Raccomandata

 

 

Incarto n.
42.2019.7

 

rs

Lugano

17 aprile 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 16 gennaio 2019 di

 

 

RI 1  

rappr. da:  RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 12 dicembre 2018 emanata da

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su reclamo del 12 dicembre 2018 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito USSI) ha confermato le precedenti decisioni del 29 maggio 2018 con cui aveva assegnato a RI 1 - già beneficiario dell’assistenza sociale quale persona sola (cfr. doc. 21) - una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 385.-- per il mese di aprile 2018 (cfr. doc. 247), rispettivamente di fr. 336.-- per il mese di maggio 2018 (cfr. doc. 243), tenendo conto nella sua unità di riferimento anche di __________.

                                         Al riguardo l’amministrazione ha, segnatamente, rilevato:

 

" (…)

Nel caso specifico è stato constatato che il reclamante e la signora __________ risiedono nello stesso appartamento oramai da quasi un anno, In effetti, dal contratto di locazione per l’appartamento composto di 4 locali, adibito a un’abitazione familiare per 2 persone, situato nel Comune di __________, emerge che la locazione ha avuto inizio il 1° giugno 2017. La pigione mensile ammonta a CHF 1'400.- oltre alle spese accessorie di CHF 200.- che sono pagabili mensilmente.

Pertanto l’USSI, visto che la convivenza è durata più di 6 mesi (art. 2a lett. c Reg. Laps), ovvero già quasi un anno, ha considerato il signor RI 1 e la signora __________ quale unità di riferimento.

Tuttavia questa presunzione può essere ribaltata dal richiedente, ma nel suo reclamo del 10 giugno 2018 egli si è limitato a sostenere di non convivere con la signora __________, senza allegare alcuna prova a supporto della sua affermazione.

(…) risulta alquanto strano che il signor RI 1 e la signora __________ sono andati a convivere solo con l’intenzione di dividere le relative spese. In effetti al momento del trasloco entrambi si trovavano in ricerca di un posto di lavoro e quindi non potevano sapere dove lo avrebbero trovato. Una persona che ha solo nella sua ottica la riduzione delle spese avrebbe aspettato di trovare un nuovo posto di lavoro per poi, semmai, spostarsi di conseguenza. Invece come risulta dagli atti la signora __________ e il signor RI 1 hanno sottoscritto insieme il contratto di locazione e hanno cominciato la loro convivenza il 1° giugno 2017 senza sapere dove avrebbero trovato il relativo posto di lavoro. Risulta invece decisivo il fatto che hanno sottoscritto in comune il contratto di locazione e sono entrati insieme nel nuovo appartamento.

Un indizio contro la convivenza è il fatto che il 26 marzo 2018, quando la signora __________ ha sottoscritto il formulario “Procura, autorizzazione a fornire informazioni e compensazione” ha indicato di essere la coinquilina - e non la convivente - del signor RI 1. Tuttavia a quel momento il richiedente e la signora __________ sapevano già che se dovessero essere considerati conviventi, avrebbero fatto parte della stessa unità di riferimento.

Infine si osserva che anche se ognuno dei due paga la sua parte di affitto separatamente, come risulta dai rispettivi estratti del conto corrente che si trovano agli atti, dalle modalità di pagamento dell’affitto non si può concludere se due persone vivono una convivenza stabile e se sono solo coinquilini. (…)” (Doc. B)

 

                               1.2.   Contro la decisione su reclamo del 12 dicembre 2018 RI 1, rappresentato dallo RA 1, ha interposto un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo il riconoscimento di prestazioni assistenziali dal mese di ottobre 2017 calcolate in considerazione di un’unità di riferimento ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. a Laps.

                                         L’insorgente ha, inoltre, postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria, allegando il relativo certificato (cfr. doc. I pag. 9; D).

 

                                         A sostegno delle pretese ricorsuali RI 1, tramite il proprio patrocinatore, ha osservato:

 

" (…)

6. Contrariamente a quanto ritenuto dall’USSI, in casu, il signor RI 1 e la signora __________ - malgrado condividano gli stessi spazi abitativi (ma non la stanza da letto) da più di sei mesi - non rappresentano assolutamente un’unità di riferimento ai sensi della Laps.

In primis si rileva che è la stessa signora __________ ad attestare di non avere - né ora né tantomeno in passato - alcuna relazione sentimentale con il ricorrente che possa far concludere che i due sono “partner conviventi” (doc. H). La stessa precisa che l’unico scopo della convivenza è la riduzione delle spese. Come se ciò non bastasse, essa dichiara – scegliendo di esporsi pur di chiarire il reale rapporto con il ricorrente – di avere un orientamento sessuale che esclude di fatto la possibilità dell’applicazione dell’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps. Inoltre, si sottolinea che il 26 marzo 2018, in occasione della sottoscrizione del formulario “Procura, autorizzazione a fornire informazioni e compensazione”, la signora __________ ha indicato di essere la coinquilina -  e non la convivente - del ricorrente.

Pure il signor __________, proprietario del bar “__________” di __________, ha dichiarato di conoscere entrambi quali avventori del suo locale e di confermare che i due non sono una coppia, ma semplici amici che hanno deciso di vivere insieme per ridurre le loro spese (doc. I).

Di stesso avviso sono la signora __________ – che in qualità di amica del ricorrente è ben al corrente della sua situazione di vita privata (doc. L) – e il signor __________, conoscente di entrambi (doc. M).

In ultima battuta anche la signora __________, madre del ricorrente, conferma con fermezza che il signor RI 1 e la signora __________ non sono una coppia ma sono semplici coinquilini (doc. N).

In aggiunta a tali dichiarazioni si producono anche le fotografie che illustrano l’organizzazione dell’appartamento, da cui emerge con chiarezza che gli spazi, così come gli effetti personali e gli alimenti dei signori RI 1 e __________ sono rigorosamente divisi (doc. O). In particolare si osserva che il ricorrente e la signora __________ dispongono di una camera da letto ciascuno – nella quale ognuno di loro dispone di un letto ad una piazza e mezzo – e che entrambi possiedono scompartimenti distinti, in particolare nel locale cucina, dove le provviste – ad esempio – sono ripartite in ripiani distinti e acquistate individualmente (doc. O). Poco importa che l’appartamento in locazione sia composto da 4 locali e sia inizialmente stato concepito quale abitazione familiare per due persone. Rilevante è unicamente la reale situazione degli inquilini che occupano quegli spazi.

Quanto al fatto – invocato dall’istanza inferiore – che all’epoca del trasloco nell’appartamento di __________ il ricorrente e la signora __________ fossero alla ricerca di un posto di lavoro – senza ancora sapere dove e se l’avrebbero trovato – ciò non comprova in alcun modo che essi erano spinti dal desiderio di andare a vivere insieme come coppia. Anzi, è indizio piuttosto di una convivenza dettata dalle ristrettezze economiche.

In palese contrasto con quanto previsto dalla Laps, la decisione dell’USSI non tiene dunque minimamente conto di tutte le circostanze del caso concreto, le quali dimostrano chiaramente che tra il signor RI 1 e la signora __________ non sussiste nessun legame che possa portare a considerarli “partner conviventi” ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps. La presunzione invocata dall’autorità giudicante non può più applicarsi al caso in esame, posto che il ricorrente è riuscito a dimostrare il contrario: lui e la signora __________ non sono “partner conviventi”. (…)” (Doc. I)

 

                               1.3.   Con risposta del 7 febbraio 2019 l’USSI ha proposto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                                     

                               1.4.   La parte ricorrente ha presentato le proprie osservazioni il 22 febbraio 2019, chiedendo l’interrogatorio di RI 1, l’audizione quali testi delle persone che hanno rilasciato le dichiarazioni allegate al ricorso, come pure l’ispezione degli spazi abitativi di __________ (cfr. doc. V).

 

                               1.5.   L’amministrazione ha preso posizione al riguardo con scritto dell’8 marzo 2019 (cfr. doc. VII).

 

                               1.6.   Il doc. VII è stato trasmesso al rappresentante dell’insorgente per conoscenza (cfr. doc. VIII).

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’USSI, ai fini della determinazione del diritto del ricorrente a prestazioni assistenziali a decorrere dal mese di aprile 2018, abbia considerato nella sua unità di riferimento anche __________.

 

                                         La garanzia costituzionale del diritto al minimo vitale (art. 12 Cost. fed.; 13 Cost/TI) costituisce la base del sostegno sociale regolamentato nelle leggi cantonali in materia di assistenza sociale (in proposito vedi l’art. 3 della Legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno, Legge federale sull’assistenza, LAS).

                                         L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

                                         Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

 

                                         Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

 

                                         Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

 

                                         L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

                                         Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

 

                               2.2.   Ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. a e c Laps, applicabile anche nell’ambito dell’assistenza sociale (cfr. art. 2 Laps; 21 Las), l’unità di riferimento è costituita dal titolare del diritto e, in particolare, dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile.

 

                                         L'unità economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).

 

                                         L’art. 2a Reg.Laps, in vigore dal 1° ottobre 2006, enuncia poi che:

 

" La convivenza è considerata stabile se, alternativamente:

a) vi sono figli in comune;

b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio;

c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.”

 

                                         Come appena visto, per gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita, fra l’altro, dal partner convivente se vi sono figli in comune o se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi o procura gli stessi vantaggi di un matrimonio, a differenza di quanto contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente soltanto se vi erano figli in comune.

 

                                         Riguardo al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue:

 

" (…)

2.2 Unità di riferimento (art. 4 Laps)

2.2.1 Partner convivente

L’attuale art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps prevede che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli in comune.

Questa regola era stata definita per garantire la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato civile dei membri della coppia.

Non appartengono invece alla medesima unità economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune) sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.

Dall’entrata in vigore della Laps la giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa. Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti (ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129 I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi coniugi).

 

Viola però tale principio il tener conto della convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.

 

Nella sentenza del 12.01.2004, causa 2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita "stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico per i due concubini.

Per definire se la convivenza può essere definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un concetto di molti mesi.

Visto quanto sopra, si propone di modificare l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no. (…)"

 

                                         Inoltre dal Rapporto parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e delle finanze emerge che:

 

" (…)

Con l’adozione della revisione, l’unità di riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la convivenza è stabile.

Il regolamento di applicazione, che come i relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.

Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.

L’accertamento della coabitazione avverrà concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata positivamente consolidando nel corso di questi anni. (…)"

                                        

                                         Dal Commento alle modifiche del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20 settembre 2006 dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di Stato il 26 settembre 2006 (cfr. STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.3.), in relazione all’art. 2a Reg.Laps risulta:

 

" Articolo 2a; partner conviventi

Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del 25 ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in cui non vi siano figli in comune.

 

Possono essere considerati indizi del fatto che la convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno dei partner nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la sottoscrizione congiunta di contratti (locazione dell'abitazione "coniugale", leasing dell'autovettura o di altri apparecchi, compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su conti bancari o postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners dell'esistenza della convivenza medesima (vedi DTF 5C 90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003 e DTF 129 I 1).

Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o di carattere esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e economica" (vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi anche STCA 25 gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei 6 mesi si allinea alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una convivenza di "molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel settore delle prestazioni sociali.

Va infine sottolineato che questa nuova normativa si applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.”

 

                               2.3.   Secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

 

                                         La giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone di medesimo sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

 

                                         Con giudizio 8C_232/2015 del 17 settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, l’Alta Corte ha poi confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia che la convivenza di una beneficiaria dell’assistenza sociale che durava da sette anni e dalla quale era nato un figlio era stabile.

                                         L’asserzione della ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe stato così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi indicazione in proposito.

                                         Inoltre, non è necessario sapere se il convivente si sia espressamente dichiarato disposto a corrispondere realmente un importo a sostegno dell’economia domestica. In caso contrario vi sarebbe il rischio che per approfittare dell’assistenza sociale un convivente contribuisca in misura minore rispetto a quanto corrisponderebbe senza il possibile intervento dell’assistenza sociale, contravvenendo così al principio di sussidiarietà.

                                         Infine il TF ha evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava arbitrario in considerazione del fatto che i concubini avevano fondato un’economia domestica comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da precedenti relazioni.

 

                                         Con sentenza 8C_138/2016 del 6 settembre 2016, pubblicata in DTF 142 V 513, l’Alta Corte ha confermato la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone Zurigo che nell’agosto 2014 nel calcolo dell’assistenza sociale di una beneficiaria ha conteggiato un importo a titolo di contributo di concubinato da parte del suo compagno con il quale conviveva dal 2010.

                                         Il TF ha precisato che, se il concubinato è stabile, il computo di un contributo di concubinato si giustifica indipendentemente dall’origine dei redditi del convivente (reddito da attività lavorativa, rendite delle assicurazioni sociali, indennità giornaliere da parte di assicurazioni).

 

                                         Il Tribunale federale, con giudizio 8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019, ha confermato quanto stabilito da Corte, ossia il diniego a un’assicurata degli assegni integrativi e di prima infanzia da ottobre 2017, in quanto, sulla base di controlli effettuati dalla Polizia cantonale su richiesta della Cassa, nella sua unità di riferimento è stato considerato anche il padre di sua figlia, nata nell’ottobre 2017, nonostante disponessero di due abitazioni differenti.

                                         La nostra Massima Istanza ha evidenziato che due persone vanno considerate conviventi ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps quando, indipendentemente dalla loro situazione sentimentale, sono pronte a prestarsi assistenza e sostegno reciproci, al di là di una semplice amicizia.

 

                                         In una sentenza 39.2005.12 del 25 gennaio 2006 questa Corte, pronunciandosi su una vertenza relativa al diniego di assegni di famiglia integrativi, ha deciso che due conviventi con figli in comune, a prescindere dall’esistenza o meno di un concubinato, sono membri della medesima unità di riferimento.

 

Con giudizio 42.2010.13 del 19 agosto 2010 questa Corte ha altresì stabilito che è possibile ammettere una convivenza non solo in assenza di figli in comune, ma anche in assenza di una comunione domestica durevole e indivisa laddove i componenti sono legati da un rapporto di relazione.

 

                                         In una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13 pag. 66 seg., questo Tribunale ha deciso che l'USSI, a giusta ragione, aveva chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un beneficiario dell'assistenza sociale, in quanto per un certo periodo la sua unità di riferimento doveva essere considerata costituita anche da sua figlia e dalla madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale da molti anni.

                                         In quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo (dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo appartamento, quest'ultima ha continuato a recarsi presso l'abitazione dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana, passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte), occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.

                                         Inoltre la Polizia Comunale ha effettuato controlli in modo assiduo e durante differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata dello stabile dove risiedeva quest'ultimo.

                                        

                                         Con sentenza 42.2014.13 del 21 maggio 2015, pubblicata in RtiD I-2016 N. 5 pag. 39 segg., questa Corte ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario di prestazioni assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata respinta, poiché il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era stata computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile 2014, superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.

                                         Il TCA, contrariamente a quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che, indipendentemente dalla questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia conforme o meno all’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale, non risultavano date le condizioni per considerare che la convivenza del ricorrente procurasse gli stessi vantaggi di un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b Reg.Laps e fosse quindi stabile giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel periodo precedente la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi.

                                         In effetti quando l’USSI ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la convivenza tra l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima, non comportava l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.

                                         Inoltre gli indizi indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al matrimonio.

                                         Questo Tribunale ha, pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile 2014 l’unità di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal medesimo e da sua figlia.

 

                                         Questa Corte, con sentenza 36.2015.29-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016 N. 6 pag. 48 segg., ha negato la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il compagno che convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo l’alloggio con il figlio di primo letto dell’insorgente e che non hanno negato di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una convivenza duratura e intensa, profonda e radicata che andava considerata stabile.

 

                                         Con giudizio 42.2016.11 del 12 settembre 2016 il TCA ha giudicato una fattispecie concernente una ricorrente che stava sostenendo il suo convivente da oltre tre anni ritenendo che la loro convivenza era da considerare stabile ai sensi degli art. 4 cpv. 1 lett. a Laps e 2a Reg.Laps, siccome i partner erano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci e la convivenza durava da almeno tre anni.

 

                                         Questa Corte, con sentenza 42.2017.36 del 10 ottobre 2017, nel caso di un beneficiario di prestazioni assistenziali a cui l’USSI aveva bloccato il relativo versamento, in quanto la domanda di assistenza sociale doveva essere corredata dei dati di un’altra persona, considerata sua convivente, ha accolto il suo ricorso e ha rinviato gli atti all’amministrazione per un complemento istruttorio (segnatamente sentendo l’insorgente e l’altra persona).

                                         Questo Tribunale ha, in effetti, ritenuto che gli elementi agli atti non consentivano né di ammettere né di escludere una convivenza stabile.

                                         E’ vero, da una parte, che il ricorrente aveva indicato di avere una relazione con la persona in questione da quattordici anni e che la medesima abitava da di lui tre-quattro giorni alla settimana. Inoltre dai controlli esperiti dalla Polizia comunale l’auto di quest’ultima era risultata parcheggiata presso l’abitazione dell’insorgente.

                                         Dall’altra, tuttavia, dagli atti era emerso che il ricorrente soffriva di disturbi di salute, in particolare di tipo depressivo, che richiedevano l’aiuto di terzi per lo svolgimento delle mansioni domestiche. Non era poi dato di sapere quale evoluzione aveva avuto nel corso di quattordici anni la relazione tra i due.

 

                                         In una sentenza 39.2018.3-4 del 22 maggio 2018 il TCA ha confermato quanto deciso dalla Cassa, e meglio che per il calcolo dell’eventuale diritto ad assegni integrativi e di prima infanzia dall’ottobre 2017 nell’unità di riferimento dell’assicurata andava tenuto conto anche del padre di due dei suoi tre figli nati nel febbraio 2016 e nel settembre 2017, in quanto convivente stabile.

                                         Al riguardo è stato precisato che, nonostante la ricorrente avesse affermato che fino a novembre 2017 non aveva un’abitazione in comune con il padre dei suoi due ultimi figli, in applicazione della probabilità preponderante andava concluso che i medesimi fossero pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci, ritenuti i due figli in comune e il matrimonio contratto nel novembre 2017, due mesi dopo la nascita della seconda bambina.

 

                                         Al riguardo cfr. pure STCA 42.2018.40 del 4 febbraio 2019; STCA 36.2018.8-14 del 22 maggio 2018; STCA 39. 2018.5 del 13 agosto 2018.

 

                               2.4.   Le direttive COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2014 e menzionate nelle sentenze DTF 134 I 313 consid. 5.5. e DTF 141 I 153 consid. 4.3. citate sopra (cfr. consid. 2.3.), al punto F.5.1 ("Comunità di abitazione e vita di tipo familiare") sottolineano che:

 

" F.5 Comunità di abitazione e vita di tipo familiare

F.5.1 Principi

Le persone che vivono in comunità di abitazione e vita di tipo familiare non possono, per principio, essere considerate come una sola unità di riferimento per il sostegno sociale.

Per ogni beneficiario dev’essere allestito e gestito un incarto individuale.

Le persone che non beneficiano di prestazioni di assistenza devono assumere personalmente le spese da esse stesse determinate. Ciò riguarda in particolare le spese per il sostentamento, le spese per l’alloggio e le spese varie. Per principio, all’interno della comunità queste spese sono ripartite in modo pro-capite (v. capitoli B.2 e B.3).

Sul piano del diritto, le persone che vivono in comunità di abitazione e vita di tipo familiare non sono tenute a provvedere al mantenimento reciproco degli altri membri della comunità.

Di conseguenza, i beni e i redditi degli uni e degli altri non devono essere sommati.

Il contributo che una persona non assistita apporta al budget di un beneficiario di prestazioni di assistenza può essere conteggiato quale contributo all’economia domestica o partecipazione ai costi di concubinato solo se soddisfano specifici presupposti. In particolare, dev’essere verificato che il contributo al concubinato sia erogato solamente nell’ambito di una relazione stabile.

Un concubinato (anche una relazione tra partner dello stesso sesso) è considerato stabile solo se dura da almeno due anni o i partner vivono congiuntamente a un figlio avuto in comune.

 

                                         Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS, cfr. C. Hänzi,  Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e pag. 114-115 relativamente al principio di sussidiarietà.

 

                               2.5.   Nella concreta evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1, nato il __________ 1988, dopo aver conseguito il diploma di impiegato di vendita nel 2007 e il diploma di albergatore ristoratore presso la Scuola __________ di __________ nel 2014, negli anni 2015 e 2016 ha lavorato a __________, quale cameriere, rispettivamente ricezionista (cfr. doc. 124).

 

                                         Il 5 ottobre 2017 la Cassa Disoccupazione __________ ha negato al ricorrente il diritto a indennità di disoccupazione a far tempo dal 2 ottobre 2017, in quanto nel termine quadro per il periodo di contribuzione, ossia dal 2 ottobre 2015 al 1° ottobre 2017, non ha svolto durante almeno dodici mesi un’attività lavorativa soggetta a contribuzione (cfr. doc. 126).

 

                                         Al riguardo giova osservare che per far scattare le norme dell’art. 61 Reg. 883/2004, valido per la Svizzera dal 1° aprile 2012 (art. 67 Regolamento n. 1408/71 fino al 31 marzo 2012), relative alla totalizzazione dei periodi di occupazione o di assicurazione, e meglio per poter tenere conto in Svizzera dei periodi assicurativi compiuti in uno stato membro dell’Unione europea, è necessario che l’assicurato, prima della sopravvenienza della disoccupazione, abbia da ultimo svolto un'occupazione soggetta a contribuzione in Svizzera di almeno un giorno (cfr. DTF 132 V 196; DTF 139 V 88; STCA 38.2008.10 del 16 giugno 2008, massimata in RDAT I-2009 N. 66 pag. 262; Circolare emessa dalla Segreteria di Stato dell’economia relativa alle ripercussioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009 sull’assicurazione contro la disoccupazione del 1° giugno 2016 - stato al 1° gennaio 2019 – p.ti E1 segg.).

 

                                         Rientrato dalla __________, dal 5 aprile 2017 al 31 maggio 2017 l’insorgente ha abitato a __________.

                                         Dal 1° giugno 2017 egli si è trasferito a __________ (cfr. doc. B; 22; sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino).

 

                                         In effetti il 13 aprile 2017 il ricorrente ha sottoscritto, unitamente a __________, un contratto di locazione concernente un appartamento di 4 locali con un posteggio e un posto garage a __________. La pigione ammonta a fr. 1'400.--mensili e le spese accessorie a fr. 200.-- al mese.

                                         E’ stato pure concordato che la locazione sarebbe iniziata il 1° giugno 2017, che è di durata indeterminata e che è possibile disdire il contratto con un preavviso di tre mesi.

                                         Non è per contro stata prevista la data di una prima scadenza, ovvero non è stata pattuita una certa durata minima, rinnovabile tacitamente (cfr. doc. 29).

 

                                         __________, nata il __________ 1988, nel 2015 ha ottenuto il diploma AFC come cuoca e dal 2015 al 2017 ha lavorato con questa funzione presso il Ristorante __________ di __________ (cfr. doc. 129).

                                         La medesima ha abitato a __________ dal settembre 2006 fino al 31 maggio 2017, allorché dal 1° giugno 2017 si è trasferita a __________ (cfr. doc. B; 23; sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino).

 

                                         Il 9 aprile 2018 RI 1 ha inoltrato una domanda di prestazioni assistenziali (cfr. doc. 27).

                                         Nel documento “Procura, autorizzazione a fornire informazioni e compensazione” del 26 marzo 2018, con il quale __________, ha, in particolare, conferito facoltà al ricorrente di rappresentarla nella richiesta di prestazioni sociali, rispettivamente ha autorizzato tutte le persone e i servizi a fornire agli organi coinvolti tutte le informazioni e i documenti necessari per accertare il diritto a prestazioni, la stessa si è definita “co-inquilina” dell’insorgente (cfr. doc. 28).

 

                                         Da una nota del 15 maggio 2018 indirizzata da __________ dello Sportello Laps di __________ (cfr. __________) all’USSI emerge:

 

" I richiedenti erano già beneficiari di USSI, separatamente in quanto erano conviventi ma non avevano (hanno) una relazione.

Ora, trascorsi i 6 mesi, inoltrato nuova domanda con UR unica, per quanto la loro situazione di “non coppia” rimanga da loro confermata.

Il richiedente è alla ricerca di un lavoro e non beneficia di disoccupazione; la sig.ra __________ è in disoccupazione e ha trovato, dal 01.04 fino a fine stagione, un impiego in qualità di cuoca. (…)” (Doc. 21)

 

                                         Il 29 maggio 2018 l’USSI ha emesso una decisione con la quale ha riconosciuto all’insorgente una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 385.-- per il mese di aprile 2018, considerando nella sua unità di riferimento anche __________. Nel relativo calcolo sono state, di conseguenza, conteggiate, nei redditi computabili Las, le indennità di disoccupazione percepite dalla medesima di fr. 34'190.-- annui (cfr. doc. 247).

 

                                         Con ulteriore decisione del 29 maggio 2018 l’amministrazione ha poi assegnato al ricorrente una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 336.-- per il mese di maggio 2018, computando l’importo di fr. 9'454.-- annui a titolo di indennità di disoccupazione percepite da __________ e la somma di fr. 26'549.-- annui (fr. 30'749 – fr. 4’200 franchigia reddito da lavoro) quale reddito da attività dipendente quale cuoca iniziata dalla medesima il 1° aprile 2018 presso il Centro __________ di __________ di durata determinata fino alla conclusione della stagione (cfr. doc. 130).

 

                                         Contro i provvedimenti del 29 maggio 2018 menzionati __________ ha interposto reclamo il 10 giugno 2018, facendo segnatamente valere:

 

" (…)

- Come sapete io e la signora __________ siamo semplicemente coinquilini. Non siamo una coppia e nemmeno parenti, non abbiamo niente a che fare se non la condivisione dell’appartamento per poter dividere le spese dell’affitto. Non possiamo essere considerati in una sola economia dato che facciamo la spesa separatamente, dormiamo in camere diverse, abbiamo abbonamenti tv e assicurazioni differenti, andiamo in vacanza (quando sarà possibile) separatamente, utilizziamo automobili differenti, ecc.

 

- Essendo solo conoscenti non posso e non potrò fare fronte alle spese utilizzando le finanze di __________. Sono certo che nessun giudice e nessun tribunale possa obbligare __________ a pagare le mie fatture e a mantenermi. (…)” (Doc. G)

 

                                         Con decisione del 27 luglio 2018, in relazione alla richiesta di rinnovo del 16 luglio 2018, in cui l’insorgente ha fatto riferimento alla scadenza dell’assistenza sociale al 31 maggio 2018 (cfr. doc. 228), l’USSI gli ha erogato una prestazione assistenziale ordinaria di fr.104.-- per il mese di luglio 2018, sempre tenendo conto nella sua unità di riferimento di __________ (cfr. doc. 224).

 

                                         Il 26 ottobre 2018 ha avuto luogo un incontro a Bellinzona tra l’USSI e il ricorrente. In occasione dello stesso quest’ultimo ha ribadito che __________ non è la sua convivente, bensì dividono semplicemente le spese dell’appartamento (cfr. doc. 121).

 

                                         Per i mesi di agosto e settembre 2018 all’insorgente è stata negata l’assistenza sociale con provvedimenti del 26 ottobre 2018, poiché, conteggiando anche i redditi e le spese di __________, il reddito disponibile residuale superava il limite fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità (cfr. doc. 204; 187).

 

                                         Con decisione del 5 dicembre 2018 l’USSI, per lo stesso motivo di cui sopra, ha poi respinto la richiesta di rinnovo di RI 1 anche per il mese di novembre 2018 (cfr. doc. 154).

 

                                         Con decisione su reclamo del 12 dicembre 2018 l’amministrazione ha confermato le precedenti decisioni del 29 maggio 2018 relative alle prestazioni assistenziali ordinarie di aprile (cfr. doc. 247) e maggio 2018 (cfr. doc. 243), ritenendo che tra il ricorrente e __________ sussista una convivenza stabile (cfr. doc. B; consid. 1.1.).

 

                               2.6.   A proposito dello scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA che, per analogia, vale anche per quanto attiene alla procedura di reclamo, la nostra Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

" (…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (…)“ (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)

 

                                         Al riguardo cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.

 

                                         In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA – applicabile in casu in virtù dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps – ed

                                         ha rilevato:

 

 

" (…)

8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."

 

                               2.7.   Nel caso di specie, attentamente esaminate le carte processuali, il TCA ritiene che gli elementi di fatto presenti agli atti non consentano né di ammettere né di escludere che il ricorrente conviva in modo stabile ai sensi degli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps (cfr. consid. 2.2.) con __________.

 

                                         E’ vero che l’art. 2a lett. c Reg.Laps definisce quale convivenza stabile, tra l’altro, quella che dura da sei mesi.

                                         In casu è incontestata la circostanza che il ricorrente e Federi__________, nell’aprile 2018, vivessero nello stesso appartamento da più di sei mesi, visto che la locazione dell’abitazione di __________ è iniziata il 1° giugno 2017 (cfr. doc. 29; consid. 2.5.).

 

                                         E’ altrettanto vero, però, che il lasso di tempo di sei mesi riguarda la determinazione della stabilità di una convivenza tra due partner (ossia di un concubinato) non messa in discussione in quanto tale.

 

                                         In concreto litigiosa è, invece, proprio l’esistenza di una convivenza tra due partner.

                                         Il ricorrente, infatti, sostiene che __________ sia soltanto una coinquilina con la quale condivide l’appartamento, con stanze da letto separate, per ridurre le spese (cfr. doc. G; 121; I).

 

                                         Al fine di definire se si è confrontati con una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in comune, mentre risulta determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci (cfr. consid. 2.3.).

 

                                         Per concludere che due persone convivano in modo stabile devono, però, essere valutate tutte le circostanze del singolo caso.

 

                                         In proposito giova evidenziare, da un lato, che con sentenza 8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019, citata sopra (cfr. consid. 2.3.) e menzionata dall’USSI nella risposta di causa (cfr. doc. III), il Tribunale federale ha rilevato che due persone vanno considerate conviventi ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps quando, indipendentemente dalla loro situazione sentimentale, sono pronte a prestarsi assistenza e sostegno reciproci, al di là di una semplice amicizia.

                                         Dall’altro, che con sentenza STF 2C_201/2018 del 15 ottobre 2018 la nostra Massima Istanza ha stabilito che il fatto che il ricorrente (nella cui unità di riferimento per il calcolo della borsa di studio è stata considerata anche la sua partner dal momento in cui sono andati a vivere insieme) abbia traslocato in un’abitazione insieme alla sua partner è solo un indizio - tra altri - per determinare l’esistenza di un concubinato stabile.

 

                                         Inoltre va osservato che con giudizio 8C_645/2015 del 10 dicembre 2015, a cui ha fatto riferimento l’USSI nella decisione su reclamo (cfr. doc. B), l’Alta Corte ha confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia di considerare conviventi un richiedente di prestazioni assistenziali che ha traslocato da un appartamento in un altro perché il canone di locazione del precedente appartamento era più elevato delle pigioni previste dalle direttive del Comune in questione e la compagna (“Partnerin”) che è entrata con lui nel nuovo appartamento. Il TF ha osservato che non è arbitrario ritenere la coppia di innamorati (“Liebespaar”) che vive nello stesso appartamento quale comunità di abitazione e vita di tipo familiare (“familienähnliche Wohn- und Lebensgemeinschaft”). La circostanza di dormire in stanze differenti e di consumare i pasti ad orari diversi nemmeno risulta inusuale per le economie domestiche comuni, come le unioni familiari.

 

                               2.8.   Nella presente fattispecie, da una parte, il ricorrente e __________ hanno preso in locazione insieme un appartamento dal 1° giugno 2017, benché entrambi non svolgessero un’attività lavorativa e stessero cercando un’occupazione senza poter sapere dove l’avrebbero, se del caso, reperita (cfr. consid. 2.5.).

 

                                         Il fatto invocato dal ricorrente (cfr. doc. G; I; O) di dormire in stanze separate, come ricordato nel considerando precedente, di per sé non consente del resto di escludere una convivenza.

 

                                         Dall’altra, tuttavia, __________ già nel formulario “Procura, autorizzazione a fornire informazioni e compensazione” del 26 marzo 2018 ha indicato di essere “co-inquilina” dell’insorgente (cfr. doc. 28; consid. 2.5.).

 

                                         Il contratto di locazione relativo all’appartamento di __________, sottoscritto il 13 aprile 2017 dal ricorrente unitamente a __________, prevede, poi, la possibilità di disdirlo con un preavviso di tre mesi, senza che sia stata fissata una durata minima del contratto (cfr. doc. 29).

                                         Ciò permette una notevole flessibilità e praticità, ad esempio in caso di reperimento di un’attività lavorativa in un luogo distante dal domicilio.

                                        

                                         Nelle dichiarazioni di terzi del gennaio 2019 agli atti, segnatamente di __________, __________ e __________ (cfr. doc. I; L; M), benché il TCA non ignori che, come emerge dalla risposta di causa (cfr. doc. III pag. 4), sono state rilasciate unicamente dopo la valutazione di convivenza da parte dell’USSI, è stato altresì affermato che RI 1 e __________ non hanno una relazione ma abitano insieme per dividere le spese.

 

                                         Come visto sopra (cfr. consid. 2.7.), il Tribunale federale, nel giudizio STF 2C_201/2018 del 15 ottobre 2018, ha stabilito che il fatto che il ricorrente (nella cui unità di riferimento per il calcolo della borsa di studio è stata considerata anche la sua partner dal momento in cui sono andati a vivere insieme) abbia traslocato in un’abitazione insieme alla sua partner è solo un indizio - tra altri - per determinare l’esistenza di un concubinato stabile.

 

                                         Il fatto di abitare insieme – anche se da più di sei mesi – quindi, non consente, quale elemento unico, di concludere che tra due persone sussista una convivenza, intesa quale concubinato, ma rappresenta un indizio che deve essere sorretto da altri indizi convergenti suscettibili di comprovare una convivenza.

                                         Anche due coinquilini che condividono unicamente un’economia domestica comune (ad esempio amici, studenti, fratelli ecc.), infatti, possono firmare entrambi un contratto di locazione senza che ciò implichi una relazione di altro genere (cfr. STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.8., pubblicata in RtiD I-2016 N. 5 pag. 39 segg.).

 

                                         In simili condizioni, il TCA ritiene, dunque, considerato anche che l’assistenza sociale costituisce l’ultima ancora di salvataggio dell’individuo (cfr. STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; DTF 137 V 143; STF 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65; SVR 2008 EL Nr. 2 pag. 5; STF 8C_5/2008 del 5 maggio 2008), che la presente vertenza non possa essere decisa senza preliminarmente procedere a un approfondimento istruttorio.

                                         La fattispecie deve essere ulteriormente indagata dalla parte resistente (cfr. STCA 42.2018.40 del 4 febbraio 2019; STCA 42.2017.36 del 10 ottobre 2017).

 

                                         In concreto si giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su reclamo del 12 dicembre 2018 e il rinvio degli atti all’USSI affinché effettui gli accertamenti necessari per chiarire se tra il ricorrente e __________ sussista oppure no una convivenza stabile giusta gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps (cfr. consid. 2.2.) e se perciò quest’ultima debba rientrare o meno dell’unità di riferimento dell’insorgente al fine del calcolo dell’assistenza sociale a partire dal mese di aprile 2018 (cfr. consid. 1.1.).

 

                               2.9.   Per chiarire quanto sopra, l’USSI verificherà il tipo di relazione che intercorre tra il ricorrente a __________, in particolare interpellando la locatrice, __________ (cfr. doc. 29), rispettivamente __________, __________ e __________ (cfr. doc. I; L; M) che dovranno sostanziare le loro affermazioni.

 

                                         L’USSI sentirà, inoltre, il ricorrente e __________ ai quali sarà data l’opportunità di spiegare da quando si conoscono, che tipo di rapporto hanno, presso e/o con chi vivevano a __________ l’insorgente, rispettivamente a __________ __________ prima di trasferirsi a __________ (cfr. sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino) e il motivo per il quale hanno deciso, in primo luogo, di non continuare ad abitare a __________ e a __________, in secondo luogo, di prendere in locazione insieme l’appartamento di __________, invece che con qualcun altro.

                                         Gli stessi dovranno, altresì, produrre i contratti che il ricorrente ha asserito aver concluso separatamente (cfr. doc. G), segnatamente, di assicurazione mobilia domestica e responsabilità civile privata, di abbonamento TV, internet ecc.

 

                                         Al riguardo occorre evidenziare che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 16 Lptca; art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a).

                                         Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).

 

                                         L’USSI, dopo aver esperito le indagini di cui sopra, determinerà se il ricorrente e __________ convivano in modo stabile ai sensi degli art. art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps oppure no.

                                         In caso di risposta affermativa, il diritto all’assistenza sociale a fare tempo dal mese di aprile 2018 andrà calcolato tenendo conto di un’unità di riferimento costituita dall’insorgente e da __________.

 

                                         Qualora una convivenza stabile sia da escludere, la parte resistente determinerà il diritto di RI 1 a una prestazione assistenziale considerando un’unità di riferimento composta esclusivamente del medesimo anche dal 1° aprile 2018

 

                             2.10.   Vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’USSI (cfr. 30 Lptca; art. 61 lett. g LPGA).

                                        

                                         Visto l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di concessione dell’assistenza giudiziaria (cfr. doc. I) è divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_666/2017 del 6 settembre 2018 consid. 5.2.; STF 9C_650/201 dell’11 agosto 2016 consid. 6; STF 8C_480/2013 del 15 aprile 2014 consid. 7; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su reclamo del 12 dicembre 2018 è

                                              annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’USSI affinché proceda ad un complemento istruttorio come indicato ai consid. 2.8.-2.9. e decida nuovamente in merito all’eventuale diritto del ricorrente a prestazioni assistenziali dal 1° aprile 2018.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         L’USSI verserà al ricorrente l’importo di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA compresa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti