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redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 15 aprile 2021 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione dell’8 aprile 2021 emanata da |
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CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona) |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 26 gennaio 2021 la Cassa CO 1 ha respinto la richiesta di indennità di perdita di guadagno per il coronavirus per il periodo dal 17 settembre 2020 al 31 ottobre 2020, nonché per i mesi di novembre 2020 e dicembre 2020, in favore di __________, socia e gerente della società RI 1.
1.2. In seguito alle censure sollevate dalla società, la Cassa ha accolto la richiesta per il mese di novembre 2020, mentre ha confermato la reiezione delle domande per gli altri mesi, con le seguenti motivazioni:
" 5. Per quanto suesposto, la cifra d’affari media mensile riferita al periodo 01.03.2018-31.12.2019 conseguita dall’opponente è pari a CHF 1'142.00 (2018 CHF 7'200.00 + 2019 CHF 17'931.00 diviso 22 mesi) che, se ridotta del 55%, corrisponde a CHF 514 e, se ridotta del 40%, a CHF 685.00.
Nell’evenienza concreta, per il periodo che si chiede la prestazione l’opponente ha indicato di aver conseguito una cifra d’affari effettiva pari a:
. CHF 2'000.00 per i mesi di settembre e ottobre 2020 che, se divisa per 45 giorni e moltiplicata 30, equivale a CHF 1'333.30;
. CHF 500.00 per il mese di novembre 2020;
. CHF 1'300.00 per il mese di dicembre 2020.
Gli importi di CHF 1'333.30 e CHF 1'300.00 sono superiori a CHF 514.00 (periodi dal 17 settembre al 31 ottobre 2020 e dal 1° dicembre al 18 dicembre 2020) nonché a CHF 685 (periodo dal 19 dicembre al 31 dicembre 2020).
Per contro l’importo di CHF 500.00 è inferiore a CHF 514 (periodo dal 1° novembre al 30 novembre 2020).
Ne discende che l’opponente ha dunque subito una limitazione considerevole della propria attività ma limitata al mese di novembre 2020” (doc. B3).
1.3. RI 1 ha censurato la predetta decisione su opposizione direttamente presso la Cassa CO 1 che ha trasmesso il ricorso per competenza a questo Tribunale (doc. IV e B1).
La società contesta la reiezione delle domande per i mesi di settembre 2020, ottobre 2020 e dicembre 2020, nonché gennaio 2021, affermando:
" - in effetti per il mese di settembre l’incasso era di 2.000 chf, ma l’utile era di 1.000 chf in quanto da contratto vincolante siamo tenuti a riversare la metà del nostro guadagno per gli spazzi (recte: spazi) pubblicitari al nostro collaboratore.
Per tanto troverà in allegato il pagamento del nostro cliente e la metà riversata al nostro collaboratore. (Documento A1, A2)
Per il mese di ottobre l’incasso era di 0 chf.
- Per il mese di gennaio 2021, la fattura di 1.500 chf è stata registrata erroneamente e corrisponde al mese di dicembre 2020.
La fattura è stata emessa il 10/12/2020 e il versamento è stato ricevuto i primi giorni di gennaio 2021, per tanto l’incasso di gennaio 2021 è 0 chf. (Documento B1, B2)
- Per il mese di dicembre l’incasso era di 1.300 chf più 1.500 di fattura riportata. Il totale è quindi di 2.800 chf.
Purtroppo l’utile corrisponde soltanto a 959,20chf (fatture documento C).”
1.4. Con risposta del 27 maggio 2021 la Cassa propone la reiezione del ricorso, riconfermandosi nella decisione su opposizione impugnata (doc. VI).
1.5. Il 2 giugno 2021 la ricorrente ha preso posizione in merito alla risposta, contestandola e ribadendo le sue richieste (doc. VIII). Il 9 giugno 2021 l’insorgente ha affermato che dal 16 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 l’azienda non ha conseguito alcuna cifra d’affari, poiché l’importo di fr. 2'000, incassato nel corso del mese di settembre 2020, è stato versato alla società l’8 settembre 2020, ossia prima dell’inizio del periodo per il quale è stata chiesta l’indennità (doc. X).
1.6. Chiamata ad esprimersi in merito sullo scritto del 9 giugno 2021 (doc. XI), la Cassa ha preso posizione in data 22 giugno 2021, riconfermandosi nella risposta di causa (doc. XII). Le osservazioni sono state trasmesse alla ricorrente per conoscenza il 23 giugno 2021 (doc. XIII).
in diritto
in ordine
2.1. La ricorrente chiede che la Cassa sia condannata al versamento delle indennità per perdita di guadagno Corona dei mesi di settembre 2020 (dal 17), ottobre 2020, dicembre 2020, nonché gennaio 2021.
Con la decisione su opposizione impugnata l’amministrazione non si è tuttavia espressa in merito al mese di gennaio 2021 (cfr. pag. 4, punto 4).
Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
In concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della decisione su opposizione impugnata, ossia l’eventuale diritto ad indennità giornaliere dal 17 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 e dal 1° dicembre 2020 al 31 dicembre 2020.
L’eventuale diritto all’indennità per il mese di gennaio 2021 è invece parte di un’altra procedura (cfr. decisione formale del 28 gennaio 2021, doc. 86) e non va risolto nell’ambito del presente ricorso. Le censure relative al rifiuto delle indennità per il mese di gennaio 2021 sono pertanto irricevibili.
nel merito
2.2. Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel tempo.
Il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi (RU 2020 871).
Dopo che il 25 settembre 2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di perdita di guadagno dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).
Il 18 giugno 2021 il Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 11 cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19 decisa dal Parlamento (cfr. comunicato stampa del Consiglio federale del 18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di perdita di guadagno”).
L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2020 4571 segg.).
Il cpv. 3ter, primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:
" 3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr. RU 2020 pag. 5829)
Il 20 gennaio 2021 l’art. 2 cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):
" Art. 2 cpv. 3ter, primo e terzo periodo
3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.”
Nell’ambito della revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019.
L’art. 4, relativo alla forma dell’indennità e al numero delle indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).
Ai sensi dell’art. 5, riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3) e l’indennità è ridotta nella misura in cui supera l’importo massimo secondo il capoverso 3 (cpv. 4 [abrogato con effetto al 17 settembre 2020]).
Per l’art. 5 cpv. 2ter nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU 2021 5):
" Per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.”
L’art. 11 cpv. 1 della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno, prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’indennità e incarica l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati.
Il diritto all’indennità deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno).
Secondo l’art. 8 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv. 1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).
2.3. Nella Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020 (stato: 18 gennaio 2021), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è stata costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 17 versioni, cfr. CIC versione 17; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).
La Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) prevede che:
" (…)
1014 Per i giorni per i quali è esercitato il diritto all’indennità in
11/20 base all’adempimento di una condizione di diritto diversa da una quarantena o dalla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi va presentata una nuova richiesta per ogni mese, se la durata del provvedimento o della limitazione considerevole dell’attività si protrae oltre la fine di un mese. Questa regola non vale per il periodo compreso tra il 17 settembre e il 31 ottobre 2020, per il quale è sufficiente una sola richiesta.
(…).
1041.2 Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le
11/20 persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner registrati che lavorano nell’azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a livello cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono limitare considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi. Se l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di reddito si applica per analogia il N. 1067.
1041.3 L’attività è considerata aver subito una limitazione
03/21 considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019. Ai fini del confronto, la cifra d’affari media realizzata nel periodo di attività effettivo va calcolata su base mensile. Se l’attività è stata avviata prima del gennaio 2015, la cifra d’affari complessiva va divisa per 60, per determinare il valore mensile. L’avente diritto deve indicare la diminuzione della cifra d’affari e spiegare a quale provvedimento è dovuta. Per i diritti nati fino al 18 dicembre 2020 è decisiva una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55 per cento mentre per quelli nati dal 19 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la diminuzione deve essere pari almeno al 40 per cento.
1041.4 Se l’attività è stata avviata dopo il gennaio del 2015 ci si
11/20 basa sulla media a partire dall’avvio dell’attività fino al 2019
Esempio
In caso di avvio dell’attività nel giugno del 2016, la cifra d’affari viene divisa non per 60 bensì per 43 (mesi dal giugno 2016 al dicembre 2019).
(…).
1041.8 Gli aventi diritto che, per il mese di dicembre, dimostrano di
12/20 aver avuto una diminuzione della cifra d’affari pari almeno il 40 per cento ma inferiore al 55 per cento, possono pretendere l’indennità a partire dal 19 dicembre 2020. Per determinare il calo della cifra d’affari si prende in considerazione l’intero mese. Coloro invece che, per il mese di dicembre, attestano una diminuzione della cifra d’affari di almeno il 55 per cento, hanno diritto all’indennità per l’intero mese di dicembre.”
2.4. Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.5. Nella presente evenienza occorre stabilire se l’attività della ricorrente ha subito una limitazione considerevole, ossia se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile media pari almeno al 55 per cento (per il periodo dal 17 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 e dal 1° dicembre 2020 al 18 dicembre 2020), rispettivamente pari almeno al 40 per cento (dal 19 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020) rispetto alla cifra d’affari media a partire dall’inizio dell’attività (1° marzo 2018) fino al 31 dicembre 2019.
Dalla documentazione prodotta emerge che la società ricorrente dalla sua costituzione, il 1° marzo 2018, al 31 dicembre 2019 ha avuto una cifra d’affari media mensile di fr. 1'142, che se ridotta del 55% (per il periodo dal 17 settembre 2020 al 18 dicembre 2020) raggiunge fr. 514 e se ridotta del 40% (per il periodo dal 19 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020) ammonta a fr. 685.
Per quanto concerne il primo periodo per il quale sono richieste le indennità, ossia quello dal 17 settembre 2020 al 31 ottobre 2020, la ricorrente aveva indicato nella domanda di prestazioni di aver conseguito una cifra d’affari di fr. 2'000. La Cassa di compensazione ha conseguentemente diviso l’ammontare di fr. 2'000 per 45 giorni (14 di settembre + 31 di ottobre) e lo ha moltiplicato per 30 giorni, per una cifra d’affari media di fr. 1'333.30, ossia superiore a fr. 514.
Ciò non permetterebbe pertanto alla ricorrente di aver diritto a prestazioni poiché in questo periodo non vi è stata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media del periodo dal 1° marzo 2018 al 31 dicembre 2019.
L’insorgente il 9 giugno 2021 ha tuttavia rilevato che l’importo di fr. 2'000, a saldo di una fattura emessa per un suo cliente e relativa ad una prestazione per il periodo dal 1° settembre 2020 al 28 febbraio 2021, è stato versato dal debitore in data 8 settembre 2020 (doc. B6 [indicato dalla ricorrente quale “documento A1”]), ossia in un periodo precedente a quello per il quale viene chiesta l’indennità. Nel periodo determinante la cifra d’affari è pertanto pari a fr. 0.
Alla luce della documentazione prodotta dalla ricorrente, secondo questo Tribunale, il calcolo della Cassa non può essere confermato, poiché l’amministrazione ha diviso per 45 giorni (periodo dal 17 settembre 2020 al 31 ottobre 2020), un importo che l’insorgente ha conseguito in un periodo precedente (8 settembre 2020) rispetto a quello per il quale va calcolata la cifra d’affari (cfr. anche il marginale 1014 11/2020 CIC per il quale occorre inoltrare una domanda per ogni mese, tranne per il periodo dal 17 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 per il quale è sufficiente una sola richiesta).
Nel periodo determinante (17 settembre 2020 - 31 ottobre 2020) l’insorgente non ha conseguito alcunché.
Anche dal 17 settembre 2020 al 31 ottobre 2020, come per il mese di novembre 2020, deve pertanto esserle riconosciuta l’indennità per perdita di guadagno.
Per quanto concerne il mese di dicembre 2020, già solo con l’incasso di fr. 1'300 la società ha conseguito una cifra d’affari superiore sia all’importo di fr. 514 (riduzione della cifra d’affari del 55% [periodo dal 1° dicembre 2020 al 18 dicembre 2020]), sia all’importo di fr. 685 (riduzione della cifra d’affari del 40% [periodo dal 19 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020]) e pertanto non può aver accesso ad alcuna prestazione. In questo caso, infatti, il marginale 1041.8 12/20 delle direttive CIC, prevede che per determinare il calo della cifra d’affari di dicembre si prende in considerazione l’intero mese.
Va ancora qui evidenziato che le spese sopportate dalla società nel mese di dicembre non vanno dedotte dall’importo incassato, poiché determinante per stabilire il diritto alle prestazioni è la cifra d’affari e non l’utile conseguito (circa il concetto di cifra d’affari cfr. anche l’art. 4 cpv. 1 dell’ordinanza concernente il controllo delle concentrazioni di imprese [RS 251.4] per il quale per calcolare la cifra d’affari, occorre dedurre dal ricavo che le imprese partecipanti hanno realizzato con merci e prestazioni di servizi nel corso dell’ultimo esercizio e nell’ambito delle loro attività ordinarie, riduzioni quali sconti e ribassi, l’imposta sul valore aggiunto e altre imposte al consumo, come pure ulteriori imposte direttamente connesse con la cifra d’affari).
2.6. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso va parzialmente accolto e la decisione su opposizione va modificata nel senso che __________ ha diritto alle indennità anche per il periodo dal 17 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.
L’incarto va rinviato all’amministrazione per il calcolo delle prestazioni.
2.7. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 15 aprile 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese. In effetti giusta l’art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 (RU 2020 871; RS 830.31) le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’indennità ai sensi della presente ordinanza, sempreché le disposizioni seguenti non prevedano espressamente una deroga alla LPGA (cfr. U. Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).
L’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno non contempla alcunché riguardo alle spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è parzialmente accolto.
§ La decisione su opposizione va modificata nel senso che __________ ha diritto alle IPG Corona, oltre che dal 1° novembre 2020 al 30 novembre 2020, anche dal 17 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.
L’incarto è rinviato all’amministrazione per il calcolo delle prestazioni. Per il resto il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti