|
segretario: |
Gianluca Menghetti |
|
statuendo sul ricorso del 30 novembre 2020 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su opposizione del 22 ottobre 2020 emanata da |
||
|
|
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona) |
||
|
|
|
|
|
ritenuto, in fatto
1.1. Il 25 marzo 2020 il dott. RI 1, medico dentista, ha inoltrato una Richiesta per l’indennità di perdita di guadagno Corona (cfr. doc. 4).
1.2. Il 6 maggio 2020 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha respinto la domanda rilevando:
" (…). Nel suo caso, in assenza di una decisione definitiva di fissazione dei contributi per l’anno 2019, la prestazione deve essere stabilita sulla base del reddito sulla base del quale sono stati fissati gli acconti dei contributi sociali, che per il 2019 è pari a CHF 90'000.
A fronte di un reddito superiore a CHF 90'000, non è dato diritto all’IPG Corona; conseguentemente la sua richiesta è respinta. (…)” (Doc. 3)
1.3. Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato una tempestiva opposizione nella quale ha sostenuto di avere diritto alla prestazione in quanto il suo reddito nel 2019 ammontava a fr. 80'000.-- e al riguardo si è così espresso:
" (…)
2. L'assicurato, medico dentista con proprio studio odontoiatrico, è affiliato alla Cassa CO 1 nella categoria degli indipendenti dal 1° marzo 2019.
Al momento della sua affiliazione, l’assicurato era all'inizio della sua attività professionale, perciò nell'apposito Questionario per l'affiliazione degli indipendenti ha stimato che il suo utile netto annuo sarebbe ammontato a Fr. 50'000.-.
Su tale base è stata infatti emanata il 13 marzo 2019 la decisione provvisoria di fissazione dei contributi personali per indipendenti, considerando un reddito da attività indipendente per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2019 di Fr. 50’000.- e su tale base sono stati calcolati i contributi dovuti per l'anno 2019 e i relativi acconti trimestrali.
3. Il 14 ottobre 2019 l’assicurato ha chiesto alla Cassa CO 1 di adeguare i contributi di acconto AVS/AI/IPG calcolandoli su un reddito determinante presunto per l’anno 2019 di Fr. 80'000.-.
Con decisione del 16 settembre 2019 il Servizio contributi personali ha emanato una nuova decisione di fissazione dei contributi personali per indipendenti sulla base del reddito da attività lucrativa provvisorio di Fr. 80’000.- e su questo importo la Cassa di compensazione ha subito adeguato gli acconti richiesti dal 1° marzo al 30 settembre 2019 e in seguito trimestralmente dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019.
(…).
8. Sulla scorta di quanto precede, si deve concludere che la base per il calcolo dell'indennità perdita di guadagno Corona è costituita dal reddito su cui la Cassa CO 1 ha fondato il calcolo dei contributi (contributi d'acconto) per l'anno 2019. Tale reddito ammonta, senza alcun dubbio, a Fr. 80'000.-.
Va infatti rilevato che l'art. 2 cpv. 3b1s Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno prevede chiaramente che hanno diritto all'indennità gli indipendenti il cui reddito determinante per il calcolo dei contributi dovuti secondo la LAVS per l'anno 2019 è compreso tra Fr. 10'000.- e Fr. 90'000.-.
Considerato che nella decisione del 16 settembre 2019 di fissazione dei contributi personali per l'anno 2019 la Cassa CO 1 si è fondata sul reddito di Fr. 80'000.- che sarebbe stato presumibilmente conseguito nel periodo di contribuzione 1° marzo - 31 dicembre 2019, la conversione del reddito sull'anno civile come ha effettuato la Cassa di compensazione nella decisione del 6 maggio 2020 è contraria al succitato disposto legale.
Se da una parte l'amministrazione ha correttamente osservato che "la prestazione deve essere stabilita sulla base del reddito sulla base del quale sono stati fissati gli acconti dei contributi sociali”, dall'altra parte, tuttavia, essa ha erroneamente concluso "che per il 2019 è pari a CHF 96'000.-.", avendo riportato il reddito indicato sull'anno.
Considerato poi che tale periodo, portando dal 1° marzo al 31 dicembre 2019, è inferiore all'anno, il reddito dell'attività lucrativa conseguito nell'anno 2019 deve essere convertito in reddito giornaliero in funzione della durata dell'attività lucrativa. Pertanto, il reddito di Fr. 80'000.- deve essere diviso per 300 (DTF 133V 431; N. 1067 CIC).
9. In conclusione, ritenuto che il reddito medio dell'attività lucrativa conseguito dall'assicurato immediatamente prima dell'interruzione dell'attività lucrativa è pari a Fr. 266,66 (Fr. 80'000 : 300) e che l'indennità ammonta all'80% di tale reddito medio, si ha dunque un'indennità giornaliera di Fr. 213,33 che, in virtù dell'art. 5 cpv. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, va ridotta a Fr. 196.- (oppure [Fr. 80'000 x 80: 100] : 300). (…)” (Doc. 2)
1.4. Con decisione su opposizione del 22 ottobre 2020 la Cassa ha confermato il precedente provvedimento, con le seguenti motivazioni:
" (…)
4. Ora, al fine di dirimere la questione è necessario stabilire la soglia (reddito medio giornaliero) oltre la quale non vi è diritto all'indennità. Questo limite è facilmente ottenibile dividendo l'importo di fr. 90'000 (art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno) per 360 giorni e corrisponde a fr. 250.- giornalieri.
Con questa semplice indicazione il diritto all'IPG Corona, nel caso concreto, deve essere rifiutato; infatti con l'opposizione si afferma testualmente che "ritenuto che il reddito medio dell'attività lucrativa conseguito dall'assicurato immediatamente prima dell'interruzione dell'attività lucrativa è pari a Fr. 266.66 (Fr. 80'000 : 300)".
Da parte sua la Cassa ha semplicemente, giungendo però al medesimo risultato, eseguito il calcolo riportandolo su base annua (12 mesi), vale a dire fr. 96'000 (80'000 : 10 x 12 mesi) : 360 giorni, per un reddito medio giornaliero sempre di fr. 266.66.
5. Nel caso concreto, in assenza di una decisione definitiva di fissazione dei contributi per l'anno 2019, l'IPG Corona è stata correttamente determinata sulla scorta del reddito in base al quale sono stati fatturati gli acconti dei contributi sociali per il 2019, che per tale anno è di CHF 96'000.
A fronte di un reddito superiore a CHF 90'000, non è dato alcun diritto all'IPG Corona.” (Doc. A)
1.5. Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede di essere posto al beneficio dell’indennità giornaliera di fr. 196.-- visto che il suo reddito determinante ammonta a fr. 80'000.--:
" (…).
II ricorrente dissente categoricamente da questa conclusione, visto che la predetta decisione provvisoria di fissazione dei contributi del 16 settembre 2019 ha per l'appunto ritenuto per il 2019 un reddito determinante di Fr. 80'000.- su cui calcolare i contributi dovuti per il periodo di contribuzione dal 1° marzo al 31 dicembre 2019 così come richiesto dall'assicurato.
Non va poi dimenticato che è la medesima Cassa di compensazione che sia il 16 settembre 2019 sia il 2 dicembre 2019 ha fissato gli acconti dovuti dal ricorrente su un reddito determinante di Fr. 80'000.- per il 2019, anno inteso dal 1° marzo al 31 dicembre 2019.
Non si comprende dunque il motivo per cui l'amministrazione insista nel riportare sull'anno, e quindi a Fr. 96'000.-, il reddito che il ricorrente ha dichiarato di presumibilmente conseguire nel suo primo anno di affiliazione, affiliazione che però è stata inferiore a un anno essendo stata di 10 e non di 12 mesi.
D'altronde, i N. 1041.3 e N. 1065 CIC, citati pure dall'amministrazione, sono molto chiari al riguardo. Essi affermano infatti che la base per il calcolo dell'indennità per i lavoratori indipendenti è costituita per principio dal reddito dell'attività lucrativa conseguito nell'anno 2019 e, concretamente, ciò significa che si tratta del reddito su cui si fonda il calcolo dei contributi (contributi d'acconto) per l'anno 2019.
In specie, tale reddito è indiscutibilmente di Fr. 80'000.- e non di Fr. 96'000.- e gli acconti calcolati dalla Cassa di compensazione stessa dimostrano manifestamente questa circostanza. Inoltre, l'importo di Fr. 96'000.- non figura in nessuna decisione di fissazione dei contributi per l'anno 2019 rispettivamente in nessuna richiesta di acconto per l'anno scorso.
10. A nulla vale l'affermazione della Cassa CO 1 secondo cui la pretesa dell'assicurato andrebbe respinta per il solo fatto che, giusta il calcolo proposto dall'assicurato medesimo nella sua opposizione, si otterrebbe un'indennità di Fr. 266,66 (Fr. 80'000.- : 300 giorni) e quindi un importo superiore ai Fr. 250.-giornalieri (Fr. 90'000.- : 360 giorni) previsti dall'art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.
A questo proposito va evidenziato che a sostegno della propria tesi il ricorrente, rifacendosi al principio giurisprudenziale stabilito dalla DTF 133 V 431 ricordato pure al N. 1067 CIC, ribadisce che poiché il periodo di contribuzione per il 2019 è inferiore all'anno, portando dal 1° marzo al 31 dicembre 2019, il reddito dell'attività lucrativa conseguito nell'anno 2019 deve essere convertito in reddito giornaliero in funzione della durata dell'attività lucrativa. Pertanto, in concreto il reddito di Fr. 80'000.- deve essere diviso per 300 giorni e non per 360 giorni.
Ciò comporta dunque che poiché il reddito medio dell'attività lucrativa conseguito dall'assicurato immediatamente prima dell'interruzione dell'attività lucrativa è pari a Fr. 266,66 (Fr. 80'000.- : 300) e che l'indennità ammonta all'80% di tale reddito medio, si ha un'indennità giornaliera di Fr. 213,33 ([Fr. 80'000 x 80: 100] : 300).
Considerato però, come previsto dall'art. 5 cpv. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno e confermato dal N. 1060 CIC, che l'indennità massima può ammontare a Fr. 196.- al giorno, l'indennità giornaliera a cui ha diritto il ricorrente deve essere ridotta a tale importo massimo riconosciuto. (…)” (Doc. I)
1.6. Nella sua risposta di causa del 24 dicembre 2020 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…) Il signor RI 1 è stato affiliato alla Cassa nella categoria indipendenti nel corso del 2019 e meglio a partire dal mese di marzo 2019.
La base d'acconto per il periodo dal 1. gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 è stata inizialmente fissata sulla scorta di un reddito di CHF 50'000.00 e poi, su richiesta dell'insorgente, di CHF 80'000.00 con decisioni provvisorie di fissazione dei contributi per l'anno 2019 rispettivamente del 13 marzo 2019 e del 16 settembre 2019.
Pertanto, l'ultimo atto amministrativo determinante ai fini della determinazione dell'IPG Corona risulta essere la decisione provvisoria di fissazione dei contributi emanata il
16 settembre 2019 sulla base di un reddito di CHF 80'000.00 (marg. 1065 CIC).
L'art. 2 cpv. 3bis dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno fissa una soglia di reddito annua massima, per quanto qui di interesse, di CHF 90'000.00.
In virtù dell'art. 5 cpv. 1 dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno l'indennità giornaliera ammonta all'80 per cento del reddito medio dell'attività lucrativa conseguito prima dell'inizio del diritto all'indennità (sottolineatura nostra). Il capoverso 2 della medesima disposizione stabilisce che all'accertamento del reddito è applicabile per analogia l'art. 11 cpv. 1 LIPG, secondo il quale "Per l'accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS".
Ai sensi della marg. 1066 CIC, per l'accertamento del reddito medio dell'attività lucrativa occorre dividere il reddito annuo per 360. Se però il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno — come nel caso di specie: 1. marzo 2019 - 31 dicembre 2019 ovvero 300 giorni esso viene convertito in reddito giornaliero in funzione della durata dell'attività lucrativa (marg. 1067 CIC; sottolineatura nostra).
In altri termini e per quanto concerne il caso in esame, il reddito giornaliero calcolato sul periodo effettivo di affiliazione nel 2019 è di CHF 266.66 e si ottiene come di seguito:
CHF 80'000.00
300 giorni
Applicando la stessa modalità di calcolo sull'importo di reddito massimo soggetto all'AVS secondo l'art. 2 cpv. 3bis dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno pari a CHF 90'000.00 (base annua), si ottiene un reddito giornaliero dell'ammontare di CHF 250.00 come di seguito:
CHF 90'000.00 = CHF 250.00
360 giorni
Risultando il reddito giornaliero conseguito dal ricorrente (CHF 266.66) superiore rispetto al reddito giornaliero massimo riferito a CHF 90'000.00 (CHF 250.00), contrariamente a quanto da egli sostenuto, il riconoscimento del diritto all'IPG Corona non entra in considerazione. (…)” (Doc. IV)
1.7. Il 28 dicembre 2020 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. V).
Il 15 gennaio 2021 il dott. RI 1 ha inviato uno scritto nel quale ha in particolare rilevato:
" (…). In particolare, sottolineo nuovamente come la decisione di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG determinante ai fini delle indennità perdita di guadagno Corona, nel mio particolare caso, sia quella del 18 settembre 2019, in cui i contributi da versare come persona indipendente sono stati calcolati e fissati sulla base di un reddito di Fr. 80'000.-reddito che, ribadisco, è stato inteso per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2019 e non per l'intero anno 2019.
Il N. 1058 CIC prevede che l'indennità ammonta all'80% del reddito medio dell'attività lucrativa conseguito dall'avente diritto immediatamente prima dell'interruzione dell'attività lucrativa. Per il calcolo dell'indennità giornaliera, il reddito mensile soggetto all'AVS è diviso per 30, conformemente alle prescrizioni di calcolo vigenti per le IPG/IMat.
Inoltre, l'indennità viene ridotta nella misura in cui supera l'80% dell'importo massimo di cui all'articolo 16f LIPG (Fr. 196.- al giorno) (N. 1060 CIC).
Ciò comporta, dunque, che poiché il reddito medio dell'attività lucrativa che ho conseguito immediatamente prima dell'interruzione dell'attività lucrativa è pari a Fr. 266,66 (Fr. 80'000.- : 300) e che l'indennità ammonta all'80% di tale reddito medio, si ha un'indennità giornaliera di Fr. 213,33 ([Fr. 80'000 x 80: 100] : 300).
Considerato però, come previsto dall'art. 5 cpv. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno e confermato dal N. 1060 CIC, che l'indennità massima può ammontare a Fr. 196.- al giorno, l'indennità giornaliera a cui ho diritto deve essere ridotta a tale importo massimo riconosciuto.
Di conseguenza, ritengo di avere diritto a percepire retroattivamente al 17 marzo 2020 le indennità giornaliere per perdita di guadagno Corona.” (Doc. VII)
Il 21 gennaio 2021 la Cassa ha comunicato al TCA di non avere ulteriori osservazioni da formulare (cfr. doc. IX).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Cassa abbia, a ragione oppure no, negato al ricorrente il diritto all’indennità perdita di guadagno in relazione al coronavirus.
Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel tempo.
L’art. 1 della Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) prevede:
" La presente legge disciplina la protezione dell’essere umano dalle malattie trasmissibili e prevede i provvedimenti necessari a tal fine.”
Giusta l’art. 2 cpv. 1 LEp:
" 1 La presente legge si prefigge di prevenire e combattere la comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili.”
Sulla base dell’art. 6 cpv. 1 e 2 lett. b LEp, relativo alla situazione particolare, il Consiglio federale può, a fronte di un rischio elevato di contagio e di propagazione, o di un pericolo per la salute pubblica, o ancora di un rischio di gravi conseguenze per l’economia o per altri settori vitali, sentiti i Cantoni, ordinare i provvedimenti nei confronti della popolazione.
L’art. 7 LEp enuncia:
" Se una situazione straordinaria lo richiede, il Consiglio federale può ordinare i provvedimenti necessari per tutto il Paese o per talune parti di esso.”
2.2. Il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi (RU 2020 871).
L’art. 2 cpv. 3 della menzionata Ordinanza, relativo agli aventi diritto, prevede:
" 3 Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA che, in seguito a un provvedimento di cui all’articolo 6 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020 subiscono una perdita di guadagno.”
Secondo l’art. 12 cpv. 1 LPGA è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall’esercizio di un’attività di salariato.
Il cpv. 4 dell’art. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno prescrive che l’indennità è sussidiaria rispetto a tutte le prestazioni di assicurazioni sociali e assicurazioni secondo la legge del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione, nonché ai pagamenti effettuati dai datori di lavoro in virtù dell’obbligo di continuare a versare il salario.
L’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità (art. 5 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno). All’accertamento del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 19529 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2). L’indennità ammonta al massimo a 196 franchi giorno (cpv. 3).
In deroga all’articolo 24 LPGA, il diritto alle indennità non riscosse si estingue cinque anni dopo la revoca dei provvedimenti (art. 6 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).
Il diritto all’indennità deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).
Secondo l’art. 8 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno l’indennità è versata all’avente diritto (cpv. 1), mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).
Il 16 aprile 2020 l’art. 2 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è stato modificato con effetto retroattivo dal 17 marzo 2020 (RU 2020 1257-1259). Il cpv. 3 è stato modificato ed è stato introdotto il cpv. 3bis:
" 3 Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA che subiscono una perdita di guadagno a causa di un provvedimento di cui all’articolo 6 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza 2 COVID-19. La condizione del capoverso 1bis lettera c si applica anche a questi lavoratori indipendenti.
3bis I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 3 hanno diritto all’indennità, se subiscono una perdita di guadagno a causa dei provvedimenti del Consiglio federale per combattere il coronavirus e il loro reddito determinante per il calcolo dei contributi dovuti secondo la LAVS per l’anno 2019 è compreso tra 10 000 e 90 000 franchi. La condizione del capoverso 1bis lettera c si applica anche a questi lavoratori indipendenti.”
La condizione del capoverso 1bis lett. c enuncia che “sono assicurate obbligatoriamente ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)”.
L’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) è stata in seguito modificata in particolare il 19 giugno 2020 (RU 2020 2223), il 1° luglio 2020 (RU 2020 2729), il 2 luglio 2020 (RU 2020 2739), l’11 settembre 2020 (RU 2020 3705), il 7 ottobre 2020 (RU 2020 3973) e il 4 novembre 2020 (RU 2020 4571).
L’art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è stato abrogato con la modifica dell’Ordinanza dell’11 settembre 2020, entrata in vigore il 17 settembre 2020 (RU 2020 3705).
Dal 19 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2223) l’art. 5 dell’Ordinanza ha il seguente tenore:
" 1L’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività
lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità.
2All’accertamento del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno. Dopo la fissazione dell’indennità si può procedere a un nuovo calcolo della stessa soltanto se una tassazione fiscale più recente è notificata all’avente diritto entro il 16 settembre 2020 e quest’ultimo richiede il nuovo calcolo entro tale data.
3L’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al giorno.
4L’indennità giornaliera delle persone di cui all’articolo 2 capoverso 3ter ammonta all’80 per cento del reddito sottoposto all’AVS nel 2019.”
Esso è stato mantenuto anche successivamente (cfr. stato 6 luglio 2020).
Il 25 settembre 2020 il Parlamento ha approvato la Legge COVID-19 (cfr. RS 818.102) la quale all’art. 15 (“Provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno”) prevede che:
" 1Il Consiglio federale può prevedere che sia versata un’indennità per perdita di guadagno alle persone che devono interrompere o limitare in modo considerevole l’attività lucrativa a causa di provvedimenti adottati per far fronte all’epidemia di COVID‑19. Sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d’affari del 40 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015–2019.
2Hanno in particolare diritto all’indennità anche gli indipendenti ai sensi dell’articolo 12 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e le persone la cui posizione è assimilabile a quella di un datore di lavoro.
3Il Consiglio federale può emanare disposizioni concernenti:
a. le persone aventi diritto all’indennità e in particolare il diritto alle indennità giornaliere delle persone particolarmente a rischio;
b. l’inizio e la fine del diritto all’indennità;
c. il numero massimo di indennità giornaliere;
d. l’importo e il calcolo dell’indennità;
e. la procedura.
4Il Consiglio federale si assicura che le indennità siano versate in funzione delle perdite di guadagno dichiarate dagli interessati. La correttezza delle indicazioni fornite è verificata in particolare mediante controlli a campione.
5Il Consiglio federale può dichiarare applicabili le disposizioni della LPGA. Può prevedere deroghe all’articolo 24 capoverso 1 LPGA per quanto concerne l’estinzione del diritto e all’articolo 49 capoverso 1 LPGA per quanto concerne l’applicabilità della procedura semplificata.”
Il 4 novembre 2020 il Consiglio federale ha modificato, con effetto retroattivo al 17 settembre 2020, l’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno (cfr. RU 2020 4571-4574) ed ha in particolare stabilito che:
" art. 2 cpv. 3-4
3I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 19822 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) hanno diritto all’indennità, alla condizione di cui al capoverso 1bis lettera c, se:
a. devono interrompere la loro attività lucrativa a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19; e
b. subiscono una perdita di guadagno o salariale.
3bis I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c LADI che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 3 hanno diritto all’indennità, alla condizione di cui al capoverso 1bis lettera c, se:
a. la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19;
b. subiscono una perdita di guadagno o salariale; e
c. nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività.
3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.
4 L’indennità è sussidiaria rispetto a tutte le prestazioni di assicurazioni sociali e assicurazioni secondo la legge del 2 aprile 19083 sul contratto d’assicurazione. Questo non vale per le prestazioni secondo l’articolo 12 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020.”
Il cpv. 3ter, primo periodo, è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 (con entrata in vigore il 19 dicembre 2020) nei seguenti termini:
" 3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr. RU 2020 5829)
L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) il 17 marzo 2020 ha emesso una Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC).
Il p.to 3.2.4. N.1041 concerne il diritto a indennità dei “lavoratori indipendenti” (cfr. p.to 3.1.2.) derivante dalla chiusura di strutture:
" Hanno diritto all’indennità le persone che hanno subìto una perdita di guadagno in seguito alla chiusura delle strutture di cui all’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza 2 COVID-19, ordinata a livello federale.”
Nella versione 2 della CIC (stato: 17 aprile 2020), è stato introdotto il p.to 3.2.5.:
" 3.2.5 Diritto derivante dal disciplinamento per i casi di rigore di lavoratori indipendenti
1041.2 Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti
– il cui reddito annuo soggetto all’AVS è compreso tra 10 000 e 90 000 franchi; e
– la cui struttura non ha dovuto chiudere conformemente all’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza 2 COVID-19, ma che hanno subìto, direttamente o indirettamente, una perdita di guadagno a causa dei provvedimenti della Confederazione o di provvedimenti derogatori ordinati a livello cantonale e approvati dal Consiglio federale.
1041.3 La determinazione del rispetto dei limiti di reddito (10 000 e 90 000 fr.) si basa sul reddito dell’attività lucrativa secondo la più recente decisione di fissazione dei contributi dell’anno 2019. È irrilevante se la decisione sia provvisoria o definitiva (il N. 1065 è applicabile per analogia). (…)”
Le marginali da 1065 a 1068 della CIC stabiliscono che:
" 5.2 Lavoratori indipendenti
1065 La base per il calcolo dell’indennità per i lavoratori indipendenti è costituita dal reddito dell’attività lucrativa secondo la più recente decisione di fissazione dei contributi dell’anno 2019. È irrilevante se la base di questa decisione sia provvisoria o definitiva.
1066 Per l’accertamento del reddito medio dell’attività lucrativa occorre dividere il reddito annuo per 360.
1067 Per contro, se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, esso viene convertito in reddito giornaliero in funzione della durata dell’attività lucrativa (DTF 133 V 431). La durata dell’attività lucrativa deve essere comprovata (p. es. mediante lo statuto di persona esercitante un’attività lucrativa indipendente o giustificativi contabili).
1068 Un successivo adeguamento del reddito dell’attività lucrativa in seguito alla comunicazione fiscale definitiva non incide in alcun modo sull’indennità. Lo stesso vale per gli adeguamenti dei contributi d’acconto AVS per il 2019 effettuati dopo il 17 marzo 2020. (…)”
Nella Versione 3 (stato: 13 maggio 2020) le marginali da 1065 a 1068 prevedono che:
" 5.2 Lavoratori indipendenti
1065 La base per il calcolo dell’indennità per i lavoratori
05/20 indipendenti è costituita per principio dal reddito dell’attività lucrativa conseguito nell’anno 2019. Concretamente, si tratta del reddito su cui si fonda il calcolo dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019. Se al momento del calcolo dell’indennità è già disponibile la decisione di tassazione definitiva per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima.
1065.1 Se per il calcolo dell’indennità è stato considerato il reddito
05/20 dell’attività lucrativa su cui si fondava il calcolo dei contributi di acconto per il 2019 e questo non è stato adeguato dopo l’emanazione dell’ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi, su richiesta ci si deve basare sul reddito figurante nell’ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi. Se al momento della richiesta è già disponibile la decisione di tassazione definitiva per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima.
1066 Per l’accertamento del reddito medio dell’attività lucrativa occorre dividere il reddito annuo per 360.
1067 Per contro, se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, esso viene convertito in reddito giornaliero in funzione della durata dell’attività lucrativa (DTF 133 V 431). La durata dell’attività lucrativa deve essere comprovata (p. es. mediante lo statuto di persona esercitante un’attività lucrativa indipendente o giustificativi contabili).
1068 Un successivo adeguamento del reddito dell’attività lucrativa
05/20 in seguito alla comunicazione fiscale definitiva per l’anno di contribuzione 2019 non incide sull’indennità. Lo stesso vale per gli adeguamenti apportati dopo il 17 marzo 2020 al reddito dell’attività lucrativa determinante per il calcolo dei contributi d’acconto per il 2019 (è fatto salvo il N. 1065.1).”
L’11 maggio 2020 il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) ha pubblicato un Comunicato stampa del seguente tenore:
" Indennità per perdita di guadagno Corona per indipendenti
Nei giorni scorsi l'Autorità federale ha deciso di modificare la base di calcolo dell'indennità per perdita di guadagno Corona in favore degli indipendenti che hanno subito, direttamente (ordine di chiusura) o indirettamente (casi di rigore), una perdita di guadagno a seguito delle misure adottate a tutela della popolazione in ragione della pandemia di Coronavirus.
In luogo del reddito determinante per la fissazione dei contributi d’acconto
per il 2019, l'Autorità federale ha deciso che, se più alto, per il diritto
all'IPG Corona deve essere utilizzato il reddito da attività indipendente che
figura sull’ultima decisione definitiva (cioè passata in giudicato) di
fissazione dei contributi sociali.
Tutte le Casse di compensazione AVS sono ora chiamate a riesaminare retroattivamente il diritto alle IPG Corona per gli indipendenti.
La Cassa cantonale di compensazione AVS (IAS), nel caso in cui il reddito da attività indipendente dell'ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi sociali fosse più alto di quello dell'anno 2019, provvederà ad emettere un nuovo conteggio e pagare la differenza.
Il ricalcolo interesserà circa 3'500 casi: i nuovi conteggi saranno notificati agli interessati entro fine maggio e il pagamento della differenza, retroattivo da marzo a maggio, sarà effettuato nei primi giorni del mese di giugno.
Invitiamo gli interessati, affiliati alla Cassa cantonale AVS, a pazientare e a non sollecitare l'evasione della pratica telefonicamente o via mail, onde agevolare il disbrigo dei ricalcoli e dei relativi pagamenti.”
La Versione 4 (stato: 20 maggio 2020) ha mantenuto la medesima formulazione, la quale è invece stata così modificata nella Versione 5 (stato: 19 giugno 2020):
" 5.2 Lavoratori indipendenti
1065 La base per il calcolo dell’indennità per i lavoratori
05/20 indipendenti è costituita per principio dal reddito dell’attività lucrativa conseguito nell’anno 2019. Concretamente, si tratta del reddito su cui si fonda il calcolo dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019. Se al momento del calcolo dell’indennità è già disponibile la decisione di tassazione definitiva per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima.
1065.1 Se per il calcolo dell’indennità è stato considerato il reddito
06/20 dell’attività lucrativa su cui si fondava il calcolo dei contributi di acconto per il 2019 e questo non è stato adeguato dopo l’emanazione dell’ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi, su richiesta ci si deve basare sul reddito figurante nell’ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi. Se al momento della richiesta è già disponibile la decisione di tassazione definitiva per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima. La domanda di ricalcolo risp. di revisione o di riconsiderazione deve essere inviata alla cassa di compensazione al più tardi il 16 settembre 2020.
1066 Per l’accertamento del reddito medio dell’attività lucrativa occorre dividere il reddito annuo per 360.
1067 Per contro, se il reddito è stato conseguito per un periodo
inferiore a un anno, esso viene convertito in reddito giornaliero in funzione della durata dell’attività lucrativa (DTF 133 V 431). La durata dell’attività lucrativa deve essere comprovata (p. es. mediante lo statuto di persona 1064 1065 05/20 1065.1 06/20 1066 1067 27 di 31 DFI UFAS | Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) Valida dal 17 marzo 2020 | Stato: 19 giugno 2020 | 318.713 i esercitante un’attività lucrativa indipendente o giustificativi contabili).
1068 Un successivo adeguamento del reddito dell’attività lucrativa
06/20 in seguito alla comunicazione fiscale definitiva per l’anno di contribuzione 2019 non incide sull’indennità. Lo stesso vale per gli adeguamenti apportati dopo il 17 marzo 2020 al reddito dell’attività lucrativa determinante per il calcolo dei contributi d’acconto per il 2019 (è fatto salvo il N. 1065.1).”
2.3. Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.4. Per costante giurisprudenza federale (cfr. DTF 145 V 57 consid. 2.9. pag. 57; DTF 145 V 2 consid. 4.1. pag. 6-7; DTF 138 V 50 consid. 4.2. pag. 54; DTF 137 V 273 consid. 4.2. pag. 276- 277) la legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera (interpretazione letterale). Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento (interpretazione teleologica). Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (interpretazione sistematica; DTF 135 II 78 consid. 2.2 pag. 81; DTF 135 V 153 consid. 4.1 pag. 157; DTF 131 II 249 consid. 4.1 pag. 252; DTF 134 I 184 consid. 5.1 pag. 193; DTF 134 II 249 consid. 2.3 pag. 252). I lavori preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure si presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee (interpretazione storica). Soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata se ha trovato espressione nel testo oggetto d'interpretazione (cfr. DTF 134 V 170 consid. 4.1 pag. 174 con riferimenti). Occorre prendere la decisione materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (DTF 135 III 483 consid. 5.1 pag. 486). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza a quella che meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il contrario non risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi federali (art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non propone soluzioni contrarie alla Costituzione (cfr. DTF 131 II 562 consid. 3.5 pag. 567; DTF 131 II 710 consid. 4.1 pag. 716; DTF 130 II 65 consid. 4.2 pag. 71).
Al riguardo cfr. pure STF 8C_223/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.2., pubblicata in DTF 140 V 227; STF 9C_160/2019 del 20 agosto 2019 consid. 5.1., pubblicata in DTF 145 V 354.
2.5. Nella presente fattispecie risulta dagli atti dell’incarto che il dott. RI 1 ha iniziato un’attività indipendente di medico dentista il 1° marzo 2019.
Con “Decisione di fissazione dei contributi personali per indipendenti per l’anno 2019” del 13 marzo 2019, i contributi d’acconto sono stati fissati considerando un reddito di fr. 50'000.-per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2019 (cfr. doc. B).
Con successiva decisione formale del 16 settembre 2019 il reddito da attività lucrativa provvisorio, con riserva di rettifica in base alla tassazione (art. 25 OAVS) relativo al medesimo periodo (vedi anche consid. 1.3: “che sarebbe stato presumibilmente conseguito nel periodo di contribuzione nel periodo 1° marzo – 31 dicembre 2019”), è stato elevato a fr. 80'000.-- (cfr. doc. C).
In tale contesto va ricordato che i contributi AVS vengono fissati in base al reddito conseguito nei mesi in cui è esercitata l’attività lucrativa indipendente (cfr. STCA 30.2002.29 del 10 giugno 2002; UFAS “Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG (DIN)”, valida dal 1° giugno 2008, stato 1° gennaio 2021, n° 1336:
" (…)
1136 I contributi vengono fissati in base al reddito secondo il
1/09 risultato dell’esercizio commerciale/degli esercizi commerciali chiuso/i nell’anno di contribuzione (chiusura d’esercizio). Il reddito non viene convertito in reddito annuo. (…)”).
Il TCA è chiamato a stabilire secondo quali modalità va determinato il rispetto del limite massimo di fr. 90'000.-- per poter beneficiare dell’IPG Corona (cfr. consid. 2.2) nel caso di assicurati che hanno conseguito un reddito da attività lucrativa indipendente soltanto durante alcuni mesi del 2019 e non durante tutto l’anno.
Il ricorrente, fondandosi sull’interpretazione letterale dell’art. 2 cpv. 3bis dell’Ordinanza Convid-2019 perdita di guadagno ritiene di avere diritto all’IPG Corona in quanto il suo “reddito determinante per il calcolo dei contributi dovuti secondo la LAVS per l’anno 2019 è comunque tra 10'000 e 90'000 franchi” ed ammonta precisamente a fr. 80'000.--.
La Cassa ha rifiutato di accordare la prestazione ritenendo che il reddito di fr. 80'000.-- conseguito nel periodo di 10 mesi (da marzo a dicembre) debba essere trasformato in reddito annuo. Esso ammonta così a fr. 96'000.-- e supera il limite massimo di fr. 90'000.--.
Chiamato ora a pronunciarsi, visto lo scopo della norma che è quello di accordare l’IPG Corona soltanto nei casi di rigore (cfr. consid. 2.2.) e oltretutto per fronteggiare una situazione di economica precarietà provocata dallo scoppio improvviso della pandemia, questo Tribunale ritiene che l’operato della Cassa sia corretto.
Per stabilire la reale necessità di intervento (il caso di rigore) è necessario convertire il reddito conseguito in alcuni mesi in reddito annuo.
Questo metodo rispetta peraltro il principio dell’uguaglianza di trattamento (cfr. art. 8 Cost., DTF 143 I 1 consid. 3.3. pag. 8; DTF 141 I 153 consid. 5.1. pag. 157; DTF 137 V 334 consid. 6.2.1. pag. 348; STF 9C_52/2020 del 1° febbraio 2021).
In caso contrario si finirebbe infatti per accordare la prestazione a coloro che hanno ottenuto un reddito mensile elevato lavorando pochi mesi (ad esempio: reddito mensile di fr. 10'000, inizio attività luglio 2019, reddito annuo di fr. 60'000) e negarla invece a chi ha conseguito un reddito mensile inferiore lavorando tutto l’anno (ad esempio fr. 7'800.-- da gennaio a dicembre 2019, pari ad un reddito annuo di fr. 93'600.--), creando così una differenza di trattamento del tutto ingiustificata.
Del resto questa modalità è espressamente prevista dalle direttive dell’UFAS che stabiliscono al n° 1067 in relazione con il n° 1041.3 di trasformare in un reddito annuo il reddito conseguito durante solo una parte dello stesso (cfr. sentenza VBE.2020.384 del 20 novembre 2020 del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, consid. 2.2 e 3.1: “Zwar sieht Rz. 1067 KS CE vor, dass bei in weniger als einem Jahr erwirtschafteten Einkommen eine pro rata Umrechnung auf ein ganzes Jahr zu erfolgen hat.”).
In altri termini, come ha giustamente sottolineato la Cassa (cfr. consid. 1.6.) nel caso di un assicurato che non ha lavorato tutto l’anno durante il 2019, occorre stabilire se l’importo del guadagno giornaliero realizzato è o no superiore rispetto a quello derivante dalla trasformazione di fr. 90'000 in reddito giornaliero, e precisamente se è inferiore o superiore a fr. 250.-- (fr. 90'000 : 360 giorni).
Nel caso concreto, il reddito giornaliero di fr. 266.66 (cfr. 80'000 : 300) è superiore a tale importo per cui - a ragione - il diritto all’indennità di perdita di guadagno Corona è stato negato dall’amministrazione.
Di conseguenza la decisione su opposizione del 22 ottobre 2020 deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti