Raccomandata |
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Incarto
n.
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 13 luglio 2017 emanata da |
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 13 luglio 2017 (cfr. doc. B) l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) ha confermato la decisione del 1° febbraio 2017 con la quale aveva chiesto ad RI 1la restituzione di fr. 14'174.80, a titolo di prestazioni assistenziali percepite indebitamente nel periodo aprile - novembre 2016, in quanto è emerso che egli in quei mesi aveva percepito delle indennità giornaliere per perdita di guadagno a causa di malattia (cfr. doc. 6).
L’amministrazione ha, inoltre, specificato che “la domanda di condono viene decisa con separata decisione una volta cresciuta in giudicato la decisione su reclamo” (cfr. doc. B p.to G in fine).
1.2. Contro la decisione su reclamo l’interessato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto l’annullamento della medesima, nonché l’annullamento della sanzione di fr. 900.-- inflittagli dall’USSI il 1° febbraio 2017 per non avere fornito tutte le informazioni necessarie per la definizione del proprio reddito (cfr. doc. I pag. 7; 80).
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente, per il tramite del proprio legale, ha segnatamente addotto di aver sempre ottemperato al suo obbligo d’informazione fornendo in buona fede le informazioni richieste dall’USSI. In particolare è stato precisato, da un lato, che il 17 maggio ha risposto alla richiesta dell’amministrazione del 29 aprile 2016 concernente la giustificazione e la motivazione di alcuni accrediti sul suo conto privato. Dall’altro, che il 31 maggio 2016 ha dato seguito a un’ulteriore richiesta di informazioni, rispettivamente il 13 dicembre 2016 e il 30 gennaio 2017 ha risposto alle domande dell’amministrazione postegli a seguito della sua richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali.
Nell’impugnativa è stato puntualizzato che il ricorrente non ha mai avuto l’intenzione di nascondere od omettere alcuna informazione riguardo alla propria situazione economica e patrimoniale, come pure che il ricorrente ha ricevuto l’indennità per perdita di guadagno unicamente il 12 maggio 2016 e che quindi prima di quella data non poteva sapere che avrebbe ricevuto un reddito a seguito della malattia, a causa dei litigi persistenti con il datore di lavoro.
Inoltre l’avv. RA 1, a nome dell’insorgente, ha asserito che la sua condizione economica attuale e futura non permette la restituzione della somma richiesta.
Per quanto concerne la sanzione di fr. 900.-- del 1° febbraio 2017 la parte ricorrente sostiene, infine, che non corrisponda al vero di non avere comunicato di essere dipendente del __________ dal 1° luglio 2015. In proposito è stato affermato di avere informato l’USSI il 17 novembre 2016 e il 23 dicembre 2016 (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua risposta del 21 settembre 2017 l’USSI, dopo aver indicato di avere annullato la decisione di sanzione, eventualmente da rifare (cfr. doc. III p.to 5), ha postulato la reiezione del ricorso, rilevando:
" (…) Il ricorrente non contesta che le prestazioni di assistenza alla luce di tali entrate non fossero dovute ma chiede di annullare l’ordine di restituzione in quanto avrebbe sempre informato correttamente l’USSI e non avrebbe quindi violato l’obbligo di collaborare.
Egli sostiene in pratica di essere stato in buona fede. Chiede in pratica di annullare l’ordine di restituzione in quanto ingiustificato siccome avrebbe collaborato correttamente e quindi agito in buona fede. Tale aspetto è oggetto della domanda di condono e non della contestazione della richiesta di restituzione come tale, che constata e corregge semplicemente il versamento in quanto eccessivo e quindi non dovuto.
La richiesta di restituzione è fondata e corretta e viene confermata. Il condono verrà valutato successivamente. (…)” (Doc. III)
1.4. Il 5 ottobre 2017 l’avv. RA 1 ha comunicato di non avere ulteriori mezzi di prova da produrre (cfr. doc. V).
1.5. Il doc. V è stato trasmesso per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. VI).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2. Nella risposta di causa l’USSI ha indicato di aver annullato la decisione di sanzione di fr. 900.-- emessa nei confronti di RI 1 il 1° febbraio 2017 (cfr. doc. III p.to 5; consid. 1.3.).
Di conseguenza la richiesta ricorsuale di annullare la multa di fr. 900.-- è divenuta in ogni caso priva di oggetto.
Nel merito
2.3. Per quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:
"Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps.”
Ai sensi dell’art. 26 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:
" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"
2.4. Le argomentazioni formulate nel ricorso contro la decisione su reclamo del 13 luglio 2017, con la quale l’USSI ha confermato l’ordine di restituzione del 1° febbraio 2017 emesso nei confronti di RI 1 (cfr. doc. 2) e ha precisato che la domanda di condono sarebbe stata decisa con separato provvedimento una volta cresciuta in giudicato la decisione su reclamo relativa al rimborso delle prestazioni assistenziali (cfr. doc. B; consid. 1.1.), concernono esclusivamente la buona fede dell’insorgente - il quale sostiene di avere sempre ottemperato al proprio obbligo di informazione - e le sue difficoltà di ordine finanziario che non gli consentirebbero di restituire la somma richiestagli (cfr. doc. I; consid. 1.2.).
La buona fede e l’onere troppo grave costituiscono, però, i presupposti del condono (cfr. consid. 2.3.).
Per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
Pertanto le censure sollevate nell’impugnativa sono irricevibili e saranno esaminate nella procedura successiva relativa al condono.
L’amministrazione si è peraltro già impegnata ad esaminare la domanda di condono allorché la decisione su reclamo riguardante la restituzione sarà cresciuta in giudicato (cfr. doc. B; III).
Il presente ricorso è conseguentemente irricevibile (cfr. STCA 42.2011.32 del 9 gennaio 2012).
2.5. A titolo abbondanziale è comunque utile rilevare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134 consid. 2e; STF 9C_328/2015 del 23 settembre 2015 consid. 1; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.).
In concreto dalle carte processuale emerge che il ricorrente, per il periodo dall’aprile al novembre 2016 - in cui ha percepito di prestazioni assistenziali ordinarie calcolate tenendo conto di un reddito computabile Las unicamente di fr. 2.-- all’anno (cfr. doc. 149; 145; 131) -, in realtà ha beneficiato di indennità giornaliere per perdita di guadagno a causa di malattia da parte della __________ pari a un importo di poco superiore a fr. 1'700.-- al mese (cfr. doc. 85 segg.; 99 segg.).
Le entrate della sua unità di riferimento erano, quindi, obiettivamente più elevate rispetto a quelle considerate inizialmente dall’USSI.
Ne discende che a ragione l’amministrazione ha richiesto all’insorgente il rimborso di parte delle prestazioni assistenziali ricevute da aprile a novembre 2016.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, in quanto non divenuto privo di oggetto, è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti