Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
42.2021.65

 

cs

Lugano

13 dicembre 2021       

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 29 ottobre 2021 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 6 ottobre 2021 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con due distinte decisioni del 2 aprile 2021, confermate dalla decisione su opposizione del 6 ottobre 2021, la Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) ha respinto le richieste di indennità per perdita di guadagno a causa del coronavirus inoltrate dalla RI 1 in favore di __________, nato nel 1962, socio e gerente della società, per i periodi dal 17 settembre 2020 al 31 ottobre 2020, dal 1° novembre 2020 al 30 novembre 2020 e dal 1° dicembre 2020 al 31 dicembre 2020, poiché l’interessato non ha subito alcuna perdita di guadagno (doc. D1, D2 ed F). Nella decisione su opposizione l’amministrazione ha affermato:

 

" (…)

In data 24 dicembre 2020 e 15 gennaio 2021 la società RI 1, per mezzo degli appositi formulari, ha presentato le domande volte all’ottenimento dell’IPG Corona in favore del signor __________ dal 17 settembre 2020 al 31 dicembre 2020, che sono state rifiutate con decisioni del 2 aprile 2021.

Tali decisioni sono state avversate con tempestiva opposizione del 23 aprile 2021.

Con l’impugnativa la società opponente afferma “In buona fede, abbiamo inoltrato e compilato i formulari, considerando il fatto che l’azienda ci anticipava un importo IPG Corona (soggetto all’AVS), in attesa del conteggio ufficiale IPG ed avrebbe poi in seguito percepito il rimborso dalla Cassa CO 1 (in pratica come per i servizi CR militari e PC). La società, per sostenere questi anticipi, ha dovuto far capo ad un prestito, mancando il flusso normale di liquidità dovuto alla ridotta cifra d’affari di questo periodo”.

Ragion per cui con l’impugnativa l’opponente chiede alla Cassa di voler rivedere le contestate decisioni, con conseguente concessione dell’IPG Corona.

 

5.

Nel caso in esame il diritto alla prestazione del signor __________ deve essere determinato tenendo conto che egli deve essere considerato come una persona in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro, ritenuto come riveste la qualità di socio e presidente della gerenza in seno alla RI 1.

Di conseguenza il suo reddito medio è determinato in base al reddito dell’attività soggetto all’AVS dichiarato nel 2019 (CIC marg. 1069.1), ovvero CHF 34'000.00, corrispondenti a CHF 2'615.40 mensili.

Nell’evenienza concreta nel formulario di richiesta è stato indicato come il signor __________ non abbia subito una perdita di salario, avendo egli ottenuto un salario di CHF 2'615.40. In sede di opposizione del resto l’opponente ha confermato di aver versato il salario al suo socio.

Ne discende che nel presente caso l’avente diritto alle IPG Corona, ovvero il signor __________, non ha subito una perdita di guadagno. La Cassa prende atto che riconoscendo la retribuzione dovuta al dipendente, la società opponente ha avuto una perdita di guadagno avendo “dovuto far capo ad un prestito…”. Si deve tuttavia evidenziare che questa perdita non risulta indennizzabile con le IPG Corona, le quali spettano solo ai salariati e agli indipendenti che subiscono una perdita di guadagno conformemente a quanto disposto dall’articolo 2 cpv. 3bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.”

 

                               1.2.   La RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA chiedendo che “la decisione su opposizione del 6 ottobre 2021 della Cassa CO 1 nei confronti di RI 1, __________, riferite a __________ ed a __________, sono riformate, nel senso che sono accolte le domande di versamento di indennità Covid-19 del 24 dicembre 2020 e del 15 gennaio 2021 di __________, per i suddetti dipendenti” (doc. I).

                                         La ricorrente rileva che la società è attiva nel settore della compravendita e del noleggio di mezzi di trasporto di persone e merci e che __________ e __________ ne sono soci (contitolari) e gerenti, con attività a tempo parziale.

 

                                         In seguito alla riduzione degli introiti causati dalla pandemia da Coronavirus, la società si è vista costretta a far capo agli aiuti statali previsti dalle relative normative. Ciò perché non aveva alcuna possibilità di versare all’(allora) unico proprio salariato (gerente) quanto mensilmente dovutogli (per un’attività a tempo parziale). La ricorrente rileva di aver indicato per errore nei formulari di richiesta di aver versato il salario al proprio dipendente interpretando il termine “percepito” come “da percepirsi”. Per questo le domande sono poi state reintrodotte con la correzione dell’errore.

 

                                         La società evidenzia di aver indicato in sede di opposizione che i salari sono stati versati solo grazie all’utilizzo straordinario di una linea di credito ed ai versamenti degli azionisti.

 

                                         Secondo la ricorrente la controversia nasce dall’interpretazione del requisito della perdita di guadagno (salariale). La cassa sostiene che la perdita non sussiste mentre l’insorgente afferma che i redditi del datore di lavoro sono crollati e che l’indicazione di conseguimento del salario è dovuta ad un errore. L’amministrazione avrebbe pertanto dato prova di formalismo eccessivo e di trattamento dell’assicurata contrario alla buona fede ed arbitrario, nell’avere pedissequamente seguito l’indicazione contenuta nel formulario erroneo, pur sapendo che tale era e pur avendo ricevuto la dovuta rettifica (art. 9 e 29 cpv. 2 Cost. fed.).

 

                               1.3.   Con risposta del 15 novembre 2021, cui ha allegato l’intero incarto, la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso evidenziando che in sede di opposizione è stato indicato che i salari sono stati anticipati, contando sul successivo versamento delle IPG Corona, mentre nel ricorso la parte ricorrente sostiene invece di aver compilato erroneamente i formulari (doc. III).

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                               2.1.   La ricorrente chiede che “la decisione su opposizione del 6 ottobre 2021 della Cassa CO 1 nei confronti di RI 1, __________, riferite a __________ ed a __________, sono riformate, nel senso che sono accolte le domande di versamento di indennità Covid-19 del 24 dicembre 2020 e del 15 gennaio 2021 di __________, per i suddetti dipendenti” (doc. I).

 

                                         Tuttavia, la decisione su opposizione impugnata concerne unicamente la RI 1 e __________ e non si esprime in merito a __________ e a __________ (cfr. doc. F, pag. 1, pag. 3 punto 4 e pag. 4 punto 5).

 

                                         Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

 

                                         Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

 

                                         In concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della decisione su opposizione impugnata, ossia l’eventuale diritto ad indennità giornaliere chieste dalla RI 1 in favore di __________ per il periodo dal 17 settembre 2020 al 31 dicembre 2020.

 

                                         L’eventuale diritto alle indennità per altre società, altre persone o altri periodi non è oggetto della presente procedura e le relative censure sono pertanto irricevibili.

 

                                         nel merito                     

 

                               2.2.   Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dellordine pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel tempo.

                                         Il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi (RU 2020 871).

 

                                         Dopo che il 25 settembre 2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di perdita di guadagno dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

 

                                         Il 18 giugno 2021 il Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 11 cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19 decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del 18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di perdita di guadagno”).

 

                                                      L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2020 4571 segg.).

 

                                         Il cpv. 3ter, primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:

 

" 3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr. RU 2020 pag. 5829)

 

                                         Il 20 gennaio 2021 l’art. 2 cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):

 

" Art. 2 cpv. 3ter, primo e terzo periodo

3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.”

 

                                         Nell’ambito della revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019.

 

                                         L’art. 4 dell’Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero delle indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).

 

                                         Ai sensi dell’art. 5, riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3) e l’indennità è ridotta nella misura in cui supera l’importo massimo secondo il capoverso 3 (cpv. 4 [abrogato con effetto al 17 settembre 2020]).

 

                                         Per l’art. 5 cpv. 2ter nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU 2021 5):

 

" Per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.”

 

                                         Ai sensi dell’art. 5 cpv. 2ter nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5, 109, 167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.

 

                                         Dal 1° luglio 2021 la norma prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

                                         Dal 1° luglio 2021 è inoltre in vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.

 

                                         A questo proposito, nel commento alle modifiche dell’ordinanza in vigore dal 1° luglio 2021 figura che per “il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti è determinante il reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS conseguito nel 2019. In linea di principio, si tratta del reddito su cui si è fondato il calcolo dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019 o del reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019, se questa è già disponibile al momento della nascita del diritto all’indennità. Per il calcolo dell’indennità il cui diritto nasce dopo l’entrata in vigore della presente modifica in futuro sarà considerato il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019, se questo è più vantaggioso per la persona interessata. Queste regole di calcolo si applicheranno alle prestazioni future a partire dal 1° luglio 2021. Per questo motivo l’ultimo periodo del capoverso 2ter vigente è soppresso”.

 

                                         L’art. 11 cpv. 1 della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno, prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’in­dennità e incarica l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati.

 

                                         Il diritto all’indennità deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno).

 

                                         Secondo l’art. 8 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv. 1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

 

                               2.3.   Nella Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020 (stato: 27 ottobre 2021), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 20 versioni, cfr. CIC versione 20; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).

 

                                         Il p.to 3.2.5. “Diritto derivante da una limitazione considerevole dell’attività lucrativa”, introdotto nella versione 8 della CIC, stato al 4 novembre 2020 e aggiornato successivamente, prevede:

 

" 1041.2  Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le

11/20    persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner registrati che lavorano nell’azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a livello cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono limitare considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi. Se l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di reddito si applica per analogia il N. 1067.

 

1041.3  L’attività è considerata aver subito una limitazione

03/21    considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019. Ai fini del confronto, la cifra d’affari media realizzata nel periodo di attività effettivo va calcolata su base mensile. Se l’attività è stata avviata prima del gennaio 2015, la cifra d’affari complessiva va divisa per 60, per determinare il valore mensile. L’avente diritto deve indicare la diminuzione della cifra d’affari e spiegare a quale provvedimento è dovuta. Per i diritti nati fino al 18 dicembre 2020 è decisiva una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55 per cento mentre per quelli nati dal 19 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la diminuzione deve essere pari almeno al 40 per cento.

 

1041.4  Se l’attività è stata avviata dopo il gennaio del 2015 ci si

11/20    basa sulla media a partire dall’avvio dell’attività fino al 2019

             Esempio

             In caso di avvio dell’attività nel giugno del 2016, la cifra d’affari viene divisa non per 60 bensì per 43 (mesi dal giugno 2016 al dicembre 2019).

 

1041.5  Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa nel

03/21    2020 o nel 2021 devono dimostrare in forma adeguata di aver registrato una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55, 40 o 30 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile di almeno tre mesi. Per avere diritto all’indennità devono aver registrato una cifra d’affari per almeno tre mesi. Per la determinazione della diminuzione della cifra d’affari fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.

 

1041.5a In caso di cambiamento di statuto giuridico (trasformazione

01/21b  di ditte individuali, società di persone o persone giuridiche), l’esame della riduzione della cifra d’affari, la verifica del diritto e il calcolo dell’indennità si basano unicamente sul nuovo statuto. I N. 1041.5 e 1041.6 sono applicabili per analogia.

 

1041.6  Se l’attività lucrativa è stata avviata meno di un anno fa, dopo

11/20    il 2019, il limite di reddito di 10 000 franchi va ridotto di conseguenza oppure il reddito va convertito in reddito annuo (cfr. N. 1067).

 

1041.7  Nel caso dei lavoratori indipendenti e delle persone in

11/20    posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro che hanno inizialmente esercitato la loro attività a titolo accessorio, per il calcolo della cifra d’affari media si considerano soltanto i periodi nei quali l’attività è stata esercitata a titolo principale. Se l’attività è stata esercitata a titolo accessorio fino al mese per il quale sussiste il diritto, è determinante la cifra d’affari effettiva di questa attività.

 

1041.8  Gli aventi diritto che, per il mese di dicembre, dimostrano di

12/20    aver avuto una diminuzione della cifra d’affari pari almeno il 40 per cento ma inferiore al 55 per cento, possono pretendere l’indennità a partire dal 19 dicembre 2020. Per determinare il calo della cifra d’affari si prende in considerazione l’intero mese. Coloro invece che, per il mese di dicembre, attestano una diminuzione della cifra d’affari di almeno il 55 per cento, hanno diritto all’indennità per l’intero mese di dicembre. (…)”

                                        

                                         Per le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e coniugi o partner registrati che lavorano nell’azienda, esse prevedono invece che:

 

" 1069.1  Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul

11/20    reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067.

 

1069.2  Se l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il calcolo

11/20    dell’indennità ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre in caso di avvio dell’attività nel 2021, su quelli del 2021. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067. (…)”

 

                                         La medesima formulazione è stata ripresa nelle successive versioni dalla CIC del 17 novembre 2020, del 18 dicembre 2021, del 18 gennaio 2021, del 29 gennaio 2021 e del 24 febbraio 2021.

                                         Nella versione 14 del 19 marzo 2021 il punto 1069.1 è stato così modificato:

 

" (…)

1069.1  Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul

03/21    reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067. I giorni in cui le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati non hanno potuto conseguire alcun reddito o hanno potuto conseguire solo un reddito ridotto a causa di malattia, infortunio, disoccupazione o prestazioni di servizio secondo l’articolo 1a LIPG o per altri motivi non imputabili loro non vengono considerati. I N. 5008–5040 DIPG si applicano per analogia. (…)”

 

                                         Dal 1° luglio 2021 il marginale 1068 è stato abrogato, mentre è entrato in vigore il marginale 1065.2 del seguente tenore:

 

" 1065.2  Per il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-

  07/21  rato d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019 (se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste prima del 1° luglio 2021. Se la decisione definitiva viene emanata dopo il 1° luglio 2021, vengono adeguate soltanto le indennità future.”

 

                                         Dal 1° settembre 2021 il marginale 1065.2 ha il seguente tenore:

 

" 1065.2  Per il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-

  09/21  rato d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019 (se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste prima del 1° luglio 2021.

 

             Esempi:

-       La decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata prima del 1° luglio 2021: l’indennità viene adeguata a partire dal 1° luglio 2021.

-       La decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata dopo il 1° luglio 2021: l’indennità viene adeguata secondo la nuova base di calcolo a partire dal primo giorno del mese in cui la decisione è stata emanata.”

 

                               2.4.   Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

 

                                         Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

 

                                         Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

                                         Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

 

                               2.5.   In concreto, la società ricorrente chiede che venga riconosciuto il diritto alle indennità giornaliere per il periodo dal 17 settembre 2020 al 31 dicembre 2020 in favore di __________, socio e presidente della gerenza della società, con diritto di firma individuale (cfr. anche consid. 2.1).

 

                                         Scopo dell’azienda, iscritta a registro di commercio il __________ 2010, è il seguente

 

" __________.”

 

                                         Nei formulari per la richiesta delle indennità figura che “la nostra azienda si occupa dell’organizzazione di viaggi in bus (con società, in comitiva, con scuole, tutto incluso, ecc.). A causa del Covid 19 la nostra attività è quasi ferma. Una ripresa a breve non è prevista siccome le persone non viaggiano per svago in questo periodo (cfr. allegato doc. 5, pag. 4).”

 

                                         La Cassa ha accertato che nel periodo litigioso la ricorrente ha subito una limitazione considerevole dell’attività lucrativa con una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55% rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019 (cfr. decisioni formali del 2 aprile 2021 [doc. D1 e D2]; art. 2 cpv. 3bis lett. a Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno). La riduzione è dunque almeno del 40% dal 19 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020.

 

                                         L’amministrazione ha inoltre rilevato che __________ adempie anche al requisito figurante nell’art. 2 cpv. 3bis lett. c Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno e meglio quello del reddito determinante per il calcolo dei contributi dovuti secondo la LAVS per l’anno 2019 di almeno fr. 10'000.

 

                                         Secondo la Cassa tuttavia le indennità giornaliere non possono essere versate poiché nel periodo oggetto del contendere __________ ha conseguito un reddito di fr. 2'615.40, mentre il reddito mensile soggetto all’AVS riferito al periodo precedente era di fr. 2'615.38 e conseguentemente non ha subito alcuna perdita salariale come richiede invece l’art. 2 cpv. 3bis lett. b Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.

 

                                         Di per sé la decisione della Cassa appare corretta. Infatti, poiché il proprio dipendente non ha subito alcuna perdita salariale la ricorrente non potrebbe pretendere alcuna prestazione (cfr. art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

 

                                         La società evidenzia tuttavia che il salario è stato versato solo grazie ad una linea di credito ed all’intervento degli “azionisti” (recte: soci). In sede di opposizione aveva inoltre affermato che l’azienda ha anticipato il salario in attesa del conteggio ufficiale, come avviene in caso di servizio militare e protezione civile e che per sostenere questi anticipi la società ha dovuto far capo ad un prestito (cfr. doc. 5). Inoltre nella compilazione del formulario sarebbe incorsa in un errore, avendo confuso il termine “percepito” con il termine “da percepire”.

 

                               2.6.   Va preliminarmente rammentato che con STCA 42.2021.52+53 del 18 ottobre 2021, questo Tribunale ha stabilito che scopo “della base legale a fondamento delle condizioni per il diritto alle indennità per perdita di guadagno per il coronavirus è di conseguenza quello di aiutare le imprese che hanno particolarmente sofferto delle chiusure imposte dalle autorità a causa della pandemia e segnatamente nell’ambito delle manifestazioni e dei viaggi, tenendo tuttavia conto di evitare abusi nel versamento di prestazioni a società che non hanno bisogno di alcun aiuto, segnatamente laddove si tratta di versare prestazioni alle persone in posizione analoga a quella del datore di lavoro.

                                         In simili condizioni occorre pertanto concludere che solo nel caso di una perdita salariale effettiva è dato il diritto alle indennità giornaliere per perdita di guadagno a causa del Coronavirus”.

                                         In quel caso il Tribunale, in assenza di qualsiasi documentazione, ha rinviato gli atti alla Cassa per ulteriori accertamenti, “affinché sulla base della documentazione contabile e di eventuali contratti tra le parti, accerti se effettivamente i salari sono stato versati unicamente grazie alle riserve della società (ndr: come sostenuto in sede di ricorso) e se gli interessati li hanno ottenuti unicamente alla condizione che devono essere restituiti”.

 

                                         In concreto la situazione è analoga.

 

                                         La società ricorrente, attiva segnatamente nel settore dei viaggi, ha subito una notevole restrizione della sua attività a causa delle misure prese dall’autorità per attenuare le conseguenze della pandemia, tant’è che da una cifra d’affari di fr. 95'900 conseguita da ultimo nel 2019, ossia circa fr. 7'990 al mese, si è arrivati ad una cifra d’affari di fr. 2'960 nel periodo dal 17 settembre 2020 al 31 ottobre 2020, di fr. 3'190 nel mese di novembre 2020 e di fr. 3'100 nel mese di dicembre 2020.

 

                                         Inoltre il presidente della gerenza ha potuto conseguire lo stipendio solo, a dire della ricorrente, quale anticipo grazie ad una linea di credito ed all’intervento degli “azionisti” (recte: soci).

 

                                         Dalla documentazione prodotta tuttavia non emerge se la società ricorrente ha dovuto effettivamente far capo ad una linea di credito ed all’intervento degli “azionisti” (recte: soci della __________) e se esistono accordi scritti in base ai quali __________ è tenuto a restituire nel tempo il salario versatogli nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020.

 

                                         Nella misura in cui questi punti non sono stati chiariti, occorre rinviare gli atti all’amministrazione affinché sulla base della documentazione contabile e di eventuali contratti tra le parti, accerti se effettivamente i salari sono stato versati grazie ad una linea di credito ed all’intervento dei soci e se il salario è stato versato unicamente alla condizione che deve essere restituito in caso di versamento delle indennità Corona.

 

                                         A questo scopo sarà necessario richiamare la contabilità della ditta dal 2019 (compreso) al 2020 e coinvolgere la fiduciaria della società.

 

                                         Al riguardo va rilevato che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a).

                                         Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STF 9C_97/2020 del 10 giugno 2020 consid. 3.1.; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STF U 94/01 del 5 settembre 2001; STF P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).

 

                                        La Cassa, dopo aver effettuato gli accertamenti necessari per l’esito delle richieste, emetterà una nuova decisione circa gli eventuali diritti della ricorrente al versamento delle indennità per perdita di guadagno a causa del coronavirus in favore di __________ per il periodo complessivo dal 17 settembre 2020 al 31 dicembre 2020.

 

                                         In queste condizioni non occorre esaminare le ulteriori censure sollevate dalla ricorrente circa l’asserita violazione della Costituzione federale.

 

                               2.7.   L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                         In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

                                         Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                         Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

 

                                         In concreto, il ricorso è stato inoltrato il 29 ottobre 2021, per cui si applica la nuova disposizione legale.

 

                                         Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; U. Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).

                                        

                                         Sul tema cfr. anche la sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

1.    Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è accolto ai sensi dei considerandi.

§    La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                         §§ L’incarto è rinviato alla Cassa CO 1 affinché proceda come indicato al consid. 2.6.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà alla ricorrente fr. 1’500.- a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti