Raccomandata

 

 

Incarto n.
42.2019.20

 

rs

Lugano

18 giugno 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 27 aprile 2019 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 25 aprile 2019 emanata da

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su reclamo del 25 aprile 2019 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI) ha confermato il proprio provvedimento del 29 marzo 2019 (cfr. doc. 22) con il quale ha negato a RI 1 il diritto a prestazioni assistenziali richieste il 1° marzo 2019, in quanto, computando le indennità di disoccupazione alle quali la moglie avrebbe rinunciato per svolgere un’attività indipendente (per la cui pianificazione ha beneficiato di indennità giornaliere speciali ai sensi degli art. 71a segg. LADI), il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento supera il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità (cfr. doc. A).

 

                               1.2.   Contro la decisione su reclamo del 25 aprile 2019 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, facendo valere quanto segue:

 

" (…) Capisco molto bene le modalità e le prassi di legge, essendo anche __________ a __________ e facente parte di __________ e di __________.

Tuttavia, le modalità e la richiesta che io ho fatto, spiegando nei minimi particolari, a livello umano e pensando ai miei 2 figli minorenni e alla figlia di mia moglie anche lei minorenne, ripeto a livello umano, si potevano tenere inconsiderazione tali aspetti e mi spiego.

Mia moglie non ha rinunciato alle rimanenti indennità di disoccupazione, ma bensì (ho allegato il master plan e la decisione dell’ufficio misure attive cantonali ecc… all’ufficio del sostegno sociale), è stata stralciata e ammessa all’AVS in quanto il suo progetto di lavoratrice indipendente era stato ritenuto valido a partire dal 1 marzo 2019 (domanda della richiesta Laps) con un guadagno stimato di chf. 600.- iniziali.

Io vi chiedo unicamente una cosa: ossia, visto che ricevo solo 750.- chf dagli AFI, mia moglie ha appena iniziato l’attività e siamo indietro di 2 mesi con pagamenti ecc…, proprio a livello di dignità umanamente parlando, di voler risolvere un aiuto sociale equivalente almeno a chf 4000.-. per poter far fronte ai costi di questi mesi arretrati nei quali attendendo il ricorso, mia moglie non ha potuto iscriversi in disoccupazione e siamo rimasti in stand-by.

Ve lo chiedo proprio a livello umano, ho un’urgenza in quanto questi 2 mesi sono stati e sono un inferno, sono stato male anche psicologicamente e guarda la sfortuna, il mio medico psicoterapeuta è pure deceduto il 7 aprile.

In somma un periodaccio.

Dal 2 maggio si riscriverà e farà un guadagno intermedio o quello che gli diranno di fare, in quanto così non possiamo più andare avanti. (…).” (Doc. I)

 

                               1.3.   In risposta l’USSI ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.4.   Il 29 maggio 2019 è pervenuto a questo Tribunale uno scritto del ricorrente al quale ha allegato la decisione del 27 maggio 2019 con la quale la Sezione del lavoro ha ritenuto sua moglie inidonea al collocamento dal 29 aprile 2019 a seguito dell’esercizio dell’attività indipendente (cfr. doc. V1).

                                         L’insorgente ha, inoltre, osservato segnatamente che:

 

" (…) l’UMA (ufficio misure attive) aveva dato la possibilità a mia moglie di mettersi indipendente, specificando che nei primi mesi avremmo riscontrato delle difficoltà, ma nel prosieguo dei mesi la situazione si sarebbe stabilizzata.

Mia moglie chiaramente, ora non può più tornare indietro, ha firmato un contratto d’affitto del negozio e la disoccupazione non la ritiene più idonea al collocamento come già specificato sopra. (…)” (Doc. V)

 

                               1.5.   L’USSI ha preso posizione al riguardo il 4 giugno 2019 (cfr. doc. VII).

 

                               1.6.   Il 7 giugno 2019 il ricorrente si è nuovamente pronunciato in merito alla fattispecie (cfr. doc. IX).

 

                               1.7.   Il doc. IX è stato trasmesso per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. X).

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto della lite è la questione di sapere se a ragione oppure no l’USSI abbia negato al ricorrente il diritto a prestazioni assistenziali ordinarie richieste il 1° marzo 2019 (cfr. consid. 1.1.)

 

                                         L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

                                         Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

 

                                         Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

                                         Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

 

                               2.2.   L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

                                         Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

                                         L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

                                         Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

 

                               2.3.   Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

                                         Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

 

                                         La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

                                         Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

                                         Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

 

                                         Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

 

                                         Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

 

" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

 

                                         Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

 

" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

 

                                         L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

 

                               2.4.   Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che RI 1 è coniugato con __________, nata __________. Dalla loro unione il __________ 2017 è nata la figlia __________. Con la famiglia __________ vive anche __________, nata nel 2009 da una precedente relazione della moglie dell’insorgente. __________, padre di __________, deve corrisponderle, a titolo di alimenti, la somma di Euro 420 al mese, conformemente a quanto stabilito dal Tribunale di __________ (__________) nel luglio 2013 (cfr. doc. 31; 32; 33; 45; 65).

                                         Il ricorrente è pure padre di __________, nato il __________ 2011 dalla convivenza con __________. Dal “Contratto per l’obbligo di mantenimento e le relazioni personali” approvato il 15 ottobre 2012 dalla Commissione tutoria __________ sede di __________ - Ovest risulta che l’insorgente si è impegnato a versare alla madre di Davide, quale contributo alimentare per quest’ultimo l’importo di fr. 800 al mese sino al 6° anno di età, di fr. 900 dal mese successivo al compimento dei 6 anni fino ai 12 anni e di fr. 1'000 dal mese successivo al compimento del 12° anno fino alla conclusione di un periodo formativo adeguato, in ogni caso almeno fino al raggiungimento della maggiore età (cfr. doc. 69-70).

 

                                         Il ricorrente, dopo aver svolto l’apprendistato di commercio e aver lavorato, dal 1996 al 2007, quale impiegato d’ufficio, dal 2007 al 2011 ha svolto l’attività di pubbliche relazioni per __________ del centro di __________ e dal 2011 al 2016 “indipendente pubbliche relazioni e pubblicità c/o __________ e vari __________ e clienti privati” (cfr. doc. 77),

                                        

                                         Nel dicembre 2016 gli è stato negato il diritto a indennità di disoccupazione dal 1° dicembre 2016, in quanto “dal 2011 ha sempre esercitato un’attività indipendente e quindi nei 4 anni precedenti la sua iscrizione non è in grado di comprovare almeno 12 mesi di attività dipendente o un motivo di esonero” (cfr. doc. 81).

                                         Un’ulteriore annuncio per il collocamento ha avuto luogo con effetto dal 20 ottobre 2017, ma la Cassa cantonale di disoccupazione non ha potuto definire un eventuale diritto a seguito della mancata consegna della necessaria documentazione (cfr.doc. 79; 80; 83).

 

                                         __________, nel 1999, ha conseguito la maturità __________. Dal 2000 al 2002 ha lavorato presso un centro estetico in Italia e dal 2003 al 2012 è stata attività in diversi negozi, in particolare dal 2007 al 2012 in profumerie di __________ e __________. A __________ era responsabile del punto vendita __________, nonché consulente di bellezza e truccatrice. Nel 2010 la medesima ha frequentato un corso di __________ a __________ e dal 2011 al 2013 l’Accademia __________ di __________.

                                         Dal 2013 al 2018 ha lavorato quale consulente di bellezza e make-up artist per __________ presso __________ a __________ (cfr. doc. 143).

 

                                         La Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive (UMA), con decisione del 12 novembre 2018, ha concesso a __________ - il cui suo primo termine quadro per la riscossione delle prestazioni si estende dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2020 (cfr. doc. V1) - 60 indennità giornaliere speciali ai sensi dell’art. 71a LADI dal 12 novembre 2018 al 3 febbraio 2019 per l’avvio di un’attività indipendente (cfr. doc. 141) che si sarebbe occupata di:

 

" gestire uno studio di onicotecnica per il trattamento mani (manicure e pedicure) ricostruzione unghie;

Servizio di make-up, tintura ciglia e sopracciglia, corsi di trucco;

Consulenza mirata e vendita di prodotti cosmetici e affini.” (Doc. 91)

 

                                         Nella “Relazione progetto imprenditoriale” allestita nel gennaio 2019 dalla __________ di __________ in conformità al mandato conferitole dall’__________ in collaborazione con l’UMA (cfr. doc. 90-91) è stato indicato che:

 

" (…)

1.7 Concorrenza

La concorrenza è forte ed è rappresentata, in particolare, da estetiste che operano nello stesso settore.

La caratteristica che diversifica la prestazione della candidata nei confronti degli altri operatori è data dal servizio a domicilio. Quest’opportunità garantisce al cliente di ottenere lo stesso servizio senza i disagi legati agli spostamenti con il vantaggio di poter usufruire di un’assistenza e una cura personalizzati.

 

La tipologia del servizio pertanto, presuppone un rapporto cliente/fornitore molto personalizzato che si basa sulla fiducia e sulla fidelizzazione. Sarà il compito principale della neo-imprenditrice riuscire ad instaurare questo tipo di rapporto con i propri clienti in modo da superare la concorrenza standard di mercato.

1.8 Ubicazione società

La signora __________ ha individuato la sede della ditta individuale presso il proprio domicilio a Lugano, tuttavia, come già specificato il servizio verrà effettuato presso il domicilio dei clienti e presso altri operatori del settore che metteranno a disposizione le loro strutture.

 

1.9 Inizio attività

L’inizio dell’attività è previsto per il 04.02.2019.” (Doc. 92)

 

                                         Da tale documento si evince pure che la cifra d’affari per il 2019 è stata determinata da __________ in fr. 28'000 annui, “… considerando un tasso orario medio ponderato di CHF/h 40 con un’occupazione prevista del 40% (che corrisponde a 2 clienti giornalieri) (…). Lo “stipendio” netto mensile del titolare della ditta individuale previsto per la neo imprenditrice sarà di CHF 600. Lo stipendio crescerà poi proporzionalmente con la crescita della cifra d’affari” (Doc. 93)

                                         La __________ ha precisato che per “stipendio” è da intendersi il reddito minimo da raggiungere e che tale dato è stato stabilito dalla neo imprenditrice (cfr. doc. 93: nota 1).

 

                                         Le indennità di disoccupazione speciali sono state corrisposte durante la fase di progettazione dell’attività menzionata fino al 1° febbraio 2019 (nel mese di gennaio 2019 per un importo pari a fr. 4'045.15 comprensivo degli assegni per i figli; cfr. doc. 137). Per il periodo successivo la Cassa non ha più versato prestazioni, in quanto la moglie dell’insorgente ha manifestato, terminata la fase di progettazione, l’intenzione di intraprendere l’attività indipendente. Dal 3 febbraio 2019 è stato del resto annullato il nominativo di __________ dalla banca dati COLSTA (cfr. doc. 136; 139).

 

                                         La moglie del ricorrente è stata affiliata alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG quale indipendente a partire dal 1° febbraio 2019 (cfr. doc. 135).

 

                                         Nel mese di marzo 2019 l’insorgente ha postulato la concessione di prestazioni assistenziali (cfr. doc. 37; 38)

 

                                         Nel formulario Laps “Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente”, firmato da __________ il 1° marzo 2019, è stato precisato che il reddito annuo come indipendente al 100% annunciato all’AVS per il 2019 è di fr. 10'000, come pure il reddito annuo netto stimato per l’anno in corso (cfr. doc. 134).

 

                                         L’11 marzo 2019 il Comune di __________ ha formulato un preavviso negativo “… poiché la moglie ha evidentemente rinunciato ad un possibile reddito, stralciandosi dalla disoccupazione ed aprendo un’attività poco redditizia” (Doc. 31).

 

                                         Con decisione del 29 marzo 2019 l’USSI ha negato al ricorrente il diritto a prestazioni assistenziali, tenendo conto nel reddito computabile Las della somma di fr. 49'415.-- annui corrispondenti alle indennità di disoccupazione a cui la moglie ha rinunciato per intraprendere l’attività indipendente (cfr.doc. 22-25; consid. 1.1.).

 

                                         L’insorgente, il 2 aprile 2019, ha interposto reclamo, osservando segnatamente che:

 

" (…) Mia moglie era in disoccupazione, aveva diritto ancora a qualche indennità, ma tramite la collocatrice, tramite dei fiduciari selezionati dal Cantone e tramite l’ufficio delle misure attive, è stato ritenuto il suo progetto di mettersi indipendente e “provarci”.

Anche dall’ufficio AVS le hanno dato l’attestato come lavoratrice indipendente.

Tutt’ora dunque mia moglie è stata stralciata dal sistema Colsta (disoccupazione) in quanto ritenuta valida la sua volontà di provare l’attività indipendente, ma ben consci che i primi mesi (lo potete vedere dal business plan che i fiduciari del Cantone hanno allestito), mia moglie al massimo arrivava a guadagnare se le andava bene 600.- chf, cosa che per ora non è ancora avvenuta purtroppo. (…)” (Doc. 19)

 

                                         Il provvedimento del 29 marzo 2019 è stato confermato con decisione su reclamo del 25 aprile 2019 (cfr. doc. A; consid. 1.1.).

 

                                         __________ si è nuovamente iscritta in disoccupazione a far tempo dal 29 aprile 2019, dichiarando di ricercare un impiego al 50% quale venditrice di profumeria, truccatrice e commessa di vendita.

                                         La Sezione del lavoro, con decisione del 27 maggio 2019, l’ha ritenuta inidonea al collocamento, in quanto non disponibile per il mercato del lavoro alle condizioni normalmente richieste da un datore di lavoro (cfr. doc. V1).

                                         Dal provvedimento della Sezione del lavoro emerge:

 

" (…)

3. Nel caso concreto, dopo aver beneficiato dal 12.11.2018 al 08.02.2019 di indennità giornaliere speciali ed aver annullato la propria iscrizione in disoccupazione il 03.02.2019 avendo potuto avviare la propria attività indipendente quale estetista indipendente (dapprima presso la propria abitazione e, a partire dal aprile 2019 presso uno studio locato in __________ (v. Audizione personale __________ del 22.05.2019 D/R 3 e 6)), in data 29.04.2019 si è riannunciata in disoccupazione, nella misura del 50%, a causa di difficoltà finanziarie che si riscontrano in avvio di un’attività indipendente (v. Audizione personale __________ del 22.05.2019 D/R 8).

La Signora __________ in occasione sempre del verbale di audizione ha pure dichiarato: “… Sì confermo quanto scritto con lettera del 02.05.2019 dove indicavo che mi è difficile dare una disponibilità, poi chiaramente parlando con il mio consulente del personale abbiamo dovuto trovare una soluzione” (v. Audizione personale __________ del 22.05.2019, D/R 10) ed infine “… No, non sono assolutamente disposta ad abbandonare l’attività anche perché ho appena aperto un mio locale e inizia ad incrementarsi il lavoro” (v. Audizione personale __________ del 22.05.2019 D/R 11). (…)” (Doc. V1 pag. 3)

 

                               2.5.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ribadisce innanzitutto che nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps (cfr. consid. 2.2.). Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2015, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

 

                                         Con sentenza STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.

 

                                         Con sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha, poi, rilevato che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

 

                                         Nella STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.

 

                                         Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale federale ha ribadito che secondo prassi il reddito netto complessivo da attività lavorativa dipendente o indipendente viene computato nel calcolo della prestazione assistenziale, come pure il reddito sostitutivo rappresentato dalle rendite AVS, AI, PC, dalle indennità di disoccupazione e da altre indennità giornaliere. Ciò in virtù del principio di sussidiarietà che è l’espressione della responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.

 

                                         D’altra parte, però, il diritto all’aiuto in situazioni di bisogno giusta l’art. 12 Cost. fed. – che non persegue lo scopo di garantire un reddito minimo, ma unicamente quanto indispensabile ad assicurare la sopravvivenza (vitto, alloggio, abbigliamento e cure medico-sanitarie di base; STF 8C_3/2007 dell’8 giugno 2007 consid. 3.; DTF 130 I 366) – non può essere decurtato o negato nemmeno nel caso in cui la persona nel bisogno sia responsabile della sua situazione, a meno che si sia confrontati con un abuso di diritto (cfr. STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; 8.2.; STF 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65).

 

                                         Nella sentenza 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65, appena citata, l’Alta Corte ha stabilito che a torto era stata negata l’assistenza sociale a una persona che aveva rinunciato ai propri beni in favore dei figli. In quel caso di specie è stato deciso che, non essendo dato un abuso di diritto manifesto, non poteva essere intaccato il minimo esistenziale garantito dall’art. 12 Cost.

 

                                         L’assistenza sociale costituisce, del resto, l’ultima ancora di salvataggio dell’individuo (cfr. STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; DTF 137 V 143; STF 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65; SVR 2008 EL Nr. 2 pag. 5; STF 8C_5/2008 del 5 maggio 2008).

 

                               2.6.   Il TCA ritiene, inoltre, utile evidenziare che il progetto di attività indipendente della moglie del ricorrente nell’ambito dell’__________ e make-up è stato approvato dall’UMA, visto che la medesima ha potuto beneficiare di 60 indennità speciali ex art. 71a segg. LADI (cfr. doc. 141; consid. 2.4.).

 

                                         Secondo l'art. 71a cpv. 1 LADI, relativo al sostegno ai fini del promovimento dell’attività lucrativa indipendente, l'assicurazione può sostenere assicurati che intendono intraprendere un'attività lucrativa indipendente e durevole, mediante il versamento di 90 indennità giornaliere al massimo nella fase di progettazione di tale attività.

 

                                         Giusta l’art. 71d cpv. 1 LADI al termine della fase di progettazione, ma al più tardi con la riscossione dell’ultima indennità giornaliera, l’assicurato deve informare il servizio competente se intraprende un’attività lucrativa indipendente.

                                         Al riguardo giova osservare che l’art. 30 cpv. 1 lett. g LADI prevede che l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità se durante la fase di progettazione ha ricevuto indennità giornaliere (art. 71a cpv. 1) e, terminata questa fase, non è in grado per colpa sua di intraprendere un’attività lucrativa indipendente (cfr. STCA 38.2002.41 del 25 novembre 2002).

 

                                         È altresì utile rilevare che la Prassi LADI PML emanata dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO), in relazione al sostegno a un’attività indipendente ai p.ti K74 e K75 prevede:

 

" K74 L’assicurato che si reiscrive alla disoccupazione e chiede nuovamente di beneficiare delle prestazioni dell'AD non può percepire un GI nell’ambito del progetto sovvenzionato. L'attività deve essere abbandonata in via definitiva.

 

K75 Per contro per analogia alla Prassi LADI ID B238, l’assicurato che ha lasciato completamente la disoccupazione grazie al SAI e che constata che la sua attività indipendente può essere svolta soltanto a tempo parziale, può iscriversi nuovamente alla disoccupazione per la percentuale della capacità lavorativa che non utilizza per la sua attività indipendente. Prima che la disposizione di cui alla K75 possa essere applicata è necessario un certo periodo di tempo. Il servizio cantonale deve esaminare i motivi che hanno portato al fallimento dell'uscita completa dalla disoccupazione quando l’assicurato aveva deciso di lanciarsi nell’attività indipendente dopo la fase di progettazione. In questo caso vanno applicate le prescrizioni previste alla Prassi LADI ID B238

Di conseguenza, la Prassi LADI ID B268 non è più applicabile in tal caso.”

 

                               2.7.   __________, quando il suo nominativo è stato annullato dal sistema COLSTA con effetto dal 3 febbraio 2019 (cfr. doc. 139), aveva terminato la fase di progettazione della propria attività indipendente, realizzata grazie alle prestazioni LADI di cui agli art. 71a segg. LADI, e aveva iniziato a intraprendere la stessa.

 

                                         In simili condizioni, per stabilire se rettamente oppure no l’USSI, nel calcolo delle prestazioni assistenziali spettanti eventualmente a RI 1 da marzo 2019, abbia considerato l’importo delle indennità di disoccupazione a cui sua moglie avrebbe avuto diritto se fosse rimasta iscritta in disoccupazione alla ricerca di un impiego quale dipendente invece di esercitare un’attività indipendente occorre acclarare se nel caso di specie la decisione di avviare un’attività in proprio risulti ragionevole o meno dal profilo economico.

 

                                         Infatti la prospettiva di un’attività lavorativa indipendente come estetista comportante un futuro successo potrebbe giustificare un temporaneo deficit di entrate durante la fase iniziale della stessa.

 

                                         Tale prospettiva va confrontata con le possibilità di conseguire un reddito che assicuri la sopravvivenza in qualità di estetista dipendente (cfr. sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Canton San Gallo EL 2017/28 del 4 giugno 2018 in ambito di prestazioni complementari, pubblicata in SVR 2018 EL Nr. 22 pag. 58-59, in cui è stato confermato il computo di indennità di disoccupazione alle quali la moglie dell’assicurato aveva rinunciato per esercitare un’attività indipendente quale infermiera specializzata dopo la fase di progettazione in relazione alla quale aveva beneficiato delle indennità speciali di cui agli art. 71a segg. LADI. La decisione di mettersi in proprio non era risultata ragionevole dal profilo economico rispetto alle possibilità di trovare un impiego quale dipendente in tale settore. L’URC aveva, del resto, approvato la richiesta dell’interessata di avviare un’attività indipendente in modo non proprio entusiasta).

 

                                         Tale ponderazione economicamente orientata tra la possibilità di conseguire un reddito che garantisca il sostentamento in qualità di indipendente e quelle in qualità di dipendente si giustifica d’altronde anche ponendo mente, da una parte, al diritto all’aiuto in situazioni di bisogno contemplato all’art. 12 Cost. fed. che non può essere decurtato o negato nemmeno nel caso in cui la persona nel bisogno sia responsabile della sua situazione, a meno che si sia confrontati con un abuso di diritto (cfr. consid. 2.5.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; 8.2.; STF 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65).

                                         Dall’altra, al fatto che l’assistenza sociale rappresenta l’ultima ancora di salvataggio dell’individuo (cfr. consid. 2.5.).

 

                               2.8.   In concreto questo Tribunale ritiene che la documentazione contenuta nell’incarto non consenta di risolvere la questione di sapere se nel caso della moglie del ricorrente la creazione di un’attività indipendente sia stata oppure no economicamente più ragionevole rispetto alla ricerca di un impiego come dipendente.

 

                                         La presente vertenza non può, quindi, essere decisa senza preliminarmente procedere a un approfondimento istruttorio.

                                         La fattispecie deve essere ulteriormente indagata dalla parte resistente, la quale nella procedura di reclamo non ha esperito alcuna specifica indagine.

 

                                         A proposito dello scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA che, per analogia, vale anche per quanto attiene alla procedura di reclamo, la nostra Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

" (…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)

 

                                         Cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.

 

                                         In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA – applicabile in casu in virtù dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps – ed

                                         ha rilevato:

 

" (…)

8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."

 

                                         Cfr. pure STCA 42.2016.28 del 30 novembre 2016 consid. 2.8.

 

                                         Nel caso concreto si giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su reclamo del 25 aprile 2019 e il rinvio degli atti all’USSI affinché effettui gli accertamenti necessari per chiarire quanto sopra.

 

                                         Il riferimento, formulato dall’USSI nella risposta di causa (cfr. doc. III), alla sentenza 42.2017.28 emessa da questo Tribunale il 18 luglio 2017, con cui è stato confermato il diniego a prestazioni assistenziali richieste nel gennaio 2017, in quanto andava tenuto conto delle indennità di disoccupazione che la moglie del ricorrente (in disoccupazione dal 1° giugno 2015) avrebbe percepito se non fosse stata ritenuta inidonea al collocamento dal 1° ottobre 2016 a seguito dello svolgimento di un’attività indipendente quale massoterapista, non permette peraltro di semplicemente negare a RI 1 il diritto a prestazioni assistenziali senza un previo approfondimento della fattispecie .

                                         In effetti nel caso 42.2017.28, a differenza della concreta evenienza, la moglie dell’insorgente non aveva beneficiato di indennità giornaliere speciali ai sensi degli art. 71a segg. LADI per la fase di progettazione della sua attività. Pertanto nessun progetto di attività indipendente era stato autorizzato dall’UMA.

 

                               2.9.   L’amministrazione verificherà, interpellando le competenti autorità dell’assicurazione contro la disoccupazione, in particolare l’URC di __________ e l’UMA, se vi fossero, considerati il mercato del lavoro nel settore professionale di __________ e le sue precedenti esperienze professionali, nonché la sua formazione (cfr. doc. 143; consid. 2.4.), delle possibilità concrete di reperire un impiego come dipendente nel settore dell’__________ e make-up quale consulente, truccatrice, venditrice di profumeria, commessa, e, nel caso di risposta affermativa, se le stesse fossero buone o meno.

 

                                         Andrà, inoltre, appurato chi, mentre __________ era in disoccupazione (il primo termine quadro per la riscossione delle prestazioni è iniziato il 1° giugno 2018; cfr. consid. 2.4.; doc. V1) ha proposto di creare un’attività indipendente, e meglio se gli organi chiamati ad applicare la LADI oppure l’interessata stessa (in tal caso andrà accertata la reazione in particolare dell’URC e dell’UMA).

 

                                         L’USSI sentirà, inoltre, la moglie del ricorrente per acclarare, da un lato, i motivi per i quali il rapporto di impiego presso il reparto di profumeria di __________, dove è stata attiva dal 2013 al 2018 (cfr. doc. 143), non è continuato.

                                         Dall’altro, per sapere perché già dall’aprile 2019, nonostante le difficoltà finanziarie che hanno condotto il marito a richiedere l’assistenza sociale nel marzo 2019, ha preso in locazione uno studio, invece di esercitare, perlomeno inizialmente, la propria attività di estetista indipendente al proprio domicilio e presso i clienti come previsto nella “Relazione progetto imprenditoriale” del gennaio 2019 (cfr. doc. 91, consid. 2.4.).

 

                                         Al riguardo occorre evidenziare che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 16 Lptca; art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a).

                                         Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).

 

                             2.10.   L’USSI, dopo aver esperito le indagini di cui sopra, determinerà se nel caso di specie la realizzazione e lo sviluppo di un’attività indipendente fosse oppure no economicamente più ragionevole rispetto alla ricerca di un impiego come dipendente, anche tenendo conto del fatto che in relazione all’attività in proprio doveva ancora essere perlomeno ampliato il giro di clienti, ciò che va a sfavore del conseguimento di un reddito che garantisca il sostentamento in qualità di indipendente (cfr. sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Canton San Gallo EL 2017/28 del 4 giugno 2018, pubblicata in SVR 2018 EL Nr. 22 pag. 58-59).

 

                                         In caso di migliori prospettive dal profilo economico tramite l’esercizio di un’attività indipendente da parte di __________, il diritto all’assistenza sociale del ricorrente, a fare tempo dal mese di marzo 2019, andrà calcolato senza tenere conto nel reddito computabile delle indennità di disoccupazione.

 

                                         In proposito giova rilevare che con sentenza 42.2016.12 del 15 febbraio 2007, pubblicata in RtiD II-2007 N. 14 pag. 62 segg., il TCA ha stabilito che a una persona esercitante una professione a titolo indipendente, la quale aveva beneficiato di un intervento assistenziale temporaneo della durata di sei mesi a seguito dell’asserita difficoltà momentanea riscontrata nella sua attività indipendente, a ragione era stato negato il diritto al rinnovo delle prestazioni assistenziali, in quanto la sopravvivenza economica della sua attività non era per nulla presumibile. In effetti la relativa situazione finanziaria non era concretamente cambiata, né era imminente un turnaround della stessa.

                                         Questo Tribunale ha precisato che tale soluzione risultava tanto più fondata alla luce del carattere sussidiario dell’assistenza sociale rispetto alle prestazioni sociali federali e cantonali, segnatamente rispetto alle indennità straordinarie di disoccupazione previste dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (sostegno agli indipendenti disoccupati: art. 11 L-rilocc dal 1° gennaio 2016). A tale persona, visto che era escluso il diritto alle indennità straordinarie di disoccupazione non avendo cessato la propria attività indipendente, andava a più forte ragione negato un ulteriore aiuto sociale. Nemmeno, poi, poteva essere tutelata la sua buona fede, poiché, anche nel caso in cui gli fosse stata fornita un’errata informazione in merito al prolungamento delle prestazioni assistenziali, non si vedeva quale comportamento a lui pregiudizievole avrebbe potuto adottare a seguito di tale eventuale comunicazione. Da un lato, era suo dovere impegnarsi comunque per permettere un miglioramento dell’andamento della propria professione. Dall’altro, egli poteva in ogni tempo richiedere le indennità straordinarie di disoccupazione (di cui possono beneficiare i disoccupati che non hanno diritto a prestazioni della LADI), purché cessasse l’attività indipendente.

 

                                         Al riguardo cfr. pure Direttive COSAS p.to H7.

 

                                         Qualora, per contro, le possibilità della moglie dell’insorgente di realizzare entrate sufficienti per provvedere alle primarie necessità con un’attività indipendente siano state minori rispetto a quelle di trovare un impiego quale dipendente nel suo ramo professionale, andrà confermato il computo, nel conteggio della prestazione assistenziale dal marzo 2019, delle indennità di disoccupazione che avrebbe percepito se non avesse iniziato l’attività in proprio.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su reclamo del 25 aprile 2019 è

                                              annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’USSI affinché proceda ad un complemento istruttorio come indicato ai consid. 2.8.-2.10. e decida nuovamente in merito all’eventuale diritto del ricorrente a prestazioni assistenziali dal 1° marzo 2019.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti