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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2019 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 18 dicembre 2018 emanata da |
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 18 dicembre 2018 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI) ha confermato la propria precedente decisione del 13 luglio 2018 (cfr. doc. 30=266) con cui ha riconosciuto a RI 1 una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'296.-- per il mese di luglio 2018, mentre gli ha negato il diritto all’assistenza sociale per il mese di giugno 2018, in quanto la richiesta di rinnovo per i mesi di giugno e luglio 2018 è stata vidimata dal Comune di __________ soltanto il 13 luglio 2018.
Nella decisione su reclamo l’amministrazione ha segnatamente rilevato che:
" (…) Si osserva che l’inoltro tempestivo della domanda di rinnovo ricade nella responsabilità del richiedente (anche se agisce tramite un rappresentante) ritenuto anche che l’USSI su ogni decisione di accoglimento di prestazioni assistenziali indica sul retro, addirittura in grassetto che, l’eventuale richiesta di rinnovo della prestazione (con la relativa documentazione) dovrà essere inoltrata entro il mese di scadenza (termine della validità) per mezzo dell’apposito formulario, vidimato dal comune di domicilio o dal servizio d’accompagnamento di riferimento. (…)” (Doc. B).
1.2. Contro la decisione su reclamo del 18 dicembre 2018 RI 1, rappresentato dal curatore RA 1 e dall’avv. RA 2, ha presentato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’assegnazione di una prestazione assistenziale per il mese di giugno 2018, nonché il riconoscimento dell’importo dedotto dalla prestazione del mese di luglio 2018, che corrisponderebbe a fr. 280.--.
A sostegno della pretesa ricorsuale l’avv. RA 2, per conto dell’insorgente, ha in particolare addotto:
" (…) Nel caso di specie il nuovo curatore del ricorrente ha messo in atto tutte le misure possibili per far ottenere al proprio pupillo la dovuta copertura delle prestazioni complementari già per il mese di giugno.
Il ritardo è imputabile unicamente al precedente curatore amministrativo, già con reclamo 6 agosto 2018 ha tempestivamente evidenziato che il ritardo era motivato dal fatto di non disporre della necessaria documentazione completa e di fatto lamenta da parte dell’USSI un ingiustificato formalismo. Pur non contestando che l’inoltro tempestivo della domanda di rinnovo ricade nella responsabilità del richiedente, anche se agisce tramite un rappresentante, si osserva come una inadempienza di terzi, peraltro delegati dall’Autorità competente, non possa ricadere sul richiedente.
Appare quindi manifestamente insostenibile che non venga concessa la prestazione assistenziale per il mese di giugno 2018 e contesta inoltre una non meglio precisata riduzione di CHF 280.- della prestazione di luglio 2018.
Le motivazioni del presente gravame, peraltro già sollevate nel reclamo, devono invero trovare accoglimento e la decisione impugnata annullata.
Nell’ambito di una corretta valutazione dell’interesse pubblico e privato, deve in concreto essere privilegiato il diritto dell’insorgente. La totale mancanza di colpa del ritardo nella richiesta all’USSI non può e non deve ricadere su un cittadino posto al beneficio di una misura di protezione in quanto bisognoso delle tutele di una curatela amministrativa.
Una conferma della decisione impugnata sarebbe giocoforza contraria alle norme di legge poste alla base della tutela della persona bisognosa di assistenza nelle più svariate forme da parte degli enti pubblici. L’interesse pubblico deve pertanto n concreto cedere il passo all’interesse del ricorrente, peraltro avente diritto - si aggiunga non contestato o contestabile - alle prestazioni richieste in base alla propria situazione economica.
Oltre ad essere totalmente carente sotto il profilo dell’interesse pubblico, la misura adottata, inflitta con la decisione impugnata, lo è anche sotto quello della proporzionalità. (…)” (Doc. I)
1.3. L’USSI, con risposta del 12 febbraio 2019, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Il 13 febbraio 2019 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere, in primo luogo, se l’USSI abbia a ragione o meno negato a RI 1 una prestazione assistenziale ordinaria per il mese di giugno 2018, in quanto la domanda di rinnovo dell’assistenza sociale vidimata dal Comune gli è pervenuta soltanto il 13 luglio 2018.
In secondo luogo, se l’amministrazione abbia effettuato a torto una deduzione di fr. 280.-- dalla prestazione assistenziale di luglio 2018.
L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.2. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che
" Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento armonizzate vanno erogate le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 11 cpv. 1 lett. b) e le prestazioni d’aiuto allo studio (art. 11 cpv. 1 lett. c) a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."
Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:
" Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la Legge federale sull’assicurazione malattia (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale speciale e l’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio (LASt) del 23 febbraio 2015;
c) la borsa di studio e l’assegno di tirocinio previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015;
d) l’assegno di riqualificazione professionale previsto dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015;
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971."
2.3. L’art. 59 Las, relativo alla domanda di prestazioni assistenziali, prevede:
" 1La domanda di prestazioni assistenziali inoltrata da una persona domiciliata nel cantone deve essere presentata secondo la procedura coordinata di applicazione della Laps.
2II Consiglio di Stato stabilisce una procedura specifica e semplice per i casi di aiuto immediato a persone senza domicilio nel Cantone.
3II richiedente può farsi rappresentare da una persona di fiducia.”
Giusta l’art. 60 Las:
" 1Il Dipartimento decide sulle domande di prestazioni assistenziali.
2Per le domande di prestazioni di cui agli art. 18 e 20 il Dipartimento decide in base ad un preavviso del Comune di domicilio del beneficiario che ha, di principio, carattere vincolante.
3La decisione motivata in forma scritta e con l’indicazione dei rimedi giuridici è notificata al richiedente o al suo rappresentante legale.”
L’art. 61 cpv. 1 Las enuncia che il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda (cfr. al riguardo STCA 42.2017.46 del 14 novembre 2017 consid. 2.5.).
Ai sensi dell’art. 19 Laps:
" 1Le prestazioni sociali vengono concesse soltanto su richiesta.
2I beneficiari di prestazioni ai sensi di questa legge sono esentati dal presentare l’istanza di riduzione dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
3Se una domanda non rispetta le esigenze di forma o è trasmessa ad un servizio incompetente, per quanto riguarda l’osservanza dei termini e gli effetti giuridici collegati alla domanda è determinante la data in cui essa è stata consegnata alla posta oppure è stata inoltrata a tale servizio.
L’art. 11 Reg.Laps stabilisce:
" 1Prima di inoltrare una richiesta per l’ottenimento di una delle prestazioni sociali di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. a), d), e), f), g) e h) il cittadino si rivolge al suo Comune di domicilio per ottenere le relative informazioni, raccogliere la documentazione e fissare l’appuntamento presso lo sportello competente.
2Il Comune assiste il richiedente ad accedere allo sportello ed a procurarsi i documenti necessari.
3Il Comune trasmette allo sportello la documentazione completa almeno tre giorni prima dell’appuntamento allo sportello.”
L’art. 12 Reg.Laps riguarda gli organi competenti ai quali inoltrare la richiesta.
In particolare le lett. c e d prevedono:
" c)all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento per le prestazioni di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. h) della legge se già beneficia di una prestazione o se, in attesa di prendere domicilio civile, ha solo il domicilio assistenziale nel Cantone;
d)allo sportello competente negli altri casi (art. 19).
2.4. Giusta l’art. 14 Reg.Laps:
" 1Il richiedente deve fornire allo sportello ogni documento e informazione necessari all’accertamento dell’unità di riferimento, del reddito disponibile residuale e del diritto alla prestazione richiesta.
2Egli deve in particolare comprovare ogni cambiamento della situazione personale o finanziaria di ogni membro dell’unità di riferimento rispetto ai dati relativi all’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato.
3Se il richiedente o altre persone che compongono l’unità di riferimento, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare, l’organo designato dalla legge speciale può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o decidere di non entrare in materia.”
Il tenore dell’art. 14 cpv. 3 Reg.Laps corrisponde a quello dell’art. 43 cpv. 3 LPGA, peraltro applicabile per analogia in ambito di assistenza sociale, che prevede che se l’assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare, l’assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia.
La norma non indica come scegliere fra le due possibilità di sanzione. Comunque, secondo la prassi, la facoltà di non entrare nel merito va utilizzata con un certo riserbo. Se, infatti, sulla base degli atti è possibile emanare una decisione di merito, non va emesso un provvedimento di irricevibilità (cfr. STF 9C_266/2012 del 19 agosto 2012 consid. 1.1.; DTF 131 V 42 consid. 3; U. Kieser, ATSG-Kommentar, 3° ed., Zurigo, Basilea, Ginevra 2015, ad art. 43 n. 99-100).
L’assicuratore, tuttavia, non può pronunciarsi sulla base degli atti né rifiutarsi di entrare in materia se gli è possibile delucidare i fatti senza difficoltà, né complicazioni speciali, malgrado la mancanza di collaborazione dell’assicurato (cfr. STF 9C_266/2012 del 19 agosto 2012 consid. 1.1.; STFA I 700/02 del 24 giugno 2003 consid. 2.2. e riferimenti ivi citati).
Le sanzioni contemplate all’art. 43 cpv. 3 LPGA possono, in ogni caso, essere inflitte solo dopo diffida scritta, avvertimento delle conseguenze giuridiche e assegnazione di un termine di riflessione per decidere. Tale procedura non prevede né eccezioni, né deroghe, nemmeno se risulta chiaro che la persona interessata non vuole in ogni caso adempiere questo obbligo (cfr. STF 8C_333/2010 dell’11 ottobre 2010 consid. 3.2.; STFA I 700/02 del 24 giugno 2003 consid. 2.2.).
2.5. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che RI 1 ha inoltrato domanda di assistenza sociale nel novembre 2013 dopo che il 9 luglio di quell’anno aveva compiuto 18 anni (cfr. doc. 70; 74).
Nella sentenza di divorzio dei genitori del ricorrente emanata il 9 marzo 2010 dal Pretore del Distretto di __________ è stato indicato, da una parte, che dalle valutazioni dei servizi coinvolti, segnatamente del Servizio medico-psicologico, relative alle capacità genitoriali dei coniugi __________ è risultato auspicabile il collocamento dell’insorgente e della sorella, entrambi minori, in istituto. Dall’altra, che a quel momento RI 1 si trovava già in internato (cfr. doc. 107-112).
Da un rapporto del 20 novembre 2013, in cui il Comune di __________ ha preavvisato favorevolmente la richiesta di assistenza sociale del ricorrente, emerge:
" (…) personaggio già noto in quanto in passato è stato seguito da diversi servizi senza grossi successi. Attualmente RI 1 alloggia presso la pensione __________ di __________, con disdetta per il 30 novembre 2013. La madre non è più disposta ad alloggiarlo, causa di diverse problematiche e tensioni venutesi a creare già in passato. Il ragazzo ha interrotto il percorso presso la comunità ____________________ nel mese di luglio 2013, da quella data non ha più una sistemazione stabile e nemmeno un’entrata finanziaria fissa. (…)” (Doc. 71)
Il 21 ottobre 2014 l’Autorità Regionale di Protezione __________ ha istituito una curatela di rappresentanza e di gestione ai sensi dell’art. 394 CC in relazione con l’art. 395 CC a favore diRI 1. Quale curatrice è stata nominata __________ (cfr.doc. 95-98).
Il ricorrente, il 14 settembre 2015 ha concluso un contratto di locazione in relazione a un appartamento di 1 ½ locali a __________ con effetto dal 1° ottobre 2015 (cfr. doc. 64).
L’Autorità Regionale di Protezione__________, il 9 giugno 2016, ha nominato __________ quale curatore in sostituzione di __________ a far stato retroattivamente dal 1° gennaio 2016 (cfr. doc. 60).
Il 18 maggio 2017 l’Autorità di protezione 5 ha accolto le dimissioni di __________ con effetto dal 31 maggio 2017 e ha designato RA 1 quale nuovo curatore dell’insorgente, a quel momento in detenzione presso il Penitenziario __________ (cfr. doc. 60-61).
RI 1 è stato scarcerato il 26 aprile 2018 (cfr. doc. 340).
Il 30 aprile 2018 il ricorrente ha inoltrato richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali, indicando che il suo luogo di domicilio era cambiato e che si trovava presso la madre a __________, per cui “non c’è più affitto da pagare” (cfr. doc. 323). La domanda è stata vidimata dai Servizi sociali comunali di __________ (cfr. doc. 325).
Il 2 maggio 2018 l’USSI ha emesso due decisioni con le quali gli ha assegnato una prestazione assistenziale ordinaria per il mese di aprile 2018 di fr. 118.40 corrispondente al premio della cassa malati (cfr. doc. 329; 344; 345) e una prestazione ordinaria di fr. 718.40 per il mese di maggio 2018 (cfr. doc. 321).
Il 14 maggio 2018 il curatore, RA 1, ha inviato all’USSI il formulario compilato in quella data da RI 1 per il rinnovo delle prestazioni assistenziali che sarebbero scadute il 31 maggio 2018 e ha comunicato che il medesimo risiede presso la madre a __________ (cfr. doc. 319).
Tale richiesta di rinnovo non è stata controfirmata da alcun Comune/Servizio sociale di riferimento (cfr. doc. 316-318).
Con decisione del 16 maggio 2018 l’USSI ha attribuito all’insorgente una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 718.40 per il mese di giugno 2018 (cfr. doc. 314).
L’insorgente, il 16 maggio 2018, ha sottoscritto un nuovo contratto di locazione concernente un appartamento di 2 ½ locali a __________ con effetto dal 1° giugno 2018 (cfr. doc. 50).
Il 21 maggio 2018 il curatore del ricorrente ha informato, tramite posta elettronica, l’USSI che quest’ultimo sarebbe andato ad abitare a __________ dal 1° giugno 2018 (cfr. doc. 304).
L’amministrazione, con un messaggio di posta elettronica del 22 maggio 2018, ha di conseguenza comunicato a RA 1 di aver bloccato le prestazioni a partire dal 1° giugno 2018 e che prima della fine di maggio 2018 l’insorgente avrebbe dovuto far vidimare il formulario di rinnovo al Comune di __________, nonché allegare copia della notifica di partenza dal Comune di __________, copia della notifica di arrivo al Comune di __________ e copia del contratto di locazione firmato da entrambe le parti (cfr. doc. 304).
Il 24 maggio 2018 il ricorrente e l’USSI hanno concluso un contratto d’inserimento sociale della durata di un anno dal 15 maggio 2018 al 14 maggio 2019 (cfr. doc. 126).
Il 4 giugno 2018 RA 1 ha trasmesso all’USSI un certificato emesso il 30 maggio 2018 dal Comune di __________ da cui si evince cheRI 1, domiciliato a __________ dal 15 settembre 2015, il 25 maggio 2018 ha notificato la partenza per __________ con effetto dal 31 maggio 2018 (cfr. doc. 301).
Nella stessa data l’amministrazione - facendo riferimento al messaggio di posta elettronica del 22 maggio 2018 - ha precisato al curatore che “per evadere la decisione del mese di giugno” necessitava del contratto di locazione completo, del formulario di rinnovo vidimato dal Comune di __________ e della copia della notifica di arrivo al Comune di __________ (cfr.doc. 300).
Il 2 luglio 2018 il curatore del ricorrente ha chiesto all’USSI se il suo assistito, nel mese di luglio, avrebbe ricevuto le prestazioni assistenziali retroattive, in quanto “siamo alla scadenza dell’affitto e non posso pretendere che la madre paghi l’affitto del figlio” (cfr. doc. 302).
La parte resistente, il 3 luglio 2018, ha fatto notare a RA 1 che non aveva ancora fatto pervenire il formulario di rinnovo vidimato dal Comune di __________ e che non appena trasmesso avrebbe emesso la decisione (cfr. doc. 302).
Il 5 luglio 2018 la Cassa di disoccupazione __________ ha informato il ricorrente che il medesimo aveva diritto a 90 indennità LADI dal 4 giugno 2018 con un guadagno assicurato di fr. 2'213.-- (cfr. doc. 120).
Il 9 luglio 2018 RA 1 ha inviato il formulario di rinnovo datato 8 luglio 2018 non controfirmato dal Comune (cfr. doc. 287-289). L’USSI ha osservato:
" (…) il nostro ufficio non potrà dare seguito alla richiesta di rinnovo che ci ha trasmesso in quanto il formulario non è stato vidimato dal comune di domicilio, la invitiamo pertanto (come già comunicato più volte) a recarsi allo sportello Laps di __________ per far timbrare e firmare il formulario.
Non daremo seguito ad ulteriore corrispondenza in assenza di quanto richiesto.” (Doc. 285).
Il 13 luglio 2018 è pervenuto all’amministrazione il formulario di rinnovo delle prestazioni assistenziali datato 13 luglio 2018 e vidimato dall’Ufficio Intervento Sociale Sportello regionale LAPS di __________ (cfr.doc. 270-272).
Con decisione del 13 luglio 2018 l’USSI ha riconosciuto a RI 1 una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'296.-- per il mese di luglio 2018, mentre gli ha negato il diritto all’assistenza sociale per il mese di giugno 2018, in quanto la richiesta di rinnovo per i mesi di giugno e luglio 2018 è stata vidimata dal Comune di __________ soltanto il 13 luglio 2018 (cfr. doc. 30=266; consid. 1.1.).
Il 24 luglio 2018 RA 1 ha chiesto alla parte resistente di ritornare sul provvedimento del 13 luglio 2018, asserendo, da un lato, che RI 1 si è presentato agli uffici Laps di __________ all’inizio del mese di giugno 2018 e che, quindi, è questa la data che va presa in considerazione. Dall’altro, che l’ufficio Laps gli ha domandato l’estratto conto del 2016/2017 di cui non era in possesso e che ha dovuto richiedere alla Postfinance di __________, come pure l’annuncio alla disoccupazione, ciò che ha provocato una perdita di tempo per la ricerca di tutti i documenti (cfr. doc. 257).
L’amministrazione si è riconfermata nella propria decisione il 30 luglio 2018 (cfr. doc. 255).
Il 6 agosto 2018 la parte ricorrente ha interposto reclamo contro il provvedimento del 13 luglio 2018, segnatamente contro il mancato riconoscimento di una prestazione assistenziale per il mese di giugno 2018 e contro una pretesa deduzione di fr. 280.-- dalla prestazione di luglio 2018, facendo valere in buona sostanza di avere fatto tutto il possibile per inoltrare i documenti richiesti, inviando immediatamente la notifica di partenza da __________ a __________ dove è stato trasmesso il contratto di locazione dal 1° giugno 2018, come pure che:
" (…) Sono il curatore amministrativo da un anno dove ho cercato diverse volte il vecchio curatore ma senza esito, mi sono stati richiesti dalla LAPS gli estratti di tre anni fa che non ero in possesso ed ho dovuto richiederli alla Postfinance di __________, il mio assistito ha dovuto recarsi all’ufficio __________ per la disoccupazione ed anche questo ha richiesto il tempo necessario di cui chiedo gentilmente che da parte vostra gli venga concesso il mese di giugno l’assistenza dovuta in quanto il mese di giugno la locazione non è stata pagata. Abbiamo fatto tutto il possibile per ottenere da parte la LAPS il rinnovo vidimato evidentemente questo a documenti ricevuti, il tempo usato è di circa 4 settimane. (…)” (Doc. 26=254)
L’Autorità Regionale di Protezione __________, con decisione del 13 settembre 2018, non ha approvato il rendiconto finanziario, né il rapporto morale relativi al periodo gennaio – maggio 2017 quando __________ era il curatore del ricorrente.
L’ARP ha motivato il proprio provvedimento come segue:
" (…)
2. in data 02.01.2018 si inviavano all’allora curatore __________ i formulari “rendiconto finanziario” e “rapporto morale” invitandolo a ritornarli debitamente compilati, unitamente a tutta la documentazione giustificativa entro il 28.02.2018;
3. L’allora curatore __________ era stato richiamato una prima volta in data 11.05.2018 per la mancata presentazione dei formulari sopracitati, assegnandogli un termine di 30 giorni per produrre la documentazione, tuttavia a questa richiesta non è stato dato seguito alcuno;
4. l’allora curatore era stato nuovamente richiamato a mezzo posta raccomandata in data 19.07.2018 assegnandogli un ultimo termine di 15 giorni per produrre il rendiconto finanziario ed il rapporto morale 2017 unitamente a tutta la documentazione contabile avvisandolo che nel caso il termine non fosse stato rispettato si sarebbe proceduto con la decisione di non approvazione del rendiconto, addebitandogli i relativi costi, senza ulteriori comunicazioni;
5. A tutt’oggi nulla è giunto, per cui non è possibile accertare la regolarità della gestione della curatela, pertanto il rendiconto finanziario ed il rapporto morale 01.01.-31.05.2017 non possono essere approvati;
6. l’allora curatore ha volato il suo obbligo fi presentare all’Autorità di protezione la contabilità e un rapporto sulla situazione dell’interessato, così come previsto dagli art. 410, 411 e 413 CC;
(…) (Doc. C)
L’ARP ha infine stabilito che “un’azione di responsabilità contro chi ha gestito il patrimonio si prescrive in un anno dalla notificazione della presente (vedi art. 454 e seg. CC), fatta salva la responsabilità penale” (cfr. doc. C).
L’USSI ha confermato la propria decisione del 13 luglio 2018 con decisione su reclamo del 18 dicembre 2018 (cfr. doc. B; consid. 1.2.).
Il 17 settembre 2018 RA 1 ha informato l’USSI che RI 1 dal 13 settembre 2018 si trovava nuovamente in carcere per motivi di consumo e vendita di stupefacenti (cfr.doc. 209).
2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile osservare che l’art. 12 lett. c Reg.Laps prevede che coloro i quali sono già al beneficio di prestazioni assistenziali devono inoltrare la richiesta di rinnovo direttamente all’USSI e non interporre domanda tramite lo Sportello Las competente, come invece nel caso di coloro che per la prima volta postulano la concessione dell’assistenza sociale (cfr. consid. 2.3.).
Come evidenziato dalla parte resistente (cfr. doc. B; III), le decisioni di accoglimento delle prestazioni assistenziali enunciano esplicitamente che “l’eventuale richiesta di rinnovo della prestazione dovrà essere inoltrata entro il mese di scadenza (termine della validità) per mezzo dell’apposito formulario, vidimato dal comune di domicilio o dal servizio d’accompagnamento di riferimento” (cfr. doc. 321; 329; 314; 30=266; STCA 42.2017.46 del 14 novembre 2017 consid. 2.5.).
In concreto, del resto, la domanda di rinnovo del 30 aprile 2018 inoltrata all’USSI in cui il ricorrente ha indicato che abitava dalla madre a __________ è stata vidimata dai Servizi sociali comunali di __________ (cfr. doc. 325), Comune di domicilio del medesimo dal settembre 2015 (cfr. doc. 64; 301).
L’amministrazione, ricevuta tale richiesta, ha emesso le decisioni del 2 maggio 2018 concernenti le prestazioni assistenziali dei mesi di aprile e maggio 2018, le quali riportano l’indicazione di cui sopra relativa alla modalità da seguire per il rinnovo dell’assistenza sociale (cfr. doc. 321; 329).
La richiesta di rinnovo del 14 maggio 2018 firmata dall’insorgente e inviata all’USSI tramite il curatore il quale ha precisato che l’interessato risiedeva presso la madre a __________ non è stata controfirmata da alcun Comune o Servizio sociale (cfr. doc. 319; 316-318).
Tuttavia la parte resistente, verosimilmente poiché in ogni caso non era cambiato il Comune di domicilio, con decisione del 16 maggio 2018, gli ha comunque assegnato una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 718.40 per il mese di giugno 2018 (cfr. doc. 314).
Quando però l’USSI è venuto a conoscenza, tramite un messaggio di posta elettronica del 21 maggio 2018 di RA 1, che il ricorrente aveva concluso un nuovo contratto di locazione relativo a un appartamento a __________ con effetto dal 1° giugno 2018, ha bloccato, il 22 maggio 2018, il versamento della prestazione di giugno e ha invitato l’insorgente a produrre il formulario di rinnovo vidimato dal Comune di __________ entro la fine di maggio 2018, oltre alle copie della notifica di partenza dal Comune di __________, della notifica di arrivo al Comune di __________ e del contratto di locazione firmato da entrambe le parti (cfr. doc. 304).
Il controllo della domanda di rinnovo da parte del Comune è importante per una verifica dei dati dichiarati dal beneficiario dell’assistenza sociale.
Il formulario vidimato dal Comune di __________, nonostante dei solleciti da parte dell’USSI (cfr. consid. 2.5.), è pervenuto a questo Ufficio soltanto il 13 luglio 2018 (cfr. doc. 270).
Pertanto l’amministrazione ha riconosciuto una prestazione assistenziale per luglio 2018, ma l’ha negata per giugno 2018 (cfr. doc. 30=266; consid. 2.3.; 2.5.).
2.7. La parte ricorrente riguardo al ritardo con cui è stata prodotta la richiesta di rinnovo vidimata dall’Ufficio intervento sociale di __________, il 24 luglio 2018, ha fatto valere che RI 1 all’inizio del mese di giugno 2018 si è recato negli uffici Laps di __________, ma che, essendo necessari dei documenti, come l’estratto conto 2016/2017, di cui il nuovo curatore non era in possesso, vi è stata una perdita di tempo (cfr. doc. 257; consid. 2.5.).
Come esposto sopra, il precedente - dal 1° gennaio 2016 al 31 maggio 2017 - curatore dell’insorgente, __________, nonostante alcuni richiami, ha violato il suo obbligo di presentare all’Autorità di protezione la contabilità e un rapporto sulla situazione dell’interessato (cfr. doc. C; consid. 2.5.).
È vero che per costante giurisprudenza le persone rappresentate devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni dei propri rappresentanti (cfr. STF 8C_126/2019 del 5 marzo 2019; STF 9C_739/2018 del 14 febbraio 2019; STF 8C_787/2018 del 17 dicembre 2018; STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 38.2016 24 del 25 agosto 2016; STCA 38.2014.69 del 24 giugno 2015; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006).
Inoltre il comportamento e il grado di conoscenza del curatore sono opponibili al pupillo (cfr. STF 9C_644/2017 del 19 gennaio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_496/2014 del 22 ottobre 2014 consid. 3.1.; ATF 112 V 97 consid. 3b p. 104; arrêts 8C_594/2007 du 10 mars 2008 consid. 5.2 et P 20/03 du 12 juin 2003).
È altrettanto vero, tuttavia, che il Tribunale federale ha stabilito, per quanto riguarda la figura professionale dell’avvocato, che il comportamento colpevole di questi è imputabile al suo cliente, a meno che abbia commesso un errore grossolano in particolare durante la difesa obbligatoria (cfr. STF 9C_739/2018 del 14 febbraio 2019 consid. 5.3.; DTF 143 I 284 consid. 1.3.).
In casu, perciò, ritenuto che RI 1 dal 2014 beneficia di una curatela di rappresentanza con gestione patrimoniale ex art. 394 e 395 CC (i curatori, nell’adempimento dei loro compiti, sottostanno all’obbligo di diligenza; cfr. art. 413 CC; STF 5C_165/2001 del 30 agosto 2001), la mancata presentazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale per il 2017 (gennaio – maggio 2017) da parte del precedente curatore (cfr. doc. C) - che era il suo rappresentante legale - costituisce una grave negligenza che, applicando per analogia quanto previsto dalla giurisprudenza per l’avvocato, in particolare durante la difesa obbligatoria, non va imputata al ricorrente anche in considerazione di quanto verrà esposto di seguito.
2.8. Il TCA rileva, d’altronde, che l’USSI nel caso di specie non ha ossequiato la procedura contemplata all’art. 14 Reg.Laps, analoga a quella prevista dall’art. 43 cpv. 3 LPGA.
Come visto (cfr. consid. 2.4.), tali disposti enunciano che se l’assicurato, l’assistito o il richiedente prestazioni assistenziali, nonostante un’ingiunzione, rifiuta in modo ingiustificato di compiere il suo dovere d’informare o di collaborare, l’assicuratore rispettivamente l’assistenza sociale può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia.
In concreto l’USSI ha sì sollecitato più volte, dal 22 maggio al 9 luglio 2018, il curatore a voler produrre il formulario per la richiesta di rinnovo vidimato dal Comune di __________ (cfr. doc. 304; 300; 302; 285; consid. 2.4.), tuttavia non risulta che abbia avvertito la parte ricorrente in merito alle conseguenze del mancato inoltro della richiesta di rinnovo controfirmata dal Comune di __________ entro un determinato lasso di tempo, impartendole un termine per procedere al riguardo con la comminatoria che in caso contrario non sarebbe entrato in materia o avrebbe deciso sulla base degli atti a disposizione (cfr. STCA 42.2016.19 del 14 dicembre 2016 consid 2.3.; STCA 38.2006.23 del 7 giugno 2006 consid. 2.6.; STCA 38.2004.96 del 9 giugno 2005).
In effetti il 22 maggio 2018 l’amministrazione ha informato il curatore che l’insorgente avrebbe dovuto, prima della fine di maggio 2018, far vidimare il formulario di rinnovo al Comune di __________, nonché allegare copie della notifica di partenza dal Comune di __________, della notifica di arrivo al Comune di __________ e del contratto di locazione firmato da entrambe le parti (cfr.doc. 304).
Il 4 giugno 2018 l’USSI, a seguito dell’inoltro da parte di RA 1 della sola notifica di partenza dal Comune di __________ per __________ con effetto dal 31 maggio 2018 (cfr. doc. 301), si è poi limitato a comunicare che “per evadere la decisione del mese di giugno” necessitava del contratto di locazione completo, del formulario di rinnovo vidimato dal Comune di __________ e della copia della notifica di arrivo al Comune di __________ (cfr. doc. 300).
Inoltre il 3 luglio 2018 la parte resistente ha risposto al curatore, che il 2 luglio 2018 aveva chiesto se il suo assistito, nel mese di luglio, avrebbe ricevuto le prestazioni assistenziali retroattive (cfr. doc. 302), che non appena trasmesso il formulario di rinnovo vidimato dal Comune di __________ avrebbe emesso la decisione (cfr. doc. 302).
Infine ancora il 9 luglio 2019 l’USSI, ricevuto il formulario non controfirmato dal Comune (cfr. doc. 287-289), da una parte, ha indicato che conseguentemente non avrebbe potuto dare seguito alla richiesta di rinnovo. Dall’altra, ha semplicemente formulato l’invito a recarsi allo Sportello Laps di __________ per far timbrare e firmare il formulario (cfr. doc. 285).
2.9. Alla luce di quanto esposto, tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene che, se effettivamente l’insorgente si è presentato allo Sportello Laps di __________ a inizio giugno 2018, il ritardo con il quale il formulario ha potuto essere vidimato dall’Ufficio intervento sociale di __________, e meglio solo il 13 luglio 2018, a causa della ricerca dei documenti necessari di cui il nuovo curatore non disponeva in quanto il precedente non ha consegnato la contabilità e il rendiconto finanziario concernente il periodo gennaio – maggio 2017 (cfr. doc. C), non deve penalizzareRI 1.
Pertanto, considerato anche che l’assistenza sociale costituisce l’ultima ancora di salvataggio dell’individuo (cfr. STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; DTF 137 V 143; STF 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65; SVR 2008 EL Nr. 2 pag. 5; STF 8C_5/2008 del 5 maggio 2008), la presente vertenza non può essere decisa senza preliminarmente procedere a un approfondimento istruttorio.
La fattispecie deve essere ulteriormente indagata dalla parte resistente (cfr. STCA 42.2018.40 del 4 febbraio 2019; STCA 42.2017.36 del 10 ottobre 2017).
In concreto si giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su reclamo del 18 dicembre 2018 e il rinvio degli atti all’USSI affinché effettui gli accertamenti necessari per chiarire se effettivamente RI 1 a inizio giugno 2018 si è recato presso lo Sportello Laps di __________ per far vidimare il formulario di richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali scadute al 31 maggio 2018.
La parte resistente, dopo aver esperito le indagini di cui sopra, determinerà se il ricorrente ha diritto (qualora venga comprovato che a inizio giugno 2018 l’insorgente si è presentato allo Sportello Laps di __________ per ottenere la convalida del formulario di richiesta di rinnovo dell’assistenza sociale) o meno a una prestazione assistenziale ordinaria per il mese di giugno 2018.
2.10. L’insorgente ha pure contestato, già nel reclamo del 6 agosto 2018 (cfr. doc. 26=254) e in seguito nel ricorso (doc. I), un’asserita deduzione di fr. 280.-- dalla prestazione assistenziale ordinaria di luglio 2018.
Dalla decisione del 13 luglio 2018 con cui aRI 1, per quanto concerne il mese di luglio 2018, è stata assegnata una prestazione mensile di fr. 1'296.-- si evince, da un lato, che dalla stessa sono stati dedotti l’importo di fr. 118.40 per versarlo direttamente alla cassa malati quale premio mensile e l’ammontare di fr. 83.80 quale “ricupero elettricità”, per complessivi fr. 202.20. Dall’altro, che la somma di fr. 1'093.80 è stata corrisposta al ricorrente (cfr. doc. 30=266).
Non risulta, quindi, nemmeno nell’allegato calcolo (cfr. doc. 32-33=268-269, una specifica decurtazione di fr. 280.--.
L’USSI, nella decisione su reclamo con cui ha respinto il reclamo del 6 agosto 2018 e nella risposta di causa con cui ha postulato la reiezione del ricorso, non si è espressamente pronunciato in merito a questa censura (cfr. doc. B; III).
Di conseguenza, ritenuto il rinvio degli atti all’amministrazione per le ragioni indicate sopra (cfr. consid. 2.9.), la parte resistente verificherà altresì la correttezza dell’entità della prestazione assistenziale ordinaria per il mese di luglio 2018 corrisposta al ricorrente, chiedendo in particolare ai suoi rappresentanti di precisare e dettagliare la contestata deduzione di fr. 280.--.
2.11. Vincente in causa, l’insorgente, patrocinato da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’USSI (cfr. 30 Lptca; art. 61 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su reclamo del 18 dicembre 2018 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’USSI affinché proceda ad un complemento istruttorio come indicato ai consid. 2.9. e 2.10. e decida nuovamente in merito all’eventuale diritto del ricorrente a una prestazione assistenziale ordinaria per il mese di giugno 2018, nonché all’importo della prestazione assistenziale ordinaria per il mese di luglio 2018.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’USSI verserà al ricorrente l’importo di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA compresa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti