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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 5 giugno 2021 di
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RI 1
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contro |
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le decisioni su reclamo del 20 e del 25 maggio 2021 emanate da |
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 13 gennaio 2021 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha assegnato a RI 1 una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'081 mensili per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.
In questo provvedimento è stato inoltre precisato:
" In occasione del prossimo rinnovo, da presentare tramite il suo comune di domicilio, la invitiamo a farci pervenire i seguenti documenti e/o le informazioni (gli atti sono da allegare alla domanda di rinnovo debitamente compilata e firmata):
- estratto conto postale/bancario completo per il periodo 01.12.2020/28.02.2021;
- conferma inoltro richiesta di rendita AVS.
Le rammentiamo che il richiedente deve fornire ogni documento e informazione necessari all'accertamento dell'unità di riferimento, del reddito disponibile residuale e del diritto alla prestazione richiesta. La informiamo che in mancanza di quanto richiesto l'Ufficio potrà decidere di non entrare in materia per il rinnovo della prestazione.” (doc. B=407)
Con separato scritto del 13 gennaio 2021 l’USSI, considerato che l’interessato il 26 maggio 2021 avrebbe compiuto 63 anni e avrebbe così raggiunto l’età di prepensionamento, l’ha peraltro invitato a presentare, tramite l’agenzia comunale AVS, domanda di AVS anticipata. Al riguardo è stato citato l’art. 2 della Legge sull’assistenza sociale (Las) relativo alla sussidiarietà dell’assistenza ed è stato indicato:
" Per questo motivo l’ultima prestazione assistenziale, se di diritto, sarà relativa al mese di maggio 2021. Pertanto il nostro intervento decadrà inderogabilmente il 31.05.2021. Se il suo fabbisogno vitale non fosse coperto interamente dalla rendita AVS, sarà sua facoltà richiedere una prestazione complementare (PC).” (Doc. B=61)
1.2. Il 29 gennaio 2021 all’USSI è pervenuto un reclamo interposto da RI 1 contro la decisione del 13 gennaio 2021, nel quale ha contestato l’importo di fr. 49.- annui computato quale reddito da titoli e capitali. Inoltre ha fatto valere che l’art. 2 Las richiama gli art. 2 e 13 Laps che non contemplano l’AVS e la PC. Egli sostiene che il prepensionamento è auspicabile ma non obbligatorio e che, se non viene richiesta la rendita AVS anticipata, l’USSI è tenuto a continuare l’erogazione delle proprie prestazioni.
Il medesimo ha pure invocato la violazione dell’art. 9a cpv. 2 Reg.Las, secondo cui, in caso di riduzione, sospensione, rifiuto o soppressione delle prestazioni assistenziali, l’autorità competente, dopo aver informato e sentito il beneficiario, rilascia una decisione scritta e motivata con l’indicazione dei rimedi giuridici. Il reclamante ha altresì censurato lo scritto del 13 gennaio 2021 (cfr. consid. 1.1.), chiedendo che sia considerato non ricevibile e sostituito da decisione formale (cfr. doc. C=58).
1.3. L’amministrazione, il 29 gennaio 2021, ha emesso una nuova decisione che ha annullato e sostituito la decisione del 13 gennaio 2021 (cfr. consid. 1.1.), aumentando l’importo della prestazione assistenziale ordinaria spettante a RI 1 nei mesi di febbraio e marzo 2021 a fr. 1'085.- mensili a seguito dello stralcio dal calcolo della somma di fr. 49.- annui (doc. 401).
1.4. Il 23 marzo 2021 l’USSI ha emanato un’ulteriore decisione con la quale ha riconosciuto all’interessato una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'085.- al mese per i mesi di aprile e maggio 2021, specificando:
" Considerato che:
- A decorrere dal 01.06.2021 sarà beneficiario di una rendita AVS;
- In aggiunta alla rendita AVS potrà beneficiare anche di una prestazione complementare (PC);
la informiamo che l’intervento del nostro ufficio cesserà definitivamente il 31.05.2021.” (Doc. E1=386)
1.5. Con reclamo del 7 aprile 2021 contro il provvedimento del 23 marzo 2021 RI 1 ha invocato la violazione degli art. 15 RLaps (in particolare il cpv. 1 enuncia che ogni erogazione di una prestazione sociale, così come il suo rifiuto, è oggetto di una distinta decisione formale, emanata dall’organo designato dalla legge speciale) e 9a Reg.Las, ritenendo la notifica di cessazione dell’assistenza sociale “illegale e viziata nella forma non presentando la stessa il richiamo di legge che l’ha determinata” (cfr. doc. E2).
1.6. L’amministrazione, il 20 maggio 2021, ha emanato una decisione su reclamo con la quale, per quanto ricevibile, ha parzialmente accolto il reclamo del 29 gennaio 2021 (cfr. consid. 1.2.), rilevando, riguardo all’ammontare di fr. 49.- conteggiato nella decisione del 13 gennaio 2021 (cfr. doc. B), quanto segue:
" (…) Per quanto concerne il contestato importo di CHF 49.- computato alla voce 220 "Reddito da titoli e capitali" della tabella di calcolo con cui è stata determinata il13 gennaio 2021 la prestazione assistenziale di CHF 1'081.- per il periodo gennaio - marzo 2021, si rileva che l'USSI ha ritenuto lo stesso errato. Infatti, il 29 gennaio 2021 ha rivisto il calcolo, non ha computato alcun reddito da titoli e capitali ed ha riconosciuto una prestazione assistenziale ordinaria di CHF 1'085.-. Tuttavia si rileva che il calcolo e la conseguente prestazione sono stati rivisti unicamente relativamente ai mesi di febbraio e marzo 2021.
A torto. La decisione del 29 gennaio 2021 è pertanto rivista nel senso che al signor RI 1 è assegnata una prestazione assistenziale di CHF 1'085.- anche per il mese di gennaio 2021.
Su questo punto il reclamo limitatamente al mese di gennaio 2021 è accolto. Per i mesi di febbraio e marzo 2021 è divenuto privo d'oggetto.” (Doc. D p.to M)
Per quanto attiene alla richiesta della conferma di inoltro della richiesta di rendita AVS, l’USSI ha indicato:
" Il 13 gennaio 2021 l’USSI, oltre a riconoscere all'interessato una prestazione assistenziale ordinaria CHF 1'081.- per il periodo da gennaio-marzo 2021, gli ha chiesto di far pervenire, in occasione della domanda di rinnovo successiva, tra l'altro, conferma di inoltro della richiesta di rendita AVS.
Si rileva che nella decisione del 29 gennaio 2021, che, come detto, annulla e sostituisce quella del 13 gennaio 2021, tale indicazione è stata tralasciata. Si osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dal reclamante, non si tratta di un obbligo ma di un invito che l'USSI può rivolgere all'assistito, ritenuto che la documentazione è determinante, come meglio si vedrà di seguito, per l'accertamento della prestazione assistenziale del mese di giugno 2021, mese successivo al compimento dei 63 anni.
Su questo punto il reclamo è respinto.” (Doc. D p.to N)
In relazione allo scritto del 13 gennaio 2021 (cfr. consid. 1.1.) è stato specificato:
" Il reclamante chiede poi che lo scritto del 13 gennaio 2021 non sia considerato "ricevibile" e venga sostituito da una decisione formale.
L'USSI, il 13 gennaio 2021, ha inviato al reclamante, unitamente alla decisione di concessione di una prestazione assistenziale ordinaria di CHF 1'081.- mensili per il periodo gennaio - marzo 2021, uno scritto in cui è stato citato il principio di sussidiarietà e in particolare precisato: "Per questo motivo, l'ultima prestazione assistenziale, se di diritto, sarà relativa al mese di maggio 2021. Pertanto il nostro intervento decadrà inderogabilmente il 31.05.2021 (...)".
In effetti il citato scritto non costituisce una decisione formale, in quanto non contiene l'indicazione dei rimedi di diritto.
Tuttavia, la giurisprudenza e la dottrina hanno precisato che costituisce una decisione l'atto unilaterale di un'autorità amministrativa che regola una situazione giuridica concreta e individuale in maniera imperativa (cfr. art. 5 cpv. 1 PA; STF 8C_141/2009 del 2 luglio 2009 consid. 2; DTF 122 V 189 consid. 1,118 V 17 consid. 1, DTF 116 V 319 consid. 1a; KNAPP, Précis de droit administrativ. Ed. Helbing & Lichtenhahn. Quarta edizione, Basilea 1991, n. 936-955, pago 214-217; GOSSWEILER MARTIN, Die VerfOgung im Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Diss. Berna, Berna 1983; in tal senso anche STCA 42.2019.32 del 4 dicembre 2019).
In concreto la lettera del 13 gennaio 2021 costituisce una decisione informale, in quanto (n.d.r.: enuncia) l'inderogabile decadimento di concessione di prestazioni assistenziali da parte dell'USSI a far tempo dal 1° giugno 2021.
Su questo punto il reclamo è respinto, in quanto come visto sopra lo scritto costituisce una decisione informale.
P.
Per quanto concerne l'indicazione in calce alla appena citata decisione del 13 gennaio 2021, l'USSI ha indicato "Per questo motivo, l'ultima prestazione assistenziale, se di diritto, sarà relativa al mese di maggio 2021. Pertanto il nostro intervento decadrà inderogabilmente il 31.05.2021 (...)”.
Nel caso di specie, RI 1, cittadino svizzero nato il 26 maggio 1958, dal mese di febbraio 2019 è al beneficio di prestazioni assistenziali. " Il 26 maggio 2021 compirà 63 anni.
La citata formulazione è quindi scorretta in quanto al momento dell'emissione della decisione l'USSI ancora non sapeva se e in che misura il signor RI 1 avrebbe avuto diritto alla rendita anticipata AVS. Pertanto la decisione è in tal senso da annullare.
Su questo punto il reclamo è accolto.” (Doc. D p.ti O e P)
Infine nella decisione su reclamo del 20 maggio 2021 è stato evidenziato:
" Si rileva che in virtù del principio di sussidiarietà, correttamente citato nel contestato scritto, e dell'obbligo di ridurre il danno che incombe ai richiedenti l'assicurazione sociale, rispettivamente ai beneficiari della stessa, il reclamante, in vista del compimento dei 63 anni il 26 maggio 2021, è tenuto a chiedere alla Cassa __________, come peraltro da lui correttamente fatto il 10 febbraio 2021, il riconoscimento di una prestazione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 40 cpv. 1 LAVS, il cui diritto nasce per gli uomini il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 64 o 63 anni, ma non può essere chiesto retroattivamente.
Per provvedere ai propri bisogni primari, il signor RI 1 dovrà far capo prioritariamente alle rendite delle assicurazioni sociali a cui avrà diritto al compimento dei 63 anni, in particolare alla rendita AVS anticipata.
La perdita connessa al versamento anticipato della rendita AVS può esse compensata, in particolare, dalle prestazioni complementari all'AVS le quali, essendo prestazioni di un'assicurazione sociale, hanno la priorità rispetto alle prestazioni assistenziali.
Un mancato inoltro della domanda di rendita AVS da parte del reclamante, in caso di richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali, avrebbe potuto comportare il rifiuto delle stesse. (…)” (Doc. D p.to P)
1.7. Con ulteriore decisione su reclamo del 25 maggio 2021 l’amministrazione ha accolto il reclamo del 7 aprile 2021 (cfr. consid. 1.5., motivando come segue:
" (…) Il reclamo va accolto in quanto al momento dell’emissione della decisione l'USSI non poteva sapere in che misura il signor RI 1 avrebbe avuto diritto alla rendita anticipata AVS e ad altre rendite delle assicurazioni sociali cui, se del caso, potrebbe avere diritto con il compimento dei 63 anni.
Limitatamente all'indicazione "Considerato che:
- a decorrere dal 1° giugno 2021 sarà beneficiario di una rendita AVS;
- in aggiunta alla rendita AVS potrà beneficiare anche di una prestazione complementare (PC);
la informiamo che l'intervento del nostro ufficio cesserà definitivamente il 31 maggio 2021" la decisione è quindi annullata.
Un eventuale rifiuto delle prestazioni assistenziali a far tempo dal 1° giugno 2021 dev'essere, se saranno dati i presupposti, statuito con decisione formale dopo aver esaminato l'eventuale richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali scadute il 31 maggio 2021.
(…)” (Doc. E3)
1.8. Contro le decisioni su reclamo del 20 e del 25 maggio 2021 RI 1 ha inoltrato al TCA il seguente tempestivo ricorso:
" (…)
In diritto:
Come da 871.110 RAS art. 9a cpv. 1-2 USSI avrebbe dovuto sentire e informare il beneficiario, ed emettere decisione formale di soppressione rapporto.
Avrebbe dovuto dimostrare in Diritto la pertinenza del richiamo LAS art. 2. Ossia la sussidiarietà discendente di __________ verso USSI. L’inderogabilità della decadenza e obbligatorietà della richiesta di prepensionamento
Nei fatti:
In data 13.01.2021 USSI tramite uno scritto informale ha invitato/obbligato RI 1 a procedere alla richiesta di una rendita AVS-PC pena a seguito di mancata produzione della Conferma inoltro richiesta di rendita AVS, il non riconoscimento del rinnovo prestazioni aprile-maggio 2021.
Motivazione:
Così facendo RI 1 che, come la LAS art. 33b (acquisizione sostanza) e LAS art. 42 (prescrizione), in caso di vendita del proprio FMN 305, potrebbe soccombere al rimborso delle somme ricevute, una volta restituite le stesse si troverebbe a sottostare ad un decurtamento delle proprie Rendite AVS pur essendovi stato costretto in modo illegale (coatto). (…)” (Doc. I)
1.9. Nella sua risposta del 21 giugno 2021 l’USSI ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.10. Il 28 giugno 2021 il ricorrente ha contestato il fatto che per il 2021 abbia dovuto inoltrare due richieste di rinnovo a differenza del 2020 quando “il rinnovo veniva concesso per 6 mesi”.
Inoltre egli ha asserito, da un lato, che l’importo di fr. 1'085.-- per il mese di gennaio 2021 non è stato versato, né esiste una decisione di accoglimento specifica. Dall’altro, che la decisione del 29 gennaio 2021 gli è stata inviata tramite messaggio di posta elettronica solamente il 27 maggio 2021 e in forma cartacea il 31 maggio 2020 (cfr. doc. V).
1.11. L’amministrazione, l’8 luglio 2021, ha osservato:
" Si precisa che la prestazione precisa che la prestazione assistenziale ordinaria di CHF 1'081.- per il mese di gennaio 2021 è stata pagata al ricorrente il 13 gennaio 2021 (cfr. doc. 562-565). Con decisione su reclamo del 20 maggio 2021 l'USSI ha in particolare rivisto la decisione del 29 gennaio 2021, che annullava e sostituiva la decisione del 13 gennaio 2021 limitatamente ai mesi di febbraio e marzo 2021, assegnando una prestazione assistenziale di CHF 1'085.- anche per il mese di gennaio 2021. Alla crescita in giudicato della citata decisione su reclamo l'USSI verserà all'interessato la differenza dovuta di CHF 4.- relativa alla prestazione assistenziale ordinaria per il mese di gennaio 2021.” (Doc. VII)
Il 15 luglio 2021 l’USSI ha inviato alcuni documenti (cfr. doc. X +1-2)
1.12. RI 1, il 10 luglio 2021, ha comunicato di aver “ricevuto sul conto da IAS (PC) gli importi che mi corrisponderanno in futuro” (cfr. doc. IX).
1.13. Il 19 luglio 2021 l’insorgente ha presentato ulteriori osservazioni (cfr. doc. XI).
1.14. I doc. X+1-2 sono stati trasmessi per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. XII), mentre i doc. IX e XI sono stati inviati per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. XIII).
in diritto
2.1. Secondo l’art. 76 cpv. 1 LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre.
Nella concreta evenienza, visto che il ricorso presentato dall’insorgente è diretto contro due decisioni su reclamo emesse entrambe dall’USSI che concernono sostanzialmente fatti di ugual natura, è accertata la connessione tra loro. Per economia processuale le procedure ricorsuali 42.2021.40 e 42.2021.41 sono, dunque, congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 9C_787/2020, 9C_22/2021 del 14 aprile 2021 consid. 1.; STF 9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10 settembre 2020 consid. 1; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 1; STF 9C_748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).
2.2. L’art. 56 cpv. 1 LPGA, applicabile nell’ambito dell’assistenza sociale in virtù del rinvio di cui agli art. 65 Las e 33 cpv. 3 Laps, prevede che le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.
Competente è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA).
L’art. 59 LPGA, applicabile nel caso di specie in virtù del rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3 Laps e relativo alla legittimazione ricorsuale, stabilisce che ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
La giurisprudenza considera degno di protezione ogni interesse pratico o giuridico a domandare la modificazione o l’annullamento della decisione impugnata che può fare valere una persona toccata da quest’ultima. L’interesse degno di protezione consiste pertanto nell’utilità pratica che l’accoglimento dell’impugnativa procurerebbe al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio economico, ideale, materiale o di altra natura che la decisione impugnata gli cagionerebbe (cfr. DTF 130 V 196, consid. 3 e riferimenti ivi citati).
L’interesse deve essere diretto e concreto. In particolare, la persona deve trovarsi in un rapporto sufficientemente stretto con la decisione; ciò non è il caso di colui che è toccato soltanto in modo indiretto o mediato.
Questo presupposto assume, inoltre, un particolare significato quando la decisione non viene impugnata dal suo destinatario in senso materiale, ma da un terzo (cfr. DTF 130 V 560, consid. 3.3).
Su questo tema cfr. pure STF 9C_119/2021 del 17 giugno 2021; STF 8C_538/2020, 8C_564/2020 del 30 aprile 2021, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_251/2014 dell’11 marzo 2015; STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 2.1.; STF I 112/07 del 25 gennaio 2008; RtiD II-2006 pag. 190 e RtiD II-2006 pag. 195.
In un giudizio 9C_499/2012 del 27 maggio 2013 consid. 2.1. l’Alta Corte ha, segnatamente, rilevato che:
" (…) È dato un interesse degno di protezione se l'esito della procedura è suscettibile di influenzare la situazione fattuale o giuridica del ricorrente (DTF 133 II 409 consid. 1.3 pag. 413 con riferimenti). L'interesse - pratico e attuale - non deve sussistere soltanto al momento dell'inoltro del ricorso, bensì anche quando è pronunciata la sentenza (DTF 136 II 101 consid. 1.1 pag. 103; cfr. pure Steinmann, in Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 74 all'art. 89). Questa esigenza garantisce, nell'interesse dell'economia processuale, che il Tribunale federale statuisca su questioni concrete e non soltanto teoriche (DTF 136 I 274 consid. 1.3 pag. 276 seg.)."
2.3. In una sentenza I 239/05 del 22 marzo 2007 il Tribunale federale ha ricordato che l'esistenza di un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, necessario per ammettere la legittimazione a ricorrere, dev'essere negata se il ricorso di diritto amministrativo è unicamente rivolto contro la motivazione della stessa senza chiedere la modifica del dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere impugnato (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418; 106 V 91 consid. 1 pag. 92 con riferimento). È fatta salva l'eventualità in cui il dispositivo rinvia ai considerandi (cfr. DTF 113 V 159).
In caso di ricorso contro le motivazioni occorre di conseguenza esaminare se l’insorgente, in realtà, non chieda la modifica del dispositivo (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b)aa). In questo senso va verificato se l'interessato si può prevalere di un interesse degno di protezione all'accertamento immediato del punto litigioso stabilito nella decisione impugnata (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418 e i riferimenti ivi citati; cfr. anche DTF 119 V 171 consid. 1 pag. 173).
In una sentenza 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di un’assicurata che non contestava né l’entità della rendita AI attribuita, né l’inizio della determinazione della rendita, ma nell’ottica del riconoscimento di una rendita d’invalidità della previdenza professionale, pretendeva soltanto un’altra definizione dell’insorgenza dell’invalidità. L’Alta Corte non ha riconosciuto un interesse degno di protezione all’annullamento della decisione dell’AI, in quanto l’insorgente non aveva chiesto alcuna modificazione del dispositivo della decisione, ma censurava un elemento della determinazione della rendita e, con ciò la motivazione della prestazione riconosciutale (SVR 2009 BVG nr. 27).
Al riguardo cfr. pure STCA 42.2020.26 del 25 gennaio 2021; STCA 42.2018.13 del 21 giugno 2018; STCA 42.2018.12. del 5 aprile 2018; STCA 38.2015.74 del 30 novembre 2015; STCA 32.2012.98 del 16 settembre 2013 consid. 2.2.
2.4. Nel caso di specie l’USSI, con la decisione su reclamo del 20 maggio 2021, ha parzialmente accolto il reclamo interposto dal ricorrente il 29 gennaio 2021 con il quale ha contestato, da un lato, la decisione del 13 gennaio 2021 che gli ha riconosciuto una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'081.- mensili per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, precisando che in occasione del rinnovo seguente era invitato a fare pervenire la conferma dell’inoltro della richiesta di rendita AVS anticipata e che in mancanza di quanto richiesto avrebbe potuto decidere di non entrare in materia per il rinnovo della prestazione (cfr. doc. B=407; consid. 1.1.).
Dall’altro, lo scritto del 13 gennaio 2021 con cui l’insorgente è stato invitato a presentare domanda di AVS anticipata visto che il 26 maggio 2021 avrebbe compiuto 63 anni, con la specificazione che l’intervento dell’assistenza sociale sarebbe decaduto il 31 maggio 2021 (cfr. doc. B=61; cfr. consid. 1.2.).
Nella decisione su reclamo del 20 maggio 2021 l’amministrazione ha in particolare stabilito che la formulazione contenuta nello scritto del 13 gennaio 2021, considerato quale decisione informale, secondo cui l’ultima prestazione assistenziale sarebbe stata erogata nel mese di maggio 2021, non era corretta, poiché nel gennaio 2021 l’USSI non sapeva se e in che misura il ricorrente avrebbe avuto diritto alla rendita anticipata AVS. Su questo punto, quindi, l’amministrazione ha accolto il reclamo (cfr. doc. D; consid. 1.6.).
Con decisione su reclamo del 25 maggio 2021 l’amministrazione ha, inoltre, accolto il reclamo inoltrato dall’insorgente contro la decisione del 23 marzo 2021, relativa alla prestazione assistenziale di aprile e maggio 2021 (di fr. 1'085.- mensili), riconoscendo che l’avviso presente nel citato provvedimento secondo cui, siccome dal 1° giugno 2021 sarebbe stato beneficiario di una rendita AVS, l’intervento dell’assistenza sociale sarebbe cessato definitivamente il 31 maggio 2021, doveva essere annullata, siccome a quel momento l’USSI non poteva sapere in che misura il ricorrente avrebbe avuto diritto alla rendita anticipata AVS ed ad altre rendite delle assicurazioni sociali (cfr. doc. E3; consid. 1.7.).
In simili condizioni, in relazione alla censura concernente l’indicazione che il diritto all’assistenza sociale sarebbe decaduto dal 31 maggio 2021 - ritenuto che compiendo il 26 maggio 2021 63 anni avrebbe avuto diritto a una rendita AVS anticipata -, l’insorgente non dispone di un interesse pratico e attuale all’accoglimento della propria impugnativa (cfr. consid. 2.3.).
Difettando un interesse degno di protezione, il ricorso, da questo profilo, risulta inammissibile (cfr. STCA 42.2020.26 del 25 gennaio 2021; STCA 42.2019.35 del 25 novembre 2019; STCA 42.2018.13 del 21 giugno2018; 42.2018.12 del 5 aprile 2018; STCA 38.2015.74 del 30 novembre 2015; STCA 38.2013.27 del 24 luglio 2013).
2.5. Questa Corte rileva, poi, che, per quanto concerne l’importo di fr. 49.- computato a titolo di reddito da titoli e capitali nel calcolo del 13 gennaio 2021 riguardante la prestazione assistenziale ordinaria di gennaio, febbraio e marzo 2021 (cfr. doc. 407), l’USSI, nella decisione su reclamo del 20 maggio 2021, ha indicato che il relativo stralcio non va effettuato soltanto per i mesi di febbraio e marzo 2021 come risulta già dalla decisione del 29 gennaio 2021 (cfr. doc. 401; consid. 1.3.), bensì anche per gennaio 2021, per cui anche per tale mese la prestazione è stata aumentata da fr. 1'081.- a fr. 1'085.- (cfr. doc. D; consid. 1.6.).
Rispondendo all’insorgente che il 28 giugno 2021 ha affermato che l’importo di fr. 1'085.- per il mese di gennaio 2021 non gli sarebbe stato versato (cfr. doc. V; consid. 1.10.), l’amministrazione, l’8 luglio 2021, ha puntualizzato, da una parte, che la somma di fr. 1'081.- relativa a gennaio 2021 gli è stata corrisposta il 13 gennaio 2021, come emerge peraltro dalla documentazione prodotta dalla stessa (cfr. doc. 562-565).
Dall’altra, che la differenza di fr. 4.- sarà pagata al ricorrente alla crescita in giudicato della decisione su reclamo del 20 maggio 2021 (cfr. doc. VII; consid. 1.11.).
2.6. RI 1 ha, inoltre, contestato l’invito a presentare, per il tramite dell’agenzia comunale AVS, domanda di AVS anticipata - ritenuto che il 26 maggio 2021 avrebbe compiuto 63 anni - formulato nei suoi confronti nello scritto del 13 gennaio 2021 (cfr. doc. A; consid. 1.1.) che è stato confermato al riguardo dalla decisione su reclamo del 20 maggio 2021 (cfr. doc. D p.to P; consid. 1.6.; doc. I; consid. 1.8.).
L’amministrazione ha considerato lo scritto del 13 gennaio 2021 quale decisione informale (cfr. doc. D p.to O; consid. 1.6.).
La questione di sapere se effettivamente si tratti di una decisione informale o meno può in concreto restare aperta.
In effetti, anche qualora lo scritto in questione non costituisse una decisione informale (con la conseguenza che la decisione su reclamo del 20 maggio 2021 corrisponderebbe, per quanto attiene alla conferma dello scritto del 13 gennaio 2021, a una decisione formale), per motivi di economia processuale (cfr. STF 9C_181/2015 del 10 febbraio 2016 consid. 2.1., pubblicata in DTF 142 V 67; STF 9C_222/2020 del 18 giugno 2020 consid. 4.3.), ritenuto in particolare il principio di celerità vigente in ambito di assicurazioni sociali e di assistenza sociale (cfr. STF 9C_295/2015 del 10 novembre 2015 consid. 1; STF 9C_83/2012 del 9 maggio 2012 consid. 2; STF 9C_418/2009 del 24 agosto 2009 consid. 1), si rinuncerebbe in ogni caso a un rinvio degli atti per emettere una decisione su reclamo al riguardo, in quanto “… una simile operazione si esaurirebbe in un vuoto esercizio formale e procrastinerebbe inutilmente il processo …” (cfr. STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2).
Il TCA, riguardo all’invito a inoltrare domanda di rendita AVS anticipata, in primo luogo, osserva che secondo l’art. 40 cpv. 1 LAVS gli uomini e le donne che adempiono le condizioni per l'ottenimento di una rendita ordinaria di vecchiaia possono anticiparne il godimento di uno o due anni. In tali casi, il diritto alla rendita nasce per gli uomini il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 64 o 63 anni, per le donne il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 63 o 62 anni.
L’art. 67 (“esercizio del diritto”) cpv. 1bis OAVS prevede che soltanto l'avente diritto o il suo rappresentante legale può far valere il diritto alla rendita ordinaria anticipata di vecchiaia e che questo diritto non può essere richiesto retroattivamente.
Al contrario tale diritto deve essere fatto valere in anticipo. Se una persona si annuncia solo dopo la fine del mese in cui ha compiuto 62 (le donne) oppure 63 o 64 anni (gli uomini), ha diritto alla rendita soltanto dopo il compimento dell’anno successivo (cfr. STFA H 160/03 del 27 dicembre 2004 consid. 4.1.; Direttive sulle rendite (DR) dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità p.ti 6103-6104).
La rendita di vecchiaia anticipata viene ridotta rispetto alla rendita ordinaria (cfr. art. 40 cpv. 2 LAS; 56 OAVS).
In secondo luogo, questo Tribunale rileva che la nostra Massima Istanza, con sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019, pubblicata in RtiD II-2020 N. 14 pag. 121 segg., ha confermato il giudizio 42.2019.10-11 dell’11 aprile 2019 di questa Corte che aveva avallato il modo di procedere dell’USSI, il quale aveva negato il rinnovo delle prestazioni assistenziali a una persona - al beneficio dell’assistenza sociale dal 2016 e la cui domanda di prestazioni AI era pendente - che aveva rinunciato a inoltrare una domanda di rendita AVS anticipata di cui avrebbe potuto beneficiare nel 2018, dal mese successivo al compimento dei 62 anni.
L’obbligo imposto a un beneficiario di prestazioni assistenziali di richiedere il versamento di una rendita AVS anticipata si fonda sul principio di sussidiarietà, nonché su quello di dover ridurre il danno e non si rivela contrario al divieto dell’arbitrio, né al principio della parità di trattamento (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_344/2019 du 15 novembre 2019 - Obligation d’une personne à l’aide sociale de demander le versement d’une rente anticipée de l’AVS, in RSAS 1/2021 pag. 50).
Il TF, al consid. 6.4. della sentenza menzionata, ha in particolare stabilito:
" (…) La circostanza di obbligare chi si trova a beneficio dell'assistenza sociale a richiedere anticipatamente l'erogazione della rendita AVS non è insostenibile o in contraddizione manifesta con il sentimento della giustizia e dell'equità. La ricorrente sembra misconoscere che l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno (cfr. sentenza 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 5.1). Oltretutto non si presenta alcuna disparità di trattamento, poiché la situazione della ricorrente, al beneficio di prestazioni assistenziali, è diversa rispetto agli altri cittadini, che non sono in assistenza e passano al beneficio della pensione all'età ordinaria, mettendo fine a un'attività professionale. (…)”
In casu dalle carte processuali emerge ad ogni modo che il ricorrente, il 10 febbraio 2021, ha richiesto la rendita AVS anticipata e che il medesimo, il 12 luglio 2021, ha comunicato all’USSI di aver “ricevuto calcolo AVS e la decisione PC è stata presa …” (cfr. doc. D p.to P; X2).
In relazione alla violazione degli art. 9a Reg.Las e 15 Reg.Laps invocata dal ricorrente (cfr. doc. I; V; E2), va altresì evidenziato che l’art. 9 cpv. 1 lett. c Reg.Las prevede che le prestazioni assistenziali possono essere ridotte, sospese, rifiutate o soppresse, segnatamente, se il beneficiario rinuncia a far valere dei diritti ai quali le prestazioni assistenziali sono sussidiarie.
Ai sensi del cpv. 2 in caso di riduzione, sospensione, rifiuto o soppressione delle prestazioni assistenziali, l’autorità competente, dopo aver informato e sentito il beneficiario, rilascia una decisione scritta e motivata con l’indicazione dei rimedi giuridici.
Giusta il cpv. 4 contro la decisione sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33 Laps. Il reclamo ed il ricorso non hanno effetto sospensivo.
L’art. 15 cpv. 1 Reg.Laps enuncia, in particolare, che ogni rifiuto di una prestazione sociale è oggetto di una distinta decisione formale, emanata dall’organo designato dalla legge speciale.
Nel gennaio 2021 l’USSI ha invitato il ricorrente, in vista del compimento dei 63 anni nel maggio 2021, a inoltrare domanda di una rendita AVS anticipata (cfr. doc. A; B), continuando comunque a erogargli le prestazioni assistenziali ordinarie fino al mese di maggio 2021 (cfr. doc. B=405; E=401; E1=386).
A quel momento (gennaio 2021) non vi è, quindi, stata soppressione delle prestazioni, per cui non si imponeva l’emanazione di una decisione formale di soppressione o rifiuto di prestazioni.
L’art. 9a Reg.Las, in particolare il cpv. 2, e l’art. 15 cpv. 1 Reg.Laps sarebbero, invece, stati applicabili nel caso di rifiuto delle prestazioni a seguito di una richiesta di rinnovo a decorrere dal mese di giugno 2021.
In proposito giova sottolineare che la parte resistente, nelle decisioni su reclamo del 20 e 25 maggio 2021, ha del resto ritenuto non corretta l’indicazione secondo cui l’ultima prestazione assistenziale sarebbe stata erogata nel mese di maggio 2021 presente nello scritto del 13 gennaio 2021 e nella decisione del 23 marzo 2021 di riconoscimento delle prestazioni assistenziali ordinarie di aprile e maggio 2021 (cfr. doc. B=61; E1=386), annullandola (cfr. consid. 2.4.).
Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso in relazione all’invito a richiedere una rendita AVS anticipata, non può trovare accoglimento.
2.7. Infine, per completezza, riguardo all’obiezione sollevata dal ricorrente secondo cui per il 2021 ha dovuto inoltrare due richieste di rinnovo a differenza del 2020 quando “il rinnovo veniva concesso per 6 mesi” (cfr. doc. V; consid. 1.10.), il TCA rileva che l’art. 15 cpv. 1 e 2 lett. d Reg.Laps prevede, segnatamente, che ogni erogazione di una prestazione sociale è oggetto di una distinta decisione formale, emanata dall’organo designato dalla legge speciale (l’USSI per l’assistenza sociale; cfr. art. 1 Reg.Las), che contiene, in particolare, l’importo e la durata della prestazione sociale da versare.
I disposti legali pertinenti (Laps, Reg.Laps, Las, Reg.Las) non contemplano una durata specifica minima e/o massima della prestazione in questione, in casu assistenziale, prima che sia necessario richiedere il rinnovo della stessa. L’amministrazione valuta a seconda delle circostanze.
Nel caso di specie è vero che nel 2020 sono state emesse unicamente due decisioni di accoglimento della prestazione assistenziale ordinaria, una valida da gennaio a giugno e l’altra con effetto da luglio a dicembre 2020 (cfr. doc. 443; 426).
È altrettanto vero, però, che nel 2019 l’USSI ha emanato otto decisioni relative alla concessione di prestazioni assistenziali ordinarie, e meglio una per ogni singolo mese da febbraio a luglio 2019 (cfr. doc. 538; 532; 517; 504; 493; 479), una per i mesi di agosto e settembre 2019 (cfr. doc. 474) e una per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019 (cfr. doc. 456).
2.8. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto il ricorso è del 5 giugno 2021, per cui torna applicabile il nuovo diritto.
In casu, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Le cause 42.2021.40 e 42.2021.41 sono congiunte
2. Il ricorso contro le decisioni su reclamo emesse dall’USSI il 20 e il 25 maggio 2021, in quanto ricevibile, è respinto.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti