Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
42.2021.27

 

cs

Lugano

5 luglio 2021    

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 9 aprile 2021 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 23 marzo 2021 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione del 25 gennaio 2021, confermata dalla decisione su opposizione del 23 marzo 2021, la Cassa CO 1 ha respinto la richiesta di indennità di perdita di guadagno per il coronavirus per il periodo dal 17 settembre 2020 al 31 dicembre 2020, in favore di __________, socio e gerente della società RI 1, che ha come scopo __________.

                                         Accertato che nel caso di specie erano realizzate solo due delle tre condizioni cumulative per poter ottenere la prestazione (ossia: diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55% dal 17 settembre 2020 al 18 dicembre 2020, rispettivamente al 40% dal 19 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020 e reddito soggetto all’AVS per l’anno 2019 pari almeno a fr. 10'000), l’amministrazione non ha accolto la domanda poiché non è stata comprovata una perdita di guadagno.

                                         La Cassa ha stabilito che __________ nel 2019 ha conseguito un reddito soggetto all’AVS di fr. 52'972.25, equivalente ad un salario mensile di fr. 4'414.35 per un’indennità teorica media mensile di fr. 3'531.50.

                                         Tuttavia, considerato che quale salario percepito nel mese della richiesta, nel formulario per la domanda della prestazione è stato indicato l’importo di fr. 6'500 e che, in ogni caso, dal “conto salario personale dipendente riassuntivo per l’anno 2020” risulta che la società a __________ ha versato acconti di fr. 4'000 per i mesi di settembre-dicembre 2020, ossia importi superiori a quelli dell’indennità eventualmente dovuta, non vi è alcuna perdita di guadagno.

 

                               1.2.   RI 1 è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendo che venga riconosciuto un salario mensile di fr. 6'271.85 in base al quale calcolare l’indennità dovuta (doc. I).

                                         La società sostiene che nel 2019 __________ ha conseguito un reddito di fr. 76'074.80 ed afferma che la Cassa non ha applicato correttamente il marginale 1069.1 CIC secondo cui per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul reddito dell’attività soggetta all’AVS dichiarato nel 2019 e i giorni in cui le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati non hanno potuto conseguire alcun reddito o hanno potuto conseguire solo un reddito ridotto a causa di malattia, infortunio, disoccupazione o prestazioni di servizio secondo l’articolo 1a LIPG o per altri motivi non imputabili loro non vengono considerati.

                                         Per cui l’insorgente chiede che sia preso in considerazione un salario annuo di fr. 75'262.85 e mensile di fr. 6'271.85.

                                         Circa l’acconto mensile di fr. 4'000.-- figurante nella scheda “conto salario personale dipendente riassuntivo per l’anno 2020”, la società afferma che non si tratta di un acconto dello stipendio per il proprio dipendente, ma del versamento degli alimenti mensili all’ex moglie di __________.

 

                                         Questo importo è stato inserito in contabilità quale “rimborso degli anticipi correntista” e non dell’acconto stipendi. Per cui, secondo l’insorgente, non va considerato.

                                         Inoltre per la ricorrente, in ogni caso, dall’estratto conto allegato emerge che nessun versamento è stato effettuato nel dicembre 2020 e solo fr. 2'000 nel novembre 2020. Nei mesi da settembre a dicembre 2020 __________ non ha incassato alcuno stipendio.

 

                               1.3.   Con risposta del 23 aprile 2021 la Cassa propone di respingere il ricorso (doc. III). L’amministrazione afferma, relativamente al reddito medio mensile del 2019 soggetto all’AVS, ritenuto il periodo di malattia, di aver accertato un importo di fr. 6'339.55 (pag. 3, punto 3). Questa circostanza non modifica tuttavia l’esito della procedura. Infatti nei formulari di richiesta ed in sede di opposizione la ricorrente ha indicato l’importo di fr. 6'500 quale reddito da attività lucrativa soggetto all’AVS percepito nel mese per il quale è fatta richiesta, ossia quale reddito effettivamente percepito. La Cassa ritiene pertanto che il salario sia stato versato a __________, anche perché quest’ultimo ne dispone, avendo versato gli anticipi degli alimenti all’ex moglie. Egli non ha di conseguenza subito alcuna perdita di guadagno.

 

                               1.4.   In data 6 maggio 2021 l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione e meglio un estratto conto bancario relativo ai versamenti effettuati alla sua ex moglie (doc. V/1). La ricorrente sostiene che per il periodo di novembre e dicembre 2020 gli alimenti non sono stati versati interamente e quindi __________ non ha ricevuto lo stipendio. Si potrebbero al massimo considerare i fr. 2'000 versati il 17.12.2020 quale acconto alimenti e subordinatamente un versamento parziale dello stipendio. Mentre per dicembre 2020 non c’è nessun versamento né diretto né indiretto.

                                         La ricorrente, basandosi sul reddito medio 2019 soggetto all’AVS di fr. 6'339.55 e considerato l’eventuale acconto di fr. 2'000 versato il 17.12.2020 quale salario percepito, ha calcolato un’indennità minima dovuta per il mese di novembre 2020 di fr. 3'071.65 (fr. 6'339.55 x 80% -  fr. 2'000) e per il mese di dicembre 2020 di fr. 5'240.55 (fr. 6'339.55 x 80% : 30 X 31).

 

                               1.5.   In data 20 maggio 2021 la Cassa, sulla base della nuova documentazione prodotta dall’insorgente, ha allestito dei nuovi calcoli, prendendo in considerazione un reddito mensile medio conseguito nel 2019 di fr. 4'413.33 e deducendo i fr. 4'000, rispettivamente 2'000 versati alla ex moglie di __________ quali alimenti nei mesi da settembre a dicembre 2020.

                                         L’amministrazione ha così stabilito che l’insorgente avrebbe diritto a fr. 11 al giorno dal 17 settembre 2020 al 30 novembre 2020 e a fr. 64 al giorno dal 1° dicembre 2020 al 31 dicembre 2020. Per la Cassa gli alimenti mensili pagati all’ex coniuge vanno considerati parte integrante del salario, potendone disporre il versamento (doc. VII).

 

                               1.6.   Il 27 maggio 2021 l’insorgente ha prodotto ulteriori osservazioni (doc. IX). La ricorrente rileva che in sede di risposta la Cassa ha indicato di aver accertato un salario medio mensile nel 2019 di fr. 6'339.55, pari a fr. 76'074.60 all’anno e non fr. 52'972 come invece fatto nel calcolo esposto il 20 maggio 2021. Per l’insorgente, inoltre, la Cassa non ha ripartito correttamente gli alimenti versati alla ex moglie e produce nuovamente un estratto bancario con le sue note personali. Infine, ha allestito nuovi calcoli in base ai quali avrebbe diritto a fr. 500.05 dal 17 al 30 settembre 2020, a fr. 1'240.55 in ottobre 2020, a fr. 3'071.50 in novembre 2020 ed a fr. 5'240.55 in dicembre 2020.

 

                               1.7.   Chiamata ad esprimersi in merito, la Cassa ha rivisto i suoi calcoli, e, partendo da un salario annuo di fr. 76'074, ha stabilito un diritto alle indennità di fr. 62 al giorno dal 17 settembre 2020 al 30 novembre 2020 e di fr. 116 al giorno dal 1° dicembre 2020 al 31 dicembre 2020 (doc. XI). L’amministrazione ritiene corretto che nel salario percepito nel mese di richiesta dell’indennità vengano conteggiati gli alimenti mensili in base alla data di addebito sul conto e non in base al periodo di riferimento per i quali sono dovuti gli alimenti (ad esempio gli alimenti di ottobre 2020 sono stati addebitati il 3 novembre 2020 e vanno presi in considerazione nel calcolo del salario del mese di novembre 2020).

 

                               1.8.   In data 11 giugno 2021 la ricorrente ha preso posizione, trovandosi d’accordo in merito al salario annuo di fr. 76'074 da prendere in considerazione, ma contestando che occorra conteggiare gli alimenti mensili sulla base della data di addebito del conto e non sulla base della data del periodo di riferimento per il quale sono dovuti (doc. XIII). L’insorgente ritiene tale ripartizione arbitraria e sostiene che se gli alimenti sono parificati agli stipendi, vanno considerati anche gli arretrati. Gli alimenti di agosto 2020 sono stati versati il 7 settembre 2020, quelli di settembre 2020 sono stati pagati il 7, 9 e 13 ottobre 2020, quelli di ottobre 2020 il 3 novembre 2020, per novembre 2020 è stato pagato solo un acconto di fr. 2'000 e per dicembre 2020 non è stato versato alcun importo. Per cui, secondo la ricorrente, dal 17 settembre 2020 al 30 ottobre 2020 ha diritto ad un’indennità di fr. 62 al giorno come calcolato dalla Cassa, nel novembre 2020 a fr. 116 al giorno e nel dicembre 2020 a fr. 169.05 al giorno.

                               1.9.   Lo scritto dell’11 giugno 2021 è stato trasmesso per conoscenza alla Cassa CO 1 in data 16 giugno 2021 (doc. XIV).

 

                             1.10.   Il 18 giugno 2021 il TCA ha interpellato l’amministrazione, chiedendo di indicare le modalità di calcolo dell’importo di fr. 76'074 (doc. XV). La Cassa ha risposto in data 23 giugno 2021 (doc. XVI).

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dellordine pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel tempo.

 

                                         Il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi (RU 2020 871).

 

                                         Dopo che il 25 settembre 2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di perdita di guadagno dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

 

                                                      Il 18 giugno 2021 il Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 11 cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19 decisa dal Parlamento (cfr. comunicato stampa del Consiglio federale del 18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di perdita di guadagno”).

 

                                         L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2020 4571segg.).

 

                                         Il cpv. 3ter, primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:

 

" 3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr. RU 2020 pag. 5829)

 

                                         Il 20 gennaio 2021 l’art. 2 cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):

 

" Art. 2 cpv. 3ter, primo e terzo periodo

3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.”

 

                                         Nell’ambito della revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019.

                                         L’art. 4, relativo alla forma dell’indennità e al numero delle indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).

 

                                         Ai sensi dell’art. 5, riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3) e l’indennità è ridotta nella misura in cui supera l’importo massimo secondo il capoverso 3 (cpv. 4 [abrogato con effetto al 17 settembre 2020]).

                                         Per l’art. 5 cpv. 2ter nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU 2021 5):

 

" Per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.”

 

                                         L’art. 11 cpv. 1 della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno, prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’in­dennità e incarica l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati.

                                         Il diritto all’indennità deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno).

 

                                         Secondo l’art. 8 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv. 1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

 

                                         La condizione del capoverso 1bis lett. c enuncia che “sono assicurate obbligatoriamente ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)”.

                                        

                               2.2.   Nella Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020 (stato: 18 gennaio 2021), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è stata costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 17 versioni, cfr. CIC versione 17, stato al 23 giugno 2021 pag. 2-15; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).

 

                                         La Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), valida dal 17 settembre 2020 (stato 4 novembre 2020), per gli indipendenti prevede che:

 

" (…)

1065     La base per il calcolo dell’indennità per i lavoratori

09/20    indipendenti è costituita per principio dal reddito dell’attività lucrativa conseguito nell’anno 2019. Concretamente, si tratta del reddito su cui si fonda il calcolo dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019. Se al momento del calcolo dell’indennità è già disponibile la decisione di tassazione definitiva per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima.

Agli aventi diritto che hanno già ricevuto un’indennità in virtù della versione dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore fino al 16 settembre 2020 continua ad applicarsi la medesima base di calcolo.

 

1065.1  Nel caso dei lavoratori indipendenti, per il calcolo

11/20    dell’indennità secondo il N. 1041.5 ci si basa sul reddito su cui si fonda il calcolo dei contributi d’acconto.

 

1066     Per l’accertamento del reddito medio dell’attività lucrativa

             occorre dividere il reddito annuo per 360.

1067     Per contro, se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, esso viene convertito in reddito giornaliero in funzione della durata dell’attività lucrativa (DTF 133 V 431). La durata dell’attività lucrativa deve essere comprovata (p. es. mediante lo statuto di persona esercitante un’attività lucrativa indipendente o giustificativi contabili).

 

1068     Non appena l’importo dell’indennità è stato fissato, questa

09/20    non può più essere ricalcolata applicando una base di calcolo più aggiornata.

 

Per le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro essa prevede invece che:

 

1069.1  Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul

11/20    reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067.

 

1069.2  Se l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il calcolo

11/20    dell’indennità ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre in caso di avvio dell’attività nel 2021, su quelli del 2021. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067. (…)”

 

                                         La medesima formulazione è stata ripresa nelle successive versioni dalla CIC del 17 novembre 2020, del 18 dicembre 2021, del 18 gennaio 2021, del 29 gennaio 2021 e del 24 febbraio 2021.

                                         Nella versione 14 del 19 marzo 2021 il punto 1069.1 è stato così modificato:

 

" (…)

1069.1  Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul

03/21    reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067. I giorni in cui le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati non hanno potuto conseguire alcun reddito o hanno potuto conseguire solo un reddito ridotto a causa di malattia, infortunio, disoccupazione o prestazioni di servizio secondo l’articolo 1a LIPG o per altri motivi non imputabili loro non vengono considerati. I N. 5008–5040 DIPG si applicano per analogia. (…)”

 

                               2.3.   Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

                                         Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

 

                                         Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

                                         Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

 

                               2.4.   Nella presente evenienza, accertato che l’insorgente adempie due dei tre criteri cumulativi posti dall’art. 2 cpv. 3bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno (riduzione della cifra d’affari almeno del 55% nel periodo dal 17 settembre 2020 al 18 dicembre 2020, rispettivamente del 40% nel periodo dal 19 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020 e reddito soggetto all’AVS nel 2019 pari almeno a fr. 10'000), occorre stabilire se vi è stata una perdita di guadagno nel periodo dal 17 settembre 2020 al 31 dicembre 2020 e, in caso di risposta positiva, qual è l’ammontare dell’indennità cui ha diritto l’insorgente.

 

                                         Dalle tavole processuali emerge che __________ nel 2019, anno determinante per il calcolo delle indennità, ha conseguito un reddito complessivo di fr. 76'074.80 (cfr. allegato doc. 2), pari a fr. 6'339.50 al mese.

 

                                         Inizialmente la Cassa ha rifiutato di versare prestazioni poiché ha ritenuto, sulla base del formulario compilato dalla ricorrente, che __________ aveva conseguito nei mesi in cui ha chiesto le indennità, un importo di fr. 6'500 e dunque non aveva subito alcuna perdita di guadagno.

 

                                         In realtà il reddito indicato di fr. 6'500 è quello che l’interessato avrebbe dovuto conseguire in un anno senza restrizioni dovute al coronavirus.

 

                                         Nelle more processuali è infatti emerso che __________ da settembre 2020 a dicembre 2020 ha avuto nella sua disponibilità, da parte della ricorrente, un importo complessivo di fr. 14'000 utilizzato per il pagamento degli alimenti alla sua ex moglie, e meglio fr. 4'000 in data 7 settembre 2020 (per gli alimenti di agosto), fr. 2'000 il 7 ottobre 2020 (per gli alimenti di settembre), fr. 1'000 in data 9 ottobre 2020 (per gli alimenti di settembre), fr. 1'000 il 13 ottobre 2020 (per gli alimenti di settembre), fr. 4'000 il 3 novembre 2020 (per gli alimenti di ottobre) e fr. 2'000 il 17 dicembre 2020 (quale acconto per gli alimenti di novembre) (cfr. doc. IX/2).

 

                                         La Cassa, in sede di osservazioni, ha pertanto rettamente stabilito che __________, alla luce degli importi sopra conseguiti, ha avuto una perdita di guadagno, avendo conseguito degli importi mensili inferiori al salario determinante di fr. 6'339.50 e di conseguenza la ricorrente ha adempiuto tutte e tre le condizioni di cui all’art. 2 cpv. 3bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno per avere diritto alla prestazione (doc. VII e seguenti).

 

                               2.5.   Per quanto concerne l’ammontare dell’indennità giornaliera, l’amministrazione, sulla base del reddito annuo di fr. 76'074, corrispondente ad un salario mensile di fr. 6'339.50 (cfr. consid. 1.8), ha calcolato un importo di fr. 62 al giorno per i periodi dal 17 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 e dal 1° novembre 2020 al 30 novembre 2020 ({6'339.50 – 4'000 [alimenti]} X 12 mesi : 360 giorni : 100 X 80) e di fr. 116 al giorno dal 1° dicembre al 31 dicembre 2020 ({6'339.50 – 2'000 [alimenti]} X 12 mesi : 360 giorni : 100 X 80).

 

                                         Il calcolo proposto dalla Cassa (doc. XI + 1/3) è corretto.

 

                                         Infatti dal reddito mensile devono essere dedotti gli alimenti versati alla ex moglie di __________, e meglio fr. 4'000 nel mese di settembre 2020, fr. 4'000 nel mese di ottobre 2020, fr. 4'000 nel mese di novembre 2020 e fr. 2'000 nel mese di dicembre 2020.

 

                                         Questi importi, come rettamente rilevato dalla Cassa, essendo nella disponibilità di __________, vanno considerati nel calcolo dello stipendio da lui percepito sulla base della data di addebito dal conto e non del periodo di riferimento per il quale sono dovuti (ad esempio se gli alimenti di agosto sono stati addebitati in settembre, essi vanno presi in considerazione nel calcolo delle indennità di settembre poiché l’interessato aveva la disponibilità di tale importo nel mese di settembre).

 

                                         Secondo il TCA occorre infatti partire dal presupposto che gli alimenti sono stati versati quando __________ aveva a disposizione gli importi necessari per il pagamento del debito alla ex moglie. Questi importi vanno pertanto considerati, nei confronti di __________, quale versamento di salario, da cui vanno dedotti per il calcolo delle indennità (cfr. l’esempio figurante al marginale 1058 03/21 CIC: “Una persona in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro esercita il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus per il mese di dicembre del 2020, in quanto l’azienda ha registrato una diminuzione della cifra d’affari superiore al 55 per cento. Nel 2019 il salario mensile soggetto all’AVS era di 6000 franchi, mentre nel dicembre del 2020 è stato soltanto di 4500 franchi. L’indennità è calcolata come segue: (6000 – 4500) / 30 x 80 % = 40; l’indennità giornaliera ammonta dunque a 40 franchi”).

 

                                         In questo senso la decisione su opposizione va annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione affinché riconosca le indennità per perdita di guadagno secondo il calcolo sopra esposto.

 

                               2.6.   L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

 

Secondo l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

 

                                         In concreto, il ricorso è del 9 aprile 2021, per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese. In effetti giusta l’art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 (RU 2020 871; RS 830.31) le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’indennità ai sensi della presente ordinanza, sempreché le disposizioni seguenti non prevedano espressamente una deroga alla LPGA (cfr. U. Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).

                                         L’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno non contempla alcunché riguardo alle spese.

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa CO 1 affinché riconosca a RI 1, in favore di __________, un’indennità giornaliera lorda di fr. 62 per il periodo dal 17 settembre 2020 al 30 novembre 2020 e di fr. 116 dal 1° dicembre 2020 al 31 dicembre 2020.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti