Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
42.2020.21

 

rs

Lugano

26 maggio 2021

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso dell’11 settembre 2020 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 12 agosto 2020 emanata da

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su reclamo del 12 agosto 2020 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha confermato la precedente decisione del 18 settembre 2019, con cui a RI 1 è stata concessa una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'790.- per i mesi di settembre e ottobre 2019, non computando alcunché a titolo di spesa per l’alloggio “in quanto a favore del suo compagno padre di __________ e __________, c’è un diritto di abitazione” (cfr. doc. A; doc. 400; 401-404).

 

                                         L’amministrazione, nella decisione su reclamo, ha in particolare rilevato che:

 

" (…)

M.

Dal contratto di locazione per l'appartamento sito in __________ agli atti, emerge che la locazione ha avuto inizio il 1° settembre 2019 e ha durata di 6 anni. La pigione mensile è di CHF 1'550.- (spese comprese). A pagina 4 si evince inoltre che l'abitazione può essere abitata unicamente da RI 1 e i suoi tre figli __________, __________ und __________ (“(…) Des weiteren darf das Haus nur von folgenden vier Personen bewohnt werden: RI 1 und ihre drei Kleinkinder, __________, __________ und __________ (...).", contratto di locazione 30 maggio 2019, pag. 4).

Dagli atti emerge inoltre, fatto peraltro incontestato, che l'immobile oggetto della locazione è di proprietà della locatrice signora +__________, madre di __________, e che a favore del figlio __________, a far tempo dal 2018, è iscritto un onere di abitazione vita natural durante.

Il diritto di abitazione consiste nella facoltà che il proprietario concede ad un terzo di abitare un edificio o una parte di esso. Esso non è cedibile né trasmissibile per successione e soggiace alle disposizioni dell'usufrutto nella misura in cui la legge non dispone diversamente (v. art. 776 Codice civile svizzero, CC, RS 210).

Ritenuto quanto sopra non risulta ammissibile un contratto di locazione di cui è parte la proprietaria dell'immobile dal momento che lo stesso è gravato da un diritto di abitazione a favore dell'ex-compagno della reclamante, peraltro figlio della proprietaria. Considerato che poi vi abitano, oltre alla reclamante, anche i figli avuti con il titolare del diritto di abitazione nonché nipoti della proprietaria, si ritiene che nell'ambito dell'assistenza l'utilizzo della casa a titolo gratuito debba essere considerato quale aiuto tra parenti. Non è nel caso concreto giustificato un obbligo di pagamento della pigione. (…)” (Doc. A)

 

                               1.2.   Contro la decisione su reclamo del 12 agosto 2020 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo che le “venga pagato l’affitto”.

                                         La medesima ha così motivato la propria pretesa:

 

" (…) La signora ________ha rilasciato un primo testamento, considerato invalido dalla legge svizzera, siccome ha rilasciato la casa qui a __________ alla sua seconda nipote, __________, prima figlia di __________.

La casa di campagna situata a __________ (__________) è stata data in eredità alla figlia __________, e l'appartamento in città di __________ al figlio __________.

Per legge soltanto un quarto dell'eredità è di quota libera, e non si può escludere nessun discendente diretto dall'eredità, di conseguenza i tre immobili vengono spartiti in quattro parti, i tre discendenti della signora e la figlia maggiore di __________, __________, 11 anni.

Per questo motivo la spartizione dell'eredità non è per nulla chiara, ma sicuramente la locazione di __________ non sarà data interamente ad un solo discendente.

La banca ha esplicitamente fatto comprendere che, se la comunità ereditaria non si decide a lasciare il corso delle cose come previsto dalla legge, allora si riapproprierà della casa presto.

Il problema è che la ex moglie di __________ sta bloccando le pratiche per un insensato capriccio, ritenendo che sua figlia abbia il diritto esclusivo alla locazione di __________, nonostante ciò, per legge, sia completamente impossibile.

Riguardo all'aiuto tra parenti, vorrei chiarire la situazione di questa comunità ereditaria, composta per ora dalle 4 persone sopracitate.

Vi è __________, indebitato e incarcerato. Vi è __________, in AI, poi vi è __________, il quale non ha abbastanza entrata per riuscire a mantenere nessun tipo di costo, siccome anche lui ha la sua famiglia. Infine vi è la primogenita minorenne di __________. La madre e rappresentante legale di __________ non vuole collaborare con il resto della comunità ereditaria, come già esplicato sopra.

Questa comunità ereditaria non può pagare a me i costi della casa, poiché nessuno di loro è a disposizione di abbastanza liquidità.

Inoltre stanno pagando i debiti delle imposte della defunta madre, ovviamente rimaste a loro carico.

Sto attivamente cercando un nuovo posto, ma fino al momento che troverò una nuova locazione, richiedo che mi venga pagato l'affitto. Nonostante la comunità ereditaria sia imparentata con le mie due ultime nate, essi necessitano di riuscire a coprire i costi della casa.

Io e __________ siamo, come già detto, separati. Lui, una volta scarcerato, andrà da sua sorella ad abitare. Ritiene che sia giusto che io possa abitare nella casa, siccome io con le tre bambine ho più difficoltà a trovare una locazione adatta.

Inoltre una volta scarcerato preferisce non andare ad abitare da solo, per poter avere un aiuto col reinserimento nella vita quotidiana all'esterno di un carcere. Insieme alle Autorità di protezione abbiamo già discusso di questo argomento.” (Doc. I)

 

                               1.3.   L’USSI, dopo aver ottenuto una proroga del relativo termine (cfr. doc. IV-V), il 29 ottobre 2020 ha presentato la risposta di causa, con la quale ha postulato la reiezione dell’impugnativa, facendo riferimento in particolare agli art. 776 e 777 cpv. 2 del Codice civile svizzero e che l’immobile gravato non può essere locato, poiché impedirebbe l’esercizio del diritto d’abitazione (cfr. doc. VI).

 

                               1.4.   Il 2 novembre 2020 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. VII). Le parti sono rimaste silenti.

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’USSI ha, a ragione o meno, riconosciuto alla ricorrente una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'790.-- per i mesi di settembre e ottobre 2019, non conteggiando alcunché a titolo di spesa per l’alloggio.

 

                               2.2.   L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

                                         Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

 

                                         Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

 

                                         Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

 

                               2.3.   L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

                                         Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

 

                                         L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

                                         Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

 

                               2.4.   Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

                                         Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

 

                                         La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

                                         Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

                                         Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

 

                                         Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

 

                                         Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

 

" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

 

                                         Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

 

" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

 

                                         L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

 

                                         La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

                                         L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                         Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

 

                                         Per l’anno 2019 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di mantenimento:

" Persone dell’unità di riferimento -  Forfait globale per il

                                                      mantenimento

                                                        (raccomandato dalla COSAS)

                                                        (CHF/mese)

 

1 persona                                            995.--

2 persone                                          1'523.--

3 persone                                          1'851.--

4 persone                                          2'129.--

5 persone                                          2'407.--

Per ogni persona                              + 202.--

supplementare”

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2019, in BU 58/2018 del 28 dicembre 2018 pag. 478-479).

 

                                         Dal 1° gennaio 2020 gli importi del forfait di mantenimento sono aumentati come segue:

 

                                         “Persone dell’unità di riferimento -     Forfait globale per il

                                                                                                     mantenimento

                                                          (raccomandato dalla

                                                          COSAS)

                                                          (fr/mese)

 

1 persona                                            997.--

2 persone                                          1'525.--

3 persone                                          1'854.--

4 persone                                          2'134.--

5 persone                                          2'413.--

Per ogni persona                              + 202.--

supplementare”

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2020, in BU 57/2019 del 31 dicembre 2019 pag. 455-456)

 

                                         A decorrere dal 1° gennaio 2021 il fabbisogno è così stabilito:

 

" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

                                                      (raccomandato dalla COSAS)

                                                      (CHF/mese)

 

1 persona                                          1’006.--

2 persone                                          1'539.--

3 persone                                          1'871.--

4 persone                                          2'153.--

5 persone                                          2'435.--

Per ogni persona                              + 204.--

supplementare”

 

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2021, in BU 1/2021 del 5 gennaio 2021, pag. 2).

 

                               2.5.   Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1 è madre di __________ nata il __________ 2017, come pure di __________ e __________ nate il __________ 2019 (cfr. doc. 403).

 

                                         L’insorgente si è trasferita in Ticino, a __________, il 1° settembre 2017 dal Canton __________ (__________) dove già percepiva l’assistenza sociale. Nel Cantone Ticino la medesima è al beneficio di prestazioni assistenziali dall’ottobre 2017 (cfr. doc. 120; 115; 626; 181; 146; 148-149).

 

                                         Il Comune di __________, il 17 aprile 2019, ha comunicato all’USSI che la ricorrente si era trasferita presso il padre delle nasciture, per cui si rendeva necessaria la verifica della nuova situazione familiare, in particolare per quanto riguardava l’unità di riferimento (cfr. doc. 90; 91).

                                         In effetti l’insorgente, con scritto pervenuto al Comune di __________ il 15 aprile 2019 e all’USSI il 18 aprile 2019, trasmessogli dal Comune, ha indicato di essere all’ultimo mese di una gravidanza gemellare e che a seguito della necessità di sostegno per l’accudimento della prima figlia __________, avendo dovuto essere ricoverata diverse volte per rischio di parto prematuro, si sarebbe trasferita (a __________) presso l’abitazione del suo partner, nonché padre delle gemelle (__________), dove del resto si trovava già spesso (cfr. doc. 92).

 

                                         __________ è domiciliato a __________ (__________) dal 1° novembre 2013 (cfr. doc. 49).

 

                                         Il 6 giugno 2019 RI 1 ha scritto all’USSI che “il mio fidanzato è stato arrestato in __________ e le previsioni sono poco belle: pare ci debba restare per un anno almeno” e che vi sarebbe stato “un contratto di affitto presso il nuovo domicilio, che partirà da settembre” (cfr. doc. 1).

 

                                         Il 13 settembre 2019 la ricorrente ha poi chiesto il rinnovo delle prestazioni assistenziali a decorrere dal 1° settembre 2019 (cfr. doc. 405; 49).

                                         In tale occasione la medesima ha in effetti consegnato un contratto di locazione concluso con __________, madre di __________, il 30 maggio 2019 con effetto dal 1° settembre 2019 fino al 1° settembre 2025 e relativo alla casa unifamiliare di 4 ½ locali di __________. È stata prevista una pigione mensile di fr. 940.--, oltre a fr. 100.-- per il garage e a fr. 560.-- quale forfait per le spese accessorie.

                                         Nel contratto è stato, inoltre, precisato che la casa avrebbe potuto essere abitata soltanto dall’insorgente e dalle sue tre figlie, come pure che il subaffitto a terzi oppure l’alloggio non autorizzato di altre persone per più di cinque giorni avrebbe comportato la disdetta immediata del contratto di locazione (cfr. doc. 22-26; 49).

 

                                         La casa in questione è sita sulla particella __________ RFD __________ la cui proprietà è stata acquistata nel 2003 da __________. A Registro fondiario risulta iscritto un diritto di abitazione vita natural durante a favore di __________ dal maggio 2018 (cfr. doc. 46, 630).

 

                                         Il 20 luglio 2019 __________ è deceduta. Dal suo testamento olografo del 16 maggio 2018 depositato presso il notaio __________ emerge, in particolare, che la casa di __________ è stata lasciata in proprietà alla nipote __________ (__________.2008), figlia di __________ (cfr. doc. 14; 18).

 

                                         Con decisione del 18 settembre 2019 l’USSI ha assegnato alla ricorrente una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'790.- per i mesi di settembre e ottobre 2019, precisando che non è stata conteggiata alcuna spesa per l’alloggio, poiché il suo compagno, padre di __________ e __________, beneficia di un diritto di abitazione sulla casa di __________ (cfr. doc. 400; 401-404; consid. 1.1.).

                                        

                                         Nel reclamo interposto il 21 ottobre 2019 contro tale decisione RI 1 ha segnatamente asserito, da una parte, che __________ non era più il suo compagno e che la madre di quest’ultimo le ha permesso di abitare nella sua casa soltanto alla condizione che il figlio non tornasse a vivere in quell’abitazione, come si evince dal contratto di locazione limitato a lei e alle sue tre figlie. Dall’altra, che prima di concludere il contratto con lei, __________ ne ha stipulato uno con il figlio, il quale al momento del reclamo si trovava in carcere e avrebbe prevedibilmente potuto tornare in libertà dopo tre o quattro anni (cfr. doc. 164).

 

                                         Il provvedimento del 18 settembre 2019 è stato confermato con la decisione su reclamo del 12 agosto 2020 (cfr. doc. A; consid. 1.1.).

                                        

                                         Nel ricorso l’insorgente ha chiesto che le “venga pagato l’affitto”, ribadendo di essere separata da __________ e che una volta scarcerato andrà ad abitare dalla sorella.

                                         La medesima ha puntualizzato che il padre delle sue figlie gemelle “ritiene giusto che io possa abitare nella casa, siccome io con e le tre bambine ho più difficoltà a trovare una locazione adatta” (cfr. doc. I, consid. 1.2.).

 

                               2.6.   In relazione al conteggio della prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'790.-- per i mesi di settembre e ottobre 2019 la ricorrente ha in buona sostanza censurato il mancato computo della spesa per l’alloggio concernente la casa a __________ dove vive con le sue tre figlie (cfr. doc. I).

 

                                         In proposito va innanzitutto evidenziato che l’art. 22 lett. c Las, relativo al calcolo per la spesa d’alloggio, enuncia che, ai fini della determinazione della prestazione assistenziale viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.

 

                                         Giusta l'art. 9 Laps:

 

" La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:

a) per le persone unità               importo riconosciuto dalla legislazione

    di riferimento composte         sulle prestazioni complementari

    da una persona:                     all'AVS/AI per la persona sola

 

  b) per le unità di                         importo riconosciuto dalla legislazione

      riferimento composte             sulle prestazioni complementari

      da due persone:                    all'AVS/AI per i coniugi

 

  c) per le unità di                         importo riconosciuto dalla legislazione

      riferimento composte da        sulle prestazioni complementari

      più di due persone:                all'AVS/AI per i coniugi maggiorato

                                                   del 20%

(cpv. 1)

Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)."

 

                                         L’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI è pari, sino al 31 dicembre 2020, a fr. 13'200.-- annui, ossia fr. 1'100.-- mensili per la persona sola e a fr. 15'000.-- all’anno, e meglio fr. 1'250.-- al mese per due persone (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. b vLPC; art. 2 della Legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità – LaLPC).

 

                                         Per completezza giova osservare che gli importi massimi contemplati dalla LPC, alla quale l’art. 9 Laps fa riferimento, sono aumentati con effetto dal 1° gennaio 2021. In effetti la modifica della LPC, approvata dal Parlamento il 22 marzo 2019 ed entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021, ha previsto un adeguamento degli importi massimi riconosciuti per la pigione, e meglio, per una persona sola, da fr. 13'200.-- annui a fr. 16'440.-- nella regione 1, rispettivamente a fr. 15'900.-- nella regione 2 e fr. 14'520.-- nella regione 3.

                                         Se più persone vivono nella stessa economia domestica va aggiunto un supplemento di fr. 3'000.-- in tutte e tre le regioni per la seconda persona, un supplemento di fr. 2'160.-- franchi nella regione 1 e di fr. 1'800.-- nelle regioni 2 e 3 per la terza persona, nonché un supplemento di fr. 1'920.-- nella regione 1, di fr. 1'800.-- nella regione 2 e di fr. 1'560.-- nella regione 3 per la quarta persona (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. b cfr. 1 e 2 LPC; l’Ordinanza del DFI sulla ripartizione dei Comuni nelle tre regioni di pigione secondo la legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 12 marzo 2020, stato al 1° gennaio 2021 e l’Allegato 1; RU 2020 6291; STCA 42.2020.27 del 22 marzo 2021 consid. 2.5.).

                                     

                               2.7.   Riguardo al diritto di abitazione, il TCA rileva che l’art. 776 del Codice civile svizzero (CC) enuncia che:

 

" 1 Il diritto di abitazione consiste nella facoltà di abitare in un edificio o in una parte di esso.

2 Non si può cedere, né si trasmette per successione.

3 Soggiace alle disposizioni circa l'usufrutto, in quanto la legge non disponga altrimenti.”

 

                                         Ai sensi dell’art. 746 cpv. 1 CC, relativo all’usufrutto e applicabile al diritto di abitazione in virtù dell’art. 776 cpv. 3 CC, per la costituzione dell’usufrutto, se si tratta di fondi, è necessaria l’iscrizione nel registro fondiario.

                                         Il titolo d’acquisto è un contratto che per i fondi richiede l’atto pubblico (cfr. art. 746 cpv. 2 e 657 CC) o una disposizione a causa di morte. Talvolta il diritto di abitazione può risultare dalla legge, ma non esistono particolari diritti di abitazione legali (cfr. Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, Vol. III, 4. edizione, Stämpfli Editions, Berna 2012, n. 2504).

 

                                         Il diritto di abitazione è, dunque, un diritto reale limitato, e meglio una servitù personale, che conferisce a un terzo la facoltà di abitare un edificio o una parte di esso.

                                         Esso non è cedibile né trasmissibile per successione e soggiace alle disposizioni dell’usufrutto nella misura in cui la legge non dispone diversamente (cfr. art. 776 CC).

 

                                         L’art. 776 cpv. 2 CC che prevede che il diritto di abitazione, contrariamente all’usufrutto (cfr. art. 758 cpv. 1 CC), non è cedibile - non solo il diritto in quanto tale ma pure il relativo esercizio - ha un carattere imperativo, per cui sono nulle tutte le servitù fondate sull’art. 781 CC che hanno un contenuto equivalente al diritto di abitazione con la particolarità di essere però cedibili e trasmissibili (cfr. DTF 116 II 281 consid. 4c; DTF 113 II 146; Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2019, ad art. 776 n. 4-6).

                                         Il carattere imperativo impedisce allo stesso modo il beneficiario del diritto di abitazione di dare in locazione i locali che può abitare. Secondo la giurisprudenza e la dottrina dominante le parti nemmeno possono validamente concordare nell’atto costitutivo (contratto sotto forma di atto pubblico o disposizione a causa di morte) che il titolare del diritto di abitazione potrà dare in locazione i locali. Una clausola che autorizza il titolare del diritto di abitazione a cedere l’uso dei locali non può dunque che avere un effetto personale nei confronti del proprietario. Ciò significa che un tale accordo non può essere fatto valere nei confronti di un successivo proprietario che non ha assunto questo ulteriore obbligo (cfr. STF 5A_57/2007 del 16 agosto 2007 consid. 3.2.2.; DTF 116 II 281 consid. 4c; P.-H. Steinauer, op. cit., n. 2498; Michel Mooser, La prise en compte de la fortune dans le calcul des prestations complémentaires et des subventions aux frais d’accompagnement, in RFJ 2020 pag. 125).

 

                                         Il titolare del diritto di abitazione che non vuole o non può esercitare il suo diritto può lasciare i locali vuoti senza essere liberato dai suoi obblighi nei confronti del proprietario (ad esempio dagli oneri della manutenzione ordinaria; cfr. art. 778 cpv. 1 CC). Il proprietario può naturalmente conferire (con effetti personali) l’autorizzazione di dare i locali in locazione. Se non dà tale consenso, non può opporsi al fatto che i locali restino vuoti (ed esigere in pratica la rinuncia al diritto di abitazione) a meno che i suoi diritti siano messi in pericolo (cfr. art. 759 segg. CC). L’ipotesi che i locali restino vuoti dovrebbe verificarsi raramente soprattutto se gli stessi sono nella condizione di essere dati in locazione. Resta riservata l’azione in liberazione della servitù in questione ai sensi dell’art. 736 CC (cfr. P.-H. Steinauer, op.cit., n. 2506b).

 

                                         In una sentenza 9C_599/2014 del 14 gennaio 2015 il Tribunale federale ha ricordato che, a differenza del diritto d’usufrutto, l’esercizio del diritto di abitazione non può essere ceduto e che per questo motivo le direttive in ambito di prestazioni complementari (DPC 3433.05) prevedono che il controvalore di un diritto di abitazione non può in linea di principio essere considerato come reddito quando il suo beneficiario non può più esercitarlo per motivi di salute. L’Alta Corte ha precisato che del resto il tenore della direttiva DPC 3433.05 riprende quanto stabilito nella DTF 99 V 110, e meglio che, siccome il diritto di abitazione è incedibile sia per quanto riguarda la sostanza che l’esercizio, il suo controvalore non può essere computato nel calcolo della prestazione complementare come reddito dell’avente diritto che per ragioni di salute non può più esercitare il suo diritto di abitazione.

 

                                         Giusta l’art. 777 cpv. 1 e 2 CC, relativo al diritto dell’usuario:

 

" 1 Il diritto di abitazione è generalmente commisurato ai bisogni perso­nali dell’usuario.

 

2 Gli è però lecito, ove il diritto non sia espressamente limitato alla sua persona, di tener presso di sé i membri della propria famiglia e le per­sone con lui conviventi.”

 

                                         Ex art. 777 cpv. 2 CC l’usuario, se non è stato previsto altrimenti, ha, quindi, facoltà di abitare nell’immobile con la sua famiglia e le persone che convivono con il medesimo. La cerchia di queste persone va interpretata in senso estensivo. I membri della famiglia non vengono determinati secondo il grado di parentela, per cui non è esclusa la possibilità di accogliere parenti lontani. In particolare l’art. 777 cpv. 2 CC può riferirsi al coniuge, al/alla fidanzato/a, ai figli, al genero, alla nuora, ai suoceri, al partner dell’usuario. A favore di tali persone non sussiste un diritto di abitazione. La loro posizione giuridica dipende da quella dell’usuario. In caso di estinzione del diritto di abitazione, il nudo proprietario può pretenderne la partenza. Essi non hanno un diritto soggettivo nei confronti dell’usuario di venire accolti nella sua abitazione. Il beneficiario del diritto di abitazione, qualora non eserciti momentaneamente il proprio diritto, può farne approfittare i parenti (cfr. Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, ad art. 777 n. 6-11).

 

                                         Le spese di manutenzione ordinaria, quando il diritto di abitazione è esclusivo, sono a carico dell’avente diritto (cfr. art. 778 cpv. 1 CC), come pure le spese connesse all’utilizzo dell’alloggio (acqua, gas, elettricità, ecc.). Il pagamento degli interessi ipotecari, delle assicurazioni e di determinate tasse che riguardano l’immobile spetta, per contro, al nudo proprietario.

                                         Nel caso di coabitazione (diritto di abitazione con il proprietario) anche le spese di manutenzione incombono al proprietario (cfr. art. 778 cpv. 2 CC; STF 9C_489/2017 del 5 marzo 2018 consid. 2; Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, ad art. 778 n. 2 segg.; P.-H. Steinauer, op.cit., n. 2508).

 

                                          Il diritto di abitazione si estingue per le stesse cause dell’usufrutto (cfr. art. 776 cpv. 3 CC; 748-749 CC).

                                          In particolare esso cessa con la morte del beneficiario (cfr. art. 749 cpv. 1 CC). Il medesimo può essere, in ogni caso, estinto tramite la cancellazione dell’iscrizione a Registro fondiario (cfr. art. 748 cpv. 1 CC).

La rinuncia costituisce una causa di cessazione (art. 748 cpv. 2 CCS), e può essere unilaterale. Come ricorda la dottrina per quanto riguarda l’usufrutto (cfr. Alexandra Farine Fabbro, in: Commentaire romand, CC II Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2016, ad art. 748 n. 8), in materia immobiliare l’usufruttuario può trasmettere al “conservateur du registre foncier une réquisition de radiation”, la ragione può essere la perdita d’interesse alla servitù. Non occorre il rispetto di una particolare forma (art. 115 CO) ma, per quanto impone l’art. 964 CCS, è necessario rivolgere l’istanza al RF in forma scritta. La rinuncia unilaterale ha effetto estintivo (su questi aspetti si faccia riferimento a A. Farine Fabbro, in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016 ad art. 748 n. 10). È pure conosciuto, quale causa d’estinzione di un usufrutto, la convenzione estintiva del diritto pattuita e concordata tra nudo proprietario e beneficiario della servitù, anche in questo caso una forma particolare per l’accordo non è imposta (art. 115 CO), ma la richiesta a RF dovrà avvenire in forma scritta (art. 964 cpv. 1 CCS).

 

                                         Il diritto d’abitazione non si estingue semplicemente a seguito del mancato esercizio (cfr. A. Farine Fabbro, in: Commentaire romand, CC II, Basilea, 2016, ad art. 748 n. 14.).

Il diritto svizzero non conosce la prescrizione estintiva in caso di mancato uso da parte del beneficiario di una servitù (cfr. Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II ad art. 776 n. 39).

                                         Se, tuttavia, è stabilito che il beneficiario non è (definitivamente) più in grado di esercitarlo (ad esempio perché ha dovuto essere trasferito in una casa per anziani), il proprietario può domandare la relativa radiazione dal Registro fondiario secondo gli art. 736 o 976 CC.

                                         È, tuttavia, pure possibile che il fatto di non esercitare più il diritto di abitazione permetta di dedurre una rinuncia al medesimo per atti concludenti (cfr. P.-H. Steinauer, op. cit., n. 2505a).

 

                                         Cfr. pure STCA 33.2020.16 del 3 novembre 2020; STCA 42.2015.3 del 31 agosto 2015, massimata in RtiD I-2016 N. 8 pag. 59.

 

                               2.8.   In concreto, come visto, già nell’aprile 2019 la ricorrente e le sue tre figlie risiedevano spesso a __________ nella casa in cui abitava il padre delle due ultime nate (__________ 2019), __________.

                                         La medesima, nell’aprile 2019, ha definito __________ suo compagno e nel giugno 2019 suo fidanzato (cfr. doc. 92; 1).

 

                                         Sull’immobile sito sulla particella __________ RFD __________, di proprietà della madre di __________, nel 2018 a favore di quest’ultimo è stato, peraltro, iscritto a RF un diritto di abitazione vita natural durante (cfr. consid. 2.5.).

                                         Attualmente non risulta essere intervenuta alcuna modifica a RF.

 

                                         Il diritto di abitazione consente all’usuario, ai sensi dell’art. 777 cpv. 2 CC, di vivere nell’immobile con la propria famiglia, nella quale rientrano i figli e il partner (cfr. consid. 2.7.).

 

                                         Pertanto va ritenuto che perlomeno dall’aprile 2019 l’insorgente e le bambine venivano accolte nella casa di __________ in virtù della facoltà di cui disponeva __________ conformemente all’art. 777 cpv. 2 CC, in quanto beneficiario del diritto di abitazione.

 

                                         Nel giugno 2019 il padre delle gemelle è stato arrestato e incarcerato in __________ (cfr. consid. 2.5.). Dal ricorso si evince che lo stesso era ancora, a quel momento, in stato di detenzione (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

 

                                         A partire dal suo arresto __________ non ha più potuto esercitare personalmente il proprio diritto di abitazione.

                                         Il beneficiario del diritto di abitazione, qualora non eserciti momentaneamente il proprio diritto, può in ogni caso farne approfittare i parenti (cfr. consid. 2.7.).

 

                                         Nella presente evenienza, a prescindere dalla questione di sapere se effettivamente da settembre / ottobre 2019 la ricorrente e __________ non siano più legati sentimentalmente come affermato nel reclamo e nel ricorso (cfr. doc. 164; I; consid. 2.5.), è perciò determinante il fatto che nella casa di __________ RI 1 si è trasferita, segnatamente, con le due figlie nate nell’aprile 2019 dalla relazione con __________, che richiedono necessariamente accudimento, in particolare da parte della madre.

 

                                         È vero che in casu l’insorgente, il 30 maggio 2019, ha sottoscritto con la proprietaria della casa, nonché madre di __________, poi deceduta nel luglio 2019, un contratto di locazione con effetto dal 1° settembre 2019 contenente la clausola secondo cui nella casa potevano abitarvi solamente lei e le sue tre figlie (cfr. doc. 25; consid. 2.5.).

 

                                         È altrettanto vero, però, da una parte, che il diritto di abitazione - né il diritto in sé, né il relativo esercizio - non è cedibile, per cui non è possibile senza l’autorizzazione del proprietario dare in locazione i locali da abitare (cfr. consid. 2.7.).

                                         Nel caso di specie, ad ogni modo, si è confrontati unicamente con un contratto di locazione (diritto personale) che oltretutto non è stato concluso tra l’insorgente e __________, beneficiario del diritto di abitazione, bensì dalla proprietaria dell’immobile.

 

                                         Dall’altra, che nemmeno risulta che quest’ultimo abbia rinunciato al diritto di abitazione, così da permettere alla proprietaria di dare in locazione la casa.

 

                                         Il TCA non ignora che, nel reclamo, la ricorrente ha dichiarato in modo laconico che, prima di concludere il contratto con lei, __________ ne ha stipulato uno con il figlio (cfr. doc. 164; consid. 2.5.), il cui tenore non è noto.

                                        

                                         Tuttavia non è mai stato fatto valere che tra la proprietaria e __________ sia stata pattuita una convenzione estintiva del diritto di abitazione.

                                         A RF è d’altronde sempre iscritto il diritto di abitazione vita natural durante a favore di __________.

                                         Inoltre l’insorgente medesima, nel ricorso, ha affermato che il padre delle sue figlie gemelle ritiene giusto che lei possa abitare nella casa di __________, in quanto con le tre bambine ha più difficoltà a trovare un alloggio adatto (cfr. doc. I; consid. 1.2.; 2.5.).

                                         Tale asserzione conferma piuttosto che __________ sia d’accordo di far approfittare del suo diritto di abitazione RI 1 e le figlie (cfr. consid. 2.5.).

 

                                         In simili condizioni, non può essere accollato all’assistenza sociale il costo della pigione relativa alla casa di __________ dei mesi di settembre e ottobre 2019.

 

                               2.9.   Per quanto concerne, invece, le spese accessorie, va tenuto presente che le spese connesse all’utilizzo dell’alloggio sono a carico del beneficiario del diritto di abitazione (cfr. consid. 2.5.).

 

                                         Tutto ben considerato, dunque, visto che in casu si avvalgono dell’esercizio di tale diritto la ricorrente, le sue due figlie nate dalla relazione con __________ e la sua primogenita, le spese accessorie relative ai mesi di settembre e ottobre 2019 andranno computate nel calcolo della prestazione assistenziale ordinaria nella misura in cui venga debitamente comprovato il relativo pagamento da parte dell’insorgente.

 

                                         Al riguardo occorre evidenziare che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a).

                                         Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STF 9C_97/2020 del 10 giugno 2020 consid. 3.1.; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).

 

                                         Gli atti vanno, di conseguenza, rinviati all’USSI affinché effettui gli accertamenti necessari per chiarire quanto sopra ed emetta una nuova decisione in merito all’ammontare della prestazione assistenziale ordinaria a cui ha diritto la ricorrente nei mesi di settembre e ottobre 2019.

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

1.    Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§    La decisione su reclamo del 12 agosto 2020 impugnata è annullata.

                                         §§ L’incarto è rinviato all’USSI per determinare nuovamente, sulla base di quanto stabilito al consid. 2.9., l’importo della prestazione assistenziale ordinaria spettante a RI 1 nei mesi di settembre e ottobre 2019.

                                     

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti