Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
42.2020.33

 

cs/DC

Lugano

3 maggio 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 20 novembre 2020 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 30 ottobre 2020 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nata nel 1991, è titolare della ditta individuale __________, iscritta nel registro di commercio del Canton Ticino dal __________. La società è attiva nel settore delle manifestazioni e degli eventi (pasticceria, aperitivi e catering).

 

                               1.2.   In data 17 settembre 2019, in seguito ad una richiesta del 16 settembre 2019 dell’assicurata, la Cassa CO 1 ha ridotto da fr. 65'000 a fr. 40'000 il reddito da attività indipendente per il calcolo dei contributi d’acconto per il 2019 (doc. 5). RI 1 ha giustificato la domanda con la circostanza che, a causa della nascita del secondo figlio e dall’assenza dal lavoro per maternità, il fatturato del 2019 è diminuito ed a fine anno non avrebbe superato la cifra indicata (cfr. doc. 4 e doc. IX).

 

                               1.3.   Il 7 gennaio 2020 la Cassa CO 1 ha emanato la decisione di fissazione dei contributi dovuti nel 2018 sulla base di un reddito di fr. 71'900 (fr. 65'000 di reddito da attività indipendente e fr. 6'942.45 di contributi personali), evinto dalla tassazione fiscale di quell’anno (doc. A6).

 

                               1.4.   Con decisione su opposizione del 30 ottobre 2020 (doc. 11), la Cassa CO 1 ha confermato le decisioni formali dell’8 maggio 2020, del 18 maggio 2020, del 18 agosto 2020 e del 17 settembre 2020 (plico doc. 6), con le quali ha calcolato, per il periodo dal 17 marzo 2020 al 16 settembre 2020, le indennità per perdita di guadagno indiretta a causa delle misure decretate dal Consiglio federale per il coronavirus sulla base di un reddito annuo di fr. 40'000 (doc. 5). L’importo è stato calcolato in base al reddito utilizzato il 17 settembre 2019 per l’acconto dei contributi personali per il 2019.

 

                               1.5.   RI 1 è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendo che le indennità contro la perdita di guadagno siano ricalcolate “valutando l’ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi sociali, che nel mio caso (…) sarebbe quella del 2018” (doc. I)

                                         La ricorrente fa riferimento alla circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il Coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il Coronavirus (CIC 6), pagina 29, paragrafo 5.2, marginale 1065.1 06/20, la quale, secondo l’insorgente, prevede che, su richiesta, ci si deve basare sul reddito riportato nell’ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi.

                                         Con riferimento ad un comunicato stampa dell’11 maggio 2020 del Dipartimento della Sanità e della Socialità, l’interessata sostiene che l’autorità federale ha deciso di modificare la base di calcolo dell’IPG Corona in favore degli indipendenti che hanno subito, direttamente o indirettamente, una perdita di guadagno a seguito delle misure adottate a tutela della popolazione in ragione della pandemia del Coronavirus. In luogo del reddito determinante per la fissazione dei contributi d’acconto per il 2019 (in concreto: fr. 40'000), l’autorità federale avrebbe stabilito che, se più elevato, per il diritto alle IPG Corona deve essere utilizzato il reddito da attività indipendente figurante sull’ultima decisione definitiva (cresciuta in giudicato) di fissazione dei contributi sociali (in concreto: fr. 71'900).

 

                               1.6.   Dopo aver domandato (doc. IIII), ed ottenuto (doc. IV), una proroga, la Cassa CO 1 ha chiesto la sospensione della causa poiché è pendente presso il Tribunale federale un ricorso inoltrato dall’UFAS contro una sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo in merito ad una fattispecie simile a quella in esame. Chiamata ad esprimersi in merito l’insorgente si è detta contraria alla sospensione della causa (doc. VII).

 

                               1.7.   In data 26 gennaio 2021 la Cassa CO 1 ha preso posizione circa le osservazioni della ricorrente, sostenendo:

 

" (…) In data 23 giugno 2020, la signora RI 1 ha contestato per iscritto alla cassa CO 1 la base di calcolo dell’indennità per perdita di guadagno dovuta al coronavirus, chiedendo che venga preso in considerazione un reddito determinante superiore pari a CHF 71'900.00 al posto del reddito determinante di CHF 40'000.00

Sulla base del tuttora sussistente diritto a un’indennità per perdita di guadagno dovuta al coronavirus e di una nuova domanda presentata, alla signora RI 1 verrà corrisposta anche a partire dal 17 settembre un’indennità secondo quanto previsto dalle disposizioni modificate, la quale si baserà a sua volta sul reddito determinante di CHF 40'000.00. In data 26 gennaio 2021, il conteggio dell’indennità per il periodo dal 17 settembre al 31 dicembre 2020 (uscita dalla cassa CO 1) è stato inviato alla signora RI 1 a causa di sostanziali restrizioni.

La domanda concernente l’indennità per perdita di guadagno dovuta al coronavirus per il coniuge della signora RI 1 verrà esaminata e valutata, indipendentemente dai fatti qui descritti, non appena saranno disponibili tutti i documenti.

La ricorrente cita la circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus (CIC), stato 3 luglio 2020, che serve come ausilio per l’interpretazione ma non ha carattere normativo. Ai sensi del numero marginale 1065.1, se per il calcolo dell’indennità è stato considerato il reddito dell’attività lucrativa su cui si fondava il calcolo dei contributi d’acconto e questo non è stato adeguato dopo l’emanazione dell’ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi, su richiesta ci si può basare sull’ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi.

L’art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno prevede tuttavia solo la possibilità che la base per il calcolo dell’indennità possa essere adeguata se, entro il 16 settembre 2020, è disponibile una tassazione più recente e viene presentata la relativa domanda di ricalcolo. Come indicato nella richiesta di sospensione, il Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo ha approvato un ricorso riguardo a questa disposizione. Il tribunale ha criticato il fatto che gli aventi diritto non hanno modo di influire sul rispetto del termine del 16 settembre 2020 e che ciò viola pertanto il principio dell’uguaglianza di trattamento. La sentenza è stata impugnata davanti al Tribunale federale ed è per il momento in sospeso.

L’ultima decisione definitiva di tassazione dei contributi del 2018 è stata inviata alla signora RI 1 in data 07 gennaio 2020. Dato che non è stata presentata alcuna domanda di adeguamento della base per il calcolo dei contributi di acconto, essi sono stati calcolati anche per il 2019 su un reddito di CHF 40'000.00. Inoltre, con e-mail del 19 giugno 2020, la signora RI 1 ha comunicato un reddito di CHF 20'000.00 per l’anno attuale e la base per il calcolo dei contributi di acconto è stata modificata di conseguenza.

Ai sensi dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, dal momento che non è disponibile una tassazione più recente, come fondamento per il calcolo è stata utilizzata la base per il calcolo dei contributi di acconto 2019 di CHF 40'000.00.

Come precedentemente indicato, su tale situazione giuridica pende attualmente una sentenza del tribunale federale che può riguardare anche il presente caso.

Per la cassa CO 1 è importante che la signora RI 1 venga indennizzata secondo quanto prevede la legislazione vigente. Per questo motivo riteniamo la sentenza pendente del Tribunale federale estremamente importante e chiediamo che venga concessa la sospensione” (doc. IX)

 

                               1.8.   Il 18 febbraio 2021 la ricorrente ha nuovamente preso posizione in merito (doc. XII).

 

                               1.9.   Con risposta del 26 febbraio 2021 la Cassa CO 1 ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. XIII).

 

                             1.10.   In data 12 marzo 2021 l’insorgente si è espressa in merito alla risposta dell’amministrazione, contestandola:

 

" (…) Per quanto concerne il documento di modifica del 17.09.19 dell’acconto provvisorio del 2019 da parte mia con la email del 15.09.19, sussiste solo successiva modifica dell’acconto 2019 da parte della cassa CO 1 datato 13.09.19, la quale ha modificato dall’attuale acconto di 30000 franchi a 65000, dopo ricezione delle tassazioni 2018, senza essere mai stata interpellata, infatti come riportato sul documento del 03.09.19 pagavo un acconto di 30000 fino a quel momento.

CO 1 nei suoi documenti non fa riferimento alla sua modifica precedente avvenuta, ma soltanto alla mia successiva.

L’acconto di 40000.- per l’anno 2019 sarebbe provvisorio, infatti all’arrivo delle tassazioni passate in giudicato si paga un conguaglio, nel mio caso ho stabilito una cifra provvisoria contenuta per l’acconto a settembre 2019, poiché nel mio settore lavorando su commissione per eventi e manifestazioni non posso sapere esattamente quanto mi potrà rimanere a fine anno, è complesso fare delle previsioni visto che siamo molto flessibili e accettiamo commissioni anche con preavvisi molto brevi.

Da poco tornata dalla maternità, valutando la mia situazione famigliare e lavorativa ho richiesto alla cassa di portarlo a 40000, poiché a settembre 2019, 65000 mi sembrava eccessivo come acconto, infatti in marzo 2019 ho dato alla luce il mio secondo figlio e di conseguenza sono rimasta inabile al lavoro per 98 giorni in maternità.

Di fatto avendo già effettuato una modifica, a fine anno non ho ritenuto opportuno eseguirne un'altra, bensì attendevo il responso delle tassazioni 2019.

Infatti nel 2018 ero partita bassa con un calcolo provvisorio di 30000, poi il 13.09.19 era stato portato a 65000 come tassazione appena arrivata, infine in data 07.01.20 a 71900 come decisione di contributi fiscali da parte della cassa.

Come scritto alla cassa per email in data 19.06.2020 riguardo all’acconto AVS 2020 i conti della mia attività in quel momento erano in rosso a causa del Covid-19, infatti al 31.12.20 nella mia cassa aziendale erano rimasti solamente 4800.- di introiti.

(…).

In data 23.06.20, ho richiesto alla cassa per email il ricalcolo con le ultime tassazioni passate in giudicato che ancora oggi rimangono quelle del 2018, oltretutto io non mi sono mai riferita alla cifra di 71900 come ricalcolo a parte nella raccomandata del 24.07.20, che comunque era anticipato dalla richiesta delle ultime tassazioni a cui poi ho indicato la cifra esatta come da documento di decisione contributi 2018 inviatomi dalla cassa in data 07.01.20.

In data 23.06.20 come lettura per quanto concerne il ricalcolo esisteva soltanto la “Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC)” stato 19 giugno (V5), che come riportato nel paragrafo “lavoratori indipendenti” numero 1065.1 (riportato anche nella versione precedente del CIC stato del 20.05.20).

Se per il calcolo dell’indennità è stato considerato il reddito dell’attività lucrativa su cui si fondava il calcolo dei contributi di acconto per il 2019 e questo non è stato adeguato dopo l’emanazione dell’ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi, su richiesta ci si deve basare sul reddito figurante nell’ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi. Se al momento della richiesta è già disponibile la decisione di tassazione definitiva per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima. La domanda di ricalcolo risp. di revisione o di riconsiderazione deve essere inviata alla cassa di compensazione al più tardi il 16 settembre 2020.

Oltretutto il documento mi era anche stato inviato da parte del Signor __________ Direttore dell’__________, se come dice la cassa tale documento è inutilizzabile dubito fortemente che proprio il Direttore in persona me lo avrebbe inviato per utilizzarlo come prova per la richiesta del ricalcolo, inoltre come scritto da __________, tutte le casse AVS sono chiamate a seguire le direttive della suddetta Circolare redatta dall’UFAS.

Trovo ingiusto il fatto che per gli indipendenti in quel momento iscritti alla cassa cantonale questo ricalcolo in loro favore era eseguito in automatico, mentre gli indipendenti come me iscritti a una cassa privata dovessero richiedere il ricalcolo.

Come da Circolare io ho fatto richiesta entro il 16 settembre con più email e lettere, chiedendo l’ultima tassazione passata in giudicato come ricalcolo delle mie indennità da indipendente, se fosse pervenuta entro tempo quella del 2019 si sarebbe tranquillamente usata quella, ma ciò non è stato e rimane quella del 2018.

Successivamente alle mie prime email è arrivata “L’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il Coronavirus (COVID-19) (Stato 6 luglio)”

Art. 5 paragrafo 2

All’accertamento del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno. Dopo la fissazione dell’indennità si può procedere a un nuovo calcolo della stessa soltanto se una tassazione fiscale più recente è notificata all’avente diritto entro il 16 settembre 2020 e quest’ultimo richiede il nuovo calcolo entro tale data.

Per quanto riguarda l’ordinanza, nei termini elencati da CO 1 non leggo un riferimento che si debba usare necessariamente la tassazione 2019, ma leggo che si debba utilizzare la più recente che nel mio caso rimane ancora oggi solo quella del 2018 e si debba fare richiesta entro il 16 settembre.” (doc. XVIII)

 

                             1.11.   In data 23 marzo 2021 l’avv. __________ ha trasmesso al TCA una procura in suo favore della Cassa CO 1, circoscritta alla questione della sospensione della causa (doc. XXII).

 

                             1.12.   Con osservazioni del 12 aprile 2021, trasmesse alla ricorrente per conoscenza (doc. XXIV), la Cassa di compensazione si è riconfermata nella sua risposta (doc. XXIII).                                    

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Cassa abbia, a ragione oppure no, quantificato l’indennità di perdita di guadagno Corona spettante alla ricorrente in fr. 89.60 giornalieri sulla base di un reddito annuo di fr. 40’000.--, invece che sulla base di un reddito annuo di fr. 71’900.--.

 

                               2.2.   In relazione alla richiesta della Cassa di sospendere la presente procedura fino a che venga emesso il giudizio concernente una vertenza pendente davanti al Tribunale federale relativo a un ricorso interposto dall’UFAS per un caso di IPG Corona simile al presente il TCA rileva che l’emanazione della presente sentenza rende priva di oggetto tale domanda (cfr. STF 9C_679/2009 del 3 maggio 2010 consid. 8; STCA 42.2020.36 dell’8 marzo 2021; STCA 38.2014.24 del 28 maggio 2014 consid. 2.2.; STCA 42.2013.2 del 24 febbraio 2014 consid. 2.1.; STCA 38.2013.41 del 12 settembre 2013 consid. 2.2).

                                         In proposito è comunque utile osservare che per costante giurisprudenza federale la sospensione della procedura davanti al giudice delle assicurazioni sociali osta al principio di celerità dedotto dall'art. 29 cpv. 1 Cost. fed. ed è ammessa solo eccezionalmente, in particolare se si tratta di attendere il giudizio di un'altra autorità che permetterebbe di statuire su una questione decisiva. Il giudice adito dispone ad ogni modo di un certo margine di apprezzamento nel ponderare gli interessi delle parti, fermo restando però che nei casi limite l'esigenza di celerità prevale sugli altri interessi (cfr. STF 9C_799/2018 del 21 febbraio 2019 consid. 2; STF 9C_293/2014 del 16 ottobre 2014 consid. 2.2.2.; STF 9C_679/2009 del 3 maggio 2010; STF U 286/05 del 31 gennaio 2007; DTF 130 V 90; DTF 119 II 386 consid. 1b pag. 388; SZS/RSAS 2007 pag. 73 consid. 4.1 [B 143/05]).

 

                                         Va peraltro rilevato che nel frattempo il Tribunale federale ha evaso il ricorso dell’UFAS dichiarandolo irricevibile (STF 9C_752/2020 del 9 marzo 2021).

 

                               2.3.   Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dellordine pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel tempo.

 

                                         Il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi (RU 2020 871).

 

                                         L’art. 2 cpv. 3 della menzionata Ordinanza, relativo agli aventi diritto, prevede:

 

" 3 Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA che, in seguito a un provvedimento di cui all’articolo 6 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020 subiscono una perdita di guadagno.”

 

                                         Secondo l’art. 12 cpv. 1 LPGA è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall’esercizio di un’attività di salariato.

 

                                         L’art. 4, relativo alla forma dell’indennità e al numero delle indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).

 

                                         Ai sensi dell’art. 5, riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3) e l’indennità è ridotta nella misura in cui supera l’importo massimo secondo il capoverso 3 (cpv. 4 [abrogato con effetto al 17 settembre 2020]).

 

                                         L’art. 11 cpv. 1 della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno, prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’in­dennità e incarica l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati.

 

                                         Il diritto all’indennità deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno).

 

                                         Secondo l’art. 8 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv. 1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

 

                                         Il 16 aprile 2020 l’art. 2 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è stato modificato con effetto retroattivo dal 17 marzo (RU 2020 1257). Il cpv. 3 è stato modificato ed è stato introdotto il cpv. 3bis:

 

" 3 Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA che subiscono una perdita di guadagno a causa di un provvedimento di cui all’articolo 6 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza 2 COVID-19. La condizione del capoverso 1bis lettera c si applica anche a questi lavoratori indipendenti.

 

3bis I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 3 hanno diritto all’indennità, se subiscono una perdita di guadagno a causa dei provvedimenti del Consiglio federale per combattere il coronavirus e il loro reddito determinante per il calcolo dei contributi dovuti secondo la LAVS per l’anno 2019 è compreso tra 10 000 e 90 000 franchi. La condizione del capoverso 1bis lettera c si applica anche a questi lavoratori indipendenti.”

 

                                         La condizione del capoverso 1bis lett. c enuncia che “sono assicurate obbligatoriamente ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)”.

 

                                         L’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) è stata in seguito modificata, in particolare, il 19 giugno 2020 (RU 2020 2223), il 1° luglio 2020 (RU 2020 2729), il 2 luglio 2020 (RU 2020 2739), l’11 settembre 2020 (RU 2020 3705), il 7 ottobre 2020 (RU 2020 3973), il 4 novembre 2020 (RU 2020 4571), il 18 dicembre 2020 (RU 2020 5829 + correzione del 20 gennaio 2021 RU 2021 18). L’ultima versione è aggiornata al 1° aprile 2021 [stato 27 aprile 2021]).

 

                                         Dal 19 giugno 2020 (con effetto dal 17 marzo 2020 cfr. RU 2020 2223) l’art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza ha il seguente tenore:

 

" All’accertamento del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno. Dopo la fissazione dell’indennità si può procedere a un nuovo calcolo della stessa soltanto se una tassazione fiscale più recente è notificata all’avente diritto entro il 16 settembre 2020 e quest’ultimo richiede il nuovo calcolo entro tale data”.

 

                                         Esso è stato mantenuto anche successivamente (cfr. stato 1° luglio 2020; RU 2020 2729).

 

                                         Per completezza va osservato che l’art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è stato abrogato con la modifica dell’Ordinanza dell’11 settembre 2020 entrata in vigore il 17 settembre 2020 (RU 2020 3705).

                                         Dopo che il 25 settembre 2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di perdita di guadagno dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività.

 

                                                      L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2020 4571segg.).

 

                                         Il cpv. 3ter, primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con entrata in vigore il 19 dicembre 2020 nei seguenti termini:

 

" 3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr. RU 2020 pag. 5829)

 

                                         Il 20 gennaio 2021 l’art. 2 cpv. ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):

 

" Art. 2 cpv. 3ter, primo e terzo periodo

3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.”

 

                                         L’art. 5 cpv. 2-2ter dell’Ordinanza dal 17 settembre 2020 (cfr. RU 2020 3705 e 4571) enuncia:

 

" 2 All’accertamento del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 19523 sulle indennità di perdita di guadagno.

 

2bis Ai lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis che hanno già percepito un’indennità in virtù della presente ordinanza nella versione vigente fino al 16 settembre 2020 si applica la medesima base di calcolo.

 

2ter Per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.”

 

                               2.4.   Nella Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020 (stato: 18 gennaio 2021), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è stata costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 15 versioni, cfr. CIC versione 15, stato al 27 aprile 2021 pag. 2-15; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).

 

                                         Il p.to 3.2.4. N.1041 della Circolare valida dal 17 marzo 2020 (prima versione) concerne il diritto a indennità dei “lavoratori indipendenti” (cfr. p.to 3.1.2.) derivante dalla chiusura di strutture:

 

" Hanno diritto all’indennità le persone che hanno subìto una perdita di guadagno in seguito alla chiusura delle strutture di cui all’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza 2 COVID-19, ordinata a livello federale.”

 

                                         Nella versione 2 della CIC, stato al 17 aprile 2020, è stato introdotto il p.to 3.2.5.:

 

" 3.2.5 Diritto derivante dal disciplinamento per i casi di rigore di lavoratori indipendenti

 

1041.2    Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti

             – il cui reddito annuo soggetto all’AVS è compreso tra 10 000 e 90 000 franchi; e

             – la cui struttura non ha dovuto chiudere conformemente all’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza 2 COVID-19, ma che hanno subìto, direttamente o indirettamente, una perdita di guadagno a causa dei provvedimenti della Confederazione o di provvedimenti derogatori ordinati a livello cantonale e approvati dal Consiglio federale.

 

1041.3    La determinazione del rispetto dei limiti di reddito (10 000 e 90 000 fr.) si basa sul reddito dell’attività lucrativa secondo la più recente decisione di fissazione dei contributi dell’anno 2019. È irrilevante se la decisione sia provvisoria o definitiva (il N. 1065 è applicabile per analogia). (…)”

 

                                         Il tenore del N. 1041.3 nella versione 3 (stato: 13 maggio 2020) è il seguente:

 

" 1041.3    L’esame del rispetto dei limiti di reddito (10 000 e 90 000 fr.)

5/20       si basa sul reddito dell’attività lucrativa su cui si fonda il calcolo dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019. I N. 1065–1068 sono applicabili per analogia”

 

                                         Le versioni 4 (stato: 20 maggio 2020), 5 (stato: 19 giugno2020 e 6 (stato: 3 luglio 2020) non hanno comportato modifiche dei N. 1041.2. e 1041.3.

 

                                         La Circolare valida dal 17 marzo 2020 (prima versione), per quanto attiene all’accertamento del reddito precedente la nascita del diritto all’IPG Corona per i “lavoratori indipendenti” (cfr. p.to 5.2.), ai N.1065 segg. prevede:

 

" 1065      La base per il calcolo dell’indennità per i lavoratori

             indipendenti è costituita dal reddito dell’attività lucrativa secondo la più recente decisione di fissazione dei contributi dell’anno 2019. È irrilevante se la base di questa decisione sia provvisoria o definitiva.

 

1066      Per l’accertamento del reddito medio dell’attività lucrativa occorre dividere il reddito annuo per 360.

 

1067      Per contro, se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, esso viene convertito in reddito giornaliero in funzione della durata dell’attività lucrativa (DTF 133 V 431). La durata dell’attività lucrativa deve essere comprovata (p. es. mediante lo statuto di persona esercitante un’attività lucrativa indipendente o giustificativi contabili).

 

1068      Per questioni di semplificazione amministrativa, si rinuncia a un adeguamento a posteriori in seguito alla comunicazione fiscale definitiva.”

 

                                         Il N. 1068 è stato modificato nella CIC versione 2, stato: 17 aprile 2020:

 

" 1068      Un successivo adeguamento del reddito dell’attività lucrativa

04/20     in seguito alla comunicazione fiscale definitiva non incide in alcun modo sull’indennità. Lo stesso vale per gli adeguamenti dei contributi d’acconto AVS per il 2019 effettuati dopo il 17 marzo 2020.”

 

                                         I N. 1065 segg. nella versione 3, stato: 13 maggio 2020, prevedono invece quanto segue:

 

" 1065      La base per il calcolo dell’indennità per i lavoratori

05/20     indipendenti è costituita per principio dal reddito dell’attività lucrativa conseguito nell’anno 2019. Concretamente, si tratta del reddito su cui si fonda il calcolo dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019. Se al momento del calcolo dell’indennità è già disponibile la decisione di tassazione definitiva per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima.

 

1065.1    Se per il calcolo dell’indennità è stato considerato il reddito

05/20     dell’attività lucrativa su cui si fondava il calcolo dei contributi di acconto per il 2019 e questo non è stato adeguato dopo l’emanazione dell’ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi, su richiesta ci si deve basare sul reddito figurante nell’ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi. Se al momento della richiesta è già disponibile la decisione di tassazione definitiva per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima.

 

1066      Per l’accertamento del reddito medio dell’attività lucrativa occorre dividere il reddito annuo per 360.

 

1067      Per contro, se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, esso viene convertito in reddito giornaliero in funzione della durata dell’attività lucrativa (DTF 133 V 431). La durata dell’attività lucrativa deve essere comprovata (p. es. mediante lo statuto di persona esercitante un’attività lucrativa indipendente o giustificativi contabili).

 

1068      Un successivo adeguamento del reddito dell’attività lucrativa

05/20     in seguito alla comunicazione fiscale definitiva per l’anno di contribuzione 2019 non incide sull’indennità. Lo stesso vale per gli adeguamenti apportati dopo il 17 marzo 2020 al reddito dell’attività lucrativa determinante per il calcolo dei contributi d’acconto per il 2019 (è fatto salvo il N. 1065.1).”

 

                                         Il tenore dei N. 1065-1068 è stato mantenuto nella versione 4, stato: 20 maggio 2020.

 

                                         I N. 1065.1 e 1068 nella CIC versione 5, stato: 19 giugno 2020, sono stati modificati a seguito del nuovo art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno secondo cui, in particolare, dopo la fissazione dell’indennità si può procedere a un nuovo calcolo della stessa soltanto se una tassazione fiscale più recente è notificata all’avente diritto entro il 16 settembre 2020 e quest’ultimo richiede il nuovo calcolo entro tale data (cfr. consid. 2.3.):

                                     

" 1065.1    Se per il calcolo dell’indennità è stato considerato il reddito

06/20     dell’attività lucrativa su cui si fondava il calcolo dei contributi di acconto per il 2019 e questo non è stato adeguato dopo l’emanazione dell’ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi, su richiesta ci si deve basare sul reddito figurante nell’ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi. Se al momento della richiesta è già disponibile la decisione di tassazione definitiva per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima. La domanda di ricalcolo risp. di revisione o di riconsiderazione deve essere inviata alla cassa di compensazione al più tardi il 16 settembre 2020.

1068      Un successivo adeguamento del reddito dell’attività lucrativa

06/20     in seguito alla comunicazione fiscale definitiva per l’anno di contribuzione 2019 non incide sull’indennità. Lo stesso vale per gli adeguamenti apportati dopo il 17 marzo 2020 al reddito dell’attività lucrativa determinante per il calcolo dei contributi d’acconto per il 2019 (è fatto salvo il N. 1065.1).”

 

                                         I N. 1065-1068 sono rimasti invariati nella Circolare versione 6, stato: 3 luglio 2020.

 

                                         I N. 1065 segg. della Circolare CIC versione 8 valida dal 17 settembre 2020, stato: 4 novembre 2020 prevedono:

 

 

" 1065      La base per il calcolo dell’indennità per i lavoratori

09/20     indipendenti è costituita per principio dal reddito dell’attività lucrativa conseguito nell’anno 2019. Concretamente, si tratta del reddito su cui si fonda il calcolo dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019. Se al momento del calcolo dell’indennità è già disponibile la decisione di tassazione definitiva per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima.

             Agli aventi diritto che hanno già ricevuto un’indennità in virtù della versione dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore fino al 16 settembre 2020 continua ad applicarsi la medesima base di calcolo.

 

1065.1    Nel caso dei lavoratori indipendenti, per il calcolo

11/20     dell’indennità secondo il N. 1041.5 ci si basa sul reddito su cui si fonda il calcolo dei contributi d’acconto.

 

1066      Per l’accertamento del reddito medio dell’attività lucrativa occorre dividere il reddito annuo per 360.

 

1067      Per contro, se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, esso viene convertito in reddito giornaliero in funzione della durata dell’attività lucrativa (DTF 133 V 431). La durata dell’attività lucrativa deve essere comprovata (p. es. mediante lo statuto di persona esercitante un’attività lucrativa indipendente o giustificativi contabili).

 

1068      Non appena l’importo dell’indennità è stato fissato, questa

9/20       non può più essere ricalcolata applicando una base di calcolo più aggiornata.”

 

                                         Il tenore dei N. 1065-1068 risulta il medesimo nell’ultima versione dell’UFAS (versione 15), stato: 27 aprile 2021.

 

                               2.5.   Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

                                         Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

 

                                         Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber, "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

 

                                         Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

 

                                         In proposito cfr. STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009.

 

                               2.6.   Giova, inoltre, rilevare che il 5 maggio 2020, Sidney Kamerzin, Consigliere nazionale (Il gruppo del Centro. PPD-PEV-PBD. (M-CEB), Partito popolare democratico svizzero (PPD)) ha inoltrato la seguente interpellanza 20.3312 “Indennità di perdita di guadagno per lavoratori indipendenti e Covid-19. Applicazione illegale dell'ordinanza” (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203312):

 

" Il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19), che introduce il diritto alle indennità di perdita di guadagno per i lavoratori indipendenti colpiti dalla crisi.

Secondo l'articolo 5 dell'ordinanza, l'indennità giornaliera ammonta all'80 per cento del reddito medio dell'attività lucrativa conseguito prima dell'inizio del diritto all'indennità, per un importo massimo pari a 196 franchi al giorno.

Tuttavia, secondo la circolare dell'UFAS, il calcolo dell'indennità per i lavoratori indipendenti si basa sul reddito dell'attività lucrativa indicato nella decisione di tassazione più recente per l'anno 2019 (v. N. 1065 CIC). Il fatto che la decisione sia provvisoria o definitiva non è determinante.

Questo significa che non viene preso in considerazione il reddito medio, ma l'importo degli acconti. I lavoratori indipendenti che pagano all'AVS contributi di acconto bassi ma un conteggio annuale elevato sono dunque fortemente penalizzati. Molti di loro riceveranno un'indennità che non corrisponderà nemmeno al 10 per cento del reddito medio degli anni precedenti. In alcune decisioni sono state concesse indennità giornaliere inferiori a cinque franchi.

L'applicazione dell'ordinanza da parte dell'UFAS viola palesemente la decisione del Consiglio federale. I lavoratori indipendenti interessati hanno contestato queste decisioni ingiuste e dovranno probabilmente affrontare procedimenti lunghi e difficili in un periodo in cui dovrebbero dedicare le loro forze alla ripresa delle loro attività, senza contare che i procedimenti ritardano inutilmente il momento in cui potranno beneficiare delle indennità di perdita di guadagno, di cui hanno urgentemente bisogno.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di dire che cosa pensa della circolare dell'UFAS e se intende far rispettare il tenore, di per sé chiaro, della sua ordinanza.”

 

                                         Del medesimo tenore è l’interpellanza del 5 maggio 2020 20.3311 del Consigliere nazionale Philippe Nantermod (gruppo liberale radicale PLR.I Liberali Radicali; cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203311).

 

                                         Il 1° luglio 2020 il Consiglio federale ha risposto:

 

" Il 20 marzo 2020 il Consiglio federale ha adottato diversi provvedimenti per attenuare le conseguenze economiche della diffusione del coronavirus, tra cui l'introduzione di un'apposita indennità di perdita di guadagno per compensare le perdite causate dalla chiusura delle strutture e dal divieto di svolgere manifestazioni. Per garantire una rapida attuazione dei provvedimenti e un altrettanto rapido versamento delle prestazioni, si è deciso di rifarsi all'ordinamento federale delle indennità di perdita di guadagno per le persone che prestano servizio e in caso di maternità. Tuttavia, queste due assicurazioni rimangono completamente separate in termini sia di prestazioni che di finanziamento.

Secondo l'articolo 5 capoverso 2 dell'ordinanza del 20 marzo 2020 sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31), all'accertamento del reddito è applicabile l'articolo 11 capoverso 1 della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG; RS 834.1). Secondo questa disposizione, l'indennità è calcolata in base al reddito determinante per la fissazione dei contributi dovuti secondo la legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10) conseguito prima del servizio. La Circolare sull'indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus - Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) non fa altro che concretizzare questo principio. Affinché l'indennità di perdita di guadagno offerta da questa assicurazione corrispondesse il più possibile alla situazione economica dei lavoratori indipendenti prima della chiusura delle strutture, per il suo calcolo ci si è riferiti al reddito del 2019.

Per la maggior parte degli interessati, le decisioni definitive per i contributi AVS per il 2019 non sono ancora state emanate. Infatti, i contributi AVS possono essere fissati soltanto in un secondo tempo, sulla base della decisione di tassazione fiscale definitiva, che di regola è disponibile dopo qualche anno. Questo spiega perché per i contributi sociali del 2019 ci si sia basati su acconti. In generale, gli stessi contributi di acconto si fondano sugli esercizi precedenti e sulle indicazioni fornite dai lavoratori indipendenti. Conformemente all'articolo 24 capoverso 4 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS; RS 831.101), questi ultimi devono segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile, affinché gli acconti vengano adeguati di conseguenza. I contributi di acconto dovrebbero pertanto rispecchiare la situazione economica più recente. Può tuttavia succedere che non siano stati adeguati e non corrispondano dunque alla situazione reddituale effettiva. Per tener conto di questa eventualità, la CIC è stata nel frattempo modificata, affinché le indennità possano essere fissate sulla base dell'ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi AVS. Pertanto, il Consiglio federale non può fare altro che confermare il rispetto del quadro giuridico e della possibilità di prendere in considerazione le situazioni particolari in cui gli acconti del 2019 non sono aggiornati.

In questo contesto va evidenziato che nessuna assicurazione sociale federale prevede un metodo di calcolo basato su una media dei redditi su più anni, un metodo che non sarebbe conforme né all'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno né alla LIPG.”

 

                               2.7.   Nella presente evenienza, come indicato nei fatti, la ricorrente ha iscritto a registro di commercio la sua ditta individuale nel 2018 (cfr. consid. 1.1).

 

                                         Il 19 febbraio 2018 (per il 2018) ed il 22 gennaio 2019 (per il 2019), la Cassa di compensazione ha chiesto all’assicurata il versamento di acconti calcolati sulla base di un reddito da attività indipendente di fr. 30’000 (doc. B1 e B2).

 

                                         Il 13 settembre 2019 la Cassa ha aumentato l’importo dell’acconto dei contributi dovuti nel 2018 e nel 2019, in seguito alla ricezione della tassazione fiscale 2018 (cfr. osservazioni della ricorrente del 12 marzo 2021, doc. XVIII), calcolandolo su fr. 65'000 (doc. B4).

 

                                         Il 15 settembre 2019 l’insorgente si è detta d’accordo con l’acconto per il 2018, ma ha chiesto di diminuire a fr. 40'000 il reddito da attività indipendente per l’anno 2019, a causa della riduzione del fatturato della sua società in seguito alla nascita del secondo figlio che ha comportato un periodo di maternità (doc. B6 e XVIII). La Cassa il 17 settembre 2019 ha dato seguito alla domanda dell’insorgente (doc. B7).

 

                                         Il 7 gennaio 2020 l’amministrazione ha poi emanato la decisione di fissazione dei contributi dovuti nel 2018 sulla base di un reddito di fr. 71'900 (fr. 65'000 di reddito da attività indipendente e fr. 6'942.45 di contributi personali [cfr. art. 9 cpv. 4 LAVS]), evinto dalla tassazione fiscale di quell’anno (doc. A6).

 

                                         La ricorrente chiede che in applicazione di quanto figura nel marginale 1065.1 della Circolare CIC (versione 6, stato: 3 luglio 2020), sia preso in considerazione per il calcolo delle indennità giornaliere Corona, invece dell’importo figurante nella richiesta dei contributi di acconto per il 2019 (fr. 40'000) il reddito indicato nella decisione di fissazione dei contributi del 2018, poiché emessa posteriormente a quella relativa alla richiesta dei contributi di acconto per il 2019.

 

                                         La richiesta della ricorrente non può essere accolta.

 

                                         Infatti nel caso di specie se è vero che la decisione di fissazione dei contributi del 2018 del 7 gennaio 2020 comporta un reddito più elevato ed è successiva rispetto alla richiesta dei contributi d’acconto per il 2019 del 17 settembre 2019, d’altra parte non va dimenticato che è stata la stessa ricorrente il 15 settembre 2019, dopo che la Cassa aveva appena aumentato il reddito soggetto ai contributi d’acconto, a chiedere esplicitamente una modifica dei contributi d’acconto, facendo valere una riduzione della sua cifra d’affari in seguito alla nascita del suo secondo figlio ed al periodo di maternità.

 

                                         In concreto non ci si trova pertanto nella costellazione prevista dalla direttiva e del comunicato stampa dell’11 maggio 2020 del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS), e meglio nell’ipotesi in cui i contributi d’acconto del 2019 non sono stati adeguati (verso l’alto) malgrado l’emanazione successiva di una decisione definitiva di fissazione dei contributi relativa agli anni precedenti.

 

                                         Nel caso di specie la decisione definitiva di fissazione dei contributi del 2018 è stata emessa nel 2020. L’assicurata stessa aveva tuttavia chiesto un adeguamento verso il basso del reddito soggetto a contribuzione per il calcolo dell’acconto 2019.

                                         Ciò, come emerge dalle osservazioni del 12 marzo 2021 della medesima insorgente (doc. XVIII), dopo che la Cassa di compensazione aveva aumentato da fr. 30'000 a fr. 65'000 il reddito da attività indipendente per il calcolo dei contributi d’acconto in seguito alla ricezione della tassazione fiscale per l’anno 2018.

 

                                         In altre parole, la marginale citata dalla ricorrente, e segnalatole dal Direttore dell’__________, __________, va applicata laddove l’adeguamento dell’acconto del 2019 non è stato eseguito dalla Cassa, malgrado nel corso di quell’anno sia stata emanata una decisione di fissazione dei contributi sulla base di un reddito maggiore rispetto a quello utilizzato ad inizio anno per la fissazione degli acconti (“Se per il calcolo dell’indennità è stato considerato il reddito dell’attività lucrativa su cui si fondava il calcolo dei contributi di acconto per il 2019 e questo non è stato adeguato dopo l’emanazione dell’ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi, su richiesta ci si deve basare sul reddito figurante nell’ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi”).

 

                                         Essa non trova invece di principio applicazione quando è la stessa persona assicurata a chiedere l’adeguamento verso il basso del reddito alla base del calcolo dell’acconto per il 2019.

 

                                         Va inoltre osservato che dal 19 giugno 2020, con effetto retroattivo al 17 marzo 2020, all’art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è stato aggiunto che “dopo la fissazione dell’indennità si può procedere a un nuovo calcolo della stessa soltanto se una tassazione fiscale più recente è notificata all’avente diritto entro il 16 settembre 2020 e quest’ultimo richiede il nuovo calcolo entro tale data”.

 

                                         Nell’Ordinanza stessa è così stato posto il principio secondo cui è possibile richiedere un nuovo calcolo dell’indennità soltanto se nel frattempo la persona interessata riceve una tassazione fiscale più recente, come pure il limite temporale del 16 settembre 2020 (cfr. anche STCA 42.2020.36 dell’8 marzo 2021, consid. 2.8).

 

                                         Ciò non è il caso nella fattispecie, poiché l’insorgente non ha prodotto nessuna tassazione entro tale termine.

 

                                         Nelle ulteriori modifiche dell’Ordinanza fondate sull’art. 15 della Legge COVID-19 e valide dal 17 settembre 2020 è stato, del resto, precisato all’art. 5 cpv. 2ter che “dopo la fissazione dell’indennità (per il cui calcolo determinante è il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019) non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente”.

 

                                         In simili condizioni e ritenuto che nel caso concreto non è stata emanata la decisione di tassazione relativa al 2019, né conseguentemente la decisione definitiva dei contributi personali per indipendenti per l’anno 2019 (cfr. Circolare CIC versione 5, stato 19 giugno 2020), occorre concludere che a ragione la Cassa ha fissato l’importo dell’IPG Corona spettanti all’insorgente sulla base del reddito risultante dalla decisione di fissazione dell’acconto per il 2019 e pari a fr. 40'000.

 

                                         In queste condizioni la decisione su opposizione impugnata va confermata.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti