Raccomandata

 

 

Incarto n.
42.2018.27-29

 

DC

Lugano

17 settembre 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul “reclamo” del 28 luglio 2018 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

le decisioni del 22, 24 maggio 2018 e 13 luglio 2018 emanate da

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione del 22 maggio 2018 l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito USSI) ha riconosciuto a RI 1 una prestazione assistenziale speciale di fr. 1'043.65 a titolo di franchigia e partecipazione ai costi della cassa malati per il mese di dicembre 2017 (cfr. doc. B2).

 

                               1.2.   Con ulteriore decisione del 24 maggio 2018 l’amministrazione ha attribuito all’interessata una prestazione assistenziale speciale di fr. 1'000.-- quale contributo massimo per la fattura del 14 maggio 2018 della ditta __________ (cfr. doc. B3).

 

                               1.3.   L’USSI, il 13 luglio 2018, ha emanato una decisione con la quale ha assegnato a RI 1 una prestazione assistenziale speciale di fr. 536.65 a titolo di conguaglio delle spese accessorie per il periodo 1° luglio 2013 – 30 giugno 2014 (cfr. doc. B1).

 

                               1.4.   RI 1, con scritto del 28 luglio 2018, ha inoltrato al TCA un “reclamo” contro le decisioni del 22, 24 maggio 2018 e 13 luglio 2018, chiedendo in buona sostanza di condannare l’USSI a evadere le pendenze, precisando che non è dato di sapere il motivo per il quale gli importi delle prestazioni speciali accolte non siano stati versati (cfr. doc. I).

 

                               1.5.   Il 24 agosto 2018 l’USSI ha osservato che le prestazioni in questione dovute sono state versate. Al riguardo l’amministrazione ha allegato un proprio scritto del 6 agosto 2018 indirizzato a RI 1 in cui le è stato specificato che gli importi riconosciutile con le decisioni del 22, 24 maggio 2018 e 13 luglio 2018 per la franchigia e la partecipazione ai costi della cassa malati, per le spese di trasloco e per le spese accessorie sono stati corrisposti, in particolare le spese per il trasloco direttamente alla ditta __________ e le spese accessorie per il lasso di tempo luglio 2013 – giugno 2014 direttamente all’__________ di __________ (cfr. doc. IV + 1-8).

 

                               1.6.   RI 1 ha presentato alcune osservazioni il 7 settembre 2018 (cfr. doc. VI + C1-C8).

 

                               1.7.   Il doc. VI con i relativi allegati è stato trasmesso per conoscenza all’USSI (cfr. doc. VII).

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Secondo l'art. 59 cpv. 1 della Legge sull'assistenza sociale (Las) "la domanda di prestazioni assistenziali inoltrata da una persona domiciliata nel cantone deve essere presentata secondo la procedura coordinata di applicazione della Laps".

 

                                         L'art. 60 Las prevede che:

 

" 1Il Dipartimento decide sulle domande di prestazioni assistenziali.

 

2Per le domande di prestazioni di cui agli art. 18 e 20 il Dipartimento decide in base ad un preavviso del Comune di domicilio del beneficiario che ha, di principio, carattere vincolante.

 

3La decisione motivata in forma scritta e con l’indicazione dei rimedi giuridici è notificata al richiedente o al suo rappresentante legale."

 

                                         L'art. 65 cpv. 1 Las stabilisce invece che "contro la decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui all'art. 33 Laps".

 

                                         Quest'ultima disposizione della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha il seguente tenore:

 

" 1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.

 

2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.

 

3È’ applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA)."

 

                               2.3.   L’art. 59 LPGA, relativo alla legittimazione ricorsuale e applicabile in ambito di assistenza sociale in virtù dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps, stabilisce che ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.

 

                                         La giurisprudenza considera degno di protezione ogni interesse pratico o giuridico a domandare la modificazione o l’annullamento della decisione impugnata che può fare valere una persona toccata da quest’ultima. L’interesse degno di protezione consiste pertanto nell’utilità pratica che l’accoglimento dell’impugnativa procurerebbe al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio economico, ideale, materiale o di altra natura che la decisione impugnata gli cagionerebbe (cfr. DTF 130 V 196, consid. 3 e riferimenti ivi citati).

                                         L’interesse deve essere diretto e concreto. In particolare, la persona deve trovarsi in un rapporto sufficientemente stretto con la decisione; ciò non è il caso di colui che è toccato soltanto in modo indiretto o mediato.

                                         Questo presupposto assume un particolare significato quando la decisione non viene impugnata dal suo destinatario in senso materiale, ma da un terzo (DTF 130 V 560, consid. 3.3).

 

                                         Su questo tema cfr. pure STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 2.1.; STF I 112/07 del 25 gennaio 2008; RtiD II-2006 pag. 190 e RtiD II-2006 pag. 195.

 

                                         In un giudizio 9C_499/2012 del 27 maggio 2013 consid. 2.1. l’Alta Corte ha, segnatamente, rilevato che:

 

" (…) È dato un interesse degno di protezione se l'esito della procedura è suscettibile di influenzare la situazione fattuale o giuridica del ricorrente (DTF 133 II 409 consid. 1.3 pag. 413 con riferimenti). L'interesse - pratico e attuale - non deve sussistere soltanto al momento dell'inoltro del ricorso, bensì anche quando è pronunciata la sentenza (DTF 136 II 101 consid. 1.1 pag. 103; cfr. pure Steinmann, in Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 74 all'art. 89). Questa esigenza garantisce, nell'interesse dell'economia processuale, che il Tribunale federale statuisca su questioni concrete e non soltanto teoriche (DTF 136 I 274 consid. 1.3 pag. 276 seg.)."

 

                               2.4.   In una sentenza I 239/05 del 22 marzo 2007 il Tribunale federale ha ricordato che l'esistenza di un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, necessario per ammettere la legittimazione a ricorrere, dev'essere negata se il ricorso di diritto amministrativo è unicamente rivolto contro la motivazione della stessa senza chiedere la modifica del dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere impugnato (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418; 106 V 91 consid. 1 pag. 92 con riferimento). È fatta salva l'eventualità in cui il dispositivo rinvia ai considerandi (cfr. DTF 113 V 159).

                                         In caso di ricorso contro le motivazioni occorre di conseguenza esaminare se l’insorgente, in realtà, non chieda la modifica del dispositivo (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b)aa). In questo senso va verificato se l'interessato si può prevalere di un interesse degno di protezione all'accertamento immediato del punto litigioso stabilito nella decisione impugnata (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418 e i riferimenti ivi citati; cfr. anche DTF 119 V 171 consid. 1 pag. 173).

 

                                         In una sentenza 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di un’assicurata che non contestava né l’entità della rendita AI attribuita, né l’inizio della determinazione della rendita, ma nell’ottica del riconoscimento di una rendita d’invalidità della previdenza professionale, pretendeva soltanto un’altra definizione dell’insorgenza dell’invalidità. L’Alta Corte non ha riconosciuto un interesse degno di protezione all’annullamento della decisione dell’AI, in quanto l’insorgente non aveva chiesto alcuna modificazione del dispositivo della decisione, ma censurava un elemento della determinazione della rendita e, con ciò la motivazione della prestazione riconosciutale (SVR 2009 BVG nr. 27).

 

                                         Al riguardo cfr. pure STCA 38.2015.74 del 30 novembre 2015; STCA 32.2012.98 del 16 settembre 2013 consid. 2.2.

 

                               2.5.   Nella presente evenienza, in cui RI 1 ha inviato al TCA un “reclamo” contro le decisioni emesse dall’USSI il 22, 24 maggio 2018 e 13 luglio 2018 (cfr. consid. 1.1.; 1.2.; 1.3.), questo Tribunale, alla luce delle disposizioni citate al consid. 2.2., non può entrare nel merito del suo scritto del 28 luglio 2018, in quanto il medesimo può pronunciarsi solo sulle decisioni su reclamo emanate dall'organo amministrativo che le ha emesse (per dei casi analoghi cfr. le sentenze riguardanti RI 1 stessa: STCA 42.2018.22-25 del 23 luglio 2018; STCA 42.2018.8-11 del 7 febbraio 2018 e STCA 42.2017.2 del 18 gennaio 2017. Inoltre cfr. STCA 42.2017.4-10 del 15 febbraio 2017; STCA 42.2010.19 del 7 luglio 2010; STCA 42. 2009.14 del 26 agosto 2009; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008).

 

                                         Questa Corte rileva, inoltre, che RI 1, nella presente evenienza, a prescindere dalla questione della tempestività o meno della contestazione delle decisioni del 22 e 24 maggio 2018, non dispone in ogni caso di un interesse degno di protezione pratico e attuale alla disamina delle decisioni del 22, 24 maggio e 13 luglio 2018 (cfr. consid. 2.3.; 2.4.).

                                         In effetti con i provvedimenti del 22, 24 maggio e 13 luglio 2018 l’USSI le ha riconosciuto delle prestazioni assistenziali speciali - non censurate in quanto tali - i cui importi, contrariamente a quanto asserito dall’interessata nello scritto del 28 luglio 2018 (cfr. consid. 1.4.; doc. I), sono già stati corrisposti (cfr. consid. 1.1.; 1.2; 1.3.; 1.5.; doc. B1; B2; B3; IV).

 

                                         In proposito cfr. STCA 42.2018.12 del 5 aprile 2018; STCA 38.2015.74 del 30 novembre 2015; STCA 38.2013.27 del 24 luglio 2013.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il “reclamo” del 28 luglio 2018 è irricevibile.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti