Raccomandata

 

 

Incarto n.
42.2018.34

 

rs

Lugano

9 gennaio 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 19 settembre 2018 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 7 settembre 2018 emanata da

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   L’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), con decisione del 1° giugno 2011 relativa al mese di giugno 2011, ha concesso ad RI 1 (__________ 1991) - che percepisce l’assistenza sociale dal dicembre 2009 (cfr. doc. 533; 45-47; B2) - una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'878.-- con trattenuta per sanzione di fr. 100.--), in quanto il medesimo non ha collaborato in modo positivo al suo inserimento professionale proposto dall’USSI (cfr. doc. 527; 528).

                                      

                                         Con decisione su reclamo del 10 novembre 2011, cresciuta in giudicato incontestata, l’amministrazione ha confermato la sanzione di fr. 100.--, ritenendola adeguata, poiché RI 1 non si è presentato per uno stage di lavoro (dopo essere stato convocato a tal fine) e non ha seriamente cercato altri impieghi (cfr. doc. 469-475).

 

                                         Dal 2011 al febbraio 2018 l’USSI ha sempre dedotto dalla prestazione assistenziale mensile accordata all’interessato l’ammontare di fr. 100.-- quale sanzione (cfr. doc. 507; 458; 443; 431; 419; 401; 386; 369; 351; 333, 305; 290; 274; 531-532).

 

                               1.2.   Con decisione del 26 febbraio 2018 l’USSI ha riconosciuto ad RI 1 il diritto al rinnovo delle prestazioni assistenziali ordinarie, assegnandogli una prestazione di fr. 1'859.-- mensili per i mesi di marzo e aprile 2018. Dall’importo menzionato sono stati dedotti, tra l’altro, fr. 100.-- al mese a titolo di “trattenuta per sanzione in inserimento sociale” (cfr. doc. 257)

 

                               1.3.   Il 7 settembre 2018 l’USSI ha emanato una decisione su reclamo con cui ha parzialmente accolto il reclamo (cfr. doc. 506) interposto il 13 marzo 2018 da RI 1 contro il provvedimento del 26 febbraio 2018 e ha annullato la trattenuta mensile di fr. 100.-- per i mesi di marzo e aprile 2018.

                                         L’amministrazione ha, in particolare, rilevato che:

 

" (…) La decisione impugnata, con la trattenuta in oggetto, non soddisfa i requisiti citati e la trattenuta deve essere annullata. Infatti la sanzione applicata non è stabilita da una decisione di riduzione scritta e motivata – emessa dopo aver informato e sentito il beneficiario – con l’indicazione dei rimedi giuridici e che stabilisce la durata della sanzione alla cui scadenza vi sarà una rivalutazione della situazione da parte dell’autorità decidente, con la possibilità di rinnovare la decisione nel caso in cui le condizioni materiali per una riduzione siano ancora date. Essa rappresenta per contro la continuità di una sanzione a tempo indeterminato, ormai priva di proporzionalità.

Essa deve quindi essere eliminata.

Oggetto del reclamo è la decisione del 26 febbraio 2018. Le decisioni precedenti, comprensive pure con la sanzione di CHF 100.-, sono cresciute in giudicato e non si giustifica una loro rivalutazione considerato che il reclamante ha costantemente violato l’obbligo di collaborare, rifiutando di prendere parte alle varie misure di integrazione ripetutamente proposte dall’USSI. (…)” (Doc. A1)

 

                               1.4.   Contro la decisione su reclamo del 7 settembre 2018 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA chiedendo il versamento di “tutti i soldi arretrati, sottrattimi dalle sanzioni arbitrarie, a partire dal mese di giugno 2011, o comunque 2012, fino ad aprile 2018” (cfr. doc. I pag. 4).

                                         A sostegno della propria pretesa l’insorgente ha, segnatamente, addotto:

 

" (...) Premetto che percepisco tali prestazioni da diversi anni, in quanto avendo concluso male e con brutte note la scuola media, in seguito alla separazione dei miei genitori, non ho mai avuto opportunità lavorative, e nemmeno di conseguire un diploma.

Il motivo di tale sanzione era dovuto al fatto che non accettai una proposta di frequentare un corso a __________ della __________, che non dava accesso al mondo del lavoro, né rilasciava diplomi riconosciuti, pertanto inutile, visto che non mi avrebbe aiutato in nessun modo ad inserirmi nel mondo del lavoro, oltretutto avrei dovuto essere a contatto con tossicodipendenti e persone con gravi problemi, con i quali non ho nulla a che vedere.

A prescindere se tale sanzione fosse giustificata o meno, il problema sta nel fatto che mi hanno sanzionato per ben quasi sette anni, fino ad aprile 2018.

Nelle Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali 2017 una sanzione può essere data per tre mesi rinnovabili, ma al massimo per dodici mesi; quindi anche non contando il primo anno di sanzione, sono stato sanzionato arbitrariamente per ben quasi sei anni.

Così come il sopracitato Ufficio stesso ha riconosciuto nella decisione su reclamo del 07.09.2018, dichiarando la sanzione soppressa.

Nella stessa hanno però dichiarato che “il reclamante ha costantemente violato l’obbligo di collaborare, rifiutando di prendere parte alle varie misure d’integrazione ripetutamente proposte dall’USSI”, affermazione completamente distorta, in quanto a parte l’inutile proposta della __________ precedentemente citata, in tutti questi anni mi avevano unicamente fatto una proposta presso un’azienda agricola ad __________, nella quale avrei dovuto essere a contatto con dei carcerati, e non avrei avuto modo di conseguire un diploma riconosciuto, né di uscire dall’assistenza sociale, visto che si trattava di una proposta temporanea.

A parte queste proposte inutili, in tutti questi anni non hanno suggerito nulla di concreto, ma solo cose umilianti. Anzi, sono io che per due volte avevo chiesto loro se erano disposti a pagarmi due corsi: uno della __________, mi avrebbe permesso di diventare pizzaiolo certificato, e l’altro dell’__________, permetteva di accedere agli esami per conseguire il diploma di contabile, ed erano corsi che avrei potuto frequentare, in quanto non avevano requisiti particolari; ed invece si sono sempre rifiutati di finanziarli.

Inoltre, ogni mese faccio ben venti ricerche lavorative, che gli spedisco in occasione di ogni rinnovo delle prestazioni. In ogni caso, non è giustificabile il fatto che mi hanno sanzionato in maniera illegale.

Come più volte ho anche fatto presente all’USSI tramite lettere raccomandate, da parte mia c’è la massima disponibilità a frequentare corsi veri ed utili che diano dei diplomi riconosciuti o fare dei lavori in aziende nelle quali ci sia la reale possibilità di venire assunto e di rendermi autosufficiente ed autonomo.

Il punto è che non si dovrebbe fare qualcosa tanto per fare, ma si dovrebbe fare qualcosa per potersi inserire nel mondo del lavoro, in modo da poter essere indipendenti dall’aiuto statale. (…)” (Doc. I)

 

                               1.5.   Nella sua risposta del 9 ottobre 2018 l’USSI ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.6.   Il 16 ottobre 2018 il ricorrente ha presentato delle osservazioni (cfr. doc. V; B1-3).

 

                               1.7.   L’amministrazione, il 18 ottobre 2018, ha ribadito che:

 

" (…) Le precedenti decisioni della sanzione di CHF 100.- sono state accettate, non contestate e quindi sono cresciute in giudicato.

Si rileva che l’assistito non ha cambiato il proprio atteggiamento di rifiuto delle misure di inserimento previste dalla legge e normalmente seguite dagli atri assistiti, né, da solo, in sette anni ha trovato un lavoro adeguato alle sue esigenze. (…)” (Doc. VII)

 

                               1.8.   Il 26 ottobre 2018 l’insorgente si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie, allegando della documentazione (cfr. doc. IX; doc. IX1-5).

 

                               1.9.   I doc. IX e IX1-5 sono stati trasmessi all’amministrazione per osservazioni. Inoltre il TCA ha chiesto all’USSI di produrre le decisioni di prestazioni assistenziali riconosciute al ricorrente per i mesi di giugno e luglio 2014 (cfr. doc. X).

 

                                         Il 19 novembre 2018 sono pervenute a questa Corte, in particolare, la decisione del 28 maggio 2014 concernente il mese di giugno 2014 (assegnazione di una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'926.- con trattenuta di fr. 100 per sanzione; cfr. doc. 531) e la decisione del 26 giugno 2014 riguardante il mese di luglio 2014 (assegnazione di una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'926.- con trattenuta di fr. 100 per sanzione; cfr. doc. 532).

                                         L’USSI si è peraltro riconfermato nella risposta di causa postulando la reiezione del ricorso (cfr. doc. XI).

 

                             1.10.   I doc. XI e 531-533 sono stati inviati per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. XII).

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   L’art. 56 cpv. 1 LPGA, applicabile nell’ambito dell’assistenza sociale in virtù del rinvio di cui agli art. 65 Las e 33 cpv. 3 Laps, prevede che le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.

                                         Competente è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA).

 

                                         L’art. 59 LPGA, relativo alla legittimazione ricorsuale, stabilisce che ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.

 

                                         La giurisprudenza considera degno di protezione ogni interesse pratico o giuridico a domandare la modificazione o l’annullamento della decisione impugnata che può fare valere una persona toccata da quest’ultima. L’interesse degno di protezione consiste pertanto nell’utilità pratica che l’accoglimento dell’impugnativa procurerebbe al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio economico, ideale, materiale o di altra natura che la decisione impugnata gli cagionerebbe (cfr. DTF 130 V 196, consid. 3 e riferimenti ivi citati; U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009; N. 4 segg. ad art. 59)).

                                         L’interesse deve essere diretto e concreto. In particolare, la persona deve trovarsi in un rapporto sufficientemente stretto con la decisione; ciò non è il caso di colui che è toccato soltanto in modo indiretto o mediato.

                                         Questo presupposto assume un particolare significato quando la decisione non viene impugnata dal suo destinatario in senso materiale, ma da un terzo (DTF 130 V 560, consid. 3.3).

 

                                         Su questo tema cfr. pure STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 2.1.; STF I 112/07 del 25 gennaio 2008; RtiD II-2006 pag. 190 e RtiD II-2006 pag. 195.

 

                                         In un giudizio 9C_499/2012 del 27 maggio 2013 consid. 2.1. l’Alta Corte ha, segnatamente, rilevato che:

 

" (…) È dato un interesse degno di protezione se l'esito della procedura è suscettibile di influenzare la situazione fattuale o giuridica del ricorrente (DTF 133 II 409 consid. 1.3 pag. 413 con riferimenti). L'interesse - pratico e attuale - non deve sussistere soltanto al momento dell'inoltro del ricorso, bensì anche quando è pronunciata la sentenza (DTF 136 II 101 consid. 1.1 pag. 103; cfr. pure Steinmann, in Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 74 all'art. 89). Questa esigenza garantisce, nell'interesse dell'economia processuale, che il Tribunale federale statuisca su questioni concrete e non soltanto teoriche (DTF 136 I 274 consid. 1.3 pag. 276 seg.)."

 

                               2.3.   In una sentenza I 239/05 del 22 marzo 2007 il Tribunale federale ha ricordato che l'esistenza di un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, necessario per ammettere la legittimazione a ricorrere, dev'essere negata se il ricorso di diritto amministrativo è unicamente rivolto contro la motivazione della stessa senza chiedere la modifica del dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere impugnato (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418; 106 V 91 consid. 1 pag. 92 con riferimento). È fatta salva l'eventualità in cui il dispositivo rinvia ai considerandi (cfr. DTF 113 V 159).

                                         In caso di ricorso contro le motivazioni occorre di conseguenza esaminare se l’insorgente, in realtà, non chieda la modifica del dispositivo (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b)aa). In questo senso va verificato se l'interessato si può prevalere di un interesse degno di protezione all'accertamento immediato del punto litigioso stabilito nella decisione impugnata (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418 e i riferimenti ivi citati; cfr. anche DTF 119 V 171 consid. 1 pag. 173).

 

                                         In una sentenza 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di un’assicurata che non contestava né l’entità della rendita AI attribuita, né l’inizio della determinazione della rendita, ma nell’ottica del riconoscimento di una rendita d’invalidità della previdenza professionale, pretendeva soltanto un’altra definizione dell’insorgenza dell’invalidità. L’Alta Corte non ha riconosciuto un interesse degno di protezione all’annullamento della decisione dell’AI, in quanto l’insorgente non aveva chiesto alcuna modificazione del dispositivo della decisione, ma censurava un elemento della determinazione della rendita e, con ciò la motivazione della prestazione riconosciutale (SVR 2009 BVG nr. 27).

 

                                         Al riguardo cfr. pure STCA 42.2018.13 del 21 giugno 2018; STCA 42.2018.12. del 5 aprile 2018; STCA 38.2015.74 del 30 novembre 2015; STCA 32.2012.98 del 16 settembre 2013 consid. 2.2.

 

                               2.4.   Nel caso di specie, come visto nei fatti (cfr. consid. 1.2., 1.3.), l’USSI, con la decisione su reclamo del 7 settembre 2018 (cfr. doc. A1), ha riformato la decisione del 26 febbraio 2018 (cfr. doc. 257), con cui ha concesso ad RI 1 il rinnovo delle prestazioni assistenziali ordinarie per i mesi di marzo e aprile 2018, annullando la trattenuta mensile di fr. 100.-- applicata al ricorrente a titolo di “sanzione in inserimento sociale” (cfr. doc. 257).

 

                                         Al riguardo giova ribadire, da una parte, che ai sensi dell’art. 59 LPGA, applicabile nel caso di specie in virtù degli art. 65 Las e 33 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.2.), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.

                                         Dall’altra, che l'esistenza di un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata dev'essere negata se il ricorso è unicamente rivolto contro la motivazione della stessa senza chiedere la modifica del dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere impugnato.

                                         È fatta salva l'eventualità, che però non si realizza in concreto, in cui il dispositivo rinvia ai considerandi (cfr. consid. 2.3.).

 

                                         Avendo l’amministrazione, con decisione su reclamo del 7 settembre 2018, riformato il precedente provvedimento del 26 febbraio 2018 e accolto la richiesta del ricorrente formulata nel reclamo del 13 marzo 2018, e meglio che gli “venga revocata la sanzione con effetto immediato” (cfr. doc. 506), un ricorso contro la decisione su reclamo citata non può portare ora a un risultato più favorevole per quest’ultimo.

 

                                         L’insorgente, quindi, nella presente evenienza non dispone di un interesse degno di protezione pratico e attuale alla disamina della decisione su reclamo del 7 settembre 2018.

 

                                         Difettando un interesse degno di protezione, il ricorso risulta pertanto inammissibile (cfr. STCA 42.2018.41 del 5 dicembre 2018 consid. 2.6. in fine; STCA 42.2018.12 del 5 aprile 2018; STCA 38.2015.74 del 30 novembre 2015; STCA 38.2013.27 del 24 luglio 2013).

 

                               2.5.   Giova, poi, segnalare che la costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013 consid. 2.1.; STF 9C_393/2011 del 16 settembre 2011 consid. 1; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388, DTF 125 V 413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

 

                                         Nella presente fattispecie la decisione su reclamo del 7 settembre 2018, come pure la decisione del 26 febbraio 2018 (cfr. doc. 257; A1), riguardano esclusivamente il diritto a prestazioni assistenziali ordinarie per i mesi di marzo e aprile 2018.

 

                                         Come esposto sopra, l’USSI ha in ogni caso accolto la richiesta dell’insorgente, fatta valere con il reclamo contro il provvedimento del 26 febbraio 2018, di annullare la trattenuta-sanzione di fr. 100.-- mensili (cfr. doc. A1; consid. 1.3.).

 

                                         Ogni altra questione sollevata nel ricorso e nelle osservazioni del 16 e 26 ottobre 2018 (cfr. doc. I; V; IX), in particolare concernente la richiesta di versargli il denaro corrispondente a tutte le trattenute applicategli dal giugno 2011 o eventualmente dal giugno 2012, esula dunque dalla presente causa.

 

                                         Di conseguenza questa Corte non può esaminare la problematica menzionata.

 

                                         Il TCA ritiene, in ogni caso, utile evidenziare che l’USSI, dal 2011 fino al febbraio 2018, ha applicato nei confronti dell’insorgente la deduzione di fr. 100.-- al mese indicandola chiaramente in ogni decisione concernente l’assegnazione di una prestazione assistenziale ordinaria mensile (cfr. consid. 1.1.; doc. 458; 443; 431; 419; 401; 386; 369; 351; 333, 305; 290; 274).

 

                                         Tali provvedimenti sono cresciuti in giudicato incontestati.

 

                                         In effetti dalle carte processuali emerge che la decisione su reclamo del 10 novembre 2011 con la quale l’amministrazione ha confermato la sanzione di fr. 100.-- del 1° giugno 2011, ritenendola adeguata, poiché RI 1 non si è presentato per uno stage di lavoro (dopo essere stato convocato a tal fine) e non ha seriamente cercato altri impieghi non è stata impugnata davanti a questo Tribunale (cfr. consid. 1.1.).

 

                                         Inoltre non risulta che l’insorgente, benché l’amministrazione, in relazione al suo reclamo del 6 luglio 2012 contro la decisione di accoglimento della prestazione assistenziale del 16 giugno 2012 in cui ha postulato l’annullamento della penalizzazione di fr. 100.-- (cfr. doc. 515; 516), avrebbe dovuto emanare una decisione su reclamo ai sensi dell’art. 33 Laps e non limitarsi a inviare, il 27 settembre 2012, uno scritto all’interessato, abbia reagito in qualche modo a quest’ultimo. Ciò, nonostante l’USSI, nello scritto del 27 settembre 2012, avesse specificato che le sanzioni gli venivano applicate a causa della sua mancanza di collaborazione (cfr. doc. 515).

 

                                         Infine è vero che nel 2014 il ricorrente ha scritto all’amministrazione il 7 luglio, tra l’altro, chiedendo di annullare la sanzione di fr. 100.-- mensili (cfr. doc. 511=IX2) e il 25 luglio, successivamente a uno scritto di risposta dell’USSI del 18 luglio 2014 (cfr. doc. 510: “(…) la sanzione di fr. 100.- resterà attiva fino a quando non sarà disposto a svolgere un programma d’inserimento sociale. (…)”), ribadendo la sua domanda (cfr. doc. 108; IX3).

                                         È altrettanto vero, però, che, dopo l’ulteriore lettera dell’amministrazione del 31 luglio 2014 e nonostante il relativo tenore (cfr. doc. 507: “(…) Le ricordiamo che dal mese di maggio 2011 non ha mai voluto partecipare in modo positivo e collaborativo ad un programma d’inserimento sociale proposto dal nostro Ufficio motivo per cui ha ricevuto una sanzione. Le ribadiamo nuovamente che dal momento in cui sarà disposto a svolgere un programma d’inserimento sociale la sanzione mensile di fr. 100.-verrà annullata.”), il ricorrente, fino al reclamo del 13 marzo 2018 (cfr. doc. 506) contro la decisione del 26 febbraio 2018 (cfr. doc. 257; consid. 1.2.), non ha più contestato la sanzione di fr. 100.--, benché, perlomeno per il periodo aprile 2016 febbraio 2018 (cfr. doc. 458; 443; 431; 419; 401; 386; 369; 351; 333, 305; 290; 274) l’USSI abbia emesso mensilmente o ogni due mesi una decisione di concessione delle prestazioni assistenziali ordinarie (cfr. doc. 458; 443; 431; 419; 401; 386; 369; 351; 333, 305; 290; 274).

 

                                         Visto che le decisioni di concessione della prestazione assistenziale mensile con deduzione di fr. 100.-- come sanzione relative al periodo dal 2011 al febbraio 2018 sono cresciute in giudicato, il TCA - a prescindere dalla questione di un’eventuale prescrizione (parziale) del diritto alla corresponsione di prestazioni arretrate - non può chinarsi sulla problematica concernente la richiesta di versargli la somma corrispondente alle trattenute avvenute in tale lasso di tempo.

 

                                         Va, infine, osservato, da una parte, che l’autorità amministrativa non può essere obbligata né dagli interessati, né dai Tribunali a riconsiderare un proprio provvedimento.

                                         Dall’altra, che il rifiuto di entrare in materia da parte dell’amministrazione confrontata con una richiesta di riconsiderazione di una propria decisione non può essere contestato né tramite l’inoltro di un’opposizione, rispettivamente di un reclamo, né davanti all’autorità giudiziaria (cfr. consid. 2.5.; STF 9C_452/2013 del 10 luglio 2013; STF 9C_188/2012 del 28 marzo 2012; DTF 133 V 50; STCA 39.2017.21 del 22 gennaio 2018 consid. 2.5.; 2.8.).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

 

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti