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Raccomandata |
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Incarto
n.
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso per denegata giustizia del 10 gennaio 2019 di
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RI 1
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contro |
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con sentenza 42.2018.15 del 12 settembre 2018 questa Corte ha parzialmente accolto ai sensi dei considerandi, rinviando gli atti all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI) per un complemento istruttorio, il ricorso di RI 1 inoltrato contro la decisione su reclamo del 6 aprile 2018 con cui l’amministrazione, confermando il provvedimento del 18 gennaio 2017, gli aveva negato, da gennaio 2017, il rinnovo delle prestazioni assistenziali computando, quale altro reddito, l’importo di fr. 5’400.-- annui, corrispondente all’eccedenza mensile della spesa per l’alloggio dell’abitazione a __________ (differenza tra la pigione effettiva e il massimo ammissibile Las), nonché, a titolo di spese professionali della moglie, unicamente il costo dell’abbonamento Arcobaleno, invece di quello per l’automobile privata.
Il TCA ha, infatti, deciso che il ricorrente e la moglie, avendo trovato un coinquilino dal marzo 2016 con il quale condividere le spese di locazione che superavano i parametri Las, avevano ossequiato l’obbligo di ridurre il danno che incombe ai beneficiari dell’assistenza sociale.
Pertanto risultava ragionevole concedere loro, dopo la partenza senza preavviso del coinquilino a fine novembre 2016, un ulteriore periodo di sei mesi, da gennaio a giugno 2017, in cui trovare una soluzione abitativa alternativa e soprattutto meno costosa.
In questo lasso di tempo nei redditi computabili Las non andava, quindi, considerato un reddito aggiuntivo di fr. 5'400.-- annui. Quale spesa per l’alloggio non era invece possibile conteggiare un ammontare superiore all’importo massimo ammissibile Las per due persone di fr. 15'000.-- annui.
Trascorso il termine di sei mesi, ossia da luglio 2017, ritenuto, da una parte, che un cambiamento di abitazione era esigibile, dall’altra, che non emergevano concreti sforzi effettuati al fine di ridurre le spese di locazione, si giustificava , per contro, il computo, quale reddito, della somma di fr. 5'400.-- annui.
Relativamente alle spese professionali della moglie, l’USSI avrebbe dovuto verificare, con la collaborazione di __________ e del suo datore di lavoro, se effettivamente per l’espletamento delle proprie mansioni ella aveva utilizzato la propria autovettura.
Qualora dai rimborsi delle spese di trasferta da parte del datore di lavoro e dalle registrazioni degli spostamenti fosse emerso un uso regolare dell’auto privata per servizi aziendali durante la presenza sul posto di lavoro nell’orario di lavoro (e non un utilizzo del veicolo privato soltanto per viaggi professionali in Italia con partenza dal domicilio), l’USSI avrebbe dovuto conteggiare, a titolo di spese professionali di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro e ritorno, l’ammontare relativo alla vettura privata.
In caso contrario, avrebbe confermato il computo del costo dei mezzi pubblici.
Questo Tribunale ha precisato che l’USSI, dopo aver esperito le indagini per chiarire quali spese professionali di trasporto andavano considerate nel calcolo della prestazione assistenziale ordinaria spettante all’insorgente, avrebbe effettuato un nuovo conteggio di quest’ultima dal mese di gennaio 2017, tenendo conto che da gennaio a giugno 2017 non doveva essere conteggiato il reddito aggiuntivo di fr. 5'400.--.
Il giudizio 42.2018.15 è cresciuto in giudicato incontestato.
1.2. RI 1, il 10 gennaio 2019, ha inviato al TCA, all’attenzione del presidente Giudice Daniele Cattaneo, il seguente scritto:
" Oggetto: Incarto nr. 42.2018.15 RI 1/Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento
(…)
Alla vostra Sentenza del 12.09.18 sull’incarto succitato, l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, che ci legge in copia, non ha ancora dato seguito a quanto pronunciato dal lodevole Tribunale di cui lei è il Presidente.
Faccio presente che se la mia situazione finanziaria non fosse così grave non mi sarei mai permesso di disturbarla. (…)” (Doc. I)
1.3. Il 4 febbraio 2019 l’USSI, in risposta, ha postulato lo stralcio della causa, rispettivamente la reiezione del ricorso, osservando:
" (…) Con sentenza 12 settembre 2018 il TCA inc. 42.2018.15 ha parzialmente accolto il ricorso rinviando gli atti all’amministrazione per l’emissione di una nuova decisione dopo aver esperito un complemento istruttorio.
L’USSI ha quindi svolto le necessarie verifiche ed ha emesso la decisione il 29 gennaio 2019 (allegata) con la quale ha definito il diritto alla prestazione di assistenza per gennaio 2017 di CHF 840.-.
Nel frattempo il signor RI 1 ha inoltrato ricorso del 10 gennaio 2019 per denegata giustizia, lamentando che l’amministrazione non aveva dato seguito alla sentenza.
Si osserva che secondo la giurisprudenza si verifica una situazione di denegata giustizia qualora non vi sia una decisione per un periodo, indicativo, di oltre quattro mesi dagli ultimi accertamenti e nel caso in esame l’USSI ha emesso la propria decisione entro quattro mesi dalla sentenza 12 settembre 2018 del TCA e dalle successive verifiche.
La decisione è già stata emessa.
Il ricorso è infondato e privo di oggetto. (…)” (Doc. III)
In effetti con decisione del 29 gennaio 2019 l’USSI ha riconosciuto a RI 1 una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 840.-- per il mese di gennaio 2017 (cfr. doc. 601=A1).
Nel provvedimento menzionato è stato precisato:
" Prestazione assistenziale per gennaio 2017 come da sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 12 settembre 2018.
Nel calcolo sono stati tolti fr. 5'400.00 in “ogni altro reddito” (eccedenza alloggiativa) e sono state modificate le “spese professionali di trasporto” di __________ (da fr. 1'308.00 a fr. 9'300.00).” (cfr. doc. 601=A1).
1.4. Il 15 febbraio 2019 l’insorgente ha precisato di non ritenere corretto, sulla base della sentenza del TCA 42.2018.15 del 12 settembre 2018, il calcolo dell’USSI limitato al mese di gennaio 2017. Al riguardo egli ha rilevato di essere riuscito a uscire dall’appartamento di __________ soltanto alla fine del mese di agosto 2018.
Il ricorrente ha puntualizzato di avere estinto le pendenze esecutive con la cassa malati grazie a prestiti da parte di amici e familiari che deve restituire.
Inoltre il medesimo ha osservato, da un lato, di essersi recato ogni mese, dopo l’opposizione contro la decisione di diniego delle prestazioni assistenziali, allo sportello dell’aiuto sociale del Comune di __________ per rinnovare mensilmente la domanda di assistenza, ma che la signora __________ rispondeva che vista l’opposizione pendente occorreva attendere la relativa decisione e non inoltrare nuove richieste.
Dall’altro, di aver scritto tra marzo e giugno 2017 due lettere all’USSI, e meglio alla signora __________ e alla signora __________, rimaste senza risposta.
Il ricorrente ha, infine, indicato di essere riuscito a inoltrare una nuova domanda di assistenza sociale nell’aprile 2018 alla quale non è stato dato seguito (cfr. doc. V+A1-19).
1.5. La parte resistente, il 1° marzo 2019, confermando la risposta al ricorso, ha osservato che:
" (…) nel periodo successivo alla decisione del 18 gennaio 2017 e fino a giugno 2018 l’interessato non ha più fatto domanda di assistenza, ciò che attesta l’assenza di uno stato di necessità e, in effetti, ha potuto far capo da fine gennaio 2017 all’aiuto di terzi (doc. D). Pertanto, dato il principio di sussidiarietà dell’assistenza, non aveva diritto alle prestazioni assistenziali.” (Doc. VII)
1.6. Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. VIII).
in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Secondo l'art. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) il ricorso può essere interposto anche se l'assicurato o l'autorità competente, nonostante la domanda dell'assicurato non emani una decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo.
Per costante giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Sempre secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare ragionevole, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1.; STF 8C_697/2018 del 15 novembre 2018 consid. 3; DTF 131 V 407 consid. 1.1.; DTF 107 Ib 164 consid. 3b). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia.
In particolare, secondo la giurisprudenza federale, non si può giustificare la lunghezza delle procedure invocando il sovraccarico di lavoro (cfr. SVR 1999 ALV Nr. 15).
Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).
Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere a una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto a un prolungamento della procedura, non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento delle parti e l'importanza della vertenza per l'interessato (cfr. STF 8C_194/2011 del 8 febbraio 2012 consid. 3.2.; STF 9C_841/2008 del 28 novembre 2008; STF 9C_624/2008 del 10 settembre 2008; DTF 130 I 332; DTF 129 V 411, DTF 125 V 188, DTF 1999 Ib 325; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).
Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e rapida (cfr. art. 15 cpv. 1 Lptca; art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4).
Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, pag. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).
In effetti in una sentenza 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1. l’Alta Corte ha evidenziato che il principio della celerità, benché sia un caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, in linea di principio non ha una portata così forte da mettere in secondo piano il principio inquisitorio e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza.
In una sentenza 8C_681/2008 del 20 marzo 2009, relativa al diniego di giustizia nel contesto di una domanda di aiuto d'emergenza, il Tribunale federale si è inoltre così espresso:
" (...)
3.1 Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH en reprochant aux premiers juges de ne pas avoir statué dans un délai raisonnable. Il fait valoir, en particulier, que l'arrêt attaqué a été rendu plus d'une année après le dépôt du recours, contrairement à l'exigence de l'art. 57 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives du canton de Vaud (LJPA; loi abrogée par la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, entrée en vigueur le 1er janvier 2009 [LPA-VD; RSV 173.36]).
3.2 Dans la mesure où l'autorité intimée a rendu son arrêt, le grief de déni de justice formel est irrecevable, le recourant n'ayant pas d'intérêt à la constatation d'un tel déni (art. 29 Cst. et art. 89 al. 1 let. c LTF; ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 128 II 34 consid. 1b p. 36). Le point de savoir s'il subsiste un droit à la constatation d'une éventuelle violation du principe de la célérité, qui sanctionne le dépassement du délai raisonnable ou adéquat et qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime (ATF 130 I 312 consid. 5.3 p. 333; 129 V 411 consid. 1.3 p. 417) peut demeurer indécis. Le recours devant l'autorité cantonale a été déposé le 19 décembre 2006. Le jugement attaqué a été rendu le 18 juillet 2008, soit une durée de procédure de dix-neuf mois. L'affaire était relativement complexe sur le plan juridique, le recourant ayant soulevé un certain nombre de griefs en relation avec ses droits fondamentaux, que la Cour cantonale a soigneusement examinés. La Cour a considéré que l'arrêt revêtait une portée de principe en ce qui concerne l'étendue de l'aide qui devait être allouée au recourant. Aussi bien a-t-elle tenu une séance de coordination entre les juges de la Cour de droit administratif et public III. Il est vrai, d'autre part, que la procédure n'a pas nécessité de mesures d'instruction particulières et que le recourant, à plusieurs reprises, s'est plaint de la longueur de celle-ci. Compte tenu, en particulier, de la nature du litige et de l'enjeu qu'il présentait pour l'intéressé, un délai de dix-neuf mois est certainement à la limite de ce qui est admissible. Il n'apparaît cependant pas excessif au point de constituer une violation des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH qui devrait être constatée dans le présent arrêt. Quant au délai d'une année pour statuer fixé par l'art. 57 al. 1 LJPA, il doit être considéré comme un délai d'ordre qui ne saurait comme tel créer un droit pour le justiciable (arrêts 2P.19/2005 du 11 novembre 2005 consid. 4.3 et 1P.663/2000 du 16 janvier 2001 consid. 2b)."
Nell’ambito di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere discrezionale.
In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto, con l’obiettivo di stabilire se l’aver ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio 1992, consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, pag. 194seg., e U 268/01 dell’8 maggio 2003, consid. 4.1).
Quando un tribunale accoglie un ricorso per denegata o ritardata giustizia, deve ordinare all’autorità competente di emanare una decisione, ma non deve statuire al posto di tale autorità rimasta passiva (cfr. STF 8C_697/2018 del 15 novembre 2018 consid. 2).
2.3. Come visto nei fatti (cfr. consid. 1.1.), questa Corte, con sentenza 42.2018.15 del 12 settembre 2018, ha parzialmente accolto ai sensi dei considerandi, rinviando gli atti all’USSI per un complemento istruttorio, il ricorso di RI 1 inoltrato contro la decisione su reclamo del 6 aprile 2018 con cui l’amministrazione, confermando il provvedimento del 18 gennaio 2017, gli aveva negato il rinnovo delle prestazioni assistenziali dal mese di gennaio 2017.
In particolare il TCA ha stabilito, da una parte, che nell’arco di tempo da gennaio a giugno 2017 non andava considerato, nel calcolo della prestazione assistenziale del ricorrente, un reddito aggiuntivo di fr. 5'400.-- annui, corrispondente alla differenza tra la pigione effettiva e il massimo ammissibile Las.
In effetti nel caso di specie risultava ragionevole concedere all’insorgente e alla moglie un lasso di tempo di sei mesi in cui trovare una soluzione abitativa alternativa e soprattutto meno costosa.
In quel periodo, quale spesa per l’alloggio, non poteva invece essere conteggiato un ammontare superiore all’importo massimo ammissibile Las per due persone di fr. 15'000.-- annui.
Trascorso il termine di sei mesi, ossia da luglio 2017, ritenuto che un cambiamento di abitazione era esigibile e che non emergevano concreti sforzi effettuati al fine di ridurre le spese di locazione, si giustificava, per contro, il computo della somma di fr. 5'400.-- annui quale reddito aggiuntivo.
D’altra parte, questo Tribunale ha deciso che l’USSI avrebbe dovuto effettuare degli accertamenti per chiarire se a titolo di spese professionali della moglie dell’insorgente andava conteggiato il costo dell’automobile privata oppure dei mezzi pubblici.
Il 29 gennaio 2019 l’amministrazione ha emanato una decisione con la quale ha assegnato al ricorrente una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 840.- per il mese di gennaio 2017. Nel relativo calcolo non è stato computato il reddito aggiuntivo di fr. 5'400.-- annui, mentre sono stati conteggiati, quale spesa per l’alloggio, l’ammontare massimo ammissibile Las di fr. 15'000.-- annui e, quali spese professionali della moglie, l’importo di fr. 9'300.-- all’anno invece di fr. 1'308.-- considerati nel provvedimento annullato dal TCA con giudizio 42.2018.15 e riguardante il costo per l’abbonamento Arcobaleno (cfr. doc. 601=A1).
E’ vero, quindi, come affermato dall’USSI nella risposta di causa (cfr. doc. III), che il medesimo Ufficio, emettendo la decisione del 29 gennaio 2019 - dopo aver esperito le necessarie verifiche - ha dato seguito alla sentenza di questa Corte.
Tuttavia la STCA 42.2018.15 è stata eseguita soltanto parzialmente, e meglio limitatamente al mese di gennaio 2017.
In effetti il dispositivo del giudizio del TCA citato prevede:
" 1. Il ricorso, in quanto non privo di oggetto, è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su reclamo del 6 aprile 2018 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’USSI affinché, dopo aver esperito un complemento istruttorio come stabilito al consid. 2.12., decida nuovamente in merito all’eventuale diritto del ricorrente a prestazioni assistenziali ordinarie dal mese di gennaio 2017 conformemente a quanto indicato ai consid. 2.9. e 2.13.” (La sottolineatura è del redattore)
Al consid. 2.9. della STCA 42.2018.15 è stato, in particolare, stabilito che per il periodo da gennaio a giugno 2017, nel calcolo volto a determinare se l’insorgente avesse diritto a una prestazione assistenziale ordinaria o meno, non andava conteggiato un reddito aggiuntivo di fr. 5'400.-- annui.
In simili condizioni, l’USSI, oltre a emanare il provvedimento del 29 gennaio 2019 concernente il mese di gennaio 2017, avrebbe dovuto pronunciarsi anche in relazione al periodo dal mese di febbraio 2017, tenendo conto, segnatamente, che fino a giugno 2017 non doveva essere computato il reddito aggiuntivo di fr. 5'400.-- annui, mentre da luglio 2017 tale somma andava considerata.
Riguardo all’asserzione dell’amministrazione secondo cui “nel periodo successivo alla decisione del 18 gennaio 2017 e fino a giugno 2018 l’interessato non ha più fatto domanda di assistenza, ciò che attesta l’assenza di uno stato di necessità e, in effetti, ha potuto far capo da fine gennaio 2017 all’aiuto di terzi …” (Doc. VII), questo Tribunale, in primo luogo, rileva che l’insorgente ha dichiarato di essersi recato ogni mese, dopo l’opposizione contro la decisione di diniego delle prestazioni assistenziali, allo sportello dell’aiuto sociale del Comune di __________ per rinnovare mensilmente la domanda di assistenza, ma che la signora __________ rispondeva che vista l’opposizione pendente occorreva attendere la relativa decisione e non inoltrare nuove richieste. Egli ha pure indicato di aver scritto tra marzo e giugno 2017 due lettere all’USSI, e meglio alla signora __________ e alla signora __________, rimaste senza risposta (cfr. doc. V; consid. 1.4.).
In secondo luogo, il TCA osserva che, indipendentemente dall’inoltro di richieste di rinnovo dell’assistenza sociale da parte del ricorrente, la parte resistente avrebbe dovuto in ogni caso emettere una decisione per il periodo dal mese di febbraio 2017 in modo da ossequiare la STCA 42.2018.15 del 12 settembre 2018 completamente e non solo parzialmente, come invece avvenuto con la decisione del 29 gennaio 2019 relativa unicamente al mese di gennaio 2017.
2.4. Alla luce di quanto sopra esposto, occorre concludere che l’USSI, il quale nella risposta di causa ha peraltro indicato di avere già emesso la decisione in esecuzione della STCA 42.2018.15 del 12 settembre 2018 (cfr. doc. III), ha commesso un diniego di giustizia nei confronti del ricorrente.
All’amministrazione è, dunque, fatto ordine di emanare, senza indugio, la decisione relativa al diritto o meno di RI 1 a prestazioni assistenziali ordinarie dal mese di febbraio 2017, in ossequio della sentenza 42.2018.15 del 12 settembre 2018.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso per denegata giustizia del 10 gennaio 2019 è accolto.
§ All’USSI è fatto ordine di emanare - senza indugio - la decisione relativa a prestazioni assistenziali ordinarie dal mese di febbraio 2017, conformemente a quanto indicato nella STCA 42.2018.15 del 12 settembre 2018.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti