Raccomandata

 

 

Incarto n.
42.2018.1

 

rs

Lugano

27 febbraio 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 27 dicembre 2017 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 1° dicembre 2017 emanata da

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su reclamo del 1° dicembre 2017 l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) ha confermato la precedente decisione del 3 ottobre 2017 (cfr. doc. A7) con cui aveva negato a RI 1 il diritto a una prestazione assistenziale, in quanto il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento (composta della medesima) superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità. Nel relativo calcolo non è stato computato alcunché a titolo di pigione, poiché l’interessata il 26 settembre 2017 ha sottoscritto un contratto di locazione, nonostante l’amministrazione non le avesse dato il relativo benestare.

 

                                         Nella decisione su reclamo è stato in particolare rilevato:

 

" (…) Nella decisione l’USSI ha infatti considerato un costo mensile di alloggio di CHF 0.-, dato che al momento della domanda di assistenza l’interessata, in formazione, abitava presso la madre. RI 1 contesta la decisione in quanto ha sottoscritto un proprio contratto di locazione 26.9.2017 di CHF 1'100.- oltre CHF 90.- di spese, che deve essere considerato nel calcolo della sua prestazione di assistenza, precisando che non può restare presso la madre con la quale abitano già il marito e due sorelle in quanto l’appartamento è solo per quattro persone. Si trattava quindi di una soluzione transitoria per il mese di settembre 2017. Chiede di riconoscere il costo di locazione nella sua decisione di assistenza e quindi una prestazione assistenziale.

Nel caso in esame l’interessata (ancora in formazione) non ha chiesto nulla all’assistenza prima di cambiare la propria sistemazione d’alloggio (vale a dire lasciare l’appartamento della madre) e non vi è un conflitto insormontabile che impedisca di abitare con la famiglia. In tali circostanze è corretto che l’USSI non abbia garantito il costo del nuovo alloggio scelto dall’interessata di propria libera iniziativa e senza preventivamente consultare l’assistenza.

L’interessata ha infatti l’obbligo di ridurre il danno, obbligo che ha chiaramente disatteso lasciando l’appartamento della madre e scegliendo un appartamento per tre persone .

 

Inoltre ha chiarito che il contratto era sospeso in attesa dell’accettazione della prestazione di assistenza. Non si trattava quindi, al momento della decisione di assistenza, di una spesa effettiva. L’assistenza copre solo le spese effettive. Correttamente la spesa di alloggio indicata nel nuovo contratto non è stata considerata. (…) (Doc. A1)

 

                               1.2.   Contro la decisione su reclamo RI 1 (__________1985) ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, facendo valere innanzitutto di essere impiegata come apprendista presso l’Associazione __________ di __________ e di frequentare il secondo anno presso la scuola __________ di __________. La medesima ha aggiunto che tale studio la impegna molto e richiede un luogo idoneo e adatto per concentrarsi.

                                         L’insorgente ha poi affermato di avere annunciato il 1° settembre 2017 al Comune di __________ la sua partenza dato che non conviveva più con il suo ex compagno e di aver chiesto consiglio, trovandosi in difficoltà sia finanziaria che logistica, alla funzionaria, la quale le avrebbe suggerito di chiedere a sua madre che abita a __________ di ospitarla temporaneamente, previa autorizzazione del proprietario di casa.

                                         La ricorrente ha precisato che l’appartamento della madre è di soli 55 m2 con due piccole stanze da letto per le sue due sorelle e una camera matrimoniale e che perciò non sarebbe stata possibile una convivenza prolungata.

                                         L’insorgente ha, altresì, indicato di avere registrato il 4 settembre 2017 il suo arrivo presso il Comune di __________ dove ha consegnato l’autorizzazione del proprietario di casa limitata al mese di settembre 2017. La medesima ha specificato che quest’ultimo si era impegnato a trovarle una soluzione idonea e poco costosa offrendole un appartamento nello stesso stabile in cui vive sua madre a __________ al prezzo di fr. 1'080.-- mensili, oltre a fr. 90.-- al mese di spese.

                                         La ricorrente ha evidenziato di avere, quindi, il 22 settembre 2017, postulato la concessione dell’assistenza sociale e di non capacitarsi del relativo rifiuto, letto come un atteggiamento precario e poco umano nei suoi confronti.

                                         Infine l’insorgente ha asserito di essersi dovuta sistemare dal 1° ottobre 2017 presso un’amica, in quanto non più autorizzata a soggiornare dalla madre (cfr. doc. I).

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 23 gennaio 2018 l’USSI ha postulato la reiezione del ricorso, rilevando segnatamente:

 

" (...)

Si osserva che la ricorrente è stata accolta senza problemi nell’appartamento della madre, che ha tre camere da letto (di cui una matrimoniale, una utilizzabile dalle due sorelline e una dalla ricorrente) e può ospitare la ricorrente per un breve periodo della formazione (apprendistato) che si conclude nel 2019 (doc. 42 inc. USSI).

In tali circostanze appare proporzionato e conforme all’obbligo di ridurre il danno avere considerato ingiustificato il costo del nuovo appartamento per tre persone (doc. 7) preteso dalla richiedente l’assistenza. (…)” (Doc. III)

 

                               1.4.   Il 30 gennaio 2018 la ricorrente si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie (cfr. doc. V).

 

                               1.5.   L’amministrazione ha formulato alcune osservazioni al riguardo con scritto del 12 febbraio 2018 (cfr. doc. VII).

 

                               1.6.   Copia del doc. VII è stata trasmessa per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. VIII).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o a torto l’USSI abbia negato alla ricorrente il versamento della prestazione assistenziale dal mese di ottobre 2017.

 

                               2.2.   L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

                                         Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

                                         Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

 

                                         Il 1° ottobre 2006 sono entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

 

                               2.3.   L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

                                         Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

 

                                         L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

 

                                         Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

 

                                         L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che:

 

" Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 11 cpv. 1 lett. b) e le prestazioni d’aiuto allo studio (art. 11 cpv. 1 lett. c), a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;

b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato.”

 

                                         Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:

 

" Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:

a) le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione delle cure medico-sanitarie secondo la Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;

b) l’aiuto sociale speciale e l’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio (LASt) del 23 febbraio 2015;

c) la borsa di studio e l’assegno di tirocinio previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015;

d) l’assegno di riqualificazione professionale previsto dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015;

e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;

g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;

h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971.”

 

                                         Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

 

                               2.4.   Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

                                         Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

 

                                         La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

                                         Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

                                         Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

 

                                        Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

 

                                         Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

 

" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

 

                                         Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

 

" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

 

                                         L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

 

                                         La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

                                         L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                         Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

 

                                         Per l’anno 2016 è utile rilevare che le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2016 i seguenti forfait di mantenimento:

 

" Persone dell’unità di riferimento  - Forfait globale per il mantenimento

                                                        (raccomandato dalla COSAS)

                                                        (CHF/mese)

 

1 persona                                            986.--

2 persone                                          1'509.--

3 persone                                          1'834.--

4 persone                                          2'110.--

5 persone                                          2'386.--

Per ogni persona                               + 200.--

supplementare

 

1.1 Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.

1.2 Supplemento di integrazione

a. Inserimento sociale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.

Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di integrazione di CHF 300.– al mese.

b. Inserimento professionale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC – USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.” (cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)

 

                                         Il p.to 1.3. delle Direttive per l’anno 2016 enuncia inoltre che per i giovani adulti che vivono con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di fr. 600.--.

 

                                         Gli importi menzionati relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per l’anno 2017 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2017; BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.).

 

                               2.5.   Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che la ricorrente, nata il 24.12.1985, lavora quale apprendista operatrice socio sanitaria presso l’Associazione __________ di __________ guadagnando fr. 1'475.10 lordi al mese (cfr. doc. A2) e frequenta il secondo anno della Scuola __________ di __________. La conclusione di tale formazione è prevista per il 2019 (cfr. doc. 39; 42).

 

                                         L’insorgente, dal 5 settembre 2017, risulta risiedere a __________, in via __________, proveniente da __________ (cfr. doc. 55).

                                         A __________ in via __________ abitano sua madre, il marito di quest’ultima e le loro due figlie, nate nel 2004 e nel 2011 (cfr. doc. 57-60).

                                         Il locatore dell’appartamento della madre della ricorrente, l’Amministrazione __________, il 5 settembre 2017, ha inviato all’Ufficio controllo abitanti di __________ il seguente messaggio di posta elettronica:

 

" Vi confermo che autorizzo la Sig.ra RI 1 a soggiornare per il mese di settembre presso sua madre Sig.a __________ in via __________ a __________.” (Doc. A4)

 

                                         Il 12 settembre 2017 l’insorgente ha chiesto di essere posta al beneficio di prestazioni assistenziali (cfr. doc. 15)

                                         Da un suo scritto indirizzato all’USSI sempre del 12 settembre 2017 risulta:

 

" (…) mi permetto di informarvi che dal 1 febbraio 2016 ho abitato con il mio compagno __________ il quale ha provveduto a mantenermi economicamente fino alla fine di agosto 2017. Purtroppo abbiamo deciso di dividerci e quindi di non più stare insieme. Ad oggi mi ritrovo a dover chiedere un aiuto a voi (…)” (Doc. 11)

 

                                         Il 26 settembre 2017 la ricorrente e l’Amministrazione __________ hanno concluso un contratto di locazione di durata determinata con scadenza il 30 settembre 2019 relativo a un appartamento di 3 ½ locali con una sala da bagno separata e cucina arredata. Nel contratto è poi stato indicato che l’ente locato è adibito a uso personale e ad abitazione familiare per 3 persone. La pigione corrisponde a fr. 1'100.-- al mese e le spese a fr. 90.-- mensili.

                                         La validità di tale contratto, tuttavia, è stata sottoposta all’ottenimento da parte dell’insorgente dell’assistenza sociale (cfr. doc. 7=A5).

 

                                         Con decisione del 3 ottobre 2017 l’USSI ha negato alla ricorrente il diritto a una prestazione assistenziale, in quanto il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento (composta della medesima) superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità. Nel relativo calcolo non è stato computato alcunché a titolo di pigione, poiché l’interessata il 26 settembre 2017 ha sottoscritto un contratto di locazione, nonostante l’amministrazione non le avesse dato il benestare per andare ad abitare da sola (cfr. doc. 2).

 

                                         Dal reclamo interposto dall’insorgente contro il provvedimento del 3 ottobre 2017 si evince in particolare:

 

" (…) Dopo essermi recata in Comune a __________ per dir loro che ero stata autorizzata eccezionalmente dal padrone di casa a soggiornare unicamente fino al 30 settembre 2017 presso mia madre in via __________ a __________ (allegata copia dell’e-mail del Signor __________ in ccn al Comune) ho ottenuto sempre dal Signor __________ la possibilità di poter affittare un appartamento nello stesso stabile in virtù del fatto che dove abita mia madre non è adibito per 5 persone ma al massimo 4 (mia madre, suo marito e le mie due sorelle). Nel contratto provvisorio è stato inserito che sarebbe diventato valido unicamente se il vostro spettabile ufficio avesse accettato di aiutarmi per lo meno per l’affitto (di Chf. 1100.- + Chf. 90.- anticipo spese), altrimenti sarebbe stato immediatamente annullato. Dal 1 ottobre 2017 mi sono adattata presso una mia amica che per fortuna mi sta aiutando in questi giorni di attesa di un vostro riscontro positivo (…)” (Doc. A9)…

 

                                         La decisione del 3 ottobre 2017 è stata confermata con decisione su reclamo del 1° dicembre 2017, nella quale l’USSI, da un lato, ha osservato che tra la ricorrente, la quale non l’ha consultato prima di cambiare la propria sistemazione d’alloggio e di lasciare quindi l’appartamento della madre, e la sua famiglia non vi è un conflitto insormontabile che le impedisca di abitare con la stessa.

                                         Dall’altro, l’amministrazione ha rilevato che l’interessata, lasciando l’appartamento della madre e scegliendo un appartamento per tre persone, ha disatteso l’obbligo di ridurre il danno (cfr. doc. A1).

 

                                         Con il ricorso l’insorgente ha contestato il rifiuto di una prestazione assistenziale facendo valere che la soluzione abitativa presso la madre era solo temporanea - il proprietario di casa aveva dato l’autorizzazione per il mese di settembre 2017 - a seguito della fine della sua convivenza con l’ex compagno a Rivera e in ragione delle limitate dimensioni dell’appartamento a __________ in cui vivono peraltro, oltre a sua madre, il marito di quest’ultima e le due figlie. Al riguardo la ricorrente ha specificato che in effetti dal 1° ottobre 2017 si è trasferita da un’amica (cfr. doc. I).

 

                               2.6.   Chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, e meglio in merito al rifiuto di una prestazione assistenziale a fare tempo dal mese di ottobre 2017, il TCA ricorda preliminarmente che è la data della decisione su reclamo impugnata (nel presente caso: il 1° dicembre 2017) che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_32/2017 del 31 ottobre 2017; STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile 2005 consid. 2).

 

                                         Inoltre questo Tribunale evidenzia che nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps (cfr. consid. 2.3.). Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2015, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

 

                                         Con sentenza STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.

 

                                         Con sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha, poi, rilevato che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

 

                                         Nella STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.

 

                               2.7.   Questa Corte, attentamente esaminati gli elementi di fatto del presente caso, ritiene che l’operato dell’USSI che ha negato alla ricorrente una prestazione assistenziale ordinaria a decorrere da mese di ottobre 2017 debba essere tutelato.

 

                                         In concreto, infatti, da una parte, l’insorgente, con l’autorizzazione del locatore, è stata ospitata nel mese di settembre 2017 dalla madre nel proprio appartamento di __________ in cui, se pur di piccole dimensioni, vi sono tre camere da letto (cfr. doc. I).

 

                                         Dall’altra, il contratto di locazione sottoposto alla condizione di ottenere l’assistenza sociale da parte della ricorrente firmato da quest’ultima il 26 settembre 2017 e che avrebbe dovuto avere effetto dal 1° ottobre 2017 concerne un’abitazione nello stesso stabile della madre a __________ di 3 e ½ locali con una pigione di fr. 1'100.-- mensili (cfr. doc. A5).

 

                                         In simili condizioni, in virtù dell’obbligo di ridurre il danno che incombe ai richiedenti l’assistenza sociale, rispettivamente ai beneficiari della stessa, risulta ragionevolmente esigibile dall’insorgente che restasse, provvisoriamente, anche dopo la fine di settembre 2017 presso la madre fino al momento in cui non avesse reperito un alloggio più adeguato alle sue esigenze, sia di persona sola - e che perciò necessita di minor spazio rispetto a un appartamento di 3 e ½ locali -, che di persona in formazione (ella sta svolgendo l’apprendistato di operatrice sociale che terminerà nel 2019; cfr. consid. 2.5.), come ad esempio un appartamento da condividere con altre persone, un alloggio per studenti, una camera presso terzi o un monolocale.

 

                                         In proposito è utile ribadire che del resto il proprietario dello stabile di __________, in via __________, ha autorizzato la ricorrente ad abitare nell’appartamento della madre per il mese di settembre 2017 (cfr. doc. A4). Non si vede, dunque, alcuna ragione per la quale il medesimo non avrebbe potuto prolungare tale consenso per un soggiorno temporaneo fino al reperimento di una soluzione alloggiativa alternativa meno ampia e dispendiosa rispetto all’appartamento di 3 e ½ locali nel medesimo immobile di __________ in cui vive la madre con la famiglia.

 

                                         Inoltre, come esposto sopra (cfr. consid. 2.6.), nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio di sussidiarietà, espressione della responsabilità individuale di ciascuno, secondo cui è possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo (cfr. STF 8C_138/2016 consid. 5.2.1., pubblicata in DTF 142 V 513).

 

                                         Non va dimenticato, infine, che la ricorrente non ha in ogni caso consultato l’USSI prima di procedere, il 26 settembre 2017, alla sottoscrizione del contratto di locazione, se pur sottoposto alla condizione di ottenere l’assistenza sociale, dell’appartamento di __________ di 3 e 1/2 locali.

                                         L’amministrazione avrebbe potuto, in tal caso, fornirle indicazioni utili in merito alla tipologia di alloggio da ricercare in alternativa all’abitazione della madre.

 

                               2.8.   A nulla di differente può condurre l’asserzione dell’insorgente secondo cui si sarebbe registrata a __________ su consiglio, rivelatosi poi errato secondo la ricorrente, di tale Comune, in quanto secondo quest’ultimo era necessario per poter formalizzare una richiesta di assistenza sociale (cfr. doc. V).

 

                                         L’art. 18 Laps, relativo all’informazione e consulenza enuncia:

 

" 1Il Consiglio di Stato provvede affinché il cittadino disponga di una rete di informazione sulle possibilità di accesso alle prestazioni sociali efficace e decentralizzata.

2Scopo dell’informazione è di:

a) informare e orientare l’utente sulle sue possibilità di accesso alle prestazioni sociali;

b) mettere a disposizione dell’utente la necessaria documentazione e in particolare i moduli di richiesta e di accertamento del reddito disponibile residuale;

c) indirizzare ed accompagnare l’utente verso altri servizi pubblici o privati operanti nel settore.

3La consulenza in merito ai propri diritti ed obblighi è, di regola, fornita gratuitamente.”

                                     

                                         Inoltre in ambito di assistenza sociale risulta indispensabile la determinazione, oltre del Cantone di domicilio (cfr. art. 115 Cost. fed.; art. 5 Las; 12 Legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno - LAS), del Comune di domicilio della persona che postula le prestazioni assistenziali. Domicilio inteso quale luogo dove il richiedente l’assistenza risiede e in cui si trova il centro dei suoi interessi.

                                         La determinazione del Comune di domicilio nel senso appena descritto è importante, da un lato, per evitare abusi. In effetti il semplice deposito dei documenti consentirebbe, ad esempio, a persone non residenti nel Comune e nel Cantone Ticino (bensì in altri Cantoni o all’estero) di percepire l’assistenza sociale.

                                         Dall’altro, alla luce della partecipazione dei Comuni alle spese assistenziali. Il Comune di domicilio chiamato ad accollarsi parte dei costi giusta l’art. 32 cpv. 2 Las deve essere, infatti, quello dove la persona assistita effettivamente vive (cfr. STCA 42.2017.42 del 20 novembre 2017 consid. 2.9.).

 

                                         Va, peraltro, osservato che con una sentenza 8C_527/2017 del 2 novembre 2017 il Tribunale federale ha ritenuto irricevibile, per carenza di motivazione, il ricorso contro il diniego del diritto all’assistenza sociale a causa dell’impossibilità di determinare il domicilio assistenziale del richiedente.

 

                                         Pertanto, a prescindere dalla questione di sapere se effettivamente sia stato il Comune di __________ a indicare alla ricorrente la necessità di registrarsi presso tale Comune (nel ricorso l’insorgente ha dichiarato di avere chiesto consiglio al Comune di __________ e una funzionaria le avrebbe suggerito di chiedere ospitalità a sua madre a __________; cfr. doc. I), la pretesa affermazione non risulta errata nella misura in cui, da un lato, il richiedente l’assistenza sociale ha diritto all’informazione e alla consulenza da parte dell’amministrazione (cfr. art. 18 Laps e per analogia l’art. 27 LPGA), dall’altro, è indispensabile avere domicilio effettivo in un Comune per poter, se del caso, beneficiare dell’assistenza sociale.

                                         La scelta specifica, poi, di effettivamente chiedere alla madre di poter soggiornare a __________ presso di lei è comunque stata effettuata dall’insorgente, la quale, se questa opzione non fosse stata attuabile (il suo trasferimento dalla madre nel mese di settembre 2017 dimostra però il contrario), avrebbe potuto fin da subito ricorrere ad altre soluzioni altrettanto economiche, ad esempio chiedere ospitalità a un’amica, come d’altronde effettuato dal 1° ottobre 2017 (cfr. doc. I).

 

                               2.9.   L’insorgente, nel ricorso, ha chiesto di poter incontrare personalmente il Tribunale al fine di risolvere la situazione (cfr. doc. I).

 

                                         Giusta l’art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

 

                                         Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

 

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 segg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall’art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all’art. 30 cpv. 3, dev’essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l’esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid.1.3.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid.2.3.; STF 8C_525/2016 del 27 settembre 2017 consid.2.2.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

                                         Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale - nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente - o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_796/2015 del 17 dicembre 2015 consid. 5.3.; STF 9C_87/2013 del 18 marzo 2013 consid. 4.1.; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

                                         L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un’udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l’art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

 

                                         Nella concreta evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, l’insorgente non ha formulato un’esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie ma ha semplicemente postulato la propria audizione onde chiarire quanto esposto (cfr. doc. I).

                                         La medesima ha, quindi, chiesto l’assunzione di una nuova prova.

 

                                         Del resto, la documentazione già presente all’inserto consente al TCA di emanare il proprio giudizio, di modo che in ogni caso l’audizione della ricorrente si rileva superflua.

 

                             2.10.   Alla luce di tutto quanto esposto, la decisione su reclamo del 1° dicembre 2017 deve, conseguentemente, essere confermata.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti