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redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 16 (recte: 17) dicembre 2021 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 17 novembre 2021 emanata da |
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CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona) |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 5 ottobre 2021 la società RI 1 ha inoltrato una richiesta per ottenere le indennità giornaliere a causa del coronavirus per il mese di settembre 2021 in favore di __________, socia e gerente della società e di suo marito, __________ (doc. 1-3).
1.2. Con due distinte decisioni del 6 ottobre 2021 (doc. 4) e del 22 ottobre 2021 (doc. 5), confermate da un’unica decisione su opposizione del 17 novembre 2021 (doc. A1), la Cassa di compensazione CO 1 ha respinto la richiesta. L’amministrazione ha affermato:
" (…)
2.1. Sulla base dello chiarimento opposizione <<indennità di perdita di guadagno Corona>> del 06.10.2021, la cifra d’affari con il fatturato più alto dall’inizio del rapporto di lavoro dell’anno 2020 era di CHF 7'029.00, CHF 6'895.55 e di CHF 6'175.00.
Ne risulta un fatturato mensile di CHF 6'699.85 in media (=CHF 20'099.55 / 3).
Se ne deduce che la ricorrente è tenuto a dimostrare almeno una perdita di fatturato mensile di CHF 2'009.96 arrotondati (= 30% di CHF 6'699.85) o, in altre parole, al massimo un fatturato di CHF 4'689.90 (= 70% di CHF 6'699.85).
2.2.
Le seguenti fatturati sono stati dichiarati nello chiarimento opposizione <<indennità di perdita di guadagno Corona>> del 06.10.2021:
. 01 settembre al 30 settembre 2021: CHF 6'411.30
Con un fatturato di CHF 6'411.30 per il mese di settembre 2021, la diminuzione delle cifre d’affari è del 0%, il che è al di sotto della soglia del 30% di diminuzione della cifra d’affari. (…)” (doc. A1)
1.3. RI 1 è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione (doc. A1), chiedendone l’annullamento e domandando il riconoscimento del diritto alle indennità per il mese di settembre 2021 (doc. I). La ricorrente, che contesta anche la decisione su opposizione del 9 novembre 2021 relativa al mese di giugno 2021 (doc. A2) ed oggetto di procedura separata (inc. 42.2021.79), afferma che:
" (…) È vero che la cifra d’affari per il mese di giugno 2021 è la cifra d’affari più alta dall’inizio dell’apertura del bar (il __________.2021 [recte: 2020]) con annesso pompa di benzina (marzo 2020), ma bisogna tener conto che si voleva aprire il bar già ad aprile 2020, ma a causa della I chiusura 14 marzo 2020 – 11 maggio 2020 non si è potuto eseguire i lavori di ristrutturazione, in quanto le direttive valevano anche per le imprese.
In seguito abbiamo potuto aprire il bar solo il __________.2021 (recte: 2020) e in data 18.12.2020 è stata ordinata la II chiusura delle strutture della ristorazione, bar ecc.. con effetto al 22.12.2020. A far tempo dal 19 aprile 2021 hanno potuto riaprire le aree esterne di bar rispettando le distanze minime previste tra i tavoli (1.5 m) con 4 ospiti per tavolo fino al 31.05.2021. Dal 26.06.2021, invece, non vi è più alcuna limitazione di persone per tavolo.
A questo proposito si richiama pure la questione della terrazza, regolarmente autorizzata dalle autorità cantonali (con il benestare di quelle comunali) e poi tolta secondo cui una vertenza civile con il vicino garage, ed un vicino ne sarebbe stata la causa. Quei pochi posti all’esterno (un paio di tavolini) si situano sull’asfalto e non si può riscaldare.
Inoltre, a partire da tale data ci sono sempre restrizioni negli esercizi pubblici. A parte il fatto che quando questa affermazione è stata fatta (cioè alla data della decisione) esiste un obbligo di attestazione Covid per potere accedere al locale, cosa non da poco durante il brutto tempo (e ancora di più ora che è arrivato il freddo). (…)” (doc. I)
1.4. Con risposta del 17 gennaio 2022 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso, affermando:
" (…) Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa nel 2020 o nel 2021 devono dimostrare in forma adeguata di aver registrato una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55, rispettivamente almeno 40 per cento dal 19 dicembre 2020, rispettivamente almeno 30 per cento dal 1 aprile 2021 rispetto alla cifra d’affari mensile di almeno tre mesi. Per la determinazione della diminuzione della cifra d’affari fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.
Nella richiesta del 5 ottobre 2021, l’opponente ha confermato i seguenti tre mesi di maggior fatturato:
. giugno 2021 CHF 7'029.00
. Agosto 2021 CHF 6'895.55
. Settembre 2021 CHF 6'411.30
Dato che la richiesta in questione si riferisce al mese di settembre 2021, questo mese non può essere preso in considerazione come mese di riferimento.
I tre fratturati più alti prima di settembre 2021 devono essere utilizzati, che, sulla base della risposta nella procedura di opposizione relativa al mese di giugno 2021, sono i seguenti:
. giugno 2021 CHF 7'029.00
. Agosto 2021 CHF 6'895.55
. Maggio 2021 CHF 6'175.00
Con un fatturato di CHF 6'411.30 per il mese di settembre 2021, la diminuzione delle cifre d’affari è del 0%, il che è al di sotto della soglia del 30% di diminuzione della cifra d’affari; la richiesta è stata giustamente respinta.” (doc. III)
in diritto
in ordine
2.1. Le contestazioni contenute nel ricorso contro la decisione su opposizione del 9 novembre 2021 (doc. A2) e relative alla richiesta di indennità giornaliere per il coronavirus per il mese di giugno 2021 sono oggetto di una procedura separata (inc. 42.2021.79). La presente vertenza concerne unicamente le contestazioni contro il rifiuto di prestazioni per il mese di settembre 2021 relative alla decisione su opposizione del 17 novembre 2021 (doc. A1).
nel merito
2.2. Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel tempo.
Il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi (RU 2020 871).
Dopo che il 25 settembre 2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di perdita di guadagno i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro se devono interrompere la loro attività a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19 e subiscono una perdita di guadagno o salariale (art. 2 cpv. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).
Hanno inoltre diritto alle prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai datori di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).
Il 18 giugno 2021 il Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 11 cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19 decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del 18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di perdita di guadagno”).
Il 17 dicembre 2021 il Parlamento ha deciso di prorogare la durata di validità dell’articolo 15 della legge COVID-19 fino al 31 dicembre 2022. Lo stesso giorno il Consiglio federale ha prorogato la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.
L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2020 4571 segg.).
Il cpv. 3ter, primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:
" 3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr. RU 2020 pag. 5829)
Il 20 gennaio 2021 l’art. 2 cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):
" Art. 2 cpv. 3ter, primo e terzo periodo
3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.”
Nell’ambito della revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019.
L’art. 4 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero delle indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).
Ai sensi dell’art. 5 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3).
Per l’art. 5 cpv. 2ter nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU 2021 5):
" Per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.”
Ai sensi dell’art. 5 cpv. 2ter nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5, 109, 167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.
Dal 1° luglio 2021 la norma prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.
Dal 1° luglio 2021 è inoltre in vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.
A questo proposito, nel commento alle modifiche dell’ordinanza in vigore dal 1° luglio 2021 figura che per “il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti è determinante il reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS conseguito nel 2019. In linea di principio, si tratta del reddito su cui si è fondato il calcolo dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019 o del reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019, se questa è già disponibile al momento della nascita del diritto all’indennità. Per il calcolo dell’indennità il cui diritto nasce dopo l’entrata in vigore della presente modifica in futuro sarà considerato il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019, se questo è più vantaggioso per la persona interessata. Queste regole di calcolo si applicheranno alle prestazioni future a partire dal 1° luglio 2021. Per questo motivo l’ultimo periodo del capoverso 2ter vigente è soppresso”.
L’art. 11 cpv. 1 della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’indennità e incarica l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati.
Il diritto all’indennità deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).
Secondo l’art. 8 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv. 1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).
2.3. Nella Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020 (stato: 2 febbraio 2022), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 24 versioni, cfr. CIC versione 24; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).
Il p.to 3.2.4. “Diritto derivante dalla chiusura di strutture”, prevede:
" 1041 Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le
11/20 persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner registrati che lavorano nell’azienda che hanno subìto una perdita di guadagno in seguito alla chiusura di strutture secondo gli articoli 6 capoverso 2 lettera a o b e 40 LEp o alla chiusura di strutture ordinata a livello cantonale.
1041.a Gli spazi esterni delle strutture di ristorazione, dei bar
07/21 e dei club, incluse le strutture che offrono cibi e bevande da asporto (take-away), dal 19 aprile 2021 possono essere utilizzati per l’esercizio dell’attività. Dal 31 maggio 2021 possono essere aperti anche gli spazi interni delle strutture di ristorazione, dei bar e dei club. Il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus degli indipendenti e delle persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro in caso di chiusura di strutture sussiste fino al 31 maggio 2021 (compreso). Dal 1° giugno 2021 non potrà più nascere alcun diritto all’indennità derivante dalla chiusura di strutture. Tale diritto potrà essere esercitato fino al 31 marzo 2022.
1041.1 Non hanno diritto i lavoratori indipendenti e le persone in
11/20 posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro (nonché i loro coniugi o partner registrati che lavorano nell’azienda) la cui struttura deve chiudere su ordine cantonale a causa della mancanza di un piano di protezione o a causa di un piano di protezione insufficiente.”
Il marginale 1041.a è stato modificato dal mese di dicembre 2021, nei seguenti termini:
" 1041.a Gli spazi esterni delle strutture di ristorazione, dei bar
12/21 e dei club, incluse le strutture che offrono cibi e bevande da asporto (take-away), dal 19 aprile 2021 possono essere utilizzati per l’esercizio dell’attività. Dal 31 maggio 2021 possono essere aperti anche gli spazi interni delle strutture di ristorazione, dei bar e dei club. Il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus degli indipendenti e delle persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro in caso di chiusura di strutture sussiste fino al 31 maggio 2021 (compreso). Dal 1° giugno 2021 non potrà più nascere alcun diritto all’indennità derivante dalla chiusura di strutture. Tale diritto potrà essere esercitato fino al 31 marzo 2023.”
Circa l’accertamento del reddito precedente la nascita del primo diritto all’indennità, il numero 5.4, relativo alle persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e coniugi o partner registrati che lavorano nell’azienda, prevede che:
" 1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul
11/20 reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067.
1069.2 Se l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il calcolo
11/20 dell’indennità ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre in caso di avvio dell’attività nel 2021, su quelli del 2021. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067. (…)”
La medesima formulazione è stata ripresa nelle successive versioni dalla CIC del 17 novembre 2020, del 18 dicembre 2021, del 18 gennaio 2021, del 29 gennaio 2021 e del 24 febbraio 2021.
Nella versione 14 del 19 marzo 2021 il punto 1069.1 è stato così modificato:
" (…)
1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul
03/21 reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067. I giorni in cui le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati non hanno potuto conseguire alcun reddito o hanno potuto conseguire solo un reddito ridotto a causa di malattia, infortunio, disoccupazione o prestazioni di servizio secondo l’articolo 1a LIPG o per altri motivi non imputabili loro non vengono considerati. I N. 5008–5040 DIPG si applicano per analogia. (…)”
Dal 1° luglio 2021 il marginale 1068 è stato abrogato, mentre è entrato in vigore il marginale 1065.2 del seguente tenore:
“1065.2 Per il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-
07/21 rato d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019 (se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste prima del 1° luglio 2021. Se la decisione definitiva viene emanata dopo il 1° luglio 2021, vengono adeguate soltanto le indennità future.”
Dal 1° settembre 2021 il marginale 1065.2 ha il seguente tenore:
“1065.2 Per il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-
09/21 rato d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019 (se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste prima del 1° luglio 2021.
Esempi
- La decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata prima del 1° luglio 2021: l’indennità viene adeguata a partire dal 1° luglio 2021.
- La decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata dopo il 1° luglio 2021: l’indennità viene adeguata secondo la nuova base di calcolo a partire dal primo giorno del mese in cui la decisione è stata emanata.”
Nel mese di dicembre 2021 il marginale 1069.2 è stato modificato:
“1069.2 Se l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il calcolo
12/21 dell’indennità ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre in caso di avvio dell’attività nel 2021, su quelli del 2021 e in caso di avvio dell’attività nel 2022, su quelli del 2022. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067.”
2.4. Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.5. In concreto questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi dalla decisione su opposizione impugnata che nega il diritto alle indennità giornaliere per coronavirus per il mese di settembre 2021 alla società ricorrente in favore della sua socia e gerente e del di lei marito.
Affinché il diritto alle prestazioni per il mese di settembre 2021 le sia riconosciuto l’insorgente, essendo stata iscritta a registro di commercio il __________ 2020, deve comprovare, tra l’altro, per il mese in esame, di aver subito una riduzione della cifra d’affari del 30% rispetto alla media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate (art 15 cpv. 1 legge COVID-19 e art. 2 cpv. 3ter ultima frase ordinanza COVID-19 perdita di guadagno: “Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate”).
Nel caso di specie, dalle tavole processuali (doc. 7/2) emerge che, escluso il mese di settembre 2021, i tre mesi con le cifre d’affari più elevate per la società sono stati quelli di maggio 2021 (fr. 6'175), giugno 2021 (fr. 7'029) ed agosto 2021 (fr. 6'895), per una media di fr. 6'699.66 ([6'175 + 7'029 + 6'895] : 3).
Considerato che nel mese di settembre 2021 la società ricorrente ha sostenuto di aver avuto una cifra d’affari di fr. 6'411.30 (cfr. doc. 7/2), il requisito della riduzione della cifra d’affari di almeno il 30% rispetto ai tre mesi con le cifre d’affari più elevate non è adempiuto.
Le altre questioni sollevate dalla ricorrente, ed in particolare la circostanza che la società avrebbe voluto aprire il bar nel mese di aprile 2020 ma che a causa delle chiusure imposte dalle autorità non ha potuto far eseguire i lavori di ristrutturazione e l’apertura è slittata al __________ 2020, che dal 22 dicembre 2020 i ristoranti hanno dovuto chiudere, che dal 19 aprile 2021 ha potuto riaprire le aree esterne ma ha dovuto rispettare le distanze minime con 4 ospiti per tavolo o che vi sia stata una causa civile con un vicino relativa all’apertura della terrazza, non sono decisive per il diritto alle prestazioni per il mese di settembre 2021.
Infatti, nel preciso caso di specie, rammentato che durante il mese in questione le strutture non erano chiuse per ordine delle autorità, determinante per stabilire il diritto alle indennità, è, tra l’altro, la riduzione della cifra d’affari di almeno il 30% rispetto ai tre mesi con le cifre d’affari più elevate. Condizione che in concreto non è adempiuta.
È pertanto a giusta ragione che la Cassa di compensazione non ha riconosciuto alla società ricorrente, per il mese di settembre 2021, alcuna prestazione in favore della sua socia e gerente e del di lei marito.
Ne segue che la decisione su opposizione impugnata merita conferma.
2.6. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 17 dicembre 2021 (cfr. busta d’intimazione), per cui si applica la nuova disposizione legale.
Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).
Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti