Raccomandata

 

 

Incarto n.
42.2017.2

 

dc/gm

Lugano

18 gennaio 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul reclamo del 17 gennaio 2017 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 10 gennaio 2017 emanata da

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Il 17 gennaio 2017 RI 1 ha inoltrato al TCA un reclamo (cfr. doc. I) contro una decisione dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) del 10 gennaio 2017 con la quale viene comunicato quanto segue:

 

" Con la presente le comunichiamo che il contratto sociale da lei sottoscritto in data 27 ottobre 2016 viene annullato con effetto al 31 dicembre 2016 considerata la sua incollocabilità per quanto riguarda programmi d’attività di utilità pubblica proposti dal nostro Ufficio.

 

Pertanto il supplemento di integrazione di CHF 100,00 al mese non viene più versato a decorrere dal mese di gennaio 2017

 

Contro la presente decisione è possibile inoltrare un reclamo all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, Viale Officina 6, 6501 Bellinzona, entro 30 giorni dalla notifica. L’atto di reclamo deve contenere un’esposizione concisa dei fatti, una breve motivazione e le conclusioni.” (cfr. doc. A)

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

                                         nel merito

 

                               2.2.   Secondo l'art. 59 cpv. 1 della Legge sull'assistenza sociale (Las) "la domanda di prestazioni assistenziali inoltrata da una persona domiciliata nel cantone deve essere presentata secondo la procedura coordinata di applicazione della Laps".

 

                                         L'art. 60 Las prevede che:

 

" 1Il Dipartimento decide sulle domande di prestazioni assistenziali.

 

2Per le domande di prestazioni di cui agli art. 18 e 20 il Dipartimento decide in base ad un preavviso del Comune di domicilio del beneficiario che ha, di principio, carattere vincolante.

 

3La decisione motivata in forma scritta e con l’ indicazione dei rimedi giuridici è notificata al richiedente o al suo rappresentante legale."

 

                                         L'art. 65 cpv. 1 Las stabilisce invece che "contro la decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui all'art. 33 Laps".

 

                                         Quest'ultima disposizione della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha il seguente tenore:

 

" 1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.

 

2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.

 

3È applicabile la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961."

 

                               2.3.   Nella presente fattispecie, sulla decisione impugnata figura la seguente indicazione:

 

" (...)

Contro la presente decisione è possibile inoltrare un reclamo all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, Viale Officina 6, 6501 Bellinzona, entro 30 giorni dalla notifica. (…)"

 

                                         RI 1, anziché rivolgersi direttamente al TCA, avrebbe dovuto, in virtù dell’art. 33 cpv. 1 Laps, inoltrare un reclamo presso l’ufficio che ha emesso la decisione, come del resto indicato nel provvedimento impugnato.

 

                                         Ora, alla luce delle disposizioni citate al consid. 2.2., il TCA non può entrare nel merito dello scritto di RI 1, in quanto questo Tribunale può pronunciarsi solo sulle decisioni su reclamo emanate dall'organo amministrativo che le ha emesse (per dei casi analoghi cfr. STCA 42.2010.19 del 7 luglio 2010; 42. 2009.14 del 26 agosto 2009; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2005.6 del 5 settembre 2005 e STCA 42.2004.2 del 20 ottobre 2004).

 

                                         Un ricorso potrà essere eventualmente inoltrato contro la decisione su reclamo dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento.

 

                                         Gli atti sono trasmessi all’USSI affinché statuisca al più presto sul reclamo di RI 1 mediante une decisione su reclamo.

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il “reclamo” del 17 gennaio 2017 è irricevibile.

                                     § Gli atti sono trasmessi all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento affinché decida sul reclamo di RI 1 contro la decisione del 10 gennaio 2017.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti