Raccomandata

 

 

Incarto n.
42.2017.37

 

KE/sc

Lugano

5 ottobre 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Kathrin Erne, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso dell’11 luglio 2017 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 7 giugno 2017 emanata da

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su reclamo del 7 giugno 2017 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) ha confermato la propria decisione del 4 aprile 2017 con cui aveva negato a RI 1 il diritto al versamento di una prestazione mensile, in quanto il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità (cfr. doc. 5 - 7).

 

                                         L’amministrazione ha così motivato la decisione su reclamo:

 

" (…)

F.

Nel caso in oggetto, in base alla documentazione raccolta con la necessaria istruttoria, l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento ha definito un fabbisogno mensile secondo la legge sull’assistenza sociale (LAS) di CHF 1'509.--, al quale ha aggiunto una spesa computabile ai sensi della LAS pari a CHF 2'090.-- , pari alla spesa per alloggio di CHF 1'250.-- e CHF 840.-- per premi assicurazione malattia. L’USSI ha quindi definito e dedotto un reddito computabile mensile ai sensi della LAS pari a CHF 4'250.-- mensili (comprensivi, in particolare dei contributi della madre, per CHF 48'000.-- all’anno, quindi CHF 4'000.-- al mese, a titolo di ogni altro reddito). L’USSI ha poi dedotto una sostanza computabile come reddito pari a CHF 0.-- e altre prestazioni Laps ricevute, vale a dire il sussidio per la cassa malati di CHF 617.--. Da tale calcolo non è scaturito un fabbisogno scoperto ma un.ccedenza di CHF 1'268.-- mensili e con la contestata decisione del 4 aprile 2017 l’USSI non ha quindi riconosciuto una prestazione assistenziale mensile.

 

Con il reclamo RI 1 contesta di avere il reddito considerato dall’assistenza precisando che, se in precedenza era sostenuta da amici e parenti, dal 2017 essi non sono più in grado di sostenerla e quindi non ha più entrate, considerato pure che la rendita che le versava la __________ è finita in novembre 2015. Chiede quindi di non considerare il reddito citato e di riflesso di riconoscere una prestazione assistenziale.

 

G.

Oggetto della contestazione è il fatto di considerare l’esistenza di un reddito a beneficio dell’assistita nel senso che essa è aiutata da amici e parenti.

 

In concreto, l’interessata ha fornito la documentazione relativa al proprio conto bancario dalla quale emerge in particolare che il 17 gennaio 2017 ha ricevuto CHF 1'000.--, il 3 febbraio 2017 ha ricevuto CHF 3'200.--, il 27 febbraio 2017 ha ricevuto CHF 3'500.--, il 13 marzo 2017 ha ricevuto CHF 500.--.

 

Ne risulta che i versamenti di sostegno a suo beneficio sono continuati nel 2017 e in marzo a disposizione un importo sufficiente per il sostentamento.

 

Globalmente dal 15 gennaio al 14 febbraio 2017 ha avuto entrate per CHF 4'864.-- e dal 15 febbraio al 14 marzo 2017 ha avuto entrate per CHF 4'737.--.

 

In marzo e aprile aveva una disponibilità di oltre CHF 4'700.-- mensili.

 

La decisione impugnata tramite reclamo, che ha considerato un’entrata mensile di CHF 4'300.-- è quindi corretta.”

(cfr. doc. B)

 

                               1.2.   RI 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha tempestivamente impugnato la decisione su reclamo del 7 giugno 2017 davanti al TCA, chiedendo il relativo annullamento e il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali, in quanto l’USSI avrebbe erroneamente tenuto conto, nel calcolo del reddito computabile Las, di fr. 48'000.-- annui a titolo di “ogni altro reddito” (cfr. doc. I).

 

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’avv. RA 1 ha segnatamente addotto che l’USSI a torto avrebbe ritenuto “che i prestiti di cui la ricorrente ha beneficiato per qualche mese non fossero a termine, ma si protraessero sull’arco dell’intero anno.”

                                         Invece già a partire dal mese di maggio 2017 la sua assistita non disporrebbe più di aiuti economici da parte dei suoi genitori e conoscenti.

                                         Oltre a ciò la patrocinatrice sostiene che l’USSI erroneamente avrebbe incluso nel reddito computabile Las dell’insorgente una parte degli importi ricevuti dai suoi genitori versati esplicitamente in favore della nipote Hanna Sliwinski (cfr. doc. I pag. 2).

 

                                         La ricorrente ha, inoltre, postulato l’ammissione al gratuito patrocinio allegando al ricorso il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (cfr. doc. I e H).

 

                               1.3.   L’USSI, con risposta del 16 agosto 2017, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.4.   Il 25 agosto 2017 la ricorrente, per il tramite del proprio legale, ha contestato nuovamente il reddito computabile Las di fr. 4'250.-- mensili calcolato dall’USSI. Contestualmente, in allegato, ha trasmesso l’estratto del conto privato aggiornato per i mesi di luglio e agosto 2017 della ricorrente (cfr. V e V1).

 

                               1.5.   L’amministrazione, il 6 settembre 2017, ha indicato che la ricorrente non ha fatto valere fatti o motivi idonei a giustificare una diversa valutazione rispetto alla decisione su reclamo impugnata che è stata confermata (cfr. doc. VII).

 

                               1.6.   Il doc. VI e VII sono stati trasmessi per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XI).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto della lite è la questione di sapere se a ragione oppure no l’USSI ha negato alla ricorrente una prestazione assistenziale a decorrere dal mese di marzo 2017.

 

                                         Più specificatamente il TCA deve esaminare se correttamente o meno l’amministrazione nel calcolo volto a determinare l’eventuale diritto dell’insorgente a una prestazione assistenziale ordinaria ha computato nel reddito computabile Las a titolo di “ogni altro reddito” la somma di fr. 48'000.- annui.

 

                               2.2.   L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

 

                                         Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

 

                                         Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

 

                                         Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

 

                               2.3.   L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

                                         Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

 

                                         L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

                                         Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

 

                                         L’art. 13 Laps, relativo all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che:

 

" Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 11 cpv. 1 lett. b) e le prestazioni d’aiuto allo studio (art. 11 cpv. 1 lett. c), a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;

b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato.”

 

                                         Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:

 

" Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:

a) le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione delle cure medico-sanitarie secondo la Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;

b) l’aiuto sociale speciale e l’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio (LASt) del 23 febbraio 2015;

c) la borsa di studio e l’assegno di tirocinio previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015;

d) l’assegno di riqualificazione professionale previsto dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015;

e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;

g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;

h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971.”

 

                                         Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti i residenti del Cantone” (pag. 11).

                                         In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

 

                               2.4.   Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

                                         Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

                                         La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

                                         Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

                                         Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

 

                                         Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

 

                                         Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

 

" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

 

                                         Ex art. 19 Las, concernente la soglia d’intervento, poi:

 

" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

 

                                         L’art. 19 Las definisce la soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

                                         La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

                                         L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                         Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

 

                                         Per l’anno 2016 è utile rilevare che le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2016 i seguenti forfait di mantenimento:

 

" Persone dell’unità di riferimento  - Forfait globale per il mantenimento

                                                        (raccomandato dalla COSAS)

                                                        (CHF/mese)

 

1 persona                                                                       986.--

2 persone                                                                    1'509.--

3 persone                                                                    1'834.--

4 persone                                                                    2'110.--

5 persone                                                                    2'386.--

Per ogni persona                                                        + 200.--

supplementare

 

1.1 Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.

 

1.2 Supplemento di integrazione

a. Inserimento sociale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.

Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di integrazione di CHF 300.– al mese.

 

 

b. Inserimento professionale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC – USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.” (cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)

 

                                         Il p.to 1.3. delle Direttive per l’anno 2016 enuncia inoltre che per i giovani adulti che vivono con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di fr. 600.--.

 

                                         Gli importi menzionati relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per l’anno 2017 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2017; BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.).

 

                               2.5.   Dagli atti risulta che RI 1 ha cessato l’attività lavorativa nel 2014 per motivi di salute. La __________, in relazione alla sua malattia, le ha fornito prestazioni fino al 30 settembre 2015. L’insorgente, essendo disoccupata senza essersi iscritta ad un ufficio di collocamento e pertanto senza percepire le indennità di disoccupazione, ha potuto contare su aiuti finanziari di terzi, e meglio su sostegni finanziari dei suoi genitori e di conoscenti (cfr. doc. C, E e 51).

                                         In effetti, dalla documentazione relativa al conto bancario dell’insorgente emergono i seguenti versamenti:

 

-     fr. 3'000.- ricevuti il 17 ottobre 2016 da __________ con la nota “__________” (cfr. doc. 77);

-     fr. 600.- ricevuti il 17 novembre 2016 da __________ con la nota “__________” (cfr. doc. 72);

-     fr. 2'000.- ricevuti il 17 novembre 2016 da __________ con la nota “unterhalt” (cfr. doc. 72);

-     fr. 700.- accredito ricevuto il 23 novembre 2016 (cfr. doc. 72);

-     fr. 1'000.- ricevuti il 17 gennaio 2017 da __________ con la nota “__________.” (cfr. doc. 62);

-     fr. 3'200.- ricevuti il 3 febbraio 2017 da __________ con la nota “__________” (cfr. doc. 62);

-     fr. 3'500.- ricevuti il 27 febbraio 2017 da __________ con la nota “__________” (cfr. doc. 58);

-     fr. 500.- ricevuti il 13 marzo 2017 da __________ con la nota “__________” (cfr. doc. 60);

-     fr. 3'172.- ricevuti il 15 maggio 2017 da Repubblica e Cantone Ticino con la nota “Dipartim” e in chirografo è stato aggiunto “Stipendium 2016/2017” (cfr. doc. D);

 

                                         Dagli estratti del conto privato si evince inoltre che all’insorgente sono stati versati mensilmente gli assegni familiari ordinari nella misura di fr. 250.-- per sua figlia __________ (cfr. doc. D, 60, 64, 73 e 78).

 

                                         Non figurano invece agli atti gli estratti del conto privato dell’insorgente relativi al periodo dal 15 dicembre 2016 al 14 gennaio 2017 e dal 15 marzo 2017 al 30 aprile 2017.

 

                                         Il 20 marzo 2017 RI 1 si è presentata al Comune di __________ per richiedere prestazioni assistenziali (cfr. doc. 24). Il giorno seguente ha consegnato la documentazione occorrente completa e in quell’occasione le è stato fissato l’appuntamento con lo Sportello Regionale Laps di __________ per il 28 marzo 2017 (cfr. doc. 24).

 

                                         Davanti allo Sportello Laps l’insorgente ha firmato la “Conferma” dei dati dichiarati in cui, quale reddito totale annuo, è stata apposta la cifra di fr. 3'006.-, di cui fr. 3'000.- a titolo di “AF di base” e fr. 6.- a titolo di “reddito da titoli e capitali” (cfr. doc. 19 - 21).

 

                                         Sempre il 28 marzo 2017 la medesima ha prodotto la “Dichiarazione pensione alimentare” con la quale si è impegnata a informare tempestivamente l’ufficio competente nel caso in cui dovesse beneficiare di un qualsiasi importo versato a titolo di contributo alimentare e eventualmente restituire quella parte di prestazione che è stata assegnata, ed alla quale non avrebbe avuto diritto computando un contributo alimentare per __________ (cfr. doc. 23).

 

                                         Con decisione del 4 aprile 2017 l’USSI ha negato alla ricorrente una prestazione assistenziale, in quanto dal relativo calcolo, computando, da una parte, un reddito annuo di fr. 51'006.-- (fr. 48'000.-- a titolo di “ogni altro reddito”, fr. 3'000.-- a titolo di “AF base” e fr. 6.-- a titolo di “reddito da titoli e capitali”) , pari a fr. 4'250.-- al mese e un sussidio per la cassa malati di fr. 617.-- al mese, dall’altra, delle spese computabili di fr. 25'087.-- all’anno (fr. 15'000 massimo ammissibile per la spesa dell’alloggio per due persone + fr. 10'087 premio assicurazione malattia LAS), corrispondenti a fr. 2’090.-- al mese, oltre a un fabbisogno di base di fr. 1’509.-- mensili (cfr. consid. 2.4.), non risultava alcuna lacuna di reddito Las, ma al contrario un’eccedenza di reddito di fr. 1’268.-- al mese [(fr. 1'509 + fr. 2’090) – (fr. 4'250 + fr. 617)]; cfr. doc. 6 e 7).

 

                                         Con reclamo del 27 aprile 2017 l’insorgente, indicando un errore evidente nel calcolo del suo reddito computabile Las totale, ha addotto:

 

" (…) Il motivo è semplice, l’importo di fr. 50'000.-- mi è stato versato nel 2015 dall’assicurazione __________ quale indennizzo una tantum dovuto per le prestazioni in relazione alla mia malattia dal 1.10.2013 al 30.9.2015. L’importo è stato poi ripartito sulla dichiarazioni delle imposte per i relativi tre anni. I documenti sono disponibili nella mia dichiarazione imposte 2015.

 

Nel 2016 non poi più ricevuto alcun sostegno o rendita da assicurazioni o altro.

 

Dal mio incarto può dedurre che dal 30.9.2015 non ho più una fonte di guadagno per il sostentamento. Fino ad oggi vissuto col sostegno volontario di amici e e dei miei genitori ultra settantenni che da ormai inizio anno 2017 non sono più in grado di sostenermi. (…)” (cfr. doc. 4)

 

                                         Il 7 giugno 2017 l’USSI ha respinto il reclamo dell’insorgente indicando di avere considerato nel reddito computabile Las i versamenti ricevuti a sostegno da amici e parenti, e meglio il versamento del 17 gennaio 2017 di fr. 1'000.--, il versamento del 3 febbraio 2017 di fr. 3'200.--, il versamento del 27 febbraio 2017 di fr. 3'500.-- e il versamento del 5 marzo 2017 di fr. 500.-- (cfr. consid. 1.1. e doc. B).

 

                                         Con ricorso dell’11 luglio 2017, l’insorgente, tramite la sua patrocinatrice, ha contestato il modo di procedere dell’amministrazione, facendo valere, in buona sostanza, che non si giustificherebbe di considerare gli aiuti ricevuti dai genitori e da conoscenti siccome essi non continuerebbero per tutto l’anno. A conferma di ciò la patrocinatrice dell’insorgente ha allegato due dichiarazioni scritte da parte della madre della ricorrente (cfr. doc. I):

 

-     scritto del 15 marzo 2017: __________ ha dichiarato di avere effettuato i prestiti rimborsabili del 3 febbraio 2017 corrispondente a fr. 3'200.- e quello del 27 febbraio 2017 corrispondente a fr. 3'500.- in favore di sua figlia. In particolare ha precisato che aveva versato tale prestazione a sua figlia per impedire che essa incorresse in debiti o fosse escussa, in quanto la medesima era nullatenente e allevava da sola la sua figlia.

Oltre a ciò indica di avere versato il 17 gennaio 2017 la somma di fr. 1'000.- quale regalo di compleanno per sua nipote __________.

__________ ha inoltre aggiunto che la sua situazione economica non le permettesse più di fare ulteriori prestiti (cfr. doc. E);

-     scritto del 6 luglio 2017: __________ ha ribadito di non avere effettuato nessun pagamento a favore della ricorrente nei mesi di maggio e giugno 2017 in quanto non aveva più le facoltà finanziarie (cfr. doc. F).

 

                               2.6.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ricorda innanzitutto che nell’ambito dell’assistenza sociale, come esposto sopra (cfr. consid. 2.3.), vige il principio della sussidiarietà. Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; , C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

                                         Con sentenza STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.

 

                                         Con sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha, poi, rilevato che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

 

                                         Nella STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.

 

                                         L’assistenza sociale può, dunque, essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione del principio di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).

 

                                         Al contrario l'Alta Corte, nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi in merito a un caso in cui a un beneficiario dell’assistenza sociale le relative prestazioni erano state ridotte, in quanto era stato scoperto, in particolare, che occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di denaro quali prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del principio di sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.

 

                                         Pertanto l’assistenza sociale, conformemente al principio di sussidiarietà, qualora un richiedente per un determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti a restituzione, interviene unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012; STCA 42.2011.30 dell’11 luglio 2012 consid. 2.14., pubblicata in RtiD I-2013 N. 13 pag. 65; STCA 42.2014.14 del 28 maggio 2015 consid. 2.7. e 2.10.).

 

                                         Inoltre le disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS del 2005, direttiva COSAS 12/15, al punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il sostegno sociale, sottolineano che:

 

" (...)

- Sussidiarietà

 

Il sostegno sociale interviene quando la persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è sussidiario:

 

·         allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili

·         agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc.

·         alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione dell’intervento pubblico. (…)"

 

                                         Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e 114-115.

 

                               2.7.   Nel caso di specie l’USSI ha negato, in applicazione del principio della sussidiarietà, alla ricorrente il diritto a una prestazione assistenziale a decorrere dal mese di marzo 2017, considerando nel calcolo del reddito computabile Las i versamenti effettuati in sua favore da parte dei suoi genitori e amici (cfr. consid. 1.1.).

 

                              Orbene, per quanto riguarda i mesi di marzo ed aprile 2017, l’USSI, per accertare il diritto alle prestazioni assistenziali dell’insorgente si è giustamente basata sulla situazione finanziaria al momento dell’inoltro della domanda di prestazioni assistenziali (art. 10a Laps) e ha pertanto contemplato la situazione finanziaria della ricorrente nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017.

 

                              L’USSI, rettamente, ha pure tenuto conto dell’assegno familiare ordinario di fr. 250.-- nel calcolo del reddito computabile Las per la prestazione assistenziale a decorrere dal mese di marzo 2017. Circostanza, per altro, non contestata dalla ricorrente.

                              Invece non ha considerato le prestazioni versate della __________ in relazione con la malattia dell’insorgente dal 1° ottobre 2013 fino al 30 settembre 2015 (cfr. doc. C).

 

                                         Visto che gli aiuti finanziari da terzi vanno anche computati nel reddito computabile anche se è prevista la loro restituzione (cfr. consid. 2.6.), l’USSI, rettamente, ha contemplato il versamento del 17 gennaio 2017 di fr. 1'000.-, quello del 3 febbraio 2017 di fr. 3'200.-, quello del 27 febbraio 2017 di fr. 3'500 e quello del 13 marzo 2017 di fr. 500.-- (cfr. doc. B).

 

                                         Va infine osservato che per il calcolo del reddito computabile Las, occorre considerare tutte le entrate dell’unità di riferimento. Dato che RI 1, quale titolare, e __________, quale figlia, fanno parte della stessa unità di riferimento, l’USSI non doveva distinguere se il versamento era stato effettuato in favore della madre o della figlia.

 

                                         Pertanto, per quanto riguarda i mesi di marzo e aprile 2017, l’USSI, giustamente, ha negato le prestazioni assistenziali tenendo in considerazione un reddito computabile Las mensile di fr. 4'250.-- (cfr. doc. B e 5).

 

                               2.8.   Per quanto riguarda il periodo da maggio 2017 fino al 7 giugno 2017, data della decisione su reclamo impugnata che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile 2005 consid. 2) la situazione si presenta diversamente.

 

                                         In effetti, come si evince dagli atti, la ricorrente a partire da maggio 2017 non ha più ricevuto alcun sostegno finanziario da parte dai suoi genitori o conoscenti. Ciò risulta dall’estratto bancario del suo conto privato e dalle dichiarazioni di __________, sua madre (cfr. doc. V1, D - F).

 

                                         L’unico accredito avvenuto in quel periodo (senza considerare gli accrediti di __________), e meglio l’accredito del 15 maggio 2017 di fr. 3'172.--, è stato versato dalla Repubblica e Cantone Ticino con l’osservazione “Dipartim”. Accanto a tale accredito è stato aggiunto in chirografo “Stipendium 2016/2017” (cfr. doc. D). Dagli atti emerge poi che la ricorrente effettivamente ha chiesto l’aiuto allo studio per l’anno scolastico 2016-2017 per sua figlia che in tale periodo ha frequentato il 4° anno della Scuola __________ di __________ (cfr. doc. 10 e 11). Ciò nonostante, non figura nessuna decisione in relazione ad un simile aiuto nell’incarto.

 

                                         Del resto, l’USSI, nella sua risposta di causa del 16 agosto 2017, ha poi solamente constatato che “il 15 maggio 2017 la ricorrente ha avuto un’entrata di CHF 3'172”, senza indagare ulteriormente da dove preveniva tale importo (cfr. doc. III).

 

                                         In concreto dunque, per maggiore tranquillità e considerato che l’assistenza sociale costituisce l’ultima ancora di salvataggio dell’individuo (cfr. DTF 137 V 143; STF 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65; SVR 2008 EL Nr. 2 pag. 5; STF 8C_5/2008 del 5 maggio 2008), il TCA ritiene che la fattispecie debba essere ulteriormente indagata dall’USSI, il quale nella procedura di reclamo non ha del resto esperito alcuna specifica istruttoria.

 

                                         A proposito dello scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA che, per analogia, vale anche per quanto attiene alla procedura di reclamo, la nostra Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

" (…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (…)“ (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)

 

                                         Al riguardo cfr. pure STF C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.

 

                                         In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA – applicabile in casu in virtù dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps – ed

                                         ha rilevato:

 

" (…)

8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."

 

                                         Secondo questo Tribunale nel caso di specie si giustifica, quindi, l’annullamento della decisione su reclamo del 7 giugno 2017 che riguarda il periodo da maggio 2017 e il rinvio degli atti all’USSI affinché effettui gli accertamenti necessari per chiarire di quali entrate disponesse la ricorrente da maggio 2017.

 

                                         L’USSI, dopo aver esperito le indagini di cui sopra, determinerà nuovamente se l’insorgente ha diritto oppure no a una prestazione assistenziale ordinaria dal mese di maggio 2017.

 

                               2.9.   Parzialmente vincente in causa, la ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 700.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’USSI (cfr. 30 Lptca).

 

                                         Visto l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili parziali, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. I), relativa alla parte per la quale gli insorgenti sono vincenti in causa, è divenuta priva di oggetto (cfr. STF 9C_992/2012 del 27 marzo 2013 consid. 5; STF 8C_140/2007 del 21 aprile 2008 consid. 9.2.; STFA U 164/02 del 9 aprile 2003; DTF 124 V 310 consid. 6).

 

                             2.10.   Per la parte del ricorso in cui è soccombente, la ricorrente può, invece, di principio essere posta al beneficio del gratuito patrocinio nel caso in cui adempiano le relative condizioni (cfr. DTF 124 V 301 consid. 6).

 

                                         La domanda dell’insorgente di assistenza giudiziaria (cfr. doc. I) deve essere, infatti, intesa solo come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assistenza sociale è per principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca).

 

                                         Secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

 

                                         L'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

 

" L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

 

                                         Inoltre giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.

 

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

 

                                         Il TCA, nella presente fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

 

                                         Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STF 9C_37/2012+9C_106/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

                                         A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF 8C_26/2010 del 27 maggio 2010; 8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

                                         Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

 

                                         Nel caso concreto, alla luce della Las e Laps e della giurisprudenza pubblicata nella Raccolta ufficiale delle sentenze del Tribunale federale, nel sito www.bger.ch, rispettivamente www.sentenze.ti.ch, nonché nella Rivista ticinese di diritto, la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

 

                                         In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dalla rilevante documentazione agli atti emerge in modo indubbio che la ricorrente ha ricevuto nei mesi precedenti alla domanda di prestazioni assistenziali degli aiuti finanziari / prestiti i quali sono da contemplare nel reddito computabile Las (cfr. consid. 2.5.; 2.6.).

 

                                         Inoltre gli elementi fattuali della fattispecie non lasciano spazio al potere di apprezzamento del TCA.

                                         Di primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 38.2007.100 del 25 febbraio 2008; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002).

 

                                         In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su reclamo impugnata è confermata per quanto concerne i mesi di marzo e aprile 2017.

                                         §§ La decisione su reclamo impugnata è annullata per quanto concerne il periodo da maggio 2017 e gli atti sono rinviati all’USSI per determinare nuovamente, tenendo conto di quanto indicato al consid. 2.8., l’importo di prestazioni assistenziali da versare a RI 1 dal mese di maggio 2017.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         L’USSI verserà alla ricorrente l’importo di fr. 700.-- a titolo di ripetibili (IVA compresa).

 

                                   3.   L'istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio, in quanto non divenuta priva di oggetto, è respinta.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti