Raccomandata |
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n.
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul “reclamo” del 31 ottobre 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 24 maggio 2018 emanata da |
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 24 maggio 2018 l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito USSI) ha attribuito all’interessata una prestazione assistenziale speciale di fr. 1'000.-- quale contributo massimo per la fattura del 14 maggio 2018 della ditta __________ (cfr. doc. A6).
1.2. Con sentenza 42.2018.27-29 del 17 settembre 2018 il presidente del TCA ha stabilito, tra l’altro, che il “reclamo” del 28 luglio 2018 contro il provvedimento del 24 maggio 2018 era irricevibile, in quanto, da una parte, questo Tribunale può pronunciarsi solo su decisioni su reclamo. Dall’altra, a prescindere dalla questione della tempestività o meno della contestazione della decisione del 24 maggio 2018, l’insorgente non disponeva in ogni caso di un interesse degno di protezione pratico e attuale alla disamina della decisione del 24 maggio 2018. Al riguardo è stato precisato che con il provvedimento del 24 maggio 2018 l’USSI le aveva infatti riconosciuto una prestazione assistenziale speciale di fr. 1'000.-- non censurata in quanto tale - il cui importo era già stato corrisposto.
1.3. Il 31 ottobre 2018 RI 1 ha interposto un nuovo “reclamo” al TCA con cui ha chiesto di “intimare l’USSI tempestivamente di comprovare debitamente quanto da loro sostenuto, il versamento effettivo alla ditta __________. In caso di inadempienza condannarla a versare la prestazione speciale di CHF 1'000.-- direttamente alla sottoscritta”, osservando:
" (…) Il 26 ottobre 2018 l’USSI invia una stampa dello schermo del programma contabile in cui figura un presunto ordine di pagamento datato 30 maggio 2018. Il documento non è attendibile. Il 29 ottobre 2018 invia una “nuova conferma di pagamento” della __________ che niente di meno è un ordine di pagamento del 30 maggio 2018 non confermato e quindi non valido.
La ditta di trasloco __________ minaccia l’invio di un precetto esecutivo per incassare il saldo a suo credere di CHF 552.30. Quindi presumibilmente il titolare non ha ricevuto i CHF 1'000.00 versati dall’USSI poiché in caso affermativo avrebbe incassato CHF 447.70 di troppo dell’importo complessivo e non avrebbe ragione per pretendere il pagamento di un saldo scoperto. (…)” (Doc. I)
1.4. L’USSI, il 16 novembre 2018, ha rilevato:
" (…) Si osserva che un reclamo diretto al TCA è irricevibile.
L’assistita nel caso in esame non impugna una decisione su reclamo dell’USSI. In tal senso il ricorso è irricevibile.
D’altra parte dagli atti allegati dalla stessa ricorrente risulta che la prestazione è stata riconosciuta e anche versata. L’assistita non documenta il contrario. Anche nel merito la sua lagnanza è infondata.
Si chiede di respingere, rispettivamente dichiarare irricevibile l’impugnativa in oggetto.” (Doc. III)
1.5. Il 22 novembre 2018 la ricorrente ha formulato ulteriori osservazioni (cfr. doc. V).
1.6. Il doc. V è stato inviato per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. VI).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
Nel merito
2.2. Secondo l'art. 59 cpv. 1 della Legge sull'assistenza sociale (Las) "la domanda di prestazioni assistenziali inoltrata da una persona domiciliata nel cantone deve essere presentata secondo la procedura coordinata di applicazione della Laps".
L'art. 60 Las prevede che:
" 1Il Dipartimento decide sulle domande di prestazioni assistenziali.
2Per le domande di prestazioni di cui agli art. 18 e 20 il Dipartimento decide in base ad un preavviso del Comune di domicilio del beneficiario che ha, di principio, carattere vincolante.
3La decisione motivata in forma scritta e con l’ indicazione dei rimedi giuridici è notificata al richiedente o al suo rappresentante legale."
L'art. 65 cpv. 1 Las stabilisce invece che "contro la decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui all'art. 33 Laps".
Quest'ultima disposizione della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha il seguente tenore:
" 1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.
2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.
3È’ applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA)."
2.3. L’art. 59 LPGA, relativo alla legittimazione ricorsuale e applicabile in ambito di assistenza sociale in virtù dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps, stabilisce che ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
La giurisprudenza considera degno di protezione ogni interesse pratico o giuridico a domandare la modificazione o l’annullamento della decisione impugnata che può fare valere una persona toccata da quest’ultima. L’interesse degno di protezione consiste pertanto nell’utilità pratica che l’accoglimento dell’impugnativa procurerebbe al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio economico, ideale, materiale o di altra natura che la decisione impugnata gli cagionerebbe (cfr. DTF 130 V 196, consid. 3 e riferimenti ivi citati).
L’interesse deve essere diretto e concreto. In particolare, la persona deve trovarsi in un rapporto sufficientemente stretto con la decisione; ciò non è il caso di colui che è toccato soltanto in modo indiretto o mediato.
Questo presupposto assume un particolare significato quando la decisione non viene impugnata dal suo destinatario in senso materiale, ma da un terzo (DTF 130 V 560, consid. 3.3).
Su questo tema cfr. pure STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 2.1.; STF I 112/07 del 25 gennaio 2008; RtiD II-2006 pag. 190 e RtiD II-2006 pag. 195.
In un giudizio 9C_499/2012 del 27 maggio 2013 consid. 2.1. l’Alta Corte ha, segnatamente, rilevato che:
" (…) È dato un interesse degno di protezione se l'esito della procedura è suscettibile di influenzare la situazione fattuale o giuridica del ricorrente (DTF 133 II 409 consid. 1.3 pag. 413 con riferimenti). L'interesse - pratico e attuale - non deve sussistere soltanto al momento dell'inoltro del ricorso, bensì anche quando è pronunciata la sentenza (DTF 136 II 101 consid. 1.1 pag. 103; cfr. pure Steinmann, in Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 74 all'art. 89). Questa esigenza garantisce, nell'interesse dell'economia processuale, che il Tribunale federale statuisca su questioni concrete e non soltanto teoriche (DTF 136 I 274 consid. 1.3 pag. 276 seg.)."
2.4. In una sentenza I 239/05 del 22 marzo 2007 il Tribunale federale ha ricordato che l'esistenza di un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, necessario per ammettere la legittimazione a ricorrere, dev'essere negata se il ricorso di diritto amministrativo è unicamente rivolto contro la motivazione della stessa senza chiedere la modifica del dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere impugnato (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418; 106 V 91 consid. 1 pag. 92 con riferimento). È fatta salva l'eventualità in cui il dispositivo rinvia ai considerandi (cfr. DTF 113 V 159).
In caso di ricorso contro le motivazioni occorre di conseguenza esaminare se l’insorgente, in realtà, non chieda la modifica del dispositivo (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b)aa). In questo senso va verificato se l'interessato si può prevalere di un interesse degno di protezione all'accertamento immediato del punto litigioso stabilito nella decisione impugnata (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418 e i riferimenti ivi citati; cfr. anche DTF 119 V 171 consid. 1 pag. 173).
In una sentenza 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di un’assicurata che non contestava né l’entità della rendita AI attribuita, né l’inizio della determinazione della rendita, ma nell’ottica del riconoscimento di una rendita d’invalidità della previdenza professionale, pretendeva soltanto un’altra definizione dell’insorgenza dell’invalidità. L’Alta Corte non ha riconosciuto un interesse degno di protezione all’annullamento della decisione dell’AI, in quanto l’insorgente non aveva chiesto alcuna modificazione del dispositivo della decisione, ma censurava un elemento della determinazione della rendita e, con ciò la motivazione della prestazione riconosciutale (SVR 2009 BVG nr. 27).
Al riguardo cfr. pure STCA 42.2018.12 del 5 aprile 2018; STCA 38.2015.74 del 30 novembre 2015; STCA 38.2013.27 del 24 luglio 2013; STCA 32.2012.98 del 16 settembre 2013 consid. 2.2.
2.5. A seguito dell’acquisizione di forza di cosa giudicata materiale un giudizio vincola le parti in procedure successive, nel senso che esso si oppone all’emanazione di nuovi giudizi. In nuove, successive ed identiche azioni la decisione non può più essere, quindi, modificata, se non a determinate condizioni (cfr. STF 8C_661/2017 del 20 dicembre 2017 consid. 4.1.; STF 9C_840/2011 del 19 giugno 2012 consid. 4.2.; U. Häfelin/G. Haller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, Zurigo 1990, pag. 166; pag. 170 N 782), ossia se sono adempiute, nel caso di sentenze emesse dal TCA, le condizioni della revisione ai sensi degli art. 61 lett. i LPGA e 24 Lptca, più precisamente qualora siano effettivamente date nuove circostanze fattuali o nuovi mezzi di prova.
Una vertenza che ha acquisito forza di cosa giudicata (materiale) non può, dunque, più essere rimessa in discussione né dalle parti, né dai tribunali (cfr. STF 9C_527/2016 del 12 dicembre 2016 consid. 2.1.; STF 9C_840/2011 del 19 giugno 2012 consid. 4.2.; STF 9C_346/2007 del 23 gennaio 2008 consid. 4.2.).
2.6. In concreto, come visto nei fatti, con giudizio 42.2018.27-29 del 17 settembre 2018 - cresciuto in giudicato incontestato - questo Tribunale ha stabilito che il “reclamo” del 28 luglio 2018 di RI 1, anch’esso inoltrato contro la decisione dell’USSI del 24 maggio 2018, con cui l’insorgente ha censurato l’asserito mancato versamento dell’importo di fr. 1'000.-- alla ditta __________ era irricevibile (cfr. consid. 1.2.).
Questa Corte, pertanto, non può entrare nel merito dello scritto di RI 1 del 31 ottobre 2018, non solo poiché può pronunciarsi solo su decisioni su reclamo emesse dall’organo amministrativo che ha emanato la decisione formale contestata (cfr. per dei casi analoghi le sentenze riguardanti la stessa assicurata: STCA 42.2018.27-29 del 17 settembre 2018; STCA 42.2018.22-25 del 23 luglio 2018; STCA 42.2018.8-11 del 7 febbraio 2018 e STCA 42.2017.2 del 18 gennaio 2017. Inoltre cfr. STCA 42.2017.4-10 del 15 febbraio 2017; STCA 42.2010.19 del 7 luglio 2010; STCA 42. 2009.14 del 26 agosto 2009; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008), ma anche in virtù del principio “ne bis in idem”, corollario della forza di cosa giudicata (cfr. consid. 2.5.).
Inoltre, come già indicato nella sentenza 42.2018.27-29 del 17 settembre 2018, l’insorgente non dispone in ogni caso di un interesse degno di protezione pratico e attuale all’esame della decisione del 24 maggio 2018 (cfr. consid. 2.3.; 2.4.).
In effetti con il provvedimenti del 24 maggio 2018 l’USSI le ha riconosciuto una prestazione assistenziale speciale di fr. 1'000.-- per le spese di trasloco con versamento diretto alla ditta __________ (cfr. doc. A6).
Dalla documentazione agli atti emerge d’altronde che tale ammontare è stato corrisposto dall’amministrazione alla ditta in questione il 30 maggio 2018 (cfr. doc. A 10; V1).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il “reclamo” del 31 ottobre 2018 è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti