Raccomandata

 

 

Incarto n.
42.2017.44+45

 

RS/KE/sc

Lugano

14 dicembre 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 18 settembre 2017 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

due decisioni su reclamo del 23 agosto 2017 e emanata da

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con due decisioni su reclamo del 23 agosto 2017 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) ha confermato, da una parte, la propria decisione del 16 marzo 2017 con cui aveva riconosciuto a RI 1 una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 447.- per il mese di marzo 2017 e, d’altra parte, ha tutelato il proprio provvedimento del 12 aprile 2017 con cui aveva concesso alla medesima una prestazione assistenziale ordinaria mensile di fr. 447.- per i mesi di aprile e maggio 2017 (cfr. doc. A = 168-173 e A1 = 192-197).

                                         L’amministrazione ha così motivato entrambe le decisioni su reclamo:

 

" (…) Nel caso in esame l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento ha definito e dedotto un reddito computabile mensile ai sensi della LAS pari a CHF 1’000.-- corrispondenti agli alimenti per sé. Dal calcolo, svolto secondo i criteri validi per l’assistenza e definiti dalla Legge sull’assistenza, è risultato un fabbisogno mensile scoperto di CHF 447.-. Con decisione 16 marzo 2017 (n.d.r.: rispettivamente 12 aprile 2017) l’USSI ha pertanto riconosciuto una corrispondente prestazione assistenziale mensile per il mese di marzo (n.d.r.: rispettivamente per i mesi di aprile e maggio 2017). Con reclamo del 10 aprile 2017 (n.d.r.: rispettivamente del 28 aprile 2017), RI 1, tramite la propria legale, ha contestato la decisione indicando che dal 1 febbraio 2017 ha concluso il diritto alle indennità di disoccupazione e vive con due figli maggiorenni senza un lavoro e in concreto senza ricevere alimenti a beneficio proprio o dei figli da febbraio 2016. Indica che i costi di mantenimento sono quindi a carico della madre e che data la presenza dei figli deve essere considerata una spesa di alloggio che ne tenga conto. Chiede quindi di rivedere il calcolo al fine di attribuire una maggiore prestazione mensile di assistenza.

 

Il calcolo della decisione impugnata applica la legge. In effetti è considerato un reddito computabile mensile ai sensi della LAS di CHF 1'000.-- mensili di contributo alimentare (CHF 12’000.-- all’anno) e risulta quindi un fabbisogno scoperto e il diritto ad una prestazione di assistenza di CHF 447.--. Come risulta dagli atti e meglio dal verbale del 19 gennaio 2017 della procedura dinanzi alla Pretura di __________, è stato concordato un versamento mensile di CHF 1'000.-- mensili a titolo di contributo alimentare da parte del marito alla signora RI 1, la quale ha riconosciuto di aver ricevuto fino a dicembre compreso il contributo di CHF 1'000.-- al mese.

 

In merito alla spesa per alloggio, si precisa che è stata considerata a carico della reclamante la quota parte (CHF 375.--) del costo massimo per quattro persone (di CHF 1'500.--) in quanto nell’appartamento abitano anche due figli maggiorenni e meglio la figlia già al beneficio di assistenza (la quale riceve la relativa quota CHF 375.--) e il figlio maggiorenne non in prima formazione con la fidanzata. Essi non costituiscono un’unità di riferimento con la reclamante ma una comunità di abitazione i cui membri devono assumere in proporzione le spese.” (cfr. doc. A e A1)

 

                               1.2.   RI 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha tempestivamente impugnato davanti al TCA con un unico ricorso entrambe le decisioni su reclamo del 23 agosto 2017 relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2017, chiedendo il relativo annullamento e il rinvio dell’incarto all’USSI affinché effettui un nuovo calcolo e determini la soglia di intervento, segnatamente la prestazione assistenziale dovutale per i mesi in questione computando quale reddito un contributo alimentare da parte dell’ex marito di fr. 500.-- mensili. (cfr. doc. I).

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha segnatamente addotto:

 

" (…)

4.

Anzitutto occorre ribadire che l’accordo giudiziale raggiunto dai coniugi in occasione dell’udienza del 30.09.2014 nell’ambito di una procedura di adozione di provvedimenti cautelari conclusasi due anni prima dell’inoltro della procedura di divorzio (cfr. doc. B; doc. 36 dell’incarto USSI) prevedeva che - a far tempo dal mese di luglio 2015 - il marito avrebbe dovuto versare CHF 700.-- mensili (e non CHF 1'000.--, come sostenuto dall’USSI). Tuttavia, dal mese di gennaio 2017 il signor RI 1 non ha più versato alcun contributo in favore della moglie, sostenendo di non esserne in grado (cfr. doc. H).

 

Contrariamente a quanto preteso dall’USSI, il verbale d’udienza del 19.01.2017 fa stato di una proposta formulata dall’on. Pretore di __________ nell’ambito della procedura di divorzio avviata dal marito con petizione del 10.05.2016 (cfr. doc. F e G), con l’auspicio che i coniugi potessero discutere e raggiungere un accordo completo sulle conseguenze accessorie del divorzio. Tale verbale non fa stato di alcuna decisione formale né vincolante da parte del Giudice in merito al versamento di contributi di mantenimento in favore della qui ricorrente (che di fatto da gennaio 2017 non ha più ricevuto alcun’entrata da parte del marito - cfr. doc. H).

 

Come già comunicato da tempo all’attenzione dell’USSI, all’inizio del mese di giugno 2017 i coniugi RI 1 hanno inoltrato una domanda di divorzio congiunta con accordo completo. La relativa sentenza di divorzio è stata emessa il 6 settembre 2017 dalla lod. Pretura di __________, che ha omologato la convenzione sottoscritta dai coniugi __________ ai sensi della quale il marito è tenuto a versare in favore della moglie un contributo alimentare di CHF 500.-- mensili fino al 31.12.2022 al più tardi (cfr. doc. E).

 

È pertanto del tutto errato, oltre che arbitrario, imputare alla signora RI 1 un reddito mensile di CHF 1'000.-- (CHF 12'000.-- annui) a titolo di alimenti per sé, ritenuto che ciò non corrisponde minimamente alla realtà e non corrisponde al tenore della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio omologata dal Giudice.” (cfr. doc. I)

 

                                         La ricorrente ha, inoltre, postulato l’ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. I).

 

                               1.3.   L’USSI, con risposta del 12 ottobre 2017, ha postulato la reiezione del ricorso, rilevando:

 

" (…) Si osserva che il diritto all’assistenza deve essere calcolato per ciascun mese relativamente alla situazione del mese in questione. L’importo stabilito con sentenza di divorzio 6 settembre 2017 non può essere applicato retroattivamente al calcolo dell’assistenza dei mesi precedenti.

 

Il contestato computo del versamento dei contributi di mantenimento di CHF 1'000.-- mensili è corretto in quanto era definito nell’accordo giudiziale 30.9.2014 inc.SO.2014.469 della Pretura di __________ (doc. 36 inc. USSI). In tal senso esso costituisce un diritto da fare valere e viene quindi computato.

 

Come risulta dagli estratti conto risulta pure che in effetti le è stato versato nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017, ciò che conferma l’accordo giudiziale 30.9.2014 e la possibilità e necessità di far valere tale contributo nei mesi in questione.” (cfr. doc. III)

 

                               1.4.   Il 16 ottobre 2017 il TCA ha assegnato alla parte ricorrente un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Essa è rimasta silente.

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se l’USSI ha correttamente o meno concesso a RI 1 una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 447.- per i mesi di marzo, aprile e maggio 2017.

 

                                         Più specificatamente andrà verificato se nel relativo calcolo, a titolo di “alimenti per sé”, l’USSI ha a ragione tenuto conto di un importo di fr. 1'000.-- al mese oppure doveva computare un ammontare di fr. 500.-- mensili, come richiesto dalla ricorrente.

 

                                         L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

 

                                         Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

 

                                         Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

 

                                         Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

 

                               2.2.   L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

                                         Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

 

                                         L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

                                         Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

 

                                         L’art. 13 Laps, relativo all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che:

 

" Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 11 cpv. 1 lett. b) e le prestazioni d’aiuto allo studio (art. 11 cpv. 1 lett. c), a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;

b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato.”

 

                                         Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:

 

" Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:

a) le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione delle cure medico-sanitarie secondo la Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;

b) l’aiuto sociale speciale e l’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio (LASt) del 23 febbraio 2015;

c) la borsa di studio e l’assegno di tirocinio previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015;

d) l’assegno di riqualificazione professionale previsto dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015;

e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;

g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;

h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971.”

 

                                         Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti i residenti del Cantone” (pag. 11).

                                         In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

                                         Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

                                         La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

                                         Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

                                         Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

 

                                         Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

 

                                         Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

 

" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

 

                                         Ex art. 19 Las, concernente la soglia d’intervento, poi:

 

" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

 

                                         L’art. 19 Las definisce la soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

                                         La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

                                         L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                         Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

 

                                         Per l’anno 2016 è utile rilevare che le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2016 i seguenti forfait di mantenimento:

 

" Persone dell’unità di riferimento  - Forfait globale per il mantenimento

                                                          (raccomandato dalla COSAS)

                                                          (CHF/mese)

 

1 persona                                                                       986.--

2 persone                                                                    1'509.--

3 persone                                                                    1'834.--

4 persone                                                                    2'110.--

5 persone                                                                    2'386.--

Per ogni persona                                                        + 200.--

supplementare

1.1 Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.

 

1.2 Supplemento di integrazione

a. Inserimento sociale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.

Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di integrazione di CHF 300.– al mese.

b. Inserimento professionale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC – USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.” (cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)

 

                                         Il p.to 1.3. delle Direttive per l’anno 2016 enuncia inoltre che per i giovani adulti che vivono con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di fr. 600.--.

 

                                         Gli importi menzionati relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per l’anno 2017 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2017; BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.).

 

                               2.4.   Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che a RI 1, la quale ha chiesto per la prima volta le prestazioni assistenziali ordinarie nel mese di gennaio 2017, è stato negato il relativo diritto per il mese di febbraio 2017, in quanto il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità (cfr. STCA 42.2017.31 consid. 1.1.; 2.4.).

 

                                         Tale diniego è stato confermato da questo Tribunale con sentenza 42.2017.31 del 25 settembre 2017, cresciuta incontestata in giudicato.

 

                                         Il 9 marzo 2017 la medesima ha nuovamente postulato la concessione di una prestazione assistenziale ordinaria (cfr. doc. 153-155 inc.42.2017.31).

 

                                         Il 16 marzo 2017 l’USSI ha deciso, dopo aver computato tra i redditi computabili Las la somma di fr. 1'000.-- mensili, pari a fr. 12’000.-- annui, a titolo di “alimenti per sé”, di assegnare a RI 1 una prestazione assistenziale di fr. 447.-- per i mesi di marzo ed aprile 2017 (cfr. consid. 1.1.; doc. 148-151 inc.42.2017.31).

 

                                         La ricorrente, il 29 marzo 2017, ha chiesto il rinnovo delle prestazioni assistenziali ordinarie (cfr. doc. 123-125 inc.42.2017.31).

 

                                         Con decisione del 12 aprile 2017 l’USSI, sempre tenendo conto a titolo di “alimenti per sé” di fr. 1'000.-- mensili, le ha concesso una prestazione assistenziale di fr. 447.-- per i mesi di aprile e maggio 2017 (cfr. consid. 1.1.; doc. 119-122 = 205-208).

 

                                         L’USSI, con due decisioni su reclamo del 23 agosto 2017, ha respinto i reclami di RI 1 (cfr. doc. 177-178 e 200-203), indicando di avere considerato l’importo di fr. 1'000.-- mensili, siccome lo stesso risultava dal verbale del 19 gennaio 2017 relativo alla procedura di divorzio dinnanzi alla Pretura di __________.

                                         In effetti __________ in quell’occasione, in cui la procedura è stata sospesa al fine di trovare un accordo su tutte le conseguenze accessorie al divorzio, si è impegnato a versare alla moglie a titolo di contributo alimentare la somma di fr. 1'000.-- mensili (cfr. doc. 33-34; A; A1).

 

                                         L’insorgente, tramite la sua patrocinatrice, ha contestato il modo di procedere della parte resistente, sostenendo, in buona sostanza, che la somma di fr. 12'000.-- annui a titolo di “alimenti per sé”, computata nel reddito computabile Laps, non sarebbe stata versata e non esisterebbe nessuna decisione giudiziaria in tal senso, siccome quanto indicato nel verbale del 19 gennaio 2017 era unicamente una proposta del Pretore. Inoltre è stato fatto valere che ai sensi della convenzione concernente le conseguenze accessorie del divorzio sottoscritta dai coniugi RI 1, omologata dalla sentenza di divorzio emessa il 6 settembre 2017 dalla Pretura di __________, il marito è tenuto a versare in favore della ricorrente un contributo alimentare di fr. 500.-- mensili fino al 31.12.2022 al più tardi (cfr. consid. 1.2.; doc. I).

 

                               2.5.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ricorda che il TCA si è già chinato sulla questione del computo del contributo alimentare a favore della ricorrente con giudizio 42.2017.31 del 25 settembre 2017, allorché era litigiosa la prestazione assistenziale per il mese di febbraio 2017 nel cui calcolo l’USSI aveva conteggiato a titolo di “alimenti per sé” l’ammontare di fr. 1'000.-- al mese (cfr. consid. 2.4.).

                                         In quell’occasione questo Tribunale ha osservato:

 

" (…)

Dagli atti si evince che la ricorrente e il marito vivono separati dal 1° maggio 2014 e che quest’ultimo dal mese di luglio 2015 si è impegnato a versarle la somma di fr. 700.-- al mese quale contributo alimentare. Nell’accordo raggiunto tra i coniugi __________ - che ha permesso lo stralcio della relativa causa dinanzi al Pretore di __________ il 30 settembre 2014 - è stato precisato che, qualora il reddito annuo del marito conseguito tramite l’attività principale di giardiniere fosse stato superiore a fr. 50'000.-- netti, per ogni fr. 1'000.-- in più guadagnato annualmente, avrebbe dovuto essere riversata alla moglie la somma di fr. 300.-- (cfr. doc. 36).

 

Dal conto privato di RI 1 emerge, poi, un accredito di fr. 1'000.-- da parte di __________ del 12 settembre 2016, dell’11 ottobre 2016, dell’8 novembre 2016 e del 9 dicembre 2016 (cfr. doc. 69 -79).

 

Il 20 dicembre 2016, contestualmente all’inoltro della domanda all’ottenimento di prestazioni assistenziali, l’insorgente ha presentato il formulario “Dichiarazione pensione alimentare” con il quale si è impegnata a trasmettere immediatamente all’ufficio competente la copia della sentenza civile mediante la quale viene determinato il contributo alimentare (cfr. doc. 63).

 

Dal verbale di udienza tenutasi davanti alla Pretura di __________ il 19 gennaio 2017 emerge quanto segue:

 

“ (…)

Dopo discussione e nell’intento di trovare un accordo su tutte le conseguenze accessorie del divorzio, in particolare sull’eventuale contributo di mantenimento dovuto alla moglie e la durata e l’importo di questo contributo, le parti concordano di sospendere la procedura. Durante la sospensione il marito si impegna a versare alla moglie a titolo di contributo alimentare la somma di fr. 1'000.-- mensili. (…) Per il resto la signora RI 1 riconosce di aver ricevuto fino al mese di dicembre compreso la somma di fr. 1'000.- mensili dal marito.”

(cfr. doc. 33 e 34; la sottolineatura è del redattore).

 

Dall’estratto del conto privato dell’insorgente del mese di gennaio 2017 e del mese di febbraio 2017 non risulta, tuttavia, alcun versamento a suo favore da parte di __________ (cfr. doc. C; D).

 

Al riguardo giova evidenziare che l’art. 22 cpv. 1 Las stabilisce che non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.

 

D’altra parte con lettera del 10 luglio 2017 l’avv. RA 1, per conto di RI 1, ha inoltrato la copia dello scritto del 7 giugno 2017 della Pretura di __________, con allegata copia della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio sottoscritta dai coniugi __________.

Dalla stessa emerge che a far tempo dal 1° gennaio 2017 __________ si impegna a corrispondere in via anticipata a favore di RI 1 un contributo pari a fr. 500.-- mensili (cfr. doc. G3).

La convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio non è, però, ancora omologata dal giudice (cfr. doc. VIII).”

(cfr. sentenze 42.2017.31 del 25 settembre 2017 consid. 2.6).

 

                                         Nella causa relativa al mese di febbraio 2017, tuttavia, la questione di sapere se a titolo di alimenti dovesse oppure no essere computato un determinato importo nel calcolo volto a determinare l’eventuale diritto a una prestazione assistenziale, rispettivamente in caso di risposta affermativa se tale somma dovesse essere di fr. 500.--, non ha necessitato di ulteriori approfondimenti.

                                         In effetti, anche non conteggiando alcunché a titolo di alimenti, il diritto della ricorrente a una prestazione assistenziale ordinaria per il mese di febbraio 2017 andava negato, siccome la medesima presentava comunque un’eccedenza di reddito Las.

 

                               2.6.   In concreto, ai fini della risoluzione della vertenza relativa ai mesi da marzo a maggio 2017, risulta decisivo, da un lato, il fatto che la ricorrente nel periodo gennaio-maggio 2017, a titolo di contributo alimentare, non abbia mai ricevuto la somma di fr. 1'000.-- (cfr. STCA 42.2017.31 consid. 2.6.; doc. H)

 

                                         Dall’altro, la circostanza che il 6 settembre 2017 la Pretura di __________ ha emesso la sentenza di divorzio con la quale è stata omologata la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio sottoscritta il 22 maggio 2017 da RI 1 e il 2 giugno 2017 da __________, ai sensi della quale l’ex marito dell’insorgente si è impegnato a corrispondere a quest’ultima l’importo di fr. 500.-- mensili a decorrere dal mese di gennaio 2017.

                                         In effetti la menzionata convenzione al punto 2a-e prevede quanto segue:

 

" 2.a. A far tempo dal 1° gennaio 2017 __________ si impegna a corrispondere in via anticipata a favore di RI 1 un contributo parti a fr. 500.-- mensili.

 

b. Tale contributo verrà corrisposto fino a quando RI 1 non avrà trovato un’occupazione ad una percentuale pari almeno all’80%.

 

c. Il contributo alimentare versato da __________ a favore di RI 1 è limitato al 31.12.2022.

 

d. Non appena RI 1 avrà trovato un’occupazione lavorativa ad una percentuale pari almeno all’80%, oppure in ogni caso a far tempo dal 01.01.2023 al più tardi, __________ sarà liberato da ogni obbligo nei confronti di RI 1.

 

e. RI 1

si impegna ad aggiornare costantemente __________, informandolo in particolare con tempestività non appena disporrà di un contratto di lavoro.” (cfr. doc. E)

 

                                         In simili condizioni, occorre concludere che a torto l’USSI ha computato a titolo di “alimenti per sé” l’importo di fr. 1'000.-- nel calcolo della prestazione assistenziale riguardante i mesi di marzo, aprile e maggio 2017.

 

                                         Nel conteggio della prestazione assistenziale ordinaria spettante alla ricorrente per i mesi di marzo, aprile e maggio 2017 deve, per contro, essere tenuto conto, quale contributo alimentare a suo favore, dell’ammontare mensile di fr. 500.--.

                                         La correttezza dell’importo di fr. 500.- è, peraltro, confermata dal versamento dell’11 aprile 2017, rispettivamente del 10 maggio 2017 di fr. 500.-- da parte di __________ a favore della ricorrente (cfr. doc. H).

                                         L’insorgente dispone altresì - tramite la convezione sulle conseguenze accessorie del divorzio omologata dal Pretore - di un titolo esecutivo per potere ottenere, se del caso, i contributi per gli eventuali mesi del 2017 al cui pagamento l’ex marito non ha fatto fronte (cfr. STF 5A_331/2012 del 28 febbraio 2013).

 

                                         Gli atti vanno, pertanto, rinviati all’USSI perché determini nuovamente l’importo della prestazione assistenziale ordinaria spettante alla ricorrente nei mesi di marzo, aprile e maggio 2017.

                                         A tal fine l’amministrazione effettuerà dei nuovi conteggi relativi ai mesi in questione tenendo conto, nei redditi computabili Las, della somma mensile di fr. 500.-- quali “alimenti per sé”.

 

                               2.7.   Vincente in causa l’insorgente, patrocinata da un avvocato, ha diritto a un importo di fr. 800.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’USSI (cfr. art. 30 cpv. 1 Lptca).

 

                                         Visto l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. I) è divenuta priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_423/2017 del 10 luglio 2017 consid. 5; STF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 7; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Le decisioni su reclamo impugnate sono annullate.

                                         §§ L’incarto è rinviato all’USSI per determinare nuovamente, sulla base di quanto stabilito al consid. 2.6., l’importo della prestazione assistenziale ordinaria spettante alla ricorrente nei mesi di marzo, aprile e maggio 2017.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         L’USSI verserà all’insorgente la somma di fr. 800.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di gratuito patrocinio.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti