Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
42.2021.46

 

rs

Lugano

16 agosto 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 14 giugno 2021 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 26 maggio 2021 emanata da

 

Comune di __________

 

 

in materia di prestazione ponte COVID

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   L’11 marzo 2021 RI 1 ha inoltrato al proprio Comune di domicilio, e meglio al Comune di __________ (egli abita nella zona di __________, frazione del Comune di __________; cfr. doc. 40; __________), il modulo “Richiesta di prestazione ponte COVID” per il mese di marzo 2021 (cfr. doc. 27).

 

                               1.2.   Con decisione del 25 marzo 2021 il Servizio delle Opere Sociali del Comune di __________ ha riconosciuto a RI 1 il diritto a una prestazione ponte COVID per il mese di marzo 2021 di fr. 1'117.10 (cfr. doc. 25=A6).

                               1.3.   Il 13 aprile 2021 RI 1 ha richiesto una prestazione ponte COVID anche per il mese di aprile 2021 (cfr. doc. 10).

 

                               1.4.   Il Comune di __________ tramite il Servizio delle Opere Sociali, il 28 aprile 2021, ha emesso una decisione con cui ha assegnato all’interessato una prestazione ponte COVID per il mese di aprile 2021 di fr. 576.25 (cfr. doc. 8=A7).

 

                               1.5.   A seguito del reclamo interposto da RI 1 contro il provvedimento del 28 aprile 2021 (cfr. doc. 4), l’Ufficio dell’operatore sociale del Comune di CO 1, il 26 maggio 2021, ha emanato una decisione su reclamo con la quale ha confermato la propria precedente decisione relativa al mese di aprile 2021, rilevando:

                                     

" (…) Il reddito considerato per la calcolazione della PCC del mese di aprile è composto dal reddito lordo della signora __________ del mese di marzo (fr. 5'929.80) + il reddito lordo del signor RI 1 del mese di marzo (fr. 440.00) per complessivi fr. 6369.80 (fr. 76'437.60 annui).

Dai redditi sono stati dedotti gli oneri sociali: fr. 990.30 (fr.11'883.60 annui).

Il reddito netto considerato per la determinazione della PCC del mese di aprile è stato pertanto di fr. 5379.50 (fr. 64'554.00 annui) ed è così composto: fr. 5929.80 + fr. 440.00 – 990.30

Nel caso che ci occupa considerato che l’importo della PCC viene calcolato mensilmente sulla base dei documenti presentati comprovanti la situazione finanziaria del mese precedente la richiesta, il Comune conferma la correttezza della propria decisione e conferma altresì l’esattezza dell’importo di fr. 576.25 già versato per il mese di aprile. (…)” (Doc. A1)

 

                               1.6.   RI 1, con tempestivo ricorso inoltrato al TCA il 14 giugno 2021, ha contestato la decisione su reclamo del 26 maggio 2021, chiedendo una prestazione ponte COVID per il mese di aprile 2021 di importo superiore rispetto a quello riconosciutogli dal Comune di __________.

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha addotto:

 

" (…) Sono un cantante __________ che, da più di un anno, non può lavorare nel suo settore a causa delle restrizioni dovute al coronavirus e che ha trovato un'occupazione accessoria e temporanea (iniziata nel gennaio 2021 e terminata a maggio 2021) con un'entrata mensile variabile.

Secondo i miei calcoli, per il mese di aprile 2021 ho diritto a un importo superiore rispetto o a quello calcolato al Comune di __________.

L'osservazione fatta dal Comune di __________ nella decisione del 26.05.2021 alla pagina 2, sezione Il, punto 2 è chiara e ben scritta: "il reddito considerato per la calcolazione della PPC del mese di aprile è composto dal reddito lordo della signora __________ del mese di marzo (fr. 5929.80) + il reddito lordo del signor RI 1 del mese di marzo (fr. 440) per complessivi fr. 6369.80 (fr. 76'437.60 annui)."

Pur comprendendo come è stato determinato il calcolo, non sono d'accordo con l'importo complessivo di CHF 76'437.60 annui. Capisco che dai certificati che ho presentato risulta un reddito complessivo di CHF 6'369.80 per il mese di marzo 2021. Ma l'importo annuo non corrisponde alla mia situazione ed è il motivo per cui ho deciso di inviare un reclamo al Comune di __________.

In sede di reclamo, ho quindi scritto "dopo aver controllato la tabella di calcolo per entrambi mesi di marzo e aprile, ho notato che il reddito previsto per "effettivi/computabile anno" risulta un importo più alto di quanto dovrebbe essere, corrispondente a CHF 5'280." Ho allora proposto un calcolo che rappresenta meglio il mio reddito attuale, temporaneo e mensilmente variabile, e cioè di aumentare il reddito di soli CHF 440 per complessivi CHF 71'597.60 annui perché il reddito del mese precedente non è uno stipendio fisso.

Questa proiezione sarebbe più verosimile poiché basata sul reddito garantito (solo il reddito lordo di mia moglie) e sul mio reddito variabile. Di conseguenza è possibile determinare un reddito "mensile" di CHF 5'966.47 (CHF 71'597.60 : 12) per il mese di marzo 2021, ovvero un importo "mensile" più corretto.

In data 25.05.2021, la signora __________ (Capoufficio opere sociali) nel suo email "informazione reclamo ponte covid" mi ha scritto: "in riferimento al suo reclamo del 19.05.2021 in

merito al reddito contestato le faccio notare che tale importo è stato da lei indicato al punto 2 pag. 3 del formulario di richiesta relativo al mese di aprile 2021."

Ora, l'unica riga disponibile per indicare l'importo al punto 2 pag. 3 del formulario è quella con la scritta "indicare il reddito mensile netto conseguito nel mese precedente della richiesta." Il modo in cui le parole sono presentate non mi permette di indicare il reddito in modo diverso. Inoltre, nella lettera allegata al formulario della richiesta ho specificato in modo chiaro che il reddito del mese precedente "non si tratta di uno stipendio fisso". Da parte mia ho quindi fatto il possibile per essere chiaro sulla natura del mio reddito.

In data 26.05.2021 ho ricevuto la decisione su reclamo, comunicando che il reclamo è stato respinto e spiegando che "per la determinazione dell'eventuale diritto alla PPC sono stati considerati, ai fini del calcolo, la somma dei redditi di tutti i componenti dell'unità di riferimento, la somma delle spese mensili di tutta l'unità di riferimento e la sostanza."

Mi è stato quindi spiegato come è stato fatto il calcolo ma non perché è stato moltiplicato per 12 un reddito che in realtà vale solo per il mese di marzo. In questo senso richiedo cortesemente a voi una spiegazione più dettagliata.

In conclusione, ritengo di avere ancora diritto a un importo superiore per il mese di aprile 2021 come messo in evidenza in questa lettera e nella tabella di calcolo allegato. (…)” (Doc. I)

 

                                         Dalla tabella di calcolo prodotta con il ricorso risulta che l’importo della prestazione ponte COVID richiesto per il mese di aprile 2021 dall’insorgente ammonta a fr. 979.60 (cfr. doc. A2).

 

                               1.7.   Nella sua risposta del 24 giugno 2021 l’amministrazione ha postulato la reiezione dell’impugnativa, osservando:

 

" (…) Da un attento riesame dei calcoli eseguiti dall'autorità comunale, utilizzando i formulari forniti dal Cantone, sulla base della documentazione rilevante si costata che gli stessi rispettano quanto prescrive il Decreto legislativo urgente concernente la prestazione ponte COVID, in particolare i suoi art. 4 e 6, e che nessuna inesattezza si riscontra nell'esecuzione e nel risultato degli stessi. (…)” (Doc. III)

 

                               1.8.   Il 25 giugno 2021 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Il Gran Consiglio del Cantone Ticino, il 26 gennaio 2021, ha approvato il Decreto legislativo urgente concernente la prestazione ponte COVID entrato in vigore il 1° marzo 2021 con validità di quattro mesi (cfr. BU 8/2021 del 16 febbraio 2021 pag. 66; RL 876.100).

 

                                         Giusta l’art. 11 del Decreto in questione:

 

" 1 Il richiedente e ogni membro dell’unità di riferimento possono contestare la decisione resa dal Comune. Il reclamo è da inoltrare entro 30 giorni dall’intimazione al Comune che ha pronunciato la decisione.

2 Contro la decisione su reclamo pronunciata dal Comune è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro il termine di 30 giorni dall’intimazione.

3 È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008 (Lptca).”

 

                                         Secondo l’art. 11 cpv. 2 del Decreto le decisioni emanate su reclamo dal Comune di domicilio - al quale la persona che rivendica la prestazione ponte COVID presenta la relativa richiesta (art. 5 del Decreto) - sono, quindi, impugnabili al Tribunale cantonale delle assicurazioni nel termine di 30 giorni dalla notificazione.

 

                                         Il TCA è, di conseguenza, competente a esaminare i ricorsi in materia di prestazione ponte COVID.

 

                                         In concreto il ricorso inoltrato al TCA contro la decisione su reclamo del 26 maggio 2021 è datato 14 giugno 2021 ed è stato consegnato alla posta il medesimo giorno (cfr. doc. I e relativa busta d’intimazione).

                                         L’impugnativa, tempestiva, è pertanto ricevibile e va esaminata nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno il Comune di __________, tramite il Servizio delle Opere Sociali e l’Ufficio dell’operatore sociale, abbia attribuito a RI 1 una prestazione ponte COVID per il mese di aprile 2021 di fr. 576.25.

                                         Il Decreto legislativo urgente concernente la prestazione ponte COVID del 26 gennaio 2021, in vigore dal 1° marzo 2021, è stato modificato dal Gran Consiglio il 31 maggio 2021 con effetto retroattivo dal 1° maggio 2021 e validità fino al 31 dicembre 2021 (cfr. BU 22/2021 del 4 giugno 2021 pag. 179 segg.).

 

                                         Per quanto attiene al diritto materiale, dal profilo temporale, il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. STF 8C_706/2019 del 28 agosto 2020 consid. 7.1., pubblicata in DTF 146 V 364; STF 8C_769/2018 del 5 settembre 2019 consid. 2; DTF 140 V 41 consid. 6.3.1.; DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b).

 

                                         Il caso in esame riguarda il mese di aprile 2021.

 

                                         Pertanto, in assenza di disposizioni transitorie particolari, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale del Decreto legislativo urgente concernente la prestazione ponte COVID entrato in vigore il 1° marzo 2021 e valido fino al 30 aprile 2021.

 

                               2.3.   Lo scopo della prestazione ponte COVID, definito all’art. 1 del Decreto legislativo urgente concernente la prestazione ponte COVID del 26 gennaio 2021 - che tra l’altro è rimasto invariato in occasione della modifica del 31 maggio 2021 -, è quello di sostenere i lavoratori dipendenti e indipendenti che a seguito delle conseguenze della pandemia di coronavirus si trovano in difficoltà finanziaria ed evitare il ricorso alle prestazioni assistenziali (cpv. 2).

                                                      La prestazione ha carattere straordinario e temporaneo (cpv. 3).

 

                                         Dal Messaggio N. 7906 del 7 ottobre 2020 relativo alla prestazione ponte COVID a complemento del sistema di sicurezza sociale a seguito delle conseguenze della pandemia di coronavirus emerge che:

 

" La prestazione ponte COVID è complementare al sistema federale e cantonale di sicurezza sociale ed agli aiuti puntuali erogati dai Comuni e dagli enti attivi sul territorio. Essa è limitata nel tempo e persegue l’obiettivo di ristabilire l’indipendenza finanziaria per i lavoratori che si trovano temporaneamente in difficoltà a causa della pandemia di coronavirus, tramite un aiuto puntuale e mirato che copra il fabbisogno e le necessità contingenti.

(…).

L’aiuto straordinario e limitato nel tempo è finalizzato ad evitare l’aumento della morosità e il ricorso alle prestazioni assistenziali. Si ritiene inoltre che la misura potrebbe permettere di superare una fase di difficoltà e di recuperare la propria autonomia finanziaria.” (p.to.2.1.1.)

 

                                         L’art. 3 del Decreto urgente prevede le condizioni materiali da adempiere per avere diritto alla prestazione:

 

" a) il richiedente e i membri dell’unità di riferimento sono domiciliati

    nel Cantone al momento della richiesta;

b) il richiedente e i membri dell’unità di riferimento sono stati domiciliati ed effettivamente dimoranti nel Cantone nei tre anni precedenti alla richiesta;

c) il richiedente è dipendente oppure indipendente e non ha ancora raggiunto l’età ordinaria di pensionamento;

d) il richiedente e i membri dell’unità di riferimento non beneficiano di altre prestazioni a copertura del fabbisogno, e meglio indennità straordinarie di disoccupazione, assegno di prima infanzia, prestazione assistenziale e prestazioni complementari all’AVS/AI rispettivamente non beneficiano di ogni genere di indennità ai sensi della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 25 giugno 1982 (LADI);

e) il reddito da lavoro lordo del richiedente è inferiore rispetto a quello del mese di febbraio 2020. Per le persone con attività lucrativa indipendente, è determinante l’importo del fatturato;

f) il richiedente e i membri dell’unità di riferimento hanno un reddito disponibile inferiore ai parametri di cui all’art. 4.”

 

                                         Sono, quindi, esclusi dalla prestazione ponte COVID i beneficiari di prestazioni sociali (di sostegno ai redditi e di complemento), quali le prestazioni assistenziali, gli assegni di prima infanzia (API), le indennità straordinarie di disoccupazione e le prestazioni complementari AVS/AI (PC AVS/AI) nonché i beneficiari di ogni genere di indennità ai sensi della LADI. Ad ogni richiedente è richiesto di autocertificare mensilmente il fatto di non beneficiare delle prestazioni citate. Tramite il formulario di richiesta della prestazione il richiedente autorizza inoltre il Comune a richiedere ai Servizi competenti l’eventuale percezione di prestazioni sociali ai sensi dell'art. 3 lett. d) del Decreto legislativo urgente (cfr. Messaggio N. 7906 p.to 2.1.1).

 

                                         Le condizioni economiche sono elencate all’art. 4:

 

" 1 Il diritto è dato se il reddito disponibile del richiedente e dei membri dell’unità di riferimento è inferiore a:

a) 17’000 franchi se l’unità di riferimento è composta da 1 persona;

b) 25’000 franchi se l’unità di riferimento è composta da 2 persone;

c) 30’000 franchi se l’unità di riferimento è composta da 3 persone;

d) 35’000 franchi se l’unità di riferimento è composta da 4 persone;

e) 40’000 franchi se l’unità di riferimento è composta da 5 persone;

f) 4’000 franchi per ogni persona supplementare dell’unità di riferimento.

2 Il reddito disponibile risulta dalla somma dei redditi del richiedente e dei membri dell’unità di riferimento (redditi computabili) dedotta la somma delle spese del richiedente e dei membri dell’unità di riferimento (spese riconosciute) al momento della richiesta. Per la sostanza immobiliare è applicabile l’ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato.

3 Quali redditi computabili si considerano:

a) il reddito lordo da lavoro;

b) ogni altra entrata compresi gli alimenti percepiti, o prestazione sostitutiva di reddito compresi i contributi o gli aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni;

c) al reddito è aggiunta la sostanza netta (senza considerare un’eventuale sostanza netta dell’abitazione primaria), dedotti 20’000 franchi per ogni persona che compone l’unità di riferimento.

4 Sono riconosciute le seguenti spese:

a) gli oneri sociali dovuti;

b) la spesa per l’alloggio (pigione e spese accessorie mensili);

c) i premi per l’assicurazione contro le malattie;

d) gli alimenti dovuti ed effettivamente pagati.”

 

                                         Ne discende che dal profilo economico il richiedente ha diritto alla prestazione ponte COVID se il reddito disponibile suo e dei membri dell’unità di riferimento (costituita da tutte le persone che compongono l’economia domestica; art. 2) – corrispondente alla somma dei redditi computabili (cfr. art. 4 cpv. 3) dedotta la somma delle spese riconosciute (cfr. art. 4 cpv. 4) – al momento della richiesta (cfr. art. 4 cpv. 1) è inferiore a una determinata soglia calcolata a seconda del numero delle persone che compongono l’unità di riferimento (cfr. art. 4 cpv. 1).

 

                                         Il sistema di determinazione del diritto si ispira a quello delle prestazioni armonizzate Laps, come evidenziato nel Messaggio N. 7906 del 7 ottobre 2020 p.to 2.1.2, il quale precisa:

 

" (…) vengono ripresi dalla Laps il concetto di unità di riferimento (UR) e il metodo di calcolo, e meglio nel senso che il diritto è dato se il reddito disponibile annuo del richiedente e dei membri dell'UR (differenza fra redditi e spese) è inferiore ad una determinata soglia, definita a dipendenza del numero dei membri dell'UR medesima. Il principio di calcolo prevede di calcolare il reddito computabile dal quale vengono dedotte le spese riconosciute (oneri sociali, spese per l'alloggio e premi di assicurazione malattia, alimenti dovuti e pagati). Considerato il carattere straordinario e temporaneo della prestazione, i parametri (UR; redditi e spese) sono però stati semplificati per agevolare l'evasione delle richieste nel minor tempo possibile.

Diversamente dalla Laps, l'UR corrisponde all'economia domestica, cioè alle persone che vivono nella medesima economia domestica. Per quanto concerne gli alimenti, si sottolinea che quale spesa sono considerati solo quelli effettivamente pagati e non quelli dovuti de jure, cioè per sentenza o convenzione. Analogamente alla Laps, i parametri previsti dal Decreto legislativo sono annuali; se il diritto è dato, la prestazione è poi convertita in mensilità (annuale diviso per 12). Diversamente dalle prestazioni Laps, la prestazione non è ricorrente ed è valida solo per il mese di diritto: ciò significa che gli interessati devono chiederla ogni volta e per ogni mese di diritto deve essere effettuato lo specifico calcolo di fabbisogno. (…)”

 

                                         Anche nel Rapporto 7906R del 12 gennaio 2021 della Commissione gestione e finanze p.to 4 è stato evidenziato che il calcolo del diritto alla prestazione ponte COVID è ispirato alle prestazioni armonizzate Laps ma con parametri propri (redditi, spese, soglie) e una forte semplificazione del sistema di calcolo per agevolare l'evasione delle richieste nel minor tempo possibile.

 

                                         Ai sensi dell’art. 6 del Decreto urgente valido dal 1° marzo 2021 l’importo della prestazione corrisponde alla lacuna di reddito annua, convertita in mensilità, ma al massimo a 1’000 franchi al mese per il primo componente dell’unità di riferimento e 500 franchi al mese per ogni ulteriore componente (cpv. 1).

                                         La prestazione, a carattere mensile, può essere concessa al massimo tre volte nel periodo di durata del presente decreto legislativo (cpv. 2).

 

                                         Giova rilevare che l’art. 6 è stato modificato il 31 maggio 2021 retroattivamente dal 1° maggio 2021 e attualmente prevede che l’importo della prestazione corrisponde alla lacuna di reddito annua, convertita in mensilità, ma al massimo a 2’000 franchi al mese per il primo componente dell’unità di riferimento e 800 franchi al mese per ogni ulteriore componente (cpv. 1).

                                                      La prestazione può essere concessa mensilmente (cpv. 2; BU 22/2021 del 4 giugno 2021 pag. 180).

 

                                         In proposito dal Messaggio N. 7991 del 5 maggio 2021 relativo alla modifica del decreto legislativo urgente concernente la Prestazione ponte COVID, a complemento del sistema di sicurezza sociale a seguito delle conseguenze della pandemia di coronavirus p.to 4.2 si evince:

 

" L’esperienza maturata nelle prime settimane suggerisce di adeguare l’importo unitario degli aiuti erogati ed escludere la limitazione temporale (max 3 mesi) prevista in precedenza. L’importo massimo mensile di 1'000 franchi (più 500 franchi per ogni membro aggiuntivo) non ha talvolta permesso di far fronte in modo efficace alle lacune di reddito risultanti dalle analisi delle richieste.

La modifica del limite massimo non comporta però un raddoppio automatico degli importi unitari erogati, che saranno ancora stabiliti in base al calcolo del fabbisogno e limitati entro la lacuna di reddito. (…)”

 

                                         L’art. 8 del Decreto legislativo urgente del 26 gennaio 2021, che non è stato oggetto di cambiamenti nel maggio 2021, riguardo al finanziamento enuncia che la prestazione è finanziata in ragione del 75% dal Cantone e del 25% dal Comune che, come visto (cfr. consid. 2.1.), è l’autorità competente a esaminare la richiesta di prestazione ponte COVID e a decidere in merito (cfr. art. 5). Eventuali prestazioni supplementari concesse dal Comune sono interamente a suo carico (cpv. 1).

                                                      Il Comune anticipa le spese per la prestazione. Il Cantone rimborsa trimestralmente l’anticipo effettuato dal Comune (cpv. 2).

 

                                         Nel Messaggio N. 7906 al p.to 2.1.3, relativamente alla competenza dei Comuni, è stato indicato che:

 

" Considerato il ruolo centrale dei Comuni per la loro prossimità ai cittadini e quale garanzia di equità nell’intervento sul territorio, è loro attribuita l'esecuzione della prestazione. Ai Comuni compete dunque la determinazione del diritto alla prestazione, in quanto la conoscenza del territorio e la vicinanza ai cittadini permette loro di disporre di maggiori strumenti per conoscere le situazioni personali, potendo così offrire anche un orientamento ed una consulenza mirati. Per agevolare l’attività comunale saranno forniti dal Cantone gli strumenti di gestione necessari, quali il formulario di richiesta, i documenti di rendicontazione, il modello di decisione e una mini guida. (…)”

 

                               2.4.   Nella presente evenienza il Servizio opere sociali del Comune di __________, con decisione del 25 marzo 2021 (cfr. doc. 25), ha attribuito al ricorrente una prestazione ponte COVID per il mese di marzo 2021 di fr. 1'117.10, computando un reddito lordo per salariati di fr. 71'157.60 annui, pari a fr. 5'929.80 mensili (cfr. doc. 26), corrispondenti al salario di percepito nel mese di febbraio 2021 da sua moglie da parte del Cantone Ticino (cfr. doc. 31).

 

                                         Per il mese di aprile 2021 il Comune di __________, tramite il Servizio opere sociali, rispettivamente l’Ufficio dell’operatore sociale, con decisione del 28 aprile 2021 e decisione su reclamo del 26 maggio 2021 (cfr. doc. 8; A1), ha assegnato all’insorgente una prestazione ponte COVID di fr. 576.25, conteggiando quale reddito lordo l’importo di fr. 76'437.60 annui, pari a fr. 6'369.80 mensili (cfr. doc. 9), ottenuti sommando al salario lordo del mese di marzo 2021 della moglie di fr. 5'929.80 (cfr. doc. 13), lo stipendio lordo di fr. 440.-- percepito da RI 1 il 24 marzo 2021 dal Comune di __________ per l’attività di __________ quale insegnante di __________ (cfr. doc. 14; A5) e indicato nel modulo “Richiesta di prestazione ponte COVID” per aprile 2021 - “CHF 440 (accessoria)” - rispondendo alla domanda “indicare il reddito mensile netto conseguito nel mese precedente alla richiesta” (cfr. doc. 10 p.to 2).

 

                                         Il ricorrente ha contestato il calcolo effettuato dalla parte resistente per il mese di aprile 2021, facendo valere che dai certificati presentati risulta sì un reddito complessivo di fr. 6'369.80 per il mese di marzo 2021, tuttavia l’importo rapportato su un anno di fr. 76'437.60 non corrisponde alla sua situazione, visto che il reddito del mese di marzo 2021 di fr. 440.-- non è uno stipendio fisso. Egli ha precisato di averlo dichiarato nel formulario di richiesta della prestazione ponte COVID di aprile 2021, poiché è stato chiesto il reddito mensile netto conseguito nel mese precedente, specificando, però, nella lettera allegata del 12 aprile 2021 (cfr. doc. A5) che non si trattava di un salario fisso.

                                         L’insorgente ha infine sottolineato che con la decisione su reclamo gli è stato spiegato come fare il calcolo ma non il motivo per il quale è stato moltiplicato per 12 un reddito che vale solo per marzo 2021 (cfr. doc. I).

 

                               2.5.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva che ai sensi dell’art. 4 cpv. 3 lett. a del Decreto legislativo urgente del 26 gennaio 2021, nei redditi computabili al fine di stabilire il diritto o meno alla prestazione ponte COVID, va considerato il reddito lordo da lavoro (cfr. consid. 2.3.).

 

                                         L’art. 3 lett. e del Decreto legislativo urgente prevede, poi, che il diritto alla prestazione ponte COVID è dato se il reddito da lavoro lordo del richiedente è inferiore rispetto a quello del mese di febbraio 2020. Per le persone con attività lucrativa indipendente, è determinante l’importo del fatturato (cfr. consid. 2.3.).

 

                                         Con effetto dal 1° maggio 2021 la nuova lettera f) enuncia che il diritto è dato se il richiedente ha subìto una riduzione del reddito o del fatturato a causa della pandemia; per le persone con attività lucrativa indipendente, è determinante l’importo del fatturato.

                                         Nel Messaggio N. 7991 del 5 maggio 2021 relativo alla modifica del decreto legislativo urgente concernente la Prestazione ponte COVID, a complemento del sistema di sicurezza sociale a seguito delle conseguenze della pandemia di coronavirus, pag. 6, è stato precisato che “(…) al momento della sua concezione la Prestazione ponte COVID era pensata per rispondere in modo mirato alla riduzione di reddito/fatturato causata dalla pandemia (prima ondata), facendo riferimento agli importi del mese di febbraio 2020. Col passar del tempo gli effetti della pandemia si sono prolungati, colpendo anche le attività avviate dopo questa data o le persone che hanno trovato e (di seguito) perso il lavoro durante la pandemia. Si ritiene dunque che la nuova formulazione permetta di prendere in considerazione anche le richieste di chi ha iniziato un'attività professionale durante la pandemia.”

 

                                         Per quanto concerne la definizione del reddito da lavoro, va osservato che è vero che, ritenuto il carattere straordinario e temporaneo della prestazione ponte COVID, i parametri (UR, redditi e spese) sono stati semplificati rispetto alla Laps per agevolare l'evasione delle richieste nel minor tempo possibile (cfr. consid. 2.3.).

                                         È altrettanto vero, però, che il sistema di determinazione del diritto si ispira a quello contemplato dalla Laps (consid. 2.3.).

                                         Non va d’altronde dimenticato che l’art. 12 del Decreto urgente del 26 gennaio 2021, concernente il diritto suppletorio, prevede che, per quanto non disposto nel presente decreto legislativo, sono applicabili le disposizioni della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) e del relativo regolamento.

                                         L’art. 12 in vigore dal 1° maggio 2021 ha mantenuto lo stesso tenore. È stata unicamente sostituita “legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps)” da “LAPS”.

 

                                         Giusta l’art. 6 cpv. 1 lett. a Laps il reddito computabile è costituito, tra l’altro, dai redditi ai sensi degli art. 15-22 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT).

 

                                         L’art. 16 cpv. 1 LT prevede che sono imponibili tutti i proventi di un’attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi di anzianità, gratificazioni, mance, tantièmes, vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e altri vantaggi valutabili in denaro.

 

                                         I guadagni accessori vanno così tenuti in considerazione ai fini della determinazione del diritto (e dell’entità dell’importo) della prestazione ponte COVID.

 

                                         Pertanto il fatto che il ricorrente abbia definito lo stipendio di fr. 440.--, di cui al foglio paga del 24 marzo 2021 allestito dal Comune di __________, quale reddito accessorio (cfr. doc. 11; 10) è ininfluente per la risoluzione della vertenza relativa al mese di aprile 2021.

 

                                         La somma di fr. 440.-- si riferisce all’attività di __________ (corso di __________) svolta dall’insorgente nel mese di marzo 2021.

 

                                         Il Decreto legislativo urgente del 26 gennaio 2021 all’art. 4 cpv. 2 sancisce che il reddito disponibile risulta dalla somma dei redditi del richiedente e dei membri dell’unità di riferimento (redditi computabili) dedotta la somma delle spese del richiedente e dei membri dell’unità di riferimento (spese riconosciute) al momento della richiesta (cfr. consid. 2.3.).

                                         Il modulo di domanda della prestazione ponte COVID contempla, infatti, la richiesta di indicare il reddito mensile netto conseguito nel mese precedente alla richiesta (cfr. doc. 10; 27).

 

                                         Siccome la prestazione ponte COVID è una misura straordinaria e puntuale, finalizzata alla copertura delle necessità contingenti, la cui procedura di evasione delle richieste deve essere rapida per rispondere nel minor tempo possibile alle molteplici domande (cfr. Messaggio N. 7906 del 7 ottobre 2020 p.to. 2.1.2), si giustifica una semplificazione del sistema e dunque, in linea di principio, il computo delle entrate del mese precedente - senza particolari approfondimenti - al fine di stabilire il diritto e l’entità della prestazione per il mese della richiesta.

 

                                         In casu l’ammontare di fr. 440.-- concernente l’attività effettuata dal ricorrente nel mese di marzo 2021 è per di più stato corrisposto al ricorrente verso la fine del mese di marzo 2021, visto che il foglio paga è datato 24 marzo 2021 (cfr. doc. 14), per cui, tenuto conto che il 22 marzo 2021 alla moglie è stato versato lo stipendio di fr. 4'939.50 netti da parte del Cantone Ticino (cfr. doc. 13), è tra l’altro altamente verosimile che la somma di fr. 440.-- non sia servita a far fronte ai costi correnti del mese di marzo 2021.

 

                                         Al riguardo cfr. la prassi applicata in ambito di prestazioni assistenziali - che sono prestazioni sociali ai sensi della Laps (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. h Laps) e il cui calcolo è eseguito tenendo conto degli art. da 5 a 9 Laps, salvo le deroghe contemplate all’art. 22 Las - secondo cui un reddito percepito a fine mese è computato nel conteggio della prestazione assistenziale ordinaria del mese seguente a meno che non sia stato utilizzato immediatamente per provvedere al pagamento di spese relative al mese del versamento (cfr. STCA 42.2019.23-24 del 4 settembre 2019 che ha confermato il calcolo della prestazione assistenziale di luglio 2018 allestito dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento in cui sono state conteggiate le indennità giornaliere LAINF versate dopo il 23 giugno 2018, rispettivamente il calcolo concernente il mese di agosto 2018 in cui sono state computate le IG LAINF pagate dopo il 24 luglio 2018. Il ricorso del beneficiario dell’assistenza sociale è stato respinto dal Tribunale federale con giudizio 8C_675/2019 del 26 novembre 2019; STF 8C_648/2018 del 7 gennaio 2019 relativa a un ordine di restituzione di prestazioni assistenziali di febbraio e marzo 2017 a seguito del computo di un reddito da lavoro versato alla ricorrente il 24 gennaio 2017).

 

                                         Il TCA evidenzia ad ogni modo che nella presente evenienza, se il reddito di fr. 440.-- relativo al mese di marzo 2021 non fosse da considerare per il mese di aprile 2021, lo stesso andrebbe comunque conteggiato nel calcolo riguardante il mese di marzo 2021 con conseguente riduzione dell’ammontare della prestazione ponte COVID per tale mese.

 

                                         In simili condizioni, occorre concludere che il calcolo effettuato dal Comune di __________ per stabilire la prestazione ponte COVID spettante al ricorrente nel mese di aprile 2021, nel quale ha computato, quale reddito da lavoro, l’importo di fr. 440.-- ricevuto dal Comune di __________, unitamente al salario che percepisce la moglie dal Cantone Ticino di fr. 5'929.80 lordi mensili, non risulta censurabile.

 

                               2.6.   Infine, contrariamente a quanto pretende il ricorrente (cfr. doc. I), il calcolo su base annua è corretto.

 

                                         Ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 del Decreto legislativo urgente valido dal 1° marzo 2021 l’importo della prestazione corrisponde alla lacuna di reddito annua, convertita in mensilità, ma al massimo a 1’000 franchi al mese per il primo componente dell’unità di riferimento e 500 franchi al mese per ogni ulteriore componente (limiti di fr. 2'000, rispettivamente fr. 800 con effetto dal 1° maggio 202; cfr. consid. 2.3.).

                                         Come emerge dal Messaggio N. 7906 del 7 ottobre 2020 p.to 2.1.2, i parametri previsti dal Decreto legislativo, in effetti, analogamente alla Laps (cfr. STCA 39.2020.3 del 9 settembre 2020; STCA 39.2017.16 del 7 maggio 2018; STCA 39.2017.15 del 31 agosto 2017; STCA 39.2004.11 del 27 aprile 2005), sono annuali; se il diritto è dato, la prestazione è poi convertita in mensilità (annuale diviso per 12).

 

                                         In proposito è utile sottolineare che le soglie del reddito disponibile oltre le quali non è dato il diritto alla prestazione ponte COVID contemplate all’art. 4 cpv. 1 del Decreto urgente sono annuali (cfr. consid. 2.3.; art. 10 Laps).

 

                                         Il calcolo su base annua non è del resto pregiudizievole per i richiedenti, ritenuto che, come evidenziato dalla parte resistente (cfr. doc. A1; consid. 1.5.), la domanda è in ogni caso mensile (cfr. art. 5 cpv. 1 e art. 6 cpv. 2 Decreto legislativo urgente del 26 gennaio 2021; art. 5 cpv. 1 e 6 cpv. 2 Decreto urgente - modiche del 31 maggio 2021) e qualsiasi variazione che dovesse intervenire nei redditi verrebbe considerata nell’esame dell’ulteriore domanda mensile dal Comune di domicilio il quale effettuerà un nuovo calcolo annuo con i dati aggiornati e lo riporterà su base mensile (cfr. STCA 39.2020.3 del 9 settembre 2020 consid. 2.6. in fine).

 

                                         Ne discende che a ragione il Comune di __________, per stabilire la prestazione ponte COVID spettante al ricorrente nel mese di aprile 2021, ha calcolato la lacuna di reddito su base annuale, tenendo conto, segnatamente, di un reddito di fr. 76'437.60 (cfr. doc. 9), costituito dai redditi da lavoro della moglie di fr. 71'157.60 (fr. 5'929.80 lordi x 12 mesi; cfr. doc. 13) e dell’insorgente di fr. 5'280 (fr. 440 x 12 mesi; cfr. doc. 14).

 

                                         Dedotta dai redditi di fr. 76'437.60 la somma delle spese computabili annue di fr. 48'352.80 - peraltro non contestata dal ricorrente - comprensiva degli oneri sociali, della pigione e dei premi dell’assicurazione malattia LAMal (cfr. doc. 9) e tenuto conto del fabbisogno di base per una famiglia di quattro persone (l’insorgente, la moglie e le figlie __________ e __________, nate nel 2013, rispettivamente nel 2014; cfr. doc. 10) di fr. 35'000 (cfr. doc. 9; art. 4 cpv. 1 lett. d Decreto legislativo urgente del 26 gennaio 2021), si ottiene una lacuna di reddito annua di fr. 6'915.20, pari a fr. 576.25 mensili (cfr. art. 6 cpv. 1 Decreto legislativo urgente del 26 gennaio 2021).

 

                                         L’importo di fr. 576.25 corrisponde all’ammontare riconosciuto al ricorrente per il mese di aprile 2021 (cfr. doc. 8; A1).

 

                               2.7.   L’insorgente ha indicato di restare “a disposizione per maggiori informazioni e/o per un eventuale colloquio personale” (cfr. doc. I).

 

                                         Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

                                         Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

 

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_495/2020 del 6 gennaio 2021 consid. 2.1.; STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_69/2020 del 21 febbraio 2020 consid. 4.4.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

                                         L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

 

                                         In proposito cfr. pure STCA 38.2020.42 del 25 gennaio 2021 consid. 2.8.; STCA 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

 

                                         Nella presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente indicato di restare “a disposizione per maggiori informazioni e/o per un eventuale colloquio personale” (cfr. doc. I).

                                         Il medesimo ha, quindi, chiesto l’assunzione di una nuova prova.

 

                                         Inoltre, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost, l’insorgente ha potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018).

 

                                         Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; DTF 144 V STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         Nel caso di specie, ritenuto che i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione del ricorrente non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.

 

                                         La domanda di assunzione di prove formulata dalla ricorrente, va, dunque, respinta.

 

                               2.8.   Visto tutto quanto precede, la decisione su reclamo emessa dal Comune di __________, tramite l’Ufficio dell’operatore sociale, il 26 maggio 2021 deve essere confermata.

 

                               2.9.   In ambito di prestazione ponte COVID, per quanto riguarda la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e per quanto non stabilito da questa legge valgono, in particolare, le norme della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 11 Decreto legislativo urgente concernente le prestazioni ponte COVID; 31 Lptca).

 

                                         L’art. 29 Lptca enuncia:

 

" 1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

 

                                         L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

 

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

 

In concreto il ricorso è del 14 giugno 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.

                                         Trattandosi di prestazioni ponte COVID per le quali il legislatore cantonale non ha previsto di prelevare le spese e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, la presente procedura è esente da spese.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti