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redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 12 luglio 2021 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione dell’11 giugno 2021 emanata da |
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CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona) |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con due distinte decisioni del 9 aprile 2021 (doc. 6), confermate dalla decisione su opposizione dell’11 giugno 2021 (doc. 2), la Cassa CO 1 ha respinto le richieste di indennità di perdita di guadagno a causa del coronavirus per il periodo dal 17 settembre 2020 al 31 marzo 2021 inoltrate da RI 1, nato nel ___________, di professione taxista indipendente. L’amministrazione ha affermato:
" 5. Nell’evenienza concreta l’opponente ha avviato la propria attività indipendente a far tempo dal 1° settembre 2020.
Per quanto qui d’interesse, pur avendo un reddito AVS di almeno CHF 10'000.00, si osserva:
- per il periodo dal 17 settembre al 30 novembre 2020 l’opponente non ha registrato una cifra d’affari di almeno tre mesi in quanto l’attività è stata avviata dal 1° settembre 2020 (CIC marg. 1041.5);
- per il periodo dal 1° dicembre al 31 marzo 2021 l’opponente, con cifre d’affari di CHF 250.00 (dicembre), CHF 247.00 (gennaio), CHF 390.00 (febbraio) e CHF 357.00 (marzo) non ha registrato una diminuzione percentuale della cifra d’affari tale da essere considerata una limitazione considerevole della propria attività (CIC marg. 1041.3).” (doc. 2)
1.2. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento e domandando il riconoscimento di un’indennità per perdita di guadagno per il periodo dal 1° dicembre 2020 al 31 marzo 2021. Contestualmente ha chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio e dell’assistenza giudiziaria.
Nel merito l’insorgente, che richiama l’intero incarto dalla Cassa di compensazione, sostiene che, avendo riaperto la propria ditta individuale nel mese di settembre 2020 dopo la chiusura da gennaio ad agosto 2020 compreso, a ragione la Cassa gli ha negato le indennità per i mesi da settembre a novembre 2020. Su questo punto “il ricorrente presta acquiescenza”.
Per i mesi da dicembre 2020 a marzo 2021 l’assicurato sostiene che la Cassa ha negato, senza indicarne i motivi, l’adempimento della considerevole diminuzione dell’attività lucrativa di cui all’art. 2 cpv. 3bis lett. a dell’Ordinanza Covid-19 per perdita di guadagno.
Egli evidenzia di aver svolto l’attività di taxista dal 2015 al 2019 e di aver dovuto chiudere l’attività nel gennaio 2020, fino al mese di agosto 2020, poiché la sua vettura era danneggiata, per poi riaprirla il 1° settembre 2020. L’insorgente afferma di aver percepito un reddito di fr. 250 nel mese di dicembre 2020, di fr. 247 nel mese di gennaio 2021, di fr. 320 nel mese di febbraio 2021 e di fr. 357 nel mese di marzo 2021. Come cifra d’affari, nelle richieste di indennità, aveva indicato importi di fr. 48'000 dal 2015 al 2018 e di fr. 47'200 nel 2019. La diminuzione della cifra d’affari, anche volendo tener conto di cifre diverse riportate nelle tassazioni fiscali, va ben oltre la percentuale del 55% sino al 18 dicembre 2020, rispettivamente del 40% dal 19 dicembre 2020.
Il ricorrente non comprende di conseguenza sulla base di quali calcoli non gli vengono riconosciute le indennità.
1.3. Con risposta del 6 agosto 2021, cui ha allegato l’intero incarto, la Cassa CO 1 ha proposto la reiezione del ricorso, affermando:
" 4.
Ora, con la conferma datata 22 febbraio 2021 il ricorrente è stato informato di essere stato affiliato dalla Cassa nella categoria indipendente a partire dal 1° settembre 2020.
Questo significa che per la determinazione della diminuzione della cifra d’affari fa quindi stato la media dei tre mesi con le cifre più elevate.
Nell’evenienza concreta, gli esiti dei calcoli mensili hanno avuto i seguenti risultati:
. mese di dicembre 2020
La cifra d’affari media mensile – per la determinazione della diminuzione della cifra d’affari fa qui stato la media dei primi tre mesi con cifre d’affari (settembre, ottobre e novembre 2020) – conseguita dal ricorrente è pari a CHF 310 (CHF 350.00 + 300.00 + 280.00 : 3) che, se ridotta del 55%, corrisponde a CHF 140.00 e, se ridotta del 40%, corrisponde a CHF 186.00.
In concreto, per il periodo che si chiede la prestazione, il ricorrente ha indicato di aver percepito una cifra d’affari effettiva pari a CHF 250.00 che è un importo superiore sia a CHF 140.00 che a CHF 186.00.
Ne discende che il ricorrente non ha così subito una limitazione considerevole della propria attività lucrativa.
. mese di gennaio 2021
La cifra d’affari media mensile – per la determinazione della diminuzione della cifra d’affari fa qui stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate (settembre, ottobre e novembre 2020) – conseguita dal ricorrente è pari a CHF 310.00 (CHF 350.00 + 300.00 + 280.00 : 3) che, se ridotta del 40%, corrisponde a CHF 186.00.
In concreto, per il periodo che si chiede la prestazione, il ricorrente ha indicato di aver percepito una cifra d’affari effettiva pari a CHF 247.00 che è un importo superiore a CHF 186.00.
Ne discende che il ricorrente non ha così subito una limitazione considerevole della propria attività lucrativa.
. mese di febbraio 2021
La cifra d’affari media mensile – per la determinazione della diminuzione della cifra d’affari fa qui stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate (settembre, ottobre e novembre 2020) – conseguita dal ricorrente è pari a CHF 310.00 (CHF 350.00 + 300.00 + 280.00 : 3) che, se ridotta del 40%, corrisponde a CHF 186.00.
In concreto, per il periodo che si chiede la prestazione, il ricorrente ha indicato di aver percepito una cifra d’affari effettiva pari a CHF 320.00 (precedentemente la Cassa aveva considerato un importo di CHF 390.00) che è un importo superiore a CHF 186.00.
Ne discende che il ricorrente non ha così subito una limitazione considerevole della propria attività lucrativa.
. mese di marzo 2021
La cifra d’affari media mensile – per la determinazione della diminuzione della cifra d’affari fa qui stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate (settembre, ottobre 2020 e febbraio 2021) – conseguita dal ricorrente è pari a CHF 323.00 (CHF 350.00 + 300.00 + 320.00 : 3) che, se ridotta del 40%, corrisponde a CHF 194.00.
In concreto, per il periodo che si chiede la prestazione, il ricorrente ha indicato di aver percepito una cifra d’affari effettiva pari a CHF 357.00 che è un importo superiore a CHF 194.00.” (doc. V)
1.4. Il 16 agosto 2021 il TCA ha trasmesso all’avv. RA 1 l’incarto prodotto dalla Cassa (doc. VII).
1.5. Il 25 agosto 2021 il ricorrente ha contestato integralmente la risposta di causa, rilevando che solo grazie ad essa è stato possibile comprendere sulla base di quali calcoli la richiesta di prestazioni è stata respinta (doc. VIII). L’insorgente afferma inoltre di non aver iniziato la propria attività il 1° settembre 2020, ma di essersi affiliato quale indipendente già nel corso del 2012, esercitando la professione di taxista fino al 2019, “quando si è visto costretto a sospenderla in quanto la sua automobile era danneggiata e non poteva più garantire il proseguimento dell’attività, per poi riaprirla il 1° settembre 2020. È chiaro che non si è trattato dell’avviamento di una nuova attività lucrativa ma del proseguimento della stessa medesima attività indipendente da taxista già esercitata in precedenza”. Egli chiede pertanto che il confronto dei redditi venga effettuato con la media degli anni 2015-2019 e non con la cifra d’affari media calcolata dal settembre 2020.
1.6. Con osservazioni del 6 settembre 2021, cui ha allegato ulteriore documentazione, la Cassa ha affermato che il ricorrente ha svolto una prima attività indipendente dal 1° maggio 2012 al 30 giugno 2018 ed una seconda e nuova attività indipendente dal 1° settembre 2020 (doc. X). Secondo l’amministrazione è pacifico che si “debba utilizzare quale riferimento per le condizioni di diritto/calcolo IPG Corona la “partita contabile” aperta presso la Cassa al momento della richiesta dell’IPG Corona. Il fatto poi di svolgere, allora come oggi, sempre la stessa professione di taxista è ininfluente ai fini del diritto alla prestazione”. Durante il lasso di tempo intercorso tra la cessazione della prima attività e l’inizio della seconda l’insorgente è stato affiliato quale persona senza attività lucrativa.
1.7. L’8 settembre 2021 il TCA ha concesso al ricorrente un termine di 10 giorni per esprimersi in merito (doc. XI). L’interessato è rimasto silente.
in diritto
in ordine
2.1. Nel caso di specie il ricorrente accenna ad una violazione del suo diritto di essere sentito nella misura in cui sostiene che la decisione su opposizione impugnata non è sufficientemente motivata poiché non indica in maniera comprensibile il calcolo che ha portato la Cassa ha negare il diritto alle indennità.
Per l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio a DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197). Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).
Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.
Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
In concreto la Cassa nella decisione su opposizione dell’11 giugno 2021 ha spiegato in maniera assai succinta le ragioni della reiezione della richiesta, affermando che l’interessato ha iniziato la sua attività il 1° settembre 2020 e che le cifre d’affari dei mesi litigiosi (da dicembre 2020 a marzo 2021) non hanno registrato una diminuzione percentuale della cifra d’affari tale da essere considerata una limitazione considerevole della propria attività.
Questo TCA evidenzia che anche se la Cassa non ha indicato in maniera esplicita i calcoli effettuati, il ricorrente ha potuto comprendere le motivazioni alla base della reiezione della domanda e le ha compiutamente contestate in sede giudiziaria con un ricorso a questo Tribunale (doc. I).
L’amministrazione ha poi indicato per esteso i calcoli su cui si è fondata per respingere le richieste di indennità presentate dall’insorgente con la risposta di causa (doc. V), sulla quale il ricorrente si è espresso con osservazioni del 25 agosto 2021 (doc. VIII).
In concreto non vi è pertanto alcuna violazione del diritto di essere sentito.
Del resto come emerge dalla STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). La prassi ha stabilito che si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se l’annullamento della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l' (equivalente) interesse della parte di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).
Nel caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.
Nel merito
2.2. Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel tempo.
Il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi (RU 2020 871).
Dopo che il 25 settembre 2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di perdita di guadagno dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).
Il 18 giugno 2021 il Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 11 cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19 decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del 18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di perdita di guadagno”).
L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2020 4571 segg.).
Il cpv. 3ter, primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:
" 3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr. RU 2020 pag. 5829)
Il 20 gennaio 2021 l’art. 2 cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):
" Art. 2 cpv. 3ter, primo e terzo periodo
3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.”
Nell’ambito della revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019.
L’art. 4, relativo alla forma dell’indennità e al numero delle indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).
Ai sensi dell’art. 5, riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3) e l’indennità è ridotta nella misura in cui supera l’importo massimo secondo il capoverso 3 (cpv. 4 [abrogato con effetto al 17 settembre 2020]).
Per l’art. 5 cpv. 2ter nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU 2021 5):
" Per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.”
Ai sensi dell’art. 5 cpv. 2ter nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5, 109, 167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.
Dal 1° luglio 2021 la norma prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.
Dal 1° luglio 2021 è inoltre in vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.
A questo proposito, nel commento alle modifiche dell’ordinanza in vigore dal 1° luglio 2021 figura che per “il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti è determinante il reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS conseguito nel 2019. In linea di principio, si tratta del reddito su cui si è fondato il calcolo dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019 o del reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019, se questa è già disponibile al momento della nascita del diritto all’indennità. Per il calcolo dell’indennità il cui diritto nasce dopo l’entrata in vigore della presente modifica in futuro sarà considerato il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019, se questo è più vantaggioso per la persona interessata. Queste regole di calcolo si applicheranno alle prestazioni future a partire dal 1° luglio 2021. Per questo motivo l’ultimo periodo del capoverso 2ter vigente è soppresso”.
L’art. 11 cpv. 1 della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno, prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’indennità e incarica l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati.
Il diritto all’indennità deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno).
Secondo l’art. 8 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv. 1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).
2.3. Nella Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020 (stato: 17 settembre 2021), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 19 versioni, cfr. CIC versione 19; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).
Il p.to 3.2.5. “Diritto derivante da una limitazione considerevole dell’attività lucrativa”, introdotto nella versione 8 della CIC, stato al 4 novembre 2020 e aggiornato successivamente, prevede:
" 1041.2 Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le
11/20 persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner registrati che lavorano nell’azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a livello cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono limitare considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi. Se l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di reddito si applica per analogia il N. 1067.
1041.3 L’attività è considerata aver subito una limitazione
03/21 considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019. Ai fini del confronto, la cifra d’affari media realizzata nel periodo di attività effettivo va calcolata su base mensile. Se l’attività è stata avviata prima del gennaio 2015, la cifra d’affari complessiva va divisa per 60, per determinare il valore mensile. L’avente diritto deve indicare la diminuzione della cifra d’affari e spiegare a quale provvedimento è dovuta. Per i diritti nati fino al 18 dicembre 2020 è decisiva una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55 per cento mentre per quelli nati dal 19 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la diminuzione deve essere pari almeno al 40 per cento.
1041.4 Se l’attività è stata avviata dopo il gennaio del 2015 ci si
11/20 basa sulla media a partire dall’avvio dell’attività fino al 2019
Esempio
In caso di avvio dell’attività nel giugno del 2016, la cifra d’affari viene divisa non per 60 bensì per 43 (mesi dal giugno 2016 al dicembre 2019).
1041.5 Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa nel
03/21 2020 o nel 2021 devono dimostrare in forma adeguata di aver registrato una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55, 40 o 30 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile di almeno tre mesi. Per avere diritto all’indennità devono aver registrato una cifra d’affari per almeno tre mesi. Per la determinazione della diminuzione della cifra d’affari fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.
1041.5a In caso di cambiamento di statuto giuridico (trasformazione
01/21b di ditte individuali, società di persone o persone giuridiche), l’esame della riduzione della cifra d’affari, la verifica del diritto e il calcolo dell’indennità si basano unicamente sul nuovo statuto. I N. 1041.5 e 1041.6 sono applicabili per analogia.
1041.6 Se l’attività lucrativa è stata avviata meno di un anno fa, dopo
11/20 il 2019, il limite di reddito di 10 000 franchi va ridotto di conseguenza oppure il reddito va convertito in reddito annuo (cfr. N. 1067).
1041.7 Nel caso dei lavoratori indipendenti e delle persone in
11/20 posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro che hanno inizialmente esercitato la loro attività a titolo accessorio, per il calcolo della cifra d’affari media si considerano soltanto i periodi nei quali l’attività è stata esercitata a titolo principale. Se l’attività è stata esercitata a titolo accessorio fino al mese per il quale sussiste il diritto, è determinante la cifra d’affari effettiva di questa attività.
1041.8 Gli aventi diritto che, per il mese di dicembre, dimostrano di
12/20 aver avuto una diminuzione della cifra d’affari pari almeno il 40 per cento ma inferiore al 55 per cento, possono pretendere l’indennità a partire dal 19 dicembre 2020. Per determinare il calo della cifra d’affari si prende in considerazione l’intero mese. Coloro invece che, per il mese di dicembre, attestano una diminuzione della cifra d’affari di almeno il 55 per cento, hanno diritto all’indennità per l’intero mese di dicembre. (…)”
Per le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e coniugi o partner registrati che lavorano nell’azienda, esse prevedono invece che:
“1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul
11/20 reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067.
1069.2 Se l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il calcolo
11/20 dell’indennità ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre in caso di avvio dell’attività nel 2021, su quelli del 2021. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067. (…)”
La medesima formulazione è stata ripresa nelle successive versioni dalla CIC del 17 novembre 2020, del 18 dicembre 2021, del 18 gennaio 2021, del 29 gennaio 2021 e del 24 febbraio 2021.
Nella versione 14 del 19 marzo 2021 il punto 1069.1 è stato così modificato:
" (…)
1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul
03/21 reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067. I giorni in cui le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati non hanno potuto conseguire alcun reddito o hanno potuto conseguire solo un reddito ridotto a causa di malattia, infortunio, disoccupazione o prestazioni di servizio secondo l’articolo 1a LIPG o per altri motivi non imputabili loro non vengono considerati. I N. 5008–5040 DIPG si applicano per analogia. (…)”
Dal 1° luglio 2021 il marginale 1068 è stato abrogato, mentre è entrato in vigore il marginale 1065.2 del seguente tenore:
“1065.2 Per il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-
07/21 rato d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019 (se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste prima del 1° luglio 2021. Se la decisione definitiva viene emanata dopo il 1° luglio 2021, vengono adeguate soltanto le indennità future.”
Dal 1° settembre 2021 il marginale 1065.2 ha il seguente tenore:
“1065.2 Per il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-
09/21 rato d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019 (se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste prima del 1° luglio 2021.
Esempi
- La decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata prima del 1° luglio 2021: l’indennità viene adeguata a partire dal 1° luglio 2021.
- La decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata dopo il 1° luglio 2021: l’indennità viene adeguata secondo la nuova base di calcolo a partire dal primo giorno del mese in cui la decisione è stata emanata.”
2.4. Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.5. Nella presente evenienza oggetto di controversia tra le parti è la questione di sapere quale importo prendere in considerazione per il calcolo della riduzione della cifra d’affari del ricorrente.
L’amministrazione ritiene che occorra far capo ai dati dell’attività esercitata dall’assicurato a partire dalla sua ripresa dal 1° settembre 2020. L’insorgente sostiene invece che occorre far riferimento anche ai dati dell’attività svolta in precedenza.
Dalle tavole processuali emerge che l’insorgente, affiliato come taxista indipendente dal 1° maggio 2012, con scritto 21 giugno 2018 ha affermato di voler chiudere la sua attività a partire dal 30 giugno 2018 (doc. IX/2). Il 27 giugno 2018 la Cassa CO 1 ha notificato al ricorrente lo stralcio dal registro degli affiliati come indipendente per fine giugno 2018 (doc. X/3). Successivamente l’insorgente è stato iscritto quale persona senza attività lavorativa (doc. X).
Il 15 settembre 2020 l’interessato ha inoltrato il formulario per affiliarsi come taxista indipendente a partire dalla medesima data, indicando un reddito annuo presumibile di fr. 33'000 (doc. X/4). Il 22 febbraio 2021 l’amministrazione ha confermato l’affiliazione quale indipendente dal 1° settembre 2020 (doc. X/5).
Alla luce di quanto sopra la decisione su opposizione impugnata, che prende in considerazione solo i dati economici relativi al periodo successivo alla ripresa dell’attività indipendente è corretta, ritenuto come l’interessato ha cessato di esercitare la sua attività lavorativa per oltre due anni e meglio dal 30 giugno 2018 al 31 agosto 2020.
Questo Tribunale non ignora che dalla documentazione prodotta con il ricorso, emerge che il fisco nel 2018 ha tassato, oltre al reddito da attività indipendente di fr. 29'000, anche un’indennità per perdita di guadagno di fr. 26'478 e che nel 2019, non avendo l’interessato prodotto la dichiarazione, ha tassato d’ufficio l’insorgente sulla base di un importo di fr. 40'000 a titolo di indennità per perdita di guadagno (cfr. plico doc. N).
Il ricorrente, rappresentato da un legale, non ha tuttavia mai indicato di aver dovuto interrompere la sua attività per motivi di salute ed ha sempre giustificato la cessazione dell’attività con l’impossibilità di esercitarla a causa di un danno all’automobile che in sede di ricorso ha fatto risalire agli inizi dell’anno 2020 (doc. I) ed in sede di osservazioni all’anno 2019 (doc. VIII).
In ogni caso questo Tribunale, in una fattispecie relativa ad un assicurato in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro ed al suo coniuge che lavora nell’azienda, ha già stabilito che di principio è determinante solo l’ultima attività svolta, anche se precedentemente la persona assicurata aveva già esercitato come dipendente la medesima o altre attività (cfr. sentenze 42.2021.47 e 42.2021.48 del 13 settembre 2021 non ancora cresciute in giudicato), mentre in un caso inerente un’assicurata che aveva lavorato come dipendente fino a ottobre 2020 ed aveva cominciato un’attività lavorativa indipendente il 1° dicembre 2020 nel medesimo ambito (ristorazione) ha ritenuto determinanti solo i dati relativi all’ultima attività (sentenza 42.2021.20 del 18 maggio 2021).
Analogamente, nel caso di specie, ritenuto che l’insorgente ha cessato per oltre due anni l’esercizio della sua attività lavorativa, indipendentemente dai motivi alla base di tale scelta, non è possibile far capo al reddito conseguito precedentemente alla ripresa dell’attività.
2.6. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso va di conseguenza respinto e la decisione su opposizione impugnata va confermata.
2.7. L’insorgente chiede di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in favore dell’avv. RA 1.
Per quanto concerne le spese, l’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 12 luglio 2021, per cui si applica la nuova disposizione legale.
Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; U. Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).
Sul tema cfr. anche la sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.
Per quanto concerne il gratuito patrocinio, ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Il diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio.
Nel caso concreto, le condizioni per concedere l’assistenza giudiziaria sono adempiute poiché l’insorgente non possiede le necessarie conoscenze giuridiche per difendersi in sede giudiziaria, il suo stato di indigenza è manifesto essendo al beneficio dell’assistenza e la vertenza non era sin dall’inizio priva di esito favorevole, ritenuto segnatamente come dalla decisione su opposizione impugnata non emergeva con sufficiente chiarezza il calcolo della cifra d’affari posto a fondamento della reiezione delle richieste di indennità.
Rimane riservato l'obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. STFA del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002, U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.
Di conseguenza RI 1 è ammesso al gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti