il relativo apprendistato presso __________ (cfr. doc. 168, 169, 172). In data 31 agosto 2014, alla fine del tirocinio, il rapporto di lavoro con __________ è stato sciolto (cfr. doc. 167).

 

                                         Durante l’anno scolastico 2014-2015 la ricorrente ha frequentato il Centro __________ (in seguito: __________) a __________ al fine di conseguire la maturità professionale artistica (doc. 173).

 

                                         Dagli atti si evince, poi, che RI 1 in data 23 luglio 2015 ha fatto per la prima volta domanda all’USSI per ottenere delle prestazioni assistenziali. La domanda è stata accolta con decisione del 20 ottobre 2015 (cfr. doc. 234).

                                         In seguito le prestazioni assistenziali sono state rinnovate ogni tre mesi fino alla decisione di rifiuto del 2 settembre 2016 con la quale l’USSI ha negato la prestazione a partire da settembre 2016 (cfr. doc. A2, 176, 199, 213 e 217).

 

                                         Durante l’anno scolastico 2015-2016 l’insorgente ha frequentato il Corso __________ presso il __________ di __________. Per questo percorso formativo ha ottenuto dall’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi, con decisione del 5 gennaio 2016, una borsa di studio di fr. 2'416.- (cfr. doc. 140). Alla fine però ella ha rinunciato a sostenere gli esami finali (cfr. doc. 11).

 

                                         In data 20 giugno 2016 RI 1 si è poi iscritta alla Scuola __________ (in seguito: __________) con indirizzo __________ presso il __________ a __________. Il corso è iniziato il 29 agosto 2016 (cfr. doc. 12-14). La __________ richiede per l’accesso il possesso di un AFC adeguato ad intraprendere specializzazioni e approfondimenti relativi alle professioni della comunicazione visiva e del design. La formazione si svolge a tempo pieno presso la sede della __________. Sono previsti due anni di studio intensivo, nonché un periodo di pratica lavorativa presso imprese selezionate in Svizzera e all’estero (http://__________).

 

                               2.4.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile dapprima evidenziare che nell’ambito dell’assistenza sociale, come esposto sopra (cfr. consid. 2.2.), vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

                                         Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; , C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

 

                                         Con sentenza STF 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.1. l’Alta Corte ha rilevato in virtù del principio di sussidiarietà che colui che effettivamente e giuridicamente è in grado di procurarsi da solo i mezzi necessari per sopravvivere, in particolare assumendo un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile, non può esigere l’assistenza sociale o l’aiuto in situazione di bisogno ai sensi dell’art. 12 Cost. fed. (cfr. STF 8C_455/2015 del 8 marzo 2016 consid. 7.2.2; STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.2.1).

 

                                         Al consid. 4.4 dello stesso giudizio la nostra Massima Istanza ha inoltre esposto che solitamente non sussiste nessun diritto al sostentamento necessario della vita durante la frequentazione di una formazione. In primo luogo le persone in formazione vanno sostenute attraverso appositi strumenti dedicati alla formazione e perciò di regola l’assistenza sociale non è competente. Contributi alla formazione sono in particolare le borse di studio e i prestiti. Inoltre l’aiuto sociale può essere chiesto solamente in via complementare, ad esempio come aiuto per il superamento della situazione in quanto altri mezzi non sono ancora disponibili (cfr. STF 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.4.).

 

                                         Con sentenza STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2, l’Alta Corte ha inoltre rilevato che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.

 

                                         Inoltre le disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS, adottate nel 2005 e poi aggiornate regolarmente negli anni successivi, al punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il sostegno sociale, sottolineano che:

 

" (...)

- Sussidiarietà

 

Il sostegno sociale interviene quando la persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è sussidiario:

 

·         allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili

·         agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc.

·         alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione dell’intervento pubblico.

(…)”

 

                                         Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e 114-115.

 

                               2.5.   Questo Tribunale, in una sentenza di principio 42.2011.4 del 25 agosto 2011, cresciuta in giudicato incontestata e pubblicata in RtiD I-2012 N. 9 pag. 28 ha esaminato la questione concernente l’eventuale assunzione dei costi di una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale.

 

                                         In quell’occasione il TCA ha stabilito che il titolare di un Master (Bacellierato) in teologia, in virtù del principio della sussidiarietà vigente in ambito di assistenza sociale, non ha diritto a prestazioni assistenziali per il periodo in cui svolge una specializzazione in diritto comparato delle religioni e diritto canonico, benché presenti una lacuna di reddito. In effetti il Master in teologia, che viene attribuito dopo cinque anni di studi universitari, permette l’accesso a una serie di professioni atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere. In concreto decisiva è comunque la circostanza che i presupposti per riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale non sono adempiuti. La specializzazione in diritto comparato delle religioni, svolgendosi su due anni, non risulta di breve durata e il richiedente l’assistenza sociale non ha dimostrato che tale specializzazione migliori notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro, non avendo elencato in modo concreto le attività professionali che potrebbe effettivamente esercitare una volta ultimata la seconda formazione. L’ulteriore percorso formativo intrapreso potrebbe, del resto, essere teoricamente finanziato con un prestito di studio o facendo ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione.

 

                                         In una successiva sentenza 42.2011.7 del 22 settembre 2011 questa Corte si è chinata sul caso di un ricorrente, assistente di cura, che aveva intrapreso un’ulteriore formazione quale infermiere.

                                         Il TCA ha stabilito, da un lato, che sulla base della documentazione medica, contrariamente al parere dell’amministrazione, l’attività di assistente di cura non era più conforme alle sue condizioni di salute.

                                         Dall’altro, che malgrado ciò, il rifiuto delle prestazioni assistenziali postulate nell’agosto 2010 doveva comunque essere confermato, visto il carattere sussidiario dell’intervento dell’assistenza sociale.

                                         Al riguardo il TCA ha indicato, in primo luogo, che il nuovo percorso formativo non era di breve durata, estendendosi la formazione quale infermiere diplomato SSS su tre anni.

                                         In secondo luogo, che prima di rivolgersi all’assistenza sociale entravano in considerazione gli assegni di studio.

                                         Questo Tribunale ha evidenziato che in effetti il ricorrente è stato posto al beneficio di un assegno per la riqualificazione con decisione del 30 maggio 2011.

 

                                         Con giudizio 42.2011.3 del 17 ottobre 2011 il TCA, richiamato il principio della sussidiarietà, ha confermato il diniego del diritto alle prestazioni assistenziali deciso dall’USSI nel caso di una persona - nata nel 1981 - che aveva conseguito il certificato di capacità nel settore della vendita e che in un secondo tempo aveva iniziato un Bachelor in conservazione e restauro.

                                         Questo Tribunale ha, in effetti, ritenuto che la prima formazione della ricorrente permettesse l’accesso a molteplici occupazioni atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere.

                                         Inoltre nemmeno erano adempiuti gli ulteriori presupposti per riconoscere, in applicazione delle disposizioni COSAS sulla seconda formazione, la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale.

                                         In primo luogo, il nuovo percorso formativo intrapreso dall’insorgente, svolgendosi su tre anni, non era di breve durata.

                                         In secondo luogo, non è stato dimostrato che il conseguimento del Bachelor in questione migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.

                                         E’ stato, poi, rilevato che la ricorrente beneficiava di un assegno di studio.

                                         Il TCA, al riguardo, ha precisato, da una parte, che i criteri per determinarne l’importo sono differenti da quelli per stabilire l’ammontare della prestazione assistenziale.

                                         Dall’altra, che non è pertanto escluso che, nonostante la concessione di un assegno di studio, dal conteggio della prestazione assistenziale risulti una lacuna di reddito.

                                         Questa Corte ha, tuttavia, evidenziato che quando, come in quel caso concreto, non sono adempiuti i presupposti perché l’assistenza sociale finanzi una seconda formazione, non sussiste il diritto a una prestazione assistenziale complementare per coprire tale lacuna.

 

                                         Con sentenza 42.2010.36 del 21 novembre 2011 questo Tribunale ha respinto il ricorso contro il diniego di assunzione dei costi di una seconda formazione presso la Scuola superiore Alberghiera e del Turismo richiesta da un’impiegata di commercio con attestato federale di capacità. In quel caso questa Corte ha considerato che, anche volendo considerare, per ipotesi, ogni attività che la ricorrente poteva svolgere grazie alla sua prima formazione come non più conforme al suo stato di salute, il rifiuto di prestazioni assistenziali era giustificato poiché la nuova formazione, svolgendosi su quattro semestri di scuola e due semestri di “stage” non era di breve durata. Inoltre l’insorgente già nel primo anno scolastico presso la Scuola alberghiera era stata posta al beneficio di una borsa di studio sotto forma di assegno di studio, nonché di un prestito di studio.

 

                                         Con giudizio 42.2013.11 dell’11 dicembre 2013 il TCA ha ritenuto che, anche qualora la formazione quale attore non avesse consentito al ricorrente di conseguire un reddito sufficiente per far fronte al proprio mantenimento, il rifiuto delle prestazioni assistenziali andava comunque confermato, siccome, in primo luogo, il nuovo percorso formativo quale sceneggiatore intrapreso dallo stesso, svolgendosi su due anni a tempo pieno, non era di breve durata.

                                         In secondo luogo, il ricorrente non aveva dimostrato che la specializzazione in sceneggiatura migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.

 

                                         Con sentenza 42.2013.22 del 13 marzo 2014, pubblicata in RtiD II-2014 Nr. 11 pag. 65 segg., questa Corte ha, poi, stabilito che a una persona già in possesso di un Bachelor in diritto conseguito all’estero, nonché di un Master in diritto ottenuto in Svizzera e che ha successivamente seguito i corsi relativi al Bachelor in diritto anche in Svizzera non spettava alcuna prestazione assistenziale durante la pratica legale per accedere agli esami di avvocato.

                                         In effetti la formazione completa in diritto (Bachelor + Master) - della durata di quattro anni e mezzo / cinque - le permetteva l’accesso a una serie di professioni atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere, per cui lo svolgimento della pratica legale non risultava necessario a tal fine.

                                         Pertanto, in virtù del principio di sussidiarietà, la ricorrente avrebbe dovuto tentare di trovare un’attività lavorativa che le permettesse di mettere a frutto le conoscenze acquisite con i suoi studi universitari in diritto.

                                         Il TCA ha, inoltre, deciso che, anche volendo considerare, per ipotesi - alquanto improbabile -, che le attività lavorative che l’insorgente avrebbe potuto svolgere grazie ai suoi studi universitari in diritto non erano atte a permetterle di conseguire un reddito sufficiente, il rifiuto delle prestazioni assistenziali avrebbe dovuto comunque essere confermato. Non risultavano, infatti, adempiuti gli ulteriori presupposti per riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale. La pratica legale (due anni) non è di breve durata, come per contro richiesto dalle disposizioni COSAS sulla seconda formazione.

 

                                         Con sentenza 42.2014.9 dell’8 ottobre 2014 (il successivo ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale nella sentenza 8C_803/2014 del 14 gennaio 2015) questa Corte ha confermato l’operato dell’USSI che aveva negato il finanziamento (tasse semestrali, materiale scolastico, mezzi di trasporto, doppia economia domestica) di una formazione “Master in International Tourism” presso un’università svizzera a una persona che disponeva già di una formazione universitaria conseguita all’estero e di vasta esperienza professionale.

                                         In effetti in quel caso di specie non erano date le condizioni per riconoscere la copertura di una seconda formazione. Il Master non era di breve durata, avendo una durata di 4 semestri a tempo pieno. Inoltre il ricorrente non aveva dimostrato che il Master in questione migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.

                                         Egli non aveva elencato in modo concreto le attività professionali che avrebbe potuto effettivamente esercitare una volta ultimata la seconda formazione.

 

                                         Infine con sentenza 42.2014.18 del 15 gennaio 2015 il TCA ha confermato la decisione su reclamo dell’USSI con la quale aveva negato l’assunzione di una successiva formazione (Bachelor in Lingua presso un’università svizzera) a un ricorrente, già in possesso di un attestato federale di capacità quale impiegato di commercio al dettaglio.

                                         Il TCA ha rilevato che il ricorrente non aveva dimostrato che tale Bachelor migliori notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro indicando che egli non aveva elencato in modo concreto le attività professionali che potrebbe effettivamente esercitare una volta ultimata la seconda formazione. Elemento decisivo per il diniego dell’assunzione del Bachelor è stato però la circostanza che essa si svolge su tre anni a tempo pieno e pertanto il percorso intrapreso evidentemente non è di breve durata.

 

                               2.6.   Nella concreta fattispecie la ricorrente, come visto sopra (cfr. consid. 2.3.), ha conseguito un AFC quale specialista in fotografia e la maturità professionale artistica.

 

                                         Gli specialisti in fotografia possono trovare un impiego presso commercianti e studi fotografici, rivenditori all'ingrosso, laboratori di sviluppo e stampa, grandi magazzini specializzati, ecc.

                                        

                                         Dalla pagina web www.orientamento.ch si rileva che, effettivamente, il mercato del lavoro in Ticino offre poche opportunità, sia per lo svolgimento dell'apprendistato sia per l'impiego di personale in possesso dell’AFC. Anche la ricorrente sottolinea la mancanza di lavoro nel suo ambito professionale.

 

                                         Il TCA constata però che RI 1 l’anno successivo all’ottenimento dell’AFC quale specialista in fotografia ha conseguito la maturità professionale artistica, ossia un ulteriore diploma il quale le apre nuove prospettive di collocamento.

 

                                         Inoltre va evidenziato che la ricorrente non ha allegato prove sufficienti concernenti le difficoltà riscontrate nella ricerca di un posto di lavoro. Agli atti figurano solo cinque ricerche di lavoro (__________, __________, __________, __________, __________ e __________; cfr. doc. 18-23) le quali sono state inviate tramite e-mail tra il 23 e il 25 settembre 2016 allorché la domanda di prestazioni assistenziali è stata inoltrata il 30 agosto 2016 (cfr. doc. 268). Già dal profilo quantitativo le ricerche effettuate non risultano sufficienti.

                                         Per dimostrare la mancanza di lavoro in tale ambito, la ricorrente avrebbe dovuto eseguire le ricerche più sistematicamente e durante un periodo molto più lungo. Va peraltro sottolineato che le ricerche effettuate dalla ricorrente sono state svolte solo dopo l’inizio del suo nuovo percorso formativo presso la __________. Ne discende che la difficoltà di trovare un impiego in quest’ambito non è sufficientemente comprovata.

 

                                         Al riguardo cfr. STF 8C_633/2013 del 30 dicembre 2013 e STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012.

 

                                         Questo Tribunale ritiene, pertanto, che il conseguimento dell’AFC quale specialista in fotografia e la maturità professionale artistica permettano l'accesso a una serie di professioni atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere.

 

                                         Inoltre e soprattutto, in virtù del principio di sussidiarietà (cfr. consid. 2.4), la ricorrente avrebbe dovuto tentare di trovare un’attività lucrativa che le permettesse di far fronte alla sua situazione di bisogno economico, cercando e accettando anche un’attività al di fuori del proprio settore professionale (cfr. STF 8C_787/2011 consid. 4.2. del 28 febbraio 2012; STCA 42.2013.22 del 13 marzo 2013 consid. 2.8.). Chi richiede la pubblica assistenza è, infatti, prioritariamente, tenuto a intraprendere tutto quanto è necessario per (ri)trovare una propria autonomia (cfr. STF 8C_930/2015 del 15 aprile 2016; consid. 2.4.).

 

                                         In conclusione, poiché lo svolgimento della __________ con indirizzo __________ non risulta necessario per conseguire un reddito sufficiente per vivere, la ricorrente, che ha operato tale scelta anziché cercare un'occupazione, non ha diritto alle prestazioni assistenziali.

 

                                         Il rifiuto delle prestazioni assistenziali va comunque confermato in quanto non è adempiuto il presupposto del raggiungimento della propria autonomia in tempi utili per riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale (cfr. consid. 2.5).

 

                                         In concreto la __________, che l’insorgente ha iniziato alla fine di agosto 2016 presso la __________, svolgendosi su due anni a tempo pieno e concludendosi con uno stage di fine formazione della durata minima di tre mesi (cfr. doc. 15-16), non è di breve durata, come invece richiesto dalle disposizioni COSAS sulla seconda formazione (cfr. consid. 2.5.; STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid. 2.8., pubblicata in RtiD I-2012 N. 9 pag. 28; STCA 42.2013.11 dell’11 dicembre 2013 consid. 2.8.).

 

                                         Vista la mancanza di queste due condizioni, è irrilevante il fatto che sia verosimilmente adempiuto il presupposto secondo il quale la formazione deve accrescere la collocabilità nel mercato del lavoro.

 

                                         La ricorrente sostiene che la __________ non sia una seconda formazione bensì una scuola di carattere superiore, ossia un proseguimento della sua prima formazione (cfr. doc. I).

 

                                         Al riguardo va però osservato, che, come visto sopra, l’AFC quale specialista in fotografia e la maturità professionale artistica consentono di essere attivi professionalmente in svariati ambiti anche senza necessariamente conseguire il diploma finale della __________. La frequentazione della __________ costituisce piuttosto una formazione complementare o una specializzazione (cfr. sul tema STF 8C_312/2008 dell'8 aprile 2009 nella quale la pratica legale è considerata quale formazione complementare nell’ambito giuridico).

 

                                         Da questo profilo, pertanto, contrariamente a quanto asserito dall’insorgente (cfr. doc. I), il caso è analogo alla fattispecie giudicata da questa Corte con sentenza 42.2013.22 del 13 marzo 2014, pubblicata, RtiD II-2014 N. 11 pag. 65, citata sopra, concernente una ricorrente che dopo aver conseguito il Bachelor in diritto all’estero e il Master in diritto in Svizzera e che in più aveva seguito i corsi relativi al Bachelor in diritto anche in Svizzera ha iniziato la partica legale per accedere agli esami di avvocato e al quale sono state negate le prestazioni assistenziali.

                                         Il caso è pure comparabile alla fattispecie giudicata da questa Corte con sentenza 42.2011.4 del 25 agosto 2011, pubblicata, RtiD I-2012 N. 9 pag. 28, citata sopra, riguardante un ricorrente che dopo aver conseguito il Master/Bacellierato in Teologia ha iniziato una specializzazione, e meglio un Master in diritto comparato delle religioni e al quale non sono state concesse le prestazioni assistenziali.

 

                                         Inoltre va evidenziato che l’insorgente ha legittimamente dato la priorità a delle scelte personali, come d’altronde asserito nel ricorso (Tuttavia non esistendo possibilità di assunzione ho deciso di proseguire il mio percorso formativo al fine di elevare le mie conoscenze unitamente alle mie possibilità di essere assunta. […]. Di fatto ho deciso di continuare comunque nella mia scelta di procedere negli studi superiori, nonostante la rinuncia […]”; cfr. doc. I pag. 2 e 3)

 

                                         Nelle disposizioni COSAS al punto H6 è, tuttavia, indicato che le preferenze personali non rappresentano un motivo sufficiente per promuovere una seconda formazione o una riqualifica professionale (cfr. consid. 2.5.).

 

                                         La ricorrente osserva che sia ingiusto di non essere sostenuta dall’istituzione che dovrebbe servire proprio a questo scopo (cfr. doc. I). In concreto l’insorgente fa riferimento all’assistenza sociale che, secondo il suo parere, dovrebbe finanziarle una seconda formazione.

 

                                         Nel caso di specie dalla documentazione agli atti risulta che l’insorgente, già nella decisione di rifiuto dell’USSI del 2 settembre 2016 (cfr. doc. A2), è stata resa attenta sul fatto di doversi rivolgere all’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi per il riconoscimento e il versamento dell’assegno di studio e di un eventuale prestito.

 

                                         In merito a tale indicazione l’insorgente ha osservato nel suo ricorso del 27 settembre 2016 [recte: reclamo] di aver provveduto all’inoltro di una richiesta, ma la borsa di studio non copre le spese di locazione, della cassa malati o il minimo vitale calcolato per l’unità di riferimento, ma solo le spese legate al percorso formativo intrapreso (cfr. doc. A3 pag. 2).

                                         Nel caso concreto, l’istituzione competente è però l’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi. Le prestazioni assistenziali hanno solo carattere complementare e suppletivo. Essi si situano all’ultimo posto nell’ordine di priorità e vengono concesse unicamente quando il diritto a quelle precedenti è esaurito.

 

                                         Al riguardo giova infine rilevare che nel caso in cui l’ammontare della borsa di studio attribuita non permetta di coprire l’eventuale lacuna di reddito Las, non sussiste comunque il diritto a una prestazione assistenziale complementare per coprire tale lacuna quando, come in concreto (cfr. consid. 2.6.), non sono adempiuti i presupposti perché l’assistenza sociale finanzi una seconda formazione (cfr. consid. 2.5 e 2.6; STCA 42.2011.3 del 17 dicembre 2011).

 

                                         Alla luce di tutto quanto sopra esposto, questa Corte ritiene che a ragione l’USSI ha negato a RI 1 il diritto a una prestazione assistenziale a far tempo dal mese di settembre 2016.

 

                                         La decisione su reclamo del 2 dicembre 2016 deve, pertanto, essere confermata.

 

                               2.7.   Nel ricorso l’insorgente ha indicato che:

 

" (…)

Innanzitutto vorrei richiedere di essere esente da qualsiasi tipo di costo, giuridico o amministrativo, legato al presente ricorso presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni. Questo siccome persona nullatenente, senza alcuna attività lucrativa, e senza alcun reddito.” (cfr. doc. I).

 

                                         Al riguardo va osservato che la procedura davanti al TCA in materia di assistenza sociale è di principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca). Pertanto non si prelevano né tasse, né spese.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti