Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
42.2020.26

 

rs

Lugano

25 gennaio 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 30 ottobre 2020 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 29 settembre 2020 emanata da

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione del 9 dicembre 2019 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento ha assegnato a RI 1 una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 979.-- mensili per i mesi di novembre e dicembre 2019.

                                         Nel provvedimento l’amministrazione ha, inoltre, indicato:

 

" (…) La informiamo che provvediamo a tenere in considerazione la sua attività indipendente per ulteriori sei mesi nei quali dovrà rendersi autosufficiente. Dal 01.05.2020, se richiederà nuovamente le prestazioni assistenziali, dovrà provvedere alla chiusura dell’attività e alla verifica dell’eventuale diritto alle indennità straordinarie di disoccupazione. In caso contrario il nostro Ufficio non elargirà alcuna prestazione assistenziale.

Le comunichiamo inoltre che non provvediamo a tenere in considerazione la sostanza all’estero in quanto per ora non risulta agibile. Entro sei mesi dovrà realizzare il terreno citato tenendoci aggiornati in merito, in caso contrario dal 01.05.2020 provvederemo ad inserire la sostanza nel calcolo della prestazione assistenziale. (…)” (Doc. 36)

 

                               1.2.   L’USSI, il 29 settembre 2020, ha emesso una decisione su reclamo con cui ha respinto il reclamo del 10 gennaio 2020 interposto da RI 1 (cfr. doc. 30; A), rilevando:

 

" (…) La decisione in oggetto non ha riconosciuto o negato il diritto dell'assicurata alle sue prestazioni dal 10 maggio 2020, ma la informa sulla possibile decisione, che sarà presa in futuro e a quel momento impugnabile.

Si rileva, comunque, che l'assistenza fornisce l'aiuto economico al sostentamento della persona senza mezzi, la quale deve in ogni caso fare il possibile per raggiungere la propria autonomia.

La continuazione di un'attività indipendente che continua a non garantire un guadagno e quindi risulta in contrasto con tale requisito, non giustifica la concessione dell'assistenza che non è intesa a sostituire il reddito di un'attività indipendente non redditizia.

La giurisprudenza ha chiarito che vi è diritto a un sostegno temporaneo in caso di attività indipendente già in atto, che le prestazioni finanziarie dell'Ufficio del sostegno sociale consistono nell'assicurare al beneficiario (a titolo complementare) il minimo d'esistenza per una durata limitata e che questo periodo può essere prolungato se è imminente un «turnaround» della situazione. Ha poi precisato che l'assistenza sociale ha carattere sussidiario e le indennità straordinarie di disoccupazione sono quindi prioritarie (cfr. Sentenza TCA del 15.02.2007 inc. 42.2006.12).

Nel caso concreto, la reclamante riconosce che l'attività svolta contemporaneamente all'assistenza non crea guadagno, non attesta un relativo cambiamento, ma chiarisce che non intende interromperla.

L'informazione della decisione impugnata era quindi corretta.

La decisione impugnata è corretta e il reclamo è respinto.

Si osserva che successivamente la prestazione assistenziale è stata comunque riconosciuta anche per il mese di maggio 2020.” (Doc. A)

 

                               1.3.   Contro la decisione su reclamo RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso, nel quale ha chiesto, da un lato, la concessione dell’effetto sospensivo a tale provvedimento, rispettivamente al verbale del 6 ottobre 2020 da dove si rivela la volontà dell’USSI di voler sospendere l’erogazione della prestazione assistenziale dal mese di novembre 2020. Dall’altro, l’annullamento della decisione impugnata (cfr. doc. I pag. 11).

 

                                         L’insorgente a sostegno delle proprie pretese ricorsuali ha segnatamente addotto:

 

" (…)

1. La ricorrente è titolare di una ditta individuale (__________) a partire dal 1 marzo 2018 e si occupa di assistenza e consulenza giuridica nelle procedure di diritto pubblico, di consulenza senza rappresentanza in giudizio in ambito civile e penale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti umani.

 

2. In seguito ad una serie di procedimenti penali aperti dalla Procura di __________, la ricorrente è stata sottoposta ad una serie di attacchi mediatici che hanno bandito pubblicamente tali procedimenti penali con evidente discriminazione, senza alcun tipo di protezione della personalità e tutela della sfera privata della ricorrente. Ciò è stato fatto di proposito, solo per soddisfare gli interessi di determinati gruppi di potere e tali azioni di boicottaggio all'integrità dell'impresa e della ricorrente sono stati appositamente posti in essere proprio per eliminare con facilità l'impresa della ricorrente dal mercato del lavoro per poi procedere con il suo allontanamento illegale dal territorio. Tali fatti sono stati opportunatamente denunciati e vi sono anche delle cause civili intraprese sul quale si sta già eccependo il danno economico causato (caduta in assistenza).

 

3. Questi decreti d'accusa che concernono l'attività lavorativa della ricorrente e che oltretutto sono stati anche resi pubblici in netta violazione alla non pubblicità d'inchiesta, hanno comportato una grave perdita di guadagno e conseguentemente un grave stato di indigenza economica, tale. da dover richiedere un aiuto immediato all'assistenza sociale per compensare il reddito mancante. Pertanto, le prestazioni assistenziali richieste e che sono state riconosciute a partire dal mese di novembre 2019, sono strettamente connesse ai procedimenti penali aperti nei riguardi della ricorrente (…)

(…)

La ricorrente è rimasta disoccupata dal mese di agosto 2014 sino al mese di febbraio 2018 e che in Canton Ticino non è stata mai integrata ed assistita in tutti questi anni. Pertanto, l'apertura di questa ditta individuale è stata la conseguenza del durevole stato di disoccupazione involontaria, non avendo mai trovato un altro impiego retribuito. È ovvio che la chiusura dell'attività, senza che l'USSl garantisca una nuova attività lavorativa sostitutiva, causerà per la ricorrente un nuovo lungo periodo di disoccupazione. Per questo motivo, con la prosecuzione dell'attuale attività lavorativa da indipendente, la ricorrente intende proprio evitare un nuovo ed inevitabile periodo di disoccupazione.

(…) La ricorrente manifestava, altresì, la sua intenzione e volontà di non voler chiudere la ditta individuale se non solo dopo che avrà trovato un altro posto di lavoro, anche da dipendente, che le garantirà un’autosufficienza economica. (…)” (Doc. I pag. 3, 4 e 5)

 

                                         La ricorrente ha poi osservato che durante l’incontro del 6 ottobre 2020 aveva autorizzato l’USSI, visto che le aveva comunicato che avrebbe versato ancora la prestazione di ottobre 2020, dopodiché la medesima avrebbe dovuto chiudere immediatamente la sua attività e domandare l’indennità straordinaria di disoccupazione come ex indipendente, a prendere contatto con la Procura, ritenuto che il ricorso all’assistenza era strettamente collegabile a dei procedimenti penali, e aveva chiesto l’applicazione dell’art. 96 CP.

                                         Al riguardo l’insorgente ha precisato che pertanto il ricorso è a titolo cautelativo non solo contro la decisione su reclamo del 29 settembre 2020, bensì anche contro il verbale del 6 ottobre 2020, per evitare un pregiudizio irreparabile, ossia la sospensione delle prestazioni ordinarie da parte dell’USSI a partire dal mese di novembre 2020.

 

                                         Per quanto attiene alla richiesta di chiudere l’attività indipendente nell’impugnativa è stato fatto valere che:

 

" (…)

16. La richiesta dell'USSl di chiudere immediatamente l'attività da indipendente e procedere con l'inoltro della domanda di indennità straordinarie come ex indipendente (ISD), non risulta essere proporzionale e viola il divieto d'arbitrio, non solo perché c'è la possibilità che alla ricorrente nemmeno le riconoscono tali indennità per via del fatto che è attualmente sprovvista di un permesso di soggiorno, ma soprattutto perché la ricorrente, a fronte di un lungo periodo di disoccupazione, si è dovuta inevitabilmente aprire questa piccola ditta individuale per lavorare. Pertanto, pur ammesso e concesso che la ricorrente avrebbe diritto - a dire dell'Ufficio - a tale indennità straordinarie, tali indennità sarebbero erogate solo per sei mesi, oltre il quale la ricorrente rimarrà nuovamente disoccupata. Per questo motivo, con la prosecuzione dell'attività lavorativa da indipendente, si intende proprio evitare un nuovo ed inevitabile periodo di disoccupazione. (…)

 

20. Si rileva anche che la richiesta dell’USSI di chiudere immediatamente l’attività da indipendente, risulta essere sproporzionata e arbitraria, in relazione anche al fatto che l’attività lavorativa della ricorrente, non può essere sospesa da un mese all’altro, giacché – seppur con pochi clienti – la ricorrente ha comunque ancora delle pratiche lavorative attualmente in corso con i suoi utenti. Pertanto, un eventuale chiusura dell’attività cagionerebbe conseguenze negative nei riguardi dei clienti, dal momento che la ricorrente non sarà più in grado di portare a termine i mandati conferitigli (…).” (Doc. I pag. 8, 9 e 10)

 

                               1.4.   L’USSI, in risposta, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. L’amministrazione ha in ogni caso puntualizzato che non vi è stata la soppressione delle prestazioni assistenziali ma le stesse sono state riconosciute alla ricorrente con relative decisioni anche per i mesi da maggio 2020 fino a novembre 2020 compreso (cfr. doc. III).

 

                               1.5.   L’insorgente si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie con scritto del 10 dicembre 2020, chiedendo il ripristino immediato dell’assistenza dal mese di dicembre 2020, in quanto la decisione di rifiuto del 1° dicembre 2020 allegata (cfr. doc. D3) è strettamente dipendente e consequenziale alla decisione del 29 settembre 2020 (cfr. doc. V).

                                         La medesima ha altresì allegato la decisione del 16 novembre 2020 con cui l’USSI, da una parte, le ha riconosciuto una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'090.-- per il mese di novembre 2020, dall’altra, ha comunicato che dal mese di dicembre 2020 non sarebbe più entrato nel merito del versamento di prestazioni di sostegno sociale a suo favore, invitandola a chiudere l’attività quale indipendente, a provvedere allo stralcio dall’AVS quale indipendente e a procedere con la richiesta delle indennità straordinarie di disoccupazione (cfr. doc. D1), come pure il relativo reclamo del 25 novembre 2020 (cfr. doc. D2).

 

                               1.6.   Il 17 dicembre 2020 l’USSI ha presentato le proprie osservazioni, evidenziando in particolare che, non volendo chiedere l’indennità straordinaria di disoccupazione, la ricorrente disattende il principio di sussidiarietà (cfr. doc. VII).

 

                               1.7.   L’insorgente, il 22 dicembre 2020, ha inviato un nuovo scritto al quale ha annesso dei documenti (cfr. doc. IX; E1-3), segnatamente il reclamo del 15 dicembre 2020 contro la decisione emessa dall’USSI il 1° dicembre 2020 (doc. E1).

 

                               1.8.   Il doc. IX è stato trasmesso per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. X).

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                               2.1.   L’insorgente ha specificato che il ricorso del 30 ottobre 2020 è stato inoltrato a titolo cautelativo anche contro il verbale relativo all’incontro del 6 ottobre 2020, in quanto dallo stesso emerge l’intenzione dell’USSI di voler sospendere l’erogazione della prestazione assistenziale a partire dal mese di novembre 2020 (cfr. doc. I pag. 5).

 

                                         In effetti nel verbale menzionato è stato indicato che le prestazioni assistenziali sarebbero state erogate anche per ottobre 2020, mentre da novembre 2020 soltanto se la Procura, che sarebbe stata contattata dall’amministrazione su autorizzazione della ricorrente, avesse confermato che la chiusura dell’attività indipendente è impossibile a causa di un procedimento penale in corso (cfr. doc. 52=C).

 

                                         La questione di sapere se il verbale del 6 ottobre 2020 costituisca una decisione, e quindi sia impugnabile, o meno non merita di ulteriori approfondimenti, ritenuto, in primo luogo, che l’insorgente, il 25 novembre 2020, ha interposto reclamo contro la decisione del 16 novembre 2020 con cui l’USSI, oltre a riconoscerle una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'090.-- per il mese di novembre 2020, le ha comunicato che dal mese di dicembre 2020 non sarebbe più entrato nel merito del versamento di prestazioni, invitandola a chiudere l’attività quale indipendente e a richiedere le indennità straordinarie di disoccupazione (cfr. doc. D1; D2; consid. 1.5.).

                                         In secondo luogo, considerato che la medesima, il 15 dicembre 2020, ha inoltrato reclamo anche contro la decisione del 1° dicembre 2020 di rifiuto delle prestazioni assistenziali a seguito della continuazione della sua attività indipendente nonostante l’intimazione di chiuderla e di postulare la concessione di indennità straordinarie di disoccupazione (doc. E1; D3; consid. 1.5.; 1.7.).

 

                                         In effetti, in simili condizioni, anche volendo considerare il verbale del 6 ottobre 2020 quale decisione informale (al riguardo cfr. STCA 42.2019.27 dell’11 novembre 2019; STCA 38.2017.55 del 29 novembre 2017; STCA 38.2011.37 del 16 febbraio 2012), il ricorso contro il medesimo sarebbe comunque irricevibile.

 

                                         In proposito è utile evidenziare che questo Tribunale può pronunciarsi solo sulle decisioni su opposizione (o su reclamo) emanate dall'organo amministrativo che le ha emesse (cfr. STCA 38.2020.68 del 14 dicembre 2020; STCA 38.2019.21 del 27 marzo 2019; STCA 35.2018.112 del 12 novembre 2018; STCA 42.2011.14 del 13 ottobre 2011; STCA 42. 2009.14 del 26 agosto 2009; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2005.6 del 5 settembre 2005 e STCA 42.2004.2 del 20 ottobre 2004).

 

                                         Inoltre si prescinderebbe, in ogni caso, per motivi di economia processuale (cfr. STF 9C_181/2015 del 10 febbraio 2016 consid. 2.1., pubblicata in DTF 142 V 67), dal rinvio degli atti all’amministrazione per l’esame del reclamo contro il verbale considerato quale decisione, essendo già pendenti presso l’USSI due reclami riguardanti il rifiuto di prestazioni assistenziali a decorrere dal mese di dicembre 2020.

 

 

 

                                         nel merito

 

                               2.2.   L’art. 56 cpv. 1 LPGA, applicabile nell’ambito dell’assistenza sociale in virtù del rinvio di cui agli art. 65 Las e 33 cpv. 3 Laps, prevede che le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.

                                         Competente è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA).

 

                                         L’art. 59 LPGA, applicabile nel caso di specie in virtù del rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3 Laps e relativo alla legittimazione ricorsuale, stabilisce che ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.

 

                                         La giurisprudenza considera degno di protezione ogni interesse pratico o giuridico a domandare la modificazione o l’annullamento della decisione impugnata che può fare valere una persona toccata da quest’ultima. L’interesse degno di protezione consiste pertanto nell’utilità pratica che l’accoglimento dell’impugnativa procurerebbe al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio economico, ideale, materiale o di altra natura che la decisione impugnata gli cagionerebbe (cfr. DTF 130 V 196, consid. 3 e riferimenti ivi citati).

                                         L’interesse deve essere diretto e concreto. In particolare, la persona deve trovarsi in un rapporto sufficientemente stretto con la decisione; ciò non è il caso di colui che è toccato soltanto in modo indiretto o mediato.

 

                                         Questo presupposto assume, inoltre, un particolare significato quando la decisione non viene impugnata dal suo destinatario in senso materiale, ma da un terzo (cfr. DTF 130 V 560, consid. 3.3).

 

                                         Su questo tema cfr. pure STF 8C_251/2014 dell’11 marzo 2015; STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 2.1.; STF I 112/07 del 25 gennaio 2008; RtiD II-2006 pag. 190 e RtiD II-2006 pag. 195.

 

                                         In un giudizio 9C_499/2012 del 27 maggio 2013 consid. 2.1. l’Alta Corte ha, segnatamente, rilevato che:

 

" (…) È dato un interesse degno di protezione se l'esito della procedura è suscettibile di influenzare la situazione fattuale o giuridica del ricorrente (DTF 133 II 409 consid. 1.3 pag. 413 con riferimenti). L'interesse - pratico e attuale - non deve sussistere soltanto al momento dell'inoltro del ricorso, bensì anche quando è pronunciata la sentenza (DTF 136 II 101 consid. 1.1 pag. 103; cfr. pure Steinmann, in Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 74 all'art. 89). Questa esigenza garantisce, nell'interesse dell'economia processuale, che il Tribunale federale statuisca su questioni concrete e non soltanto teoriche (DTF 136 I 274 consid. 1.3 pag. 276 seg.)."

 

                               2.3.   In una sentenza I 239/05 del 22 marzo 2007 il Tribunale federale ha ricordato che l'esistenza di un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, necessario per ammettere la legittimazione a ricorrere, dev'essere negata se il ricorso di diritto amministrativo è unicamente rivolto contro la motivazione della stessa senza chiedere la modifica del dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere impugnato (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418; 106 V 91 consid. 1 pag. 92 con riferimento). È fatta salva l'eventualità in cui il dispositivo rinvia ai considerandi (cfr. DTF 113 V 159).

                                         In caso di ricorso contro le motivazioni occorre di conseguenza esaminare se l’insorgente, in realtà, non chieda la modifica del dispositivo (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b)aa). In questo senso va verificato se l'interessato si può prevalere di un interesse degno di protezione all'accertamento immediato del punto litigioso stabilito nella decisione impugnata (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418 e i riferimenti ivi citati; cfr. anche DTF 119 V 171 consid. 1 pag. 173).

 

                                         In una sentenza 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di un’assicurata che non contestava né l’entità della rendita AI attribuita, né l’inizio della determinazione della rendita, ma nell’ottica del riconoscimento di una rendita d’invalidità della previdenza professionale, pretendeva soltanto un’altra definizione dell’insorgenza dell’invalidità. L’Alta Corte non ha riconosciuto un interesse degno di protezione all’annullamento della decisione dell’AI, in quanto l’insorgente non aveva chiesto alcuna modificazione del dispositivo della decisione, ma censurava un elemento della determinazione della rendita e, con ciò la motivazione della prestazione riconosciutale (SVR 2009 BVG nr. 27).

 

                                         Al riguardo cfr. pure STCA 42.2018.13 del 21 giugno 2018; STCA 42.2018.12. del 5 aprile 2018; STCA 38.2015.74 del 30 novembre 2015; STCA 32.2012.98 del 16 settembre 2013 consid. 2.2.

 

                               2.4.   Questa Corte osserva preliminarmente che è la data della decisione su opposizione o su reclamo impugnata (nel presente caso la decisione su reclamo è stata emanata il 29 settembre 2020) che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_435/2020 del 23 ottobre consid. 4.3.1; STF 9C_38/2020 del 20 ottobre 2020; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.3.; STF 8C_562/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; DTF 144 V 210 consid. 4.3.1.; DTF 143 V 409 consid. 2.1.; STF 9C_32/2017 del 31 ottobre 2017; STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1).

 

                                         Nel caso di specie l’USSI, con la decisione del 9 dicembre 2019, ha riconosciuto alla ricorrente una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 979.-- per i mesi di novembre e dicembre 2019 (cfr. doc. 36; consid. 1.1.).

                                         È vero che in tale provvedimento l’amministrazione ha previsto che per sei mesi avrebbe tenuto in considerazione la sua attività indipendente, ma dal 1° maggio 2020, se l’insorgente avesse richiesto nuovamente l’assistenza, quest’ultima avrebbe dovuto chiudere l’attività e verificare l’eventuale diritto alle indennità straordinarie di disoccupazione. In caso contrario l’USSI non avrebbe elargito alcuna prestazione (cfr. doc. 36; consid. 1.1.).

 

                                         È altrettanto vero, tuttavia, che l’assistenza sociale è stata erogata alla ricorrente non soltanto fino all’aprile 2020, bensì anche nei mesi successivi, da maggio a settembre 2020 (cfr. doc. 377; 394; 410; 434; 447; 262; 271; 276; 279; 299).

                                        

                                         All’insorgente, dunque, dall’emanazione della decisione del 9 dicembre 2019 fino alla data della decisione su reclamo del 29 settembre 2020, sono sempre state corrisposte le prestazioni assistenziali ordinarie e speciali, come peraltro indicato nel provvedimento impugnato davanti al TCA (cfr. doc. A; consid. 1.2.

                                         Di conseguenza la ricorrente non dispone di un interesse pratico e attuale all’accoglimento della propria impugnativa (cfr. consid. 2.2.).

 

                                         Difettando un interesse degno di protezione, il ricorso risulta inammissibile (cfr. STCA 42.2019.35 del 25 novembre 2019; STCA 42.2018.13 del 21 giugno2018; 42.2018.12 del 5 aprile 2018; STCA 38.2015.74 del 30 novembre 2015; STCA 38.2013.27 del 24 luglio 2013).

 

                                         Per inciso questa Corte rileva che l’USSI ha in ogni caso riconosciuto le prestazioni assistenziali all’insorgente anche per i mesi di ottobre e di novembre 2020. In particolare la prestazione assistenziale ordinaria del mese di ottobre 2020 ammonta a fr. 2'143.-- (cfr. doc. 361), mentre quella di novembre 2020 a fr. 2'090.-- (cfr. doc. D1).

 

                               2.5.   Il TCA, infine, ribadisce che sia contro la decisione del 16 novembre 2020 - in cui l’USSI, oltre ad accordare alla ricorrente una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'090.-- per il mese di novembre 2020, le ha comunicato che dal mese di dicembre 2020 non sarebbe più entrato nel merito del versamento di prestazioni di sostegno sociale a suo favore, invitandola a chiudere l’attività quale indipendente, a provvedere allo stralcio dall’AVS quale indipendente e a procedere con la richiesta delle indennità straordinarie di disoccupazione (cfr. doc. D1) -, come pure contro la decisione del 1° dicembre 2020 - con cui l’amministrazione le ha rifiutato le prestazioni, ritenuta la sua intenzione di continuare con la sua attività professionale indipendente, nonostante le sia stato intimato di chiudere e di inoltrare domanda di indennità straordinarie di disoccupazione, rispetto alle quali l’assistenza è sussidiaria (cfr. doc. D3) - è stato interposto reclamo (cfr. doc. D2; E1; consid. 1.5.; 1.7.; 2.1.).

                                         Tali reclami sono pendenti presso l’USSI.

 

                                         Questo Tribunale non può, perciò, pronunciarsi al riguardo (cfr. consid. 2.1.).

 

                                         Abbondanzialmente giova, comunque, osservare, da una parte, che in una sentenza 42.2006.12 del 15 febbraio 2007 questa Corte ha confermato una decisione su reclamo dell'USSI che aveva negato ad un gallerista indipendente il prolungamento dell'aiuto temporaneo di sei mesi accordatogli dall'assistenza sociale.

                                         In quel caso è stato infatti stabilito che la situazione finanziaria dell'attività dell'interessato al termine di quel periodo non era concretamente cambiata né era imminente un turnaround della stessa.

 

                                         Inoltre in una sentenza 42.2010.1 del 27 settembre 2010 il TCA   ha stabilito che le prestazioni assistenziali possono essere riconosciute, per principio, durante tre mesi, anche se si tratta di un'attività indipendente già in corso. Il ricorso contro il diniego dell’assistenza sociale presentato da un interessato è così stato parzialmente accolto, annullando la decisione impugnata per quel che riguardava il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2009 e confermandola per il periodo precedente.

                                         Il ricorso interposto contro la sentenza sopra citata dall’assicurato all’Alta Corte è stato dichiarato inammissibile (cfr. STF 8C_863/2010 del 12 novembre 2010).

 

                                         Dall’altra, il TCA ricorda che nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

                                         L’art. 13 Laps prevede segnatamente che le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1. L’art. 2 cpv. 1 prevede prioritariamente alla lett. e le indennità straordinarie di disoccupazione, mentre alla lett. h le prestazioni assistenziali.

 

                                         Con sentenza 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 il Tribunale federale ha confermato il diniego del diritto a una prestazione assistenziale nel caso di una persona che aveva potuto coprire i costi in più non coperti dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti da terzi.

 

                                         In una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. la nostra Massima Istanza ha peraltro osservato:

 

" (…) l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno (…)”

 

                                         Per quanto attiene al riferimento della ricorrente ai procedimenti penali aperti (cfr. doc. I), il TCA si limita a rilevare che il 29 ottobre 2020 il Procuratore Pubblico __________, rispondendo a una richiesta dell’USSI del 27 ottobre 2020 (cfr. doc. 22), ha precisato che non gli risulta che dal Ministero pubblico sia mai stata assunta una decisione che impediva all’insorgente di chiudere la propria attività. Egli ha aggiunto che “nemmeno rientra tra le competenze dell’autorità di perseguimento penale emanare una disposizione nel senso manifestato dalla persona da voi sostenuta” (cfr. doc. 20).

 

                                         Il richiamo all’art. 96 CP (cfr. doc. I; consid. 1.3.), che enuncia che per la durata del procedimento penale e dell’esecuzione della pena i Cantoni assicurano un’assistenza sociale cui gli interessati possono fare capo volontariamente, è poi ininfluente, in quanto l’assistenza sociale volontaria (soziale Betreuung; assistance sociale), oggetto di tale disposto non corrisponde all’aiuto sociale (Sozialhilfe; aide sociale) ai sensi della Las (cfr. STF 2C_871/2020 del 2 dicembre 2020 consid. 5.4.3.).

 

                                         Infine in relazione all’asserzione dell’insorgente secondo cui la Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS) ha emesso delle raccomandazioni concernenti l’assistenza sociale durante le misure contro la pandemia (cfr. doc. IX pag. 1), va evidenziato che la medesima durante la pandemia ha ricevuto le prestazioni assistenziali.

                                         Le raccomandazioni menzionate (cfr. https://skos.ch/fr/themes/ aidesociale-et-coronavirus/recommandations-pour-des-servicessociaux) al p.to 3 prevedono d’altronde che:

 

" 3. Maintien de l’aide actuelle

L’aide sociale doit être fournie sur une base individualisée, y compris en situation d’épidemie. Il s’agit de prendre en compte aussi bien le contexte général que les besoins de protection des personnes particulièrement exposées au coronavirus.

(…).

 

3.2. Obligations générales de coopération

Quiconque sollicite et obtient l’aide sociale est tenu de coopérer.

(…)

L’obligation de réduire le besoin d’aide continue aussi à s’appliquer pour autant que cela soit possible pendant les mesures de lutte contre l’épidémie (faire valoir les droits envers des tiers ou réduire des frais fixes excessifs p.ex.). (…)”

 

                               2.6.   Alla luce di tutto quanto esposto, la domanda di effetto sospensivo (cfr. doc. I; IX), da interpretare in casu quale richiesta di provvedimenti cautelari comportanti l’erogazione di prestazioni assistenziali, è priva di oggetto.

                                         Si rileva in ogni caso che la ricorrente, nel reclamo contro la decisione del 1° dicembre 2020 che le ha rifiutato le prestazioni assitenziali, ha postulato tra l’altro la previa sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione impugnata (cfr. doc. E1 pag. 6).

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti