Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
42.2021.36

 

cs

Lugano

26 luglio 2021     

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretaria:

Stefania Cagni

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 17 maggio 2021 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 26 aprile 2021 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Il 14 dicembre 2020 RI 1, nata nel 1970, ha trasmesso alla Cassa CO 1 la richiesta di indennità di perdita di guadagno per il coronavirus per il periodo dal 17 settembre 2020 al 31 ottobre 2020, con l’indicazione che “la mia ditta si occupa di organizzare eventi e purtroppo visto i provvedimenti presi dalla Confederazione non è stato possibile organizzare eventi in questo periodo (…)” (doc. 4).

 

                               1.2.   Con decisione formale dell’11 febbraio 2021 (doc. 3), confermata dalla decisione su opposizione del 26 aprile 2021 (doc. 1), la Cassa CO 1 ha respinto la richiesta poiché nel 2020 (anno di inizio dell’attività lucrativa), il reddito soggetto a contribuzione AVS era inferiore ai fr. 10'000 figuranti nell’art. 2 cpv. 3 bis lett. c dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno quale condizione per ottenere le indennità. L’amministrazione ha affermato:

 

" (…) Per quanto qui di interesse, ai fini dell’ottenimento del diritto all’IPG Corona fa stato il reddito riferito al 2020, e meglio quello in base al quale sono stati fatturati i contributi d’acconto oppure, se già emanate, quello stabilito con la decisione definitiva di fissazione dei contributi oppure, se più recente, quello secondo la decisione di tassazione fiscale.

Nel caso concreto, per l’anno 2020 non è ancora stata emessa alcuna decisione definitiva di fissazione dei contributi così come neppure alcuna decisione di tassazione fiscale.

Pertanto il diritto all’IPG Corona deve essere stabilito sulla scorta del reddito in base al quale sono stati fatturati gli acconti dei contributi sociali per il 2020, che per tale anno è di CHF 5'000.00.

A fronte di un reddito inferiore a CHF 10'000.00 rispettivamente del mancato assolvimento già solo della condizione prevista dalla lettera c dell’art. 2 cpv. 3bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, si conferma che non vi è alcun diritto all’IPG Corona.

Ne consegue che la decisione impugnata va pertanto confermata.

Riguardo al diritto all’IPG Corona sino al 16 settembre 2020 beneficiato dall’opponente, tale prestazione è stata versata sulla base dell’annullamento delle manifestazioni e non richiedeva la condizione del reddito di almeno CHF 10'000.00 (art. 2 cpv. 3 Ordinanza COVID-19 Perdita di guadagno, nella versione in vigore sino al 16 settembre 2020).

6. A titolo complementare – per un’eventuale revisione del caso – si comunica all’opponente di trasmettere alla Cassa CO 1, la decisione di tassazione definitiva 2019 non appena ne sarà in possesso” (doc. 1)

 

                               1.3.   RI 1 è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, rilevando che il 29 aprile 2021 la Cassa CO 1 le ha trasmesso la fattura d’acconto differenziale per i contributi personali del 2020 calcolati sulla base di un reddito di fr. 26'500, ossia superiore a fr. 10'000. Ella ritiene pertanto di aver diritto all’IPG Corona (doc. I e B). L’insorgente chiede inoltre che la Cassa le riconosca le indennità anche per il periodo dal 1° novembre 2020 al 30 giugno 2021 e domanda il ricalcolo delle prestazioni, basandosi sul nuovo reddito, per il periodo dal 17 marzo 2020 al 16 settembre 2020.

 

                               1.4.   Con risposta dell’8 giugno 2021 la Cassa CO 1 ha proposto la reiezione del ricorso, affermando che “il reddito determinante di CHF 26'500.00 comunicato con la fattura differenziale del 29 aprile 2021 in realtà corrisponde semplicemente a un adeguamento del contributo provvisorio per l’anno 2020 scaturito dalla richiesta indirizzata alla Cassa dalla ricorrente con e-mail del 27 aprile 2021” e che “la richiesta di adeguare al nuovo reddito determinante anche le IPG Corona versate dal 17 marzo 2020 al 16 settembre 2020 sarà oggetto di una decisione separata da notificarsi nel corso dei prossimi giorni” (doc. III).

 

                               1.5.   Il 15 giugno 2020 l’insorgente ha preso posizione in merito alla risposta della Cassa, confermando la sua domanda (doc. V). L’amministrazione si è espressa il 21 giugno 2021, ribadendo la richiesta di reiezione del ricorso (doc. VII). Lo scritto è stato trasmesso il 22 giugno 2021 alla ricorrente per conoscenza (doc. VIII).

 

                               1.6.   Il 25 giugno 2021 la ricorrente ha ribadito le sue richieste rilevando che l’amministrazione non accetta il reddito determinante di fr. 26'500, però chiede il versamento dei contributi, effettuato il 17 maggio 2021, entro il 29 maggio 2021 (doc. IX). Lo scritto è stato trasmesso il 30 giugno 2021 alla Cassa per conoscenza (doc. X).

 

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                               2.1.   La ricorrente chiede che la Cassa sia condannata al versamento delle indennità per perdita di guadagno Corona anche per il periodo dal 1° novembre 2020 al 30 giugno 2021 e domanda che venga ricalcolato l’importo riconosciutole dal 17 marzo 2020 al 16 settembre 2020.

 

                                         Con la decisione su opposizione impugnata l’amministrazione si è tuttavia espressa unicamente sulla domanda inoltrata il 14 dicembre 2020 (doc. 4) relativa al periodo dal 17 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 (doc. A, punto 4).

 

                                         Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

 

                                         Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

 

                                         In concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della decisione su opposizione impugnata, ossia l’eventuale diritto ad indennità giornaliere Corona dal 17 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

 

                                         Il ricalcolo delle prestazioni per il periodo dal 17 marzo 2020 al 16 settembre 2020 è parte di un’altra procedura (cfr. anche risposta di causa, nonché doc. D4), mentre le indennità per il periodo dal 1° novembre 2020 vanno chieste dall’interessata alla Cassa, mensilmente, tramite domanda separata (cfr. marginale 1014 11/20 della Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC)).

 

                                         Nella misura in cui l’insorgente contesta il mancato riconoscimento di prestazioni dal 1° novembre 2020 al 30 giugno 2021, rispettivamente contesta il calcolo delle prestazioni per il periodo dal 17 marzo 2020 al 16 settembre 2020, le sue censure sono di conseguenza irricevibili.

 

                                         nel merito

 

                               2.2.   Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dellordine pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel tempo.

 

                                         Il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi (RU 2020 871).

                                         Dopo che il 25 settembre 2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di perdita di guadagno dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

 

                                         Il 18 giugno 2021 il Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 11 cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19 decisa dal Parlamento (cfr. comunicato stampa del Consiglio federale del 18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di perdita di guadagno”).

 

                                                      L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2020 4571segg.).

 

                                         Il cpv. 3ter, primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:

 

" 3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr. RU 2020 pag. 5829)

 

                                         Il 20 gennaio 2021 l’art. 2 cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):

 

" Art. 2 cpv. 3ter, primo e terzo periodo

3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.”

 

                                         Nell’ambito della revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019.

 

                                         L’art. 4, relativo alla forma dell’indennità e al numero delle indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).

 

                                         Ai sensi dell’art. 5, riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3) e l’indennità è ridotta nella misura in cui supera l’importo massimo secondo il capoverso 3 (cpv. 4 [abrogato con effetto al 17 settembre 2020]).

                                         Per l’art. 5 cpv. 2ter nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU 2021 5):

 

" Per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.”

                                         L’art. 11 cpv. 1 della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno, prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’in­dennità e incarica l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati.

 

                                         Il diritto all’indennità deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno).

 

                                         Secondo l’art. 8 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv. 1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

 

                                         La condizione del capoverso 1bis lett. c enuncia che “sono assicurate obbligatoriamente ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)”.

                                        

                               2.3.   Nella Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020 (stato: 18 gennaio 2021), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è stata costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 17 versioni, cfr. CIC versione 17; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).

 

                                         La Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), valida dal 17 settembre 2020 (stato 4 novembre 2020), a proposito degli indipendenti prevede che:

 

" (…)

1065     La base per il calcolo dell’indennità per i lavoratori

09/20    indipendenti è costituita per principio dal reddito dell’attività lucrativa conseguito nell’anno 2019. Concretamente, si tratta del reddito su cui si fonda il calcolo dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019. Se al momento del calcolo dell’indennità è già disponibile la decisione di tassazione definitiva per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima.

Agli aventi diritto che hanno già ricevuto un’indennità in virtù della versione dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore fino al 16 settembre 2020 continua ad applicarsi la medesima base di calcolo.

 

1065.1  Nel caso dei lavoratori indipendenti, per il calcolo

11/20    dell’indennità secondo il N. 1041.5 ci si basa sul reddito su cui si fonda il calcolo dei contributi d’acconto.

 

1066     Per l’accertamento del reddito medio dell’attività lucrativa

             occorre dividere il reddito annuo per 360.

 

1067     Per contro, se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, esso viene convertito in reddito giornaliero in funzione della durata dell’attività lucrativa (DTF 133 V 431). La durata dell’attività lucrativa deve essere comprovata (p. es. mediante lo statuto di persona esercitante un’attività lucrativa indipendente o giustificativi contabili).

 

1068     Non appena l’importo dell’indennità è stato fissato, questa

09/20    non può più essere ricalcolata applicando una base di calcolo più aggiornata.

 

Per le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro essa prevede invece che:

 

1069.1  Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul

11/20    reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067.

 

1069.2  Se l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il calcolo

11/20    dell’indennità ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre in caso di avvio dell’attività nel 2021, su quelli del 2021. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067. (…)”

 

                                         La medesima formulazione è stata ripresa nelle successive versioni dalla CIC del 17 novembre 2020, del 18 dicembre 2021, del 18 gennaio 2021, del 29 gennaio 2021 e del 24 febbraio 2021.

                                         Nella versione 14 del 19 marzo 2021 il punto 1069.1 è stato così modificato:

 

" (…)

1069.1  Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul

03/21    reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067. I giorni in cui le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati non hanno potuto conseguire alcun reddito o hanno potuto conseguire solo un reddito ridotto a causa di malattia, infortunio, disoccupazione o prestazioni di servizio secondo l’articolo 1a LIPG o per altri motivi non imputabili loro non vengono considerati. I N. 5008–5040 DIPG si applicano per analogia. (…)”

                               2.4.   Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

 

                                         Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

 

                                         Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

                                         Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

 

                               2.5.   In concreto, la Cassa sostiene che l’interessata non ha diritto ad alcuna prestazione dal 17 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 poiché non adempie già ad uno dei presupposti cumulativi previsti dall’art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno e meglio quello del reddito annuo soggetto ad AVS di almeno fr. 10'000.

 

                                         Dalle tavole processuali emerge che la ricorrente è iscritta quale indipendente dal 1° gennaio 2020 (cfr. allegato doc. 2). Ella non contesta che per quell’anno le sono stati chiesti gli acconti dei contributi sociali calcolati sulla base di un reddito aziendale di fr. 5'000 (cfr. doc. 1).

 

                                         Nella richiesta per ottenere le indennità giornaliere Corona l’insorgente ha indicato di aver conseguito una cifra d’affari di fr. 0 nei mesi di gennaio 2020 e di febbraio 2020, di fr. 997 nel mese di marzo 2020, di fr. 490 nel mese di aprile 2020, di fr. 2'040 nel mese di maggio 2020, di fr. 4'180 nel mese di giugno 2020, di fr. 3'647 nel mese di luglio 2020, di fr. 6'216 nel mese di agosto 2020, di fr. 1'034 nel mese di settembre 2020 e di fr. 1'034 nel mese di ottobre 2020 (pag. 3, doc. 4), per complessivi fr. 19’638.

 

                                         Il 29 aprile 2021 la Cassa di compensazione ha emesso una fattura d’acconto differenziale per i contributi dovuti nel 2020, calcolati sulla base di un importo di fr. 26'500 (doc. B), in luogo dei fr. 5'000 presi in considerazione precedentemente, come richiesto dall’insorgente stessa con email del 27 aprile 2021 (cfr. doc. III), ossia il giorno seguente l’emanazione della decisione su opposizione impugnata.

 

                                         L’assicurata chiede che si tenga in considerazione quest’ultimo importo di fr. 26’500, ritenuto come il versamento dei contributi è avvenuto tempestivamente il 17 maggio 2021 (doc. IX e allegati).

 

                               2.6.   Questo Tribunale, alla luce della documentazione agli atti, ritiene che la decisione su opposizione della Cassa vada confermata (cfr. anche STF 9C_53/2021 del 30 giugno 2021 destinata a pubblicazione e STCA 42.2020.36 dell’8 marzo 2021, consid. 2.8)

 

                                         Secondo il marginale 1041.2 CIC hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti (…) che nel 2019 hanno conseguito un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10’000 franchi. Se l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di reddito si applica per analogia il marginale 1067 CIC, il quale prevede che “per contro, se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, esso viene convertito in reddito giornaliero in funzione della durata dell’attività lucrativa (DTF 133 V 431). La durata dell’attività lucrativa deve essere comprovata (p. es. mediante lo statuto di persona esercitante un’attività lucrativa indipendente o giustificativi contabili).

 

                                         Ai sensi del marginale 1065 09/20 CIC la base di calcolo dell’indennità per i lavoratori indipendenti è costituita per principio dal reddito dell’attività lucrativa conseguito nell’anno 2019. Concretamente si tratta del reddito su cui si fonda il calcolo dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019. Se al momento del calcolo dell’indennità è già disponibile la decisione di tassazione definitiva per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima. Agli aventi diritto che hanno già ricevuto un’indennità in virtù della versione dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore fino al 16 settembre 2020 continua ad applicarsi la medesima base di calcolo.

 

                                         Per le persone che, come nel caso concreto, hanno avviato l’attività nel 2020, ci si basa sul reddito su cui si fonda il calcolo dei contributi d’acconto (cfr. marginale 1041.5 e 1065.1 11/20 circolare CIC).

 

                                         In concreto, non è contestato che l’insorgente, nel 2020, ha pagato i contributi d’acconto sulla base di un reddito aziendale di fr. 5'000, ossia un importo ben inferiore al limite di fr. 10'000 di cui all’art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, mentre non è ancora stata emessa alcuna decisione definitiva di fissazione dei contributi per il 2020 (cfr. anche STF 9C_53/2021 del 30 giugno 2021 destinata a pubblicazione).

 

                                         Certo, il 29 aprile 2021 la Cassa di compensazione ha emesso una fattura d’acconto differenziale in base alla quale ha fissato i contributi d’acconto del 2020 su di un reddito da attività indipendente di fr. 26'500 (doc. B). Tuttavia il nuovo calcolo si fonda su una richiesta via email della medesima ricorrente del 27 aprile 2021 (fatto non contestato dall’interessata), inoltrata il giorno seguente l’emissione della decisione su opposizione impugnata del 26 aprile 2021 con la quale la Cassa aveva motivato la reiezione della domanda con la circostanza che i contributi d’acconto del 2020 erano stati fissati in base ad un reddito di fr. 5'000. 

 

                                         Ora, secondo costante giurisprudenza, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (in concreto: 26 aprile 2021), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (circa il potere cognitivo dal profilo temporale del giudice delle assicurazioni sociali cfr. DTF 144 V 210 consid. 4.3.1 con riferimenti, citata nella sentenza 8C_435/2020 del 23 ottobre 2020, consid. 4.4; cfr. inoltre la STF 9C_53/2021 del 30 giugno 2021 destinata a pubblicazione, consid. 2.1 dove il Tribunale federale fa riferimento al momento dell’emissione della decisione formale del 5 maggio 2020 [“Verfügungszeitpunkt”] e consid. 5.4 in cui il Tribunale federale si riferisce ancora al “Verfügungszeitpunkt).

 

                                         L’inoltro di una richiesta di aumento dell’importo del reddito soggetto a contributi il giorno seguente all’emissione della decisione su opposizione impugnata che delimita il potere d’esame del giudice delle assicurazioni sociali, non permette alla ricorrente di comprovare di aver adempiuto il requisito del conseguimento di un reddito soggetto all’AVS di almeno 10’000 franchi. Del resto l’assicurata fino al 27 aprile 2021, quando ha chiesto l’emissione di una fattura d’acconto differenziale sulla base di un importo di fr. 26'500, non risulta aver mai domandato un adeguamento dei contributi segnalando alla Cassa divergenze sostanziali del reddito ex art. 24 cpv. 4 OAVS (ai sensi del marginale 1155 delle direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG DIN si considera rilevante una divergenza di almeno il 25 per cento tra il reddito annuo realizzato e quello presumibile; cfr. STCA 30.2019.10 del 3 luglio 2019; cfr. anche la STCA 42.2020.36 dell’8 marzo 2021, consid. 2.8, pag. 22, dove il TCA ha inoltre accertato che nella decisione di fissazione dei contributi figura che “se il suo reddito ha subito modifiche sostanziali, è obbligato per legge a notificare tali variazioni all’AVS affinché venga aggiornato l’ammontare dell’acconto trimestrale per l’anno in corso”).

                                         In concreto occorre pertanto far capo alla decisione di fissazione dei contributi d’acconto per il 2020 emanata prima dell’emissione della decisione su opposizione impugnata e pari a fr. 5'000, ossia un importo inferiore al limite di fr. 10'000 richiesto dall’art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno per ottenere le prestazioni.

 

                                         In simili condizioni occorre concludere che a ragione la Cassa ha negato il diritto alle indennità perdita di guadagno Corona per il periodo dal 17 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

 

                                         La decisione su opposizione impugnata va confermata.

 

                                         Va infine rammentato che nella decisione su opposizione impugnata del 26 aprile 2021 l’amministrazione ha informato la ricorrente al punto 6 che “per un’eventuale revisione del caso – si comunica all’opponente di trasmettere alla Cassa CO 1, la decisione di tassazione definitiva 2019 (recte: 2020) non appena ne sarà in possesso” (doc. 1, sottolineatura del redattore; cfr. anche la già citata STCA 42.2020.36 dell’8 marzo 2021, consid. 2.8, pag. 22 (in fine) -23).

 

                               2.7.   L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

 

Secondo l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

 

                                         In concreto, il ricorso è del 17 maggio 2021, per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese. In effetti giusta l’art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 (RU 2020 871; RS 830.31) le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’indennità ai sensi della presente ordinanza, sempreché le disposizioni seguenti non prevedano espressamente una deroga alla LPGA (cfr. U. Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).

                                         L’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno non contempla alcunché riguardo alle spese.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, é respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          La segretaria

 

Daniele Cattaneo                                                 Stefania Cagni