Raccomandata

 

 

Incarto n.
42.2018.36

 

rs

Lugano

12 dicembre 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 3 ottobre 2018 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 14 settembre 2018 emanata da

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,

6501 Bellinzona

 

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su reclamo del 14 settembre 2018 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI) ha confermato il proprio provvedimento dell’8 agosto 2018 (cfr. doc. 17) con cui ha negato a RI 1 (nato il __________ 1955) il rinnovo alle prestazioni assistenziali, in quanto la relativa richiesta è stata presentata senza conferma dell’inoltro della domanda di una rendita AVS anticipata.

 

                                         In particolare nella decisione su reclamo è stato indicato che:

 

" (…) L’obbligo di chiedere l’AVS anticipata corrisponde alla funzione sussidiaria dell’assistenza rispetto alle altre prestazioni sociali cui si ha diritto e al dovere di ridurre il danno.

Secondo le Direttive SKOS/CSIAS/COSAS in linea di principio, le prestazioni dell’AVS sono prioritarie rispetto al sostegno sociale e vanno calcolate integralmente nel budget del beneficiario di un sostegno sociale (COSAS n. E. 2.4.).

In linea di principio, i beneficiari del sostegno sociale andrebbero obbligati a richiedere l’anticipo della rendita (COSAS n. E 2.4.).

Il diritto al versamento anticipato della rendita AVS può essere chiesto solo per uno o due anni interi e non retroattivamente. Ciò significa che va fatto valere al più tardi entro il mese di nascita (per l’anno che segue il compleanno) (COSAS n. E. 2.4.).

Il versamento anticipato conduce ad una diminuzione della rendita per tutta la vita. Tale perdita può essere compensata da prestazioni della LPP, oppure dalle prestazioni complementari (COSAS n. E. 2.4.).

Nel caso in questione il beneficiario del sostegno sociale poteva essere obbligato a richiedere l’anticipo della rendita AVS da parte dell’USSI. Malgrado esplicito invito con il chiarimento della conseguenza in caso contrario, vale a dire la sospensione delle prestazioni, egli consapevolmente e volontariamente non l’ha fatto. Potendone uscire ha invece scelto di restare nella condizione di far capo all’assistenza.

Quando una persona consapevolmente causa o perpetua volontariamente uno stato di bisogno per ottenere le prestazioni assistenziali compie un abuso di diritto (Häfeli, Das Schweizerische Sozialhilferecht, Lucerna, 2008, pag. 285) e in tal caso è possibile la sospensione delle prestazioni (Häfeli, Das Schweizerische Sozialhilferecht, Lucerna, 2008, pag. 307). (…)” (Doc. A)

 

                               1.2.   Contro la decisione su reclamo del 14 settembre 2018 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA chiedendo l’annullamento della stessa.

                                         A sostegno della propria pretesa l’insorgente ha, segnatamente, addotto:

 

" (…) Per via della mia situazione già nota all’USSI, non dispongo di mezzi sufficienti per il sostentamento della mia famiglia. Le mie figlie sono inoltre ancora in formazione.

Da parte mia, non avevo capito pienamente le conseguenze della mancata richiesta della rendita anticipata AVS, pensavo anzi che ciò venisse in qualche modo a mio sfavore, non essendo di certo sufficientemente competente in questo ambito.

Posso dire che non sono stato adeguatamente informato e rassicurato al riguardo.

Tuttavia mi preme rilevare che il diritto a condizioni minime di esistenza è garantito dal diritto costituzionale federale non scritto (DTF 121 I 367).

Le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere rifiutate, anche se l’interessato sia personalmente colpevole del suo stato (art. 3 c. LAS)

Ritengo che la decisione di sospensione delle prestazioni assistenziali nei miei confronti non tenga conto dell’insieme delle circostanze e della “gravità” della mancata richiesta da parte mia della rendita anticipata AVS. (…)” (Doc. I)

 

                                         Il 17 ottobre 2018 è pervenuto al TCA copia di uno scritto dell’insorgente inviato alla __________ con cui, in risposta alla fissazione - il 12 ottobre 2018 - da parte di quest’ultima di un termine di pagamento delle pigioni arretrate di settembre e ottobre 2018 (in caso contrario avrebbe proceduto alla disdetta del contratto di locazione in applicazione dell’art. 257d CO), ha chiesto, comunicando la pendenza del ricorso al TCA, di volere attendere la relativa sentenza (cfr. doc. III + 1).

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 19 ottobre 2018 l’USSI ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

 

                               1.4.   Il 26 ottobre 2018 il ricorrente ha inviato alcune fatture dei premi mensili 2018 della cassa malati e di partecipazione ai costi, oltre alle spese di diffida per il richiamo di pagamento delle pigioni (cfr. doc. VII1-11).

 

                               1.5.   I doc. VII1-11 sono stati trasmessi per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. VIII).

 

                               1.6.   L’insorgente, con scritto del 29 novembre 2018, da una parte, ha asserito di non rifiutarsi assolutamente di richiedere anticipatamente la rendita AVS, ma di ritenere un suo diritto postulare la rendita al raggiungimento dell’età pensionabile, in quanto la richiesta anticipata comporterebbe una penalizzazione eccessiva e la riduzione non verrebbe compensata dall’assistenza o dalle prestazioni complementari.

                                         Dall’altra, ha sollecitato l’evasione del suo ricorso (cfr. doc. IX).

 

                               1.7.   Il doc. IX è stato inviato all’USSI per conoscenza (cfr. doc. X).

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto della vertenza è la questione di sapere se rettamente o meno l’USSI abbia negato al ricorrente il rinnovo delle prestazioni assistenziali dal mese di agosto 2018 a seguito della mancata richiesta della rendita AVS anticipata.

 

                                         L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

                                         Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

 

                                         Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

                                         Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

 

                               2.2.   L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

                                         Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

                                         L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

                                         Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

 

                               2.3.   Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

                                         Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

 

                                         La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

                                         Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

                                         Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

 

                                         Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

 

                                         Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

 

" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

 

                                         Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

 

" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

 

                                         L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

 

                                         La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

                                         L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                         Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

 

                                         Per l’anno 2016 è utile rilevare che le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2016 i seguenti forfait di mantenimento:

 

" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

                                                        (raccomandato dalla COSAS)

                                                        (CHF/mese)

 

1 persona                                            986.--

2 persone                                          1'509.--

3 persone                                          1'834.--

4 persone                                          2'110.--

5 persone                                          2'386.--

Per ogni persona                              + 200.--

supplementare

 

1.1 Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.

 

1.2 Supplemento di integrazione

a. Inserimento sociale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.

Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di integrazione di CHF 300.– al mese.

b. Inserimento professionale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC – USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.”

(cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)

 

                                         Il p.to 1.3. delle Direttive per l’anno 2016 enuncia inoltre che per i giovani adulti che vivono con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di fr. 600.--.

 

                                         Gli importi menzionati relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per gli anni 2017 e 2018 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2017, BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2018, BU N. 14/2018 del 23 marzo 2018).

 

                               2.4.   Giusta l’art. 40 cpv. 1 LAVS gli uomini e le donne che adempiono le condizioni per l'ottenimento di una rendita ordinaria di vecchiaia possono anticiparne il godimento di uno o due anni. In tali casi, il diritto alla rendita nasce per gli uomini il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 64 o 63 anni, per le donne il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 63 o 62 anni.

 

                                         L’art. 67 (“esercizio del diritto”) cpv. 1bis OAVS prevede, da un lato, che soltanto l'avente diritto o il suo rappresentante legale può far valere il diritto alla rendita ordinaria anticipata di vecchiaia (cfr. DTF 138 V 58: l'autorità assistenziale che aiuta l'assicurato non è legittimata a richiedere per quest'ultimo, nell'ambito di una curatela ad hoc, il diritto alla rendita ordinaria anticipata di vecchiaia). Dall’altro, che questo diritto non può essere richiesto retroattivamente.

 

                                         Al contrario tale diritto deve essere fatto valere in anticipo. Se una persona si annuncia solo dopo la fine del mese in cui ha compiuto 62 (le donne) oppure 63 o 64 anni (gli uomini), ha diritto alla rendita soltanto dopo il compimento dell’anno successivo (cfr. STFA H 160/03 del 27 dicembre 2004 consid. 4.1.; Direttive sulle rendite (DR) dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità p.ti 6103-6104).

 

                                         La rendita di vecchiaia anticipata viene ridotta rispetto alla rendita ordinaria (cfr. art. 40 cpv. 2 LAS; 56 OAVS).

 

                               2.5.   Nelle Direttive COSAS al punto E.2.4. aggiornato nel dicembre 2008 (“Versamento anticipato dell’AVS) figurano le seguenti indicazioni:

 

" In linea di principio, le prestazioni dell’AVS sono prioritarie rispetto al sostegno sociale e vanno calcolate integralmente nel budget del beneficiario di un sostegno sociale.

 

La decima revisione dell’AVS offre ora la possibilità di percepire la rendita AVS anticipatamente: a partire da, al massimo, due anni prima del pensiona­mento regolare. Il versamento anticipato conduce ad una diminuzione della rendita per tutta la vita. Tale perdita può essere compensata da prestazioni della LPP, oppure dalle prestazioni complementari.

La legge garantisce che, in caso di versamento anticipato della rendita AVS, per il calcolo delle prestazioni complementari annuali, sia presa in consi­derazione solo la rendita ridotta. Con ciò s’intende rendere possibile un versamento anticipato della rendita AVS anche alle persone che vivono in condizioni economiche modeste, senza che vi sia una perdita finanziaria.

Il diritto al versamento anticipato della rendita AVS può essere chiesto solo per uno o due anni interi e non retroattivamente. Ciò significa che va fatto valere al più tardi entro il mese di nascita (per l’anno che segue il compleanno). L’annuncio di voler usufruire del diritto di versamento anticipato della rendita AVS va fatto personalmente dall’assicurato.

In linea di principio, i beneficiari del sostegno sociale andrebbero obbligati a richiedere l’anticipo della rendita.”

 

                                         Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS, in dottrina, C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011) rileva quanto segue:

 

" In der Schweiz ist eine einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimum nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes  System zur Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimum für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte Personen, die in einem Privathaushalt leben und fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus, dass sie ein Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von Leistungen, die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die Verwandten- und Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die Rechtsprechung Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172)

 

                               2.6.   Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che RI 1, cittadino svizzero nato il __________ 1955 (cfr. doc. 77; 76), già nel marzo 2007 aveva inoltrato domanda di assistenza sociale (cfr. doc. 79).

                                         In un’annotazione dell’amministrazione è stato indicato che:

 

" (…) Venditore ambulante di __________ (__________), il fatturato dell’attività non lo rende economicamente autosufficiente, poiché le spese sopportate non sono totalmente recuperate.

(…) tenuto conto che l’interessato con delle scadenze regolari si ripresenta a chiedere prestazioni assistenziali e ogni qualvolta gli è stato fatto presente che l’Ufficio del Sostegno Sociale e dell’Inserimento non può finanziare le attività indipendenti; è stato inviato a chiudere l’attività per attivarsi nella ricerca di un impiego al 100%, visto che il lavoro svolto non rende la famiglia autosufficiente. (…)” (Doc. 66)

 

                                         L’USSI, il 19 dicembre 2017, ha inviato al ricorrente, unitamente alla decisione di concessione di una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 3'274.-- mensili per il periodo gennaio – marzo 2018 (cfr. doc. 230), uno scritto in cui è stato in particolare precisato:

 

" (…) Le ricordiamo di voler inoltrare una domanda orientata ad ottenere l’AVS anticipata considerato che il 12.07.2018 compirà 63 anni. Scaduto il termine non potrà più fare richiesta in tal senso. La invitiamo a trasmetterci copia della richiesta. (…)” (Doc. 229)

 

                                         La medesima indicazione è stata apposta dall’amministrazione nello scritto del 26 marzo 2018 che ha accompagnato la decisione emessa nella stessa data relativa alla prestazione assistenziale ordinaria di fr. 3'382.-- per il mese di aprile 2018 (cfr. doc. 198; 199).

 

                                         Il 24 aprile 2018 l’USSI ha riconosciuto all’insorgente una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 3'382.-- per il mese di maggio 2018 (cfr. doc. 188) e gli ha chiesto di far pervenire, in occasione della domanda di rinnovo successiva, tra l’altro, copia della richiesta di AVS anticipata, specificando che “considerato che è già stato richiesto più volte, la informiamo che il versamento della prossima prestazione è subordinato a questo documento.” (cfr. doc. 187).

 

                                         In relazione alla richiesta di rinnovo del 14 maggio 2018 (cfr. doc. 171-173), l’amministrazione, il 23 maggio 2018, ha comunicato al ricorrente che:

 

" (…) Per quanto riguarda la richiesta di AVS anticipata, le rammentiamo che la richiesta deve essere inoltrata all’ufficio competente (sportello AVS del Comune). La informiamo che la prossima prestazione è subordinata a tale richiesta. Il nostro Ufficio potrà decidere di non entrare in materia per il rinnovo della prestazione.” (Doc. 170)

 

                                         Inoltre il 13 giugno 2018 l’USSI ha scritto all’insorgente quanto segue:

 

" (…) In data 23.05.2018 le abbiamo comunicato che senza la conferma d’inoltro domanda di AVS anticipata, da presentare presso l’Agenzia AVS del comune di __________, non avremmo potuto procedere con la sua domanda di rinnovo delle prestazioni assistenziali a partire dal mese di giugno 2018.

La invitiamo a voler completare la sua richiesta di rinnovo inoltrandoci la conferma di invio della domanda citata.

La informiamo che in attesa della documentazione citata, la prestazione assistenziale rimane sospesa.” (Doc. 153)

 

                                         Alla parte resistente il 14 giugno 2018 è pervenuta una lettera del ricorrente con cui ha sollecitato l’erogazione della prestazione assistenziale relativa al mese di giugno 2018 e ha asserito:

 

(…) In relazione alla sua pressante richiesta d’inoltro della domanda per la rendita AVS, mi permetto farle cortesemente osservare che l’anticipo della rendita potrebbe comportare delle penalizzazioni anche pesanti. Per questo motivo ho ritenuto di dover richiedere il calcolo della rendita futura, in merito alla quale le ho trasmesso una copia della richiesta. Una volta in possesso di questo calcolo valuterò se inoltrare o meno la richiesta di rendita definitiva. (…)” (Doc. 150)

 

                                         Con decisione del 19 giugno 2018 l’USSI ha assegnato all’insorgente una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 3'382.-- per il mese di giugno 2018 (cfr. doc. 146).

                                         La lettera accompagnatoria ha il seguente tenore:

 

" (…) Tramite la presente le confermiamo che sarà emanato il rifiuto delle prestazioni assistenziali se sarà presentata una richiesta di rinnovo per le prestazioni assistenziali da agosto 2018 senza la conferma dell’inoltro della domanda di rendita AVS anticipata. Considerato che le conseguenze finanziarie derivanti dalla sua scelta personale di rinunciare a percepire la rendita AVS anticipata non possono essere sopportate dal nostro ufficio, non si giustifica il versamento di una prestazione mensile a compensazione della lacuna finanziaria. Nel caso in cui con la richiesta di rinnovo verrà confermato l’inoltro della domanda di rendita AVS anticipata, il diritto verrà stabilito come intervento integrativo alla rendita percepita e in attesa che sia emanata a suo favore la decisione di prestazione complementare.

Le ricordiamo che l’art. 2 della Legge sull’assistenza sociale recita:

Sussidiarietà dell’assistenza

1Le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quella della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali.

2In particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps) (…)” (Doc. 144)

 

                                         Il 27 giugno 2018 l’amministrazione ha concesso all’insorgente una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 3'382.-- per il mese di luglio 2018 (cfr. doc. 135).

 

                                         L’USSI, l’8 agosto 2018, ha poi emesso una decisione di rifiuto delle prestazioni assistenziali a partire dal 1° agosto 2018 in applicazione del principio di sussidiarietà, rilevando:

 

" (…) Considerato che la richiesta di rinnovo è stata presentata senza la conferma dell’inoltro della domanda di AVS anticipata, rendita alla quale avrebbe diritto dal 1° agosto 2018, e che le conseguenze finanziarie derivanti dalla sua scelta personale di rinunciare a percepire la rendita AVS anticipata non possono essere sopportate dal nostro ufficio, non si giustifica il versamento di una prestazione mensile a compensazione della lacuna finanziaria a partire dal 1 agosto 2018. (…)” (Doc. 17)

 

                                         Tale provvedimento è stato confermato con decisione su reclamo del 14 settembre 2018 (cfr. doc. A).

 

                               2.7.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte osserva innanzitutto che nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps (cfr. consid. 2.2.). Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2015, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

 

                                         Con sentenza STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.

 

                                         Con sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha, poi, rilevato che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

 

                                         Nella STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.

 

                                         Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale federale ha ribadito che secondo prassi il reddito netto complessivo da attività lavorativa dipendente o indipendente viene computato nel calcolo della prestazione assistenziale, come pure il reddito sostitutivo rappresentato dalle rendite AVS, AI, PC, dalle indennità di disoccupazione e da altre indennità giornaliere. Ciò in virtù del principio di sussidiarietà che è l’espressione della responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.

 

                               2.8.   Nel caso di specie, in virtù del principio di sussidiarietà (cfr. consid. 2.2., 2.7.) e dell’obbligo di ridurre il danno che incombe ai richiedenti l’assistenza sociale, rispettivamente ai beneficiari della stessa (cfr. STCA 42.2018.1 del 17 febbraio 2018 consid. 2.7., pubblicata in RtiD II-2018 N. 23 pag. 106 segg.), il ricorrente, in vista del compimento dei 63 anni il 12 luglio 2018, avrebbe dovuto chiedere alla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG il riconoscimento di una prestazione di vecchiaia anticipata ai sensi dell’art. 40 cpv. 1 LAVS, il cui diritto nasce per gli uomini il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 64 o 63 anni, ma non può essere chiesto retroattivamente (cfr. art. 67 cpv. 1bis OAVS; consid. 2.4.).

 

                                         L’insorgente, infatti, per provvedere ai propri bisogni primari, doveva far capo prioritariamente alle rendite delle assicurazioni sociali a cui avrebbe avuto diritto al compimento dei 63 anni, in particolare alla rendita AVS anticipata (al riguardo giova ricordare che tale rendita deve essere chiesta in anticipo, in caso contrario il diritto parte soltanto dopo il compimento dell’anno successivo cfr. consid. 2.4.), indipendentemente dal fatto che l’importo di quest’ultima rendita sarebbe stato decurtato rispetto a quello della rendita AVS ordinaria a cui avrebbe avuto diritto a 65 anni (art. 21 LAVS).

 

                                         Giova, altresì, rilevare che la perdita connessa al versamento anticipato della rendita AVS può essere compensata, in particolare, dalle prestazioni complementari (cfr. consid. 2.5.; https://www.ahv-iv.ch: 5.01 Prestazioni complementari all’AVS e all’AI, Stato al 1° gennaio 2018), le quali, essendo prestazioni di un’assicurazione sociale, hanno la priorità rispetto alle prestazioni assistenziali (cfr. STF 9C_36/2014 del 7 aprile 2014 consid. 3.3.).

 

                                         L’assistenza sociale costituisce, d’altronde, l’ultima ancora di salvataggio dell’individuo (cfr. DTF 137 V 143; STF 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65; SVR 2008 EL Nr. 2 pag. 5; STF 8C_5/2008 del 5 maggio 2008).

 

                               2.9.   L’insorgente, nel ricorso, ha fatto valere di non essere stato sufficientemente informato dall’amministrazione riguardo alle conseguenze della mancata richiesta della rendita AVS anticipata (cfr. doc. I).

 

                                         L’art. 18 Laps, relativo all’informazione e consulenza, enuncia:

 

" 1Il Consiglio di Stato provvede affinché il cittadino disponga di una rete di informazione sulle possibilità di accesso alle prestazioni sociali efficace e decentralizzata.

2Scopo dell’informazione è di:

a) informare e orientare l’utente sulle sue possibilità di accesso alle prestazioni sociali;

b) mettere a disposizione dell’utente la necessaria documentazione e in particolare i moduli di richiesta e di accertamento del reddito disponibile residuale;

c) indirizzare ed accompagnare l’utente verso altri servizi pubblici o privati operanti nel settore.

3La consulenza in merito ai propri diritti ed obblighi è, di regola, fornita gratuitamente.”

                                     

                                         Anche l’art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), applicabile in casu per analogia, regola la “Informazione e consulenza” e ha il seguente tenore:

 

" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

 

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

 

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

                                      

                                         L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.; STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.).

 

                             2.10.   In concreto dalle carte processuali si evince che, dopo aver invitato, il 19 dicembre 2017 e il 26 marzo 2018, il ricorrente a inoltrare una domanda di rendita AVS anticipata ritenuto che il 12 luglio 2018 avrebbe compiuto 63 anni (cfr. doc. 229; 198), l’USSI, il 24 aprile 2018, gli ha chiesto di trasmettere, in occasione della domanda di rinnovo successiva, copia della richiesta di AVS anticipata, specificando che “considerato che è già stato richiesto più volte, la informiamo che il versamento della prossima prestazione è subordinato a questo documento.” (cfr. doc. 187; consid. 2.6.).

 

                                         Il 23 maggio 2018, inoltre, la parte resistente ha comunicato all’insorgente che avrebbe potuto decidere - in assenza della richiesta di rendita AVS anticipata - di non entrare in materia per il rinnovo della prestazione assistenziale (cfr. doc. 170; consid. 2.6.).

 

                                         Tale precisazione, e meglio che senza la conferma d’inoltro della domanda di AVS anticipata l’USSI non avrebbe potuto procedere con la sua domanda di rinnovo delle prestazioni assistenziali, è stata ribadita al ricorrente il 13 giugno 2018 (cfr. doc. 153; consid. 2.6.).

 

                                         Con scritto del 19 giugno 2018 l’amministrazione, facendo esplicito riferimento al principio di sussidiarietà, ha confermato all’insorgente che sarebbe stato emanato il rifiuto delle prestazioni assistenziali, qualora venisse presentata una richiesta di rinnovo per le prestazioni assistenziali da agosto 2018 senza copia dell’inoltro della domanda di rendita AVS anticipata. L’USSI ha pure precisato che “considerato che le conseguenze finanziarie derivanti dalla sua scelta personale di rinunciare a percepire la rendita AVS anticipata non possono essere sopportate dal nostro ufficio, non si giustifica il versamento di una prestazione mensile a compensazione della lacuna finanziaria” (cfr. doc. 144; consid. 2.6.).        

                                     

                                         In simili condizioni, occorre concludere che l’amministrazione ha reso attento, a più riprese e in modo chiaro, l’insorgente del fatto che la mancata richiesta di una rendita AVS anticipata avrebbe comportato il rifiuto dell’assistenza sociale.

                                         Il ricorrente, che davanti al TCA ha peraltro dimostrato di comprendere la procedura in corso e di saper far valere le proprie pretese, in caso di dubbi avrebbe dovuto del resto chiedere ragguagli all’USSI.

                                         Ne discende che in casu non è ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e consulenza del ricorrente.

 

                             2.11.   In relazione, infine, alla censura ricorsuale secondo cui le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere rifiutate (cfr. doc. I), giova osservare che è vero che l’art. 23 Las (e non art. 3 Las come indicato nel ricorso) enuncia al cpv. 1 che le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere rifiutate, anche se l’interessato sia personalmente colpevole del suo stato e al cpv. 2 che l’importo delle prestazioni ordinarie e di quelle speciali, stabilito secondo gli art. 18 e 20, può però essere ridotto, tenuto conto delle direttive in merito della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale.

 

                                         In casu, tuttavia, come visto sopra, il ricorrente è stato informato proprio dall’USSI della possibilità di chiedere la rendita AVS anticipata e delle ripercussioni in ambito dell’assistenza sociale in caso di mancata domanda.

 

                                         Pertanto, nel caso di specie, l’insorgente ha consapevolmente scelto di non chiedere la rendita AVS anticipata che sarebbe stata decurtata rispetto quella ordinaria (cfr. doc. IX), ma di continuare a postulare il rinnovo delle prestazioni assistenziali.

 

                                         Al riguardo va evidenziato che il Tribunale federale ha ribadito a più riprese che un comportamento abusivo può giustificare la soppressione o il rifiuto dell’assistenza sociale (cfr. DTF 139 I 218 consid. 3.3.; DTF 130 I 71 consid, 4.3.; STF 8C_787/2011 del 18 febbraio 2012 consid. 3.2.1.; STF 8C_156/2007 dell’11 aprile 2008 consid. 6.3.).

 

                                         Di conseguenza il riferimento all’art. 23 Las non è di alcun ausilio per il ricorrente.

                                        

                             2.12.   Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la decisione su reclamo del 14 settembre 2018 impugnata deve essere confermata.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti