|
redattrice: |
Paola Carcano, vicecancelliera |
|
segretario: |
Gianluca Menghetti |
|
statuendo sul ricorso del 10 febbraio 2017 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su opposizione del 11 gennaio 2017 emanata da |
||
|
|
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno |
||
|
|
|
|
|
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato il __________ 1989, ha frequentato la __________ dell'Università di __________ e conseguito, il 31 agosto 2011, il Bachelor of __________ e, il 30 settembre 2013, il Master of __________ (__________; doc. 10 e 11). Il 30 dicembre 2013 ha ottenuto pure il diploma federale di __________ (doc. 12).
1.2. Dopo aver frequentato la scuola reclute nel corso del 2014 (doc. 1-6 e 29), RI 1 ha adempiuto l'obbligo militare prestando servizio d'avanzamento dal 9 febbraio 2015 al 29 maggio 2015, dal 15 giugno 2015 all'11 settembre 2015, dal 28 settembre 2015 al 18 dicembre 2015 e dal 4 gennaio 2016 al 22 gennaio 2016 per 300 giorni con diritto a soldo (doc. 1-15).
Il 24 marzo 2015 alla CO 1
(in seguito: la Cassa) è pervenuto da parte di RI 1 il primo questionario
“IPG-Richiesta per servizio militare” relativo al periodo dal 9 febbraio al 6
marzo 2015 (doc. 1/1).
Dopo aver accertato che l'assicurato non aveva svolto alcuna attività lucrativa
per almeno 4 settimane nei 12 mesi precedenti l'entrata in servizio (doc. 1/5)
e sulla base delle indicazioni risultanti dal precitato formulario, il 27 aprile
2015 la Cassa ha riconosciuto al richiedente un’indennità lorda di fr. 111.- al
giorno per il periodo 9 febbraio 2015 - 6 marzo 2015 (doc. 1/8).
In seguito la Cassa ha regolarmente ricevuto i questionari “IPG-Richiesta per
servizio militare” relativi ai periodi 7 marzo 2015-29 maggio 2015, 15 giugno
2015-11 settembre 2015, 28 settembre 2015-18 dicembre 2015 e 4 gennaio 2016-22
gennaio 2016 e corrisposto per tale arco temporale un'indennità lorda
giornaliera di fr. 111.- (doc. 1-15).
1.3. Il 3 maggio 2015 RI 1 ha
informato la Cassa di aver terminato gli studi di __________ all'Università di __________
nel 2014 e che, a causa del suo impegno con il servizio militare di almeno 4
mesi a partire dal febbraio 2015, era stato molto svantaggiato nella ricerca di
un posto di lavoro. Visto che aveva ricevuto solo (3) risposte negative
(allegate) ed aveva dovuto pure rifiutare un posto molto interessante, ha
chiesto che l'indennizzo avvenisse sulla base dello stipendio ipotetico secondo
l'art. 1 cpv. 2 lett. b dell'Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno
(OIPG: doc. doc. 16/1-5).
1.4. Il 3 giugno 2015 la Cassa ha informato RI 1 che avrebbe potuto valutare la sua domanda di determinazione dell'IPG sulla base di uno stipendio ipotetico a decorrere dal 9 febbraio 2015, esclusivamente alla fine del servizio di avanzamento, dovendo attendere di conoscere l'attività che avrebbe svolto dopo aver assolto l'obbligo militare (doc. 17).
1.5. Terminato il 22 gennaio 2016 il
corso di avanzamento, il 28 febbraio 2016 RI 1 ha chiesto di essere
indennizzato per il servizio militare reso sulla base dello stipendio ipotetico
secondo l'art. 1 cpv. 2 lett. c OIPG, visto che, a causa del suo impegno con il
servizio militare, aveva dovuto interrompere - nella fase conclusiva e per ben
più di 11 mesi - il lavoro di dottorato presso la __________ dell'Università di
__________ (doc. 18).
1.6. Esperiti gli accertamenti del
caso (doc. 20) e preso atto dell'e-mail del 29 maggio 2016 in cui RI 1 ribadiva
la richiesta di un calcolo IPG sulla base di uno stipendio ipotetico ("poiché
il servizio militare di 11 mesi, da febbraio 2015 a gennaio 2016, mi ha
obbligato ad interrompere il mio lavoro di dottorato ed impedito di terminarlo,
L'attività che ho quindi svolto in questo periodo è stata la continuazione
della mia dissertazione. Le richieste di lavoro invece non hanno avuto seguito
dato che mi chiedevano di cominciare subito; ripeto, devo prima finire il
dottorato. Mi sembra palese che il servizio militare abbia ritardato tutta la
mia carriera di ben un anno": doc. 21), con decisione del 7 giugno
2016 la Cassa ha respinto tale domanda, ritenuto - per un verso - che
l'assicurato non aveva reso verosimile che se non avesse dovuto entrare in
servizio avrebbe intrapreso un'attività lucrativa di lunga durata (art. 1 cpv.
1 lett. b OIPG e marginale 5004 DAPG) e - per altro verso - che erano trascorse
più di tre settimane tra la fine degli studi e l'inizio del servizio militare (art.
1 cpv. 1 lett. c OIPG e marginale 5006 DAPG; doc. 23).
In data 11 gennaio 2017 la Cassa, dopo aver esperito ulteriori accertamenti
(doc. 25-31), ha respinto l'opposizione interposta il 27 giugno 2016 da RI 1
(doc. 24), contro la predetta decisione (doc. 23), confermandone il contenuto
(doc. 32).
1.7. Contro la decisione su opposizione dell'11 gennaio 2017 RI 1 ha interposto un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa e il riconoscimento di un'indennità giornaliera calcolata conformemente a quanto disposto dall'art. 1 cpv. 2 (n.d.r.: lett. c) OIPG (cfr. doc. I, pag. 5).
A sostegno della propria pretesa
ricorsuale l’assicurato ha addotto di aver sempre ambito a diventare __________,
motivo per il quale ha deciso di continuare la propria formazione restando ininterrottamente
iscritto al "__________" all'Università di __________ dal 1° agosto
2008 al 31 gennaio 2017. Puntualizza che le ricerche di lavoro effettuate nel
2014/2015 "erano volte a sondare un eventuale (…) inserimento nel mondo
del lavoro e nel caso non fossi accettato come candidato __________ ".
Precisa che dopo la consegna del diploma, avvenuta nel gennaio 2014, ed aver
assolto la scuola reclute, nel mese di giugno è stato proposto per un
avanzamento per diventare ufficiale __________; visto che il relativo corso
avrebbe avuto luogo soltanto a partire da febbraio 2015, in questa pausa sostiene
di aver lavorato al dottorato che ha però dovuto interrompere per entrare in
servizio. Osserva di aver svolto l'ultima parte di dottorato parzialmente
nell'ambito del "Praktikum" militare dal 28 settembre 2015 al
22 gennaio 2016. "Durante questo periodo ho potuto terminare la stesura
del testo di dottorato (…) rendendomi quindi libero ad entrare nel mondo del
lavoro". Non avendo trovato alcuna attività lucrativa ed avendo di
fatto concluso l'iter formativo con la consegna del lavoro di dottorato, dopo
essersi iscritto alla disoccupazione, rileva di aver trovato nel mese di aprile
2016 un posto di lavoro presso la "__________" a __________ a partire
dal 1° agosto 2016. Ha puntualizzato di aver consegnato definitivamente il
lavoro di dottorato al Decanato al 10 gennaio 2017. Da ultimo, rileva per
informazione che gli altri 3 camerati aspiranti ufficiali della stessa scuola
militare dei Cantoni di __________ e __________, sono stati dopo loro esplicita
richiesta, indennizzati secondo un calcolo di stipendio ipotetico. Concludendo,
ribadisce che nella __________, la formazione e i titoli di dr. specialista __________
sono "essenziali, molto richiesti e indispensabili" per
esercitare la professione e che l'"asserzione della Cassa CO 1 secondo
cui (…) avrei potuto lavorare nel ramo della __________ e ciò anche se non
avessi dovuto prestare servizio militare senza un dottorato e specialista __________,
non è corretta". Ci sono voluti circa 12 mesi per portare a termine il
lavoro di dottorato; "se non avessi dovuto entrare in servizio
militare, l'avrei terminato già nel 2015 e quindi avrei potuto lavorare poco
dopo".
1.8. La Cassa, in risposta, ha prodotto l'incarto postulando la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.9. In data 28 febbraio 2015 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. IV).
A tutt'oggi non è pervenuta alcuna nuova documentazione.
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se corretta-mente oppure no la Cassa ha stabilito che RI 1 per i periodi dal 9 febbraio 2015 al 29 maggio 2015, dal 15 giugno 2015 all'11 settembre 2015, dal 28 settembre 2015 al 18 dicembre 2015 e dal 4 gennaio 2016 al 22 gennaio 2016 in cui ha adempiuto l'obbligo militare prestando servizio d'avanza-mento ha diritto a un’indennità giornaliera di fr. 111.- lordi.
2.2. Giusta l’art. 1a cpv. 1 della Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno; LIPG):
" Le persone che prestano servizio nell'esercito svizzero o nel servizio della Croce Rossa hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di soldo. Sono eccettuati gli impiegati delle amministrazioni militari della Confederazione e dei Cantoni:
a. il cui obbligo di prestare servizio militare è stato prorogato;
b. che prestano servizio militare a titolo volontario; o
c. che prestano servizio nell'amministrazione militare."
L’art. 4 LIPG prevede che tutte le persone prestanti servizio hanno diritto all'indennità di base.
L’art. 9 cpv. 1 e 2 LIPG, relativo all’indennità di base durante la scuola reclute e durante periodi di servizio equiparati prevede che:
" 1 Durante il reclutamento, durante la scuola reclute e durante l'istruzione di base l'indennità giornaliera di base per le persone che adempiono senza interruzione al loro obbligo di servire (persone in lungo servizio) ammonta al 25 per cento dell'indennità totale massima.
2 L’indennità giornaliera di base per le persone soggette all'obbligo di leva, per le reclute e per le persone in lungo servizio che hanno diritto ad assegni per i figli è calcolata in base all'articolo 10."
L’art. 10 LIPG concernente l’indennità di base durante gli altri servizi enuncia:
" 1 L’indennità giornaliera di base durante servizi diversi da quelli di cui all'articolo 9 ammonta all'80 per cento del reddito lavorativo medio conseguito prima del servizio. È fatto salvo l'articolo 16 capoversi 1-3.
2 Se prima di iniziare il servizio l'interessato non esercitava un'attività lucrativa, l'indennità giornaliera di base ammonta all'importo minimo secondo l'articolo 16 capoversi 1-3."
Ex art. 11 LIPG relativo al calcolo dell’indennità:
" 1Per l'accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS2.3 Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell'indennità e incarica l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati.
2Il Consiglio federale può emanare disposizioni particolari per il calcolo delle indennità a favore delle persone prestanti servizio che solo temporaneamente non esercitavano un'attività lucrativa oppure che a causa del servizio non hanno potuto assumere una tale attività."
L’art. 16 LIPG, che regola l’importo minimo e massimo, prevede che:
" 1Durante i servizi di avanzamento di lunga durata designati dal Consiglio federale e richiesti dal diritto militare al di fuori dei servizi di avanzamento ordinari delle formazioni per accedere a un grado superiore o a una nuova funzione, l'indennità giornaliera totale corrisponde almeno alle seguenti quote percentuali dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a:
a. 45 per cento per le persone senza figli;
b. 65 per cento per le persone con un figlio;
c. 70 per cento per le persone con almeno due figli.
2Per le persone in lungo servizio che seguono un'istruzione per accedere a un grado superiore, l'indennità giornaliera totale durante tale istruzione e nei restanti giorni di servizio corrisponde almeno alle seguenti quote percentuali dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a:
a. 37 per cento per le persone senza figli;
b. 55 per cento per le persone con un figlio;
c. 62 per cento per le persone con almeno due figli.
3Durante gli altri servizi l'indennità giornaliera totale corrisponde almeno alle seguenti quote percentuali dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a:
a. 25 per cento per le persone senza figli;
b. 40 per cento per le persone con un figlio;
c. 50 per cento per le persone con almeno due figli.
4L'indennità di base è ridotta nella misura in cui supera l'80 per cento dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a.
5L'indennità totale è ridotta nella misura in cui supera il reddito medio conseguito prima del servizio oppure l'indennità totale massima secondo l'articolo 16a, tuttavia soltanto fino a concorrenza dell'importo minimo secondo i capoversi 1-3.
6L'indennità totale si compone dell'indennità di base secondo l'articolo 4 e degli assegni per i figli secondo l'articolo 6. Gli assegni per spese di custodia e per l'azienda sono sempre pagati, senza riduzione, in aggiunta all'indennità totale."
Giusta l’art. 16a LIPGA l'indennità totale massima ammonta a 245 franchi2 al giorno.
L’art. 1 OIPG definisce così le persone che esercitano un’attività lavorativa:
" 1E’ considerato persona che esercita un'attività chi ha esercitato nei 12 mesi precedenti l'entrata in servizio un'attività lucrativa durante almeno quattro settimane.
2 Sono equiparati alle persone che esercitano un'attività lucrativa:
a. disoccupati;
b. chi prova che, se non avesse dovuto entrare in servizio, avrebbe esercitato un'attività lucrativa per un periodo più lungo;
c. chi ha concluso una formazione immediatamente prima dell'entrata in servizio, o che l'avrebbe conclusa durante il servizio."
Ai sensi dell’art. 2 OIPG le persone che non rispondono ai requisiti di cui all'articolo 1 sono considerate persone che non esercitano un'attività lucrativa.
Secondo l'art. 4 cpv. 1 e 2 OIPG relativo all’indennità per lavoratori salariati:
" 1L'indennità è calcolata sulla base dell'ultimo salario indicativo percepito prima dell'entrata in servizio, convertito in salario giornaliero medio. Per la conversione non si tiene conto dei giorni in cui la persona non ha percepito o ha percepito solo parzialmente un salario a causa di:
a. malattia;
b. infortunio;
c. disoccupazione;
d. servizio ai sensi dell'articolo 1a LIPG;
e. maternità;
f. altri motivi indipendenti dalla sua volontà.
2Per la persona che prova che nel corso del servizio avrebbe intrapreso un'attività lucrativa dipendente per un periodo più lungo o che avrebbe percepito un salario significativamente superiore a quello percepito prima dell'entrata in servizio, l'indennità è calcolata sulla base del salario che essa avrebbe potuto percepire. Se ha portato a termine la sua formazione subito prima dell'entrata in servizio o l'avrebbe conclusa durante il medesimo, l'indennità è calcolata sulla base del salario iniziale percepito di norma per la professione in questione nella regione in cui sarebbe stata esercitata."
L’art. 5 cpv. 1 e 2 OIPG, concernente l’accertamento del reddito medio percepito prima del servizio per salariati con reddito regolare, enuncia che:
" 1È considerato salariato con reddito regolare chi:
a. ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o della durata di almeno un anno e il cui reddito non è soggetto a importanti oscillazioni;
b. ha interrotto il lavoro a causa di malattia, infortunio, disoccupazione, servizio o per altri motivi indipendenti dalla sua volontà.
2Il reddito percepito prima dell'entrata in servizio è calcolato come segue:
a. per i salariati retribuiti su base oraria, l'ultimo salario orario percepito prima dell'entrata in servizio è moltiplicato per la somma delle ore di lavoro prestate in una settimana di lavoro normale prima del servizio e in seguito diviso per sette.
b. Per i salariati retribuiti su base mensile, il salario percepito durante l'ultimo mese civile prima dell'entrata in servizio è diviso per 30.
c. Per salariati retribuiti in altro modo, il salario percepito durante le ultime quattro settimane prima dell'entrata in servizio è diviso per 28."
Giusta l’art. 6 OIPG, riguardante l’accertamento del reddito medio percepito prima del servizio per salariati con reddito irregolare:
" 1Per la persona che non percepisce un reddito regolare ai sensi dell'articolo 5, il reddito medio percepito prima dell'entrata in servizio è calcolato sulla base del reddito percepito negli ultimi tre mesi prima dell'entrata in servizio e convertito in salario giornaliero medio.
2Se anche in questo modo non è possibile calcolare in modo adeguato un reddito medio, si prende in considerazione il reddito percepito nel corso di un periodo più lungo."
2.3. Con sentenza E 4/01 del 28 dicembre 2001 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), nel caso di un assicurato che era stato alle dipendenze della Posta svizzera fino al 30 aprile 2000 e che dal 19 giugno al 14 luglio 2000 aveva prestato servizio militare, ha stabilito al fine della fissazione dell’ammontare dell’indennità giornaliera per perdita di guadagno durante il servizio militare, contrariamente al TCA (che aveva deciso che l’assicurato andava considerato quale salariato con reddito regolare, in quanto il rapporto concluso con la Posta era di durata indeterminata; STCA 42.2000.3 del 19 giugno 2001), che il medesimo non andava ritenuto salariato con reddito regolare, poiché al momento della nascita del diritto alle indennità, il 19 giugno 2000, non disponeva di alcun tipo di rapporto di lavoro. Il precedente contratto era infatti stato sciolto per il 30 aprile 2000.
Inoltre l’Alta Corte ha deciso che i giorni in cui l’assicurato non ha svolto attività lucrativa né era disoccupato, e meglio dal 30 aprile 2000, vanno considerati per stabilire il salario da convertire in somma giornaliera conformemente all’art. 2 vOIPG (cfr. art. 4 cpv. 1 OPIG del 24 novembre 2004, in vigore dal 1° luglio 2005).
Al riguardo è stato rilevato che, in effetti, l’assicurato non poteva essere considerato collocabile ai sensi della LADI e quindi disoccupato secondo questa legge, siccome non si era iscritto in disoccupazione, dovendo assolvere i propri obblighi militari appena un mese e mezzo dopo la fine del rapporto di lavoro e avendo l’intenzione di poi recarsi all’estero per imparare l’inglese. Il mancato computo dei giorni in cui non aveva percepito un salario nemmeno poteva fondarsi su “altri motivi indipendenti dalla sua volontà” (cfr. art. 2 vOIPG; art. 4 cpv. 1 lett. f OIPG). L’interruzione del rapporto di impiego non era avvenuta indipendentemente dalla sua volontà: egli aveva, da un lato, volontariamente presentato le proprie dimissioni, dall’altro, i motivi che lo avevano spinto a tale passo e che avrebbero indotto il datore di lavoro a sciogliere il rapporto di impiego per ragioni disciplinari erano totalmente riconducibili a irregolarità da lui commesse intenzionalmente e quindi imputabili al suo volere.
In una sentenza 9C_364/2009 del 10 giugno 2010, pubblicata parzialmente in DTF 136 V 231, la nostra Massima Istanza ha stabilito che per “attività lucrativa per un periodo più lungo” ai sensi dell’art. 1 cpv. 2 lett. b OIPG (“Sono equiparati alle persone che esercitano un'attività lucrativa: (…) b. chi prova che, se non avesse dovuto entrare in servizio, avrebbe esercitato un'attività lucrativa per un periodo più lungo”) si intende un’attività di almeno un anno o un’attività di durata indeterminata (considerando 6.3).
In tal caso, giusta l’art. 4 cpv. 2 OIPG per la persona che prova che nel corso del servizio avrebbe intrapreso un'attività lucrativa dipendente per un periodo più lungo o che avrebbe percepito un salario significativamente superiore a quello percepito prima dell'entrata in servizio, l'indennità è calcolata sulla base del salario che essa avrebbe potuto percepire.
L’art. 1 cpv. 2 lett. b OIPG non esige dall’assicurato che stabilisca con il grado della verosimiglianza preponderante l’assunzione ipotetica di un’attività, ma unicamente che renda quest’ultima verosimile (considerando 4.3). A tal fine non è necessario comprovare che un posto di lavoro fosse pianificato fin dall’entrata in servizio (militare; considerando 4.3). Occorre, tuttavia, tener conto del fatto che le condizioni d’assicurazione e in particolare l’importo delle prestazioni d’assicurazione si determinano secondo le circostanze che prevalevano al momento del verificarsi di un caso assicurativo (considerando 4.3). Il senso e lo scopo dell’art. 1 cpv. 2 lett. b OIPG è di trattare coloro i quali non esercitano un’attività lucrativa prima dell’inizio del servizio allo stesso modo rispetto a coloro che esercitano un’attività lucrativa ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 OIPG. I primi, infatti, non devono essere svantaggiati dal fatto che non hanno potuto lavorare a causa del servizio, allorché rendono verosimile che avrebbero potuto esercitare un’attività lucrativa di lunga durata durante il periodo di servizio (considerando 5.2).
Con la precitata decisione il Tribunale federale - nel caso di un assicurato che ha conseguito la maturità alla fine di giugno 2007, ha adempiuto l'obbligo militare prestando servizio dal 2 luglio 2007 al 23 aprile 2008 (segnatamente "scuola reclute" dal 2 luglio 2007 al 23 novembre 2007 e "ferma continua" dal 24 novembre 2007 al 23 aprile 2018), e che ha prodotto la dichiarazione del 19 novembre 2007 di una ditta che lo avrebbe assunto dal 1° giugno 2007 al 30 giugno 2008 - ha segnatamente stabilito che: "(…) Nach Lage der Akten beantragte der Beschwerdeführer vielmehr schon mit Schreiben vom 25. November 2007 die Ausrichtung einer höheren Grundentschädigung. Dabei stützte er sich auf die Bestätigung der X.________ AG vom 19. November 2007. Letztinstanzlich verbindlich bleibt hingegen die anhand der Bestätigung vom 19. November 2007 getroffene Feststellung einer bei der X.________ AG bestehenden Arbeitsmöglichkeit. Denn die von der Firma erwähnte Anstellungsdauer vom 1. Juli 2007 bis 30. Juni 2008 ist nicht geeignet, Erwerbsarbeit im nach dem Gesagten rechtlich geforderten Mindestumfang von einem Jahr glaubhaft zu machen, weil in diese Zeit die Sprachaufenthalte während 12 Wochen nach Beendigung des Militärdienstes Ende April 2008 fallen. Deshalb ist eine hypothetische Erwerbstätigkeit von längerer Dauer (vgl. E. 6.2 und 6.3 hievor) nicht erstellt. Eine Gleichstellung des Beschwerdeführers mit einem Erwerbstätigen gestützt auf Art. 1 Abs. 2 lit. b EOV fällt unter diesen Umständen ausser Betracht. Der vorinstanzliche Entscheid hält daher im Ergebnis stand (…)" (cfr. consid. 7).
Con sentenza 9C_111/2011 del 12 ottobre 2011, pubblicata in DTF 137 V 410, il Tribunale federale ha poi deciso che l’art. 1 cpv. 2 lett. c OIPG, secondo cui “sono equiparati alle persone che esercitano un'attività lucrativa: (…) c. chi ha concluso una formazione immediatamente prima dell’entrata in servizio o che l’avrebbe conclusa durante il servizio”, sancisce solo la presunzione legale rovesciabile che tali persone avrebbero intrapreso un’attività lucrativa. Se ciò non è il caso, sussiste soltanto il diritto all’indennità di base per le persone senza attività lucrativa.
In quell’occasione il Tribunale federale - nel caso di un assicurato che ha terminato gli studi il 30 novembre 2008, ha conseguito il diploma di Master of Science ETH il 22 gennaio 2009, ha adempiuto l'obbligo militare prestando servizio "civile" dall'8 dicembre 2008 al 15 marzo 2009 - ha segnatamente stabilito che:
" (…)
4.3
4.3.1 Die Vorinstanz hat festgestellt, der Beschwerdeführer habe sich nach
Dienstende am 15. März 2009 bis zum 29. Juni 2009 im Ausland aufgehalten. Unter
diesen Umständen sei nicht davon auszugehen, dass er unmittelbar nach
Studienabschluss eine Erwerbstätigkeit hätte aufnehmen wollen. Daran ändere
nichts, dass sich der Beschwerdeführer mit E-Mail vom 18. Februar 2009 um eine
(nicht ausgeschriebene) Stelle beworben habe.
4.3.2 Es ist nicht ersichtlich und wird auch nicht vorgebracht, dass diese
Feststellungen (zur Qualifikation als Tatfrage vgl. Urteile 9C_447/2011 vom 21.
Juli 2011 E. 4.1.2; 9C_152/2010 vom 24. August 2011 E. 4.3) offensichtlich
unrichtig sein sollen. Weitere Stellenbewerbungen als die erwähnte sind nicht
aktenkundig und wurden nicht geltend gemacht. Dem unmittelbar an den Dienst
anschliessenden und über drei Monate dauernden Auslandaufenthalt steht
lediglich eine einzige Arbeitsbemühung gegenüber, weshalb namentlich die
vorinstanzliche Schlussfolgerung betreffend die Erwerbstätigkeit
nachvollziehbar ist. Schliesslich beruhen die Feststellungen nicht auf einer
Rechtsverletzung, so dass sie für das Bundesgericht verbindlich bleiben (E. 1).
4.4 Nach dem Gesagten hat das kantonale Gericht zu Recht einen höheren Anspruch
als jenen auf die Grundentschädigung für erwerbslose Personen gemäss Art. 10
Abs. 2 EOG verneint. Die Beschwerde ist unbegründet. (…)".
Infine, in una sentenza 9C_57/2013 del 12 agosto 2013, la nostra Massima Istanza ha ribadito la propria giurisprudenza, stabilendo che:
" (…)
3.3. L'art. 1 al. 2 let. b RAPG n'exige pas de la personne assurée qu'elle
établisse au degré de la vraisemblance prépondérante la prise hypothétique
d'une activité lucrative, mais uniquement qu'elle rende vraisemblable celle-ci.
A cet effet, il n'est pas nécessaire de prouver qu'une place de travail était
planifiée dès l'entrée en service. Il faut néanmoins tenir compte du fait que
les conditions d'assurance, et notamment le montant des prestations
d'assurance, se déterminent d'après les circonstances qui prévalaient au moment
de la survenance du cas d'assurance (ATF 136 V 231 consid. 4.3 p. 234). Le sens et le but de
l'art. 1 al. 2 let. b RAPG est de mettre les personnes en service, et qui
n'exerçaient pas d'activité lucrative avant le début de leur affectation, sur
un pied d'égalité avec les personnes exerçant une activité lucrative au sens de
l'art. 1 al. 1 RAPG. Celles-là ne doivent en effet pas être désavantagées du
fait qu'elles n'ont pas pu travailler à cause de leur affectation, alors
qu'elles rendent vraisemblable qu'elles auraient pu exercer une activité
lucrative de longue durée pendant leur période de service (ATF 136 V 231 consid. 5.2 p. 236). Cela étant, seule la
preuve de l'exercice d'une activité lucrative pour une année au moins ou pour
une durée indéterminée permet de rendre vraisemblable l'exercice d'une activité
lucrative de longue durée au sens de l'art. 1 al. 2 let. b RAPG (ATF 136 V 231 consid. 6.3 p. 238). (…)".
La sentenza riguardava un assicurato che ha ottenuto un MLAw in scienze criminali nel mese di settembre 2010, ha adempiuto l'obbligo militare prestando servizio "civile" dal 31 gennaio al 19 giugno 2011 e dal 20 giugno 2011 al 27 gennaio 2012 contro versamento di un'IPG giornaliera lorda di fr. 62.-, e che ha prodotto il 28 maggio 2011 la dichiarazione di un caseificio che lo avrebbe assunto dal gennaio 2011 a tempo indeterminato. In quell’occasione l’Alta Corte ha stabilito che:
" (…)
4.
4.1. Les arguments avancés par le recourant ne
permettent pas d'établir que la juridiction cantonale aurait procédé à une
constatation manifestement inexacte des faits et violé le droit fédéral, en
considérant qu'il n'avait pas réussi à rendre vraisemblable qu'il aurait exercé
une activité lucrative de longue durée auprès de la fromagerie Y.________ s'il
n'avait pas été astreint au service civil. A l'instar de la juridiction
cantonale, il convient d'admettre qu'un éventuel engagement auprès de la
fromagerie Y.________ aurait constitué une solution purement transitoire, dont
la durée aurait dépendu de la date du début de son stage d'avocat. Dans la
mesure où l'activité mentionnée n'était pas en rapport avec la formation
universitaire suivie par le recourant, il n'était guère possible dans ce
contexte de parler d'un engagement prévu à long terme.
4.2. Dans le contexte de la présente affaire, on pourrait se demander, compte
tenu de la durée usuelle d'un stage d'avocat, si l'activité d'avocat-stagiaire
ne constitue pas une activité lucrative salariée de longue durée au sens des
art. 1 al. 2 let. b et 4 al. 2 RAPG. Dans la mesure toutefois où le recourant
n'a jamais soutenu qu'il y avait lieu de se référer, à titre subsidiaire, au
montant du salaire qu'il aurait pu obtenir en qualité d'avocat-stagiaire, la
question peut demeurer indécise. (…)"
2.4. Le Direttive concernenti il regime delle indennità di perdita di guadagno per le persone che prestano servizio e in caso di maternità emesse dall’UFAS, valide dal 1° luglio 2005 e allo stato il 1° gennaio 2012, prevedono, segnatamente, quanto segue
" (…)
5. Détermination du revenu journalier moyen acquis avant le service
5.1 Distinction entre personnes actives et non actives
5001 Ont droit à une allocation en tant que personne exerçant une activité lucrative celles qui, au cours des douze derniers mois précédant l’entrée en service, ont exercé une activité lucrative pendant quatre semaines au moins. Cette condition est remplie si, au cours des douze derniers mois, au moins vingt jours ou 160 heures de travail ont été effectués.
5002 Aussi longtemps qu’elles remplissent la durée minimale indi-quée ci-dessus, les personnes qui se sont retirées de la vie active sont également considérées comme exerçant une ac-tivité lucrative.
5003 Pour des membres du corps enseignant qui, durant les douze mois avant leur entrée en service, ont donné uniquement des cours à la journée ou à l’heure, la durée d’activité minimale de quatre semaines est remplie lorsque le nombre de leçons données correspond à une charge complète pendant quatre semaines.
5004 Sont assimilées aux personnes exerçant une activité lucrative celles qui rendent vraisemblable qu’elles auraient pu entreprendre une activité lucrative de longue durée, si elles n’avaient pas dû entrer en service. Satisfont à cette exigence les personnes qui auraient commencé une activité lucrative de durée illimitée ou dont la durée aurait été d’une année au moins (ATF 9C_364/2009).
5005 Les personnes en formation sont considérées comme exerçant une activité lucrative si elles prouvent, par une attestation de l’office du travail apposée sur la feuille complémentaire 3 de la formule de demande, qu’elles auraient entrepris une activité lucrative pendant quatre semaines au moins au cours des douze derniers mois précédant l’entrée en service, pour autant qu’un emploi aurait pu leur être procuré.
5006 Si une personne a terminé sa formation immédiatement avant d’entrer en service ou si elle l’avait achevée pendant le service, il est présumé qu’elle aurait entrepris une activité lucrative. Cette présomption peut toutefois être renversée par la preuve du contraire. Tel est le cas si la caisse de compensation est persuadée que sans obligation de servir, la personne astreinte n’aurait pas entamé d’activité lucrative (ATF 9C_111/2011).
5007 Les personnes qui ne remplissent aucune des conditions posées ci-dessus sont considérées comme non actives.
(…)
I punti 5001-5010, 5015-5020, 5028-5032 delle Direttive concernenti il regime delle indennità di perdita di guadagno per le persone che prestano servizio e in caso di maternità emesse dall’UFAS, allo stato il 1° febbraio 2015 rispettivamente il 1° gennaio 2016 hanno il medesimo tenore di quelli allo stato il 1° gennaio 2012, ad eccezione delle seguenti modifiche:
(…)
5005 Les personnes en formation sont considérées comme exer-
2/15 çant une activité lucrative si elles remplissent les conditions au sens du no 5001.
5006 Si une personne a terminé sa formation immédiatement
2/15 avant d’entrer en service ou si elle l’avait achevée pendant le service, il est présumé qu’elle aurait entrepris une activité lucrative. L'immédiateté présume que le délai maximal ne dépassait pas trois semaines (ATF 9C_57/2013 consid. 2.1.1).
Cette présomption peut toutefois être renversée par la preuve du contraire. Tel est le cas si la caisse de compensation est persuadée que sans obligation de servir, la personne as-treinte n’aurait pas entamé d’activité lucrative (ATF 137 V 410).”
Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:
" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
2.5. Nel caso di specie, la Cassa
ha accordato a RI 1 un’indennità giornaliera di perdita di guadagno di fr.
111.- lordi per i periodi dal 9 febbraio 2015 al 29 maggio
2015, dal 15 giugno 2015 all'11 settembre 2015, dal 28 settembre 2015 al 18
dicembre 2015 e dal 4 gennaio 2016 al 22 gennaio 2016 in cui ha adempiuto
l'obbligo militare prestando servizio d'avanza-mento.
L’amministrazione ha motivato la propria decisione su opposizione (doc. 32),
rilevando che:
" (…)
Nel caso specifico in applicazione dell'art.
16 cpv. 1 LIPG durante il periodo di servizio d'avanzamento (dal 9 febbraio
2015 al 29 maggio 2015, dal 15 giugno 2015 al 1 settembre 2015, dal 28
settembre 2015 al 18 dicembre 2015 e dal 4 gennaio 2016 al 22 gennaio 2016),
non avendo percepito, precedentemente l'entrata in servizio, reddito da
attività lucrativa, la Cassa deve considerare l'assicurato persona senza
attività lucrativa.
Ritenuto che un lungo periodo di servizio militare può influire sulla durata
della carriera scolastica, oppure, lavorativa di un milite, nel caso specifico
occorre stabilire se il servizio d'avanzamento abbia effettivamente impedito
l'inizio di un'attività lucrativa di lunga durata (a tempo indeterminato o di
almeno un anno), rispettivamente valutare se la formazione intrapresa in vista
di svolgere l'attività lavorativa nel ramo professionale per il quale
l'assicurato si è formato sarebbe terminata durante il servizio.
A mente della Cassa, il conseguimento del Master e l'autorizzazione a praticare
rilasciata il 30 dicembre 2013 dal Dipartimento federale dell'interno attestano
a tutti gli effetti la possibilità di intraprendere la professione appresa e
rispettivamente il termine degli studi in veterinaria. A tale proposito
l'assicurato ha senza apparente difficoltà trovato tre potenziali datori di
lavoro ciò che convince la Cassa della reale possibilità di intraprendere
un'attività lucrativa immediatamente dopo aver conseguito il Master,
rispettivamente aver terminato il servizio militare e questo indipendentemente
dall'ottenimento del dottorato.
Occorre inoltre precisare che il signor RI 1 ha effettuato le ricerche di
lavoro come stagista, ovvero per post-graduati. Nella documentazione inoltrata
dall'assicurato, in nessun caso il presupposto per la candidatura prevedeva un
dottorato, nemmeno presso la __________.
Questa tesi è rafforzata dal fatto che le successive richieste di lavoro sono rivolte allo svolgimento di stage in cliniche equine specialistiche (confronta il sito internet __________). Le risposte negative presentate alla Cassa non risultano essere dovute, contrariamente a quanta asserito dal signor RI 1 nell'opposizione, alla mancanza del dottorato, bensì ad altri fattori. Come confermato telefonicamente in data 7 dicembre 2016, la consegna del dottorato non avverrà perlomeno prima di marzo 2017, ovvero allorquando la relativa Commissione si riunirà, ma il signor RI 1 ha tuttavia potuto intraprendere un'attività lucrativa con grado d'occupazione del 70 % presso __________ a decorrere dal 1. agosto 2016, fatto che rafforza la convinzione della Cassa, per la quale il servizio sia del tutto estraneo alla possibilità dell'assicurato di iniziare un'attività lucrativa di lunga durata."
Preso atto
che non veniva contestata l'inapplicabilità al caso concreto dell'art. 1 cpv. 1
OIPG, la Cassa ha quindi escluso, sulla scorta delle considerazioni che
precedono, l’applicazione alla fattispecie degli art. 16 cpv. 1 LIPG e 1 cpv. 2
lett. b) e c) OIPG e quindi dell’art. 4 cpv. 2 prima frase OIPG, secondo cui per
"la persona che prova che nel corso del servizio avrebbe intrapreso
un'attività lucrativa dipendente per un periodo più lungo, l'indennità è
calcolata sulla base del salario che essa avrebbe potuto percepire"
rispettivamente dell’art. 4 cpv. 2 seconda frase OIPG, secondo cui "se
ha portato a termine la sua formazione subito prima dell'entrata in servizio o
l'avrebbe conclusa durante il medesimo, l'indennità è calcolata sulla base del
salario iniziale percepito di norma per la professione in questione nella
regione in cui sarebbe stata esercitata".
RI 1, dal canto suo, ha contestato il modo di procedere della Cassa, facendo
valere che nel suo caso va senz'altro applicato l’art. 1 cpv. 2 lett. c OIPG,
visto che, se non avesse dovuto entrare in servizio militare, avrebbe terminato
il dottorato - "essenziali, molto richiesti e indispensabili"
per esercitare la professione di medico veterinario per cavalli -
già nel 2015 e avrebbe quindi potuto lavorare poco dopo. Egli ha, pertanto,
chiesto di calcolare l’indennità giornaliera spettantegli per il servizio
militare svolto sulla base di uno stipendio ipotetico e, quindi, dell’art. 4
cpv. 2 seconda frase OIPG (cfr. doc. I).
2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla determinazione
dell’im-porto dell’indennità giornaliera spettante all'assicurato nei periodi dal
9 febbraio 2015 al 29 maggio 2015, dal 15 giugno 2015 all'11 settembre 2015,
dal 28 settembre 2015 al 18 dicembre 2015 e dal 4 gennaio 2016 al 22 gennaio
2016 in cui ha adempiuto l'obbligo militare prestando servizio d'avanzamento, questa
Corte osserva quanto segue.
Va innanzitutto osservato che, a ragione, il ricorrente non contesta
l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 1 cpv. 1 OIPG,
visto che non ha esercitato nei 12 mesi precedenti l'entrata in servizio
un'attività lucrativa durante almeno 4 settimane.
Non essendo disoccupato al 9 febbraio 2015 - ovvero all'inizio del servizio militare, corrispondente al momento in cui si è verificato il caso assicurativo (cfr., al riguardo, le già citate - al considerando 2.3. - STF 9C_364/2009 del 10 giugno 2010 e 9C_57/2013 del 12 agosto 2013) - l'insorgente non censura parimenti correttamente la mancata applicazione alla fattispecie dell'art. 1 cpv. 2 lett. a OIPG.
Considerato che nei periodi dal 9 febbraio 2015 al 29 maggio 2015, dal 15 giugno 2015 all'11 settembre 2015, dal 28 settembre 2015 al 18 dicembre 2015 e dal 4 gennaio 2016 al 22 gennaio 2016 in cui ha prestato servizio d'avanzamento, l'assicurato ha continuato a dedicarsi al "__________" (al quale è stato ininterrottamente iscritto all'Università di __________ dal 1° agosto 2008 al 31 gennaio 2017, consegnando definitivamente il lavoro di dottorato al Decanato al 10 gennaio 2017), che per sua stessa ammissione le ricerche di lavoro che aveva effettuato nel 2014/2015 "erano volte a sondare un eventuale (…) inserimento nel mondo del lavoro e nel caso non fossi accettato come candidato __________ ", che ha terminato l'ultima parte di dottorato parzialmente nell'ambito del "Praktikum" militare dal 28 settembre 2015 al 22 gennaio 2016, rendendosi "quindi libero ad entrare nel mondo del lavoro" a partire da detta data, che - dopo essersi iscritto alla disoccu-pazione - ha trovato nel mese di aprile 2016 un posto di lavoro presso la "__________" a __________ a partire dal 1° agosto 2016, bisogna concludere che una possibile assunzione per un impiego di durata indeterminata o di almeno un anno nel periodo intercorrente tra il 9 febbraio 2015 e il 22 gennaio 2016 in cui il ricorrente ha prestato servizio non è verosimile. Tanto più che nemmeno l'insorgente pretende il contrario. A ragione pertanto egli non censura più in questa sede la mancata applicazione alla fattispecie dell'art. 1 cpv. 2 lett. b OIPG.
Ferme queste premesse, l’art. 1 cpv. 2 lett. c OIPG stabilisce che è equiparato alle persone che esercitano un'attività lucrativa che ha concluso una formazione immediatamente prima dell'entrata in servizio o che l'avrebbe conclusa durante il servizio (cfr., al riguardo, la già citata - al considerando 2.3. - STF 9C_111/2011 del 12 ottobre 2011, pubblicata in DTF 137 V 410). In tale ipotesi giusta l’art. 4 cpv. 2 seconda frase OIPG l’indennità è calcolata sulla base del salario che l’assicurato avrebbe potuto percepire.
Il Tribunale federale, nella sentenza 9C_57/2013 del 12 agosto 2013 (cfr. consid. 2.3.), non ha sollevato alcuna obiezione in merito al fatto che i giudici cantonali avessero ritenuto l’art. 1 cpv. 2 lett. c OIPG non applicabile a quella fattispecie, poiché il ricorrente non aveva terminato la sua formazione immediatamente prima del servizio civile. In effetti l’insorgente aveva ottenuto un master in diritto nel settembre 2010 e il servizio civile era iniziato nel gennaio 2011, quindi circa tre mesi dopo la fine degli studi.
Inoltre nella DTF 137 V 410 (cfr. consid. 2.3.), relativa all’art. 1 cpv. 2 lett. c OIPG, l’assicurato aveva prestato servizio civile una settimana dopo la fine degli studi. In quel caso comunque è stato considerato che l’assicurato anche senza il servizio non avrebbe iniziato a lavorare dopo gli studi, ossia è stata portata la prova del contrario rispetto alla presunzione secondo cui l’assicurato avrebbe iniziato un’attività lucrativa senza il servizio, in quanto in ogni caso dopo il servizio, dal 15 marzo al 29 giugno 2009, aveva soggiornato all’estero.
Nell'evenienza concreta RI 1, nato il 3 settembre 1989, ha
conseguito il 31 agosto 2011, il Bachelor __________, il 30 settembre
2013, il Master __________ (__________; doc. 10 e 11) ed ha ottenendo il 30
dicembre 2013 il diploma federale di "__________" (doc. 12). Egli ha
iniziato il servizio d'avanzamento il successivo 9 febbraio 2015, ovvero oltre tredici mesi dopo la fine degli studi
(cfr., al riguardo, le già citate - al considerando 2.3. - STF 9C_57/2013 del
12 agosto 2013 e DTF 137 V 410; cfr. altresì STCA 42.2014.3 del 18 marzo
2015, consid. 2.6).
In simili condizioni, alla luce della giurisprudenza citata,
occorre concludere che in casu l’assicurato non ha iniziato il servizio
militare immediatamente dopo aver terminato la sua formazione.
Di conseguenza nel caso di specie non torna applicabile l’art. 1 cpv. 2 lett. c OIPG e quindi non può essere considerato per il calcolo dell’indennità giornaliera di perdita di guadagno un salario ipotetico per la professione in questione ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 seconda frase OIPG.
Non consente di giungere
ad una conclusione differente, la circostanza che l'assicurato si sia dedicato
nei periodi in cui ha prestato servizio d'avanzamento (dal 9 febbraio 2015 al
29 maggio 2015, dal 15 giugno 2015 all'11 settembre 2015, dal 28 settembre 2015
al 18 dicembre 2015 e dal 4 gennaio 2016 al 22 gennaio 2016) al "__________",
trattandosi di un perfezionamento di una formazione già conclusa (Bachelor e Master
of __________ oltre al diploma federale di "__________”) che consente già
al ricorrente di accedere al mondo del lavoro nella professione intrapresa.
Tant'è che il dottorato al Decanato è stato consegnato definitivamente il 10
gennaio 2017, ma l'insorgente nel mese di aprile 2016 aveva già trovato un
posto di lavoro presso la "__________" a __________ a far tempo dal
1° agosto 2016.
2.7. Alla luce di tutto quanto esposto, questo Tribunale condivide, pertanto, il modo di operare della Cassa che con decisione su opposizione dell'11 gennaio 2017, la quale ha confermato il provvedimento del 7 giugno 2016, ha stabilito a favore del ricorrente un’indennità giornaliera di perdita di guadagno di fr. 111.- lordi (pari al 45% di fr. 245.-: cfr. art. 16 cpv. 1 let. a LIPG e art. 16a cpv. 1 LIPG) per i periodi dal 9 febbraio 2015 al 29 maggio 2015, dal 15 giugno 2015 all'11 settembre 2015, dal 28 settembre 2015 al 18 dicembre 2015 e dal 4 gennaio 2016 al 22 gennaio 2016 in cui ha adempiuto l'obbligo militare prestando servizio d'avanzamento.
2.8. La decisione su opposizione dell'11 gennaio 2017 deve, conseguentemente, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti