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Incarto
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sui ricorsi del 14 febbraio 2019 di
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RI 1 |
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contro |
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le decisioni su reclamo del 14 gennaio 2019 emanate da |
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale |
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 4 settembre 2018 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito USSI) ha concesso a RI 1, a titolo di prestito, l’importo di fr. 231.-- quale prestazione speciale per il “Deposito di garanzia appartamento – settembre 2018”.
Al riguardo nel provvedimento è stato precisato quanto segue:
" Per assicurazione SwissCaution per nuovo contratto di locazione valido dal 15.09.2018. L’intero importo viene riversato alla cassa comunale di __________, come da anticipo effettuato il 03.09.2018. L’importo di fr. 231,00 sarà da noi recuperato con una trattenuta mensile sulla prestazione assistenziale riconosciutale. Alla cessazione dell’intervento assistenziale le è fatto obbligo di restituire l’importo non ancora ricuperato (corrispondente all’importo iniziale dedotte le trattenute già effettuate).” (Allegato a doc. A2 inc. 42.2019.16)
1.2. Con ulteriore decisione del 4 settembre 2018 l’amministrazione ha riconosciuto all’interessata una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 643.-- per il lasso di tempo dal 15 al 30 settembre 2018 (per il periodo 1-14 settembre 2018 le era già stata assegnata una prestazione di fr. 1'043.-- con decisione del 31 agosto 2018 (cfr. doc. 701 inc. 42.2019.1-5).
Nel provvedimento del 4 settembre 2018 è stato in particolare indicato:
" VISTO IL CONTRATTO DI LOCAZIONE VALIDO DAL 15.09.2018 per il mese di settembre 2018 vengono ancora versati:
CHF 493.00 metà sostentamento
CHF 150.00 di spese accessorie – prima mensilità di affitto gratuita (come indicato sul contratto di locazione)
L’importo di CHF 231.00 anticipato per stipulare l’assicurazione deposito di garanzia SwissCaution verrà recuperato in due rate di CHF 115.50 sulle prestazioni assistenziali di ottobre e novembre 2018. (…)” (Allegato a doc. A1 inc. 42.2019.15)
1.3. Il 6 settembre 2018 l’USSI ha emesso una decisione con la quale ha attributo a RI 1 una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'086.-- mensili per i mesi di ottobre e novembre 2018.
Dall’ammontare di fr. 2'086.-- è stato dedotto, sia per ottobre che per novembre 2018, l’importo di fr. 115.50 (per complessivi fr. 231.--) quale “recupero deposito di garanzia appartamento” Swisscaution (cfr. doc. A1 inc. 42.2019.15).
1.4. Con decisione del 14 settembre 2018 l’amministrazione ha assegnato all’interessata una prestazione speciale di fr. 1'000.-- per il “trasloco, trasporto e deposito mobili – settembre 2018”, osservando:
" In via del tutto eccezionale viene riconosciuta, a titolo di prestito, la spesa relativa al trasloco offerto dalla ditta __________ (preventivo del 31.08.2018 – contributo massimo di CHF 1'000.00 in applicazione delle Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2018).
L’intero importo viene riversato alla cassa comunale di __________, che ha provveduto ad anticiparle la somma di CHF 1'000.00 in data 04 e 10 settembre 2018 – come da dichiarazioni di debito da lei sottoscritte. Considerato che in base alle direttive dipartimentali la spesa per il trasloco è riconosciuta ogni 5 anni (a lei già riconosciuta in data 24.05.2018) l’intero importo di CHF 1'000.00 sarà da noi recuperato con una trattenuta mensile di CHF 150.00 sulla prestazione assistenziale riconosciutale a partire dal mese di gennaio 2019.
Alla cessazione dell’intervento assistenziale le è fatto obbligo di restituire l’importo non ancora recuperato (corrispondente all’importo iniziale dedotte le trattenute già effettuate).
La decisione cresciuta in giudicato vale come titolo di credito ai sensi dell’art. 82 della Legge sull’esecuzione e fallimenti.” (Allegato a doc. A2 inc. 42.2019.16)
1.5. L’USSI, con decisione su reclamo del 14 gennaio 2019, ha confermato i provvedimenti del 4 e 6 settembre 2018 con i quali ha riconosciuto a RI 1 una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 643.-- per il mese di settembre 2018 e di fr. 2'086.-- mensili per i mesi di ottobre e novembre 2018.
Al riguardo l’amministrazione ha rilevato:
" (…)
Ha contestato la decisione del 4 settembre 2018 e meglio la deduzione di CHF 73.30 e il recupero in due rate dell’importo di CHF 231.- anticipato per la garanzia SwissCaution siccome non vi sarebbe il suo consenso.
Come chiarito in occasione del colloquio del 21.11.2018 la deduzione di CHF 73.30 rappresenta il recupero delle spese esecutive a carico dell’assistita, come stabilito nella decisione USSI 18.6.2018.
Come chiarito in occasione del colloquio del 21.11.2018 sulla scorta dell’art. 20 cpv. 4 Las l’USSI ha stabilito la trattenuta a recupero in due rate dell’importo di CHF 231.-- anticipato per la garanzia SwissCaution, che non è una tassa e non può essere riconosciuta come prestazione.” (cfr. doc. A1 inc. 42.2019.15)
1.6. Con decisione su reclamo sempre del 14 gennaio 2019 l’USSI ha poi respinto il reclamo interposto dall’interessata contro i provvedimenti del 4 e del 14 settembre 2018 relativi alla concessione di prestazioni speciali a titolo di prestito, e meglio della somma di fr. 231.-- per l’Assicurazione SwissCaution e dell’importo di fr. 1'000.-- per il trasloco (cfr. doc. A2 inc. 42.2019.16).
1.7. RI 1 ha inoltrato al TCA, in un unico atto, due tempestivi ricorsi contro le decisioni su reclamo del 14 gennaio 2019, chiedendo in particolare il “corretto versamento delle prestazioni ordinarie” e “la restituzione degli importi detratti senza valida base legale”.
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali la medesima ha addotto:
" (…)
Le direttive interne del Dipartimento della sanità e socialità (DSS) riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2018 del 16 marzo 2018 non sostituiscono testi di legge e non possono discostarsi dal diritto federale e costituzionale.
Da quanto emerge le decisioni di questo Dipartimento per conto dell'USSI sono basate sulla convenienza economica che piuttosto sul dovere di assistenza prevista dal principio della sussidiarietà e del suo mandato.
(…).
Decisioni del 4 e del 6 settembre 2018
Suddetto Ufficio ha riconosciuto un forfait di CHF 493.00, CHF 150.00 per spese accessorie e di riscaldamento a partire dal 15 settembre 2018 (data dell'inizio della locazione) e trattenuto quale ricupero" franchigia e partecipazione all'assicurazione malattia" di CHF 73.30.
La reclamante contesta la deduzione di questo importo poiché in realtà si riferisce alle spese di precetto esecutivo 2586554 inviato dalla Cassa malati (vedasi in calce contestazione dell'11 agosto 2018 e decisione del 18 giugno 2018) dovuto al ritardo del pagamento da parte dell'USSI avvenuto il 22 giugno 2018.
Per quanto riguarda il premio forfetario d'iscrizione Swisscaution di CHF 231.00 va ricordato che il contratto di locazione prevedeva due possibilità per la garanzia d'affitto: stipulare una fideiussione (Swisscaution) oppure con il versamento su un conto deposito di garanzia presso una banca. Comprensibile che la decisione dell'USSI sia ricaduta sulla prima opzione decisamente meno impegnativa non dovendo anticipare l'intera somma del capitale.
La reclamante contesta l'illiceità e la modalità dell'accollamento delle spese d'alloggio: sotto forma di coazione in un momento critico di bisogno urgente, viene imposto la sottoscrizione di un riconoscimento di debito pena la prestazione assistenziale non verrebbe erogata.
Aggiungasi che questo Ufficio ha proceduto arbitrariamente al ricupero del presunto prestito deducendo dalle prestazioni assistenziali senza il consenso della beneficiaria. Non menziona un benché su quale base legale si è avvalsa. Contrariamente quanto sostenuto dall'USSI, l'art. 20 cpv 4 LAS il prestito da restituire è il deposito di garanzia anticipato da questo Ufficio nella versione del deposito bancario e non dalle spese aggiuntive (premio d'iscrizione e interessi annui) della Swisscaution.
I costi d'alloggio prevede un massimo di CHF 13'200.00 annuo (compresi spese accessorie e di riscaldamento escluso conguaglio) per 1 persona. Questo dispositivo è previsto nell'art. 10 lett. b cpv 1 della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (lPC). Non è dato a sapere il motivo per cui il DSS ha voluto ancorare le direttive interne su questa legge in procinto di riforma.
Ora nel caso specifico già spiegato esaurientemente con il reclamo inoltrato a questo Tribunale il 22 giugno 2018 (irricevibile e rinviato all'USSI per evasione), la reclamante si trovava in una situazione di sfratto eseguito e che l'USSI era contraria all'autorizzare del cambio di abitazione malgrado la sentenza passata in giudicato. Per il secondo trasloco avvenuto 1'11 settembre 2018 è dovuto al termine del contratto di locazione a tempo determinato di 4 mesi, di cui l'USSI era al corrente. In entrambi i casi l'affitto supera di poco l'importo massimo previsto dalla legge. La COSAS è sicuramente al corrente della sopramenzionata legge, nonostante ciò, raccomanda che in caso di affitti eccessivi il finanziamento è dato (COSAS 2017, pago 62 "affitti eccessivamente elevati"). L'affitto dell'appartamento in __________, __________ di CHF 950.00 netto più acconto spese di CHF 200.00 e l'affitto dell'appartamento in Via __________, __________ di CHF 1'100.00 + acconto spese di CHF 150.00 rientrano nella media degli affitti nel Canton Ticino.
Dal mese di ottobre 2018 l'USSI inspiegabilmente non ha più versato i CHF 150.00 quale acconto delle spese accessorie e di riscaldamento come da contratto di locazione.
Decisioni del 4 e del 14 settembre 2018
L'accoglimento della prestazione speciale di CHF 231.00 (premio d'iscrizione Swisscaution) rimando alle puntuali allegazioni alla pagina 2 di questo reclamo.
Spese di trasloco dell'11 settembre 2018. L'USSI con stessa modalità di coazione impone alla beneficiaria di firmare un riconoscimento di debito pena la prestazione speciale non verrebbe concessa. La motivazione data è che questo Ufficio riconosce spese di trasloco ogni 5 anni con previa autorizzazione per cambio di abitazione.
Simile direttiva rigida di tipo contabile non trova una valida base legale. La sottoscritta non ha avuto altra alternativa sennonché cercare prontamente un'altra sistemazione rispettando il termine di disdetta e riconsegna dell'ente locato. (…)” (Doc. I inc. 42.2019.15=doc. I inc. 42.2019.16)
1.8. L’USSI, nella risposta del 12 marzo 2019, ha chiesto di respingere il ricorso contro la decisione su reclamo del 14 gennaio 2019 relativa alle prestazioni assistenziali ordinarie dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018 con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III inc. 42.2019.15).
Con risposta del 14 marzo 2019 l’amministrazione ha parimenti postulato la reiezione del ricorso contro la decisone su reclamo del 14 gennaio 2019 concernente i prestiti per l’assicurazione SwissCaution e per le spese di trasloco. Alle relative motivazioni verrà fatto riferimento, se necessario, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V inc. 42.2019.16).
1.9. La ricorrente ha presentato delle osservazioni in merito alle fattispecie, inviando dei documenti, il 18 marzo 2019 (cfr. doc. V + V1-V4 inc. 42.2019.15; doc. VI + VI1-VI4) e il 29 marzo 2019 (cfr. doc. VII + B inc. 42.2019.16).
1.10. La parte resistente si è pronunciata al riguardo con scritti del 1° aprile 2019 (cfr. doc. VIII inc. 42.2019.15) e dell’11 aprile 2019 (cfr. doc. IX inc. 42.2019.16).
1.11. I doc. VIII inc. 42.2019.15 e IX inc. 42.2019.16 sono stati trasmessi per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. IX inc. 42.2019.15; X inc. 42.2019.16).
in diritto
in ordine
2.1. Secondo l’art. 76 cpv. 1 LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre.
Nella concreta evenienza, visto che i ricorsi presentati dalla medesima insorgente sono diretti contro due decisioni su reclamo emesse entrambe dall’USSI che concernono fatti, perlomeno parzialmente, di ugual natura e che pongono sostanzialmente temi analoghi di diritto materiale, è accertata la connessione tra loro. Per economia processuale le procedure ricorsuali 42.2019.15 e 42.2019.16 sono, dunque, congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 1; STF 9C_748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2; STF 9C_37/2012 e 9C_106/2012 del 16 gennaio 2013, consid. 1; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).
2.2. La ricorrente nell’atto ricorsuale del 14 febbraio 2019, ha chiesto “laddove questo reclamo dovesse risultare carente di cognizione di causa, che venga designato l’avv. __________ quale patrocinatore d’ufficio” (cfr. doc. I pag. 4).
In tale contesto va ricordato innanzitutto che la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio secondo cui il giudice deve accertare d'ufficio i fatti determinanti della causa, fermo restando l'obbligo per le parti di collaborare a tale accertamento nella misura in cui ciò risulti loro possibile ed esigibile (cfr. art. 61 lett. c LPGA; 16 Lptca; STF 8C_45/2010 del 26 marzo 2010).
Nel caso concreto questo Tribunale constata che l’insorgente ha dimostrato di saper difendere adeguatamente i propri interessi.
La medesima, pertanto, non necessita di un patrocinatore d’ufficio ai sensi dell’art. 28 Lptca (cfr. STF 8C_392/2017 consid. 9.1.-9.2., parzialmente pubblicata in DTF 143 V 393; STFA C 116/03 dell’8 novembre 2004; STCA 38.2018.23 del 16 luglio 2018 consid. 2.2.; STCA 36.2018.28-33 del 12 giugno 2018 il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_484/2018 del 30 luglio 2018; STCA 42.2017.49 del 15 dicembre 2017; STCA 32.2015.147 del 18 aprile 2016 consid. 2.6., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 9C_356/2016 del 5 luglio 2016; STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.1.).
La domanda di designazione di un avvocato deve, conseguentemente, essere respinta.
nel merito
2.3. Preliminarmente occorre rilevare che la ricorrente ha fatto valere una lesione del diritto di essere sentito da parte dell’amministrazione, e meglio la violazione dell’obbligo di motivare le decisioni del settembre 2018 e del 14 gennaio 2019 (cfr. doc. I pag. 1 inc. 42.2019.15 = doc. I pag. 1 inc. 42.2019.16).
Il diritto di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STF 8C_754/2018 del 7 marzo 2019 consid. 6.2.; STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016 consid. 5.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.).
Nella presente fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione delle decisioni del settembre 2018 (cfr. consid. 1.1. – 1.4.) e delle decisioni su reclamo del 14 gennaio 2019 (cfr. consid. 1.5.; 1.6.), atteso che da queste emergono chiaramente i motivi per cui l’USSI, da una parte, ha riconosciuto all’insorgente delle prestazioni assistenziali ordinarie di fr. 643.-- per il mese di settembre 2018, rispettivamente di fr. 2'086.-- per i mesi di ottobre e novembre 2018. Dall’altra, le ha concesso, a titolo di prestito da rimborsare, la somma di fr. 231.-- per l’assicurazione SwissCaution relativa al nuovo contratto di locazione valido dal 15 settembre 2018 e l’ammontare di fr. 1'000.-- per il costo del trasloco del settembre 2018.
Del resto la ricorrente ha potuto rendersi conto della portata, in particolare, delle decisioni su reclamo emesse il 14 gennaio 2019 nei suoi confronti, visto che le ha impugnate dinanzi a questo Tribunale.
La censura sollevata dall’insorgente non risulta, dunque, fondata.
2.4. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.5. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.6. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Per l’anno 2016 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di mantenimento:
" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato dalla COSAS)
(CHF/mese)
1 persona 986.--
2 persone 1'509.--
3 persone 1'834.--
4 persone 2'110.--
5 persone 2'386.--
Per ogni persona + 200.--
supplementare
1.1 Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più
Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.
1.2 Supplemento di integrazione
a. Inserimento sociale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.
Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di integrazione di CHF 300.– al mese.
b. Inserimento professionale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC – USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.”
(cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)
Il p.to 1.3. delle Direttive per l’anno 2016 enuncia, inoltre, che per i giovani adulti che vivono con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di fr. 600.--.
Gli importi menzionati relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per gli anni 2017 e 2018 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2017, BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2018, BU N. 14/2018 del 23 marzo 2018).
Per l’anno 2019 è utile rilevare che gli importi del forfait di mantenimento sono aumentati come segue:
" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato dalla COSAS)
(CHF/mese)
1 persona 995.--
2 persone 1'523.--
3 persone 1'851.--
4 persone 2'129.--
5 persone 2'407.--
Per ogni persona + 202.--
supplementare”
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono per il 2019, in BU 58/2018 del 28 dicembre 2018 pag. 478-479)
2.7. L'art. 20 Las definisce le prestazioni speciali:
" Le prestazioni speciali sono destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:
a) spese di formazione;
b) franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;
c) determinate assicurazioni;
d) misure che favoriscono l’integrazione sociale e l’inserimento professionale;
e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;
f) spese di collocamento in istituto;
g) spese di sepoltura. (cpv. 1)
Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio superiori ai limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)
Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3).
A titolo di prestito da rimborsare possono essere versate in particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione, gli arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e franchigie nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994. (cpv. 4)"
Va osservato che l’art. 20 cpv. 4 Las relativo alla possibilità di ottenere determinate prestazioni speciali (deposito di garanzia relativo alla locazione, arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi per partecipazioni e franchigie LAMal) a titolo di prestito da rimborsare è in vigore dal 15 febbraio 2013 (cfr. BU del 15 febbraio 2013 pag. 97).
In proposito nel Messaggio del 15 ottobre 2012 n. 6697 relativo al Preventivo 2013 (mod. L. tributaria - mod. LAPS - mod. LOC - mod. LACD - mod. LAS - DL contributo straordinario dipendenti, magistrati e CdS - DL partecipazione finanziaria comunale al risanamento finanziario del Cantone 2013 - DL urgente programma di risanamento finanziario, Roadmap 2013-2014) al p.to 2.3. è stato indicato:
" (…) si coglie occasione di introdurre un nuovo capoverso 4 all’art. 20 Las, precisando che le prestazioni che concernono i depositi di garanzia relativi alle pigioni, gli arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi per partecipazioni e franchigie nell'ambito della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal), vengono accordate da parte dell’Ufficio del sostegno sociale e inserimento a titolo di prestazioni speciali sotto la forma di prestito che deve essere restituito.
Questa modifica legale non comporta cambiamenti né di prassi né ha effetti sulla spesa.
Essa sancisce di fatto nella Legge sull’assistenza sociale (Las) la prassi già in vigore dal 2005 presso l’Ufficio del sostegno sociale e inserimento e permette di garantire il rispetto dei principi di legalità e parità di trattamento. (…)”
Le prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).
2.8. Nell’evenienza concreta RI 1, nata il __________ 1968 e al beneficio di prestazioni assistenziali dal 2011 (cfr. STCA 42.2017.32 del 4 settembre 2017 consid. 2.6.), nel mese di settembre 2018, vista la durata determinata del contratto di locazione (dal 15 maggio al 14 settembre 2018) relativo all’appartamento di 3,5 locali in __________ a __________ (cfr. STCA 42.2018.48-49 del 29 aprile 2019 consid. 2.5., il cui ricorso interposto dalla ricorrente personalmente al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_382/2019 del 6 giugno 2019), ha concluso un nuovo contratto di locazione concernente un appartamento sempre a __________ in Via __________.
La pigione di quest’ultimo ammonta a fr. 1'100.-- mensili, oltre a fr. 150.-- al mese per le spese accessorie, per complessivi fr. 15'000.-- annui (cfr. doc. I inc. 42.2019.15; doc. 698a inc. 42.2019.1-5).
La ricorrente stessa, nell’impugnativa, ha indicato che “(…) il contratto di locazione prevedeva due possibilità per la garanzia dell’affitto: stipulare una fideiussione (SwissCaution) oppure con il versamento su un conto deposito di garanzia presso una banca. (…)” (cfr. doc. I inc. 42.2019.15 pag. 2).
Con decisione del 4 settembre 2018 (cfr. doc. A2 inc. 42.2018.16) l’USSI ha concesso all’insorgente una prestazione speciale per l’assicurazione Swisscaution quale “Deposito di garanzia appartamento – settembre 2018” di fr. 231.--, a titolo di prestito, da versare al Comune di __________ che ha anticipato tale pagamento e da restituire tramite trattenuta mensile sulla sua prestazione assistenziale ordinaria (cfr. doc. A2 inc. 42.2019.16; consid. 1.1.).
In effetti sia dalla prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'086.- del mese di ottobre 2018, che da quella del medesimo importo del novembre 2018 - riconosciute alla ricorrente con decisione del 6 settembre 2018 - l’amministrazione ha dedotto, l’ammontare di fr. 115.50 (per complessivi fr. 231.--) quale “recupero deposito di garanzia appartamento” Swisscaution (cfr. doc. A1 inc. 42.2019.15; consid. 1.3.).
Come indicato nella STCA 42.2018.48-49 del 29 aprile 2019 consid. 2.5. già citata (il cui ricorso interposto dalla ricorrente personalmente al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_382/2019 del 6 giugno 2019 e con la quale è stato confermato il rifiuto da parte dell’assistenza sociale di assumere l’importo di fr. 231.-- per Swisscaution in relazione al contratto di locazione con oggetto l’appartamento di __________ in __________ poiché già versato direttamente dal ricorrente), Swisscaution SA consente di fornire al locatore una garanzia d’affitto senza deposito bancario.
Al momento dell’iscrizione il locatario versa a Swisscaution un premio forfetario di fr. 231.- valido fino al 31 dicembre dell’anno in corso e per gli anni successivi si impegna a corrispondere un premio annuale corrispondente al 5% dell’importo della garanzia d’affitto (prevista nel contratto di locazione) più le spese di gestione di fr. 20.-- (cfr. doc. 52 inc. 42.2019.1-5; www.swisscaution.ch).
2.9. L’art. 20 cpv. 4 Las, come visto sopra, prevede che a titolo di prestito da rimborsare possono essere versati, in particolare, il deposito di garanzia relativo alla locazione, gli arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e franchigie nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 (cfr. consid. 2.7.).
Le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2018 del 16 marzo 2018 emesse dal Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino (cfr. BU 14/2018 del 23 marzo 2018 pag. 102 segg.) dal canto loro enunciano che:
" 3.2 Prestazioni speciali relative all’alloggio
In generale:
Il trasferimento in un nuovo appartamento genera dei costi supplementari, legati ad esempio al trasloco e al deposito di garanzia. Per questo motivo, il beneficiario che intende trasferirsi in un nuovo appartamento deve previamente informare l’USSI, precisando i motivi del cambiamento, la pigione prevista nel nuovo appartamento, l’importo previsto quale deposito di garanzia e l’eventuale costo del trasloco. Per questi costi, così come per i costi relativi all’acquisto di mobilio, la presa a carico da parte dell’USSI è possibile solo se preventivamente richiesta, motivata e documentata all’USSI e se tale spesa è determinata da:
– una comprovata necessità, segnatamente per la nascita di un figlio, l’inizio di un’attività lavorativa o formazione al fine di ridurre costi di trasferta e di doppia economia domestica oppure;
– una riduzione dei costi della pigione rispetto al precedente appartamento oppure;
– altri motivi comprovati, segnatamente uno sfratto già esecutivo se non sono possibili soluzioni alternative.
Le prestazioni per l’alloggio sono inoltre riconosciute entro i seguenti limiti temporali e di spesa:
a. Deposito di garanzia per appartamento
Di principio il deposito di garanzia sarà riconosciuto dall’USSI unicamente nel caso in cui non vi sia già un precedente deposito di garanzia. Inoltre qualora il beneficiario di prestazioni assistenziali non avesse un deposito di garanzia o il capitale a sua disposizione non fosse sufficiente per coprire il nuovo importo richiesto, egli dovrà preventivamente attivarsi per la verifica di possibili soluzioni, segnatamente negoziando con il locatore delle riduzioni o facendo capo ad altre soluzioni alternative.
La spesa per il deposito di garanzia è riconosciuta ogni 5 anni e se previamente autorizzata dall’USSI (vedi disposizioni generali). Il relativo importo è concesso a titolo di prestito da rimborsare (art. 20 cpv 4 Las). Il costo del deposito di garanzia è riconosciuto con i seguenti importi massimi:
– per unità di riferimento quale persona sola, fino ad un massimo di fr. 3’300.;
– per unità di riferimento di due persone, fino ad un massimo di fr. 3’750.–;
– per unità di riferimento di tre o più persone, fino ad un massimo di fr. 4’500.” (La sottolineatura è del redattore)
Per quanto concerne le prestazioni speciali relative all’alloggio, le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2019 del 21 dicembre 2018 (cfr. BU 58/2018 del 28 dicembre 2018 pag. 478 segg.) hanno il medesimo tenore di quelle per il 2018.
La ricorrente ha obiettato che le Direttive appena menzionate “non sostituiscono testi di legge e non possono discostarsi dal diritto federale e costituzionale” (cfr. doc. I pag. 1 inc. 42.2019.15).
Al riguardo va osservato che l’art. 48 Las sancisce che il Dipartimento designato dal Consiglio di Stato è l’Autorità cantonale competente in materia di assistenza sociale.
Giusta poi l’art. 1 Reg.Las il Dipartimento della sanità e della socialità è competente per l’esecuzione e l’applicazione della legge sull’assistenza sociale e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento.
Il TCA rileva, poi, che effettivamente le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve, però, tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:
" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
Le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali emanate dal DSS, in particolare in relazione a quanto previsto “per il deposito di garanzia per appartamento” non risultano contrarie alla legge.
L’insorgente, del resto, si è limitata ad asserire che le direttive in questione non possono scostarsi dal diritto federale e costituzionale (cfr. doc. I pag. 1 inc. 42.2019.15).
2.10. In concreto l’importo di fr. 231.-- quale premio di iscrizione SwissCaution in relazione al contratto di locazione del settembre 2018, a differenza della situazione relativa al contratto di locazione del maggio 2018 dove la ricorrente aveva corrisposto personalmente tale ammontare (cfr. STCA 42.2018.48-49 consid. 2.8.), è stato anticipato dal Comune di __________.
Pertanto a ragione l’USSI, con decisione del 4 settembre 2018, ha concesso all’insorgente un prestito (cfr. art. 20 cpv. 4 Las; Direttive cantonale riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2018 p.to 3.2.) di fr. 231.-- da corrispondere al Comune e poi da rimborsare all’USSI.
Trattandosi di un prestito, il modo di procedere dell’amministrazione si rivela corretto anche dal profilo della deduzione dell’importo di fr. 231.-- dalla prestazione assistenziale ordinaria di ottobre e novembre 2018 (per fr. 115.50 al mese) effettuata con decisione del 6 settembre 2018 (cfr. doc. A1 inc. 42.2019.15; consid. 1.3.), ma già preannunciata nella decisione del 4 settembre 2018 relativa alla concessione del prestito di fr. 231.-- (cfr. consid. 1.1.), rispettivamente nel provvedimento del 4 settembre 2018 afferente alla prestazione assistenziale di settembre 2018 (cfr. consid. 1.2.).
Al riguardo giova evidenziare che l’amministrazione, nella misura in cui non riduca la somma del forfait di mantenimento da versare all’assistito (a meno che questi abbia assunto comportamenti abusivi o non rispettosi delle prescrizioni dell’USSI; cfr. ad esempio STCA 42.2014.12 del 6 novembre 2014), può effettuare direttamente delle decurtazioni della prestazioni assistenziale ordinaria (ad esempio per recuperare dei prestiti da lei erogati; cfr. STCA 42.2015.7-8 del 3 febbraio 2016 e STCA 42.2015.13 del 3 febbraio 2016. Il ricorso dell’USSI contro tali giudizi è stato ritenuto dal TF, con sentenza 8C_184/2016, 8C_185/2016 del 25 aprile 2016, inammissibile per mancanza di legittimazione ricorsuale).
Cfr. pure STCA 42.2018.37-38 del 18 marzo 2019 consid. 2.10.
2.11. L’insorgente, in relazione al conteggio della prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'086.-- mensili per i mesi di ottobre e novembre 2018 (cfr. consid. 1.3.), ha pure censurato il computo, a titolo di spesa per l’alloggio in Via __________ a __________, dell’ammontare di fr. 13'200.-- annui, pari a fr. 1'100.-- al mese (cfr. doc. 849 inc. 42.2019.1-5), invece del costo effettivo di fr. 15'000.-- annui, ossia fr. 1'250.-- al mese (fr. 1’100 di pigione + fr. 150 di spese accessorie; consid. 2.8.).
In proposito va ribadito (cfr. STCA 42.2018.48-49 del 29 aprile 2019 consid. 2.10. segg. menzionata sopra) che l’art. 22 lett. c Las, relativo al calcolo della spesa per l’alloggio, enuncia che ai fini della determinazione della prestazione assistenziale viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.
L’art. 9 cpv. 1 Laps prevede, segnatamente, che per le unità di riferimento composte di una persona la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per la persona sola, pari a fr. 13'200.-- annui, ossia fr. 1'100.-- mensili.
Le Direttive della COSAS, al punto B.3 “Spese d’alloggio”, del dicembre 2016, prevedono che:
" (…)
■ Locali d’abitazione
Si auspica che le persone a beneficio di prestazioni d’aiuto sociale vivano in appartamenti con un canone d’affitto favorevole. Di fronte alla diversità locale o regionale degli affitti, si raccomanda di definire dei limiti massimi per le spese dell’alloggio, tenendo conto della dimensione delle economie domestiche di verifiche periodiche. Questi limiti non devono tuttavia influenzare la migrazione di persone economicamente sfavorite. A tal proposito ci si deve riferire a un metodo di calcolo professionale, basato su dati aggiornati applicati nelle offerte immobiliari locali. Si deve tener conto dei costi che si situano all’interno dei limiti predefiniti.
Per principio i bambini non hanno diritto a una stanza singola propria.
Le indicazioni nei cap. B.4 e H.11 sono determinanti a proposito delle particolari situazioni abitative e di vita dei giovani adulti.
(…)
■ Affitti eccessivamente elevati
Affitti eccessivamente elevati sono accettati fintanto che non sia disponibile una soluzione abitativa adeguata e ragionevolmente più economica. Nel caso di disdetta sono da rispettare gli usuali termini contrattuali.
Prima di esigere il trasloco in un appartamento con l’affitto più conveniente, si dovrà esaminare attentamente il caso specifico. Nel decidere si dovrà in particolare tener conto del numero di persone che compongono il nucleo familiare, il loro radicamento nel quartiere, l’età dei beneficiari, e lo stato di salute e il loro grado d’integrazione sociale. Se a giovani adulti con economia domestica propria si chiede il trasloco in un’altra forma abitativa più conveniente, si deve tener conto dei criteri riportati al capitolo B.4.
■ Disattendere le disposizioni
Se un beneficiario si rifiuta di cercare una nuova abitazione, o di traslocare in un alloggio più conveniente, allora può essergli riconosciuto solo l’importo corrispondente alle spese generate dall’abitazione più economica. Se la riduzione della prestazione gli causa lo sfratto, allora l’ufficio del sostegno sociale sarà tenuto a offrirgli un alloggio d’emergenza temporaneo
Un affitto già vigente giudicato eccessivamente elevato dev'essere finanziato fintanto che non venga trovata una soluzione abitativa più idonea ed economica. Gli uffici di assistenza sociale hanno il dovere di aiutare attivamente il beneficiario a trovare un alloggio più modesto. Le condizioni contrattuali di disdetta devono comunque essere rispettate.
Prima di esigere un trasloco in un appartamento con affitto più conveniente, si dovrebbe esaminare attentamente ogni specifica situazione, tenendo presente il numero dei componenti del nucleo familiare, il loro radicamento nel quartiere, l’età dei beneficiari, nonché lo stato di salute e il grado d'integrazione sociale delle persone considerate.
(…)
Se un beneficiario dovesse rifiutarsi di traslocare in un alloggio a buon mercato, gli potrebbe essere riconosciuto solo l’importo dell’abitazione più economica che gli viene proposta. Questa misura può condurre il beneficiario a non essere più in grado di assolvere ai doveri del suo contratto, fino ad incorrere allo sfratto. In questo caso, però, il sostegno sociale sarà tenuto ad offrirgli un alloggio d'emergenza.
Di fronte alla diversità regionale dei livelli degli affitti, per le spese di alloggio si raccomanda di fissare limiti massimi comunali o regionali, tenendo conto della dimensione delle economie domestiche.” (…)”
Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS cfr., in dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172.
2.12. In una sentenza 8C_216/2018 del 3 ottobre 2018 il Tribunale federale, nel caso di una persona che aveva postulato la concessione dell’assistenza sociale dal 1° settembre 2015, ha deciso che, a ragione, l’amministrazione aveva conteggiato, a titolo di spesa per l’alloggio relativa all’appartamento reperito nel luglio 2015 per il 1° settembre 2015 dopo aver ricevuto la disdetta del precedente nel marzo 2014, l’importo di fr. 1'200 al mese, massimo ammissibile per due persone nel Canton Obvaldo, invece del costo effettivo di fr. 1'470 mensili.
In effetti in quel caso di specie l’insorgente non aveva provato di avere cercato intensamente un alloggio più economico. Inoltre l’asserzione secondo cui a causa di problemi di salute non era in grado di cercare un appartamento è stata smentita dal fatto che in ogni caso la medesima aveva reperito un alloggio adeguato a lei.
Questo Corte, in una sentenza 42.2015.26 del 25 gennaio 2016, è stata chiamata a stabilire se correttamente o meno l’USSI aveva negato al ricorrente una prestazione assistenziale richiesta nel mese di febbraio 2015, computando nel relativo calcolo, a titolo di spesa per alloggio Las, la somma di fr. 625.-- al mese, ossia la metà della pigione massima ammissibile di fr. 1'250.-- mensili per due persone, considerando che il ricorrente condivideva l’appartamento con il fratello, invece dell’importo di fr. 1'100.-- corrispondente all’ammontare massimo ammissibile per una persona sola.
In quell’occasione il TCA ha annullato la decisione su reclamo del 14 luglio 2015 e rinviato gli atti all’USSI affinché effettuasse gli accertamenti necessari per chiarire se nell’appartamento il ricorrente vivesse da solo, con il fratello o eventualmente con una terza persona.
Lo scrivente Tribunale ha precisato che, nell’ipotesi in cui l’USSI avesse accertato che l’appartamento era abitato unicamente dal ricorrente, avrebbe dovuto essere computato a titolo di pigione, in virtù dell’art.22 lett. c e 9 cpv.1 Laps, l’importo massimale ammissibile per una persona di fr. 13'200.- annui, pari a fr. 1'100.-- mensili, e non il canone di locazione effettivo di fr. 2'350.-- al mese, superiore a tale cifra.
Questo Tribunale ha però indicato che il ricorrente avrebbe dovuto trovare con la collaborazione, se richiesta, degli organi di assistenza sociale, un’abitazione più economica, considerato che vista la sua situazione personale (persona sola) una soluzione abitativa meno spaziosa di un appartamento di 4 e ½ locali di 153 m2 era senz’altro esigibile.
Il TCA ha puntualizzato che all’insorgente sarebbe stato assegnato un termine di sei mesi, con inizio, a titolo cautelativo, dalla data della sentenza, per trovare una sistemazione meno dispendiosa. Inoltre il Tribunale ha precisato che dopo il termine di 6 mesi o eventualmente prima, nel caso in cui il ricorrente avesse manifestato, anche solo per atti concludenti - non compiendo adeguati sforzi per cercare un nuovo alloggio - la sua mancanza di volontà di trasferirsi in una nuova abitazione, nel calcolo dell’assistenza sociale sarebbe stato conteggiato, oltre all’importo di fr. 13'200.-- annui – pari a fr. 1'100.-- al mese – a titolo di spesa per l’alloggio, nei redditi l’ammontare pagato per la locazione in eccesso rispetto al massimo riconosciuto dalla legge.
Con giudizio 42.2018.15 del 12 settembre 2018 il TCA ha poi accolto parzialmente ai sensi dei considerandi il ricorso di un assistito al quale nel gennaio 2017 era stato negato il rinnovo delle prestazioni assistenziali, computando quale altro reddito l’eccedenza mensile della spesa per l’alloggio rispetto al massimo ammissibile Las.
Questa Corte ha segnatamente stabilito che in quella fattispecie il cambiamento di abitazione era esigibile, ma che fosse ragionevole concedere all’insorgente un lasso di tempo di sei mesi, da gennaio a giugno 2017, per reperire una soluzione alloggiativa meno costosa. Per quel periodo nei redditi computabili Las non andava, quindi, considerato un reddito aggiuntivo pari alla differenza tra il canone di locazione effettivo e la pigione massima ammissibile Las per due persone di fr. 15'000.--.
Quale spesa per l’alloggio non era, invece, possibile conteggiare un ammontare superiore all’importo massimo ammissibile Las per due persone di fr. 15'000.--.
Trascorso il termine di sei mesi, ritenuto peraltro che non erano stati comprovati, ma nemmeno pretesi, concreti sforzi al fine di ridurre le spese di locazione a carico dell’insorgente e della consorte, si giustificava di computare, quale reddito aggiuntivo, la differenza tra la spesa per l’alloggio effettiva e il massimo ammissibile Las.
2.13. Nel caso di specie la spesa per l’alloggio effettiva concernente l’appartamento in Via __________ a __________, di complessivi fr. 1'250.-- mensili (cfr. consid. 2.8.; 2.11.), è superiore al massimo ammissibile Las per una persona sola pari a fr. 1'100.-- al mese (cfr. consid. 2.11.).
L’insorgente non ha fatto valere motivi specifici, ad esempio di salute, che le imponessero di prendere in locazione, almeno transitoriamente, l’alloggio in questione.
La circostanza che la ricorrente si trovava in una particolare situazione, siccome oggetto di una decisione di espulsione dall’appartamento di __________ in cui aveva vissuto fino ad aprile 2018, rispettivamente a causa della durata determinata del contratto di locazione concernente l’abitazione in __________ a __________ valido da metà maggio a metà settembre 2018 (cfr. consid. 2.8.; doc. I inc. 42.2019.15; STCA 42.2018.48-49 consid. 2.5.), non è atta a sovvertire l’esito della presente vertenza.
In effetti, in primo luogo, il giudizio pretorile di espulsione con effetto dal 31 agosto 2017 dall’abitazione in Cor__________ a __________ risale al 28 giugno 2017 e la sentenza di irricevibilità della seconda Camera civile del Tribunale d’appello al 16 gennaio 2018 (cfr. doc. 450; 455 inc. 42.2019.1-5; STCA 42.2018.48-49 consid. 2.12.).
In secondo luogo, il contratto relativo all’appartamento in __________ è comunque durato quattro mesi cfr. doc. 56 inc. 42.2019.1-5).
La ricorrente, peraltro in assistenza sociale dal 2011 (cfr. consid. 2.8.), disponeva dunque del tempo sufficiente per reperire un appartamento con pigione corrispondente all’importo massimo finanziabile dall’assistenza sociale per una persona sola, ossia fr. 1'100.-- al mese (cfr. STCA 42.2018.48-49 consid. 2.12.).
Per quanto attiene alla censura ricorsuale secondo cui da ottobre 2018 inspiegabilmente non è più stato versato l’importo di fr. 150.-- per le spese accessorie (cfr. doc. I pag. 3 inc. 42.2019.15), va osservato che è vero che per il mese di settembre 2019, con decisione del 4 settembre 2019, è stato riconosciuto l’ammontare di fr. 150.-- (cfr. allegato a doc. A1 inc. 42.2019.15; consid. 1.2.).
Per quel mese, però, l’importo di fr. 150.-- relativo alle spese accessorie è l’unica voce relativa alla spesa per l’alloggio, siccome la prima mensilità della pigione non era dovuta (cfr. consid. 1.2.).
Nei mesi di ottobre e novembre 2018 il canone di locazione netto di fr. 1'100.-- al mese, pari a fr. 13'200.-- annui, era, per contro, dovuto.
Considerato che lo stesso costituisce il massimo ammissibile Las per una persona, a ragione l’USSI non ha conteggiato altri importi aggiuntivi nei calcoli relativi alle prestazioni assistenziali ordinarie di ottobre e novembre 2018.
Corrisponde poi alla realtà quanto asserito nel ricorso, ovvero che gli importi massimi per la spesa per l’alloggio contemplati dalla Legge sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (art. 10 cpv. 1 lett. b LPC), alla quale l’art. 9 Laps in vigore dal 1° febbraio 2003 (a cui rinvia l’art. 22 lett. c Las) fa riferimento (cfr. consid. 2.11.), sono “in procinto di riforma” (cfr. doc. I inc. 42.2019.15).
In effetti la modifica della LPC, approvata dal Parlamento il 22 marzo 2019, prevede un adeguamento degli importi massimi riconosciuti per la pigione, e meglio per una persona sola da fr. 13'200.-- annui a fr. 16'440 nella regione 1, rispettivamente a fr. 15'900 nella regione 2 e fr. 14'520 nella regione 3 (cfr. nuovo art. 10 cpv. 1 lett. a LPC in FF 2019 pag. 2262).
Tuttavia è ancora in corso il termine di referendum contro tale riforma, che scadrà l’11 luglio 2019 e l’entrata in vigore è, se del caso, prevista per il 2021 (cfr. FF 2019 2259, 2270; www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/el/reformen-und-revisionen/el-reform.html).
Ne discende che la modifica della LPC non ha attualmente alcuna influenza sul calcolo della prestazione assistenziale.
È utile sottolineare, analogamente a quanto già osservato nella STCA 42.2018.48-49 consid. 2.6., che agli eventuali ulteriori costi che esulano sia dalla lista esaustiva delle spese vincolate giusta gli art. 22 Las e 8 Laps, che dalla spesa massima ammissibile per l’alloggio secondo l’art. 22 lett. c Las si deve sopperire tramite l’importo della soglia di intervento (cfr. STCA 42.2016.16 del 5 aprile 2017 consid. 2.8.; STCA 42.2014.10 del 26 novembre 2014 consid.2.12.; STCA 39.2008.3 del 13 novembre 2008 consid. 2.7.; STCA 42.2008.16 dell’11 marzo 2009 consid. 2.9.).
Al riguardo cfr. pure STF 8C_382/2019 del 6 giugno 2019, con cui l’Alta Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso dell’insorgente contro la STCA 42.2018.48-49 del 29 aprile 2019 (cfr. consid. 2.8.), in particolare il seguente passaggio:
" (…) il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha spiegato in maniera dettagliata, ricordando peraltro i motivi specifici per derogare ai massimi legali (giudizio cantonale, consid. 2.6.), le ragioni per cui tali spese non potessero essere accollate alla pubblica assistenza.
(…)”
L’utilizzo da parte di un assistito dell’importo del forfait di mantenimento per far fronte a delle spese non previste dalla Las e dalla Laps non costituisce, perciò, una decurtazione illegale della soglia d’intervento (cfr. STCA 42.2018.37-38 del 18 marzo 2019 consid. 2.10.)
2.14. In relazione alla decisione del 4 settembre 2018 concernente la prestazione assistenziale ordinaria del mese di settembre 2018 di fr. 643.-- (cfr. consid. 1.2.) l’insorgente ha contestato la deduzione di fr. 73.30 corrispondenti alle spese esecutive del precetto esecutivo del 1° giugno 2018 inviatole dalla sua Cassa malati in virtù di un credito di fr. 2'066.05 per partecipazioni ai costi LAMal a suo carico (cfr. doc. A4 inc. 42.2019.15).
Nell’impugnativa la ricorrente ha indicato che il precetto esecutivo è stato fatto spiccare a seguito del ritardo con il quale l’USSI ha provveduto a versare l’importo dovuto alla Cassa malati (cfr. doc. I inc. 42.2019.15).
Tuttavia dalla decisione del 18 giugno 2018 con cui l’amministrazione ha assegnato all’insorgente una prestazione speciale di fr. 2'139.35 (fr. 2'066.05 + fr. 73.30) per il pagamento della franchigia e partecipazione ai costi LAMal secondo i conteggi della Cassa malati dell’8, del 13 e del 15 dicembre 2017, nonché del 10 gennaio 2018 e comprensiva delle spese esecutive di fr. 73.30 (importo corrisposto dall’USSI stesso alla Cassa malati il 22 giugno 2018; cfr. doc. A3 inc. 42.2019.15 - emerge che è l’insorgente stessa ad essere stata resa attenta del fatto che “richieste tardive non saranno più prese in considerazione (vedi circolare allegata). Le richieste devono essere inoltrate, PER IL TRAMITE DEL MUNICIPIO, con conteggi, fatture originali” (Doc. A5 inc. 42.2019.15).
L’affermazione della ricorrente secondo cui l’USSI avrebbe ricevuto le fatture tempestivamente (cfr. doc. V inc. 42.2019.15) risulta del resto infondata.
Da una parte, i messaggi di posta elettronica del 5 e del 12 aprile 2018 indirizzati dalla medesima all’USSI e allegati al ricorso (cfr. doc. A8; A9 inc. 42.2019.15) non dimostrano l’invio senza indugio delle fatture emesse dalla Cassa malati nel dicembre 2017 e nel gennaio 2018. Infatti queste ultime prevedevano un termine di pagamento di 30 giorni, mentre con il messaggio del 5 aprile 2018 l’insorgente ha trasmesso la successiva diffida della Cassa malati (cfr. doc. A9 inc. 42.2019.15) e con il messaggio del 12 aprile 2018 le fatture dettagliate (cfr. doc. A8 inc. 42.2019.15).
Va d’altronde osservato che la parte resistente ha concesso prestazioni speciali (franchigia e partecipazione ai costi) per fatture della Cassa malati emesse in marzo 2018 con decisione del 22 maggio 2018 (cfr. doc. 757 inc. 42.2019.1-5). Ciò significa che se le fatture vengono inviate senza ritardo all’amministrazione, quest’ultima può decidere in merito rapidamente.
D’altra parte, i documenti prodotti pendente causa (cfr. doc. V+1/4) sono irrilevanti, poiché concernono conteggi della Cassa malati e della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG degli anni 2012 e 2013, ben precedenti al periodo in questione (fatture di fine 2017 e inizio 2018).
Le spese esecutive non sono, peraltro, un costo contemplato nella lista esaustiva delle spese computabili Las (cfr. art. 22 Las; 8 Laps). Pertanto alle stesse va fatto fronte tramite l’ammontare del forfait di mantenimento (cfr. consid. 2.13.).
In simili condizioni, la deduzione di fr. 73.30 dall’importo della prestazione assistenziale ordinaria relativa al periodo 15-30 settembre 2018 non presta il fianco a critica alcuna.
2.15. Nemmeno, infine, è censurabile il riconoscimento (“eccezionale”; cfr. allegato a doc. A2 inc. 42.2019.16), a titolo di prestito, dell’importo di fr. 1'000.-- per la spesa relativa al trasloco effettuato nel settembre 2018 dalla ditta AB Traslochi nell’appartamento in Via __________ a __________, versato dall’USSI direttamente alla Cassa comunale di __________ che aveva anticipato la somma all’insorgente (cfr. allegato a doc. A2 inc. 42.2019.16; consid. 1.4.).
In proposito il TCA rileva che le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2018 del 16 marzo 2018 (cfr. BU 14/2018 del 23 marzo 2018 pag. 102 segg.), menzionate sopra (cfr. consid. 2.9.), in relazione al trasloco, enunciano:
" b. Trasloco
La spesa per il trasloco è riconosciuta ogni 5 anni e se previamente autorizzata dall’USSI (vedi disposizioni generali).
Il costo del trasloco è riconosciuto con i seguenti importi massimi:
– per unità di riferimento quale persona sola, fino ad un massimo di CHF 1’000;
– per unità di riferimento di due persone, fino ad un massimo di CHF 1’500.–;
– per ogni persona supplementare, CHF 300.– fino ad un massimo di CHF 3’000.–”
Per quanto concerne le prestazioni speciali relative al trasloco, le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2019 del 21 dicembre 2018 (cfr. BU 58/2018 del 28 dicembre 2018 pag. 478 segg.) hanno il medesimo tenore di quelle per il 2018.
Cfr. pure STCA 42.2014.11 del 19 novembre 2014
È altresì utile evidenziare che le Norme COSAS al punto C.1.5. prevedono che in linea di principio dai beneficiari di sostegno sociale ci si attende che traslochino autonomamente e senza il supporto di professionisti, pur indicando che in casi particolari possono essere riconosciute delle spese per degli aiuti al trasloco.
Riguardo al valore delle direttive cfr. consid. 2.9.
Con decisione del 24 maggio 2018 l’amministrazione aveva già attribuito alla ricorrente una prestazione assistenziale speciale di fr. 1'000.-- quale contributo massimo per la fattura del 14 maggio 2018 della ditta __________ relativa al trasloco in __________ a __________ (cfr. doc. 754 inc. 42.2019.1-5; STCA 42.2018.41 del 5 dicembre 2018; STCA 42.2018.27-29 del 17 settembre 2018).
Essendo trascorsi soltanto pochi mesi dal trasloco del maggio 2018, a ragione l’USSI, per far fronte al costo del nuovo trasloco del settembre 2018, ha concesso all’insorgente unicamente un prestito da restituire di fr. 1'000.-- e non una prestazione speciale non da rimborsare.
2.16. Alla luce di tutto quanto esposto, questa Corte non può che confermare sia la decisione su reclamo del 14 gennaio 2019 concernente le prestazioni assistenziali ordinarie di settembre, ottobre e novembre 2018, sia la decisione su reclamo del 14 gennaio 2019 riguardante le prestazioni speciali inerenti al premio SwissCaution e al costo del trasloco effettuato nel mese di settembre 2018.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Le cause 42.2019.15 e 42.2019.16 sono congiunte
2. I ricorsi contro le due decisioni su reclamo del 14 gennaio 2019 sono respinti.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti