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redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 9 luglio 2021 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 6 luglio 2021 emanata da |
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CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona) |
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ritenuto, in fatto
1.1. La CO 1 ha riconosciuto alla RI 1, in favore di RA 1, nato nel 1961, socio e gerente con diritto di firma individuale della società, il diritto a indennità giornaliere per perdita di guadagno a causa del coronavirus per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 gennaio 2021, per complessivi fr. 6'176.10 (fr. 47.20 al giorno, doc. 4).
1.2. In data 4 febbraio 2021 l’amministrazione ha scritto a RA 1 rilevando che:
" Dopo un controllo approfondito abbiamo riscontrato problemi nell’elaborazione dell’indennità.
Lei risulta essere salariato presso la __________ e non presso la RI 1, di conseguenza l’indennità le è stata ingiustamente accreditata senza ulteriori controlli.
Le chiediamo gentilmente di indicare presso quale ditta è salariato, e, nel caso in cui fosse salariato presso la __________, deve inoltrare una nuova richiesta inserendo i dati della ditta corretta e allegando la distinta dei salari per l’anno 2019 e 2020.” (doc. 9)
1.3. Il 4 febbraio 2021 l’interessato ha precisato che:
" (…) io presso la __________ sono salariato sono con Fr. 1000.-- mensili che mi occupa solo in piccola parte il mio tempo, e non abbiamo avuto perdita di lavoro facendo manutenzione e amministrazione. Per cui non è mai stata fatta richiesta ipg. (…)” (doc. 9)
1.4. Dopo ulteriori accertamenti, con decisione del 26 febbraio 2021, confermata dalla decisione su opposizione del 6 luglio 2021, la CO 1 ha chiesto la restituzione di quanto ottenuto poiché è emerso che RA 1 non era salariato della RI 1 (cfr. doc. 3: “da un controllo è emerso che l’indennità per perdita di guadagno è stata versata erroneamente in quanto il signor RA 1 non risulta essere una persona salariata presso la vostra società, contrariamente a quanto ritenuto in un primo tempo dalla Cassa”).
L’amministrazione ha affermato:
" 6. Per quanto suesposto, ai fini dell’ottenimento del diritto all’IPG Corona – essendo il signor RA 1 socio e gerente con firma individuale della RI 1 e dunque una persona in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro – al fine di determinare il diritto alle indennità fa stato il reddito riferito al anno 2019 e meglio quello in base al quale sono stati fatturati i contributi d’acconto, oppure, se già emanate, quello stabilito con la decisione definitiva di fissazione dei contributi oppure, se più recente, quello secondo la decisione di tassazione fiscale.
Nel caso concreto, per l’anno 2019 il signor RA 1, dalla dichiarazione dei salari presentata dalla RI 1 alla Cassa in data 3 marzo 2020, non risulta tra i salariati della società. Del resto come ammesso con impugnativa, egli è presente nella massa salariale della società solo a far tempo dal 2020, come da distinta dei salari presentata alla Cassa il 25 febbraio 2021.
A fronte dell’assenza di un reddito del signor RA 1 in seno alla RI 1 per l’anno 2019, non vi sono dubbi sul mancato assolvimento di una delle condizioni sancite dall’art. 2 cpv. 3bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, pertanto si conferma che non vi è alcun diritto all’IPG Corona dal 1. ottobre 2020 al 31 gennaio 2021 e le prestazioni indebitamente ottenute devono essere restituite. (…)” (doc. 1)
1.5. RI 1 è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione rilevando che RA 1 5 anni or sono ha fondato la società che si occupa prevalentemente dell’organizzazione di eventi. L’interessato è “sempre stato attivo nella società ma” (…) “mancando le risorse non ho mai percepito stipendi” (doc. I).
L’insorgente evidenzia di essersi procurato l’organizzazione di un grosso evento (__________ che si svolge annualmente su due giorni a __________ in provincia di __________ [__________]) e che dal 2019 ha permesso alla società di conseguire un piccolo utile.
Nel 2020 avrebbe dovuto tenersi la quarantesima edizione e da ottobre 2019 sono iniziati i preparativi. “io” malgrado “avessi cominciato a lavorare attivamente da ottobre 2019, non ho percepito stipendi, in quanto la solvibilità per poterli ricevere non avviene mai prima della fine della fiera dove riceviamo tutti i saldi dai clienti e soprattutto la rendita ada [sic] entrate che il 90% del nostro guadagno. Per questo non figura che abbia percepito stipendio nel 2019, ma solo nel 2020. La Pandemia ci ha praticamente messi in ginocchio, togliendoci l’unica nostra fonte di guadagno, si era pensato di chiudere per evitare ulteriori costi inutili, ma ci è stato consigliato di aspettare che ci sarebbero stati degli aiuti da parte del cantone per chi opera in quel settore, per cui abbiamo continuati fiduciosi che la situazione si sistemasse al più presto, ma purtroppo tutti sappiamo com’è andata. Dopo aver interpellato __________ per sapere come comportarci in funzione dell’accaduto, ci è stato detto di dichiarare lo stesso gli stipendi del 2020 anche se non ancora percepiti, ora ci troviamo a dover anche pagare dei contributi su degli stipendi mai versati, sempre di male in peggio.”
1.6. Con risposta del 4 agosto 2021 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.7. In data 9 settembre 2021 la ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione ed ha affermato:
" (…) Dopo aver contattato più volte agenza AVS mi hanno richiesto di compilare la dichiarazione del 2020 comprendente anche gli stipendi sapendo che non fossero stati percepiti. Sapendo che avevo lavorato e non percepito nel 2019 perché non mi hanno fatto correggere anche quella? Nessuno poteva immaginarsi quello che sarebbe successo, noi in buona fede, abbiamo fatto un accordo interno dove si decideva di comune accordo che lo stipendio dei mesi ottobre, novembre e dicembre 2019 sarebbe stato pagato solo nel 2020 a incassi avvenuti, così da avere ancora un po`di liquidità nel 2019 per far fronte alle prime spese dell’evento successivo. I contributi sarebbero comunque stati regolarmente pagati nel 2020. Si tratta di 3 stipendi da fr. 3500.—come più volte comunicato all’AVS.
Ora alla luce di quanto esposto vi invito a rivalutare il caso, io da ottobre 2019 non percepisco stipendio, ho solo delle piccole entrate da un’altra attività accessoria, anche mia moglie ha dovuto cominciare a lavorare per sostenere le spese familiari (…)
In attesa di un vostro spero positivo riscontro, e rimanendo a disposizione anche per un eventuale incontro (…)”
1.8. Chiamata a presentare osservazioni in merito, il 15 settembre 2021, la Cassa ha affermato che “la natura ed il tenore dei rilievi addotti dal ricorrente in data 9 settembre 2020 convergono nel confermare quanto già esposto nella contestata decisione su opposizione punto 6), ovvero che fino al 2019 compreso il signor RA 1 non risulta salariato della società RI 1” (doc. IX).
1.9. Il 21 settembre 2021 la società ricorrente ha prodotto una dichiarazione dei salari per l’anno 2019, rettificata, datata 17 settembre 2021, dove viene indicato un salario lordo AVS di fr. 10'500 dal 1° ottobre 2019 al 31 dicembre 2019 in favore di RA 1 (doc. XI/1), affermando:
" (…) con le mie precedenti comunicazioni penso di aver chiarito quale sia stata la situazione venutasi a creare, io purtroppo ho creduto a quello che mi hanno detto, di tenere duro che avremmo avuto un aiuto economico, e ho cercato di sopravvivere in attesa che qualcuno concretamente ci aiutasse. Ora ho mandato anche la rettifica dei nostri stipendi 2019 alla cassa AVS (di cui allego copia) comunicazione che avevo fatto solo con telefonate e mail. Spero che questo possa far si che possa ricevere questo aiuto finanziario che mi permetta di non fare fallimento, cosa che ho cercato di evitare in tutti i modi visto le promesse di aiuto ricevute, ora alla luce di questi fatti mi auguro che una vostra presa di posizione positiva possa evitare la chiusura della società che oltretutto manderebbe tutti in disoccupazione, con oneri, che andrebbero a gravare molto più pesantemente sulle casse del cantone.” (doc. XI)
1.10. La documentazione prodotta è stata trasmessa alla CO 1 il 24 settembre 2021 con facoltà di presentare osservazioni entro 5 giorni (doc. XII).
1.11. Il 6 ottobre 2021 il TCA ha interpellato l’amministrazione con uno scritto del seguente tenore:
" (…) con riferimento alla vertenza a margine rileviamo che con la decisione su opposizione impugnata del 6 luglio 2021 avete confermato la richiesta di restituzione delle indennità giornaliere Corona per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 gennaio 2021, affermando che nel 2019 RA 1, socio e gerente della società ricorrente, non ha conseguito alcun reddito per il lavoro svolto per la RI 1. Nella motivazione della decisione su opposizione impugnata avete indicato che dalla dichiarazione dei salari della società, del 3 marzo 2020, relativa al 2019, egli non figura tra i salariati della società.
Ora, come emerge dagli allegati al nostro scritto del 24 settembre 2021 (doc. XII), il 17 settembre 2021 RI 1 ha inoltrato alla CO 1 una rettifica della dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per l’anno 2019, indicando un salario determinante, per RA 1, di fr. 10'500 per il periodo dal 1° ottobre 2019 al 31 dicembre 2019 (doc. XI/1).
Con email del 5 ottobre 2021 RA 1 ha trasmesso a questo Tribunale la “fattura di rettifica” del 29 settembre 2021 per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 che sostituisce quella emessa precedentemente e che apparentemente prende in considerazione anche il salario di fr. 10'500 dichiarato per RA 1 (doc. XIII/1).
Ai fini del giudizio vi chiediamo di voler prendere esplicitamente posizione in merito, per iscritto, entro il 12 ottobre 2021, in relazione a quanto sopra, indicando anche i motivi per i quali è stata emessa la fattura di rettifica.” (doc. XIV)
1.12. L’11 ottobre 2021 la Cassa ha risposto quanto segue:
" . innanzitutto, i nuovi fatti emersi (dichiarazione dei salari per l’anno 2019) sono posteriori alla decisione contestata (a addirittura al ricorso). Infatti, solo in data 27 settembre 2021 (vedi allegato) è stata richiesta __________” la rettifica della distinta salariale per l’anno 2019, con l’aggiunta del nominativo del signor RA 1 e l’indicazione di una sua retribuzione salariale lorda di CHF 10'500.00;
. sulla scorta della citata documentazione il competente servizio ha perciò provveduto all’emissione di una nuova fattura dei contributi paritetici per l’anno 2019 dovuti dalla RI 1 e, simultaneamente, ad iscrivere sul conto individuale del signor RA 1 il reddito di CHF 10'500.00.
Aggiuntivamente, si osserva che la gestione delle procedure sopra descritte compete unicamente al servizio “__________”, senza alcun intervento da parte del servizio “__________” a cui è invece demandata la gestione delle pratiche inerenti l’esame del diritto all’IPG Corona.” (doc. XV)
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’insorgente deve restituire le indennità giornaliere per perdita di guadagno di fr. 6'176.10 percepite nel periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 gennaio 2021.
2.2. Secondo l’art. 25 LPGA, applicabile in forza degli articoli 2 LPGA e 1 LAVS, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno (dal 1° gennaio 2021: 3 anni) a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).
La restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo 2004).
Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – allorquando l’assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF U 409/06 del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2c pag. 469 e riferimenti).
Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. anche la STF U 409/06 del 25 giugno 2007).
Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).
L'irregolarità deve essere manifesta. Il Tribunale federale ha precisato (STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2):
" In particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni per procedere a una riconsiderazione non sono date (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008, consid. 3.1 con riferimenti)."
Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti).
2.3. Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel tempo.
Il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi (RU 2020 871).
Dopo che il 25 settembre 2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di perdita di guadagno dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).
Il 18 giugno 2021 il Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 11 cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19 decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del 18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di perdita di guadagno”).
L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2020 4571 segg.).
Il cpv. 3ter, primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:
" 3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr. RU 2020 pag. 5829)
Il 20 gennaio 2021 l’art. 2 cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):
" Art. 2 cpv. 3ter, primo e terzo periodo
3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.”
Nell’ambito della revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019.
L’art. 4 dell’Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero delle indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).
Ai sensi dell’art. 5, riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3) e l’indennità è ridotta nella misura in cui supera l’importo massimo secondo il capoverso 3 (cpv. 4 [abrogato con effetto al 17 settembre 2020]).
Per l’art. 5 cpv. 2ter nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU 2021 5):
" Per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.”
Ai sensi dell’art. 5 cpv. 2ter nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5, 109, 167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.
Dal 1° luglio 2021 la norma prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.
Dal 1° luglio 2021 è inoltre in vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.
A questo proposito, nel commento alle modifiche dell’ordinanza in vigore dal 1° luglio 2021 figura che per “il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti è determinante il reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS conseguito nel 2019. In linea di principio, si tratta del reddito su cui si è fondato il calcolo dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019 o del reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019, se questa è già disponibile al momento della nascita del diritto all’indennità. Per il calcolo dell’indennità il cui diritto nasce dopo l’entrata in vigore della presente modifica in futuro sarà considerato il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019, se questo è più vantaggioso per la persona interessata. Queste regole di calcolo si applicheranno alle prestazioni future a partire dal 1° luglio 2021. Per questo motivo l’ultimo periodo del capoverso 2ter vigente è soppresso”.
L’art. 11 cpv. 1 della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno, prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’indennità e incarica l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati.
Il diritto all’indennità deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno).
Secondo l’art. 8 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv. 1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).
2.4. Nella Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020 (stato: 17 settembre 2021), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 19 versioni, cfr. CIC versione 19; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).
Il p.to 3.2.5. “Diritto derivante da una limitazione considerevole dell’attività lucrativa”, introdotto nella versione 8 della CIC, stato al 4 novembre 2020 e aggiornato successivamente, prevede:
" 1041.2 Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le
11/20 persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner registrati che lavorano nell’azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a livello cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono limitare considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi. Se l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di reddito si applica per analogia il N. 1067.
1041.3 L’attività è considerata aver subito una limitazione
03/21 considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019. Ai fini del confronto, la cifra d’affari media realizzata nel periodo di attività effettivo va calcolata su base mensile. Se l’attività è stata avviata prima del gennaio 2015, la cifra d’affari complessiva va divisa per 60, per determinare il valore mensile. L’avente diritto deve indicare la diminuzione della cifra d’affari e spiegare a quale provvedimento è dovuta. Per i diritti nati fino al 18 dicembre 2020 è decisiva una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55 per cento mentre per quelli nati dal 19 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la diminuzione deve essere pari almeno al 40 per cento.
1041.4 Se l’attività è stata avviata dopo il gennaio del 2015 ci si
11/20 basa sulla media a partire dall’avvio dell’attività fino al 2019
Esempio
In caso di avvio dell’attività nel giugno del 2016, la cifra d’affari viene divisa non per 60 bensì per 43 (mesi dal giugno 2016 al dicembre 2019).
1041.5 Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa nel
03/21 2020 o nel 2021 devono dimostrare in forma adeguata di aver registrato una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55, 40 o 30 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile di almeno tre mesi. Per avere diritto all’indennità devono aver registrato una cifra d’affari per almeno tre mesi. Per la determinazione della diminuzione della cifra d’affari fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.
1041.5a In caso di cambiamento di statuto giuridico (trasformazione
01/21b di ditte individuali, società di persone o persone giuridiche), l’esame della riduzione della cifra d’affari, la verifica del diritto e il calcolo dell’indennità si basano unicamente sul nuovo statuto. I N. 1041.5 e 1041.6 sono applicabili per analogia.
1041.6 Se l’attività lucrativa è stata avviata meno di un anno fa, dopo
11/20 il 2019, il limite di reddito di 10 000 franchi va ridotto di conseguenza oppure il reddito va convertito in reddito annuo (cfr. N. 1067).
1041.7 Nel caso dei lavoratori indipendenti e delle persone in
11/20 posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro che hanno inizialmente esercitato la loro attività a titolo accessorio, per il calcolo della cifra d’affari media si considerano soltanto i periodi nei quali l’attività è stata esercitata a titolo principale. Se l’attività è stata esercitata a titolo accessorio fino al mese per il quale sussiste il diritto, è determinante la cifra d’affari effettiva di questa attività.
1041.8 Gli aventi diritto che, per il mese di dicembre, dimostrano di
12/20 aver avuto una diminuzione della cifra d’affari pari almeno il 40 per cento ma inferiore al 55 per cento, possono pretendere l’indennità a partire dal 19 dicembre 2020. Per determinare il calo della cifra d’affari si prende in considerazione l’intero mese. Coloro invece che, per il mese di dicembre, attestano una diminuzione della cifra d’affari di almeno il 55 per cento, hanno diritto all’indennità per l’intero mese di dicembre. (…)”
Per le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e coniugi o partner registrati che lavorano nell’azienda, esse prevedono invece che:
“1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul
11/20 reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067.
1069.2 Se l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il calcolo
11/20 dell’indennità ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre in caso di avvio dell’attività nel 2021, su quelli del 2021. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067. (…)”
La medesima formulazione è stata ripresa nelle successive versioni dalla CIC del 17 novembre 2020, del 18 dicembre 2021, del 18 gennaio 2021, del 29 gennaio 2021 e del 24 febbraio 2021.
Nella versione 14 del 19 marzo 2021 il punto 1069.1 è stato così modificato:
" (…)
1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul
03/21 reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067. I giorni in cui le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati non hanno potuto conseguire alcun reddito o hanno potuto conseguire solo un reddito ridotto a causa di malattia, infortunio, disoccupazione o prestazioni di servizio secondo l’articolo 1a LIPG o per altri motivi non imputabili loro non vengono considerati. I N. 5008–5040 DIPG si applicano per analogia. (…)”
Dal 1° luglio 2021 il marginale 1068 è stato abrogato, mentre è entrato in vigore il marginale 1065.2 del seguente tenore:
“1065.2 Per il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-
07/21 rato d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019 (se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste prima del 1° luglio 2021. Se la decisione definitiva viene emanata dopo il 1° luglio 2021, vengono adeguate soltanto le indennità future.”
Dal 1° settembre 2021 il marginale 1065.2 ha il seguente tenore:
“1065.2 Per il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-
09/21 rato d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019 (se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste prima del 1° luglio 2021.
Esempi
- La decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata prima del 1° luglio 2021: l’indennità viene adeguata a partire dal 1° luglio 2021.
- La decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata dopo il 1° luglio 2021: l’indennità viene adeguata secondo la nuova base di calcolo a partire dal primo giorno del mese in cui la decisione è stata emanata.”
2.5. Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.6. Va ancora evidenziato che con sentenza 9C_53/2021 del 30 giugno 2021, destinata a pubblicazione, il Tribunale federale ha giudicato il caso di un’assicurata indipendente (massaggiatrice) che aveva chiesto il versamento di indennità per perdita di guadagno Corona dal marzo 2020 e la cui richiesta era stata rifiutata dalla Cassa di compensazione con decisione del 5 maggio 2020, confermata dalla decisione su opposizione del 19 agosto 2020, perché il reddito da attività indipendente dell’interessata era inferiore a fr. 10'000.
Il Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia ha accolto il ricorso e rinviato la causa all’amministrazione per ulteriori accertamenti in merito al reddito conseguito dall’assicurata nel 2019. I giudici cantonali hanno accertato che la Cassa ha negato le indennità poiché il limite di fr. 10'000 non è stato raggiunto né prendendo in considerazione la decisione di fissazione definitiva dei contributi del 2018 datata 13 agosto 2020, né prendendo in considerazione la decisione di fissazione degli acconti dei contributi per il 2019 del 30 gennaio 2019 (consid. 3.2 sentenza).
I giudici cantonali hanno stabilito che contrariamente alle direttive non ci si può fondare unicamente sulle decisioni emesse prima del 17 marzo 2020 ed hanno annullato la decisione formale, rinviando gli atti alla Cassa per ulteriori accertamenti in merito al reddito dell’assicurata nel 2019 (consid. 3.2 sentenza).
La Cassa di compensazione ha inoltrato ricorso al Tribunale federale, rilevando che per una questione di praticabilità e di celerità, si possono prendere in considerazione, ai fini dell’esame delle condizioni per ottenere le indennità, solo le informazioni già a disposizione, quali per esempio le decisioni relative ai contributi di acconto o le tassazioni definitive. Alla luce della particolarità della situazione, e per evitare abusi, secondo la Cassa non si possono inoltre prendere in considerazione decisioni sui contributi d’acconto successive al 17 marzo 2020 (consid. 4 sentenza).
Il Tribunale federale ha stabilito che la Cassa ha deciso per la prima volta in data 5 maggio 2020 (data della decisione formale e non della decisione su opposizione) circa il diritto alle indennità e pertanto ha applicato le norme dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore il 5 maggio 2020 (consid. 5.1 sentenza).
Al consid. 5.2 l’Alta Corte ha rammentato il contenuto dell’art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore all’epoca (la ricorrente deve essere toccata indirettamente dalle misure del Consiglio federale ed aver conseguito un reddito tra fr. 10'000 e fr. 90'000). Il Tribunale federale ha poi evidenziato che l’art. 5 cpv. 2 dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno rinvia all’art. 11 della LIPG.
Dopo aver citato l’art. 11 cpv. 1 LIPG la cui prima frase prevede che l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS e l’art. 7 cpv. 1 OIPG in vigore all’epoca (l’indennità è calcolata sulla base del reddito determinante per l’ultimo contributo AVS prima dell’entrata in servizio, convertito in salario giornaliero medio. Se in seguito viene stabilito un altro contributo AVS per l’anno del servizio, può essere richiesto un nuovo calcolo dell’indennità) il Tribunale federale ha stabilito che sia per l’esame delle condizioni di cui all’art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno che per il calcolo dell’indennità ai sensi dell’art. 5 è determinante il calcolo dei contributi AVS.
Per cui si giustifica anche nell’ambito dell’applicazione dell’art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno far capo alla giurisprudenza relativa agli art. 11 cpv. 1 LIPG e 7 cpv. 1 OIPG.
Al consid. 5.3 il Tribunale federale ha affermato che ai sensi degli art. 11 cpv. 1 LIPG e 7 cpv. 1 OIPG non solo le decisioni definitive di fissazione dei contributi ma anche le decisioni relative ai contributi d’acconto sono determinanti per il calcolo delle indennità (sentenza 9C_253/2014 del 18 luglio 2014, consid. 6.1). Per il Tribunale federale, se l’amministrazione dispone di una decisione di fissazione dei contributi d’acconto al momento dell’emanazione della decisione non vi è alcun motivo per non prenderla in considerazione.
Di conseguenza non vi è alcun motivo per non ritenere le decisioni relative ai contributi d’acconto emesse dopo il 17 marzo 2020 (consid. 5.4).
Al consid. 5.3.2 il Tribunale federale ha inoltre evidenziato che non vi può essere un rischio di abuso, ritenuto che la Cassa deve esaminare ogni richiesta di aumento degli acconti dei contributi AVS. Se ritiene che vi possa essere un abuso, spetta alla Cassa chiedere alla persona assicurata di rendere plausibile la richiesta di aumento degli acconti. Un adeguamento dei contributi d’acconto su richiesta della persona assicurata implica che la Cassa abbia almeno sommariamente esaminato la credibilità del reddito dichiarato. In concreto la Cassa su richiesta del 6 aprile 2020 della ricorrente, ha adeguato gli acconti del 2019 il 7 aprile 2020, ossia prima dell’emanazione della decisione formale del 5 maggio 2020 e la Cassa non fa valere che nel caso di specie vi siano indicazioni circa un comportamento abusivo da parte della persona assicurata.
Per il Tribunale federale la Cassa ha pertanto violato il diritto federale perché nell’esaminare le condizioni del diritto all’indennità non ha preso in considerazione la decisione relativa ai contributi d’acconto del 7 aprile 2020 (consid. 5.3.3). L’applicazione del limite del 17 marzo 2020 per la presa in considerazione di modifiche dei contributi non è contenuta nell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno e una volontà in tal senso da parte dell’estensore dell’ordinanza non emerge dalle spiegazioni relative all’ordinanza. Dagli art. 5 cpv. 2 e 5 cpv. 2 ter dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno si può solo concludere che una volta fissata, l’indennità può essere adeguata solo sulla base dei documenti disponibili fino al 16 settembre 2020.
In conclusione il Tribunale federale al consid. 5.4 ha affermato che nel risultato la decisione del Tribunale cantonale è corretta, tuttavia essa va precisata come segue: nella misura in cui il Tribunale cantonale ha rinviato la causa alla Cassa di compensazione per ulteriori accertamenti relativi al reddito conseguito nel 2019 senza particolari limitazioni, esso non va seguito. La Cassa deve limitarsi a prendere in considerazione la decisione di fissazione dei contributi del 2019 più attuale a sua disposizione al momento dell’emanazione della decisione (“Verfügungszeitpunkt”). Non deve invece effettuare ulteriori accertamenti relativi al reddito conseguito nel 2019.
2.7. In concreto, l’insorgente ha chiesto il versamento di indennità giornaliere Corona in favore del proprio socio e gerente RA 1 per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021 (cfr. allegato doc. 9), ossia per il lasso di tempo durante il quale, secondo la tesi ricorsuale, l’interessato organizza e prepara la manifestazione del __________ che normalmente si tiene nel corso di uno degli ultimi week end di marzo.
La Cassa, dopo aver riconosciuto alla società ricorrente, in favore di RA 1, un’indennità giornaliera di fr. 47.20 al giorno per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 gennaio 2021 (cfr. doc. 4), preso atto delle contestazioni dell’interessato che si lamentava di non aver ricevuto le indennità dei mesi di febbraio e marzo 2021 (cfr. allegato doc. 9), si è accorta che l’interessato non risultava essere un salariato della RI 1, ma della __________, dove guadagna fr. 1'000 al mese (doc. 9).
Quest’ultima società, attiva nel settore della manutenzione, pulizia, gestione di appartamenti, uffici, stabili, la manutenzione di giardini, il montaggio e manutenzione di impianti elettrici, non ha tuttavia inoltrato una richiesta di indennità giornaliere non avendo subito alcuna perdita salariale per i suoi dipendenti (cfr. doc. 9 e consid. 1.2 e 1.3).
Il 26 febbraio 2021 la Cassa, dopo aver effettuato alcuni accertamenti in seguito ai quali ha costatato che RA 1 nel 2019 non ha avuto alcuna perdita salariale, ha emanato un ordine di restituzione dell’importo complessivo di fr. 6'176.10, in quanto erroneamente versato (doc. 3), confermato dalla decisione su opposizione del 6 luglio 2021 (doc. 1).
Dalle tavole processuali emerge che la RI 1 si è iscritta presso la Cassa di compensazione quale datrice di lavoro senza salariati il 16 ottobre 2015, indicando quale ramo professionale le fiere ed eventi, il marketing, la grafica ed il web (doc. 5).
Il 21 dicembre 2020, nell’ambito dell’accertamento al diritto alle indennità, RA 1 ha spiegato all’amministrazione che la società organizza “un unico grande evento che si svolge alla fine di marzo, comincio a contattare e concludere i contratti da inizio ottobre ma solo nel mese di gennaio arrivano i primi acconti ed entro la fine di marzo incassiamo l’intera manifestazione. il che ci permette di far fronte a tutte le spese sostenute per organizzarla. La cifra d’affari della fiera è attorno ai 168.000.-- Fr. e per l’edizione 2020 che doveva essere quella del 40esimo anno avevamo incrementato espositori e sponsor e avremmo superato i 200'000.-- Fr. Con la situazione venutasi a creare nel 2020 non raggiungiamo neppure i 5000.-- Fr. di cifra d’affari sebbene stiamo cercando delle strade alternative per poter sopravvivere” (plico doc. 11).
Il 26 gennaio 2021 l’interessato ha poi aggiunto che “il salario è stabilito in merito ai mesi lavorativi, in quanto come ben spiegato al sig. __________, avendo un’unica manifestazione annua (durante il mese di marzo) io la seguo per 6 mesi l’anno, da ottobre dell’anno precedente a marzo dell’anno successivo e i soldi che ci permettono di pagare tutte le nostre pendenze entrano al 90% nel mese di marzo. Ricapitolando il mio salario annuo lordo inerente esclusivamente al lavoro svolto per la manifestazione sarebbe di Fr. 21000.-- (3500.-- da ottobre a marzo) ma purtroppo visto l’impossibilità di effettuare la manifestazione, ho percepito solo degli acconti a inizio anno 2020 poi più nulla vista la drammatica situazione” (doc. 11).
Il 22 febbraio 2021 RA 1 ha affermato che “da ottobre 2019 ad adesso per il mio lavoro e per tutti gli altri lavoratori, la RI 1 non ha incassato nulla, in quanto l’unica fonte di guadagno è la fiera che organizziamo e di cui io mi occupo e che per ben 2 anni è saltata a causa della pandemia. Mi può spiegare lei che salari posso notificare senza averne versato nessuno, l’unica entrata sono quelle del lavoro ridotto di cui io non ho più diritto ed è per questo che mi hanno indirizzato a voi. Come posso io notificarvi i miei salari che non ho ricevuto e che senza il vostro aiuto non riceverò mai in quanto l’azienda non è in grado di pagarli?” (doc. 6).
La società ricorrente ha inoltre prodotto una dichiarazione del 6 settembre 2021 a firma dei collaboratori della RI 1, __________ e __________, del seguente tenore:
" con la presente confermiamo che il Sig. RA 1, dopo aver già collaborato per le edizioni precedenti di __________, da ottobre 2019, in occasione dell’organizzazione della 40esima edizione si è occupato dell’evento a tempo pieno.
Lavoro svolto:
sopralluoghi, preparazione planimetrie; ricerca contatti; contatto con fornitori; preparazione della presentazione; invio email a espositori (comprovato dagli allegati); telefonate agli espositori a seguito delle email; ecc…
Il lavoro è proseguito fino a inizio marzo quando, a causa della pandemia da Covid-19 e alle limitazioni imposte, la manifestazione è stata bloccata.
Lo stipendio del 2019 non era stato dichiarato in quanto la retribuzione sarebbe avvenuta nel 2020, come documento allegato, grazie agli incassi legati alla fiera.” (doc. B1)
Ed ha allegato un accordo del 1° ottobre 2019, secondo il quale:
" Con la presente i soci della RI 1, riconosco[no] al Sig. RA 1 le tre mensilità lavorative, da ottobre a dicembre 2019 con un salario lordo di CHF 3'500.- al mese, per un totale di CHF 10500.- che verrà pagato nel 2020 a incassi avvenuti.” (doc. B2)
2.8. In concreto questo Tribunale, alla luce della documentazione prodotta, per i motivi che seguono, non può confermare la decisione su opposizione impugnata senza ulteriori approfondimenti della fattispecie.
Come visto, ai sensi dell’art. 2 cpv. 3bis lett. b dell’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19), le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro, come RA 1, socio e gerente della società ricorrente, hanno diritto all’indennità, alla condizione, di cui al capoverso 1bis lettera c, se, oltre a dover interrompere la loro attività lucrativa a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19, subiscono una perdita salariale.
Il marginale 1069.1 della Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – prevede che per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019 (rispettivamente su quello medio del 2020 in caso di inizio dell’attività nel corso di quest’ultimo anno; cfr. CIC n. 1069.2).
Nel caso di specie se da una parte sorprende la circostanza che RA 1, socio e gerente della società ricorrente, iscritta alla CO 1 nel 2015 quale persona giuridica senza salariati, proprio nel 2020 avrebbe dovuto, per la prima volta, dopo 5 anni dalla sua fondazione, conseguire un salario e che solo nelle more processuali, in data 9 settembre 2021, ha prodotto l’accordo del 1° ottobre 2019 con la sua società (doc. B2), d’altra parte, tuttavia, dalla documentazione agli atti emerge altresì che l’interessato da ottobre 2019 ha iniziato ad organizzare la 40esima edizione del __________ (doc. B1; poi spostata nel 2021 ed anch’essa annullata a causa del coronavirus), tramite sopralluoghi, preparazione di planimetrie, ricerca di contatti, preparazione della presentazione della manifestazione, invio di email (cfr. doc. B14) e telefonate agli espositori (cfr. anche doc. B13).
A questo proposito RA 1 ha rilevato di essere riuscito a riempire gli spazi espostivi, di aver programmato gli spettacoli esterni, di aver trovato degli sponsor e di aver organizzato un evento che avrebbe dovuto portare nelle casse della società circa fr. 100'000 di beneficio. Egli ha pure affermato che la cifra d’affari della fiera raggiunge normalmente i fr. 168'000, mentre per l’edizione del 40esimo, con l’incremento degli espositori e degli sponsor, avrebbe superato i fr. 200'000 (cfr. doc. VII e 9).
Per il lavoro svolto RA 1 avrebbe dovuto percepire un salario di fr. 3'500 al mese da ottobre 2019 a marzo 2020, che sarebbe stato pagato dalla società una volta conseguiti gli utili della manifestazione che si sarebbe dovuta tenere il 21 e 22 marzo 2020.
La società ricorrente ha sostenuto inoltre che l’amministrazione gli avrebbe consigliato di dichiarare lo stesso gli stipendi del 2020, anche se non ancora percepiti, con la conseguenza di dover pagare contributi su salari non versati e di aver ricevuto, per il periodo precedente, le indennità per lavoro ridotto a causa del coronavirus in favore del suo socio e gerente (cfr. doc. 6).
Circa il salario del 2019 RA 1, in diverse occasioni ha affermato di non aver percepito alcunché quell’anno (cfr. consid. 2.7 e doc. VI, doc. 1 e doc. VII), o meglio che la società ricorrente a causa dell’annullamento della manifestazione prevista per il mese di marzo 2020 non ha conseguito i fondi necessari per poter versare il salario, che comunque era stato pattuito.
A comprova dell’importo che avrebbe dovuto conseguire, la società ha inoltrato il 17 settembre 2021 la rettifica della dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per l’anno 2019 indicando, differentemente dalla precedente dichiarazione, un salario determinante di fr. 10'500 per il periodo dal 1° ottobre 2019 al 31 dicembre 2019 (corrispondente a fr. 3'500 al mese) in favore di RA 1.
Orbene, sorprendentemente, malgrado il ricorso pendente presso questo Tribunale nell’ambito del quale la CO 1 ha più volte negato il diritto alle prestazioni, chiedendo la restituzione di quelle pagate dal 1° ottobre 2020 al 31 gennaio 2021, a motivo che RA 1 non ha percepito alcun salario nel 2019, il servizio __________ della medesima Cassa di compensazione, ha immediatamente dato seguito alla richiesta dell’insorgente, emettendo il 29 settembre 2021 una “fattura di rettifica” per il 2019 e chiedendo il pagamento dei contributi anche sul salario di RA 1 (doc. XIII/1).
Sarebbe stato più saggio, prima di emettere la fattura del 29 settembre 2021, attendere l’esito della presente procedura.
A questo proposito va rammentato che nella citata STF 9C_53/2021 del 30 giugno 2021, destinata a pubblicazione, il Tribunale federale, nell’ambito del diritto a indennità Corona richieste da un indipendente, al consid. 5.3.2 ha evidenziato che la Cassa deve esaminare ogni richiesta di aumento degli acconti dei contributi AVS. Se ritiene che vi possa essere un abuso, spetta alla Cassa chiedere alla persona assicurata di rendere plausibile la richiesta di aumento. Un adeguamento dei contributi d’acconto su richiesta della persona assicurata implica che la Cassa abbia almeno sommariamente esaminato la credibilità del reddito dichiarato.
Analogamente, anche nel caso di contributi paritetici, laddove vi sono dubbi circa la credibilità della dichiarazione occorre effettuare i necessari accertamenti, a maggior ragione laddove è in corso una procedura giudiziaria in cui oggetto del contendere è proprio il versamento dei salari.
Se è vero che la fattura di rettifica del 2019 è stata emessa solo dopo la decisione su opposizione impugnata e che di principio non dovrebbe essere presa in considerazione (cfr. STF 9C_53/2021 del 30 giugno 2021), d’altra parte, alla luce dell’insieme delle circostanze, essa costituisce un elemento supplementare a fondamento della necessità di ulteriori verifiche.
Occorre infatti accertare se, per il lavoro svolto dal 1° ottobre 2019 nell’ambito dell’organizzazione dell’evento __________ previsto per il 21 e 22 marzo 2020, RA 1 avrebbe effettivamente potuto conseguire il salario pattuito.
A tal fine la società dovrà trasmettere alla Cassa i contratti conclusi con gli sponsor, i contratti sottoscritti con gli espositori, i contratti definiti con i personaggi dello spettacolo che avrebbero dovuto esibirsi nel corso della manifestazione, le planimetrie allestite per l’evento (cfr. doc. B1), gli scambi di email, per esteso, con i clienti della manifestazione (cfr. doc. B14 – B18) ed ogni altro tipo di contratto sottoscritto in relazione al __________ previsto nel 2020.
La società dovrà inoltre produrre il business plan della manifestazione, con il calcolo dettagliato della cifra d’affari che era stata stimata, dell’utile previsto e della distribuzione dei salari per l’evento in discussione.
Ritenuto inoltre che la società sostiene che il versamento dei salari del 2019 sarebbe avvenuto nel marzo 2020, dopo aver incassato i soldi dai clienti (doc. I), e che secondo la dichiarazione del 6 settembre 2021 (doc. B1), RA 1 aveva già collaborato nell’allestimento delle edizioni precedenti del __________, la ricorrente dovrà produrre la documentazione bancaria atta a comprovare che dal 2016 al 2019 verso fino marzo/inizio aprile riceveva il saldo degli importi pattuiti per l’organizzazione delle manifestazioni tenutesi in quegli anni, indicandone l’ammontare e precisando come sono stati distribuiti gli eventuali utili.
L’insorgente dovrà poi spiegare per quale motivo a fronte di una cifra d’affari della manifestazione che nel 2019 era già di fr. 168'000 per poi raggiungere fr. 200'000 nel 2020 (cfr. doc. 9), negli anni precedenti non è stato previsto il versamento di alcun salario in favore di RA 1, malgrado la sua collaborazione nell’organizzazione dell’evento ed il motivo per il quale agli atti non vi è alcun contratto di lavoro.
Infine, la società preciserà poi, tramite la necessaria documentazione bancaria, in cosa sono consistiti gli “acconti” che RA 1 nel suo email del 26 gennaio 2021 afferma di aver ricevuto ad inizio 2020 (cfr. doc. B10), che tuttavia non sembrano essere presenti nell’estratto conto prodotto dalla società (doc. 7), chiarendo inoltre come sono stati indicati nella dichiarazione dei salari del 2020.
Al riguardo occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali (cfr. art. 43 cpv. 1 LPGA) non è incondizionato ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 LPGA); quest’obbligo non può perciò tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi a sostegno delle proprie argomentazioni.
Se la società non sarà in grado di produrre, entro i termini stabiliti dalla Cassa, la documentazione richiesta e non saprà dare spiegazioni convincenti la decisione di restituzione dovrà essere confermata.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la decisione su opposizione impugnata va annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per gli accertamenti esposti in precedenza.
2.9. L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 9 luglio 2021, per cui si applica la nuova disposizione legale.
Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; U. Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).
Sul tema cfr. anche la sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per ulteriori accertamenti.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti