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redattrice: |
Kathrin Erne, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 16 giugno 2017 di
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RI 1 |
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contro |
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la decisione su reclamo del 17 maggio 2017 emanata da |
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 17 maggio 2017 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) ha confermato la sua decisione del 10 novembre 2016 (cfr. doc. 124) con la quale ha negato a RI 1 il diritto a prestazioni assistenziali a far tempo dal mese di ottobre 2016.
A motivazione del proprio rifiuto l’USSI ha osservato che RI 1 dispone di una prima formazione (in particolare ha conseguito vari diplomi fra i quali l’AFC in fotografia e l’attestato professionale federale di formatore) ed ha lavorato dal 2012 al 2015, ciò che gli permette di conseguire un reddito che assicuri il suo mantenimento. Inoltre la formazione intrapresa non determina un netto miglioramento delle opportunità nel mercato del lavoro. La decisione della nuova formazione è in sostanza una sua scelta e inoltre non è di breve durata. In tali circostanze la concessione dell’assistenza durante un’ulteriore formazione non si giustifica, non rientrando nello scopo dell’assistenza (cfr. doc. A).
1.2. Contro la decisione su reclamo RI 1 ha presentato un tempestivo ricorso al TCA chiedendo, quale misura provvisionale, la concessione delle prestazioni assistenziali nelle more della procedura ricorsuale. Nel merito egli ha postulato l’annullamento della decisione su reclamo e il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali a far tempo dal 5 ottobre 2016, subordinatamente il rinvio dell’incarto all’USSI al fine di emanare una nuova decisione.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale RI 1 ha addotto che il Doppio Master in Music Pedagogy è da ritenersi una prima formazione poiché il diploma in Organo e composizione organistica conseguito presso il Conservatorio __________ di __________ ha un’equipollenza svizzera quale Bachelor. Oltre a ciò, tale Bachelor gli permetterebbe solo un’occupazione minima e, finora, impossibile da trovare sul territorio cantonale.
Il ricorrente sostiene inoltre che l’AFC in fotografia non gli consente più, di per sé solo, l’accesso al mercato del lavoro, poiché per 20 anni era inattivo nel settore.
Per quanto riguarda il diploma come formatore con attestato professionale federale specifica che questo diploma “indica semplicemente la capacità di sapere formare le persone su un oggetto tecnico inerente al lavoro precedentemente appreso, vuoi per scuola o per pratica. In altri termini, la spendibilità di questo diploma in caso di ricerca lavorativa può costituire un punto di merito, ma non un fattore di accesso al mondo del lavoro.”
Invece per quanto concerne gli altri 19 titoli di studio citati dall’USSI il ricorrente osserva che tali diplomi sono in realtà dei semplici attestati che non costituiscono una prima formazione.
Il ricorrente osserva inoltre che il doppio Master in Music Pedagogy migliora nettamente le opportunità nel mercato del lavoro, ad esempio quale docente in scuole primarie e secondarie, così come in scuole di musica private su tutto il territorio svizzero. A comprova di ciò allega il rapporto del gruppo di lavoro dell’attuazione a livello federale dell’art. 67a Cost., il quale rileva una crescente carenza di personale docente qualificato ai livelli primario e secondario I.
Il ricorrente ritiene inoltre che la formazione da lui intrapresa non costituisce una scelta personale, ma invece un passo imposto dal diritto cantonale poiché senza tale percorso formativo lo stesso non potrebbe lavorare come docente di musica nelle scuole primarie o secondarie del Canton Ticino.
Infine osserva che la durata eccessiva del percorso formativo fosse una considerazione meramente personale e che lo Stato dovrebbe favorire e sostenere il conseguimento di una formazione adeguata anche nell’ottico dell’obbligo di ridurre il danno (cfr. doc. I).
1.3. Con risposta del 22 giugno 2017 l’USSI ha proposto di respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Il 6 luglio 2017 MLaw __________, in nome e per conto di RI 1, si è nuovamente pronunciato in merito alla fattispecie. Contestualmente ha chiesto una proroga di 30 giorni per produrre altri mezzi di prova (cfr. doc. V).
1.5. Il 26 luglio 2017 RI 1, come annunciato, ha presentato un’ulteriore presa di posizione con la produzione di nuove prove precisando contestualmente di avere sollevato MLaw __________ dal suo patrocinio.
RI 1 ha in particolare presentato un parere di __________, presidente della __________ e di __________, responsabile del segretariato della Federazione svizzera __________ (cfr. doc. VII).
1.6. Con osservazioni del 7 agosto 2017 l’USSI, indicando che il ricorrente non aveva portato ulteriori fatti o prove, si è riconfermato nelle proprie conclusioni (cfr. doc. IX).
Copia di tale scritto è stata trasmessa ad RI 1 per conoscenza (cfr. doc. X).
in diritto
In ordine
2.1. L’emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda del ricorrente di misure provvisionali intesa a ottenere nelle more della procedura ricorsuale l’erogazione di prestazioni assistenziali a far tempo dal 5 ottobre 2016 (cfr. doc. I pag. 8; STF 9C_37/2011 del 20 giugno 2011 consid. 7; STF 9C_964/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4; STF 9C_938/2008 del 26 novembre 2009 consid. 7; STFA K 65/05 del 21 luglio 2005 consid. 4; STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto 2016 consid. 2.2.; STCA 42.2015.2 del 5 maggio 2015 consid. 2.1.; STCA 38.2011.75 del 26 ottobre 2011 consid. 2.10.).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno l’USSI ha respinto la domanda del 5 ottobre 2016 interposta da RI 1 tendente alla concessione di una prestazione assistenziale a decorrere dal mese di ottobre 2016.
L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
Il 1° giugno 2015 è entrata in vigore la Legge sugli aiuti allo studio, la quale ha portato ad altre modifiche della Laps (cfr. BU 18/2015 del 21 aprile 2015 p.184-195).
2.3. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13 Laps, relativo all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che
" Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 11 cpv. 1 lett. b) e le prestazioni d’aiuto allo studio (art. 11 cpv. 1 lett. c), a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato.”
Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:
" Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione delle cure medico-sanitarie secondo la Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale speciale e l’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio (LASt) del 23 febbraio 2015;
c) la borsa di studio e l’assegno di tirocinio previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015;
d) l’assegno di riqualificazione professionale previsto dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015;
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971.”
Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti i residenti del Cantone” (pag. 11).
In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.
Infine anche il Messaggio n. 6955 del 25 giugno 2014 relativo all’introduzione della Legge sugli aiuti allo studio dichiara al pt. 3.2 che nella pratica di tutti i giorni il principio degli interventi a cascata è stato rispettato. Nel caso di uno studente con figli a carico, l’attuale assegno di studio è stato considerato prioritario rispetto agli assegni familiari, di prima infanzia e integrativi. Anche nel caso di un richiedente che accede ad un eventuale intervento assistenziale, prioritaria rimane la concessione dell’assegno di studio (pag. 8).
2.4. Nell’evenienza concreta l’USSI ha negato a RI 1 il diritto a una prestazione assistenziale a far tempo dal mese di ottobre 2016, in quanto, essendo in possesso di una prima formazione (conseguimento del AFC in fotografia e Attestato professionale federale di formatore e altri diplomi) ed avendo lavorato dal 2012 al 2015, il medesimo è in grado di conseguire un reddito da attività lavorativa sufficiente.
Inoltre, a mente dell’amministrazione, l’ulteriore formazione che il ricorrente sta intraprendendo non determina un netto miglioramento delle opportunità nel mercato del lavoro, non è di breve durata e costituisce in sostanza una sua scelta personale (cfr. doc. A; consid. 1.1.).
L’insorgente ritiene invece, in sostanza, che i titoli di studio conseguiti (AFC di fotografo, formatore con attestato professionale federale, ecc.) non gli permettono di trovare un impiego e che il percorso formativo intrapreso non è da considerare una seconda formazione (cfr. doc. I; consid. 1.2.).
Dalle carte processuali emerge che il ricorrente, nato il __________ 1979 (cfr. doc. 11), nel 1998 ha conseguito l’AFC di fotografo, dopo aver svolto il relativo apprendistato presso __________, __________ (cfr. doc. N).
Dopo avere lavorato come fotografo e addetto alle vendite presso il __________ a __________, dal 2001 fino al 2004 ha frequentato la Scuola per sottoufficiale di professione dell’esercito a __________ (__________) ottenendo alla fine il diploma federale di sottoufficiale di professione (cfr. doc. N).
Nel 29 marzo 2006 ha inoltre conseguito l’attestato professionale federale di formatore (cfr. doc. N).
Nel 2007 il ricorrente ha abbandonato la Svizzera e si è iscritto alla scuola di Organo e composizione organistica sperimentale presso il Conservatorio di musica “__________” a __________ (cfr. doc. N). Alla fine del percorso formativo, ossia il 7 luglio 2016, egli ha conseguito il diploma in Organo e composizione organistica (cfr. doc. C).
Per quanto riguarda la sua esperienza professionale nell’ambito musicale, il ricorrente ha lavorato come organista titolare presso varie comunità dal 2007 al 2012 (cfr. doc. N).
Poi, dal 2012 al 2015, ha lavorato come direttore artistico e organista titolare presso la __________ a __________ (cfr. doc. N e 78). Dal 2014 era attivo presso la stessa Basilica pure come direttore coro monodico cristiano (cfr. doc. N).
Dal 2014 al 2016 il ricorrente era anche impegnato come organista straordinario presso la Cattedrale __________ a __________ (cfr. doc. N).
Invece per quanto riguarda altre esperienze lavorative, l’insorgente, dal 1° maggio 2012 al 31 luglio 2015, ha lavorato con vari contratti a tempo determinato in misura parziale in qualità di assistente sociosanitario. Egli ha lavorato per la __________, __________ prima per il __________ di __________ e poi per il __________, entrambi situati a __________ (cfr. doc. 78, 87).
In seguito, dal 3 agosto 2015 al 30 luglio 2016, il ricorrente ha percepito le indennità di disoccupazione dall’Istituto nazionale di previdenza sociale (cfr. doc. 87 e 90).
RI 1 ha lasciato __________ e si è annunciato il 2 agosto 2016 presso la Città di __________ (cfr. doc. B e 86). Al momento della decisione su reclamo, il ricorrente conviveva con __________ (suo padre) in Via __________ a __________ (cfr. doc. 70 e 71).
Dall’attestato del 31 agosto 2016 si evince poi che l’insorgente, appena tornato in Svizzera, si è iscritto al Master of Arts SUPSI (doppio titolo) in Pedagogia musicale con specializzazione in Educazione musicale elementare e in Insegnamento dell’educazione musicale per il livello secondario I presso il Conservatorio __________ durante l’anno accademico 2016 - 2017 (cfr. doc. 84).
Un double degree (doppio titolo) è un ciclo di studio proposto insieme da due istituzioni universitarie che permette allo studente di ottenere al termine del suo percorso due diplomi, uno per ogni istituzione coinvolta. All’interno della SUPSI sono presenti competenze riconosciute sia nella formazione musicale e nell’educazione musicale elementare, presso il Conservatorio __________ (in seguito: __________), sia nell’educazione musicale nelle scuole dell’obbligo e nelle scuole secondarie, presso il Dipartimento formazione e apprendimento (in seguito: DFA). Il doppio titolo combina i due Master, ciascuno di regola della durata di due anni, in un singolo percorso della durata di tre anni. Inoltre sono previsti due lavori di diploma: un lavoro di ricerca in educazione per il Master DFA e un progetto didattico per il Master __________ (cfr. Descrittivo Master in Insegnamento dell’educazione musicale - doppio titolo DFA-__________).
Con lettera del 29 settembre 2016 la Cassa disoccupazione __________ ha rifiutato il diritto all’indennità di disoccupazione dal 1° settembre 2016, poiché il ricorrente non poteva dimostrare di avere svolto un’attività soggetta a contribuzione in Svizzera durante il termine quadro per il periodo di contribuzione e inoltre risultava iscritto dal mese di settembre 2016 al Conservatorio __________ (percorso di studio pieno) e di conseguenza non era idoneo al collocamento (cfr. doc. 82).
In seguito in data 5 ottobre 2016 il ricorrente ha inoltrato la domanda per l’ottenimento delle prestazioni assistenziali ordinarie (cfr. doc. 4).
2.5. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile dapprima evidenziare che nell’ambito dell’assistenza sociale, come esposto sopra (cfr. consid. 2.2.), vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.
Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; , C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
Con sentenza STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2, l’Alta Corte ha inoltre rilevato che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.
Con sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha, poi, rilevato che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.
Con sentenza STF 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.1. l’Alta Corte ha rilevato in virtù del principio di sussidiarietà che colui che effettivamente e giuridicamente è in grado di procurarsi da solo i mezzi necessari per sopravvivere, in particolare assumendo un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile, non può esigere l’assistenza sociale o l’aiuto in situazione di bisogno ai sensi dell’art. 12 Cost. fed. (cfr. STF 8C_455/2015 del 8 marzo 2016 consid. 7.2.2; STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.2.1).
Al consid. 4.4 dello stesso giudizio la nostra Massima Istanza ha inoltre esposto che solitamente non sussiste nessun diritto al sostentamento necessario della vita durante la frequentazione di una formazione. In primo luogo le persone in formazione vanno sostenute attraverso appositi strumenti dedicati alla formazione e perciò di regola l’assistenza sociale non è competente. Contributi alla formazione sono in particolare le borse di studio e i prestiti. Inoltre l’aiuto sociale può essere chiesto solamente in via complementare, ad esempio come aiuto per il superamento della situazione in quanto altri mezzi non sono ancora disponibili (cfr. STF 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.4.).
Inoltre le direttive COSAS (Conferenza svizzera dell’azione sociale) del 12/15 al punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il sostegno sociale, sottolineano che:
" (...)
- Sussidiarietà
Il sostegno sociale interviene quando la persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è sussidiario:
· allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili
· agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc.
· alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione dell’intervento pubblico.
(…)”
Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e 114-115.
2.6. Questo Tribunale, in una sentenza di principio 42.2011.4 del 25 agosto 2011, cresciuta in giudicato incontestata e pubblicata in RtiD I-2012 N. 9 pag. 28 ha esaminato la questione concernente l’eventuale assunzione dei costi di una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale.
Il TCA ha analizzato la prassi dell'amministrazione e le considerazioni della dottrina in merito. Da tale esame è emerso che solo eccezionalmente una seconda formazione viene assunta dalla pubblica assistenza. Più precisamente soltanto qualora la prima formazione non permetta di conseguire un reddito che assicuri il mantenimento e l’ulteriore formazione/specializzazione sia di breve durata, nonché migliori notevolmente la collocabilità sul mercato del lavoro.
In quell’occasione il TCA ha, quindi, stabilito che il titolare di un Master (Bacellierato) in teologia, in virtù del principio della sussidiarietà vigente in ambito di assistenza sociale, non ha diritto a prestazioni assistenziali per il periodo in cui svolge una specializzazione in diritto comparato delle religioni e diritto canonico, benché presenti una lacuna di reddito. In effetti il Master in teologia, che viene attribuito dopo cinque anni di studi universitari, permette l’accesso a una serie di professioni atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere. In concreto decisiva è comunque la circostanza che i presupposti per riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale non sono adempiuti. La specializzazione in diritto comparato delle religioni, svolgendosi su due anni, non risulta di breve durata e il richiedente l’assistenza sociale non ha dimostrato che tale specializzazione migliori notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro, non avendo elencato in modo concreto le attività professionali che potrebbe effettivamente esercitare una volta ultimata la seconda formazione. L’ulteriore percorso formativo intrapreso potrebbe, del resto, essere teoricamente finanziato con un prestito di studio o facendo ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione.
In una successiva sentenza 42.2011.7 del 22 settembre 2011 questa Corte si è chinata sul caso di un ricorrente, assistente di cura, che aveva intrapreso un’ulteriore formazione quale infermiere.
Il TCA ha stabilito, da un lato, che sulla base della documentazione medica, contrariamente al parere dell’amministrazione, l’attività di assistente di cura non era più conforme alle sue condizioni di salute.
Dall’altro, che malgrado ciò, il rifiuto delle prestazioni assistenziali postulate nell’agosto 2010 doveva comunque essere confermato, visto il carattere sussidiario dell’intervento dell’assistenza sociale.
Al riguardo il TCA ha indicato, in primo luogo, che il nuovo percorso formativo non era di breve durata, estendendosi la formazione quale infermiere diplomato SSS su tre anni.
In secondo luogo, che prima di rivolgersi all’assistenza sociale entravano in considerazione gli assegni di studio.
Questo Tribunale ha evidenziato che in effetti il ricorrente è stato posto al beneficio di un assegno per la riqualificazione con decisione del 30 maggio 2011.
Con giudizio 42.2011.3 del 17 ottobre 2011 il TCA, richiamato il principio della sussidiarietà, ha confermato il diniego del diritto alle prestazioni assistenziali deciso dall’USSI nel caso di una persona - nata nel 1981 - che aveva conseguito il certificato di capacità nel settore della vendita e che in un secondo tempo aveva iniziato un Bachelor in conservazione e restauro.
Questo Tribunale ha, in effetti, ritenuto che la prima formazione della ricorrente permettesse l’accesso a molteplici occupazioni atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere.
Inoltre nemmeno erano adempiuti gli ulteriori presupposti per riconoscere, in applicazione delle disposizioni COSAS sulla seconda formazione, la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale.
In primo luogo, il nuovo percorso formativo intrapreso dall’insorgente, svolgendosi su tre anni, non era di breve durata.
In secondo luogo, non è stato dimostrato che il conseguimento del Bachelor in questione migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.
E’ stato, poi, rilevato che la ricorrente beneficiava di un assegno di studio.
Il TCA, al riguardo, ha precisato, da una parte, che i criteri per determinarne l’importo sono differenti da quelli per stabilire l’ammontare della prestazione assistenziale.
Dall’altra, che non è pertanto escluso che, nonostante la concessione di un assegno di studio, dal conteggio della prestazione assistenziale risulti una lacuna di reddito.
Questa Corte ha, tuttavia, evidenziato che quando, come in quel caso concreto, non sono adempiuti i presupposti perché l’assistenza sociale finanzi una seconda formazione, non sussiste il diritto a una prestazione assistenziale complementare per coprire tale lacuna.
Con sentenza 42.2010.36 del 21 novembre 2011 questo Tribunale ha respinto il ricorso contro il diniego di assunzione dei costi di una seconda formazione presso la Scuola superiore Alberghiera e del Turismo richiesta da un’impiegata di commercio con attestato federale di capacità. In quel caso questa Corte ha considerato che, anche volendo considerare, per ipotesi, ogni attività che la ricorrente poteva svolgere grazie alla sua prima formazione come non più conforme al suo stato di salute, il rifiuto di prestazioni assistenziali era giustificato poiché la nuova formazione, svolgendosi su quattro semestri di scuola e due semestri di “stage” non era di breve durata. Inoltre l’insorgente già nel primo anno scolastico presso la Scuola alberghiera era stata posta al beneficio di una borsa di studio sotto forma di assegno di studio, nonché di un prestito di studio.
Con giudizio 42.2013.11 dell’11 dicembre 2013 il TCA ha ritenuto che, anche qualora la formazione quale attore non avesse consentito al ricorrente di conseguire un reddito sufficiente per far fronte al proprio mantenimento, il rifiuto delle prestazioni assistenziali andava comunque confermato, siccome, in primo luogo, il nuovo percorso formativo quale sceneggiatore intrapreso dallo stesso, svolgendosi su due anni a tempo pieno, non era di breve durata.
In secondo luogo, il ricorrente non aveva dimostrato che la specializzazione in sceneggiatura migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.
Con sentenza 42.2013.22 del 13 marzo 2014, pubblicata in RtiD II-2014 Nr. 11 pag. 65 segg., questa Corte ha, poi, stabilito che a una persona già in possesso di un Bachelor in diritto conseguito all’estero, nonché di un Master in diritto ottenuto in Svizzera e che ha successivamente seguito i corsi relativi al Bachelor in diritto anche in Svizzera non spettava alcuna prestazione assistenziale durante la pratica legale per accedere agli esami di avvocato.
In effetti la formazione completa in diritto (Bachelor + Master) - della durata di quattro anni e mezzo / cinque - le permetteva l’accesso a una serie di professioni atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere, per cui lo svolgimento della pratica legale non risultava necessario a tal fine.
Pertanto, in virtù del principio di sussidiarietà, la ricorrente avrebbe dovuto tentare di trovare un’attività lavorativa che le permettesse di mettere a frutto le conoscenze acquisite con i suoi studi universitari in diritto.
Il TCA ha, inoltre, deciso che, anche volendo considerare, per ipotesi - alquanto improbabile -, che le attività lavorative che l’insorgente avrebbe potuto svolgere grazie ai suoi studi universitari in diritto non erano atte a permetterle di conseguire un reddito sufficiente, il rifiuto delle prestazioni assistenziali avrebbe dovuto comunque essere confermato. Non risultavano, infatti, adempiuti gli ulteriori presupposti per riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale. La pratica legale (due anni) non è di breve durata, come per contro richiesto dalle disposizioni COSAS sulla seconda formazione.
Con sentenza 42.2014.9 dell’8 ottobre 2014 (il successivo ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale nella sentenza 8C_803/2014 del 14 gennaio 2015) questa Corte ha confermato l’operato dell’USSI che aveva negato il finanziamento (tasse semestrali, materiale scolastico, mezzi di trasporto, doppia economia domestica) di una formazione “Master in International Tourism” presso un’università svizzera a una persona che disponeva già di una formazione universitaria conseguita all’estero e di vasta esperienza professionale.
In effetti in quel caso di specie non erano date le condizioni per riconoscere la copertura di una seconda formazione. Il Master non era di breve durata, avendo una durata di 4 semestri a tempo pieno. Inoltre il ricorrente non aveva dimostrato che il Master in questione migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.
Egli non aveva elencato in modo concreto le attività professionali che avrebbe potuto effettivamente esercitare una volta ultimata la seconda formazione.
Sempre nella stessa fattispecie, con giudizio 42.2016.8 del 23 gennaio 2017 (il successivo ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale nella sentenza 8C_145/2017 dell’8 giugno 2017), il TCA ha anche confermato la decisione di restituzione dell’USSI per le prestazioni assistenziali versate a torto, poiché l’amministrazione ha saputo solo dopo l’avvio della formazione dell’effettiva iscrizione alla seconda formazione del ricorrente.
Con sentenza 42.2014.18 del 15 gennaio 2015 il TCA ha confermato la decisione su reclamo dell’USSI con la quale aveva negato l’assunzione di una successiva formazione (Bachelor in Lingua presso un’università svizzera) a un ricorrente, già in possesso di un attestato federale di capacità quale impiegato di commercio al dettaglio.
Il TCA ha rilevato che il ricorrente non aveva dimostrato che tale Bachelor migliori notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro indicando che egli non aveva elencato in modo concreto le attività professionali che potrebbe effettivamente esercitare una volta ultimata la seconda formazione. Elemento decisivo per il diniego dell’assunzione del Bachelor è stato però la circostanza che essa si svolge su tre anni a tempo pieno e pertanto il percorso intrapreso evidentemente non è di breve durata.
Con giudizio 42.2017.1 del 29 marzo 2017 questa Corte ha tutelato la decisione su reclamo con la quale l’USSI ha negato a una persona in possesso di un AFC quale specialista in fotografia e la maturità artistica una seconda formazione con indirizzo Technical Industrial Design presso la Scuola specializzata superiore d’arte applicate.
Il TCA ha in particolare rilevato che l’insorgente non ha allegato prove sufficienti concernenti le difficoltà riscontrate nella ricerca di un posto di lavoro e avrebbe anche dovuto tentare di trovare un’attività lucrativa che le permettesse di far fronte alla sua situazione di bisogno economico, cercando e accettando anche un’attività al di fuori del proprio settore professionale. In ogni caso decisiva è la circostanza che la seconda formazione, svolgendosi su due anni a tempo pieno e concludendosi con uno stage di fine formazione della durata minima di tre mesi, non è di breve durata, come invece richiesto dalle disposizioni COSAS sulla seconda formazione.
Inoltre il TCA ha osservato che le preferenze personali non rappresentano un motivo sufficiente per promuovere una seconda formazione o una riqualifica professionale come si evince dalle disposizioni COSAS al punto H6.
Infine con giudizio 42.2017.24 del 24 maggio 2017 questo Tribunale ha tutelato la decisione su reclamo dell’USSI con la quale aveva negato le prestazioni assistenziali ordinarie a una ricorrente, già in possesso di un AFC quale impiegata di commercio, che si era iscritta al 1° anno del corso di laurea in scienze e tecniche psicologiche della facoltà di psicologia all’Università telematica e Campus.
In questa occasione, il TCA ha rilevato che l’attestato di capacità quale impiegata di commercio apre una vasta gamma di possibilità di impiego atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere. Decisiva era comunque la circostanza che il percorso formativo intrapreso non è di breve durata.
2.7. Nella concreta fattispecie il ricorrente ha conseguito vari diplomi/attestati, fra cui spiccano l’AFC di fotografo, il diploma di formatore con attestato professionale federale e il diploma in Organo e composizione organistica (cfr. consid. 2.4.).
La professione di fotografo può essere esercitata presso un giornale o un'agenzia giornalistica come fotoreporter oppure in un atelier fotografico (pubblicità, industria, architettura, moda, fotografia scientifica). A seconda delle loro attività, i fotografi sono in contatto con persone provenienti da ambienti molto diversi (cfr. www.orientamento.ch).
Il ricorrente obietta di essere stato inattivo nel settore per 20 anni e non ha avuto modo di approfondire la fotografia digitale, unico settore che avrebbe un mercato effettivo (cfr. doc. I).
Al riguardo questa Corte evidenzia che il ricorrente ha allegato unicamente il parere di __________, presidente della __________ secondo cui “la ricerca di lavoro da parte di un nuovo fotografo si potrebbe presentare difficoltosa” e “richiede un forte aggiornamento da parte sua” (cfr. doc. Q). Comunque, anche se lo ritiene difficile, non esclude che RI 1 potrebbe trovare un impiego come fotografo. Del resto l’insorgente non ha nemmeno tentato di trovare un’occupazione adeguata come fotografo. RI 1 si è annunciato a __________ il 2 agosto 2016 (cfr. doc. B). Già il 23 agosto 2016, quando ha compilato il questionario per l’affiliazione delle persone senza attività lucrativa per la Cassa __________ ha indicato di prevedere di iniziare un’attività lavorativa nel 2016 e di essere studente presso la __________ a partire da settembre 2016 (cfr. doc. 79).
Al riguardo cfr. STF 8C_633/2013 del 30 dicembre 2013 e STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012.
Questo Tribunale ritiene, che il conseguimento dell’AFC di fotografo, dopo una prima fase di reinserimento, permette l'accesso a una serie di professioni atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere.
Per quanto riguarda la professione di formatore per adulti, il sito www.orientamento.ch rileva che la maggior parte dei formatori lavora nelle istituzioni pubbliche, nelle grandi aziende o all'interno delle associazioni professionali e sindacali.
Essi hanno anche la possibilità di lavorare in proprio, creando un proprio centro di formazione, o come indipendenti su mandato.
La situazione del mercato del lavoro per i formatori è in questo periodo favorevole in Ticino.
Il ricorrente sostiene che la formazione conseguita costituirebbe solo un punto favorevole per una ricerca lavorativa ma non gli permetterebbe di conseguire un reddito sufficiente per vivere (cfr. doc. I).
__________, responsabile del segretariato __________, con e-mail dell’11 luglio 2017 precisa che “l’APF di formatore/formatrice d’adulti è direttamente spendibile quale titolo professionale riconosciuto dalla confederazione parimenti ad altri Attestati professionali federali. L’APF di formatore/trice d’adulti, essendo specifico per la formazione continua degli adulti non corrisponde a un’abilitazione per l’insegnamento nelle scuole d’obbligo” (cfr. doc. R).
Il TCA osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’APF di formatore d’adulti e direttamente spendibile. Del resto, come già esposto in relazione con l’AFC di fotografo, egli non ha nemmeno provato a trovare un’occupazione che gli permetta di conseguire un reddito sufficiente per vivere. Al contrario, un mese dopo la sua entrata in Svizzera egli aveva già deciso di intraprendere un nuovo percorso formativo.
Questo Tribunale ritiene che il conseguimento dell’attestato professionale federale di formatore permetta al ricorrente l’accesso al mercato di lavoro per conseguire un reddito sufficiente.
Il ricorrente ha inoltre un’ampia esperienza anche come assistente sociosanitario, lavoro esercitato durante tre anni in Italia (cfr. doc. 87).
Inoltre e soprattutto, in virtù del principio di sussidiarietà (cfr. consid. 2.5.), il ricorrente avrebbe dovuto tentare di trovare un’attività lucrativa che le permettesse di far fronte alla sua situazione di bisogno economico, cercando e accettando anche un’attività al di fuori del proprio settore professionale (cfr. STF 8C_787/2011 consid. 4.2. del 28 febbraio 2012; STCA 42.2013.22 del 13 marzo 2013 consid. 2.8.). Chi richiede la pubblica assistenza è, infatti, prioritariamente, tenuto a intraprendere tutto quanto è necessario per (ri)trovare una propria autonomia (cfr. STF 8C_930/2015 del 15 aprile 2016; consid. 2.4.).
In conclusione, poiché lo svolgimento del Master of Arts SUPSI (doppio titolo) in Pedagogia musicale con specializzazione in Educazione musicale elementare e in Insegnamento dell’educazione musicale per il livello secondario I, non risulta necessario per conseguire un reddito sufficiente per vivere, il ricorrente, che ha operato tale scelta anziché cercare un'occupazione, non ha diritto alle prestazioni assistenziali.
2.8. Il rifiuto delle prestazioni assistenziali va comunque confermato anche perché non è adempiuto il presupposto del raggiungimento della propria autonomia in tempi utili per poter riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale (cfr. consid. 2.6).
In concreto il percorso formativo, che l’insorgente ha iniziato a settembre 2016, svolgendosi su tre anni a tempo pieno (cfr. Descrittivo Master in Insegnamento dell’educazione musicale - doppio titolo DFA-__________), non è di breve durata, come invece richiesto dalle disposizioni COSAS sulla seconda formazione (cfr. consid. 2.6.; STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid. 2.8., pubblicata in RtiD I-2012 N. 9 pag. 28; STCA 42.2013.11 dell’11 dicembre 2013 consid. 2.8.).
Vista la mancanza di queste due condizioni, è irrilevante il fatto che sia verosimilmente adempiuto il presupposto secondo il quale la formazione deve accrescere la collocabilità nel mercato del lavoro.
2.9. Il ricorrente sostiene che il diploma in Organo e composizione organica ha un’equipollenza svizzera quale Bachelor e di conseguenza il Master of Arts SUPSI (doppio titolo) in Pedagogia musicale con specializzazione in Educazione musicale elementare e in Insegnamento dell’educazione musicale per il livello secondario I è da ritenersi una prima formazione in quanto necessario per poter insegnare (cfr. doc. I).
Al riguardo va osservato che il ricorrente è in possesso di una prima formazione quale fotografo AFC e inoltre dispone dell’attestato professionale federale di formatore (cfr. consid. 2.7.). Perciò anche se il Master of Arts intrapreso dal ricorrente presso la SUPSI dovesse essere considerato quale proseguimento del percorso formativo iniziato in Italia, rimane comunque una seconda formazione rispetto alle due appena indicate.
2.10. L’insorgente rileva che il percorso formativo intrapreso da lui non è frutto di una sua scelta personale, bensì un passo necessario imposto dalla legge (cfr. doc. I, V pag. 4, VII).
È vero che la legge prevede per talune professioni certi criteri di ammissione, ma le preferenze personali secondo le disposizioni COSAS al punto H6 si riferiscono al traguardo finale e non alla formazione necessaria per raggiungere tale obiettivo.
La preferenza personale determinante nella presente fattispecie è costituita dal fatto che il ricorrente ha scelto di voler diventare docente di musica nelle scuole primarie o secondarie del Canton Ticino. La circostanza, che deve seguire un ulteriore percorso formativo per raggiungere tale obiettivo, non è invece decisiva. Si tratta dunque di una scelta personale che non rappresenta un motivo sufficiente per finanziarie una seconda formazione.
2.11 A titolo abbondanziale il TCA rileva che dalla documentazione agli atti risulta che l’insorgente, già nella decisione di rifiuto dell’USSI del 10 novembre 2016 (cfr. doc. 124), è stata reso attento sul fatto di doversi rivolgere all’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi per il riconoscimento e il versamento dell’assegno di studio e di un eventuale prestito.
2.12. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, questa Corte ritiene che a ragione l’USSI ha negato a RI 1 il diritto a una prestazione assistenziale a far tempo dal mese di ottobre 2016.
La decisione su reclamo del 17 maggio 2017 deve, pertanto, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti