Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
42.2021.45

 

rs

Lugano

20 settembre 2021    

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 11 giugno 2021 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 12 maggio 2021 emanata da

 

Municipio di __________

 

 

in materia di prestazione ponte COVID

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Il 4 marzo 2021 RI 1 ha inoltrato al proprio Comune di domicilio, e meglio al Comune di __________, il modulo “Richiesta di prestazione ponte COVID” per il mese di marzo 2021 (cfr. doc. F).

 

                               1.2.   Con decisione del 10 marzo 2021 il Servizio Sociale del Comune di __________ha riconosciuto a RI 1 il diritto a una prestazione ponte COVID per il mese di marzo 2021 di fr. 2'500.-- (cfr. doc. C).

                               1.3.   Il 15 aprile 2021 il Servizio Sociale di __________ ha emesso un’ulteriore decisione con la quale ha chiesto a RI 1 la restituzione dell’importo di fr. 2'500.-- relativo al mese di marzo 2021. Tale provvedimento è stato motivato con il fatto che nella determinazione della prestazione assegnatagli non è stata considerata la sostanza netta risultante dalla tassazione 2019 di fr. 126'595.--, poiché la stessa non è stata dichiarata nel formulario (cfr. doc. B).

 

                               1.4.   A seguito del reclamo interposto dall’interessato contro la decisione del 15 aprile 2021 (cfr. doc. III1), il Municipio di __________, il 12 maggio 2021, ha emanato una decisione su reclamo con la quale ha confermato l’ordine di restituzione della prestazione ponte COVID relativa al mese di marzo 2021, rilevando:

 

" 1. (…)

Per la determinazione del diritto alla PPC è stato considerato, ai fini del calcolo la sostanza imponibile di fr. 6'000.00 anziché quella netta di fr. 126'595.00.

 

2.

Avverso la decisione del Servizio Sociale del Comune di __________ il sig. RI 1 ha inoltrato reclamo in data 22 aprile 2021.

In sede di reclamo, il sig. RI 1 sostiene: "... di non aver fornito indicazioni inesatte o incomplete e non ha commesso alcuna negligenza grave inducendo il Comune in errore."

 

3.

Esaminati i contenuti del reclamo, il municipio osserva quanto segue.

Sul formulario di richiesta di Prestazione Ponte COVID (PPC) il sig. RI 1 non ha indicato nessun importo.

Nel caso che ci occupa, considerato che l'omissione di questo dato ha indotto il Servizio Sociale in errore, il municipio conferma la correttezza della propria decisione.” (Doc. A)

 

                               1.5.   RI 1, con tempestivo ricorso inoltrato al TCA l’11 giugno 2021, ha contestato la decisione su reclamo del 12 maggio 2021, chiedendo l’annullamento della stessa e che “la prestazione ponte COVID per il mese di marzo 2021 è integralmente condonata al ricorrente e non deve essere restituita al Municipio di __________” (cfr. doc. I pag. 9).

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali egli ha innanzitutto addotto, da un lato, di essere titolare al 100% delle quote sociali della __________, che detiene il bar __________ di __________, dall’altro, di non aver percepito alcuno stipendio per i mesi di gennaio e febbraio 2021 a seguito della chiusura del bar in ottemperanza delle disposizioni decretate dalle Autorità a causa della pandemia. L’insorgente ha evidenziato che quindi la sua famiglia, composta di quattro persone di cui due bambini, ha dovuto affrontare le spese ordinarie e correnti con il solo stipendio della moglie di fr. 3'739.55 netti che neppure risulta sufficiente a coprire il minimo vitale ai sensi della Legge sull’esecuzione e fallimenti.

                                         Il ricorrente ha, poi, precisato di avere debitamente compilato il formulario di richiesta di prestazione, indicando nel riquadro riguardante la sostanza netta del richiedente “vedi decisione delle tassazioni 2019” ed accludendo tutta la documentazione fiscale necessaria (cfr. doc. I pag. 3-5).

                                         Il medesimo ha, inoltre, fatto valere:

 

" (…)

21. Nella presente fattispecie, ritenuto che il Servizio sociale del Comune di __________ disponeva della necessaria documentazione indicante la sostanza netta del qui ricorrente, il Municipio di __________ non è quindi in diritto di pretendere la restituzione del credito originariamente concesso che il ricorrente, considerata la complessità dei criteri di concessione e del metodo di calcolo stabiliti dal Decreto, ha ritenuto in buona fede essere corretta e legittima. La richiesta di restituzione della prestazione ponte COVID di CHF 2'500.-, motivata anche dalla mancata indicazione sul formulario della sostanza netta del ricorrente (fatto che a mente del Municipio di __________ ha indotto in errore il Servizio Sociale del Comune), è da ritenersi infatti una sanzione chiaramente sproporzionata rispetto agli interessi in discussione (cfr. WALDMANN, in: Waldmann/Belser/Epiney, Bundesverfassung, Commentario basilese, 2015, N 32 ad art. 29 Cost.). Il ricorrente non era infatti in grado di rendersi conto dell'erroneità della decisone ricevuta. Premettendo che il signor RI 1 ha già - necessariamente - disposto del credito concesso, il rimborso di CHF 2'500.- genererebbe per lui e la famiglia un rilevante pregiudizio economico.

 

22.ln sintesi, richiedere ora la restituzione della prestazione ponte COVID di CHF 2'500.- concessa al ricorrente e che ha permesso un sollievo finanziario alla sua famiglia durante il duro periodo pandemico, contrasta in modo manifesto con il sentimento di giustizia ed equità che, considerati gli interessi delle parti nonché l'esiguità (per il Comune) e l'unica erogazione della prestazione

(marzo 2021), va nel nostro caso riconosciuto.

 

23. D'altronde, non sono neppure dati i presupposti per la restituzione della prestazione concessa. Infatti, ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 del Decreto legislativo urgente concernente la prestazione ponte COVID, la prestazione indebitamente percepita deve essere restituita se il beneficiario:

 

a. ha ottenuto la prestazione fornendo al Comune indicazioni inesatte o incomplete;

b. ha indotto in errore il Comune commettendo negligenza grave.

 

24. Tale articolo è da considerarsi pertanto prevalente e in parte complementare ai principi attinenti alla riconsiderazione delle decisioni delle autorità amministrative (cfr. art. 12 Decreto legislativo urgente concernente la prestazione ponte COVID, art. 24 Laps).

25. Nel caso concreto, come emerge dalla richiesta di prestazione ponte COVID (doc. F) e soprattutto dalla documentazione ad essa acclusa, il signor RI 1 non ha fornito indicazioni inesatte o incomplete e non ha di certo commesso alcuna negligenza grave inducendo il Comune in errore.

Infatti, come è stato rilevato, egli ha fornito all'autorità comunale tutte le informazioni e i documenti necessari ai fini della richiesta di prestazione COVID.

Di fatto, mediante un approccio di precisione, rispettivamente, onde evitare di incorrere in errori, al punto 1 del capitolo "Sostanza netta" del formulario di richiesta (doc. F), il ricorrente ha rinviato alla decisione di tassazione 2019 che ha poi allegato al formulario di richiesta.

 

26. Di conseguenza, poiché il sottoscritto non ha in realtà fornito indicazioni inesatte o incomplete tantomeno indotto in errore mediante negligenza grave il Servizio sociale del Comune, ritenuto inoltre che egli ha fornito le notifiche di tassazione dell'anno 2019, i presupposti per la restituzione della prestazione concessa con decisione del 10 marzo 2021 non sono adempiuti (art. 10 cpv. 1 del Decreto). Ne consegue che il Municipio di __________ ha manifestamente violato anche il diritto cantonale in materia di concessione delle prestazioni ponte COVID.

 

27. Ciò detto, non sono adempiute le condizioni di cui all'art. 10 cpv. 1 del decreto suddetto per la restituzione della prestazione.

 

                               1.6.   Nella sua risposta del 2 luglio 2021 il Municipio di __________ ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.7.   Il ricorrente si è espresso al riguardo con scritto dell’8 luglio 2021 (cfr. doc. V).

 

                               1.8.   La parte resistente, il 18 agosto 2021, ha ribadito la propria richiesta di vedere confermata la decisione su reclamo impugnata (cfr. doc. VII).

 

                               1.9.   Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. VIII).

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Il Gran Consiglio del Cantone Ticino, il 26 gennaio 2021, ha approvato il Decreto legislativo urgente concernente la prestazione ponte COVID entrato in vigore il 1° marzo 2021 con validità di quattro mesi (cfr. BU 8/2021 del 16 febbraio 2021 pag. 66; RL 876.100).

 

                                         Giusta l’art. 11 del Decreto in questione:

 

" 1 Il richiedente e ogni membro dell’unità di riferimento possono contestare la decisione resa dal Comune. Il reclamo è da inoltrare entro 30 giorni dall’intimazione al Comune che ha pronunciato la decisione.

2 Contro la decisione su reclamo pronunciata dal Comune è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro il termine di 30 giorni dall’intimazione.

3 È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008 (Lptca).”

 

                                         Secondo l’art. 11 cpv. 2 del Decreto le decisioni emanate su reclamo dal Comune di domicilio - al quale la persona che rivendica la prestazione ponte COVID presenta la relativa richiesta (art. 5 del Decreto) - sono, quindi, impugnabili al Tribunale cantonale delle assicurazioni nel termine di 30 giorni dalla notificazione.

 

                                         Il TCA è, di conseguenza, competente a esaminare i ricorsi in materia di prestazione ponte COVID.

 

                                         In concreto il ricorso inoltrato al TCA contro la decisione su reclamo del 12 maggio 2021 è datato 11 giugno 2021 ed è stato consegnato alla posta il medesimo giorno (cfr. doc. I e relativa busta d’intimazione).

                                         L’impugnativa, tempestiva, è pertanto ricevibile e va esaminata nel merito.

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno il Comune di __________ abbia richiesto a RI 1 la restituzione della somma di fr. 2'500.--, corrispondente alla prestazione ponte COVID attribuitagli per il mese di marzo 2021.

 

                                         Il Decreto legislativo urgente concernente la prestazione ponte COVID del 26 gennaio 2021, in vigore dal 1° marzo 2021, è stato modificato dal Gran Consiglio il 31 maggio 2021 con effetto retroattivo dal 1° maggio 2021 e validità fino al 31 dicembre 2021 (cfr. BU 22/2021 del 4 giugno 2021 pag. 179 segg.).

 

                                         Per quanto attiene al diritto materiale, dal profilo temporale, il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. STF 8C_706/2019 del 28 agosto 2020 consid. 7.1., pubblicata in DTF 146 V 364; STF 8C_769/2018 del 5 settembre 2019 consid. 2; DTF 140 V 41 consid. 6.3.1.; DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b).

 

                                         Il caso in esame riguarda il mese di marzo 2021.

 

                                         Pertanto, in assenza di disposizioni transitorie particolari, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale del Decreto legislativo urgente concernente la prestazione ponte COVID entrato in vigore il 1° marzo 2021 e valido fino al 30 aprile 2021.

 

                               2.3.   Lo scopo della prestazione ponte COVID, definito all’art. 1 del Decreto legislativo urgente concernente la prestazione ponte COVID del 26 gennaio 2021 - che tra l’altro è rimasto invariato in occasione della modifica del 31 maggio 2021 -, è quello di sostenere i lavoratori dipendenti e indipendenti che a seguito delle conseguenze della pandemia di coronavirus si trovano in difficoltà finanziaria ed evitare il ricorso alle prestazioni assistenziali (cpv. 2).

                                                      La prestazione ha carattere straordinario e temporaneo (cpv. 3).

 

                                         Dal Messaggio N. 7906 del 7 ottobre 2020 relativo alla prestazione ponte COVID a complemento del sistema di sicurezza sociale a seguito delle conseguenze della pandemia di coronavirus emerge che:

 

" La prestazione ponte COVID è complementare al sistema federale e cantonale di sicurezza sociale ed agli aiuti puntuali erogati dai Comuni e dagli enti attivi sul territorio. Essa è limitata nel tempo e persegue l’obiettivo di ristabilire l’indipendenza finanziaria per i lavoratori che si trovano temporaneamente in difficoltà a causa della pandemia di coronavirus, tramite un aiuto puntuale e mirato che copra il fabbisogno e le necessità contingenti.

(…).

L’aiuto straordinario e limitato nel tempo è finalizzato ad evitare l’aumento della morosità e il ricorso alle prestazioni assistenziali. Si ritiene inoltre che la misura potrebbe permettere di superare una fase di difficoltà e di recuperare la propria autonomia finanziaria.” (p.to.2.1.1.)

 

                                         L’art. 3 del Decreto urgente prevede le condizioni materiali da adempiere per avere diritto alla prestazione:

 

" a) il richiedente e i membri dell’unità di riferimento sono domiciliati

    nel Cantone al momento della richiesta;

b) il richiedente e i membri dell’unità di riferimento sono stati domiciliati ed effettivamente dimoranti nel Cantone nei tre anni precedenti alla richiesta;

c) il richiedente è dipendente oppure indipendente e non ha ancora raggiunto l’età ordinaria di pensionamento;

d) il richiedente e i membri dell’unità di riferimento non beneficiano di altre prestazioni a copertura del fabbisogno, e meglio indennità straordinarie di disoccupazione, assegno di prima infanzia, prestazione assistenziale e prestazioni complementari all’AVS/AI rispettivamente non beneficiano di ogni genere di indennità ai sensi della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 25 giugno 1982 (LADI);

e) il reddito da lavoro lordo del richiedente è inferiore rispetto a quello del mese di febbraio 2020. Per le persone con attività lucrativa indipendente, è determinante l’importo del fatturato;

f) il richiedente e i membri dell’unità di riferimento hanno un reddito disponibile inferiore ai parametri di cui all’art. 4.”

 

                                         Sono, quindi, esclusi dalla prestazione ponte COVID i beneficiari di prestazioni sociali (di sostegno ai redditi e di complemento), quali le prestazioni assistenziali, gli assegni di prima infanzia (API), le indennità straordinarie di disoccupazione e le prestazioni complementari AVS/AI (PC AVS/AI) nonché i beneficiari di ogni genere di indennità ai sensi della LADI. Ad ogni richiedente è richiesto di autocertificare mensilmente il fatto di non beneficiare delle prestazioni citate. Tramite il formulario di richiesta della prestazione il richiedente autorizza inoltre il Comune a richiedere ai Servizi competenti l’eventuale percezione di prestazioni sociali ai sensi dell'art. 3 lett. d) del Decreto legislativo urgente (cfr. Messaggio N. 7906 p.to 2.1.1).

 

                                         Le condizioni economiche sono elencate all’art. 4:

 

" 1 Il diritto è dato se il reddito disponibile del richiedente e dei membri dell’unità di riferimento è inferiore a:

a) 17’000 franchi se l’unità di riferimento è composta da 1 persona;

b) 25’000 franchi se l’unità di riferimento è composta da 2 persone;

c) 30’000 franchi se l’unità di riferimento è composta da 3 persone;

d) 35’000 franchi se l’unità di riferimento è composta da 4 persone;

e) 40’000 franchi se l’unità di riferimento è composta da 5 persone;

f) 4’000 franchi per ogni persona supplementare dell’unità di riferimento.

2 Il reddito disponibile risulta dalla somma dei redditi del richiedente e dei membri dell’unità di riferimento (redditi computabili) dedotta la somma delle spese del richiedente e dei membri dell’unità di riferimento (spese riconosciute) al momento della richiesta. Per la sostanza immobiliare è applicabile l’ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato.

3 Quali redditi computabili si considerano:

a) il reddito lordo da lavoro;

b) ogni altra entrata compresi gli alimenti percepiti, o prestazione sostitutiva di reddito compresi i contributi o gli aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni;

c) al reddito è aggiunta la sostanza netta (senza considerare un’eventuale sostanza netta dell’abitazione primaria), dedotti 20’000 franchi per ogni persona che compone l’unità di riferimento.

4 Sono riconosciute le seguenti spese:

a) gli oneri sociali dovuti;

b) la spesa per l’alloggio (pigione e spese accessorie mensili);

c) i premi per l’assicurazione contro le malattie;

d) gli alimenti dovuti ed effettivamente pagati.”

 

                                         Ne discende che dal profilo economico il richiedente ha diritto alla prestazione ponte COVID se il reddito disponibile suo e dei membri dell’unità di riferimento (costituita da tutte le persone che compongono l’economia domestica; art. 2) – corrispondente alla somma dei redditi computabili (cfr. art. 4 cpv. 3) dedotta la somma delle spese riconosciute (cfr. art. 4 cpv. 4) – al momento della richiesta (cfr. art. 4 cpv. 1) è inferiore a una determinata soglia calcolata a seconda del numero delle persone che compongono l’unità di riferimento (cfr. art. 4 cpv. 1).

 

                                         Il sistema di determinazione del diritto si ispira a quello delle prestazioni armonizzate Laps, come evidenziato nel Messaggio N. 7906 del 7 ottobre 2020 p.to 2.1.2, il quale precisa:

 

" (…) vengono ripresi dalla Laps il concetto di unità di riferimento (UR) e il metodo di calcolo, e meglio nel senso che il diritto è dato se il reddito disponibile annuo del richiedente e dei membri dell'UR (differenza fra redditi e spese) è inferiore ad una determinata soglia, definita a dipendenza del numero dei membri dell'UR medesima. Il principio di calcolo prevede di calcolare il reddito computabile dal quale vengono dedotte le spese riconosciute (oneri sociali, spese per l'alloggio e premi di assicurazione malattia, alimenti dovuti e pagati). Considerato il carattere straordinario e temporaneo della prestazione, i parametri (UR; redditi e spese) sono però stati semplificati per agevolare l'evasione delle richieste nel minor tempo possibile.

Diversamente dalla Laps, l'UR corrisponde all'economia domestica, cioè alle persone che vivono nella medesima economia domestica. Per quanto concerne gli alimenti, si sottolinea che quale spesa sono considerati solo quelli effettivamente pagati e non quelli dovuti de jure, cioè per sentenza o convenzione. Analogamente alla Laps, i parametri previsti dal Decreto legislativo sono annuali; se il diritto è dato, la prestazione è poi convertita in mensilità (annuale diviso per 12). Diversamente dalle prestazioni Laps, la prestazione non è ricorrente ed è valida solo per il mese di diritto: ciò significa che gli interessati devono chiederla ogni volta e per ogni mese di diritto deve essere effettuato lo specifico calcolo di fabbisogno. (…)”

 

                                         Anche nel Rapporto 7906R del 12 gennaio 2021 della Commissione gestione e finanze p.to 4 è stato evidenziato che il calcolo del diritto alla prestazione ponte COVID è ispirato alle prestazioni armonizzate Laps ma con parametri propri (redditi, spese, soglie) e una forte semplificazione del sistema di calcolo per agevolare l'evasione delle richieste nel minor tempo possibile.

 

                                         Ai sensi dell’art. 6 del Decreto urgente valido dal 1° marzo 2021 l’importo della prestazione corrisponde alla lacuna di reddito annua, convertita in mensilità, ma al massimo a 1’000 franchi al mese per il primo componente dell’unità di riferimento e 500 franchi al mese per ogni ulteriore componente (cpv. 1).

                                         La prestazione, a carattere mensile, può essere concessa al massimo tre volte nel periodo di durata del presente decreto legislativo (cpv. 2).

 

                                         Giova rilevare che l’art. 6 è stato modificato il 31 maggio 2021 retroattivamente dal 1° maggio 2021 e attualmente prevede che l’importo della prestazione corrisponde alla lacuna di reddito annua, convertita in mensilità, ma al massimo a 2’000 franchi al mese per il primo componente dell’unità di riferimento e 800 franchi al mese per ogni ulteriore componente (cpv. 1).

                                                      La prestazione può essere concessa mensilmente (cpv. 2; BU 22/2021 del 4 giugno 2021 pag. 180).

 

                                         In proposito dal Messaggio N. 7991 del 5 maggio 2021 relativo alla modifica del decreto legislativo urgente concernente la Prestazione ponte COVID, a complemento del sistema di sicurezza sociale a seguito delle conseguenze della pandemia di coronavirus p.to 4.2 si evince:

 

" L’esperienza maturata nelle prime settimane suggerisce di adeguare l’importo unitario degli aiuti erogati ed escludere la limitazione temporale (max 3 mesi) prevista in precedenza. L’importo massimo mensile di 1'000 franchi (più 500 franchi per ogni membro aggiuntivo) non ha talvolta permesso di far fronte in modo efficace alle lacune di reddito risultanti dalle analisi delle richieste.

La modifica del limite massimo non comporta però un raddoppio automatico degli importi unitari erogati, che saranno ancora stabiliti in base al calcolo del fabbisogno e limitati entro la lacuna di reddito. (…)”

 

                                         L’art. 8 del Decreto legislativo urgente del 26 gennaio 2021, che non è stato oggetto di cambiamenti nel maggio 2021, riguardo al finanziamento enuncia che la prestazione è finanziata in ragione del 75% dal Cantone e del 25% dal Comune che, come visto (cfr. consid. 2.1.), è l’autorità competente a esaminare la richiesta di prestazione ponte COVID e a decidere in merito (cfr. art. 5). Eventuali prestazioni supplementari concesse dal Comune sono interamente a suo carico (cpv. 1).

                                                      Il Comune anticipa le spese per la prestazione. Il Cantone rimborsa trimestralmente l’anticipo effettuato dal Comune (cpv. 2).

 

                                         Nel Messaggio N. 7906 al p.to 2.1.3, relativamente alla competenza dei Comuni, è stato indicato che:

 

" Considerato il ruolo centrale dei Comuni per la loro prossimità ai cittadini e quale garanzia di equità nell’intervento sul territorio, è loro attribuita l'esecuzione della prestazione. Ai Comuni compete dunque la determinazione del diritto alla prestazione, in quanto la conoscenza del territorio e la vicinanza ai cittadini permette loro di disporre di maggiori strumenti per conoscere le situazioni personali, potendo così offrire anche un orientamento ed una consulenza mirati. Per agevolare l’attività comunale saranno forniti dal Cantone gli strumenti di gestione necessari, quali il formulario di richiesta, i documenti di rendicontazione, il modello di decisione e una mini guida. (…)”

 

                               2.4.   Per quanto attiene in generale al principio della restituzione, giova evidenziare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., di cui è prevista la pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STF P 17/02 del 2 dicembre 2002; STF P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

 

                                         L’art. 12 del Decreto legislativo urgente concernente la prestazione ponte COVID del 26 gennaio 2021, relativo al diritto suppletorio, enuncia che, per quanto non disposto nel presente decreto legislativo, sono applicabili le disposizioni della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) e del relativo regolamento.

                                         L’art. 12 in vigore dal 1° maggio 2021 ha mantenuto lo stesso tenore. È stata unicamente sostituita “legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps)” da “LAPS”.

 

                                         In ambito di restituzione il Decreto urgente, in vigore dal 1° marzo 2021, contempla un disposto specifico, e meglio l’art. 10, secondo cui:

 

" 1La prestazione indebitamente percepita deve essere restituita se il beneficiario:

a) ha ottenuto la prestazione fornendo al Comune indicazioni inesatte o incomplete;

b) ha indotto in errore il Comune commettendo negligenza grave.

 

2Il diritto di esigere la restituzione è perento un anno dopo che il Comune ha avuto conoscenza dell’indebito, ma in ogni caso dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.

 

3La restituzione può essere condonata, in tutto o in parte, se il beneficiario ha ottenuto la prestazione in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo gravoso.”

 

                                         La modifica del Decreto urgente del 31 maggio 2021 con effetto retroattivo dal 1° maggio 2021 non ha riguardato l’art. 10 il cui tenore è rimasto invariato.

 

                                         L’art. 26 della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) prevede invece:

 

" 1La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita.

 

2Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.

 

3La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave.

 

4I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione.”

 

                                         La questione di sapere se l’art. 10 del Decreto urgente limiti i casi in cui sia possibile richiedere la restituzione della prestazione ponte COVID ai due citati nella disposizione legale stessa, ossia quando il beneficiario ha ottenuto la prestazione fornendo al Comune indicazioni inesatte o incomplete, rispettivamente quando il medesimo ha indotto in errore il Comune commettendo negligenza grave - come sembrerebbe emergere dall’interpretazione esclusivamente letterale del testo del disposto (cfr. STF 8C_260/2018 del 12 giugno 2018 consid. 4.2.) -, oppure menzioni le due ipotesi a titolo esemplificativo e non esaustivo può in concreto restare insoluta.

 

                                         In effetti nel caso di specie, come verrà meglio esposto in seguito, il TCA ritiene che ad ogni modo sia adempiuta perlomeno la lett. a dell’art. 10 cpv. 1 Decreto urgente.

 

                                         Va comunque osservato che l’art. 10 cpv. 3 del Decreto legislativo urgente prevede l’istituto del condono che quale presupposto contempla, tra l’altro, che il beneficiario abbia ottenuto la prestazione in buona fede.

 

                                         La buona fede deve essere esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

                                         Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare
(cfr. STF 8C_364/2019 del 9 luglio 2020 consid. 4.2.; STF 9C_ 213/2013 del 16 ottobre 2013 consid. 3.1.; STF P 42/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STF C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125segg.; DTF 118 V 218) oppure, a più forte ragione, se il medesimo non ha violato tale obbligo, ossia quando la restituzione - a prescindere dal comportamento del beneficiario - si è imposta esclusivamente per ristabilire l’ordine legale.

 

                                         In simili condizioni, potendo in un secondo tempo richiedere il condono, appare poco verosimile che la reale intenzione del legislatore fosse quella di escludere la restituzione nei casi in cui la stessa non dipenda da una negligenza del beneficiario, bensì debba essere ordinata poiché da un profilo oggettivo quest’ultimo non aveva diritto alla prestazione.

 

                               2.5.   L’art. 10 cpv. 1 lett. b, come visto, sancisce l’obbligo di restituzione per il beneficiario della prestazione ponte COVID che ha indotto in errore il Comune commettendo negligenza grave.

 

                                         Ritenuto che la lett. b si applica ai casi di negligenza grave, la lett. a, riferendosi a chi ha ottenuto la prestazione fornendo al Comune indicazioni inesatte o incomplete, è conseguentemente applicabile a coloro che hanno indotto in errore il Comune - che ha erogato a torto una prestazione o un determinato importo della prestazione - commettendo una negligenza lieve, specificatamente fornendo indicazioni inesatte o incomplete.

 

                                         Se così non fosse, non si vedrebbe il senso di contemplare, da un lato, una clausola generale relativa alla negligenza grave (lett. b), dall’altro, il caso di chi ottiene la prestazione fornendo al Comune indicazioni inesatte o incomplete (lett. a).

                                         Qualora il legislatore avesse voluto che tale comportamento comportasse la restituzione delle prestazioni soltanto in caso di negligenza grave, non sarebbe infatti stato necessario elencare il caso dell’ottenimento di prestazioni fornendo indicazioni inesatte o incomplete in alternativa alla clausola generale, in quanto esso sarebbe già rientrato nella stessa.

 

                               2.6.   Al p.to 1 relativo alla sostanza, e meglio alla sostanza netta, la domanda principale è quella di indicare l’importo della sostanza netta risultante nell’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato. Al riguardo è previsto uno spazio da completare per il richiedente, oltre a ulteriori spazi “per altri membri dell’economia domestica” (cfr. doc. F).

                                     

                                         Il ricorrente non ha invece risposto a tale domanda, omettendo di indicare esattamente l’ammontare della sostanza netta di fr. 126'595.-- (cfr. doc. F: calcolo dell’imponibile del 16 settembre 2020, Imposta cantonale (IC) 2019; B) e limitandosi ad apporre la nota scritta a mano “vedi decisione delle tassazioni 2019”.

                                         Soltanto alla fine del p.to 1 è, però, richiesto di “allegare le relative notifiche di tassazione (calcolo dell’imponibile IC) dell’ultima tassazione cresciuta in giudicato per ogni persona” (cfr. doc. F), quale prova degli importi che devono essere dichiarati precedentemente.

 

                                         Procedendo in tal modo l’insorgente ha violato il proprio dovere di collaborare nell’esecuzione delle varie leggi sancito all’art. 21 Laps, applicabile in casu in virtù del rinvio di cui all’art. 12 del Decreto legislativo urgente del 26 gennaio 2021 (cfr. pure art. 28 LPGA).

 

                                         Il Consiglio di Stato nel Messaggio relativo alla modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) del 25 ottobre 2005 al p.to 2.5.5. ha peraltro indicato che:

 

" Per le assicurazioni sociali federali, l’art. 28 LPGA pone il principio della collaborazione nell’esecuzione. Siamo del parere che anche questa disposizione della LPGA sia da riprendere nella Laps. L’art. 28 LPGA è peraltro il correlato dell’art. 43 LPGA, che viene pure ripreso dal nuovo art. 33 cpv. 3 Laps; il rinvio è agli articoli da 34 a 55 LPGA.

Il nuovo art. 21 Laps dispone quindi l’obbligo per le persone che compongono l’unità di riferimento, risp. i loro datori di lavoro, di collaborare nella determinazione del diritto alle prestazioni sociali (cpv. 1), fornendo le informazioni e la documentazione necessari
(cpv. 2), rispettivamente autorizzandone terzi (cpv. 3). Fra i terzi rientrano gli assicuratori sociali, compresi gli istituti di previdenza, gli assicuratori privati, gli uffici federali, cantonali e comunali.”

 

                                         Nella presente evenienza all’insorgente, che non ha dettagliatamente compilato la richiesta PPC del mese di marzo 2021, va quindi imputata perlomeno una negligenza lieve.

 

                                         L’esigenza di rispondere debitamente a tutti i quesiti contemplati nel modulo “Richiesta di prestazione ponte COVID”, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso (cfr. doc. I pag. 6), non costituisce d’altronde un formalismo eccessivo.

 

                                         In proposito è utile rilevare che il formalismo eccessivo, che è una forma particolare di diniego di giustizia formale vietato dagli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 par. 1 CEDU, è ravvisabile nell'ipotesi in cui per una determinata procedura sono predisposte delle regole rigide, senza che simile rigore sia materialmente giustificato. La giurisprudenza ha certo sempre affermato che le regole di procedura sono necessarie nell'istituzione delle vie di diritto ai fini di assicurare un decorso della procedura conformemente al principio della parità di trattamento, nonché per garantire l'applicazione del diritto materiale. Le esigenze formali non sono quindi in contrasto con l'art. 29 cpv. 1 Cost.: vi è infatti formalismo eccessivo solo qualora l'applicazione rigorosa delle regole di procedura non è giustificata da nessun interesse degno di protezione, diventa un fine a sé stante e impedisce o complica in modo insostenibile la realizzazione del diritto materiale (cfr. STF 8C_386/2021 del 2 luglio 2021 consid. 5.2.; STF 8D_6/2016 del 1° giugno 2017 consid. 3.1.-3.2.; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 7.1. e riferimenti ivi menzionati; STF 9C_923/2009 del 10 maggio 2010 consid. 4.1.1., pubblicata in SVR 2010 IV Nr. 62 pag. 189 segg.).

 

                                         In casu, per contro, l’importanza di compilare con precisione e in ogni sua parte il formulario di richiesta si giustifica a maggior ragione, vista la rapidità con cui l’amministrazione deve evadere le domande di prestazione ponte COVID che è una misura straordinaria e puntuale, finalizzata alla copertura delle necessità contingenti (cfr. Messaggio N. 7906 del 7 ottobre 2020 p.to. 2.1.2).

 

                               2.7.   Relativamente, poi, alla censura di violazione del principio della buona fede giusta l’art. 9 Cost. sollevata dal ricorrente (cfr. doc. I), questa Corte osserva che l’amministrazione non può esigere la restituzione di prestazioni versate indebitamente se sono soddisfatte le condizioni sancite dalla giurisprudenza in materia di diritto costituzionale alla protezione della buona fede. Si tratta di una questione che deve essere chiaramente distinta da quella del condono dell’obbligo di restituzione (cfr. DTF 142 V 259 consid. 3.2.2.; STF C 80/05 del 3 febbraio 2006, pubblicata in DLA 2006 N. 15 pag. 158).

 

                                         Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti:

 

1.    Si tratta di un’informazione senza riserve da parte dell’autorità;

                                         2.   l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

                                         3.   l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

                                         4.   l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

                                         5.   l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

                                         6.   la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data;

                                         7.   l’interesse alla corretta applicazione del diritto oggettivo non prevale su quello alla tutela della buona fede.

 

                                         (cfr. STF 9C_86/2021 del 14 giugno 2021 consid. 6.1.; STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; DTF 143 V 95 consid. 3.6.2.; STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata).

 

                                         Nel caso di specie, da una parte, non si comprende quale possa essere l’informazione errata fornita dalla parte resistente o un suo comportamento suscettibile di fare sorgere nel richiedente la PPC determinate aspettative (cfr. 9C_5/2015 del 31 luglio 2015 consid. 3), rispettivamente la mancata indicazione che il Comune avrebbe invece dovuto rilasciare in virtù dell’art. 18 Laps, concernente l’informazione e consulenza da parte dell’amministrazione (cfr. art. 12 del Decreto legislativo urgente del 26 gennaio 2021; art. 27 LPGA; STCA 42.2018.36 del 12 dicembre 2018 consid. 2.9.), che va equiparata, secondo il TF, a un’informazione sbagliata (cfr. STF 8C_741/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 2.1.; DTF 131 V 472, consid. 5=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31).

 

                                         Per quanto attiene al modulo “Richiesta di prestazione ponte COVID” la domanda relativa alla sostanza netta, che prevede di indicarne l’importo risultante dall’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato, è del resto chiara (cfr. doc. F).

 

                                         D’altra parte, secondo la giurisprudenza il fatto di avere utilizzato l’importo della prestazione ricevuta (cfr. doc. I pag. 7) non costituisce un comportamento pregiudizievole che consenta la protezione della buona fede (cfr. STF 8C_341/2019 del 30 gennaio 2020 consid. 5.1.; DTF 142 V 259 consid. 3.2.2.).

 

                                         La buona fede dell’insorgente non può, di conseguenza, essere tutelata.

 

                               2.8.   Visto tutto quanto precede, il ricorrente, avendo commesso (perlomeno) una negligenza lieve, è tenuto, ai sensi dell’art. 10 del Decreto legislativo urgente concernente la prestazione ponte COVID del 26 gennaio 2021, a restituire l’importo della prestazione ponte COVID del mese di marzo 2021 di fr. 2'500.-- (di rilevante importanza; cfr. STF 8C_18/2017 del 4 maggio 2017 consid. 3.2.2.; STF C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003) calcolato, inizialmente (con decisione del 10 marzo 2021; cfr. doc. C), senza computare correttamente l’ammontare della sostanza netta ai sensi dell’art. 4 cpv. 3 lett. c del Decreto legislativo urgente in vigore dal 1° marzo 2021 (e meglio conteggiando la somma di fr. 6'000, anziché di fr. 126'595 che esclude il diritto alla PPC).

 

                                         La decisione su reclamo del 12 maggio 2021 emessa dal Municipio di CO 1 deve, pertanto, essere confermata.

 

                                         In relazione, infine, alla domanda di condono (cfr. doc. I), come sottolineato dalla parte resistente (cfr. doc. III), il TCA rileva che è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto, da un lato, che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente, dall’altro, che il condono deve essere oggetto di una procedura distinta (cfr. STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017 cosnid. 3.1.; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

 

                                         Il Municipio di __________ ha peraltro già indicato che “la richiesta di condono sarà esaminata soltanto dopo la crescita in giudicato della formale decisione su reclamo” e che “sulla richiesta di condono sarà in seguito emanata una formale decisione” (cfr. doc. III).

 

                               2.9.   In ambito di prestazione ponte COVID, per quanto riguarda la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non stabilito da questa legge, valgono, in particolare, le norme della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 11 cpv. 3 Decreto legislativo urgente concernente le prestazioni ponte COVID; 31 Lptca).

 

                                         Giusta l’art. 29 Lptca:

 

" 1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

 

                                         L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

 

In concreto il ricorso è dell’11 giugno 2021, per cui torna applicabile il nuovo diritto.

 

                                         In casu, trattandosi di prestazioni ponte COVID alle quali si applica in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito delle prestazioni ponte COVID, non si riscuotono spese giudiziarie.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti