statuendo sul “reclamo” del 22 giugno 2018 di
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RI 1
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contro |
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le decisioni del 23 aprile, 4 e 24 maggio 2018 emanate da |
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 23 aprile 2018 l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito USSI) ha riconosciuto a RI 1 una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 150.-- per il collocamento in albergo dal 17 al 30 aprile 2018 (cfr. doc. A2).
1.2. Con ulteriore decisione del 23 aprile 2018 l’amministrazione ha attribuito all’interessata una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 300.-- per il collocamento in albergo nel mese di maggio 2018 con l’invito a informarla tempestivamente, per il tramite del Municipio, su qualsiasi cambiamento in merito alla sua situazione alloggiativa (cfr. doc. A1).
1.3. L’USSI, il 4 maggio 2018, ha emesso una decisione con la quale ha assegnato a RI 1 una prestazione assistenziale ordinaria per il periodo 15-31 maggio 2018. Nella medesima l’amministrazione ha precisato:
" Completa la nostra decisione del 23.4.2018 per il mese di maggio 2018 in seguito alla firma del contratto d’affitto dal 15.5.2018 in __________ a __________. Affitto metà mese di maggio CHF 550.00 (CHF 25.- saranno dedotti dal suo forfait globale in quanto l’affitto mensile supera di CHF 50.- l’affitto massimo consentito)
Forfait globale per metà mese CHF 343 (986.00/2-150.00 – CHF 300.- già erogati in data 1.5.2018, di cui CHFG 150.00 per la seconda metà del mese)
Totale diritto per 2° metà mese CHF 893.00
L’affitto sarà versato non appena in possesso della polizza assicurativa da lei stipulata per il deposito di garanzia (soluzione prevista dal contratto d’affitto da lei firmato il 2.5.2018 e in applicazione alle Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2018 (del 16 marzo 2018) pubblicate sul Bollettino ufficiale delle leggi del __________)
Per quanto riguarda le spese accessorie e di riscaldamento da lei richiamate non ci risultano pendenze aperte da parte del nostro ufficio. Voglia se del caso fornirci la relativa richiesta documentata.” (Doc. A3)
1.4. RI 1, il 5 maggio 2018, ha inviato all’USSI uno scritto con il quale ha contestato la decisione del 4 maggio 2018 osservando, in particolare che, siccome il contratto di locazione in questione prevede il versamento di una cauzione su di un conto di risparmio garanzia affitti, la richiesta di stipulare una polizza assicurativa è tardiva, e chiedendo di autorizzare il pagamento della pigione e della cauzione, in caso contrario il locatore si sarebbe sentito liberato dall’impegno. Inoltre la medesima ha censurato il mancato versamento della prestazione assistenziale dal 16 al 30 aprile 2018 e dal 1° al 14 maggio 2018, evidenziando di non avere ricevuto le decisioni dei periodi citati (cfr. doc. A9).
1.5. Il 22 maggio 2018 RI 1 ha nuovamente scritto all’USSI ribadendo di non avere ricevuto la prestazione assistenziale concernente i periodi dal 16 al 30 aprile 2018 e dal 1° al 14 maggio 2018, nè le relative decisioni, e contestando la mancata corresponsione della pigione. La medesima ha altresì trasmesso la fattura concernente il trasloco di fr. 1'000.-- e la nota d’onorario dell’avv. __________ di fr. 1'055.25 (cfr. doc. A10).
1.6. L’USSI, il 24 maggio 2018, tramite raccomandata ha risposto a RI 1, in particolare, da un lato, che le prestazioni a suo favore per il lasso di tempo 16 aprile – 14 maggio 2018 sono state erogate il 23 aprile, rispettivamente il 1° maggio 2018, allegando copie delle decisioni del 23 aprile 2018.
Dall’altro, che l’importo di fr. 150.-- di cui alla decisione del 4 maggio 2018 non si riferisce al rimborso della cauzione, bensì, come menzionato nella stessa, alla metà del sostentamento di fr. 300.-- per il mese di maggio 2018. L’amministrazione l’ha, inoltre, invitata a comunicare entro il 29 maggio 2018 se desiderava che l’intero affitto venisse versato direttamente al locatore da parte dell’USSI (l’eccedenza alloggiativa sarebbe allora stata dedotta dal suo fabbisogno di base), precisando che in caso contrario avrebbe corrisposto al locatore soltanto il massimale riconosciuto di fr. 1'100.--, mentre l’eccedenza sarebbe rimasta a suo carico. Infine l’USSI ha indicato che le spese legali, il premio annuale per l’assicurazione __________ così come i costi per il cambio di domicilio/indirizzo non sono spese riconosciute e restano a suo carico (cfr. doc. A11).
A quest’ultimo proposito l’USSI, sempre il 24 maggio 2018, ha emanato una decisione di rifiuto di assunzione delle spese di fr. 1'055.25 relativi alla nota d’onorario dell’avv. __________, di fr. 231.-- concernenti il premio d’iscrizione __________ e di fr. 52.-- per l’annuncio del cambio di domicilio (cfr. doc. A4).
1.7. Il 25 maggio 2018 RI 1 ha contestato le decisioni del 23 aprile 2018 relative al riconoscimento di fr. 150.--, rispettivamente fr. 300.-- per il collocamento in albergo in aprile e maggio 2018, asserendo che le stesse non sono motivate.
Inoltre la medesima ha fatto valere che la decisione del 4 maggio 2018 di assegnazione di una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 893.-- per il periodo 15-31 maggio 2018 non sarebbe corretta, in particolare per quanto attiene alla deduzione di fr. 150.-- che lei credeva si trattasse del rimborso della cauzione (cfr. doc. A12).
1.8. RI 1, con scritto del 22 giugno 2018, spedito il 23 giugno 2018, ha inoltrato al TCA un “reclamo” contro le decisioni del 23 aprile, del 4 e 24 maggio 2018, chiedendone l’annullamento.
La medesima, da una parte, ha precisato di avere contestato i provvedimenti menzionati il 5 e 25 maggio 2018.
Dall’altra, ha rilevato che le raccomandazioni COSAS ammettono che anche se una pigione è considerata elevata il finanziamento è dovuto, come pure che le spese impreviste (legali, __________, ecc.) sono state causate dall’USSI (Cfr. doc. I).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
Nel merito
2.2. Secondo l'art. 59 cpv. 1 della Legge sull'assistenza sociale (Las) "la domanda di prestazioni assistenziali inoltrata da una persona domiciliata nel cantone deve essere presentata secondo la procedura coordinata di applicazione della Laps".
L'art. 60 Las prevede che:
" 1Il Dipartimento decide sulle domande di prestazioni assistenziali.
2Per le domande di prestazioni di cui agli art. 18 e 20 il Dipartimento decide in base ad un preavviso del Comune di domicilio del beneficiario che ha, di principio, carattere vincolante.
3La decisione motivata in forma scritta e con l’indicazione dei rimedi giuridici è notificata al richiedente o al suo rappresentante legale."
L'art. 65 cpv. 1 Las stabilisce invece che "contro la decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui all'art. 33 Laps".
Quest'ultima disposizione della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha il seguente tenore:
" 1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.
2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.
3È’ applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA)."
2.3. Nella presente evenienza, in cui RI 1 ha inviato al TCA un “reclamo” contro le decisioni emesse dall’USSI il 23 aprile, rispettivamente il 4 e il 24 maggio 2018 (cfr. consid. 1.1.; 1.2.; 1.3.; 1.6.) chiedendone l’annullamento, il TCA, alla luce delle disposizioni citate al consid. 2.2., non può entrare nel merito del suo scritto del 22 giugno 2018, in quanto questo Tribunale può pronunciarsi solo sulle decisioni su reclamo emanate dall'organo amministrativo che le ha emesse (per dei casi analoghi cfr. STCA 42.2018.8-11 del 7 febbraio 2018; STCA 42.2017.4-10 del 15 febbraio 2017; STCA 42.2017.2 del 18 gennaio 2017; STCA 42.2010.19 del 7 luglio 2010; STCA 42. 2009.14 del 26 agosto 2009; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2005.6 del 5 settembre 2005 e STCA 42.2004.2 del 20 ottobre 2004).
Un ricorso potrà essere eventualmente inoltrato a questo Tribunale contro le decisioni su reclamo dell’USSI.
Gli atti sono, pertanto, trasmessi all’amministrazione affinché statuisca sui reclami di RI 1 mediante l’emissione di decisioni su reclamo.
2.4. Giova, abbondanzialmente, osservare, per quanto concerne la tempestività del reclamo, che in relazione alle due decisioni del 23 aprile 2018 (cfr. consid. 1.1.; 1.2.) RI 1 ha asserito di averle ricevute soltanto il 25 maggio 2018 dopo che l’amministrazione le ha rispedite alla stessa (cfr. doc. A9; A10; A11).
Per quanto concerne, invece, il provvedimento del 4 maggio 2018 RI 1 ha indicato averlo contestato anche con scritti del 5 e 25 maggio 2018 (cfr. doc. A9; A12; I).
Nello scritto del 25 maggio 2018 (cfr. doc. A12) risultano peraltro censurate anche le decisioni del 23 aprile 2018.
2.5. Alla luce di quanto esposto al precedente considerando, nel caso concreto, lo scritto del 22 giugno 2018 al TCA va esaminato, in relazione alle decisioni del 23 aprile 2018 (cfr. doc. A1; A2; consid. 1.1.; 1.2.) e alla decisione del 4 maggio 2018 (cfr. doc. A3; consid. 1.3.), anche quale ricorso per denegata/ritardata giustizia.
Secondo l'art. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) il ricorso può essere interposto anche se l'assicurato o l'autorità competente, nonostante la domanda dell'assicurato non emani una decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo.
Per costante giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Sempre secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare ragionevole, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 131 V 407 consid. 1.1.; DTF 107 Ib 164 consid. 3b). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia.
In particolare, secondo la giurisprudenza federale, non si può giustificare la lunghezza delle procedure invocando il sovraccarico di lavoro (cfr. SVR 1999 ALV Nr. 15).
Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).
Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura, non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento delle parti e l'importanza della vertenza per l'interessato (cfr. STF 8C_194/2011 del 8 febbraio 2012 consid. 3.2.; STF 9C_841/2008 del 28 novembre 2008; STF 9C_624/2008 del 10 settembre 2008; DTF 130 I 332; DTF 129 V 411, DTF 125 V 188, DTF 1999 Ib 325; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).
Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e rapida (cfr. art. 15 cpv. 1 Lptca; art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (cfr. STF 9C_469/2011 del 18 giugno 2012 consid. 5.2.; DTF 110 V 61 consid. 4).
Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, pag. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).
In una sentenza 8C_681/2008 del 20 marzo 2009 relativa al diniego di giustizia nel contesto di una domanda di aiuto d'emergenza, il Tribunale federale si è così espresso:
" (...)
3.1 Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH en reprochant aux premiers juges de ne pas avoir statué dans un délai raisonnable. Il fait valoir, en particulier, que l'arrêt attaqué a été rendu plus d'une année après le dépôt du recours, contrairement à l'exigence de l'art. 57 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives du canton de Vaud (LJPA; loi abrogée par la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, entrée en vigueur le 1er janvier 2009 [LPA-VD; RSV 173.36]).
3.2 Dans la mesure où l'autorité intimée a rendu son arrêt, le grief de déni de justice formel est irrecevable, le recourant n'ayant pas d'intérêt à la constatation d'un tel déni (art. 29 Cst. et art. 89 al. 1 let. c LTF; ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 128 II 34 consid. 1b p. 36). Le point de savoir s'il subsiste un droit à la constatation d'une éventuelle violation du principe de la célérité, qui sanctionne le dépassement du délai raisonnable ou adéquat et qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime (ATF 130 I 312 consid. 5.3 p. 333; 129 V 411 consid. 1.3 p. 417) peut demeurer indécis. Le recours devant l'autorité cantonale a été déposé le 19 décembre 2006. Le jugement attaqué a été rendu le 18 juillet 2008, soit une durée de procédure de dix-neuf mois. L'affaire était relativement complexe sur le plan juridique, le recourant ayant soulevé un certain nombre de griefs en relation avec ses droits fondamentaux, que la Cour cantonale a soigneusement examinés. La Cour a considéré que l'arrêt revêtait une portée de principe en ce qui concerne l'étendue de l'aide qui devait être allouée au recourant. Aussi bien a-t-elle tenu une séance de coordination entre les juges de la Cour de droit administratif et public III. Il est vrai, d'autre part, que la procédure n'a pas nécessité de mesures d'instruction particulières et que le recourant, à plusieurs reprises, s'est plaint de la longueur de celle-ci. Compte tenu, en particulier, de la nature du litige et de l'enjeu qu'il présentait pour l'intéressé, un délai de dix-neuf mois est certainement à la limite de ce qui est admissible. Il n'apparaît cependant pas excessif au point de constituer une violation des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH qui devrait être constatée dans le présent arrêt. Quant au délai d'une année pour statuer fixé par l'art. 57 al. 1 LJPA, il doit être considéré comme un délai d'ordre qui ne saurait comme tel créer un droit pour le justiciable (arrêts 2P.19/2005 du 11 novembre 2005 consid. 4.3 et 1P.663/2000 du 16 janvier 2001 consid. 2b)."
Nell’ambito di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere discrezionale.
In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto, con l’obiettivo di stabilire se l’aver ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio 1992, consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, pag. 194seg., e U 268/01 dell’8 maggio 2003, consid. 4.1).
2.6. Nella concreta evenienza tra le contestazioni del 5 e del 25 maggio 2018 (cfr. doc. A9; A12) e l’inoltro dello scritto del 22 giugno 2018 al TCA è trascorso circa un mese e mezzo, rispettivamente poco meno di un mese.
In queste condizioni, il ricorso per denegata/ritardata giustizia presentato da RI 1 deve in ogni caso essere respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il “reclamo” del 22 giugno 2018 è irricevibile.
§ Gli atti sono trasmessi all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento affinché decida sui reclami di RI 1 contro le decisioni del 23 aprile, 4 e 24 maggio 2018.
2. Il ricorso per denegata giustizia del 22 giugno 2018 è respinto.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente La segretaria
Daniele Cattaneo Stefania Cagni