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redattrice: |
Kathrin Erne, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 7 giugno 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 4 maggio 2017 emanata da |
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 4 maggio 2017 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) ha confermato la propria decisione del 9 febbraio 2017 con cui aveva negato a RI 1 il diritto a prestazioni assistenziali per il mese di febbraio 2017, in quanto il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità (cfr. doc. A e 162).
L’amministrazione ha così motivato la decisione su reclamo:
" (…)
Nel caso in esame l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento ha definito e dedotto un reddito computabile mensile ai sensi della LAS pari a CHF 2'753.-- (CHF 1'753.-- di indennità di disoccupazione e CHF 1'000.-- di alimenti). Da tale calcolo, svolto secondo i criteri validi per l’assistenza e definiti dalla Legge sull’assistenza, non è risultato un fabbisogno mensile scoperto bensì una maggiore disponibilità di CHF 1'086.--. Con decisione 9 febbraio 2017 l’USSI non ha pertanto riconosciuto una prestazione assistenziale mensile. Con il reclamo del 3 marzo, RI 1, tramite la propria legale, ha contestato la decisione indicando che ha concluso il diritto alle indennità di disoccupazione alla fine di gennaio 2017 e in concreto non riceve alimenti. Chiede quindi di attribuire una prestazione mensile di assistenza.
Il calcolo della decisione impugnata applica la legge. In effetti è considerato un reddito computabile mensile ai sensi della LAS di CHF 1'752.-- mensili (riportato a CHF 21'032.-- all’anno) di disoccupazione ritenuto che tale importo è versato alla fine del mese, l’ultima volta a fine gennaio 2017, quindi utilizzabile per il fabbisogno di febbraio 2017, come ammesso dalla giurisprudenza e calcolato nella decisione impugnata. Anche senza considerare, per pura ipotesi, il contributo alimentare di CHF 1'000.-- mensili (CHF 12'000.-- all’anno) non risulta quindi un fabbisogno scoperto e il diritto ad un prestazione di assistenza.” (cfr. doc. A)
1.2. RI 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha tempestivamente impugnato la decisione su reclamo del 4 maggio 2017 davanti al TCA, chiedendo il relativo annullamento e l’erogazione di una prestazione assistenziale da ricalcolare per il mese di febbraio 2017 (cfr. doc. I).
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha segnatamente addotto:
" (…)
4.
Anzitutto occorre osservare che, contrariamente a quanto asserito dall’USSI, la signora RI 1 ha ricevuto quale indennità di disoccupazione per il mese di gennaio 2017 un importo di CHF 1'615.75 (e non di CHF 1'753.--), conformemente al conteggio allestito dalla cassa disoccupazione __________ e relativo al mese di gennaio 2017.
(…)
Nel caso concreto, per il mese di gennaio 2017 la cassa disoccupazione __________ ha versato alla signora RI 1 un importo pari a 22 giorni di controllo per CHF 124.--/giorno lordi, ovverosia complessivi CHF 1'615.75 netti.
4.1.
Occorre inoltre rilevare che gli importi corrisposti dalla cassa disoccupazione vengono versati entro il 5 di ogni mese per il mese trascorso (nel caso di specie, quindi, entro il 5 di febbraio per il mese di gennaio 2017).
Come noto all’USSI e come già indicato nel reclamo 03.03.2017, la signora RI 1 ha terminato il diritto alle prestazioni dell’assicurazione disoccupazione con effetto al 31.01.2017.
L’affermazione dell’USSI, secondo la quale l’importo corrispondente alle indennità di disoccupazione per il mese di gennaio 2017 dovrebbe servire per il mantenimento del mese di febbraio 2017 non può minimamente essere condivisa né accettata, ritenuto che - in verità - le indennità di disoccupazione per il mese trascorso vengono versate entro il 5 del mese successivo, esattamente come accade per lo stipendio.
(…)
5.
Per quanto attiene alla seconda argomentazione addotta dall’USSI e non ulteriormente sviluppata, ovvero sia il versamento di contributi alimentari da parte del marito, la signora RI 1 ribadisce integralmente quanto già indicato nello scritto del 08.02.2017 indirizzato all’USSI, rispettivamente nel reclamo inoltrato in data 03.03.2017.
Contrariamente a quanto preteso dall’USSI, l’on. Pretore di __________ non ha tutt’oggi emesso una decisione formale e vincolante in merito al versamento di eventuali contributi di mantenimento dovuti dal signor __________ in favore della moglie RI 1.
Tant’è che fino allo scorso mese di aprile egli non ha effettuato alcun versamento in favore della moglie, sostenendo di non averne la disponibilità finanziaria (cfr. estratti mensili CCP).
In occasione dell’udienza tenutasi il 19.01.2017 l’on. Giudice aveva semplicemente formulato una proposta per un contributo alimentare di CHF 1'000.-- mensili fino all’emissione di una decisione nell’ambito della procedura di divorzio avviata dal marito con petizione del 10.05.2016 (cfr. verbale d’udienza del 19.01.2017, inoltrato all’USSI).
(…)
È pertanto del tutto errato, oltre che arbitrario, imputare alla signora RI 1 un reddito mensile di CHF 1'000.-- (CHF 12'000.-- annui) a titolo di alimenti per sé, ritenuto che ciò non corrisponde minimamente alla realtà e che non esiste nemmeno alcuna decisione giudiziaria in tal senso.
6.
La signora RI 1 tiene infine a precisare che l’unità di riferimento è costituita - oltre che da lei - dai suoi figli __________ e __________ (art. 4 lit. e Laps).
Non si comprende per quale motivo tale circostanza non è stata tenuta in debito conto nel calcolo della spesa per alloggio (l’importo di CHF 4'140.-- annui computato non corrisponde di tutta evidenza al limite massimo previsto dalla LPC ai sensi dell’art. 9 Laps), rispettivamente nel calcolo della spesa computabile LAS.”
(cfr. doc. I)
La ricorrente ha, inoltre, postulato l’ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. I).
1.3. Il 14 giugno 2017 l’avv. RA 1 ha inviato copia del certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e le decisioni di accoglimento della prestazione assistenziale concernente i mesi di marzo, aprile e maggio 2017 (cfr. doc. IV + 1/3).
1.4. Il 20 giugno 2017 l’avv. RA 1 ha poi trasmesso in originale il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria con la relativa documentazione (cfr. doc. V + 1/5).
1.5. L’USSI, con risposta del 26 giugno 2017, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI).
1.6. Il 10 luglio 2017 la ricorrente, per il tramite del proprio legale, ha trasmesso ancora altri mezzi di prova (copia dello scritto 7 giugno 2017 della lod. Pretura di __________, con allegata copia della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio sottoscritta dai coniugi __________, estratti del conto corrente postale della signora RI 1 dal 01.05.2015 - 31.07.2015, conteggi __________ relativi alle IPG versate per i mesi di giugno e luglio 2017 (recte: 2015) e la conferma dell’annullamento dal sistema COLSTA del 31.01.2017; cfr. doc. VII e G1/6I).
1.7. L’amministrazione, il 14 luglio 2017, ha indicato che la ricorrente non ha fatto valere fatti o motivi idonei a giustificare una diversa valutazione rispetto alla decisione su reclamo impugnata che è stata confermata (cfr. doc. X).
1.8. Il doc. X è stato trasmesso per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XI).
in diritto
2.1. Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se l’USSI ha correttamente o meno negato a RI 1 il diritto a prestazioni assistenziali per il mese di febbraio 2017.
L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.2. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13 Laps, relativo all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che:
" Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 11 cpv. 1 lett. b) e le prestazioni d’aiuto allo studio (art. 11 cpv. 1 lett. c), a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato.”
Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:
" Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione delle cure medico-sanitarie secondo la Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale speciale e l’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio (LASt) del 23 febbraio 2015;
c) la borsa di studio e l’assegno di tirocinio previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015;
d) l’assegno di riqualificazione professionale previsto dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015;
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971.”
Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti i residenti del Cantone” (pag. 11).
In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.
2.3. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art. 19 Las, concernente la soglia d’intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Per l’anno 2016 è utile rilevare che le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2016 i seguenti forfait di mantenimento:
"Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato dalla COSAS)
(CHF/mese)
1 persona 986.--
2 persone 1'509.--
3 persone 1'834.--
4 persone 2'110.--
5 persone 2'386.--
Per ogni persona + 200.--
supplementare
1.1 Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più
Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.
1.2 Supplemento di integrazione
a. Inserimento sociale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.
Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di integrazione di CHF 300.– al mese.
b. Inserimento professionale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC – USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.” (cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)
Il p.to 1.3. delle Direttive per l’anno 2016 enuncia inoltre che per i giovani adulti che vivono con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di fr. 600.--.
Gli importi menzionati relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per l’anno 2017 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2017; BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.).
2.4. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1 il 20 gennaio 2017 ha chiesto per la prima volta le prestazioni assistenziali ordinarie (cfr. doc. 162).
Il 9 febbraio 2017 l’USSI ha deciso, computando a titolo di “indennità per perdita di guadagno dall’assicurazione contro la disoccupazione” di fr. 1'752.65 mensili, pari a fr. 21'032.-- annui, nonché a titolo di “alimenti per sé” di fr. 1'000 mensili, pari a fr. 12'000.-- annui, che RI 1 non aveva diritto all’assistenza sociale per il mese di febbraio 2017 (cfr. consid. 1.1.; doc. F1 = 162 e 163).
Con decisione su reclamo del 4 maggio 2017 l’USSI ha respinto il reclamo di RI 1 (cfr. doc. 4 - 7) indicando di avere considerato nel reddito computabile mensile ai sensi della Las l’importo di fr. 1'752.65 mensili (riportato a fr. 21'032.-- annui) ricevuto a titolo di indennità per perdita di guadagno dell’assicurazione contro la disoccupazione siccome tale importo era stato versato alla fine del mese e quindi utilizzabile per il fabbisogno del mese successivo, o meglio di febbraio 2017 (cfr. consid. 1.1. e doc. A = 167 - 171).
L’insorgente, tramite la sua patrocinatrice, ha contestato il modo di procedere della parte resistente, facendo valere, in buona sostanza, che non si giustificherebbe di considerare l’indennità di disoccupazione del mese di gennaio 2017 siccome sono relative a tale mese, ammontando comunque a fr. 1'615.75 e non a fr. 1'752.65 e quindi tale somma non deve essere presa in considerazione dall’assistenza sociale per il mese di febbraio 2017 (cfr. consid. 1.2.; doc. I pag. 3 e 4).
L’avv. RA 1, per conto dell’insorgente, ha asserito inoltre che la somma di fr. 12'000.-- annui a titolo di “alimenti per sé”, computata nel reddito computabile Laps, non sarebbero state versate e non esisterebbe nessuna decisione giudiziaria in tal senso (cfr. consid. 1.2.; doc. I pag. 5).
Infine, l’avv. RA 1 contesta la composizione dell’unità di riferimento che a suo avviso sarebbe composta anche dai figli __________ e __________ e di conseguenze l’USSI ne dovrebbe tenere conto anche nel calcolo della spesa per l’alloggio (cfr. consid. 1.2.; doc. I pag. 6).
2.5. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che l’USSI a ragione ha considerato nel calcolo della prestazione assistenziale per il mese di febbraio 2017 l’indennità per perdita di guadagno dall’assicurazione contro la disoccupazione di fr. 1'752.65 lordi (fr. 21'032.-- annui), pari a fr. 1'615.75 netti.
L’importo di fr. 1'615.75, corrispondente a fr. 1'752.65 lordi (cfr. doc. B), è stato, in effetti, corrisposto dalla Cassa di disoccupazione __________ alla ricorrente il 31 gennaio 2017, come risulta dal suo estratto del conto bancario (cfr. doc. C).
Al riguardo giova evidenziare che, in una sentenza 42.2007.4 del 1° ottobre 2007, il TCA ha stabilito che, considerata in particolare la circostanza che lo scopo primo dell’assistenza sociale è quello di sostenere una persona nel bisogno, soddisfacendo le sue necessità essenziali e contingenti, ritiene che la prassi instaurata dall’USSI, secondo cui un reddito percepito a fine mese vada computato nel conteggio della prestazione assistenziale del mese seguente, non violi, in linea generale, la legislazione in vigore e neppure la Costituzione federale, né la Costituzione cantonale, purché venga applicato unicamente nel caso in cui effettivamente il reddito percepito alla fine di un mese serva a fare fronte alle spese del mese successivo e non sia invece stato utilizzato immediatamente per provvedere ai costi non ancora sostenuti del mese in cui è stato versato.
Questo Tribunale ha, di conseguenza, deciso che l’amministrazione è tenuta a esaminare dettagliatamente di caso in caso se possa o meno conteggiare un’entrata relativa a un determinato mese nel calcolo del mese successivo.
In proposito cfr. pure STCA 4.2017.30 del 27 luglio 2017 consid. 2.6.; STCA 42.2017.16-22 del 22 maggio 2017; STCA 42.2016.25 del 23 gennaio 2017 consid. 2.10.; STCA 42.2013.27 del 17 luglio 2014 consid. 2.9.
L’amministrazione ha giustamente escluso, tenendo conto del versamento del 5 gennaio 2017 di fr. 2'253.45 quale indennità di disoccupazione per il mese di dicembre 2016 effettuato da parte della Cassa di disoccupazione __________ in favore dell’insorgente (cfr. doc. C), che l’ammontare di fr. 1615.75, versato l’ultimo giorno del mese di gennaio 2017, o meglio il 31 gennaio 2017, sia stato utilizzato immediatamente per provvedere ai costi non ancora sostenuti del mese di gennaio 2017.
Del resto, l’insorgente nemmeno fa valere di avere utilizzato le indennità di disoccupazione ricevute il 31 gennaio 2017 immediatamente per provvedere ai costi non ancora sostenuti del mese di gennaio 2017.
Il TCA osserva infine che l’USSI ha rettamente tenuto conto dell’indennità di disoccupazione lorda di fr. 21'032.-- (fr. 1'752.65 lordi x 12 mesi) e non di quella netta come sostenuto dal legale della ricorrente. In effetti i contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP e quelli relativi alla previdenza professionali sono stati dedotti nel conteggio delle prestazioni assistenziali nella misura di fr. 1'643.-- annui a titolo di altre spese computabili Las (cfr. doc. F1).
Ne discende che da questo profilo la decisione su reclamo impugnata deve essere confermata.
2.6. La patrocinatrice della ricorrente censura, poi, l’ammontare di fr. 12'000.-- annui di cui l’USSI ha tenuto conto nel conteggio delle prestazioni assistenziali a titolo di “alimenti per sé” (cfr. doc. F1). L’avv. RA 1 precisa che l’insorgente fino allo scorso mese di aprile 2017 non aveva ricevuto alcun versamento da parte di __________. Oltre a ciò, il contributo alimentare di fr. 1'000.-- mensili fino all’emissione di una decisione nell’ambito della procedura di divorzio avviata da __________ con petizione del 10 maggio 2016 indicato nel verbale di udienza tenutasi il 19 gennaio 2017 sarebbe unicamente una proposta da parte del giudice (cfr. doc. I pag. 5).
Dagli atti si evince che la ricorrente e il marito vivono separati dal 1° maggio 2014 e che quest’ultimo dal mese di luglio 2015 si è impegnato a versarle la somma di fr. 700.-- al mese quale contributo alimentare. Nell’accordo raggiunto tra i coniugi __________ - che ha permesso lo stralcio della relativa causa dinanzi al Pretore di __________ il 30 settembre 2014 - è stato precisato che, qualora il reddito annuo del marito conseguito tramite l’attività principale di giardiniere fosse stato superiore a fr. 50'000.-- netti, per ogni fr. 1'000.-- in più guadagnato annualmente, avrebbe dovuto essere riversata alla moglie la somma di fr. 300.-- (cfr. doc. 36).
Dal conto privato di RI 1 emerge, poi, un accredito di fr. 1'000.-- da parte di __________ del 12 settembre 2016, dell’11 ottobre 2016, dell’8 novembre 2016 e del 9 dicembre 2016 (cfr. doc. 69 -79).
Il 20 dicembre 2016, contestualmente all’inoltro della domanda all’ottenimento di prestazioni assistenziali, l’insorgente ha presentato il formulario “Dichiarazione pensione alimentare” con il quale si è impegnata a trasmettere immediatamente all’ufficio competente la copia della sentenza civile mediante la quale viene determinato il contributo alimentare (cfr. doc. 63).
Dal verbale di udienza tenutasi davanti alla Pretura di __________ il 19 gennaio 2017 emerge quanto segue:
" (…)
Dopo discussione e nell’intento di trovare un accordo su tutte le conseguenze accessorie del divorzio, in particolare sull’eventuale contributo di mantenimento dovuto alla moglie e la durata e l’importo di questo contributo, le parti concordano di sospendere la procedura. Durante la sospensione il marito si impegna a versare alla moglie a titolo di contributo alimentare la somma di fr. 1'000.-- mensili. (…) Per il resto la signora RI 1 riconosce di aver ricevuto fino al mese di dicembre compreso la somma di fr. 1'000.- mensili dal marito.” (cfr. doc. 33 e 34; la sottolineatura è del redattore).
Dall’estratto del conto privato dell’insorgente del mese di gennaio 2017 e del mese di febbraio 2017 non risulta, tuttavia, alcun versamento a suo favore da parte di __________ (cfr. doc. C; D).
Al riguardo giova evidenziare che l’art. 22 cpv. 1 Las stabilisce che non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
D’altra parte con lettera del 10 luglio 2017 l’avv. RA 1, per conto di RI 1, ha inoltrato la copia dello scritto del 7 giugno 2017 della Pretura di __________, con allegata copia della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio sottoscritta dai coniugi __________.
Dalla stessa emerge che a far tempo dal 1° gennaio 2017 __________ si impegna a corrispondere in via anticipata a favore di RI 1 un contributo pari a fr. 500.-- mensili (cfr. doc. G3).
La convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio non è, però, ancora omologata dal giudice (cfr. doc. VIII).
La questione di sapere se, in casu, a titolo di alimenti debba oppure no essere computato un determinato importo nel calcolo relativo al mese di febbraio 2017, rispettivamente in caso di risposta affermativa se tale somma debba essere di fr. 500.--, non deve, tuttavia, essere ulteriormente approfondita.
In effetti, come verrà esposto in seguito (cfr. consid. 2.10.), anche non conteggiando alcunché a titolo di alimenti, il diritto della ricorrente a una prestazione assistenziale per il mese di febbraio 2017 deve essere negato.
2.7. La rappresentante della ricorrente contesta, inoltre, la composizione dell’unità di riferimento precisando che anche i suoi figli, __________ e __________ fanno parte della stessa. Contestualmente censura l’importo di fr. 4'140.-- annui computato a titolo di spesa per alloggio (cfr. doc. I pag. 6).
Nella sua decisione del 9 febbraio 2017 l’USSI ha tenuto conto di un’unità di riferimento composta unicamente di RI 1 (cfr. doc. F1).
L’unità economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).
Al riguardo l’art. 4 Laps prevede che l’unità di riferimento è costituita dal titolare del diritto, dal coniuge o dal partner registrato, dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile, dai figli minorenni di cui essi hanno l’autorità parentale e dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 lett. e Laps e l’art. 2 Reg.Laps, l’unità di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è composta anche dei figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti, ossia se hanno meno di 30 anni, non sono sposati, legalmente divorziata, separati o vedovi, non sono o non sono stati vincolati da un’unione domestica registrata, non hanno figli e sono in prima formazione.
In concreto è pacifico che nell’economia domestica, unitamente all’insorgente, vivono la figlia __________ (nata il __________ 1994), il figlio __________ (nato il __________ 1996) e __________, la compagna di quest’ultimo (cfr. doc. 54 - 56).
A gennaio 2017 __________ riceveva delle prestazioni assistenziali ordinarie e __________ stava svolgendo uno stage retribuito di ca. fr. 1'000.-- (cfr. doc. 10).
Il TCA osserva che i figli dell’insorgente, __________ e __________ non si trovano più in prima formazione e, quindi, non possono più essere considerati non economicamente indipendenti e pertanto non fanno parte dell’unità di riferimento dell’insorgente, come del resto __________, compagna del figlio.
2.8. Infine, per quanto riguarda la pigione, l’art. 22 lett. c Las prevede che per il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.
L’art. 9 cpv. 1 Laps enuncia che la spesa per l’alloggio, nel caso di unità di riferimento composte da una persona, è computata fino ad un massimo, pari all’importo riconosciuto dalla LPC per la persona sola. Tale importo ammonta a fr. 13’200.-- annui (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. b cifra 1 LPC).
Per le unità di riferimento composte di due persone si conteggia l’importo riconosciuto dalla LPC per i coniugi, pari a fr. 15’000.-- (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC), mentre per le unità di riferimento composte di più di due persone si computa l’importo riconosciuto dalla LPC per i coniugi maggiorato del 20%, corrispondente a fr. 18'000.--.
Secondo l’art. 9 cpv. 2 Laps se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente.
Il tenore dell’art. 5 cpv. 2 Reg.Laps, in vigore dal 1° gennaio 2015, è il seguente:
"2In caso di convivenza con una o più persone che non fanno parte dell’unità di riferimento, gli importi di cui all’art. 9 cpv. 1 Laps sono applicati in considerazione del numero di persone che occupano l’appartamento o l’abitazione e la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo pari alla quota-parte imputabile ai membri dell’unità di riferimento.” (cfr. BU 60/2014 del 19 dicembre 2014) (sottolineatura della scrivente).
Il principio della suddivisione della pigione per il numero di persone che compongono l’economia domestica è stato ripreso dal settore delle prestazioni complementari.
L’art. 16c OPC-AVS/AI, entrato in vigore il 1° gennaio 1998, prevede, infatti, che quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua (cpv. 1). Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (cpv. 2).
L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica codificato quanto stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale.
In una sentenza del 3 gennaio 2001 pubblicata in DTF 127 V 10, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in vigore dal 1° gennaio 1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va dunque confermata la regola generale per cui, di norma, la pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano nella stessa economia domestica (cfr. RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella causa A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona (cfr. ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori (cfr. ZAK 1977 pag. 245). Secondo l'Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone locativo è determinante l'occupazione comune dei locali e non tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (cfr. DTF 105 V 272 consid. 1).
Questa giurisprudenza è stata ribadita dal TFA in una sentenza non pubblicata del 30 marzo 2001 (P 2/01).
La regola generale soffre tuttavia di eccezioni, che vanno però concesse solo entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell'abitazione oppure quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché vi è obbligata moralmente o giuridicamente (cfr. STFA P 76/01 del 9 gennaio 2003, pubblicata in RDAT II-2003 N. 62; DTF 105 V 272).
2.9. Nella presente fattispecie dal contratto di locazione concluso nel 1998 relativo all’abitazione di 5 locali e 1/2 della ricorrente a __________ emerge che la pigione annua ammonta a fr. 16'560.--, pari a fr. 1'380.-- mensili e le spese accessorie a fr. 960.-- all’anno, ossia fr. 80 al mese (cfr. doc. 81), per complessivi fr. 1'460.-- mensili (fr. 17'520.-- annui).
Dalle ricevute di pagamento del 2009, del 2016 e del 2017 si evince, invece, che la pigione pagata mensilmente corrisponde a fr. 1'430.-- (cfr. doc. 80; 81; 133), pari a fr. 17'160.-- annui.
Inoltre per il periodo dicembre 2015 – novembre 2016 il conteggio delle spese accessorie riporta un importo a carico della ricorrente di fr. 1'740.15 (cfr. doc. 82), e meglio di circa fr. 145.-- al mese.
Globalmente la spesa per l’alloggio ammonterebbe quindi a fr. 1'575.-- (fr. 1'430 + fr. 145) al mese, pari a fr. 18'900.--.
In concreto va considerato che l’unità di riferimento è costituita da una persona sola, e meglio __________, mentre nella sua economia domestica vivono anche __________, __________ e __________ che, però, non fanno parte dell’unità di riferimento (cfr. consid. 2.7.).
Non essendo nel caso di specie adempiuti i presupposti delle eccezioni (cfr. consid. 2.8.) che derogano al principio della suddivisione della pigione per teste per considerare unicamente coloro i quali fanno parte dell’unità di riferimento, in casu, il canone locativo non va considerato integralmente, ma deve essere suddiviso in quattro parti e computato in ragione di ¼, come del resto effettuato dalla parte resistente (cfr. doc. VI).
Pertanto la spesa effettiva per l’alloggio deve essere divisa per quattro e moltiplicata per uno per arrivare alla spesa effettiva per l’alloggio dell’unità di riferimento.
Occorre procedere analogamente con l’importo massimo riconosciuto, in casu di fr. 18'000.-- essendo l’abitazione occupata dalla ricorrente e altre tre persone (cfr. art. 5 cpv. 2 Reg.Laps; consid. 2.8.; fr. 18’000.-- : 4 x 1 = fr. 4’500.--).
Dalla decisione del 9 febbraio 2017 (cfr. doc. F1; consid. 1.1.) risulta che l’USSI a titolo di spesa per l’alloggio ha computato l’ammontare di fr. 4'140.-- annui, e meglio il canone di locazione risultante dal contratto concluso nel 1998 di fr. 16'560.-- annui (fr. 1'380.-- al mese) diviso per quattro.
Come visto sopra, da una parte, la ricorrente deve far fronte anche al pagamento di spese accessorie. Dall’altra, il canone di locazione corrisposto nel 2016 e nel 2017 ammonta a fr. 1'430.--.
La questione di sapere quale sia in casu l’importo corretto della spesa per l’alloggio effettiva da considerare può restare insoluto.
In effetti, anche tenendo conto dell’importo massimo ammissibile di fr. 4'500.-- (fr. 18'000.-- : 4 persone), all’insorgente non può essere riconosciuta una prestazione assistenziale per il mese di febbraio 2017 (cfr. consid. 2.10).
2.10. Per quanto attiene al mese di febbraio 2017 non risulta alcuna sostanza computabile (cfr. doc. F1).
I redditi della ricorrente, non tenendo conto di alcun importo a titolo di alimenti (cfr. consid. 2.6.), sono composti di fr. 21'032.-- annui (indennità di disoccupazione; cfr. consid. 2.5.) e di fr. 7 (reddito da titoli e capitali; cfr. doc. F1), per complessivi fr. 21'039.--, ovvero fr. 1'753.-- al mese.
Le spese computabili sono costituite dalla spesa per l’alloggio che, considerando il massimo ammissibile (cfr. consid. 2.9.), ammonta a fr. 4'500.--, dal premio della cassa malati pari a fr. 5’261.-- (cfr. doc. F1) e dai contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP e della previdenza professionale di fr. 1'643.-- (cfr. consid. 2.5.).
Esse, globalmente, corrispondono a fr. 11’404.--, ossia a fr. 950.- al mese.
Di conseguenza il reddito disponibile residuale (cfr. art. 5 Laps) dell’insorgente ammonta a fr. 9’635.-- annui (redditi computabili di fr. fr. 21'039.-- – spese computabili di fr. 11’404.--), corrispondente a fr. 803.-- al mese.
La ricorrente presenta, quindi, un’eccedenza di reddito Las di fr. 56.-- [(fr. 803.-- + fr. 239.-- altre prestazioni Laps; cfr. doc. F1) - fr. 986.-- soglia di intervento 2017; cfr. consid. 2.3.].
All’insorgente, dunque, anche non computando alcunché a titolo di alimenti e conteggiando una spesa per l’alloggio corrispondente al massimo ammissibile per una persona che abita con altre tre persone non facenti parte della sua unità di riferimento di fr. 4'500.-- (cfr. consid. 2.9.), deve essere negata una prestazione assistenziale ordinaria per il mese di febbraio 2017.
Ne discende che la decisione su reclamo impugnata deve essere confermata.
2.11. Deve, infine, essere verificato se la ricorrente può essere posta al beneficio del gratuito patrocinio con esenzione dal pagamento delle tasse e delle spese giudiziarie (cfr. doc. I pag. 7).
In realtà la domanda dell’insorgente deve essere intesa solo come richiesta di assunzione delle spese di patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assistenza sociale è per principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca).
Secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
L'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:
" L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”
Inoltre giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il TCA, nella presente fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).
Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STF 9C_37/2012+9C_106/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).
A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF 8C_26/2010 del 27 maggio 2010; 8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto, alla luce della Las, della Laps e della giurisprudenza, in particolare pubblicata nel sito www.sentenze.ti.ch, la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all’insuccesso già al momento della presentazione del ricorso, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dalla rilevante documentazione agli atti emerge in modo indubbio, da una parte, che l’insorgente ha ricevuto l’ultimo versamento delle indennità di disoccupazione della Cassa di disoccupazione __________ solo il 31 gennaio 2017 e quindi andava preso in considerazione per il fabbisogno del mese seguente. Al riguardo essa nemmeno ha fatto valere che tale importo sarebbe stato utilizzato immediatamente per provvedere ai costi del mese di gennaio 2017.
Dall’altra, che l’unità di riferimento dell’insorgente è composta, ai fini del calcolo dell’eventuale diritto a una prestazione assistenziale, unicamente della medesima, visto che i figli sono maggiorenni e non più in prima formazione.
Per quanto riguarda la considerazione nel calcolo delle prestazioni assistenziali degli “alimenti per sé”, la patrocinatrice doveva rendersi conto che, vista la maggior disponibilità di più di fr. 1'000.- mensili, l’omissione del computo degli alimenti, non poteva incidere sul calcolo delle prestazioni assistenziali per il mese di febbraio 2017.
Inoltre gli elementi fattuali della fattispecie non lasciano spazio al potere di apprezzamento del TCA.
Di primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 38.2007.100 del 25 febbraio 2008; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002).
In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti