Raccomandata |
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Incarto
n.
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 21 aprile 2017 di
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1. RI 1 2. RI 2
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contro |
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la decisione su reclamo del 23 dicembre 2016 e la “decisione” del 27 dicembre 2016 emanate da |
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 2 novembre 2016 l’Ufficio del sostegno e dell’inserimento (in seguito USSI) ha stabilito, in relazione alla domanda di assistenza sociale del 28 ottobre 2016 di RI 1 (coniugata con RI 2 dal 13 aprile 2017; cfr. sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino), che il proprio intervento non era giustificato, specificando che la medesima era una persona maggiorenne economicamente dipendente dai genitori (con meno di trent’anni, non coniugata/separata/divorziata o vedova, senza figli e in prima formazione) e che avrebbe dovuto eventualmente inoltrare domanda di assistenza unitamente alla sua famiglia (cfr. doc. 110).
1.2. Il 9 novembre 2016 RI 1 ha interposto reclamo contro il provvedimento del 2 novembre 2016, asserendo segnatamente di convivere con RI 2 e di non essere in prima formazione avendo già conseguito un diploma cantonale (cfr. doc. 107).
1.3. Con decisione su reclamo del 23 dicembre 2016 l’USSI ha respinto il reclamo di RI 1, rilevando:
" (…)
H.
In concreto la reclamante dispone già di un diploma spendibile (n.d.r.: certificato di formazione pratica come assistente del commercio al dettaglio CFP conseguito nell’agosto 2014; cfr. p.to F; doc. 106) sul mercato del lavoro e l’attuale formazione in corso per l’AFC è di medesimo grado, di modo che siamo in presenza di una seconda formazione.
La formazione già disponibile è idonea a permettersi di collocarsi sul mercato del lavoro con conseguente reddito lavorativo e inoltre la seconda formazione non è di breve durata, né migliora nettamente le possibilità di collocamento, quindi alla luce della giurisprudenza e delle direttive COSAS relative alla seconda formazione, in tali circostanze non si giustifica il riconoscimento di prestazioni assistenziali.
Non possono quindi essere riconosciute delle prestazioni di sostegno sociale per l’unità di riferimento in questione.
Dal mese di gennaio 2017 non è più giustificata la prestazione individuale del sig. RI 2 in conseguenza della convivenza con la reclamante.” (Doc. A2)
1.4. Il 24 novembre 2016 l’USSI ha emesso una decisione nei confronti di RI 2 con la quale gli ha concesso una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'586.-- mensili per il periodo ottobre-dicembre 2016 (cfr. doc. A3).
1.5. L’amministrazione, con scritto del 27 dicembre 2016, ha notificato a RI 2 quanto segue:
" (…) abbiamo ricevuto la sua richiesta di rinnovo delle prestazioni di sostegno sociale per il mese di gennaio 2017 e in riferimento alla decisione su reclamo del 23 dicembre 2016 (allegata), le comunichiamo che considerata la convivenza con la signora RI 1 che attualmente sta seguendo una seconda formazione, non sono più giustificate prestazioni di sostegno sociale anche a suo favore.” (Doc. A1)
1.6. Il 24 aprile 2017 è pervenuto al TCA un ricorso, firmato da RI 2 e RI 1 e spedito il 21 aprile 2017, del seguente tenore:
" (…) vorrei fare ricorso per la mia prestazione assistenziale avvenuta il 27 dicembre 2016 in quanto la mia compagna/moglie non può mantenere un affitto di 1'200 fr. più le spese (cassa malati, cibo ecc.) in quanto lei percepisce 1'000 fr.
Il signor __________ si è appigliato sul fatto che mia moglie è in seconda formazione.
Vi vorrei far notare che nei mesi di ottobre novembre e dicembre il funzionario prima il signor __________ ci aveva assegnato l’indennità di 1586.00 fr. Vi pregherei di rivalutare il caso. (...)” (Doc. I)
Al ricorso i coniugi __________ hanno allegato la decisione di accoglimento della prestazione assistenziale a favore di RI 2 del 24 novembre 2016 (cfr. consid. 1.4.), lo scritto del 27 dicembre 2016 dell’USSI (cfr. consid. 1.5.) e la decisione su reclamo del 23 dicembre 2016 (cfr. consid. 1.3.; doc. A1; A2; A3).
1.7. Questa Corte, il 24 aprile 2017, ha assegnato all’USSI un termine di venti giorni per presentare la risposta di causa unitamente all’incarto completo e prendere posizione in merito alla tempestività del ricorso (cfr. doc. II).
1.8. Il 3 maggio 2017 la parte resistente, in risposta, ha rilevato che:
" (…)
Con il ricorso in oggetto i signori RI 2 e RI 1 contestano la decisione 27.12.2016 dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), con la quale, alla luce della sua convivenza con la signora RI 1 (ora __________), è stata respinta la richiesta 7.12.2016 del signor RI 2 di rinnovo delle prestazioni assistenziali. Tale decisione 27.12. 2016 non è una decisione su reclamo e non è quindi soggetta a ricorso al lodevole TCA.
Con decisione su reclamo 23.12.2016 l’USSI aveva confermato il rifiuto di prestazioni assistenziali per la signora RI 1 (ora __________) essendo in seconda formazione precisando che, data la convivenza con il signor RI 2, da gennaio 2017 non era più giustificata la prestazione assistenziale di quest’ultimo. La decisione su reclamo 23.12.2016 non è stata oggetto di ricorso ed è cresciuta in giudicato.
Il ricorso è irricevibile a comunque infondato vista la convivenza e l’unità di riferimento del ricorrente con la signora RI 1 in seconda formazione con la conseguente assenza di diritto alla prestazione di assistenza. (…)” (Doc. III)
1.9. L’USSI, con messaggio di posta elettronica dell’8 maggio 2017, ha prodotto a questo Tribunale il tracciamento postale della raccomandata relativa alla spedizione ai ricorrenti della decisione su reclamo del 23 dicembre 2016, precisando, da una parte, che dallo stesso emerge che la raccomandata, spedita il 13 dicembre 2016, è stata ritirata il 29 dicembre 2016 allo sportello della Posta di __________. Dall’altra, che conseguentemente il ricorso inoltrato al TCA risulta essere tardivo (cfr. doc. IV+1).
1.10. Gli insorgenti, ai quali sono stati trasmessi per osservazioni la risposta di causa, il messaggio di posta elettronica dell’8 maggio 2016 dell’USSI, nonché il tracciamento postale dell’invio del 23 dicembre 2016 (cfr. doc. V), con scritto spedito il 31 maggio 2017, hanno fatto valere che, siccome RI 1 percepisce un’entrata mensile di fr. 1'000.--, è impossibile che possa provvedere al mantenimento del marito. I coniugi __________ hanno pure informato di attendere un bambino per settembre 2017 (cfr. doc. VI).
1.11. Il doc. VI è stato inviato per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. VII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
Nel merito
2.2. L'art. 65 cpv. 1 della Legge sull'assistenza sociale (Las) dell'8 marzo 1971 stabilisce che contro la decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritti di cui all'art. 33 Laps.
L'art. 33 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 stabilisce che:
" 1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.
2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.
3È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA)."
2.3. Nella presente fattispecie la decisione su reclamo del 23 dicembre 2016 inviata a RI 1 per raccomandata (cfr. doc. A2; consid. 1.3.) è stata ritirata allo sportello postale di __________ il 29 dicembre 2016 (cfr. doc. IV1).
Siccome la decisione su reclamo è stata notificata il 29 dicembre 2016, ovvero durante la sospensione dei termini a seguito delle ferie giudiziarie natalizie dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cfr. art. 11 Lptca applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3 Laps), il termine di 30 giorni per interporre ricorso al TCA ai sensi dell’art. 33 cpv. 2 Laps, al quale rimanda l’art. 65 cpv. 1 Las, ha iniziato a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione, e meglio il 3 gennaio 2017 (per il calcolo del termine di ricorso viene infatti computato il primo giorno dopo la scadenza della sospensione dei termini; cfr. STF 9C_674/2015 del 28 settembre 2015; DTF 131 V 305; DTF 132 II 153=SVR 2006 IV Nr. 34 pag. 123; Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, § 13 n. 107) ed è scaduto il giorno di mercoledì 1° febbraio 2017.
Consegnato all’ufficio postale venerdì 21 aprile 2017 (cfr. doc. I; busta d'impostazione agli atti) il ricorso risulta tardivo (cfr. STF 9C_674/2015 del 28 settembre 2015 in cui il Tribunale federale non è entrato nel merito di un ricorso inoltrato il 15 settembre 2015 contro un giudizio emesso in ambito di prestazioni complementari dal Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone Zurigo il cui tentativo di notifica ha avuto luogo il 17 luglio 2015 e l’effettiva notifica a fine luglio 2015).
2.4. Occorre ora esaminare se i ricorrenti possono prevalersi della restituzione del termine.
L’art. 14 Lptca, relativo alla restituzione per inosservanza, prevede che se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento.
Di analogo tenore è l’art. 41 LPGA.
Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).
Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.
L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
La giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).
Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
2.5. Nel caso di specie questa Corte ritiene che, non sono dati i presupposti per restituire il termine per interporre ricorso contro la decisione su reclamo del 23 dicembre 2016.
In effetti questa Corte non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro tardivo del ricorso.
Gli insorgenti, del resto, pur avendone la possibilità (cfr. consid. 1.10.), non hanno fatto valere alcuna specifica circostanza che possa in qualche modo giustificare il ritardo con cui è stata contestata la decisione su reclamo del 23 dicembre 2016.
2.6. In simili condizioni, occorre concludere che il ricorso interposto dai coniugi RI 1 contro la decisione su reclamo del 23 dicembre 2016 tardivamente il 21 aprile 2017 è irricevibile (cfr. su questo tema le STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014 in cui l’Alta Corte ha considerato inammissibile un ricorso depositato il 13 giugno 2014 contro un giudizio del TCA del 30 aprile 2014, notificato a un assicurato il 9 maggio 2014, ritenuto, da una parte, che il termine di trenta giorni per impugnare la sentenza cantonale era scaduto il 10 giugno 2014, dall’altra, che l’insorgente non aveva fatto valere elementi suscettibili di giustificare una restituzione del termine inosservato; STCA 38.2017.7 del 21 febbraio 2017; STCA 38.2016.33 del 30 giugno 2016; STCA 38.2015.40 del 6 luglio 2015; STCA 42.2012.5 del 26 aprile 2012).
Di conseguenza il TCA non può esaminare nel merito la decisione su reclamo del 23 dicembre 2016.
A titolo abbondanziale va, in ogni caso, rilevato che con decisione del 2 novembre 2016 l’USSI ha negato a RI 1 il diritto all’assistenza sociale in quanto è stata ritenuta persona maggiorenne - in prima formazione - economicamente dipendente dai genitori (cfr. doc. 110; consid. 1.1.).
Nella decisione su reclamo del 23 dicembre 2016, per contro, a seguito delle informazioni ricevute a seguito del reclamo, la parte resistente ha negato all’insorgente il diritto a prestazioni assistenziali ordinarie, poiché ritenuta in seconda formazione (cfr. doc. A2; consid. 1.3.).
Al riguardo il TCA ritiene utile ricordare all’amministrazione che la giurisprudenza federale, precedente all'entrata in vigore della LPGA, applicabile in ambito di assistenza sociale in virtù degli art. 65 cpv., 1 Las e 33 cpv. 3 Laps, ha stabilito che allorché un'autorità conferma una decisione con una motivazione diversa rispetto a quella iniziale deve garantire alle parti il diritto di essere sentito (cfr. STF 8C_76/2007 del 6 luglio 2007, pubblicata in DTF 133 I 201; 8C_386/2011 del 19 settembre 2011; RAMI, 2000 pag. 335; DTF 125 V 368 seg; STCA 38.2008.24 del 3 settembre 2008; STCA 38.2001.115 dell'8 marzo 2002).
2.7. Per quanto attiene al ricorso contro lo scritto del 27 dicembre 2016 con cui l’USSI ha comunicato a RI 2 di non ritenere più giustificata l’assegnazione di prestazioni assistenziali ordinarie a far tempo dal gennaio 2017 (cfr. consid. 1.5.; 1.6.), giova evidenziare che una decisione amministrativa non va intesa nel senso letterale, ma in quello corrispondente al suo vero significato giuridico (cfr. STF 9C_774/2010, 9C_441/2011 del 16 agosto 2011 consid. 2.2.; DTF 120 V 497; U. Kieser, ATSG Kommentar, 2° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 49 n. 3).
Una decisione per essere tale non necessita né dell'indicazione che si tratta di una decisione né dell'indicazione dei mezzi di diritto, nella misura in cui, tuttavia, la persona toccata si rende conto della misura presa.
La giurisprudenza e la dottrina hanno poi precisato che costituisce una decisione l'atto unilaterale di un'autorità amministrativa che regola una situazione giuridica concreta e individuale in maniera imperativa (cfr. DTF 122 V 189 consid. 1, DTF 118 V 17 consid. 1, DTF 116 V 319 consid. 1a).
Al riguardo cfr. STCA 42.2015.31 del 9 novembre 2015; STCA 38.2011.37 del 16 febbraio 2012.
Con lo scritto del 27 dicembre 2016 l’USSI ha indicato che dal gennaio 2017 non si giustificavano più prestazioni di sostegno sociale a favore del ricorrente, considerata la convivenza con RI 1 che stava seguendo una seconda formazione. L’amministrazione ha così negato all’insorgente quanto da lui postulato, ossia il rinnovo dell’assegnazione di prestazioni assistenziali (cfr. doc. A1; consid. 1.5.).
Ora, a mente del TCA, questa comunicazione deve essere considerata una vera e propria decisione
In effetti con la medesima è stata regolata una situazione concreta e individuale, ossia l’USSI si è rifiutato di concedere ulteriori prestazioni assistenziali a RI 2 dal gennaio 2017 (cfr. al riguardo: STCA 42.2015.31 del 9 novembre 2015; STCA 38.2011.37 del 16 febbraio 2012; STCA 38.2011.15 del 25 maggio 2011; STCA 42.2010.37 del 18 novembre 2010; STCA 42.2009.22 del 14 gennaio 2010; STCA 33.2007.6 del 26 novembre 2007; STCA 30.2002.249 del 18 agosto 2003; STCA 30.2002.16 del 18 ottobre 2002).
L'USSI è comunque invitato in futuro, in simili casi, ad emettere una decisione formale munita dei rimedi di diritto.
Questo Tribunale non ignora che l’USSI, già nella decisione su reclamo del 23 dicembre 2016, ha precisato che “dal mese di gennaio 2017 non è più giustificata la prestazione individuale del sig. RI 2 in conseguenza della convivenza con la reclamante” (cfr. doc. A2 p.to H).
Per questo aspetto il provvedimento del 23 dicembre 2016 va considerato una decisone formale.
Tuttavia la decisione su reclamo in questione è stata emessa nei confronti di RI 1 e inviata unicamente a lei.
RI 2 non può, dunque, essere penalizzato per non avere impugnato tempestivamente (cfr. consid. 2.3.) con reclamo il mancato rinnovo nei suoi confronti della prestazione assistenziale stabilito contestualmente alla decisione su reclamo del 23 dicembre 2016.
2.8. Questo Tribunale non può comunque entrare nel merito del “ricorso” dei coniugi __________ contro lo scritto del 27 dicembre 2016 inviato il 21 aprile 2017 al TCA, in quanto quest’ultimo può pronunciarsi solo sulle decisioni su reclamo emanate dall'organo amministrativo competente (cfr. consid. 2.2.; art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 2 Laps; per dei casi analoghi cfr. STCA 42.2017.4-10 del 15 febbraio 2017; 42.2015.31 del 9 novembre 2015; 38.2011.15 del 25 maggio 2011; 42.2010.37 del 18 novembre 2010; 42.2009.14 del 26 agosto 2009).
Il medesimo deve, invece, essere considerato un reclamo alla decisione informale dell’USSI del 27 dicembre 2016.
In proposito è utile rilevare, da un lato, che il termine per contestare una decisione informale non è limitato a 30 giorni come nel caso delle decisioni formali (cfr. consid. 2.2.; art. 33 cpv. 1 e 2 Laps). L’interessato deve piuttosto manifestare il proprio dissenso con la soluzione adottata dall’amministrazione entro un congruo termine d’esame e di riflessione. La nostra Massima Istanza, con la sentenza C 7/02 del 14 luglio 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1, ha stabilito che tale termine corrisponde a 90 giorni (cfr. STF 8C_789/2014 del 7 settembre 2015 consid. 2.2.; STFA U 325/02 del 24 ottobre 2003).
Dall’altro, che in ogni caso secondo la giurisprudenza la prova dell'avvenuta notifica di una decisione amministrativa e della data in cui ha avuto luogo incombe, di principio, all’amministrazione, la quale sopporta le conseguenze della mancata dimostrazione. In caso di contestazione della notifica di un atto inviato mediante posta semplice ci si deve, infatti, fondare sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (cfr. STF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 5.3.; STF C 171/05 del 16 settembre 2005 consid. 4.2., pubblicata n SVR 2006 ALV N. 10 pag. 36; STF H 345/01 del 9 gennaio 2003 consid. 2.2.; DTF 124 V 400 consid. 2a).
Un ricorso potrà essere eventualmente inoltrato contro la decisione su reclamo che emetterà l’USSI.
Gli atti vanno, dunque, trasmessi all'amministrazione per esaminare il reclamo degli insorgenti contro la decisione informale del 27 dicembre 2016.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso contro la decisione su reclamo del 23 dicembre 2016 è irricevibile.
2. Il “ricorso” contro lo scritto del 27 dicembre 2016 è irricevibile.
§ Gli atti sono trasmessi all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento affinché decida sul reclamo dei coniugi __________ contro la decisione informale del 27 dicembre 2016.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti