Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
42.2022.12

 

cs

Lugano

11 aprile 2022      

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 14 febbraio 2022 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 7 febbraio 2022 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione del 25 novembre 2021, confermata dalla decisione su opposizione del 7 febbraio 2022 (doc. A), la Cassa CO 1 ha respinto la richiesta di RI 1, nato nel 1974, titolare della ditta individuale __________, per il mese di ottobre 2021, poiché la sua attività non è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità.

 

                               1.2.   RI 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendo il riconoscimento delle prestazioni (doc. I). Il ricorrente sostiene di svolgere pratiche __________ per terze persone e di essere limitato nella sua attività poiché per accedere agli sportelli occorre fissare un appuntamento, ciò che va a scapito della velocità e della rapidità che gli permetteva di acquisire clientela prima della pandemia. L’appuntamento viene fissato dall’Ufficio __________, se va bene il giorno seguente, altrimenti con qualche giorno di attesa e con un tempo limitato per poter sbrigare le pratiche amministrative. Prima della pandemia era invece possibile svolgere, in un solo giorno, nel corso di più ore, tutte le pratiche presso più sportelli e più volte al giorno, senza necessità di alcun preavviso. Non potendo più garantire la rapidità di esecuzione e avendo un tempo limitato non è più possibile svolgere le pratiche per i clienti in tempo utile. Prima delle restrizioni dovute alla pandemia poteva concludere le pratiche di più di 30 persone al giorno, oggi, meno di 5. Egli contesta l’affermazione secondo cui il lavoro è solo spostato nel tempo, rilevando che proprio la sua rapidità di esecuzione permetteva ai clienti di velocizzare le pratiche __________ e per gli incassi. Con la chiusura degli uffici e la necessità di prendere appuntamento la resa lavorativa ed il suo incasso è ormai precluso. Il ricorrente chiede di trattare il suo caso in tempi brevi, vista la precarietà della sua situazione e la necessità di ottenere le prestazioni.

 

                               1.3.   Con risposta del 1° marzo 2022 la Cassa CO 1 ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

 

                               1.4.   In data 9 marzo 2022 il TCA ha interpellato la __________, chiedendo:

 

" 1. Nel mese di ottobre 2021 erano in vigore misure restrittive a causa

del Coronavirus per l’accesso agli sportelli della __________, segnatamente per quanto concerne le __________? A causa del Coronavirus, era necessario fissare preventivamente un appuntamento per sbrigare le pratiche oppure era possibile presentarsi senza alcun preavviso (fermo restando che per __________ era necessario fissare gli appuntamenti anche prima della pandemia)?

 

2. Nel caso in cui nel mese di ottobre 2021 era necessario, a causa della pandemia, fissare un appuntamento:

    a.  Quanto tempo occorreva attendere, di regola, prima di ottenere un appuntamento?

    b. Ogni singola pratica svolta presso i vostri sportelli era limitata nel tempo e necessitava di un appuntamento anche se sbrigata dalla medesima persona quale rappresentante di più __________ oppure era possibile fissare un unico appuntamento per sbrigare più pratiche relative a più persone?

 

3. In generale, per quanto concerne l’accesso alla __________, nel mese di ottobre 2021, vi erano modalità differenti, introdotte a causa del coronavirus, rispetto a quanto avveniva prima della pandemia (prima del 16 marzo 2020)?

 

4. Nei mesi successivi, ossia da novembre 2021 ad oggi (9 marzo 2022), sono state modificate le modalità di accesso alla __________ a causa del Coronavirus? In caso di risposta positiva, quali modifiche sono subentrate nel corso del tempo?” (doc. V)

 

                               1.5.   Il 10 marzo 2022 la __________ ha affermato:

 

" (…) con la presente rispondiamo alla vostra richiesta del 09.03.2022, inerente le modalità di accesso agli sportelli della __________ e, nello specifico, del __________.

Questo è incaricato di ammettere alla __________, di conseguenza è responsabile delle pratiche di __________. Le pratiche di __________, invece, sono competenza dell’Ufficio __________.

I __________, infine, sono competenza __________ e questi sono sempre stati subordinati a un appuntamento o una convocazione, senza eccezioni; nell’ottobre 2021 non conoscevano comunque limitazioni dettate dalla situazione sanitaria.

 

Riferendomi alle vostre domande, possiamo comunicarvi quanto segue:

 

1.        Nel mese di ottobre del 2021 l’accesso agli sportelli del __________ poteva avvenire, di principio, solo su appuntamento.

         Casi particolari e urgenze erano accettati senza appuntamento, ma si tratta di eccezioni.

 

         Considerato che l’assicurato viene definito come “attivo nello sbrigare le pratiche”, devo anche segnalarle che i professionisti del settore __________ potevano e possono richiedere un appuntamento regolare. Questi hanno generalmente una periodicità quotidiana, soprattutto per chi opera per diversi __________.

 

         Inoltre segnalo che in caso di __________, l’accesso al __________ era libero, presentando una convocazione al __________ per il giorno in questione.

 

2.a.   Nel caso di appuntamenti non regolari o singoli, l’appuntamento era fissato entro 12-24 ore al massimo dalla richiesta (da inoltrare telefonicamente o via e-mail).

 

2.b.   Di principio un appuntamento ha la durata di 15 minuti, ma non sono mai state applicate limitazioni al numero di pratiche. Nel caso di appuntamenti regolari la durata era ed è aumentata, in relazione alle esigenze dell’utente.

 

3.      Le uniche differenze rispetto al 16 marzo 2020 sono quelle citate, ovvero la necessità di richiedere un appuntamento per accedere agli Sportelli del __________, anziché accedere con un ticket libero.

 

4.      Nessuna modifica rilevante è intercorsa dal novembre 2021 ad oggi. Dal 17 febbraio 2022 sono aumentate in modo importante le richieste di accesso senza appuntamento ed il __________ fa il possibile per accogliere tutti questi utenti.

Si tratta tuttavia per la maggior parte di utenti privati, che non accedono regolarmente ai nostri servizi.

 

Infine vi informo che il __________ tiene __________.” (doc. VI)

 

                               1.6.   Chiamata ad esprimersi in merito la Cassa ha precisato di non avere ulteriori osservazioni da formulare (doc. VIII), mentre il ricorrente, con scritto datato 11 marzo 2022 e pervenuto al TCA il 21 marzo 2022, ha affermato:

 

" (…) Ad inizio pandemia __________ una settimana prima che veniva messo il lock down aveva già chiuso i battenti per motivi di sicurezza e per non far espandere la malattia.

La soluzione presa nei mesi dopo è stata quella di svolgere le pratiche tramite posta o appuntamento presso i sportelli dell’ufficio preposto. __________.

Appuntamento che variava con un’attesa da 2/3 giorni e limitato nel tempo.

Situazione attiva ancora oggi malgrado il libera tutti.

La mia attività si basa sulla velocità d’esecuzione, consegna pratica dal cliente, riconsegna in massimo 2/3 ore dopo, al massimo nella giornata.

Ad oggi questo servizio non è garantito per l’impossibilità d’esecuzione visto che bisogna avere un appuntamento e non c’è libertà d’azione per svolgere le pratiche sia per i clienti __________ che per i privati e con un sensibile mancato incasso da parte mia, questo meccanismo è applicato per non creare affollamento presso __________ per il rischio contagio.

Capisco che la Confederazione abbia preso dei parametri come bar e palestre dove l’indennità è riconosciuta ma mi sembra chiaro che non conosca ed è impossibile che sappia di altre attività che sono marcate e toccate dalla situazione pandemica.

(…).

Io ho inoltrato ricorso in ottobre la risposta mi è stata dada al 7 febbraio dopo che ancora prima di natale 21 per esattezza al 18 aveva in mano l’incaro e doveva valtarlo, solo dopo una chiamata hai piani alti l 4 febbraio 22 per magia è stata valutata ora 11 del 4 non era ancora in sistema addetto __________ non vede nessuna decisione, alle 11.45 era negativa, questo e quello che ho riscontrato.

Spero che qualcuno capisca me che sono 5 mesi che non ho di cui vivere e cerco un lavoro disperatamente.

Oltretutto prima di settembre la CO 1 mi passava circa 1320 chf poi dopo la notifica dei contributi dal mese di settembre per un mese mi ha dato 5035.- chf perche a detta loro a lugio 2021 si è potuto fare il ricalcolo delle prestazioni.

Luglio e agosto mai avuto la differenza.

La loro base di calcolo è bassata su una proiezione chiesta quando ho notificato e incominciato l’attività che era di 20000.- chf per sei mesi da giugno a dicembre 2018, poi dopo in base hai contributi portata a 50000. Chf ma chissa non preso in considerazione per il calcolo delle IPG.

Anno 2019 calcolo dei contributi portato a 78900 chf.

Io ora mi trovo veramente vuoto e abbandonato dove mi sembra più chiaro che il mio lavoro è sensibilmente condizionato dalle restrizioni messe in atto per non far espandere il covid 19 e quanto tutto tornerà alla normalità anche la mia attività sarà di nuovo in grado di farmi viverre una vita dignitosa.” (doc. IX + 1/2)

 

                               1.7.   Lo scritto è stato trasmesso alla Cassa con facoltà di presentare eventuali osservazioni entro il 28 marzo 2022 (doc. XI). L’amministrazione è rimasta silente.

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                               2.1.   La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).    

 

                                         Nella presente fattispecie oggetto della decisione su opposizione del 7 febbraio 2022 è il rifiuto del diritto alle indennità giornaliere per il coronavirus per il mese di ottobre 2021 (doc. A).

 

                                         Ne discende che le contestazioni relative ad altri periodi o le contestazioni relative ai calcoli delle indennità, segnatamente per i mesi di luglio e agosto 2021, esulano dalla presente causa e sono irricevibili.

 

                                         nel merito

 

                               2.2.   Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dellordine pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel tempo.

 

                                         Il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi (RU 2020 871).

 

                                         Dopo che il 25 settembre 2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di perdita di guadagno i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro se devono interrompere la loro attività a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19 e subiscono una perdita di guadagno o salariale (art. 2 cpv. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

                                         Hanno inoltre diritto alle prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai datori di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

 

                                         Il 18 giugno 2021 il Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 11 cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19 decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del 18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di perdita di guadagno”).

 

                                         Il 17 dicembre 2021 il Parlamento ha deciso di prorogare la durata di validità dell’articolo 15 della legge COVID-19 fino al 31 dicembre 2022. Lo stesso giorno il Consiglio federale ha prorogato la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.

 

                                                      L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2020 4571 segg.).

 

                                         Il cpv. 3ter, primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:

 

" 3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr. RU 2020 pag. 5829)

 

                                         Il 20 gennaio 2021 l’art. 2 cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):

 

" Art. 2 cpv. 3ter, primo e terzo periodo

3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.”

 

                                         Nell’ambito della revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019.

 

                                         L’art. 2 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno ha subito un importante cambiamento con effetto dal 17 febbraio 2022: sono stati abrogati i capoversi 1-3 e 6-8, mentre l’art. 3bis è stato modificato nel senso che hanno diritto alle prestazioni i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) attivi nel settore delle manifestazioni se sono obbligatoriamente assicurati ai sensi della LAVS (lett. a); se la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19 (lett. abis), se subiscono una perdita di guadagno o salariale (lett. b) e se nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell’attività.

 

                                         L’art. 4 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero delle indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).

 

                                         Ai sensi dell’art. 5 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3).

                                         Per l’art. 5 cpv. 2ter nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU 2021 5):

 

" Per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.”

 

                                         Ai sensi dell’art. 5 cpv. 2ter nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5, 109, 167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.

                                         Dal 1° luglio 2021 la norma prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

 

                                         Dal 1° luglio 2021 è inoltre in vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.

 

                                         Dal 17 febbraio 2022 l’art. 5 cpv. 2bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno prevede che ai lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis che hanno già percepito un’indennità in virtù della presente ordinanza nella versione in vigore fino al 16 settembre 2020 si applica la medesima base di calcolo.

 

                                         Per l’art. 5 cpv. 2ter dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, in vigore dal 17 febbraio 2022, per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

 

                                         L’art. 5 cpv. 2ter dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17 febbraio 2022, prevede che se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.

 

                                         L’art. 11 cpv. 1 della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’in­dennità e incarica l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati.

                                         Il diritto all’indennità deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

 

                                         Secondo l’art. 8 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv. 1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

 

                                         Infine, l’art. 6 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17 febbraio 2022, prevede che, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il diritto a prestazioni arretrate si estingue alla fine del terzo mese dopo l’abrogazione delle disposizioni su cui si fonda.

 

                               2.3.   Nella Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020 (stato: 17 febbraio 2022), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 25 versioni, cfr. CIC versione 25 del 17 febbraio 2022; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).

 

                                         Nella premessa alla versione 18, stato: 1° settembre 2021, figura:

 

" (…) Attualmente restano pochissime restrizioni decise dalle autorità. Di conseguenza, le casse di compensazione devono prestare particolare attenzione ai motivi invocati dagli assicurati per esercitare il diritto all’indennità in virtù della limitazione considerevole dell’attività lucrativa. Questi motivi devono essere legati ai provvedimenti per combattere il coronavirus. (…)”

 

                                         Il p.to 3.2.5, diritto derivante da una limitazione considerevole dell’attività lucrativa, prevede:

 

" 1041     Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le

11/20    persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner registrati che lavorano nell’azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a livello cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono limitare considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi. Se l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di reddito si applica per analogia il N. 1067.

 

1041.3  L’attività lucrativa è considerata aver subìto una limitazione

3/21      considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015–2019. Ai fini del confronto, la cifra d’affari media realizzata nel periodo di attività effettivo va calcolata su base mensile. Se l’attività è stata avviata prima del gennaio del 2015, la cifra d’affari complessiva va divisa per 60, per determinare il valore mensile. L’avente diritto deve indicare la diminuzione della cifra d’affari e spiegare a quale provvedimento è dovuta. Per i diritti nati fino al 18 dicembre 2020 è decisiva una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55 per cento mentre per quelli nati dal 19 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la diminuzione deve essere pari almeno al 40 per cento.”

 

                               2.4.   Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

 

                                         Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

 

                                         Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

                                         Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

 

                               2.5.   In concreto la Cassa di compensazione ha negato il diritto alle indennità per il mese di ottobre 2021 sostenendo che l’insorgente non ha subito una limitazione della sua attività lucrativa a causa delle misure federali o cantonali per fermare il diffondersi del coronavirus.

                                         La decisione è stata presa in base ad una richiesta dell’UFAS che ha informato le casse di compensazione del fatto che dal 1° settembre 2021 le restrizioni in vigore a causa del coronavirus erano pochissime e dunque le casse avrebbero dovuto prestare particolare attenzione alle ragioni fondanti le domande di indennità giornaliere per il coronavirus in virtù della limitazione considerevole dell’attività lucrativa (cfr. anche premessa alla versione 18 della CIC).

 

                                         I motivi devono infatti essere legati ai provvedimenti per combattere il coronavirus (cfr. art. 3 cpv. 3bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

 

                                         Nel caso di specie il ricorrente è titolare della ditta individuale __________, iscritta a registro di commercio il __________ 2018 e che ha quale scopo __________ (cfr. estratto registro di commercio in internet).

 

                                         L’insorgente nella richiesta di prestazioni per il mese di ottobre 2021 ha precisato che la ditta individuale ha avuto una cifra d’affari di fr. 42'600 nel 2018 e di fr. 98'600 nel 2019.

                                         Nel mese di ottobre 2021 la cifra d’affari è stata di fr. 700.

                                         Alla questione di sapere a quali provvedimenti è dovuta questa riduzione, l’interessato ha risposto: “diminuzione drastica delle __________, limitazione presso gli uffici __________”.

 

                                         Interpellato dall’amministrazione per meglio precisare le limitazioni subite, il ricorrente ha rilevato di trovarsi nella medesima situazione di un ristorante in cui vengono limitate le entrate o di una palestra dove può recarsi un numero limitato di persone (“[…] posso svolgere le mie pratiche tra 30 min e max 1 ora al giorno se danno appuntamento sono alla stregua di un bar che gli vengono limitate le entrate e non può far sedere più di quattro persone per tavolo, posso svolgere il 20/30% delle mie pratiche in confronto ad un periodo senza COVID […]”; doc. 4).

 

                                         In sede di opposizione il ricorrente ha prodotto un estratto di una pagina internet della __________ da cui emerge, per quanto concerne il periodo dal __________ giugno 2021 (“emergenza coronavirus, sportelli accessibili agli utenti”) che per “l’evasione delle pratiche vi invitiamo a prendere appuntamento telefonicamente o via email. Ciò vi consentirà di evitare i tempi di attesa. In alternativa potete usufruire dello sportello online o del servizio postale (possibilità di depositare la pratica nell’apposita buca lettera all’esterno dello stabile di __________). Se la pratica viene depositata entro le 15.00 garantiamo l’ottenimento dei documenti richiesti via posta tradizionale entro il giorno successivo” (cfr. doc. 2).

                                     

                                         Nell’opposizione il ricorrente ha spiegato che “io eseguo pratiche __________ presso gli uffici di __________ nonché __________. Come ben sapete tutti uffici statali che prima del Covid erano aperti al pubblico senza alcuna limitazione di sorta. Ora la situazione è questa. __________ bisogna chiedere un appuntamento che è stabilito dall’ufficio stesso, magari un giorno dopo o due, l’appuntamento è limitato nel tempo e quindi se ho delle pratiche che mi vengono assegnate dopo questo devo fissare un altro appuntamento per chissà quale giorno, quindi senza potere dare nessun punto fisso al cliente, tutto questo fa si che per queste restrizioni non riesco ad esaudire il fabbisogno del cliente come un bar che non può servire i clienti senza green pass che vogliono mangiare. Questa situazione confronto prima che passavo magari anche 5 ore presso gli uffici di __________, ora dovute alle restrizioni covid sono limitate ad un’ora con la conseguente perdita di lavoro e clienti proprio come bar o ristorante. Penso che se non ci fossero queste restrizioni sicuramente potrei svolgere il mio lavoro senza grandi perdite, ma purtroppo sono costretto ad attenermi alle disposizioni cantonali come i bar o ristoranti, senza avere la possibilità di fare e garantire il lavoro”.

 

                                         Da parte sua l’amministrazione con la decisione su opposizione ha sostenuto che per “quanto riguarda l’obbligo di fissare un appuntamento presso gli uffici della __________, esso non pare atto a far perdere clienti all’opponente. Quest’ultimi non possono infatti rivolgersi, per le loro esigenze, che ai suddetti uffici. Perciò l’attività dell’opponente è solo e semmai rinviata nel tempo, non certo annullata. D’altro canto tale sistema consente di evitare i tempi di attesa, permettendo una gestione del tempo più efficiente, a tutto vantaggio (anche) dell’opponente” (doc. A).

 

                                         Pendente causa il TCA ha interpellato la __________ per accertare quali misure restrittive a causa del coronavirus erano in vigore nel mese di ottobre 2021 per accedere agli sportelli (cfr. consid. 1.4-1.5).

 

                               2.6.   Questo Tribunale, sulla base degli accertamenti effettuati sia in sede amministrativa che in sede ricorsuale, per i motivi che seguono, deve confermare la decisione su opposizione della Cassa.

 

                                         Per l’art. 3 cpv. 3bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore fino al 16 febbraio 2022 ed applicabile in concreto (cfr. anche STF 9C_390/2021 dell’8 febbraio 2022 destinata a pubblicazione, consid. 3.2.1-3.2.2), hanno tra gli altri diritto alle prestazioni i lavoratori indipendenti che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di guadagno e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi.

 

                                         Nel caso di specie l’attività dell’insorgente, nel mese di ottobre 2021, non è stata limitata in modo considerevole in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus.

 

                                         Dalle tavole processuali emerge infatti che l’accesso agli sportelli della __________, posto alla base della richiesta delle indennità dal ricorrente nella domanda di prestazioni (cfr. doc. 6), non era limitato in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus in modo tale da frenare la sua attività lucrativa.

 

                                         È vero che l’accesso avveniva di principio solo su appuntamento, tranne in casi particolari e urgenze. Tuttavia esso veniva concesso, tramite email o semplice telefonata, nel giro di 12/24 ore al massimo (doc. VI).

                                         Inoltre l’insorgente, quale professionista del settore __________, poteva chiedere un appuntamento regolare, generalmente con periodicità quotidiana, e aveva la possibilità di espletare tutte le pratiche senza particolare limitazione per quanto concerne il loro numero. Nel caso di appuntamenti regolari la durata dell’appuntamento, di norma di 15 minuti, veniva aumentata in relazione alle esigenze dell’interessato (doc. VI).

 

                                         Come rileva giustamente la Cassa il fatto di dover fissare un appuntamento non fa perdere clienti all’insorgente, ritenuto che anche loro sono tenuti, se vogliono espletare la pratica da soli, a prendere un appuntamento. Al contrario, quale professionista del settore, egli può semmai trarre vantaggio da tale metodo di accesso agli sportelli, potendo beneficiare di appuntamenti regolari, quotidiani, non concessi a tutti gli utenti.

 

                                         Inoltre, questo sistema consente di evitare i tempi di attesa che vi sarebbero in caso di accesso tramite “ticket” e permette di avere una gestione del tempo maggiormente efficace a tutto vantaggio dell’attività svolta.

 

                                         Non va poi dimenticato che questa modalità di accesso agli sportelli è stata mantenuta anche dopo l’abrogazione, con effetto dal 17 febbraio 2022, di quasi tutte le misure per far fronte al diffondersi della pandemia di COVID-19 e dunque ha dimostrato tutta la sua efficacia e non è vincolata alla sola diffusione della malattia.

 

                                         Per quanto concerne invece i __________, l’accesso al __________, con la presentazione della convocazione al __________ per il giorno in questione, era privo di limitazioni e totalmente libero (doc. VI). In questo ambito l’insorgente non era impedito di lavorare.

 

                                         In queste condizioni, non essendoci provvedimenti adottati per combattere il coronavirus che hanno limitato l’attività lavorativa del ricorrente, a giusta ragione la Cassa di compensazione ha respinto la richiesta di indennità giornaliere per coronavirus relative al mese di ottobre 2021.

 

                                         Per quanto concerne le critiche del ricorrente circa l’asserita lentezza della Cassa nel prendere la sua decisione, va qui abbondanzialmente rilevato che, tenuto pure conto della grande pressione cui è (stata) sottoposta l’amministrazione in seguito alle numerose richieste di indennità cui ha dovuto far fronte nel corso della pandemia di coronavirus, non può esserle rimproverato alcunché.

 

                                         Infatti, dopo aver ricevuto la domanda di prestazioni per il mese di ottobre 2021, già il 4 novembre 2021 l’amministrazione si è rivolta all’insorgente chiedendogli di precisare a quali provvedimenti per combattere il coronavirus è dovuta la diminuzione della cifra d’affari (doc. 4), In seguito alle risposte fornite via email l’8 novembre 2021, il 25 novembre 2021 la Cassa ha emanato la decisione formale di rifiuto (doc. 3). Dopo aver ricevuto l’opposizione del 26 novembre l’amministrazione il 7 febbraio 2022 ha emanato la decisione su opposizione qui contestata (sul tema cfr. sentenza 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.2 e STCA 35.2018.110 del 12 dicembre 2018).

 

                               2.7.   L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                         In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

                                         Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                         Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

 

                                         In concreto, il ricorso è del 14 febbraio 2022, per cui si applica la nuova disposizione legale.

 

                                         Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).

                                        

                                         Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, é respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti