Raccomandata |
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Incarto
n.
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 5 marzo 2021 di
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RI 1
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contro |
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la “risposta” al modulo “Casi di rigore: autocertificazione” emanata da |
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Ufficio dell'amministrazione e del controlling - Casi di rigore, 6501 Bellinzona
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considerato in fatto e in diritto
che - il 4 marzo 2021 __________, gerente con diritto di firma individuale della __________ di __________ (cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch), ha firmato e sottoposto online all’Ufficio dell’amministrazione e del controlling - Casi di rigore, Bellinzona, il modulo “Casi di rigore: autocertificazione”;
- l’autocertificazione precede – se l’esito è positivo – l’inoltro della richiesta vera e propria degli aiuti (contributo a fondo perso o fideiussione) di cui possono beneficiare le imprese individuali, le società di persone o persone giuridiche con sede in Ticino, costituite prima del 1° marzo 2020, che hanno una cifra d’affari annuale minima di CHF 50'000 e che rispettano i criteri per essere considerate caso di rigore per far fronte alla copertura dei costi fissi (tra cui rientrano ad esempio gli affitti, i leasing e gli oneri finanziari), in aggiunta alle indennità per lavoro ridotto e alle indennità per perdita di guadagno Corona, che permettono di sostenere parte dei costi del personale (cfr. doc. A1; art. 12 Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 25 settembre 2020 (Stato 19 dicembre 2020); Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all’epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 casi di rigore) del 25 novembre 2020 (Stato 14 gennaio 2021); art. 7 Decreto legislativo urgente sullo stanziamento di un credito lordo di 75.6 milioni di franchi e netto di 24.52 milioni di franchi per l’adozione di misure a favore dei casi di rigore ai sensi dell’ordinanza COVID-19 sui casi di rigore, sul contributo a copertura dei costi sostenuti dai beneficiari per i costi di revisione e per le prestazioni fornite dalla Cooperativa di fideiussione CFSud del 25 gennaio 2021; art. 8-10 Decreto esecutivo concernente l’adozione di misure a favore dei casi di rigore ai sensi dell’ordinanza COVID-19 sui casi di rigore del 27 gennaio 2021 stato al 3 marzo 2021; https://www4.ti.ch/dfe/de/casi-rigore/home/#:~:text=La%20procedura%20per%20i%20casi,federale%20di%20sorveglianza%20dei%20revisori);
- in concreto il sistema ha generato la seguente risposta all’autocertificazione della Sagl:
" In base alle risposte fornite non sono rispettati i requisiti per essere considerato un caso di rigore. Non è quindi possibile inoltrare una richiesta.” (cfr. doc. A1 pag. 5; A2);
- con ricorso inviato il 5 marzo 2021 e pervenuto al TCA l’8 marzo 2021 la RI 1 ha contestato il rigetto da parte dell’Ufficio dell’amministrazione e del controlling - Casi di rigore della sua richiesta di sostegno per i casi di rigore, rilevando:
" (…). Siamo la società RI 1, nata nel Ticino nel 2014 e operiamo nel settore turistico. A causa del Covid-19 il nostro fatturato è notevolmente diminuito: da marzo 2020 il nostro fatturato è diminuito di circa il 90% e il nostro rapporto annuale 2019/2020, che sarà presentato a breve, mostrerà un calo di quasi l’80% dei ricavi.
(…).
Il punto critico nella richiesta è il seguente: “L’impresa esercita un’attività commerciale nel Cantone Ticino con personale proprio e sostiene i propri costi salariali prevalentemente in Svizzera?”
(…).
Non abbiamo i nostri principali costi salariali in Svizzera perché siamo un’agenzia di viaggi focalizzata a livello internazionale che ha parecchio personale in altri paesi e si avvale anche di molti liberi professionisti.
I dirigenti dell’agenzia vengono pagati anche tramite fatture di consulenza piuttosto che salari regolari.
Questo non è mai stato un problema nei 7 anni precedenti da quando operiamo in Ticino.
Secondo la nostra ricerca, l’obbligo di avere costi del personale e salari principalmente in Svizzera si trova soltanto nel Cantone Ticino, non in nessun altro Cantone e non fa parte delle regole federali.
Siamo quindi dell’opinione che questa respinta (n.d.r.: questo rifiuto) di aiutare una società colpita estremamente dal disagio proveniente dalla situazione Covid 19 sia ingiusto e che offra un enorme svantaggio competitivo verso tutte le agenzie di viaggio con sede in altri Cantoni svizzeri che non si vedranno imporre questa restrizione.
Se RI 1 avesse avuto la sede in un altro Cantone della Svizzera, ci sarebbe stato concesso l’aiuto finanziario dei Casi di rigore, poiché adempiamo tutti gli altri requisiti per il programma.
Secondo la nostra opinione il programma “Casi di rigore” è basato su fondi federali e ha l’obiettivo di aiutare le aziende interessate dalle restrizioni federali, ed è quindi nostra opinione che questa limitazione cantonale all’accesso al programma di aiuti, va contro le regole proposte della federazione (n.d.r.: Confederazione), ostacola il diritto alla parità di trattamento della nostra azienda. (…)” (Doc. I)
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015);
- ai sensi dell’art. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca):
" 1Il Tribunale cantonale delle assicurazioni giudica come istanza unica i ricorsi in materia di assicurazioni sociali federali ai sensi dell’art. 57 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (in seguito LPGA) e le azioni in materia di previdenza professionale.
2Esso giudica inoltre le altre contestazioni fondate sul diritto federale e sul diritto cantonale, che gli sono attribuite dalle singole leggi.
3Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.”;
- nella procedura di ricorso in materia amministrativa sono di massima esaminabili e giudicabili solo i rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera vincolante, determinata con una decisione. Di conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione (oppure una decisione su opposizione o su reclamo), manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr. STF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid.1.1.; DTF 131 V 164 consid. 2.1 pag. 164 e seg.; 125 V 413 consid. 1a pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008 consid. 4).
In una sentenza 8C_301/2018 del 22 agosto 2019 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito che di principio possono essere esaminati e giudicati soltanto i rapporti giuridici in relazione ai quali l’autorità amministrativa competente si è previamente pronunciata tramite l’emanazione di una decisione.
- nel caso di specie, l’indicazione secondo cui “In base alle risposte fornite non sono rispettati i requisiti per essere considerato un caso di rigore. Non è quindi possibile inoltrare una richiesta” apparsa sul modulo di autocertificazione compilato dalla Sagl non risulta essere una decisione formale, né informale;
- conseguentemente in casu difetta sia una decisione come pure una decisione su opposizione o su reclamo;
- il ricorso inviato al TCA il 5 marzo 2021 dalla RI 1, non avendo l’autorità competente emanato alcuna decisione, è perciò irricevibile;
- anche se, per ipotesi, si volesse qualificare la risposta all’autocertificazione del 4 marzo 2020 generata dal sistema automatico quale decisione, l’esito della vertenza non sarebbe differente.
In effetti l’impugnativa della RI 1 dovrebbe comunque essere dichiarata inammissibile.
In primo luogo, in quanto questo Tribunale è incompetente ratione materiae ad esprimersi in ambito di aiuti (contributo a fondo perso o fideiussione) per i casi di rigore fondati sull’art. 12 Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 25 settembre 2020 (Stato 19 dicembre 2020), sull’Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all’epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 casi di rigore) del 25 novembre 2020 (Stato 14 gennaio 2021), sul Decreto legislativo urgente sullo stanziamento di un credito lordo di 75.6 milioni di franchi e netto di 24.52 milioni di franchi per l’adozione di misure a favore dei casi di rigore ai sensi dell’ordinanza COVID-19 sui casi di rigore, sul contributo a copertura dei costi sostenuti dai beneficiari per i costi di revisione e per le prestazioni fornite dalla Cooperativa di fideiussione CFSud del 25 gennaio 2021 e sul Decreto esecutivo concernente l’adozione di misure a favore dei casi di rigore ai sensi dell’ordinanza COVID-19 sui casi di rigore del 27 gennaio 2021, stato al 3 marzo 2021, poiché non si tratta di un’assicurazione sociale, bensì di misure economiche a favore delle imprese di determinati settori (cfr. art. 3 decreto legislativo del 25 gennaio 2021; art. 4 del Decreto esecutivo del 27 gennaio 2021; Messaggio N. 7948 del 23 dicembre 2020 relativo alla Partecipazione cantonale all’attuazione dell’art. 12 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 del 25 settembre 2020 (legge COVID-19) e relativa ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all’epidemia di COVID-19 del 25 novembre 2020 (ordinanza COVID-19 sui casi di rigore)).
In secondo luogo, in quanto questo Tribunale può pronunciarsi su un determinato oggetto, in linea di principio, solo in presenza di una decisione su opposizione (o su reclamo) emanata dall'organo amministrativo competente (cfr. STCA 38.2020.68 del 14 dicembre 2020 consid. 2.5.; STCA 38.2019.21 del 27 marzo 2019; STCA 35.2018.112 del 12 novembre 2018; STCA 42.2011.14 del 13 ottobre 2011; STCA 38.2007.14 del 14 marzo 2007 consid. 2.5.);
- per completezza va rilevato che la ricorrente ha ad ogni modo la possibilità di chiedere l’emissione di una decisione formale munita dell’indicazione dei rimedi di diritto all’autorità competente per gli aiuti in ambito dei casi di rigore.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti