RI 1accomandata

 

 

Incarto n.
42.2017.4-10

 

dc/gm

Lugano

15 febbraio 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 13 febbraio 2017 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

le decisioni del 9 febbraio 2017 emanate da

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Questa Corte, con sentenza 42.2016.28 del 30 novembre 2016, ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso interposto dall’ RI 1 contro la decisione su reclamo del 19 settembre 2016 con la quale l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) le aveva negato il diritto a una prestazione assistenziale a far tempo dal mese di aprile 2016, in quanto il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.

                                         Il TCA ha stabilito, da un lato, che, per maggiore tranquillità e considerato che l’assistenza sociale costituisce l’ultima ancora di salvataggio dell’individuo, la fattispecie dovesse essere ulteriormente indagata dall’USSI, in particolare chiarendo, con la collaborazione della ricorrente, di quali entrate specifiche quest’ultima disponesse da aprile a settembre 2016.

                                         Dall’altro, che dopo aver esperito le indagini necessarie, l’USSI avrebbe determinato nuovamente se l’insorgente avesse diritto oppure no a una prestazione assistenziale ordinaria dal mese di aprile 2016, se del caso effettuando calcoli distinti per ciascun mese, allorché le entrate (e/o aiuti finanziari) mensili risultavano di entità differente da un mese all’altro.

 

                               1.2.   L’USSI, il 9 febbraio 2017, ha emanato sette decisioni relative ai mesi da aprile a ottobre 2016.

                                         Per il mese di aprile 2016 all’RI 1 è stata riconosciuta una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 178, computandole a titolo di altri redditi la somma di fr. 24’228 (cfr. doc. D8).

                                         Per il mese di maggio 2016 le è stata concessa una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 28, conteggiando un importo di fr. 26’028 quali altri redditi (cfr. doc. D7).

                                         Per il mese di giugno 2016 l’RI 1 è stata posta al beneficio di una prestazione assistenziale di fr. 2'196. A titolo di reddito non le è stato computato alcunché (cfr. doc. D6).

                                         Per il periodo luglio - ottobre 2016 l’amministrazione le ha invece negato il diritto a una prestazione assistenziale ordinaria, tenendo conto a titolo di altri redditi della somma di fr. 72’804 per il mese di luglio 2016, di fr. 50’856 per il mese di agosto 2016, di fr. 55'668 per il mese di settembre 2016 e di fr. 54'468 per il mese di ottobre 2016 (cfr. doc. D5-D2).

 

                               1.3.   Il 13 febbraio 2017 l’RI 1 ha inoltrato al TCA un “ricorso urgente” contro le sette decisioni emesse dall'USSI il 9 febbraio 2017, nel quale ha in particolare rilevato:

 

" (…)

Oggi ricevo le 6 decisioni che non rispettano la sentenza 30 novembre 2016 di codesta pregiata Corte: infatti l’USS mi ha negato il diritto alle prestazioni per tutto il periodo in questione (aprile-settembre 2016) ad eccezione del mese di giugno per il quale mi ha riconosciuto Fr. 2,196.-) senza voler considerare che il mese di maggio mi ha riconosciuto Fr. 28.-!!! e per aprile Fr. 178.-!!!. Che contesto risolutamente. Anzitutto perché queste decisioni non rispettano la sentenza 30 novembre 2016 di codesta Alta Corte che l’USS ha ignorato. Infatti, le 6 decisioni sono prive di una motivazione conto tenuto dei dettami del Tribunale delle Assicurazioni. L’USS ha allegato delle tabelle di calcolo dietro ogni decisione dove ha deciso che io abbia avuto dei redditi che variano di Fr. 55,000.- a 72,000.- circa all'anno, eccetto giugno che indica 0 redditi. Che in tutta onestà non corrisponde ad alcuna verità o fatto reale. Magari avessi guadagnato quelle somme nel qual caso non avrei mai chiesto le prestazioni. Non è chiaro dove l'USS sia andata a prenderli questi dati o chi glieli ha forniti oppure come ha fatto a presumerli, ovvero a calcolarli. In base a quale ragionamento logico-normativo. Non è dato sapere. Nulla è dato sapere se non il bieco ed immotivato rifiuto. Inoltre le 6 decisioni, oltre a violare il diritto alle motivazioni che discende dal diritto di essere sentito ex art. 29 Cost., vizio capitale che rende nulla ogni decisione, non indicano nemmeno la via d'impugnazione corretta. L'USS ha cosi commesso un grave diniego di giustizia materiale e formale vietato dal nostro ordinamento costituzionale.

 

PQM si chiede di annullare e/o riformare le 6 decisione dell'Ufficio del sostegno e dell'inserimento di Bellinzona qui impugnate ad eccezione della decisione per il mese di giugno 2016 che è comunque da verificare, nel senso di accogliere la domanda di assistenza a far tempo dal 13 aprile 2016 per il mimino vitale che viene accordato a tutti i cittadini con l'impegno di restituzione con gli interessi, se del caso, previa minima istruttoria. Protestate tasse, spese e ripetibili. E, vista la procedura di sfratto in corso, chiedo gentilmente di voler ordinare all'USS un intervento urgente alfine di evitare altri danni irreparabili rettificando le decisioni arbitrarie impugnate.” (Doc. I)

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

                                         nel merito

 

                               2.2.   Secondo l'art. 59 cpv. 1 della Legge sull'assistenza sociale (Las) "la domanda di prestazioni assistenziali inoltrata da una persona domiciliata nel cantone deve essere presentata secondo la procedura coordinata di applicazione della Laps".

 

                                         L'art. 60 Las prevede che:

 

" 1Il Dipartimento decide sulle domande di prestazioni assistenziali.

 

2Per le domande di prestazioni di cui agli art. 18 e 20 il Dipartimento decide in base ad un preavviso del Comune di domicilio del beneficiario che ha, di principio, carattere vincolante.

 

3La decisione motivata in forma scritta e con l’ indicazione dei rimedi giuridici è notificata al richiedente o al suo rappresentante legale."

 

                                         L'art. 65 cpv. 1 Las stabilisce invece che "contro la decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui all'art. 33 Laps".

 

                                         Quest'ultima disposizione della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha il seguente tenore:

 

" 1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.

 

2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.

 

3È applicabile la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961."

 

                               2.3.   Nella presente fattispecie, a ragione, l’USSI a seguito della sentenza del TCA con la quale sono stati ordinati ulteriori accertamenti, ha emesso delle decisioni formali.

 

                                         Infatti la costante giurisprudenza federale relativa alle decisioni su opposizione (cfr. art. 52 LPGA), e quindi applicabile pure alle decisioni su reclamo, in materia di assicurazioni sociali di diritto cantonale, prevede che, allorché una decisione su opposizione viene annullata e gli atti rinviati all’autorità inferiore per un complemento d’istruttoria, non riacquista validità la decisione formale sostituita dalla decisione su opposizione, bensì la procedura deve ripartire dall’inizio con l’emissione di una nuova decisione formale (cfr. STF 9C_236/2010 del 10 gennaio 2011; STF 9C_134/2010 del 2 luglio 2010; STF 9C_6/2010 del 2 luglio 2010; STCA 38.2012.34 dell’8 agosto 2012; STCA 38.2010.72 del 7 febbraio 2011).

 

                                         Sulle decisioni impugnate figura la seguente indicazione:

 

" (...)

Contro la presente decisione è possibile inoltrare un reclamo all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, Viale Officina 6, 6501 Bellinzona, entro 30 giorni dalla notifica. L’atto di reclamo deve contenere un’esposizione concisa dei fatti, una breve motivazione le conclusioni. (…)"

 

                                         L’RI 1, anziché rivolgersi direttamente al TCA, avrebbe dovuto, in virtù dell’art. 33 cpv. 1 Laps, inoltrare un reclamo presso l’ufficio che ha emesso le decisioni, come del resto indicato nei provvedimenti impugnati (cfr. doc. D2-D8).

 

                                         Ora, alla luce delle disposizioni citate al consid. 2.2., il TCA non può entrare nel merito dello scritto dell’RI 1, in quanto questo Tribunale può pronunciarsi solo sulle decisioni su reclamo emanate dall'organo amministrativo che le ha emesse (per dei casi analoghi cfr. STCA 42.2017.2 del 18 gennaio 2017; STCA 42.2010.19 del 7 luglio 2010; STCA 42. 2009.14 del 26 agosto 2009; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2005.6 del 5 settembre 2005 e STCA 42.2004.2 del 20 ottobre 2004).

 

                                         Un ricorso potrà essere eventualmente inoltrato contro le decisioni su reclamo dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento.

 

                                         Gli atti sono trasmessi all’USSI affinché statuisca al più presto (cfr. consid. 1.3. in fine) sul reclamo dell’RI 1 mediante l’emissione delle decisioni su reclamo.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso del 13 febbraio 2017 è irricevibile.

                                         §    Gli atti sono trasmessi all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento affinché decida sul reclamo dell’RI 1 contro le decisioni del 9 febbraio 2017.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti