Raccomandata

 

 

Incarto n.
42.2020.38

 

rs

Lugano

8 febbraio 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 16 dicembre 2020 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 13 novembre 2020 emanata da

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Nel mese di aprile 2020 RI 1 ha trasmesso all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) una nota d’onorario del 23 marzo 2020 emessa dal Dr. __________, medico dentista di __________, di fr. 975.-- relativi a cure dal 12 al 27 febbraio 2020 per il relativo pagamento (cfr. doc. 5; 7).

 

                               1.2.   Con sentenza 42.2020.12 del 3 agosto 2020 questa Corte ha stralciato dai ruoli il ricorso per denegata giustizia inoltrato il 22 giugno 2020 da RI 1, poiché la sua domanda di presa a carico della fattura del dentista era rimasta inevasa. In effetti l’USSI pendente causa, e meglio l’8 luglio 2020, ha emesso la relativa decisione.

 

                               1.3.   Con decisione dell’8 luglio 2020 l’USSI ha accolto parzialmente la richiesta della ricorrente di assumere il costo della cura dentistica a cui si è sottoposta nel mese di febbraio 2020. In effetti l’amministrazione a tale riguardo ha riconosciuto una prestazione speciale di fr. 141.30.

                                         Nel provvedimento in questione è stato precisato:

 

" OSSERVAZIONI COMMISSIONE DENTISTI:

" Paghiamo solo l'igienista al valore del punto CHF 1.00. Se per le altre cure può essere documentata la necessità (tramite fotografia o RX), potremo valutare una partecipazione. Come già fatto prevenire tramite mail, il regolamento prevede che ogni cura deve essere preventivata e ricevere il nostro benestare”." (Doc. 29)

 

                               1.4.   Il 13 novembre 2020 l’USSI ha emesso una decisione su reclamo con cui ha respinto, nella misura in cui non era divenuto privo di oggetto a seguito del versamento dell’importo riconosciuto di fr. 141.30, il reclamo interposto dall’interessata, in quanto quest’ultima, che non aveva sottoposto all’amministrazione un preventivo, nemmeno aveva prodotto in seguito ulteriore documentazione atta a comprovare la necessità delle altre cure rispetto a quelle fornite dall’igienista (cfr. doc. A4; A1).

 

                               1.5.   RI 1, con ricorso del 16 dicembre 2020 inoltrato al TCA (cfr. doc. I), ha chiesto che “l’USSI proceda al riconoscimento della spesa di CHF 975.00 consentendo il complemento delle presunte informazioni mancanti”.

 

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha segnatamente addotto:

 

" (…) la reclamante presenta una domanda di accesso a documenti ufficiali il 5 novembre 2020 di cui l'USSl consegna il parere dei periti il 12 novembre 2020. ln seguito alle scarse informazioni da parte dell'USSl e parere vago da parte degli esperti chiede precise delucidazioni ad uno dei periti, il Dr. __________ il 17 novembre 2020.

 

Con risposta del 26 novembre 2020, l'USSl per conto della Commissione dei periti (n.d.r. afferma) che la nota del dentista del 23 marzo 2020 presentava lacune nel dettaglio, per esempio il numero di denti trattati. Come allegato alla missiva trasmette il formulario per il preventivo per cure dentarie e la disposizione concernente il sussidio di cure dentarie a persone al beneficio delle prestazioni di sostegno sociale entrato in vigore il 1° gennaio 2020.

 

Ora suddetta disposizione giunge alla ricorrente del tutto nuova (anche se pubblicato sul web), mal si comprende perché simile direttiva non fosse inviata come circolare ai beneficiari della pubblica assistenza allo scopo di informare le nuove procedure per il riconoscimento delle cure dentarie.

Giova ricordare che vi è il divieto di eccesso di formalismo. Se la nota non dovesse ossequiare elementi essenziali per il benestare dell'USSl dall'altro canto non vi sono impedimenti di legge per adeguare il dettaglio della nota secondo le nuove direttive.

(…)” (Doc. I)

 

                               1.6.   Nella sua risposta del 21 gennaio 2021 l’USSI ha rilevato:

 

" (…)

Alla luce delle circostanze precisate dalla ricorrente risulta opportuno permettere alla medesima di completare la documentazione nel senso indicato per una più completa valutazione e si concorda con il rinvio degli atti.” (Doc. III)

 

                               1.7.   Il 1° febbraio 2021 la ricorrente, preso atto della risposta di causa, ha domandato di “sospendere la procedura al tempo massimo consentito dalla legge” (cfr. doc. V).

 

                               1.8.   Il doc. V è stato inviato per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. VI).

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

 

 

 

 

                                         nel merito

 

                               2.2.   L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

                                         Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

                                         Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

                                         Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

 

                               2.3.   L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

                                         Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

 

                                         L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

                                         Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps).

 

                                         Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

 

                                         Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

 

                                         La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

                                         Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

                                         Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                         Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

                                        

                                         Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

 

" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

 

                                         L'art. 20 Las definisce, invece, le prestazioni speciali:

 

" Le prestazioni speciali sono destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:

a) spese di formazione;

b) franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;

c) determinate assicurazioni;

d) misure che favoriscono l’integrazione sociale e l’inserimento professionale;

e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;

f) spese di collocamento in istituto;

g) spese di sepoltura. (cpv. 1)

 

Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio superiori ai limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)

 

Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3).

 

A titolo di prestito da rimborsare possono essere versate in particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione, gli arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e franchigie nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994. (cpv. 4)."

 

                                         Le prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).

 

                               2.4.   Questa Corte, chiamata a pronunciarsi in merito alla presente vertenza riguardante l’entità dell’importo riconosciuto alla ricorrente per le cure dentarie effettuate nel febbraio 2020, rileva innanzitutto che, come esposto sopra, l’art. 20 Las contempla la possibilità di beneficiare di prestazioni assistenziali speciali.

                                         Tale disposto legale al cpv. 1 prevede un elenco di prestazioni. Questo elenco non è, tuttavia, esaustivo.

                                         In effetti la lista di prestazioni menzionata è preceduta da “ad esempio”, il che significa che la stessa non è completa, bensì soltanto esemplificativa.

 

                                         Ad ogni modo le spese dentarie sono contemplate espressamente alla lett. b) del cpv. 1 dell’art. 20 Las.

                                         Esse, pertanto, di principio possono essere assunte dall’USSI tramite l’erogazione - ai beneficiari di prestazioni assistenziali ordinarie o a coloro il cui reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. art. 20 cpv. 3 Las; consid. 2.3.) - di una prestazione assistenziale speciale.

 

                               2.5.   L’art. 8g Reg.Las prevede che le prestazioni speciali vengono stabilite tenendo conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS).

 

                                         Le direttive COSAS al p.to C.1.4 valido dal dicembre 2016, relativo alle spese per cure dentarie, enunciano che:

 

" Sono riconosciuti i costi dei controlli annuali e dell’igiene dentaria. I costi per gli interventi dentistici sono assunti se il trattamento è necessario e può essere eseguito in forma semplice, economica e adeguata. Ad eccezione delle urgenze, prima di ogni intervento dev’essere presentato un preventivo che illustri anche lo scopo del trattamento. I costi da prendere a carico sono basati sul punteggio dell’INSAI o sulla tariffa sociale dei singoli cantoni. Se il trattamento prevede costi elevati, gli uffici di sostegno sociale possono limitare la libera scelta del dentista e richiedere il preavviso di un dentista fiduciario.”

 

                                         Dal canto loro le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2020 del 1° gennaio 2020 emesse dal Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino (BU 57/2019 del 31 dicembre 2019) ai p.ti 4 e 4.1.b, peraltro citati nella risposta di causa (cfr. doc. III pag. 3) prevedono:

 

" 4. Prestazioni speciali

Le prestazioni speciali ai sensi dell’art. 20 Las sono destinate a coprire dei bisogni particolari e sono riconosciute di volta in volta secondo l’esigenza. Le principali prestazioni speciali sono riconosciute dall’USSI, secondo le seguenti modalità e rispettivi importi. Di principio non vengono riconosciute prestazioni speciali effettuate all’estero.

Per giustificati motivi con l’accordo dell’assistito possono essere eccezionalmente riconosciute prestazioni speciali che superano al massimo di 200 franchi il valore limite previsto, deducendo la differenza dall’importo del fabbisogno mensile.

 

4.1 Prestazioni speciali relative alla salute

(…)

b. Cure dentarie

Le cure dentarie urgenti sono riconosciute fino ad un massimo di 300 franchi annui. Il beneficiario deve richiederne il riconoscimento all’USSI allegando la fattura originale.

Per importi superiori, prima di iniziare il trattamento, il beneficiario deve chiedere al medico dentista un preventivo che indichi lo scopo del trattamento e sottoporre lo stesso all’USSI. In caso contrario una partecipazione alle spese potrebbe non essere garantita. Le cure devono avere carattere semplice, economico ed adeguato in applicazione alla Disposizione concernente il sussidio delle cure dentarie per persone al beneficio delle prestazioni di sostegno sociale. I costi sono riconosciuti sulla base del tariffario SUVA.

Il costo per il controllo dell’igiene è riconosciuto una volta l’anno (12 mesi). Il beneficiario deve richiederne il riconoscimento all’USSI allegando la fattura.”

 

                                         Il tenore dei p.ti 4 e 4.1.b delle Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2021 del 1° gennaio 2021 (cfr. BU 1/2021 del 5 gennaio 2021 pag. 1) è il medesimo di quello delle Direttive per il 2020.

 

                                         Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

 

                               2.6.   Nella presente evenienza l’USSI, con decisione dell’8 luglio 2020 confermata dalla decisione su reclamo del 13 novembre 2020, fondandosi sul preavviso della Commissione dei periti dentisti, ha riconosciuto il pagamento unicamente di fr. 141.30 relativi alle prestazioni fornite dall’igienista nel febbraio 2020, in quanto l’insorgente aveva inoltrato all’amministrazione la nota d’onorario di complessivi fr. 975.-- emessa dal Dr. __________ il 23 marzo 2020 senza previamente sottoporle un preventivo allestito dal medico dentista, né fornendo in seguito della documentazione comprovante la necessità delle ulteriori cure a cui si è sottoposta (cfr. doc. A1; 29).

 

                                         La ricorrente, il 17 novembre 2020, ha interpellato il perito Dr. __________ chiedendogli, in particolare, quali siano le informazioni che devono figurare in un preventivo non presenti nella nota d’onorario del Dr. __________ e se avesse potuto ricevere un modello di preventivo dentistico (cfr. doc. A2).

 

                                         Il 26 novembre 2020 l’USSI ha comunicato all’insorgente, da un lato, che il suo scritto del 17 novembre 2020 era stato sottoposto alla Commissione dei periti dentisti il 20 novembre 2020, dall’altro, che i periti hanno osservato:

 

" (…) la nota d’onorario del 23.3.2020 non è rimborsabile in quanto la disposizione (disponibile sulla nostra pagina web) prevede che per cure non urgenti si debba inviare un preventivo e attendere il benestare. Il preventivo deve essere redatto sull'apposito formulario disponibile presso I'USSI, deve essere accompagnato da una documentazione a comprova della necessità delle cure proposte (radiografie e/o fotografie).

La nota in questione contiene oltre all'igiene anche otturazioni che non hanno carattere d'urgenza, oltretutto sulla nota non sono indicati i numeri dei denti curati ed è redatta con un valore del punto diverso da quello valido per le assicurazioni sociali. Il nostro pagamento si è limitato al rimborso dell'igiene annuale di suo diritto ma al valore del punto di fr. 1.--.

Per sua conoscenza e per eventuali futuri trattamenti dentistici le inviamo la disposizione concernente le cure dentarie per pazienti a beneficio di prestazioni di sostegno sociale, una copia del formulario per preventivi (che dovrebbero essere conosciuti da tutti i medici dentisti). È importante da parte sua informare il medico dentista che lei è beneficiaria di prestazioni di sostegno sociale.”

 

                                         Alla ricorrente sono, in effetti, stati allegati il formulario “Preventivo per cure dentarie” allestito dall’USSI e la “Disposizione concernente il sussidio di cure dentarie per persone al beneficio delle prestazioni di sostegno sociale” del 27 gennaio 2020 valida dal 1° gennaio 2020 da cui risulta segnatamente che “l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) si avvale di una Commissione di medici dentisti (periti) per la valutazione tecnica dei casi riguardanti le cure dentarie per le persone al beneficio di prestazioni di sostegno sociale”, che “per tutti i trattamenti richiesti è necessario allestire un preventivo ufficiale”, che “il medico dentista è tenuto ad accertarsi, se necessario verificando presso l’USSI, che non esistano recenti preventivi/documentazione diagnostiche eseguite presso un altro medico dentista”, che “prima di iniziare il trattamento, il medico dentista è tenuto ad attendere il benestare dell’USSI; in caso contrario una partecipazione alle spese potrebbe non essere garantita. Sono riservate le eventuali cure d’urgenza atte esclusivamente a risolvere l’emergenza fino ad un massimo di fr. 300.- annui” e che “se la fattura si riferisce a cure non preventivate (senza benestare USSI) la presa a carico delle spese non è garantita” (cfr. doc. A5; A6).

 

                                         L’insorgente, nel ricorso, ha evidenziato di non essere stata al corrente della Disposizione citata fino a quando l’ha ricevuta a fine novembre 2020 e che, se la nota d’onorario non dovesse ossequiare elementi essenziali per il benestare dell’USSI, la legge non impedisce di adeguare il dettaglio della nota secondo le nuove direttive (cfr. doc. I).

 

                                         In simili condizioni, ritenuto, da una parte, che sia le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2020 al p.to 4.1.b (cfr. consid. 2.5.), sia la Disposizione concernente il sussidio di cure dentarie per persone al beneficio delle prestazioni di sostegno sociale non escludono in ogni caso una partecipazione alle spese dentarie da parte dell’USSI in caso di mancata presentazione di un preventivo, prevedendo in tale eventualità soltanto che la presa a carico non è garantita, dall’altra, che la Commissione dei periti dentisti, nel suo preavviso del 15 giugno 2020, ha indicato che “se per le altre cure può essere documentata la necessità (tramite fotografia o RX), potremo valutare una partecipazione” (cfr. doc. 12), nel caso della ricorrente - la quale è venuta a conoscenza unicamente a fine novembre 2020 della Disposizione del 27 gennaio 2020 e del formulario relativo al preventivo da cui emergono le indicazioni essenziali da fornire all’USSI - si impone un complemento istruttorio.

 

                                         Gli atti vanno, pertanto, rinviati all’amministrazione, come peraltro proposto da quest’ultima (cfr. doc. III), affinché sia conferita all’insorgente la facoltà di completare le informazioni occorrenti per valutare se le cure dentarie da lei effettuate nel mese di febbraio 2020, oltre alle prestazioni dell’igienista già riconosciute per fr. 141.30, siano state necessarie oppure no.

                                        

                                         L’USSI, in seguito, avvalendosi della valutazione tecnica della Commissione dei periti dentisti, determinerà nuovamente se la ricorrente ha diritto o meno all’assegnazione di un’ulteriore prestazione assistenziale speciale per le spese dentistiche del febbraio 2020.

 

                               2.7.   Con l'emanazione del presente giudizio la richiesta di sospensione della causa formulata dall’insorgente (cfr. doc. V) diviene priva d'oggetto (cfr. STF 9C_679/2009 del 3 maggio 2010 consid. 8; STCA 38.2014.24 del 28 maggio 2014 consid. 2.2.; STCA 42.2013.2 del 24 febbraio 2014 consid. 2.1.; STCA 38.2013.41 del 12 settembre 2013 consid. 2.2.).

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

1.    Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§    La decisione su reclamo del 13 novembre 2020 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’USSI affinché proceda come indicato al consid. 2.6.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti