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Raccomandata |
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Incarto
n.
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Lugano 26 aprile 2021
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 3 febbraio 2021 di
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RI 1
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contro |
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le decisioni su reclamo del 16 e del 21 dicembre 2020 emanate da |
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 16 dicembre 2020 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha confermato il proprio provvedimento del 4 marzo 2020 con il quale aveva riconosciuto a RI 1, tenuto conto di un’unità di riferimento composta del medesimo, di sua moglie e dei due figli, __________ e __________, una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'852.-- per il mese di marzo 2020 e aveva indicato che “tenuto conto che le sue dichiarazioni riportate nello scritto del 28.02.2020 circa la situazione di __________ non sono supportate dai relativi e comprovati documenti, le confermiamo che la data di partenza di __________ non può essere modificata e resta pertanto valida a partire dal 01.01.2020", come pure che “come indicato sul nostro scritto del 12.11.2019 il nostro ufficio non tiene conto delle perdite operative dell'attività B&B poiché l’attività di (recte: deve) essere in grado di finanziarsi autonomamente, a questo proposito la informiamo che se entro il 30.09.2020 l'attività non permetterà di coprire il fabbisogno Las oppure, per lo meno, presenti (recte: non saranno presenti) indicatori tali che lascino intravvedere un trend positivo il nostro ufficio si riserva il diritto di rivedere la sua posizione in merito.” (cfr. doc. A; 845-846).
1.2. Con ulteriore decisione su reclamo del 21 dicembre 2020 l’USSI ha confermato la decisione del 4 marzo 2020 relativa al riconoscimento di una prestazione assistenziale speciale di fr. 73.15 quale conguaglio spese accessorie e riscaldamento. Al riguardo è stato precisato che, siccome la spesa per il riscaldamento è stata effettuata nel mese di dicembre 2019 quando l’economia domestica era ancora costituita da cinque persone (fino alla fine di dicembre 2019), è stata correttamente riconosciuta la prestazione assistenziale speciale in ragione di 4/5, ritenuto che la figlia della moglie __________ non faceva parte dell’unità di riferimento (cfr. doc. B; 138).
1.3. Contro le decisioni su reclamo RI 1, il 3 febbraio 2021, ha inoltrato un ricorso pervenuto al TCA il 4 febbraio 2021, nel quale ha chiesto l’annullamento delle stesse e conseguentemente, a partire dal mese di marzo 2019, la restituzione dei contributi d’alloggio posti a detrazione dei redditi imponibili a lui imputati.
L’insorgente a sostegno della propria pretesa ricorsuale ha addotto:
" (…) l’unità di riferimento è costituita dal titolare del diritto, dal coniuge e dai figli minorenni o anche maggiorenni se non economicamente indipendenti.
A tale riguardo il ricorrente fa presente di aver provveduto al mantenimento di __________ __________95 figlia della moglie __________ __________74 sino al mese di febbraio 2019.
Infatti il 1 marzo 2019 la predetta __________ ha lasciato definitivamente l'abitazione del ricorrente trasferendosi nell'abitazione del fidanzato __________ a __________, recandosi settimanalmente prima per uno stage alberghiero a __________ e __________ poi presso la scuola alberghiera di __________.
Contrariamente a quanto sopra USSI ha sempre imputato la presenza di __________ nell'abitazione del ricorrente imputandogli erroneamente il contributo d'alloggio in detrazione al suo reddito computabile.
A sostegno della partenza della predetta __________ dall'abitazione del ricorrente sin da fine febbraio 2019 vi è la testimonianza del fidanzato __________ __________.89 di __________ che nel suo domicilio nella villa paterna intestata al padre signor __________, l'ha ospitata a partire dal 1 marzo 2019.” (Doc. I)
1.4. L’USSI, in risposta, ha chiesto di dichiarare irricevibile il ricorso in quanto tardivo, rilevando:
" 1.
Per quanto concerne la tempestività del ricorso del 3 febbraio 2021 contro la decisione del 16 dicembre 2020 si rileva quanto segue.
Nel caso di specie la decisione su reclamo del
16 dicembre 2020, inviata lo stesso giorno per raccomandata, è stata ritirata
dall'interessato il 17 dicembre 2020 (doc. 154-155 inc. USSI). Il termine di
ricorso di 30 giorni ha iniziato a decorrere - tenuto conto delle ferie
giudiziarie - il 3 gennaio 2020 ed è scaduto lunedì 1° febbraio 2021.
Essendo il ricorso datato 3 febbraio 2021, spedito mediante invio raccomandato solo il 3 febbraio 2021, lo stesso è pertanto tardivo.
(…).
2.
Per quanto concerne la tempestività del ricorso del 3 febbraio 2021 contro la decisione del 21 dicembre 2020 si rileva quanto segue.
Nel caso di specie la decisione su reclamo del 21 dicembre 2020, inviata lo stesso giorno per raccomandata, è stata ritirata dall'interessato il 29 dicembre 2020 (doc. 126-127 inc. USSI). Il termine di ricorso di 30 giorni ha iniziato a decorrere - tenuto conto delle ferie giudiziarie - il 3 gennaio 2020 ed è scaduto lunedì 1° febbraio 2021.
Essendo il ricorso datato 3 febbraio 2021, spedito mediante invio raccomandato solo il 3 febbraio 2021, lo stesso è pertanto tardivo. (…)” (Doc. III pag. 2)
L’amministrazione ha in ogni caso postulato, qualora questo Tribunale ritenesse l’impugnativa tempestiva, la reiezione della stessa (cfr. doc. III pag. 2-3).
1.5. Il ricorrente, il 4 marzo 2021, ha prodotto un certificato medico del 3 marzo 2021 rilasciato dal Dr. med. __________, medicina generale, specificando che lo stesso comprova la sua impossibilità a presentare i ricorsi entro il termine di 30 giorni (cfr. doc. V + V1).
1.6. Questa Corte, il 9 marzo 2021, ha chiesto all’insorgente di liberare dal segreto professionale il Dr. med. __________ al fine di potergli porre alcune domande (cfr. doc. VI).
RI 1 ha trasmesso al TCA la dichiarazione di svincolo firmata il 15 marzo 2021 (cfr. doc. VII).
1.7. Il 22 marzo 2021 questo Tribunale ha, dunque, interpellato il Dr. med. __________ come segue:
" (…) vista l’allegata dichiarazione di svincolo dal segreto professionale e ritenuto che da un certificato medico del 3 marzo 2021 da Lei rilasciato al signor RI 1 risulta che quest’ultimo è stato in Sua cura “dal 25 gennaio al 2 febbraio 2021 per stato influenzale con importante rialzo febbrile, in esito a infezione polmonare da Covid-19 dicembre 2020, tampone positivo del 19 (recte: 18) dicembre 2020”, la invitiamo a rispondere ai seguenti quesiti:
1. Cosa si deve intendere per importante rialzo febbrile che il signor RI 1 ha accusato nel periodo dal 25 gennaio al 2 febbraio 2021?
2. L’importante rialzo febbrile si è protratto per l’intero lasso di tempo dal 25 gennaio al 2 febbraio 2021? Quali altri sintomi accusava il Suo paziente?
3. Le condizioni di salute (stato febbrile + ev. altri sintomi) del signor RI 1 dal 25 gennaio al 2 febbraio 2021 che effetti hanno avuto sulla sua abilità al lavoro e sulla sua capacità di comprendere e trattare le proprie questioni ammnistrative o perlomeno di incaricare terzi di compiere determinati atti procedurali?
4. Il signor RI 1 è stato in Sua cura anche nel mese di dicembre 2020 (approssimativamente dal 18 dicembre 2020, data del tampone positivo) e nel mese di gennaio 2021 nel lasso di tempo antecedente il 25 gennaio 2021?
- Se sì, voglia descrivere lo stato di salute del suo paziente dalla seconda metà di dicembre 2020 al 24 gennaio 2021.
- Se no, per quali motivi? Non necessitava di assistenza medica o la stessa è stata fornita da terzi? (…)” (Doc. VIII)
Il 25 marzo 2021 il Dr. med. __________ ha risposto:
" 1. Per importante rialzo febbrile intendo una temperatura di 38°C.
2. Il rialzo febbrile si è protratto per un paio di giorni. Il signor RI 1 nel periodo 25.1.2021 al 2.2.2021 ha accusato recrudescenza di infetto virale delle vie respiratorie superiori, caratterizzato da tosse, catarro e febbre.
3. Le condizioni di salute del signor RI 1 nel periodo 25.01.2021 al 02.02.2021, esclusi i primi 2-3 giorni, non hanno avuto un effetto negativo sulla sua capacità di trattare e comprendere le proprie questioni amministrative e/o incaricare terzi di compiere determinati atti procedurali.
4. Il signor RI 1 dopo il periodo di Dicembre 2020, coinciso con la positività al Covid-19, ha avuto un decorso della malattia favorevole senza grosse particolarità fino al 24.01.2021, giorno che ha accusato una recrudescenza di un infetto virale minore delle vie aeree superiori.” (Doc. IX)
1.8. Il ricorrente, il 2 aprile 2021, ha osservato:
" (…) Sono stato colpito da un accentuarsi del post Covid con malessere generale acuto dal 25.1 al 2.2.2021 che mi ha costretto a letto con stato febbrile e malessere generale alle vie respiratorie con forte tosse, catarro, forte mal di testa e febbre sommati a debolezza generale e debilitazione nel gestire le faccende burocratiche alle quali si è normalmente portati a gestire.
Il ricorso mi è stato possibile farlo così solamente appena ritrovata una situazione soddisfacente che mi permettesse di ragionare e scrivere computamente ed è per questo che è stato fatto non appena in grado.
Purtroppo queste faccende burocratiche le sbrigo solamente io in famiglia ed a causa della situazione destabilizzante a livello di salute ne sono stato impedito per forza maggiore, costretto a letto. (…)” (Doc. XII)
1.9. L’USSI, il 6 aprile 2021, ha evidenziato che dalla risposta del 25 marzo 2021 del Dr. med. __________ risulta che l’insorgente era perfettamente in grado di rispettare il termine di ricorso (cfr. doc. XIII).
1.10. Il doc. XII è stato inviato alla parte resistente per conoscenza (cfr. doc. XIV), mentre il doc. XIII è stato trasmesso per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. XV).
in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2. Secondo l’art. 76 cpv. 1 LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre.
Nella concreta evenienza, visto che il ricorso presentato dall’insorgente è diretto contro due decisioni su reclamo emesse entrambe dall’USSI che concernono sostanzialmente fatti di ugual natura e che pongono temi analoghi di diritto materiale, è accertata la connessione tra loro. Per economia processuale le procedure ricorsuali 42.2021.13 e 42.2021.14 sono, dunque, congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10 settembre 2020 consid. 1; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 1; STF 9C_748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2; STF 9C_37/2012 e 9C_106/2012 del 16 gennaio 2013, consid. 1; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).
nel merito
2.3. L'art. 65 cpv. 1 della Legge sull'assistenza sociale (Las) dell'8 marzo 1971 stabilisce che contro la decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui all'art. 33 Laps.
L'art. 33 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 stabilisce che:
" 1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.
2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.
3È’ applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA)."
2.4. L’art. 11 Lptca (cfr. art. 33 cpv. 3 Las; consid. 2.3.) prevede:
" I termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono:
a) dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b) dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c) dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.”
Secondo l'art. 60 cpv. 1 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.3.), il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.
Secondo il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.
Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.
Ai sensi dell'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).
I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).
Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2bis LPGA una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.
Si tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).
Tale notificazione fittizia vale anche nel caso di ordine di trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione laddove l’assicurato doveva prevedere l’invio di atti giudiziari (cfr. STF 8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020 consid. 4.1.; STF 8C_797/2018 del 29 novembre 2018; STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017; DTF 141 II 429; DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).
L’invio si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018; STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).
Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. STF 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4.; DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).
Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid. 1.1.; DTF 134 V 49 consid. 2; DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).
2.5. Nella presente evenienza la decisione su reclamo emessa il 16 dicembre 2020 è stata inviata al ricorrente il medesimo giorno per raccomandata ed è stata recapitata al medesimo il 17 dicembre 2020 (cfr. doc. 154).
La decisione su reclamo del 21 dicembre 2020, anch’essa inviata all’insorgente per raccomandata lo stesso giorno dell’emanazione, è stata ritirata allo sportello postale di __________ il 29 dicembre 2020 (cfr. doc. 126).
In entrambi i casi il termine di 30 giorni per impugnare i provvedimenti citati davanti al TCA ha iniziato a decorrere, tenuto conto della sospensione dei termini dal 18 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021 incluso (cfr. consid. 2.4.), il 3 gennaio 2020 ed è scaduto lunedì 1° febbraio 2021.
Il ricorso contro la decisione su reclamo del 16 dicembre 2020 e contro la decisione su reclamo del 21 dicembre 2021 è, invece, stato spedito per raccomandata il 3 febbraio 2021 ed è pervenuto a questo Tribunale il 4 febbraio 2021 (cfr. timbro di entrata al doc. I). Esso è dunque tardivo.
2.6. Occorre ora esaminare se l’insorgente può prevalersi della restituzione del termine.
L’art. 14 Lptca, relativo alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.
Di analogo tenore è l'art. 41 LPGA, applicabile in virtù dei rinvii di cui agli art. 65 Las e 33 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.3.).
Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.
L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
La giurisprudenza federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
Tra gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).
Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).
Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).
Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).
2.7. In concreto l’insorgente ha fatto valere di essere stato impossibilitato a impugnare tempestivamente le decisioni su reclamo del 16 e del 21 dicembre 2020, in quanto dal 25 gennaio al 2 febbraio 2021 era “costretto a letto con stato febbrile e malessere generale e debilitazione nel gestire le faccende burocratiche alle quali si è normalmente portati a gestire”. Egli ha aggiunto di avere potuto interporre ricorso “appena ritrovata una situazione soddisfacente che mi permettesse di ragionare e scrivere compiutamente” e che “purtroppo queste faccende burocratiche le sbrigo solamente io in famiglia” (cfr. doc. XII).
Il TCA al riguardo, rileva che effettivamente il ricorrente dal 25 gennaio al 2 febbraio 2021 era malato, come attestato dal Dr. med. __________, medicina generale. Il 3 marzo 2021 quest’ultimo ha specificato che l’insorgente, in tale periodo, è stato in sua cura “per stato influenzale con importante rialzo febbrile, in esito di infezione polmonare da Covid-19 dicembre 2020, tampone positivo il 18.12.2020” (cfr. doc. V1)
Tuttavia il 25 marzo 2020 il medico, svincolato dal segreto professionale da parte del ricorrente (cfr. doc. VII) e interpellato da questa Corte (cfr. doc. VIII), ha dichiarato, da un lato, che RI 1, risultato positivo al Covid-19 il 18 dicembre 2020 (cfr. doc. V1), ha avuto un decorso della malattia favorevole senza grosse particolarità fino al 24 gennaio 2021.
Dall’altro, che dal 25 gennaio 2021 il rialzo febbrile a 38°C si è protratto per un paio di giorni e che, esclusi i primi due-tre giorni, le condizioni di salute del suo paziente (in particolare tosse e catarro) non hanno avuto un effetto negativo sulla sua capacità di trattare e comprendere le proprie questioni amministrative e/o incaricare terzi di compiere determinati atti processuali (cfr. doc. IX).
Alla luce delle chiare indicazioni fornite dal medico curante occorre concludere che il ricorrente, dal profilo oggettivo, non era impedito, nel termine di ricorso, di impugnare le decisioni su reclamo notificategli ad ogni modo il 17, rispettivamente il 29 dicembre 2020 (cfr. consid. 2.5.), tramite un breve scritto, redatto anche a mano, e succintamente motivato con l’indicazione che una motivazione più dettagliata sarebbe seguita (cfr. STF 9C_94/2021 del 22 febbraio 2021, STF 8C_171/2020 del 14 aprile 2020).
Inoltre egli, in ogni caso, era nelle condizioni di incaricare un terzo di sua fiducia - anche esterno alla famiglia - di perlomeno spedire l’allegato di ricorso (cfr. consid. 2.6.; STF 9C_1060/2010 del 23 febbraio 2011).
Ne discende che nel caso di specie non sussistono validi motivi atti a giustificare il ritardo con il quale è stato interposto ricorso contro le decisioni su reclamo emesse dall’USSI il 16 e il 21 dicembre 2020.
Non sono, pertanto, dati i presupposti per restituire il relativo termine.
2.8. Il ricorso inoltrato il 3 febbraio 2021 da RI 1 contro la decisione su reclamo del 16 dicembre 200 e contro la decisione su reclamo del 21 dicembre 2021 è dunque irricevibile, in quanto tardivo.
2.9. In ambito di assistenza sociale, per quanto riguarda la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto il ricorso è del 3 febbraio 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.
Trattandosi di prestazioni dell’assistenza sociale pe le quali il legislatore cantonale non ha previsto di prelevare le spese e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, la presente procedura è esente da spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Le cause 42.2021.13 e 42.2021.14 sono congiunte.
2. Il ricorso contro le decisioni su reclamo del 16 e 21 dicembre 2021 è irricevibile.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti