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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 17 marzo 2021 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 23 febbraio 2021 emanata da |
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CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona) |
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ritenuto, in fatto
1.1. Il 28 aprile 2020 alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) è pervenuta la “Richiesta indennità di perdita di guadagno per il coronavirus” a far tempo dal 27 aprile 2020 in cui RI 1, quale motivo della sospensione dell’attività lavorativa come dipendente presso il __________ di __________, ha indicato “interruzione della custodia dei figli sotto i 12 anni da parte di terzi”, e meglio di sua figlia __________, nata il __________ 2017.
Egli ha precisato di non poter svolgere la propria attività tramite telelavoro e che anche l’altro genitore esercita un’attività lavorativa (cfr. doc. 4).
1.2. Con decisione del 23 luglio 2020 la Cassa ha negato a RI 1 il diritto a indennità perdita di guadagno Corona “considerato che i genitori hanno deciso di non far capo al nido d’infanzia” (cfr. doc. 3).
1.3. Il 23 febbraio 2021 la Cassa ha emesso una decisione su opposizione con cui ha confermato il proprio precedente provvedimento del 23 luglio 2020, rilevando:
" (…)
4. Nel caso concreto, entrambi i genitori di __________, facendo parte del “personale dei __________ o di altri ambiti d'interesse pubblico prioritario che non possono svolgere il proprio lavoro a domicilio”, avrebbero potuto usufruire del servizio offerto (e limitato) ai bambini di famiglie con professioni irrinunciabili e meglio di una struttura d’accoglienza (nido dell'infanzia) e ciò a maggior ragione - allineandosi il Governo cantonate alla Confederazione in tema di allentamenti - alla riapertura il 27 aprile 2020 di servizi fra i quali gli asili nido.
In tal senso, in assenza di cessazione della custodia dei figli da parte di terzi, ovvero di quella dispensata da una scuola dell'infanzia nel periodo oggetto della richiesta rispettivamente del congedo non pagato ottenuto dall'opponente a partire dal 27 aprile 2020, si conferma che non può essere riconosciuto il diritto all'lPG Corona.
(…)” (Doc. A1.1)
1.4. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, con tempestivo ricorso inoltrato al TCA il 17 marzo 2021, ha chiesto che venga integralmente accolta la propria richiesta volta all’ottenimento dell’IPG Corona per il periodo dal 27 aprile al 14 giugno 2020 (cfr. doc. I pag. 2).
A sostegno della propria pretesa la parte ricorrente, dopo aver evidenziato, da un lato, che RI 1 è il padre di __________ che, a tre anni compiuti il 3 maggio 2020, non raggiungeva l’età della Scuola dell’infanzia nel lasso di tempo determinante, dall’altro, che il medesimo lavorava al 100% quale dipendente comunale, mentre la mamma di __________ al 70% in una Casa Anziani, ha segnatamente addotto:
" (…) non è vero che il signor RI 1 svolgesse risp. svolga un'attività imprescindibile, tant'è vero che il Suo datore di lavoro l'ha lasciato a casa in modo che potesse procedere alla cura della piccola __________, ricordandogli espressamente l'accesso alle IPG, vista l'impossibilità per la moglie di provvedere Lei alla cura della bimba, lavorando in un settore essenziale.
Egli - semplicemente - se non avesse dovuto accudire la piccola __________, avrebbe potuto continuare a svolgere il proprio lavoro (e quindi ad essere retribuito) dal proprio datore di lavoro.
Egli ha smesso, o rispettivamente si è visto costretto a smettere, per curare la Sua bimba di 3 anni, tanto più che la moglie (essa sì!) svolgeva e svolge una professione in cui le era impossibile chiedere di poter rimanere a casa ad occuparsi della bimba.
È bene a questo proposito quindi ben differenziare tra entrambi i genitori e le loro differenti professioni e possibilità.
Del resto anche le disposizioni ricevute dal Nido erano ben chiare (cfr. doc. 5: circolare 3 "Allerta Coronavirus", con evidenziati in giallo i punti salienti per il caso concreto e doc. 6) e si concedeva la possibilità di custodia al nido, solo per quelle famiglie in cui entrambi i genitori lavoravano in settori imprescindibili (tutti e due infermieri, ecc.) e non potevano quindi (né l'uno né l'altro) occuparsi dei figli sotto i 12 anni.
In particolare in una tale circolare - sulla scorta di quanto ripreso dall'Ufficio del Medico Cantonale - veniva
espressamente chiesto come:
"(...) Le famiglie sono pertanto tenute ad organizzarsi autonomamente e senza ricorrere all'assistenza da parte di persone over 65 o vulnerabili".
E così - grazie alla disponibilità del datore di lavoro del signor RI 1 (cfr. doc. 3) - i genitori di __________ hanno fatto.
A pagina 2 di una tale circolare era specificata altresì la lista delle professioni che rientravano in quelle irrinunciabili e pacificamente la professione del signor RI 1 non rientra nelle stesse.
Procedendo a richiedere che __________ rimanesse tutti i giorni all'asilo Nido, autocertificando la relativa necessità come appena esposta, i signori RI 1 avrebbero attestato il falso.
Con la loro decisione, quindi, loro hanno non solo rispettato appieno le circolari e direttive menzionate, ma altresì hanno permesso al Nido di accogliere bambini senza alcuna effettiva possibilità di custodia.
Del resto - come confermato nel mail del 10.3.2021 (cfr. doc. 7) - era pacifico già ai tempi come la famiglia __________ non rientrasse "(...) nella categoria delle famiglie ammesse eccezionalmente".
Spettava al papà, lavoratore giovane e non essenziale, rimanere a casa ed occuparsi di __________ al posto dei nonni e del Nido, permettendo alla moglie - lavoratrice essenziale Lei - di continuare a lavorare.
AI proposito, di transenna, si specifica altresì come per Direttiva della Casa Anziani per cui lavora la signora (cfr. doc. 8) tutti i dipendenti erano tenuti a limitare al massimo i propri contatti (con relativi obblighi anche per i propri famigliari) ed ad attenersi a strette disposizioni. così da proteggere gli anziani in casa.
Pacifico che se la piccola __________ avesse continuato ad andare al Nido, le possibilità di contagio per la mamma sarebbero state decisamente maggiori, avendo la stessa giocato ogni giorno con diversi bimbi che provengono da diverse famiglie sparse su tutto il territorio.
A maggior ragione si ribadisce, quindi, la correttezza della scelta operata dalla famiglia __________, atta a proteggere non solo il loro nucleo famigliare ma pure gli anziani residenti sul luogo di lavoro della moglie. (…)” (Doc. I)
1.5. Nella sua risposta del 23 aprile 2021 la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. L’avv. RI 1, il 4 maggio 2021, ha in particolare comunicato che l’insorgente non ha ulteriori prove da indicare (cfr. doc. V).
1.7. Il doc. V è stato trasmesso per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. VI).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Cassa abbia, a ragione oppure no, negato al ricorrente il diritto all’indennità perdita di guadagno in relazione al coronavirus richiesta dal 27 aprile al 14 giugno 2020 a seguito della cessazione della custodia della figlia da parte di terzi.
Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel tempo.
L’art. 1 della Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) prevede:
" La presente legge disciplina la protezione dell’essere umano dalle malattie trasmissibili e prevede i provvedimenti necessari a tal fine.”
Giusta l’art. 2 cpv. 1 LEp:
" 1 La presente legge si prefigge di prevenire e combattere la comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili.”
Ex art. 6 cpv. 1 e 2 lett. a e b LEp, relativo alla situazione particolare, il Consiglio federale può, a fronte di un rischio elevato di contagio e di propagazione, o di un pericolo per la salute pubblica, o ancora di un rischio di gravi conseguenze per l’economia o per altri settori vitali, sentiti i Cantoni, ordinare provvedimenti nei confronti delle singole persone e della popolazione.
L’art. 7 LEp enuncia:
" Se una situazione straordinaria lo richiede, il Consiglio federale può ordinare i provvedimenti necessari per tutto il Paese o per talune parti di esso.”
2.2. Il Consiglio federale, fondandosi segnatamente sugli art. 185 cpv. 3 Cost, 6 e 7 LEp, ha emanato una serie di ordinanze riguardanti provvedimenti per combattere il coronavirus.
Il 13 marzo 2020 il Consiglio federale ha emesso l’Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (Ordinanza 2 Covid-19; RU 2020 773) con la quale ha adottato delle misure per ridurre il rischio di trasmissione e per combattere il coronavirus (COVID-19). I provvedimenti erano in particolare finalizzati a impedire o contenere la diffusione del coronavirus, a ridurre la frequenza delle trasmissioni e a proteggere le persone particolarmente a rischi (cfr. art. 1).
Ai sensi dell’art. 5, entrato in vigore il 16 marzo 2020 (cfr. art. 12):
" 1 Le attività presenziali in scuole, scuole universitarie e altri centri di formazione sono vietate.
2 Gli esami per i quali era già stata fissata una data possono svolgersi rispettando idonei provvedimenti di protezione.
3 Per la scuola elementare i Cantoni possono prevedere offerte di servizi per la custodia.”
L’Ordinanza 2 COVID-19 è stata modificata il 16 marzo 2020 con effetto dal 17 marzo 2020 (RU 2020 783).
Giusta l’art. 5 cpv. 3 e 4:
" 3 I Cantoni provvedono alle necessarie offerte di servizi per la custodia dei bambini che non possono essere accuditi privatamente. Per l’accudimento non si può ricorrere a persone particolarmente a rischio.
4 Le strutture di custodia collettiva diurna possono essere chiuse soltanto se le autorità competenti prevedono altre forme idonee di custodia.”
È stato inoltre introdotto l’art. 10b relativo alle persone particolarmente a rischio:
" 1 Le persone particolarmente a rischio devono restare a casa ed evitare gli assembramenti di persone.
2 Sono considerate particolarmente a rischio le persone a partire dai 65 anni e le persone che soffrono in particolare delle seguenti patologie: ipertensione arteriosa, diabete, malattie cardiovascolari, malattie croniche delle vie respiratorie, malattie o terapie che indeboliscono il sistema immunitario, cancro.”
L’art. 10b cpv. 1 dell’Ordinanza 2 COVID-19 il 1° aprile 2020 è stato modificato, con effetto dal 2 aprile 2020 (cfr. RU 2020 1131), come segue:
" 1 Le persone particolarmente a rischio sono chiamate a restare a casa e a evitare gli assembramenti.”
Dal 17 aprile 2020 l’art. 10b cpv. 1, 3 e 4 (cfr. RU 2020 1249) enuncia:
" 1 Le persone particolarmente a rischio sono chiamate a restare a casa e a evitare gli assembramenti. Se escono di casa, prendono provvedimenti particolari per poter rispettare le raccomandazioni dell’UFSP concernenti l’igiene e il distanziamento sociale.
3 Le categorie di persone di cui al capoverso 2 sono precisate nell’allegato 6 in base a criteri medici. L’elenco non è esaustivo. È fatta salva la valutazione clinica del rischio nel singolo caso.
4 L’UFSP aggiorna costantemente l’allegato 6.”
Il 29 aprile 2020 l’art. 5 dell’Ordinanza 2 COVID-19 è stato modificato con validità dall’11 maggio 2020 (RU 2020 1401):
" Art. 5 Scuola dell’obbligo e offerta di servizi di custodia parascolastica
1 L’insegnamento presenziale nella scuola dell’obbligo è consentito se è attuato un piano di protezione secondo il capoverso 2; i Cantoni decidono sullo svolgimento dell’insegnamento presenziale. Se non si svolge alcun insegnamento presenziale, i Cantoni mettono a disposizione un’offerta adeguata di servizi di custodia parascolastica.
2 L’UFSP definisce, in collaborazione con la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione, i provvedimenti con i quali ridurre al minimo il rischio di trasmissione per bambini e adolescenti, nonché per le persone che svolgono attività nella scuola. I Cantoni garantiscono che le corrispondenti prescrizioni siano attuate nel quadro di piani di protezione nelle scuole e nelle relative offerte di custodia parascolastica.
3 Le strutture di custodia collettiva diurna e le altre offerte di servizi di custodia parascolastica devono rispettare le raccomandazioni dell’UFSP concernenti l’igiene e il distanziamento sociale. L’articolo 6a si applica per analogia.
4 L’autorità cantonale competente controlla l’attuazione dei piani di protezione.”
Dal 6 giugno al 5 luglio 2020 l’art. 5 dell’Ordinanza 2 COVID-19 (cfr. RU 2020 1815) prevede:
" Art. 5 Scuola dell’obbligo, scuole del livello secondario II e del livello terziario e altri centri di formazione
1 L’insegnamento presenziale nella scuola dell’obbligo, nelle scuole del livello secondario II e del livello terziario e in altri centri di formazione è consentito se è attuato un piano di protezione secondo i capoversi 4–6.
2 I Cantoni decidono sullo svolgimento dell’insegnamento presenziale nella scuola dell’obbligo, nelle scuole del livello secondario II e nelle scuole cantonali del livello terziario.
3 Se nella scuola dell’obbligo non si svolge alcun insegnamento presenziale, i Cantoni mettono a disposizione un’offerta adeguata di servizi di custodia parascolastica.
4 L’UFSP definisce per la scuola dell’obbligo, le scuole del livello secondario II e le scuole cantonali del livello terziario, dopo aver sentito la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione, e per il settore universitario, la Conferenza dei rettori delle scuole universitarie (swissuniversities), i provvedimenti con i quali ridurre al minimo il rischio di trasmissione per gli allievi e gli studenti, nonché per le persone che svolgono attività nella scuola. I Cantoni garantiscono che le corrispondenti prescrizioni siano attuate nel quadro di piani di protezione nelle scuole e nelle relative offerte di custodia parascolastica.
5 Per il settore dei politecnici federali (settore dei PF), l’UFSP definisce i provvedimenti di cui al capoverso 4 in collaborazione con il Consiglio dei PF. Quest’ultimo garantisce che le corrispondenti prescrizioni siano attuate nel quadro di piani di protezione nel settore dei PF.
6 Tutti gli altri centri di formazione, nonché le strutture di custodia collettiva diurna e le altre offerte di servizi di custodia parascolastica devono elaborare e attuare un piano di protezione. L’articolo 6d si applica per analogia.
7 L’autorità cantonale competente controlla l’attuazione dei piani di protezione.”
Con effetto dal 6 giugno 2020 l’art. 10b cpv. 1 è stato abrogato (cfr. RU 2020 1820).
2.3. Per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus il Consiglio federale ha, inoltre, adottato l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31) del 20 marzo 2020, entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi (RU 2020 871).
L’art. 2 della menzionata Ordinanza, relativo agli aventi diritto, prevede in particolare
" 1 Hanno diritto a un’indennità i genitori di figli di età inferiore a 12 anni compiuti e le altre persone che adempiono le seguenti condizioni:
a. devono interrompere l’attività lucrativa a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità conformemente agli articoli 35 e 40 della legge del 28 settembre 2012 sulle epidemie (LEp) in relazione con l’epidemia di coronavirus (COVID-19),
1. in seguito alla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi, o
2. perché sono stati messi in quarantena;
b. al momento dell’interruzione dell’attività lucrativa sono:
1. salariati ai sensi dell’articolo 10 LPGA, o
2. indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA;
c. sono assicurati obbligatoriamente ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
2 I genitori che devono interrompere la loro attività lucrativa per occuparsi della custodia dei figli non hanno diritto all’indennità durante le vacanze scolastiche.
3 Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA che, in seguito a un provvedimento di cui all’articolo 6 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 20206 subiscono una perdita di guadagno.
4 L’indennità è sussidiaria rispetto a tutte le prestazioni di assicurazioni sociali e assicurazioni secondo la legge del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione nonché ai pagamenti effettuati dai datori di lavoro in virtù dell’obbligo di continuare a versare il salario.
5 Per custodia dei figli da parte di terzi si intende quella dispensata nelle strutture di custodia collettiva diurna, nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole, nonché da persone singole, se queste sono particolarmente esposte al rischio dell’epidemia di coronavirus ai sensi dell’ordinanza 2 COVID-19.
6 Entrambi i genitori possono avere diritto all’indennità a causa della cessazione della custodia dei figli da parte di terzi. Il diritto può tuttavia essere fatto valere soltanto per un’indennità giornaliera per giorno di lavoro.
7 I genitori affilianti hanno diritto all’indennità, se si sono assunti gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento ed educazione dell’affiliato.
8 Se una persona ha diritto all’indennità in virtù di più provvedimenti della LEp, è versata soltanto un’indennità giornaliera.”
L’art. 3 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno precisa che per le persone con compiti di custodia, il diritto inizia il quarto giorno successivo all’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 2 (cpv. 1), che il diritto si estingue con la revoca dei provvedimenti adottati conformemente agli articoli 7, 35 e 40 LEp (cpv. 3).
Secondo l’art. 4 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno l’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e ogni cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).
L’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità (art. 5 cpv. 1 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno) e ammonta al massimo a 196 franchi giorno (cpv. 3).
Il diritto all’indennità deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno).
Secondo l’art. 8 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv. 1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).
Il 16 aprile 2020 l’art. 2 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è stato modificato con effetto retroattivo dal 17 marzo (RU 2020 1257). In particolare il tenore dei cpv. 1, 1bis, 2 e 5 è il seguente:
" 1 Se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1bis, hanno diritto a un’indennità:
a. i genitori di figli di età inferiore a 12 anni compiuti;
b. i genitori di figli minorenni che hanno diritto a un supplemento per cure intensive secondo l’articolo 42ter capoverso 3 della legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI);
c. i genitori di figli di età inferiore a 20 anni compiuti che frequentano una scuola speciale;
d. altre persone.
1bis Le persone di cui al capoverso 1 hanno diritto all’indennità, se adempiono le seguenti condizioni:
a. devono interrompere l’attività lucrativa a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità conformemente agli articoli 35 e 40 della legge del 28 settembre 2012 sulle epidemie (LEp) in relazione con l’epidemia di coronavirus (COVID-19):
1. in seguito alla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi, o
2. perché sono state messe in quarantena;
b. al momento dell’interruzione dell’attività lucrativa sono:
1. salariate ai sensi dell’articolo 10 LPGA, o
2. indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA;
c. sono assicurate obbligatoriamente ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
2 I genitori che devono interrompere la loro attività lucrativa per occuparsi della custodia dei figli non hanno diritto all’indennità durante le vacanze scolastiche, salvo se la custodia avrebbe dovuto essere assunta da una persona particolarmente a rischio ai sensi dell’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 20206 o da un servizio messo a disposizione dalla scuola.
(…).
5 Per custodia dei figli da parte di terzi secondo il capoverso 1bis lettera a numero 1 s’intende quella dispensata nelle strutture di custodia collettiva diurna, nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole e nelle istituzioni ai sensi dell’articolo 27 LAI, nonché da persone singole, se queste sono particolarmente esposte al rischio dell’epidemia di COVID-19 ai sensi dell’ordinanza 2 COVID-19.”
L’art. 2 cpv. 2, nella modifica del 1° luglio 2020, entrata in vigore retroattivamente al 17 marzo 2020 (cfr. RU 2020 2729), prevede:
" 2 I genitori che devono interrompere la loro attività lucrativa per occuparsi della custodia dei figli non hanno diritto all’indennità durante le vacanze scolastiche, salvo se la custodia avrebbe dovuto essere assunta da una persona particolarmente a rischio ai sensi dell’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 20202 o da un servizio messo a disposizione dalla scuola.”
Dal 17 settembre 2020 l’art. 2 cpv. 1bis, 2 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno enuncia (cfr. RU 2020 3705):
" 1bis Le persone di cui al capoverso 1 hanno diritto all’indennità se adempiono le seguenti condizioni:
a. devono interrompere l’attività lucrativa a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità conformemente all’articolo 6 capoverso 2 lettere a o b, 35 oppure 40 della legge del 28 settembre 20122 sulle epidemie (LEp) in relazione con il coronavirus e subiscono una perdita di guadagno:
1. perché la custodia dei figli da parte di terzi è cessata a causa di:
– una chiusura temporanea ordinata all’istituto, segnatamente alla scuola dell’infanzia, alla struttura di custodia collettiva diurna, alla scuola oppure allo stabilimento o al laboratorio secondo l’articolo 27 capoverso 1 LAI, o
– di una quarantena ordinata alla persona prevista per la custodia dei figli, o
2. perché nei loro confronti o nei confronti dei figli è stata ordinata una quarantena;
2 I genitori che devono interrompere la loro attività lucrativa per occuparsi della custodia dei figli durante le vacanze scolastiche hanno diritto all’indennità soltanto se l’istituto previsto per la custodia è stato chiuso o se la persona prevista per la custodia è stata messa in quarantena.”
L’art. 2 cpv. 5 è stato abrogato (RU 2020 3706).
2.4. Nella Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020 (stato: 15 aprile 2021), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è stata costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 15 versioni, cfr. CIC versione 15, stato al 15 aprile 2021 pag. 2-19; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).
Il p.to 3.2.1. della Circolare valida dal 17 marzo 2020 riguarda il “diritto derivante dalla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi” e prevede:
" 1029 Hanno diritto all’indennità i genitori di figli di età inferiore a 12
anni compiuti che interrompono l’attività lucrativa in seguito alla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi dovuta ai provvedimenti ordinati dalle autorità secondo l’ordinanza 2 COVID-19.
1030 Per «custodia dei figli da parte di terzi» s’intende quella
dispensata nelle strutture di custodia collettiva diurna, nelle scuole nell’infanzia o nelle scuole. Il diritto all’indennità sussiste anche quando cessa la custodia dei figli da parte di una persona singola, se questa rientra tra le persone particolarmente a rischio ai sensi dell’ordinanza 2 COVID19. Sono considerate particolarmente a rischio le persone a partire dai 65 anni e le persone che soffrono in particolare delle seguenti patologie: ipertensione arteriosa, diabete, malattie cardiovascolari, malattie croniche delle vie respiratorie, indebolimento del sistema immunitario a causa di malattie o terapie, cancro.
1031 Durante le vacanze scolastiche ufficiali non sussiste alcun diritto all’indennità, se di solito in questo periodo la scuola è chiusa e non è prevista un’offerta di custodia.
1032 Se di solito durante le vacanze scolastiche la custodia è assunta da una persona particolarmente a rischio (v. N. 1030), che per questo motivo non può farlo, si ha diritto all’indennità.
1033 I genitori affilianti hanno diritto all’indennità, se hanno accolto gratuitamente e durevolmente gli affiliati per mantenerli ed educarli (v. N. 3310 DR).
1034 Se durante l’attuazione dei provvedimenti l’affiliato torna da uno dei genitori biologici, il diritto dei genitori affilianti si estingue. Se sono adempiute le condizioni necessarie, nasce un nuovo diritto per i genitori biologici.”
Il p.to 3.4. si riferisce alla nascita del diritto. Il N. 1049 enuncia:
" 1049 Per le persone con compiti di custodia, il diritto nasce il
quarto giorno successivo all’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 2 dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno. Il termine d’attesa decorre al più presto dal 16 marzo 2020 (data della chiusura delle scuole a livello nazionale).
Ai sensi del p.to 3.6. “riscossione dell’indennità” N. 1055:
" 1055 Alle persone che hanno diritto all’indennità in seguito alla
cessazione della custodia dei figli da parte di terzi, vengono versate due indennità giornaliere supplementari per ogni cinque indennità giornaliere.”
Giusta il p.to 4.1. N. 1058 relativo al principio dell’importo dell’indennità:
" L’indennità ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito dall’avente diritto immediatamente prima dell’interruzione dell’attività lucrativa.”
Nella versione 2 della CIC, stato al 17 aprile 2020, al p.to 3.2.1. sono stati introdotti i N. 1029.1 e 1029.2 ed è stato modificato il N. 1031:
" 1029.1 Questa disposizione è applicabile per analogia ai genitori di:
04/20 – minorenni che hanno diritto a un supplemento per cure intensive dell’AI e la cui scuola speciale o il cui centro d’integrazione è stato chiuso;
– giovani fino a 20 anni compiuti che frequentano una scuola speciale chiusa a causa dei provvedimenti ordinati dalle autorità.
1029.2 Se l’attività lucrativa può essere svolta da casa (telelavoro), si
04/20 ha diritto all’indennità soltanto se non è più possibile farlo o è stato necessario ridurre il grado d’occupazione in seguito alla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi, con una conseguente perdita di guadagno. Quest’ultima deve essere comprovata (sospensione dell’attività, riduzione del grado d’occupazione).
(…)
1031 Durante le vacanze scolastiche ufficiali non sussiste alcun
04/20 diritto all’indennità, se di solito in questo periodo la scuola è chiusa e non è prevista un’offerta di custodia. Questo vale per analogia anche per le scuole speciali e le istituzioni per bambini e giovani con disabilità.”
La CIC versione 3, stato al 13 maggio 2020, contempla il nuovo N. 1031.1:
" 1031.1 Se la frequenza della scuola è possibile soltanto in misura
05/20 parziale o con limitazioni a causa di restrizioni cantonali, la cessazione della custodia dei figli da parte di terzi sussiste ancora in parte. I genitori devono comprovarla adeguatamente.”
Nella versione 4, stato al 20 maggio 2020, è stato precisato il N. 1058 e introdotto il N. 1058.1:
" 1058 L’indennità ammonta all’80 per cento del reddito medio
dell’attività lucrativa conseguito dall’avente diritto immediatamente prima dell’interruzione dell’attività lucrativa. Per il calcolo dell’indennità giornaliera, il reddito mensile soggetto all’AVS è diviso per 30, conformemente alle prescrizioni di calcolo vigenti per le IPG/IMat.”
1058.1 Se il diritto è esercitato in seguito alla cessazione della
05/20 custodia da parte di terzi, l’indennità ammonta all’80 per cento della perdita di guadagno subita nel periodo in questione, convertita in importo giornaliero. L'avente diritto o il suo datore di lavoro devono comunicare alla cassa di compensazione il periodo in questione e la perdita di guadagno, in percentuale o in franchi. L’indennità giornaliera fissata sulla base della perdita di guadagno in percentuale o in franchi è versata per l’intero periodo di riscossione e non soltanto per singoli giorni.”
Esempio
Un genitore lavora abitualmente all’80 per cento dal lunedì al giovedì e consegue un salario mensile di 4000 franchi. A causa della cessazione della custodia dei figli da parte di terzi lavora un giorno in meno alla settimana, il che corrisponde a una perdita di guadagno del 25 per cento, ovvero di 1000 franchi. Il genitore ha pertanto diritto a un’indennità pari all’80 per cento della perdita di guadagno (vale a dire a 800 fr. al mese o un’indennità giornaliera di 26.50 fr. per giorno civile).”
I nuovi N. 1030.1 e 1032 della versione 6, stato al 3 luglio 2020, prevedono:
" 1030.1 Va considerato che le raccomandazioni per le persone
07/20 particolarmente a rischio sono state revocate il 6 giugno 2020 e che a partire da quella data in questi casi non sussistono più le condizioni di diritto.
(…)
1032 Se di solito durante le vacanze scolastiche la custodia è
07/20 assunta da una persona particolarmente a rischio (v. N. 1030), che per questo motivo non può farlo, si ha diritto all’indennità ma al massimo fino al 5 giugno 2020.”
2.5. Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77 ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In proposito cfr. STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009.
2.6. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che il ricorrente è dipendente del __________ di __________ in qualità di operaio qualificato e sorvegliante AAP a tempo pieno dal 1° aprile 2008 (cfr. doc. A 1.2; A3).
Sua moglie, __________, è attiva presso la __________ quale responsabile dell’amministrazione & controlling e servizi generali (cfr. doc. 4A).
Il __________ 2017 è nata la loro figlia __________ (cfr. doc. 4).
__________, dopo il regolare congedo maternità, ha ripreso la propria attività lavorativa al 50% fino al 31 agosto 2018 e al 70% dal 1° settembre 2018. La medesima ha, inoltre, concordato con il proprio datore di lavoro che dal 1° settembre 2020 il suo grado di occupazione sarebbe stato pari o superiore all’80% (cfr. doc. A2).
Precedentemente alla pandemia di coronavirus la moglie dell’insorgente lavorava, quindi, al 70%.
__________ frequentava l’asilo nido __________ di __________ gestito dalla __________ il mercoledì dalle ore 7:00 alle ore 15:30 e il giovedì dalle 7:00 alle 19:00 (cfr. doc. A4).
In un messaggio di posta elettronica del 26 aprile 2020 il ricorrente ha indicato che nei restanti tre giorni la figlia era accudita “un po’ dai nonni materni (nati nel 1948/1947) e un po’ dalla nonna paterna (nata nel 1946)” (cfr. doc. 4A).
Il 6 marzo 2020 il Consiglio di Stato ha introdotto delle limitazioni delle visite nelle case anziani per limitare la diffusione del coronavirus (cfr. https://www4.ti.ch/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=187404&cHash=144cc8d0102c0ead622bea23643aa9f3).
Nel messaggio del 26 aprile 2020 l’insorgente ha asserito che sua moglie ha, conseguentemente, deciso di tenere a casa __________ dall’asilo nido per maggiore sicurezza verso gli ospiti della casa anziani in cui lavora, lasciando che i nonni si occupassero anche al mercoledì e giovedì della bambina (cfr. doc. 4A). In effetti l’asilo nido __________, il 30 luglio 2020, ha attestato che la piccola ha frequentato fino al 12 marzo 2020 (cfr. doc. A4).
Dal 16 marzo 2020 non si poteva più ricorrere alle persone particolarmente a rischio (ad esempio alle persone dai 65 anni in su) per l’accudimento dei bambini (cfr. art. 5 cpv. 3 e 10b dell’Ordinanza 2 COVID-19 del 16 marzo 2020; consid. 2.2.). A seguito di ciò e della chiusura delle attività, è stato l’insorgente ad accudire __________ “dal lunedì al giovedì svolgendo la mia attività unicamente il venerdì per coprire unicamente i bisogni della popolazione secondo il programma impartito dal Comune” (cfr. doc. 4A).
L’asilo nido __________, dal 17 marzo 2020, ha offerto un servizio di accudimento unicamente alle famiglie che hanno comprovato un bisogno certificato, in quanto occupati in ambiti professionali che richiedevano la loro presenza (cfr. doc. A6; 2 allegato B).
Secondo le disposizioni “Covid-19: direttive inerenti l’attività dei nidi d’infanzia, dei centri extrascolastici e delle famiglie diurne in merito a aspetti organizzativi ed economici” (Stato al 10 aprile 2020, in vigore dal 14 aprile 2020) dell’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG):
" (…) I nidi dell’infanzia, i centri extrascolastici e le famiglie diurne interrompono la loro attività ordinaria continuando a garantire l’erogazione di prestazioni di accudimento limitatamente alle situazioni in cui, per ragioni familiari, i bambini (0-12 anni) non hanno la possibilità di restare al domicilio. Le famiglie sono pertanto tenute ad organizzarsi autonomamente senza ricorrere all’assistenza da parte di persone over 65 o vulnerabili
(…).
In primis, le famiglie sono tenute a:
- richiedere al proprio datore di lavoro la possibilità del telelavoro
- far capo ad eventuali altre soluzioni di supporto al domicilio
- organizzarsi con tutte le modalità possibili per evitare il ricorso alle strutture preposte, concordando nel limite del possibile con i rispettivi datori di lavoro la possibilità di combinare gli orari di lavoro con i colleghi
- in caso di famiglie separate, divorziate o ricostituite, laddove consentito, far capo all’ex-convivente, rispettivamente al partner.
Valutata l’evoluzione della situazione epidemiologica, il ricorso alla struttura o servizio d’accoglienza viene limitato ai bambini di famiglie che lavorano in ambiti professionali irrinunciabili per la società, in ambiti professionali per i quali non è stata decretata la chiusura (Cfr. Punti n. 2-5 della Risoluzione Governativa 1722 del 6 aprile 2020) o nei quali è stata concessa la possibilità di ripresa dell’attività vincolata a determinate condizioni (Punti n. 6-18 della Risoluzione Governativa 1722 del 6 aprile 2020) e che non hanno potuto ricorrere alle soluzioni alternative menzionate al paragrafo precedente. Quali professioni irrinunciabili si intendono:
- Personale ospedaliero e di altre istituzioni sanitarie (ogni professione) e professionisti della salute (p.es. psicoterapeuti) che offrono prestazioni urgenti e quindi non rinviabili, in riferimento all’art. 10a cpv.2 dell’Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19)
- Personale di sicurezza
- Protezione civile o esercito mobilizzato
- Trasporti indispensabili
- Approvvigionamento alimentare
- Farmacie
- Personale di strutture socio-educative
- Personale dello Stato, personale dei comuni o di altri ambiti d’interesse pubblico prioritario che non possono svolgere il proprio lavoro a domicilio
(…)” (cfr. https://www.kibesuisse.ch/fileadmin/Dateiablage/kibesuisse _Dokumente/Corona/Direttive_UFAG_del_10.4.2020__in_vigore_dal_14.4.2020.pdf)
Il 17 aprile 2020 la __________ ha comunicato ai genitori dei bambini iscritti all’asilo __________ che:
" (…) abbiano appreso con gioia che a partire dal prossimo 27 aprile vi sarà una lenta e graduale ripresa delle attività commerciali a livello cantonale.
Per poter pianificare il rientro dei vostri figli nei nostri enti sarebbe auspicabile un breve periodo di ambientamento e per ottimizzare l’organizzazione educativa, vi chiediamo cortesemente di volerci annunciare un’eventuale presenza entro lunedì 20 aprile alle ore 12.00.
Vi informiamo inoltre che il personale presente in sede sarà dotato di materiale di protezione (mascherine, guanti e copricapi) richiesto esplicitamente dall’ufficio cantonale preposto. (…)” (Doc. 4B)
Il __________ di __________, il 20 aprile 2020, ha avvisato i propri dipendenti che “a contare da lunedì 27 aprile 2020, fatta eccezione per eventuali altre direttive vigenti ed esclusi i docenti e il personale operante nell’ambito scolastico, per tutti i dipendenti comunali sono abrogate le misure straordinarie introdotte a partire dal 16 marzo 2020 e, di conseguenza, si torna al normale regime di lavoro. Richieste particolari, per motivate esigenze, dei singoli dipendenti dovranno essere sottoposte per decisione al __________ (…)” (cfr. doc. 2 allegato C)
Il 28 aprile 2020 il __________ di __________ ha, poi, emanato all’attenzione del ricorrente la seguente risoluzione municipale n. 294:
" con riferimento all’emergenza sanitaria in atto che esige precise regole di comportamento circa i rapporti interpersonali,
tenuto conto della sua necessità di accudire la figlia __________ che non può essere lasciata, come d’abitudine, ai nonni over 65 anni quando sua moglie Laura ha impegni professionali ai quali non può venire meno,
esaminata la sua richiesta del 26 aprile 2020 e valutate le alternative praticabili,
considerato che, nell’ambito del regime speciale applicato dal 16 marzo 2020 per i dipendenti del __________ di __________, ha potuto beneficiare, senza alcun aggravio, del tempo occorrente pe svolgere questa funzione di cura della figlia,
le comunichiamo con piacere che il __________ di __________ ha deciso volentieri, date le particolari ed eccezionali circostanze, di concederle il congedo speciale richiesto, del quale può beneficiare secondo le sue effettive necessità famigliari e fintanto vi sarà il bisogno.
- Il congedo è inteso non pagato con, di principio, eventuali indennità IPG a suo diretto favore, riservate eventuali altre disposizioni o accordi che dovessero presentarsi in materia.
- La gestione del congedo e relativi tempi di lavoro devono essere concordati nel dettaglio con il __________.
- I giorni di assenza e di lavoro devono possibilmente essere definiti a scadenza settimanale.
- Lo stipendio mensile sarà adattato di conseguenza e versato in base all’effettivo grado di occupazione.
(…)” (Doc. 4C; in proposito cfr. pure doc. A3)
Il 28 aprile 2020 alla Cassa è pervenuta la “Richiesta indennità di perdita di guadagno per il coronavirus” a far tempo dal 27 aprile 2020 in cui RI 1, quale motivo della sospensione dell’attività lavorativa ha indicato “interruzione della custodia dei figli sotto i 12 anni da parte di terzi”, specificando di non poter svolgere la propria attività tramite telelavoro e che anche l’altro genitore esercita un’attività lavorativa (cfr. doc. 4; consid. 1.1.).
Tramite la Circolare 6 del 6 maggio 2020 la __________ ha così informato i genitori:
" (…) Il 1° maggio ci sono state inoltrate le disposizioni inerenti all’attività dei nidi d’infanzia e dei centri extrascolastici e che sono entrate in vigore il 4 maggio 2020. Per conoscenza vi inviamo tali disposizioni nella versione integrale. Per chiarezza, qui di seguito, si riassume la questione riguardo alle priorità dare alle famiglie che necessitano di rientrare al nido:
- Bambini di famiglie che lavorano in ambiti professionali irrinunciabili per la società (consegna della relativa autocertificazione).
- Ambiti professionali per i quali non è stata decretata la chiusura o nei quali è stata concessa la possibilità di ripresa dell’attività vincolata a determinate condizioni (consegna della relativa autocertificazione).
- Bambini il/i cui genitore/i svolge/ono il telelavoro non consentendo l’accudimento (consegna della relativa autocertificazione accompagnata dalla dichiarazione del datore di lavoro).
- Alle situazioni di bambini o famigliari ritenute più vulnerabili e bisognose di supporto (invio della richiesta scritta che verrà sottoposta alle autorità competenti per l’approvazione).
(…)” (Doc. 2 allegato B)
__________ non ha frequentato l‘asilo nido fino al 16 giugno 2020 (cfr. doc. A7).
Con decisione del 23 luglio 2020, confermata dalla decisione su opposizione del 23 febbraio 2021, la Cassa ha negato al ricorrente il diritto a indennità perdita di guadagno Corona considerato che i genitori, che non possono svolgere il proprio lavoro a domicilio, hanno deciso di non far capo al nido d’infanzia (cfr. doc. 3; A 1.1; consid. 1.2.; 1.3.).
2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile innanzitutto ribadire che dal 16 marzo 2020 le attività presenziali nelle scuole sono state vietate e che per la scuola elementare i Cantoni potevano prevedere offerte di servizi per la custodia (cfr. art. 5 cpv. 1 e 3 Ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020; consid. 2.2.).
Dal 17 marzo 2020 è, poi, stato stabilito che i Cantoni provvedevano alle necessarie offerte di servizi per la custodia dei bambini che non potevano essere accuditi privatamente e che per l’accudimento dei bambini non si poteva ricorrere a persone particolarmente a rischio, segnatamente persone a partire dai 65 anni, che erano chiamate a restare a casa (cfr. art. 5 cpv. 3; 10b Ordinanza 2 COVID-19 del 16 marzo 2020; consid. 2.2.).
L’insegnamento presenziale nella scuola dell’obbligo è stato consentito, se attuato un piano di protezione, dall’11 maggio 2020. Se non si svolgeva alcun insegnamento presenziale, i Cantoni mettevano a disposizione un’offerta adeguata di servizi di custodia parascolastica (cfr. art. 5 dell’Ordinanza 2 COVID-19 del 29 aprile 2020, consid. 2.2.).
Le persone particolarmente a rischio hanno potuto riprendere la loro vita sociale, andare in giro e, nel caso ad esempio dei nonni, curare i nipoti dal 6 giugno 2020 (cfr. consid. 2.2.: art. 10b Ordinanza 2 COVID-19 abrogato dal 6 giugno 2020; 2.4.; https://www.cdt.ch/svizzera/ecco-tutti-gli-allentamenti-dal-6-giugno-CA2736664?_sid=E5w67OO3).
2.8. In concreto la figlia del ricorrente, __________, è nata il __________ 2017, per cui, avendo compiuto i tre anni soltanto il __________ 2020, nella primavera 2020 non poteva ancora essere ammessa alla scuola dell’infanzia (cfr. art. 14 della Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare: “La scuola dell’infanzia accoglie i bambini dai tre ai sei anni di età”), che, peraltro, è obbligatoria dai quattro anni (cfr. art. 6 della Legge della scuola: “la frequenza della scuola è obbligatoria per tutte le persone residenti nel Cantone, dai quattro ai quindici anni di età”).
Al riguardo cfr. Rapporto 7586R del 1° marzo 2021 della Commissione formazione e cultura sulla mozione 12 marzo 2018 presentata da Nadia Ghisolfi “Modifica delle direttive sulla frequenza nella scuola dell’infanzia: per un vero accesso dei bambini di 3 anni alla scuola dell’infanzia” (cfr. pure messaggio del 3 ottobre 2018 n. 7586; https://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/rapporti/24810_7586R.pdf).
ll Gran Consiglio ha approvato il rapporto della Commissione formazione sulla mozione del 2018 il 16 marzo 2021.
La bambina, in effetti, frequentava l’asilo nido __________ due giorni alla settimana, ovvero il mercoledì e il giovedì a __________, dove la mamma lavora alle dipendenze della __________ (cfr. consid. 2.6.).
Pertanto quanto asserito nella decisione su opposizione, e meglio che in casu sarebbe assente la cessazione della custodia dei figli da parte di terzi, ovvero quella dispensata da una scuola dell’infanzia nel periodo oggetto della richiesta, rispettivamente del congedo non pagato ottenuto dall’insorgente (cfr. doc. A 1.1 pag. 5), non corrisponde alla realtà.
A differenza della scuola dell’obbligo che - quella pubblica - è gratuita (cfr. art. 7 della Legge della scuola), come conseguentemente il servizio di custodia messo a disposizione dalla scuola a favore dei genitori la cui presenza sul posto di lavoro era necessaria (cfr. Comunicato stampa del Consiglio di Stato, Stato Maggiore Cantonale di Condotta del 13 marzo 2020: “a partire da lunedì 16 marzo decade l’obbligo di frequenza per tutte le scuole dell’obbligo (scuola dell’infanzia, scuole elementari e scuola media). Al fine di scongiurare il rischio di scambio intergenerazionale, al più tardi da martedì 17 marzo sarà garantito presso le sedi scolastiche un servizio di accudimento per gli allievi che per ragioni familiari non possono restare a casa”; https://www4.ti.ch/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=187449&cHash= 4f5354312e8016d4c62a84d156700432), gli asili nido sono a pagamento.
Presso l’asilo nido __________ la retta mensile a carico della famiglia __________ per il mercoledì (3/4 giornata) e il giovedì (giornata intera) ammontava a fr. 410.-- (cfr. doc. A4).
Una maggiore frequenza presso l’asilo avrebbe comportato un aumento significativo del relativo costo.
A titolo informativo giova evidenziare che, dal 1° agosto 2020, il prezzo dell’abbonamento mensile ¾ di giornata era di fr. 615.-- per 3 volte alla settimana, di fr. 790.-- per 4 volte e di fr. 880.-- per 5 volte. Il costo dell’abbonamento mensile giornata intera corrispondeva a fr. 725.-- per 3 volte alla settimana, a fr. 945.--, per 4 volte e a fr. 1’100.-- per 5 volte. Fuori abbonamento ¾ giornata con il pranzo era fatturata fr. 70.--, mentre la giornata intera con il pranzo fr. 90.-- (cfr. doc. 2 allegato A1).
Tutto ben considerato, dunque, dal 27 aprile 2020, allorché i dipendenti del __________ di __________ sono tornati al normale regime di lavoro (cfr. doc. 2 allegato C; avviso del 20 aprile 2020 da parte del __________ di __________; consid. 2.6.), ritenuto, da una parte che __________ ha lavorato in presenza anche precedentemente al 27 aprile 2020, dall’altra e soprattutto, che i nonni con più di 65 anni dovevano astenersi dalla cura dei nipoti fino al 6 giugno 2020 (cfr. consid. 2.2.; 2.7.), non si poteva pretendere che la famiglia __________ aumentasse i giorni di frequenza all’asilo nido di __________, sempre che questa opzione fosse attuabile dal profilo della disponibilità della struttura di __________.
Tuttavia la bambina avrebbe potuto e dovuto riprendere l’asilo nido per le due giornate concordate nell’abbonamento sottoscritto dalla famiglia __________, ossia il mercoledì e il giovedì (cfr. doc. A4).
In effetti l’asilo nido __________, già il 17 aprile 2020, aveva contattato i genitori in vista delle riaperture del 27 aprile 2020, chiedendo di comunicare entro il 20 aprile un’eventuale presenza (cfr. doc. 4B; consid. 2.6.). L’accoglienza era in particolare prevista per i bambini di famiglie che lavorano in ambiti professionali irrinunciabili per la società, rispettivamente in settori professionali per i quali era stata decretata la possibilità di ripresa dell’attività a determinate condizioni (cfr. consid. 2.6.), come era il caso di __________, la cui madre lavora per una Casa Anziani - benché nel settore amministrativo e dei servizi generali (del resto anche nel lasso di tempo a decorrere da metà marzo 2020 la medesima ha svolto la propria attività in presenza; cfr. doc. 4A) - e il cui padre è attivo per il __________ di __________ che è tornato al normale regime di lavoro (ad eccezione del personale scolastico) a far tempo dal 27 aprile 2020 (cfr. consid. 2.6.).
Il fatto che la moglie del ricorrente sia alle dipendenze di una Casa Anziani non impediva il rientro all’asilo nido dal 27 aprile 2020.
Ciò si desume dalle direttive dell’Istituto __________ che, come indicato nel ricorso (cfr. doc. I pag. 4), prevedevano che i dipendenti e i loro familiari limitassero al massimo i propri contatti, evitando in particolare di recarsi in luoghi affollati, spostamenti e viaggi. Essi erano tenuti a rispettare le distanze sociali, a utilizzare la mascherina sui mezzi pubblici e a riferire immediatamente alla Direzione se erano entrati in contatto con persone con sintomatologia simil COVID o positive in modo da assumere immediatamente le misure del caso e/o le necessarie precauzioni.
Non vi era, però, un divieto generale per i familiari di svolgere la propria attività (se necessaria la presenza), rispettivamente di frequentare le scuole (cfr. doc. A8).
D’altra parte, gli asili nido erano tenuti, in ogni caso, ad adottare tutti i provvedimenti possibili al fine di limitare al massimo i contatti all’interno della struttura (cfr. https://www.kibesuisse.ch/fileadmin/Dateiablage/kibesuisse_Dokumente/Corona/Direttive_UFAG_del_10.4.2020__in_vigore_dal_14.4.2020.pdf.).
L’asilo nido __________ applicava, altresì, le misure di prevenzione come il distanziamento sociale e il personale presente era dotato di materiale di protezione (mascherine, guanti e copricapi; cfr. doc. 2 allegato A).
2.9. Per quanto concerne i tre giorni alla settimana (lunedì, martedì e venerdì) in cui __________ non avrebbe comunque frequentato l’asilo nido __________, la famiglia __________, nel periodo a decorrere dal 27 aprile 2020, è stata confrontata con la cessazione della custodia da parte di terzi, e meglio di persone particolarmente esposte al rischio dell’epidemia di COVID-19 ai sensi dell’art. 2 cpv. 5 dell’Ordinanza COVOD-19 perdita di guadagno (cfr. consid. 2.3.), ovvero dei nonni materni e della nonna paterna, per due giorni alla settimana, e meglio il lunedì e il martedì quando la madre lavorava presso la Casa Anziani e il padre, pure, avrebbe dovuto riprendere il suo normale regime di lavoro (cfr. consid. 2.6.).
Dal 27 aprile 2020, infatti, i nonni (a partire dai 65 anni) potevano sì rivedere i nipoti ma non prendersene cura (cfr. https://www.swissinfo.ch/ita/covid-19--bimbi-nonni--un-abbraccio-ok--ma-no-a-custodia/45719682).
Il venerdì è, invece, escluso, siccome la madre di __________ non lavorava.
Dagli orari di lavoro registrati della moglie dell’insorgente si evince, infatti, che la stessa, nei mesi di aprile e maggio 2020, in cui era attiva al 70% (cfr. doc. A2), lavorava dal lunedì al giovedì per un totale di 28 ore dovute (70% di 40 ore settimanali; cfr. doc. A2).
Il ricorrente, il 26 aprile 2020, ha d’altronde affermato di aver accudito la figlia, durante il periodo di confinamento da metà marzo al 26 aprile 2020, dal lunedì al giovedì e di aver svolto la propria attività lavorativa di operaio comunale qualificato unicamente il venerdì (cfr. doc. 4A; consid, 2.6.).
Il congedo speciale per esigenze familiari concesso all’insorgente dal __________ di __________ il 28 aprile 2020 non risulta, poi, essere stato al 100%, prevedendo, da un lato, che “la gestione del congedo e relativi tempi di lavoro devono essere concordati nel dettaglio con il tecnico comunale”, dall’altro, che “i giorni di assenza e di lavoro devono possibilmente essere definiti a scadenza settimanale”, infine che “lo stipendio mensile sarà adattato di conseguenza e versato in base all’effettivo grado di occupazione” (cfr. doc. 4C).
Il TCA non ignora che l’insorgente, il 26 aprile 2020, ha indicato che la figlia __________ era accudita tre giorni alla settimana dai nonni (cfr. doc. 4A).
Non è del resto escluso che prima della pandemia la bambina fosse accudita dai nonni anche nel giorno di libero della madre in cui quest’ultima poteva così dedicarsi, ad esempio, alle faccende domestiche o ad altre attività.
Nel periodo di pandemia, però, tale giornata di libero della madre non può giustificare il riconoscimento di IPG Corona a causa della cessazione della custodia da parte di terzi, siccome alla stessa era ad ogni modo possibile occuparsi della figlia.
Ne discende che il congedo non pagato richiesto dal ricorrente e concessogli dal proprio datore di lavoro si giustifica, dal profilo della necessità di accudire la figlia a seguito dell’impossibilità della cura da parte dei nonni, soltanto per due giorni alla settimana, e meglio nei giorni di lunedì e martedì in cui la madre lavorava e la bambina non avrebbe in ogni caso frequentato l’asilo nido (cfr. consid. 2.8.).
RI 1 ha, dunque, diritto di principio all’indennità per perdita di guadagno Corona relativa alla cessazione parziale (per due giorni alla settimana) della custodia della figlia da parte di terzi (cfr. CIC versione 3 N. 1031.1; consid. 2.4.) dal 27 aprile 2020 al 5 giugno 2020 (cfr. consid. 2.7. in fine).
Abbondanzialmente giova, in ogni caso, osservare che al fine del calcolo dell’IPG Corona andrà tenuto conto della perdita di guadagno risultante dalla sospensione dell’attività lavorativa per far fronte all’effettiva cessazione della custodia da parte di terzi, in casu di due giorni (cfr. CIC versione 4 N. 1058.1; consid. 2.4.).
2.10. L’indicazione nella risoluzione n. 294 del 28 aprile 2020 con la quale il __________ di __________ ha concesso al ricorrente un congedo speciale per motivi familiari secondo cui “il congedo è inteso non pagato con, di principio, eventuali indennità IPG a suo diretto favore, riservate eventuali altre disposizioni o accordi che dovessero presentarsi in materia” (cfr. doc. 4C; consid. 2.6.) non consente, del resto, di giungere a un esito differente della vertenza.
Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti
1. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;
2. l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
3. l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;
4. l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;
5. la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.
(cfr. STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata).
La tutela della buona fede non presuppone però sempre l'esistenza di un'informazione o di una decisione sbagliate. Il diritto alla tutela della buona fede può così anche essere invocato con successo in presenza, semplicemente, di rassicurazioni o di un comportamento dell'amministrazione suscettivi di fare nascere nell'amministrato determinate aspettative. In tale evenienza, tuttavia, l'assicurato non può, conformemente all'art. 3 cpv. 2 CC, prevalersi della propria buona fede se, nonostante i dubbi che si imponevano, non ha agito con la diligenza richiesta dalle circostanze (cfr. STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 4.1.; RAMI 1999 no. KV 97 pag. 525 consid. 4b).
In concreto, a prescindere dal fatto che l’autorità competente per le IPG Corona sia la Cassa, il __________ di __________ si è comunque limitato ad asserire che il congedo non era retribuito e che eventualmente sarebbero state erogate delle IPG all’insorgente. È stata, quindi, soltanto ventilata la possibilità di ricevere delle indennità per perdita di guadagno. Ciò non consente, in ogni caso, la tutela della buona fede del ricorrente. Non può, quindi, essergli attribuita un’IPG Corona in misura maggiore di quella riconosciuta da questa Corte (cfr. consid. 2.8.).
2.11. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 17 marzo 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese. In effetti giusta l’art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 (RU 2020 871; RS 830.31) le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’indennità ai sensi della presente ordinanza, sempreché le disposizioni seguenti non prevedano espressamente una deroga alla LPGA (cfr. U. Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Eine Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).
L’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno non contempla alcunché riguardo alle spese.
2.12. Vincente parzialmente in causa, il ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1’000.- a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa (cfr. 30 Lptca; art. 61 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione su opposizione del 23 febbraio 2021 è annullata.
§§ RI 1 ha diritto (per principio) all’IPG Corona dal 27 aprile al 5 giugno 2020 a seguito della cessazione parziale della custodia della figlia __________ da parte di terzi, come stabilito ai consid. 2.8.-2.9.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà alla parte ricorrente fr. 1’000.- a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti