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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 17 maggio 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 16 aprile 2018 emanata da |
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 3 novembre 2017 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha stabilito che nei confronti di RI 1 non si giustificava un intervento da parte dell’assistenza sociale, in quanto dagli accertamenti esperiti dal Comune di __________ è emerso che egli è domiciliato nel Comune di __________ nella provincia di __________, “dove risulta essere peraltro coniugato” (cfr. doc. 15).
1.2. A seguito del reclamo interposto da RI 1 (cfr. doc. 13), l’USSI, il 16 aprile 2018, ha emanato una decisione su reclamo con cui ha confermato il precedente provvedimento del 3 novembre 2017, ossia il diniego delle prestazioni assistenziali.
L’amministrazione ha in particolare rilevato:
" (…)
I.
Si evidenzia che, secondo la giurisprudenza, è decisiva l’intenzione deducibile dalle circostanze esterne e meglio la risposta alla domanda se si può dedurre dall’insieme delle circostanze che l’interessato ha fatto del luogo in oggetto – nel caso qui in esame il Ticino – il centro delle proprie relazioni personali (cfr. DTF 111 Ia 113, 113 Ia 465).
In assenza del domicilio assistenziale non vi è diritto ad una prestazione ordinaria di assistenza.
In concreto, risulta che l’interessato non ha il centro dei propri interessi a __________ o a __________: dai documenti agli atti, e meglio dal certificato di Stato di famiglia del 2 novembre 2017, risulta che egli è iscritto nell’anagrafe della popolazione residente con abitazione nel Comune di __________ in Provincia di __________, Italia. La sua residenza a __________ è anche attestata nell’estratto degli atti di matrimonio del 28 maggio 2016 agli atti. Si deve ritenere che l’interessato non ha un effettivo domicilio assistenziale in Ticino ma un domicilio fittizio. (…)” (Doc. A)
1.3. Contro la decisione su reclamo del 16 aprile 2018 RI 1 ha interposto un tempestivo ricorso al TCA, facendo valere, dopo avere indicato di essere nato a __________ (__________) il 21 settembre 1987, da un lato, di essere entrato in Svizzera, a __________ (Canton __________), l’8 settembre 2007, dove è rimasto fino al 23 maggio 2017. Dall’altro, di essersi trasferito a __________ il 24 maggio 2017 dove ha vissuto presso il centro di prima accoglienza “__________” la cui retta veniva pagata dall’assistenza, avendone fatto richiesta allo sportello Laps di __________.
Egli ha precisato che dal 1° novembre 2017 abita a __________ in via __________ e di avere postulato presso lo sportello Laps di __________ il rinnovo delle prestazioni assistenziali che l’USSI gli ha poi negato, ritenendo che il suo centro d’interesse si trova a __________, luogo in cui risulta abitare sua moglie.
A tale proposito l’insorgente ha osservato che il suo matrimonio è stato contratto in __________ nel 2015 e di essersi recato, dopo essere rientrato in Svizzera, al Comune di __________ per registrarlo in Italia, specificando di possedere la cittadinanza italiana.
Il medesimo ha asserito che è per questo motivo che l’atto di matrimonio indica la sua residenza nel Comune italiano, ma che in realtà non ha mai vissuto in Italia, né intende viverci.
Il ricorrente ha, inoltre, rilevato che in quel periodo la Polizia di __________ stava effettuando dei controlli settimanali presso il suo domicilio per appurare la sua presenza e che in tali occasioni era sempre in casa, salvo qualche eccezione.
Egli sostiene, di conseguenza, che il suo centro di interessi sia a __________ e non in qualche Paese estero (cfr. doc. I).
1.4. Con risposta dell’8 giugno 2018 l’USSI ha proposto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. Il 19 giugno 2018 il ricorrente ha trasmesso copia del permesso C UE/AELS valido fino al 30 settembre 2022 rilasciatogli il 30 maggio 2018 dalla Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione di Bellinzona, con indirizzo “__________” (cfr. doc. V1).
Riguardo al permesso C egli ha osservato:
" (…) Ritengo importante menzionare il fatto che il rilascio di tale documento è stato possibile unicamente accertando la mia effettiva presenza sul territorio.
Dal momento in cui la polizia ha effettuato numerosi controlli proprio per accertare la mia effettiva presenza a __________, chiedo a questo Lodevole Tribunale, se lo ritiene opportuno e utile, di acquisire i verbali di polizia attestanti i controlli effettuati.” (Doc. V)
1.6. La parte resistente, il 27 giugno 2018, rilevando che l’insorgente non ha apportato nuovi fatti e prove idonei a cambiare la valutazione del caso in oggetto, ha riconfermato la valutazione esposta nella risposta di causa (cfr. doc. VII).
1.7. Il doc. VII è stato inviato per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. VIII).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno l’USSI ha negato a RI 1 il diritto alle prestazioni assistenziali.
Più specificatamente deve essere verificato se a ragione oppure no l’amministrazione ha stabilito che l’insorgente debba essere considerato domiciliato in Italia a __________ e non nel Cantone Ticino.
2.2. La garanzia costituzionale del diritto al minimo vitale (art. 12 Cost. fed.; 13 Cost/TI) costituisce la base del sostegno sociale regolamentato nelle leggi cantonali in materia di assistenza sociale (in proposito vedi l’art. 3 della Legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno, Legge federale sull’assistenza, LAS).
L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
2.3. Ai sensi dell’art. 115 della Costituzione federale, relativo all’assistenza agli indigenti:
" Gli indigenti sono assistiti dal loro Cantone di domicilio.
La Confederazione disciplina le eccezioni e le competenze.”
L’art. 5 Las, relativo al titolare del diritto alle prestazioni assistenziali, prevede che:
" 1Hanno diritto ai provvedimenti e alle prestazioni della presente legge le persone con domicilio o dimora assistenziale nel Cantone.
2Le persone con sola dimora assistenziale hanno per principio diritto unicamente a prestazioni o aiuti immediati.
3Sono riservate le disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali.”
Secondo l’art. 6 Las, relativo alle eccezioni:
" 1Il Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a
a)richiedenti l’asilo e
b)persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.
2Nello stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa riferimento alle disposizioni federali sul rimborso ai Cantoni delle spese cagionate da queste persone.
3II Consiglio di Stato può affidare, mediante la stipulazione di contratti di prestazione, la gestione di queste prestazioni ad enti assistenziali pubblici o privati.”
Giusta l’art. 10 Las, poi:
" Il domicilio e la dimora sono determinati dagli articoli da 4 a 11 della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno, del 24 giugno 1977."
L’art. 4 della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (legge federale sull'assistenza, LAS), relativo al domicilio assistenziale, sancisce che:
" 1 La persona nel bisogno è domiciliata giusta la presente legge (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con l’intenzione di stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio.
2 L’annuncio alla polizia degli abitanti, per gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza, si ha per costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria.”
Ex art. 9 LAS:
" 1 Il domicilio assistenziale termina con la partenza del Cantone.
2 In caso di dubbio, la partenza si reputa avvenuta il giorno in cui fu annunciata alla polizia degli abitanti.
3 L’entrata in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e, se si tratta di un maggiorenne o di un interdetto, il collocamento in una famiglia deciso da un’autorità o da un organo tutelare non pongono termine al domicilio assistenziale.
L’art. 11 LAS definisce la dimora, e meglio:
" 1 Dimora giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora.
2 Se una persona manifestamente bisognosa d’aiuto, segnatamente a seguito di malattia o infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del medico o dell’autorità, il Cantone da cui è stato dato l’ordine di trasporto è considerato Cantone di dimora.”
La LAS distingue tra l’assistenza di cittadini svizzeri (art. 12-19) e l’assistenza di stranieri (art. 20-23).
Relativamente, in particolare, all’assistenza di stranieri l’art. 20 LAS prevede per gli stranieri domiciliati in Svizzera:
" Gli stranieri domiciliati in Svizzera sono assistiti dal Cantone di domicilio, sempreché la legislazione di questo Cantone, il diritto federale o trattati internazionali lo prevedano. (cpv. 1)
Se uno straniero abbisogna di aiuto immediato fuori del Cantone di domicilio, l'articolo 13 s'applica per analogia. (cpv. 2).(
Giusta l’art. 21 LAS riguardante gli stranieri non domiciliati in Svizzera:
" Se uno straniero dimorante in Svizzera ma non quivi domiciliato abbisogna di aiuto immediato, il Cantone di dimora è tenuto ad assisterlo. (cpv. 1)1
Il Cantone di dimora provvede affinché l'assistito ritorni nello Stato di domicilio o di origine, salvo parere contrario del medico. (cpv. 2)”
Ai sensi dell’art. 22 LAS relativo al rimpatrio:
" È riservato il rimpatrio giusta le disposizioni delle convenzioni d'assistenza o della legge federale del 26 marzo 19311 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri.”
2.4. L’art. 23 CC enuncia che:
" Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente. (cpv. 1)
Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. (cpv. 2)
Questa disposizione non si applica al domicilio d’affari. (cpv. 3)”
La nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri ecc. (cfr. STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).
In proposito al cambiamento di domicilio o dimora l’art. 24 CC enuncia che:
" Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro. (cpv. 1)
Si considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all’estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera. (cpv. 2)”
In una sentenza 9C_293/2013 del 12 agosto 2013 il Tribunale federale, pronunciandosi in relazione a un caso di conflitto negativo di competenza territoriale tra il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone San Gallo e il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Turgovia in ambito dell’assicurazione contro le malattie, ha ribadito i principi appena esposti ed ha ricordato che:
" (…)
2.2. Der Wohnsitz einer Person bestimmt sich nach den Artikeln 23-26 des Zivilgesetzbuches (Art. 13 Abs. 1 ATSG). Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält. Niemand kann an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben (Art. 23 Abs. 1 und 2 ZGB). Der einmal begründete Wohnsitz einer Person bleibt bestehen bis zum Erwerb eines neuen Wohnsitzes (Art. 24 Abs. 1 ZGB). Wo eine Person ihren Wohnsitz hat, beurteilt sich nicht in erster Linie nach deren inneren Willen, sondern nach den objektiven Umständen. Entscheidend ist mit anderen Worten, ob die Person den Ort, an dem sie weilt, in einer für Dritte, insbesondere auch für Behörden und Ämter erkennbaren Weise zum Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen gemacht hat oder zu machen beabsichtigt. Verlässt eine Person ihren Wohnsitz, darf nicht leichthin angenommen werden, sie habe am neuen Aufenthaltsort einen Wohnsitz begründet; ein entsprechender Wille muss sich deutlich manifestiert haben (Urteil 5A_733/2012 vom 16. November 2012 E. 2.1; ZAK 1990 S. 247, H 57/89 E. 3a; BGE 99 V 106 E. 2 S. 108).“
In proposito cfr. anche STF 9C_283/2015 dell’ 11 settembre 2015, pubblicata in DTF 141 V 530.
2.5. Dal Messaggio per una legge sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno del 17 novembre 1976 del Consiglio federale, in FF 1976 III 1197 segg. emerge segnatamente che:
" (…)
Questo capitolo del disegno di legge determina dove la persona nel bisogno ha il proprio domicilio assistenziale. (…) La nozione di domicilio accolta nel disegno concorda ampiamente con quella concordataria la quale, dal canto suo, corrisponde di norma a quella del Codice civile (art. 23). (…) Giusta l’art. 4 capoverso 2 del disegno, “l’annuncio alla polizia degli abitanti” o, per gli stranieri – cui la legge deve parimenti applicarsi – il rilascio di un’autorizzazione di presenza, fonda la presunzione che il titolare dell’autorizzazione ha costruito un domicilio assistenziale. La presunzione può essere infirmata non solo con la prova che la dimora è cominciata già prima o successivamente, ma anche che la dimora non è, secondo la legge, idonea alla costituzione del domicilio, sia per la mancanza dell’intenzione di stabilirvisi (art. 4 cpv. 1) sia perché escluso secondo gli articoli 5 a 8.
Analogamente alla disposizione del concordato concernete l’assistenza nel luogo di domicilio, l’articolo 5 del disegno dispone che l’entrata in una casa di cura o in un istituto, volontaria o no, esclude la costituzione o il cambiamento del domicilio assistenziale. (…)
L’art. 11 definisce la nozione di «dimora» e di «Cantone di dimora».
È dimorante colui che si trova effettivamente sul territorio cantonale anche se non possiede alcuna conferma di domicilio o, se straniero, un'autorizzazione di presenza e non è dunque né «domiciliato» né «dimorante» a tenore delle disposizioni sul domicilio e la dimora degli svizzeri e degli stranieri. È dimorante a tenore del disegno segnatamente anche chi si trova in un Cantone semplicemente per motivi di transito.
(…).
24 Assistenza degli stranieri
241 Obbligo assistenziale e competenza (art. 20 a 22)
(…) di regola è competente il Cantone di domicilio il quale, per
gli stranieri, coincide con il Cantone che ha rilasciato l'autorizzazione di presenza ed è anche qui determinato giusta gli articoli 4 a 10. Per gli stranieri che devono essere assistiti fuori del Cantone di domicilio vale, conformemente agli articoli 23 capoverso 2 e 23 capoverso 1, il disciplinamento applicabile agli svizzeri: soccorso in caso di urgenza da parte del Cantone di dimora e spese a carico del Cantone di domicilio. (…)”. (FF 1976 III 1207, 1208, 1209 e 1214)
Inoltre in dottrina Thomet (cfr. W. Thomet, “Commentaire concernant la Loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin, 2. ed., Zurich 1994, n. 95-97 e 107-108) in merito all’art. 4 LAS sottolinea che:
" (…)
Au centre de la disposition sur le domicile se trouve la notion d'«habiter», en allemand «wohnen», que l'on retrouve dans le terme allemand correspondant «Wohnsitz». Le domicile d'assistance d'une personne dans le besoin se trouve, sous réserve des exceptions mentionnées aux art. 5 à 7 LAS, dans le canton «où elle réside avec l'intention de s'y établir». Cette formulation empruntée au texte de l'art. 23 CC signifie que le domicile se trouve là où une personne s'est effectivement établie et installée de manière reconnaissable pour des tiers, en d'autres termes là où - selon l'expression du Tribunal fédéral - elle a son «centre de vie»; en bref: là où elle «habite» ou elle est «domiciliée» (cf. ATF 113 la 465; 108 la 254 et les références). La notion de domicile au sens de l'art. 4 LAS s'est largement inspirée de celle du droit civil (art. 23 CC; voir Message I p. 1239; ZöF 1982 p. 44). Pour répondre à la question de savoir si un domicile d'assistance a été constitué ou non, au sens de la LAS, on peut donc se référer en grande partie à la doctrine et à la jurisprudence relatives à la notion de domicile en droit civil (ZöF 1978 p. 181; voir en particulier Bûcher, n°l à 54 ad art. 23 CC; Schnyder/Murer, n° 28 à 65 ad art. 376 CC; Tuor/Schnyder, p. 78 à 80; Pedrazzini/Oberholzer, p. 104 à 108; Riemer, p. 33 à 38 et la jurisprudence citée).
L'art. 4 LAS dispose que le domicile d'une personne se situe dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Cette définition contient à la fois un élément objectif (la résidence) et un élément subjectif (l'intention de s'établir), les deux étant toutefois indissociablement liés (cf. ZöF 1982 p. 45). Ces deux éléments constitutifs ne sauraient cependant faire oublier le fait qu'en dernier lieu, il s'agit toujours de déterminer le centre de vie d'une personne ou, en autres termes, le lieu où se concentrent ses relations personnelles (cf. Bucher, n° 1 à 3 ad art. 23 CC; Pedrazzini/Oberholzer, p. 106). Par résidence, il faut entendre le fait de séjourner effectivement en un endroit (ou un canton) déterminé. En règle générale la présence physique est indispensable tant pour la constitution que pour le maintien du domicile (cf. cependant n° 146). Cela résulte également de 1 art. 9 LAS, qui prévoit qu'une personne qui «quitte» son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu’alors. La durée et les modalités du séjour ne sont pas déterminantes, (Egger, n° 20 ad art. 23 CC; Bucher n° 18 ad art 23 CC; ZöF 1982 p. 45). En principe, même un séjour de courte durée peut constituer un domicile (cf. ATF 491193; Egger, n° 26 ad art. 23 CC); en revanche, un séjour qui s'étendrait sur une plus longue durée mais qui, au regard de sa nature et de son but, s'avérerait provisoire (art. 4 al. 2 LAS) ne saurait constituer un domicile (cf. n° 102; Pedrazzini/Oberholzer, p. 107).
On peut affirmer qu'une personne a l'intention de s'établir lorsqu’elle entend séjourner dans un endroit défini pour une période indéterminée et que cette intention est réalisable (cf. ZVW1957 p. 49 ss; Schnyder/Murer. n° 55 ad art. 376 CC). Le fait que cette intention se modifie par la suite est sans importance (cf. ZVW 1966, p. 23ss), De même, l'intention de quitter ultérieurement l'endroit ou on s'est installé n'empêche pas la constitution d'un domicile. Le seul critère décisif est le suivant: l'intention ne doit pas porter sur un séjour purement provisoire; seule compte la volonté «de séjourner en un lieu déterminé jusqu'à ce qu'un changement soit dicte par des circonstances qui, lors de la constitution du domicile, n étaient pas prévisibles, du moins pas avec précision» (ATF 69 I 12,491193; Bucher, n° 22 ad art. 23 CC). Les motifs qui ont conduit une personne à établir ou à abandonner son centre de vie en un endroit déterminé ne sont pas décisifs (cf. ATF 69 II 277; ZVW 1966 p. 23 ; ZVW 1966 p. 91 ; ZöF 1982 p. 45 ; RSJ 1980 p. 137 ss). L’intention de s’établir durablement correspond à un processus interne qui ne se perçoit qu'indirectement. Aussi faut-il prendre en compte tous les éléments qui se rapportent à l'organisation externe des relations personnelles, en particulier le fait que la personne entretient des relations étroites avec un lieu où sa famille ou ses parents ont déjà leur centre de vie.
(…).
Le domicile d'un étranger en Suisse est indépendant tant de l’existence que du genre de l’autorisation délivrée par la police des étrangers (cf. ATF 89 II 113 ss ; Bucher, n. 25 et 38 ad art. 23 CC).
L’art. 4 al. 2 LAS ne contredit en rien ce principe. Cette disposition dit seulement que, lors de la délivrance d'une autorisation de résidence pour étranger, la constitution d'un domicile est présumée, à moins que l'on puisse prouver que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire. Il faut donc examiner dans chaque cas si les deux éléments constitutifs d’un domicile sont réalisés, à savoir le séjour de fait et l’intention de s’établir durablement.
Dans ce sens, le fait d'être au bénéfice d'une autorisation de résidence délivrée par la police des étrangers ne peut servir que d’indice en faveur de l’existence d’un domicile. Toutefois, selon le type d’autorisation délivré, la présomption en faveur de la constitution d’ un domicile peut être plus ou moins forte. Le séjour de fait d’étrangers au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou de séjour permet de conclure à l'existence d'une intention de s'établir durablement et par conséquence d’un domicile.
(…).
En résumé et en suivant l'exemple du commentaire Schnyder/Murer, on peut considérer comme indices en faveur de la constitution d’un domicile, les circonstances suivantes (étant précisé que tous ces éléments doivent être appréciés dans leur ensemble, mais ne doivent pas nécessairement se présenter cumulativement: cf. n 46a à 5a ad art. 376 CC; Egger, n. 19 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 14 ad art. 23 CC):
- les circonstances entourant la constitution du séjour et l'intention subjective de s'établir durablement, étant rappelé qu'il faut apprécier de manière critique les déclarations postérieures de la personne en cause (cf. ZVW 1961 p. 111, 113)
- la prolongation d'un séjour d'une personne instable ou incapable de discernement (en pratique l'on exige souvent une durée de six mois ou plus; une durée inférieure peut toutefois suffire si d'autres éléments plaident en faveur de la stabilité; cf. ég. ATF 92 I 221).
- la déclaration d'arrivée, le dépôt du certificat d'origine, le règlement des impôts, l'exercice des droits politiques (ATF 92 I 221; 97 II 6 et les références; 102 IV 164; ATF du 15 mars 1978 in ZVW 1979 p. 35); il faut toutefois relever que même si ces quatre éléments se présentent cumulativement, ils ne sauraient empêcher la constitution d'un domicile dans un autre lieu (cf. Egger, n. 20 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 18 ad art. 23 CC; n° 99/100).
- l'exercice d'une activité lucrative cumulée avec un séjour de fait.
- la location d'une maison, d'un appartement ou d'une chambre et le fait d'y être installé, éventuellement le séjour dans une pension (cf. Egger, n. 20 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 18 ad art. 23 CC).
- l'impression subjective de «se sentir à la maison» ainsi que les relations personnelles entretenues dans le lieu même avec la parenté et les connaissances (ATF du 28.9.1972 in ZVW 1975 p 111).
- l'existence antérieure du centre de vie au lieu où la personne se réétablit (ATF du 28.9.1972 in ZVW 1975 p. 111) ou retourne régulièrement en période de crise (ZVW 1973 p. 35).
- l'abandon du domicile antérieur (cf. art. 9 LAS) ou le défaut de tout lien avec celui-ci (ZVW 1973 p. 35).
- le séjour effectif, en d'autres termes, le fait d'habiter. (...)”
2.6. Da quanto sopra esposto risulta che nel caso in cui si tratti di assistere un cittadino con nazionalità straniera, ai sensi della Legge federale sull’assistenza - LAS (cfr. consid. 2.3.) - è competente il Cantone di domicilio se la persona da assistere è domiciliata in Svizzera (cfr. art. 20 cpv. 1 LAS), ossia il Cantone in cui risiede con l’intenzione di stabilirvisi (cfr. art. 4 cpv. 1 LAS; consid. 2.4.; 2.5.).
Per gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza (per gli svizzeri l’annuncio alla polizia degli abitanti) vale quale costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria (cfr. art. 4 cpv. 2 LAS).
Al riguardo giova evidenziare che l’art. 4 cpv. 2 LAS non contraddice il principio secondo cui il domicilio di uno straniero in Svizzera è indipendente sia dall’esistenza che dal genere di autorizzazione rilasciata dalla polizia degli stranieri.
In effetti l’art. 4 cpv. 2 LAS prevede unicamente che, nel caso di rilascio di un’autorizzazione di presenza per stranieri, la costituzione del domicilio è presunta, a meno che venga provato che la dimora è iniziata già prima o più tardi o è di natura provvisoria. In ogni singola fattispecie deve, dunque, essere esaminato se i due elementi costitutivi di un domicilio sono realizzati, e meglio la residenza di fatto e l’intenzione di stabilirsi durevolmente, non dimenticando peraltro che in definitiva si tratta di determinare il centro di vita di una persona, in altri termini il luogo dove si concentrano le sue relazioni personali.
In questo senso il fatto di essere al beneficio di un permesso di presenza non può servire che quale indizio in favore dell’esistenza di un domicilio (cfr. consid. 2.5.).
Qualora, per contro una persona non risulti domiciliata in Svizzera, competente ad assisterla - attribuendole un aiuto immediato - è il Cantone di dimora (cfr. art. 21 cpv. 1 LAS). Quale dimora vale la presenza effettiva in un Cantone (cfr. art. 11 cpv. 1 LAS).
Al riguardo cfr. STF 8C_852/2008 del 25 febbraio 2009 consid. 2 e 3.1; STF 2A.253/2003 del 23 settembre 2003 consid. 2.1. e 2.2., come pure STCA 42.2014.7 del 25 agosto 2014 (il ricorso al TF contro questo giudizio è stato ritenuto inammissibile con sentenza 8C_648/2014 del 15 giugno 2015, in quanto non è stato versato l’anticipo spese)
2.7. Questa Corte, con sentenza 42.2016.32 dell’ 8 febbraio 2017, ha confermato l’operato dell’USSI che aveva negato a un assistito, la cui famiglia abitava in Italia, il rinnovo delle prestazioni assistenziali chiesto nel settembre 2016, in quanto risiedeva regolarmente in Italia.
Il TCA, in primo luogo, ha evidenziato che la residenza effettiva in Ticino di quel ricorrente, il quale aveva dichiarato di recarsi dalla sua famiglia nei fine settimana, che dal 2014 a causa di un sinistro non svolgeva più attività lavorativa e dai cui estratti del suo conto bancario risultavano frequenti prelevamenti e pagamenti effettuati in Italia, era alquanto dubbia.
In secondo luogo, questo Tribunale ha deciso che determinante, tenuto conto peraltro che giusta l’art. 23 cpv. 1 CC nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi, era comunque il fatto che il centro degli interessi dell’insorgente non era nel Cantone Ticino, bensì in Italia dove viveva la sua famiglia.
Il TCA ha, infine, osservato che l’ottenimento di un permesso di soggiorno da parte della polizia degli stranieri non costituisce un criterio decisivo per stabilire se una persona ha validamente costituito in Svizzera il suo domicilio ai sensi dell’art. 23 CC (cfr. STF 9C_675/2014 dell’11 agosto 2015 consid. 4.3; STF 9C_914/2008 del 31 agosto 2009 consid. 6.1).
L’Alta Corte, il 28 agosto 2017 (inc. 8C_190/2017) ha ritenuto inammissibile il ricorso contro la STCA 38.2016.32 dell’8 febbraio 2017, non essendo stato versato l’anticipo spese.
Giova, inoltre, segnalare che questo Tribunale, con giudizio 42.2017.47 del 20 novembre 2017, ha respinto il ricorso di un assistito a cui è stato negato il diritto a prestazioni assistenziali dal mese di settembre 2017, poiché dai controlli effettuati dalla Polizia è emerso che non era domiciliato nel Comune del Cantone Ticino dove aveva annunciato il proprio arrivo.
La sentenza 42.2017.47 del TCA è stata confermata il 13 febbraio 2018 dal Tribunale federale (inc. 8C_4/2018), il quale si è espresso come segue:
" (…)
La Corte cantonale ha fondato la sua decisione su una serie di dati oggettivi, che hanno convinto i giudici ticinesi a stabilire il domicilio del ricorrente a Cadenazzo e non a Losone. A torto, il ricorrente rimprovera poi alla Corte cantonale di impedirgli di vivere liberamente dove meglio desidera. Egli pare dimenticare che la procedura riguarda esclusivamente la richiesta di prestazioni assistenziali, aiuti finanziati esclusivamente dallo Stato (conseguentemente con le entrate fiscali). È quindi comprensibile che le autorità cantonali adottino misure d'indagine per verificare che le prestazioni siano erogate conformemente alle leggi. La pretesa violazione dell'art. 13 Cost., non sollevata dinanzi ai giudici ticinesi (DTF 142 I 155 consid. 4.4.6 pag. 158 seg., ma comunque ammissibile avendo questi pieno potere d'esame ed essendo tenuti ad applicare il diritto d'ufficio) in ogni caso è inconsistente, visto che il ricorrente non tenta nemmeno di evocare l'uso di mezzi di prova illeciti. È opportuno sottolineare che il ricorrente non è stato oggetto di riprese filmate, intercettazioni telefoniche, postali o ambientali o ancora di perquisizioni o pedinamenti, ma le autorità cantonali si sono basate sui documenti agli atti e sugli accertamenti della polizia, la quale si è limitata a osservare la presenza dell'automobile, la vuotatura della cassetta delle lettere e a sentire persone vicine. (…)”
2.8. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che RI 1, nato il __________ 1987 a __________ in __________, di nazionalità italiana e in possesso di un permesso C UE/AELS con scadenza il 30 settembre 2022 (cfr. doc. 44; D; 26; 67; VI1), è entrato in Svizzera nel settembre 2007.
In un estratto dell’Ufficio controllo abitanti del Comune di __________ (Cantone __________) del 13 luglio 2017 è indicato che l’insorgente è divorziato e che è partito per __________ il 23 maggio 2017 (cfr. doc. 45=B).
In effetti, da una parte, __________, direttore del __________ di __________, il 24 maggio 2017 ha dichiarato che RI 1 da quel giorno soggiornava presso il loro centro fino al momento in cui avrebbe trovato un proprio alloggio (cfr. doc. 60).
Dal 1° novembre 2017 il ricorrente è subentrato in un contratto di locazione relativo a un appartamento di 3 locali a __________ in __________ (cfr. doc. 56).
Dall’altra, agli atti è presente una sentenza del 23 giugno 2014 con la quale il “Bezirksgericht di __________” (__________) ha pronunciato il divorzio tra l’insorgente e __________, sposatisi in __________ nel marzo 2007 (cfr. doc. 70).
Il 3 luglio 2017 il ricorrente si è annunciato al Comune di __________ per chiedere di beneficiare di prestazioni assistenziali. Dal formulario sottoscritto dal medesimo, quale stato civile, vi è l’indicazione “divorziato” (cfr. doc. 81).
Anche nella “Notifica di partenza” dal Comune di __________ per il Comune di __________ del 31 ottobre 2017, firmata dall’insorgente, è stato apposto lo stato civile di “divorziato (cfr. doc. 44).
Da un documento del Comune di __________ dell’11 dicembre 2017 si evince, invece, che il ricorrente è coniugato dal 2 maggio 2015 con __________, nata il __________ 1996 in __________ (cfr. doc. 65; 37; 38).
Al riguardo dalle carte processuali risulta che l’insorgente, il 2 novembre 2017, ha consegnato al Comune di __________ la traduzione del relativo atto di matrimonio contratto in __________, in cui è precisato che il medesimo il 28 maggio 2016, data della traduzione, era residente a __________ (__________; cfr. doc. 47; 38).
Dal Certificato di famiglia emesso dall’Ufficio anagrafe di __________ il 2 novembre 2017 emerge poi che __________ è iscritto all’anagrafe di tale paese dal 7 ottobre 2015, mentre la moglie dal 21 dicembre 2016 (cfr. doc. 37).
Il 3 novembre 2017 il ricorrente ha dichiarato al Comune di __________ di trasferire la sua residenza all’estero, e meglio in Svizzera a __________ (cfr. doc. 39) e il 6 novembre 2017 egli si è iscritto all’anagrafe del Consolato generale d’Italia a __________ e all’AIRE (cfr. doc. 41).
Il 3 novembre 2017 l’USSI ha deciso che nei confronti di RI 1 non si giustificava il versamento di una prestazione assistenziale, poiché il medesimo risultava domiciliato nel Comune di __________ dove risiede anche la moglie (cfr. doc. 15; consid. 1.1.).
Tale provvedimento è stato confermato con decisione su reclamo del 16 aprile 2018, in cui l’amministrazione ha precisato che il centro degli interessi dell’insorgente non si trova nel Cantone Ticino, dove ha un domicilio fittizio, bensì in Italia (cfr. doc. A; consid. 1.2.).
2.9. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, tutto ben considerato, ritiene che a ragione l’USSI, con decisione del 3 novembre 2017, confermata dalla decisione su reclamo del 16 aprile 2018, ha negato al ricorrente il diritto a prestazioni assistenziali.
In effetti dagli elementi di fatto relativi al caso di specie emerge che l’insorgente, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), non ha il proprio domicilio assistenziale ai sensi degli art. 5 cpv. 1, 10 Las e 4 cpv. 1 LAS (cfr. consid. 2.3.; 2.5.) nel Cantone Ticino.
Al riguardo va evidenziato che il ricorrente, divorziato da __________ con sentenza del “Bezirksgericht di __________” (__________) del 23 giugno 2014 (cfr. doc. 70), il 2 novembre 2017 risultava iscritto all’anagrafe di __________ dal 7 ottobre 2015 (cfr. doc. 37), data successiva di cinque mesi al matrimonio contratto in __________ il 2 maggio 2015 con __________ (cfr. doc. 38).
L’iscrizione di quest’ultima presso il Comune di __________ risale al 21 dicembre 2016 (cfr. doc. 37).
L’atto di matrimonio tra l’insorgente e __________ è, del resto, stato fatto tradurre davanti all’Ufficiale di Stato Civile di __________ il 28 maggio 2016. Da tale documento si evince che a quel momento il ricorrente era residente a __________ (cfr. doc. 38).
Soltanto il 3, rispettivamente il 6 novembre 2017, egli ha dichiarato al Comune di __________ di trasferire la sua residenza a __________ (cfr. doc. 39) e si è iscritto all’anagrafe del Consolato generale d’Italia a __________, nonché all’AIRE (cfr. doc. 41; consid. 2.8.).
Sorprende, peraltro, che l’insorgente, fino al novembre 2017, quando si è annunciato al Comune di __________, non abbia dichiarato alle autorità, dapprima di __________ e in seguito di __________, di essere nuovamente coniugato. Infatti, come visto sopra, nel documento del 13 luglio 2017 dell’Ufficio controllo abitanti di __________ da cui risulta che RI 1 è partito da Lengnau il 23 maggio 2017 per __________, come pure nella richiesta di prestazioni assistenziali presso il Comune di __________ del 3 agosto 2017 e nella “Notifica di partenza” dal Comune di Mendrisio del 31 ottobre 2017 quale stato civile è stato indicato “divorziato” (cfr. doc. 45=B; 81; 44).
In relazione all’affermazione dell’insorgente nel ricorso del maggio 2018 secondo cui la Polizia di __________ in quel periodo stava effettuando dei controlli concernenti la sua presenza nel Comune e che in tali occasioni è sempre stato trovato in casa, salvo rare eccezioni (cfr. doc. I; consid. 1.3.), giova osservare che dallo scritto del 19 giugno 2018 (cfr. doc. V) del ricorrente stesso emerge che tali verifiche sono state esperite contestualmente alla sua richiesta di modificare i dati del permesso C UE/AELS in suo possesso, in particolare l’indirizzo (il permesso C con l’indirizzo di __________ era valido fino al 30 settembre 2017 - cfr. doc. 67 -; il 22 settembre 2017 la Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione di Bellinzona ha emesso un nuovo permesso C con validità fino al 30 settembre 2022 e indirizzo c/o __________ - cfr. doc. 26 -; il 31 maggio 2018 è stato modificato l’indirizzo da __________ a __________ – doc. V1).
Ne discende che egli, pendente la procedura di modifica dell’indirizzo del permesso C, era consapevole che per accertare se risiedesse effettivamente a __________, l’autorità competente avrebbe ordinato dei controlli. La sua asserita presenza nel Comune di __________, che d’altronde dista solamente 15 km circa da __________ (cfr. www.viamichelin.ch), durante le ispezioni da parte della Polizia si rivela, quindi, ininfluente nel caso di specie.
Non va, di conseguenza, dato seguito alla richiesta dell’insorgente di richiamare i rapporti di Polizia riguardanti i controlli effettuati (cfr. doc. V).
A tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Ai fini della risoluzione della presente vertenza è in ogni caso decisivo, tenuto conto che giusta l’art. 23 cpv. 1 CC nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi, il fatto che il centro degli interessi dell’insorgente non è comunque nel Cantone Ticino, bensì in Italia dove vive la moglie che, inoltre, conformemente a quanto indicato dal ricorrente il 7 novembre 2017 (cfr. doc. 13), studia a __________ (cfr. STCA 42.2016.32 del 8 febbraio 2017 già citata al consid. 2.7.).
Al riguardo è utile ricordare che il centro degli interessi di una persona è di regola nel luogo dove si trovano maggiormente gli interessi familiari e i legami personali (cfr. STF 8C_522/2015 del 21 aprile 2016 consid. 2.2.1; STF 8C_713/2014 del 4 maggio 2015 consid. 3.2.).
Va, altresì, rilevato che con giudizio 9C_260/2017 del 12 aprile 2017 il Tribunale federale ha ritenuto inammissibile per carente motivazione il ricorso di un’assicurata alla quale era stato sospeso il diritto a prestazioni complementari, poiché la sua residenza abituale non poteva più essere considerata in Svizzera, avendo spostato all’estero il centro di tutte le sue relazioni.
Giova, infine, ribadire che l’ottenimento di un permesso di soggiorno da parte della polizia degli stranieri non costituisce un criterio decisivo per determinare se una persona ha validamente costituito in Svizzera il suo domicilio ai sensi dell’art. 23 CC (cfr. STF 9C_675/2014 dell’11 agosto 2015 consid. 4.3; STF 9C_914/2008 del 31 agosto 2009 consid. 6.1).
2.10. Alla luce di tutto quanto esposto, la decisione su reclamo emessa dall’USSI il 16 aprile 2018 deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti