Incarto n.
42.2022.17

 

cs

Lugano

28 aprile 2022     

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 25 (recte: 28) febbraio 2022 di

 

 

1. RI 1  

2. RI 2  

tutti rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 26 gennaio 2022 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione del 25 giugno 2021, confermata dalla decisione su opposizione del 26 gennaio 2022, la Cassa CO 1 ha respinto le richieste di indennità giornaliera per il coronavirus inoltrate dalla RI 1, in favore del proprio socio e gerente RI 2, nato nel 1965, per i mesi da gennaio ad aprile 2021 (doc. A1). L’amministrazione ha respinto l’opposizione, affermando:

 

" (…) Se l’attività è stata avviata nel corso del 2021, per il calcolo dell’indennità ci si basa sul reddito medio del 2021 indicato nei conteggi salariali; se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067, secondo il quale esso viene convertito in reddito giornaliero in funzione della durata dell’attività lucrativa (cfr. marg. 1069.2 CIC).

Nell’evenienza concreta è verosimile che, come indicato dall’opponente, essa abbia avviato l’attività a gennaio 2021. Per stabilire il reddito medio determinante, tuttavia, non ci si basa sul salario contrattuale, come vorrebbe l’opponente. Ci si basa bensì sui conteggi salariali o, come nel presente caso, sulle allegazioni dell’opponente. Ebbene, essa ha dichiarato nei formulari IPG Corona di non aver versato alcun reddito mensile soggetto all’AVS in nessuno dei mesi di attività, quelli cioè da gennaio ad aprile 2021. Non è pertanto possibile comparare il reddito medio del 2021, anche convertendolo in reddito giornaliero in funzione della durata dell’attività lucrativa, con quello percepito nei mesi per i quali è richiesta l’IPG Corona.

Ne discende che, alla luce dei dati a disposizione, non è stabilito con il grado della verosimiglianza preponderante che l’opponente abbia subito una perdita di guadagno.”

                                     

                               1.2.   RI 1 e RI 2, entrambi rappresentati dalla fiduciaria RA 1, sono insorti al TCA contro la predetta decisione su opposizione (doc. I).

                                         I ricorrenti affermano che RI 2 negli anni precedenti il 2021 era un indipendente, diventato salariato nel 2021 tramite la RI 1, per la quale svolge sempre lo stesso lavoro, ha sempre il medesimo “pacchetto clienti” e dispone della medesima sede. Di conseguenza vi è una continuazione dell’attività lucrativa e non una cessazione con cambio della professione.

                                         Secondo i ricorrenti in varie decisioni nei confronti di altre società la Cassa di compensazione avrebbe sempre concesso l’indennità giornaliera (ad esempio nei casi in cui i ristoranti cambiano la gestione e la ragione sociale, i soci hanno comunque diritto alle prestazioni).

                                         Gli insorgenti producono, oltre ai conteggi salariali di tutto l’anno, la dichiarazione dei salari presentata il 19 gennaio 2022 e relativa al 2021, dove è stato inserito il salario secondo il contratto (fr. 48'000 lordi) che tuttavia l’interessato non ha mai percepito. La determinazione del reddito di RI 2 è avvenuta sulla base di una media approssimativa del suo reddito pregresso da indipendente in funzione della continuazione dell’attività. Non è quindi stato inserito un dato casuale.

 

                               1.3.   Con risposta del 15 marzo 2022 la Cassa CO 1 propone la reiezione del ricorso, affermando:

 

" (…)

1. il diritto all’IPG Corona non è stato riconosciuto poiché il beneficiario delle indennità non ha comprovato una perdita di guadagno;

 

2. la decisione di rifiuto del 25 giugno 2021 ha indicato erroneamente quale anno di riferimento per stabilire il reddito medio determinante dell’attività lucrativa soggetto all’AVS il 2019 in luogo del 2021;

 

3. la società ricorrente è stata affiliata dalla Cassa nella categoria datore di lavoro a decorrere dal 01.11.2020 (cfr. doc. 005). Sul questionario di affiliazione quale persona giuridica – punto F – è stato osservato che l’Attività partirà nel 2021 al momento nessun salariato (cfr. doc. 006). Per simili casi si rinvia alla sentenza TCA del 16.08.2021 n. 42.2021.39 e alla marginale 1069.2 della Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità perdita di guadagno per il coronavirus (CIC).” (doc. III)

 

                               1.4.   Con scritto del 25 marzo 2022 (doc. V), cui hanno allegato il bilancio della ditta individuale RI 1 degli anni 2019 e 2020, i ricorrenti hanno preso posizione in merito alla risposta dell’amministrazione, alla quale è stato assegnato un termine scadente l’8 aprile 2022 per eventualmente esprimersi in merito (doc. VI). Il 30 marzo 2022 i ricorrenti hanno prodotto l’estratto conto dell’RI 1 relativa ai mesi da gennaio a giugno 2021 (doc. VII/1), trasmessa alla Cassa per conoscenza (doc. VIII).

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dellordine pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel tempo.

 

                                         Il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi (RU 2020 871).

 

                                         Dopo che il 25 settembre 2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di perdita di guadagno i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro se devono interrompere la loro attività a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19 e subiscono una perdita di guadagno o salariale (art. 2 cpv. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

                                         Hanno inoltre diritto alle prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai datori di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

 

                                         Il 18 giugno 2021 il Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 11 cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19 decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del 18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di perdita di guadagno”).

 

                                         Il 17 dicembre 2021 il Parlamento ha deciso di prorogare la durata di validità dell’articolo 15 della legge COVID-19 fino al 31 dicembre 2022. Lo stesso giorno il Consiglio federale ha prorogato la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.

 

                                                      L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2020 4571 segg.).

 

                                         Il cpv. 3ter, primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:

 

" 3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr. RU 2020 pag. 5829)

 

                                         Il 20 gennaio 2021 l’art. 2 cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):

 

" Art. 2 cpv. 3ter, primo e terzo periodo

3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.”

 

                                         Nell’ambito della revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019.

 

                                         L’art. 2 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno ha subito un importante cambiamento con effetto dal 17 febbraio 2022: sono stati abrogati i capoversi 1-3 e 6-8, mentre l’art. 3bis è stato modificato nel senso che hanno diritto alle prestazioni i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) attivi nel settore delle manifestazioni se sono obbligatoriamente assicurati ai sensi della LAVS (lett. a); se la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19 (lett. abis); se subiscono una perdita di guadagno o salariale (lett. b) e se nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell’attività (lett. c).

 

                                         L’art. 4 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero delle indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).

 

                                         Ai sensi dell’art. 5 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3).

                                         Per l’art. 5 cpv. 2ter nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU 2021 5):

 

" Per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.”

 

                                         Ai sensi dell’art. 5 cpv. 2ter nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5, 109, 167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.

                                         Dal 1° luglio 2021 la norma prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

 

                                         Dal 1° luglio 2021 è inoltre in vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.

 

                                         Dal 17 febbraio 2022 l’art. 5 cpv. 2bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno prevede che ai lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis che hanno già percepito un’indennità in virtù della presente ordinanza nella versione in vigore fino al 16 settembre 2020 si applica la medesima base di calcolo.

                                         Per l’art. 5 cpv. 2ter dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, in vigore dal 17 febbraio 2022, per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

 

                                         L’art. 5 cpv. 2ter0 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17 febbraio 2022, prevede che se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.

 

                                         L’art. 11 cpv. 1 della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’in­dennità e incarica l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati.

                                         Il diritto all’indennità deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

 

                                         Secondo l’art. 8 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv. 1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

 

                                         Infine, l’art. 6 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17 febbraio 2022, prevede che, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il diritto a prestazioni arretrate si estingue alla fine del terzo mese dopo l’abrogazione delle disposizioni su cui si fonda.

 

                               2.2.   Nella Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020 (stato: 17 febbraio 2022), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 25 versioni, cfr. CIC versione 25, del 17 febbraio 2022; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).

 

                                         Il p.to 3.2.5, “Diritto derivante da una limitazione considerevole dell’attività lucrativa”, introdotto nella versione 8 della CIC, stato al 4 novembre 2020 e aggiornato successivamente, prevede:

 

" 1041.2  Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le

11/20    persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner registrati che lavorano nell’azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a livello cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono limitare considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi. Se l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di reddito si applica per analogia il N. 1067.

 

1041.3  L’attività è considerata aver subito una limitazione

03/21    considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019. Ai fini del confronto, la cifra d’affari media realizzata nel periodo di attività effettivo va calcolata su base mensile. Se l’attività è stata avviata prima del gennaio 2015, la cifra d’affari complessiva va divisa per 60, per determinare il valore mensile. L’avente diritto deve indicare la diminuzione della cifra d’affari e spiegare a quale provvedimento è dovuta. Per i diritti nati fino al 18 dicembre 2020 è decisiva una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55 per cento mentre per quelli nati dal 19 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la diminuzione deve essere pari almeno al 40 per cento.

 

1041.4  Se l’attività è stata avviata dopo il gennaio del 2015 ci si

11/20    basa sulla media a partire dall’avvio dell’attività fino al 2019

             Esempio

             In caso di avvio dell’attività nel giugno del 2016, la cifra d’affari viene divisa non per 60 bensì per 43 (mesi dal giugno 2016 al dicembre 2019).

 

1041.5  Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa nel

03/21    2020 o nel 2021 devono dimostrare in forma adeguata di aver registrato una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55, 40 o 30 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile di almeno tre mesi. Per avere diritto all’indennità devono aver registrato una cifra d’affari per almeno tre mesi. Per la determinazione della diminuzione della cifra d’affari fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.

 

1041.5a In caso di cambiamento di statuto giuridico (trasformazione

01/21b  di ditte individuali, società di persone o persone giuridiche), l’esame della riduzione della cifra d’affari, la verifica del diritto e il calcolo dell’indennità si basano unicamente sul nuovo statuto. I N. 1041.5 e 1041.6 sono applicabili per analogia.

 

1041.6  Se l’attività lucrativa è stata avviata meno di un anno fa, dopo

11/20    il 2019, il limite di reddito di 10 000 franchi va ridotto di conseguenza oppure il reddito va convertito in reddito annuo (cfr. N. 1067).

 

1041.7  Nel caso dei lavoratori indipendenti e delle persone in

11/20    posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro che hanno inizialmente esercitato la loro attività a titolo accessorio, per il calcolo della cifra d’affari media si considerano soltanto i periodi nei quali l’attività è stata esercitata a titolo principale. Se l’attività è stata esercitata a titolo accessorio fino al mese per il quale sussiste il diritto, è determinante la cifra d’affari effettiva di questa attività.

 

1041.8  Gli aventi diritto che, per il mese di dicembre, dimostrano di

12/20    aver avuto una diminuzione della cifra d’affari pari almeno il 40 per cento ma inferiore al 55 per cento, possono pretendere l’indennità a partire dal 19 dicembre 2020. Per determinare il calo della cifra d’affari si prende in considerazione l’intero mese. Coloro invece che, per il mese di dicembre, attestano una diminuzione della cifra d’affari di almeno il 55 per cento, hanno diritto all’indennità per l’intero mese di dicembre. (…)”

                                        

                                         Nella versione 21, stato 17 dicembre 2021, il numero 1041.5, è stato così modificato:

 

1041.5  Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa nel

12/21    2020, nel 2021 o nel 2022 devono dimostrare in forma adeguata di aver registrato una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55, 40 o 30 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile di almeno tre mesi. Per avere diritto all’indennità devono aver registrato una cifra d’affari per almeno tre mesi. Per la determinazione della diminuzione della cifra d’affari fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.”

 

                                         Per le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e coniugi o partner registrati che lavorano nell’azienda, esse prevedono invece che:

 

“1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul

11/20    reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067.

 

1069.2  Se l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il calcolo

11/20    dell’indennità ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre in caso di avvio dell’attività nel 2021, su quelli del 2021. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067. (…)”

 

                                         La medesima formulazione è stata ripresa nelle successive versioni dalla CIC del 17 novembre 2020, del 18 dicembre 2020, del 18 gennaio 2021, del 29 gennaio 2021 e del 24 febbraio 2021.

                                         Nella versione 14 del 19 marzo 2021 il punto 1069.1 è stato così modificato:

 

" (…)

1069.1  Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul

03/21    reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067. I giorni in cui le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati non hanno potuto conseguire alcun reddito o hanno potuto conseguire solo un reddito ridotto a causa di malattia, infortunio, disoccupazione o prestazioni di servizio secondo l’articolo 1a LIPG o per altri motivi non imputabili loro non vengono considerati. I N. 5008–5040 DIPG si applicano per analogia. (…)”

 

                                         Dal 1° luglio 2021 il marginale 1068 è stato abrogato, mentre è entrato in vigore il marginale 1065.2 del seguente tenore:

 

“1065.2 Per il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-

  07/21  rato d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019 (se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste prima del 1° luglio 2021. Se la decisione definitiva viene emanata dopo il 1° luglio 2021, vengono adeguate soltanto le indennità future.”

 

                                         Dal 1° settembre 2021 il marginale 1065.2 ha il seguente tenore:

 

“1065.2   Per il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-

  09/21  rato d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019 (se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste prima del 1° luglio 2021.

 

             Esempi

-       La decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata prima del 1° luglio 2021: l’indennità viene adeguata a partire dal 1° luglio 2021.

-       La decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata dopo il 1° luglio 2021: l’indennità viene adeguata secondo la nuova base di calcolo a partire dal primo giorno del mese in cui la decisione è stata emanata.”

 

                                         Il punto 5.4, persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e coniugi o partner registrato che lavorano nell’azienda, nella versione 8, del 4 novembre 2020, prevedeva:

 

" 1069.1  Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul

11/20    reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067.

 

1069.2  Se l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il calcolo

11/20    dell’indennità ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre in caso di avvio dell’attività nel 2021, su quelli del 2021. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067.

 

                                         Nella versione 14, stato 19 marzo 2021, è stato modificato il numero 1069.1, nei seguenti termini:

 

" 1069.1  Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul

03/21    reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067. I giorni in cui le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati non hanno potuto conseguire alcun reddito o hanno potuto conseguire solo un reddito ridotto a causa di malattia, infortunio, disoccupazione o prestazioni di servizio secondo l’articolo 1a LIPG o per altri motivi non imputabili loro non vengono considerati. I N. 5008–5040 DIPG si applicano per analogia.”

 

                                         La versione 21, stato 17 dicembre 2021, ha apportato un cambiamento al numero 1069.2:

 

“1069.2 Se l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il calcolo

12/21    dell’indennità ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre in caso di avvio dell’attività nel 2021, su quelli del 2021 e in caso di avvio dell’attività nel 2022, su quelli del 2022. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067.”

 

                                         Da rilevare infine che la versione 25, stato 17 febbraio 2022, ha apportato ulteriori modifiche alla CIC, qui tuttavia non applicabili.

 

                               2.3.   Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

 

                                         Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

                                         Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

                                         Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

 

                               2.4.   In concreto, la società ricorrente chiede che venga riconosciuto il diritto alle indennità giornaliere per i mesi da gennaio ad aprile 2021 in favore di RI 2, socio e gerente, sulla base del salario figurante nel contratto di lavoro, ossia fr. 48'000 lordi all’anno.

 

                                         La società è stata iscritta a registro di commercio il __________ 2016 con il nome di __________ (cfr. doc.  8 e doc. 6, pag. 3) e RI 2 ne è diventato socio e gerente dal 1° luglio 2020 (cfr. doc. 3 e estratto registro di commercio in internet).

                                         Da fine ottobre 2020 la società si chiama RI 1 ed ha il seguente scopo:

 

" __________.”

 

                                         Dall’allegato contratto di lavoro risulta che l’insorgente è stato assunto il 31 dicembre 2020 con effetto dal 1° gennaio 2021 quale investigatore con un salario di fr. 48'000 lordi all’anno (allegato doc. 3). La società è stata affiliata quale datrice di lavoro dal 1° novembre 2020 (doc. 5). Nella richiesta di affiliazione del 17 novembre 2020 figurava: “attività partirà nel 2021 al momento nessun salariato” (doc. 6).

 

                                         Il 17 giugno 2021 la ricorrente ha comunicato alla Cassa che RI 2 ha ritirato la società il 01.07.2020 “ma vista la situazione pandemica per l’anno 2020 non si è versato alcun tipo di salario” (doc. 7).

 

                                         Nella dichiarazione dei salari per l’anno 2020, per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 ottobre 2020 la società, in data 16 dicembre 2020, aveva indicato un salario di fr. 85'000 lordi a favore di __________, precedente socio (allegato doc. 7).

                                        

                                         Nella dichiarazione dei salari per il 2021, del 17 gennaio 2022, figura un salario in favore di RI 2 di fr. 48'000 per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 (doc. A4).

 

                                         Nella richiesta di prestazioni è stato indicato che la società, la cui attività è iniziata il __________ 2016, ha avuto una cifra d’affari di fr. 21'961.50 nel 2017, di fr. 122'277 nel 2018 e di fr. 24'484.95 nel 2019 (doc. 8). In tutti e quattro i mesi per i quali è chiesta l’indennità è invece stata dichiarata una cifra d’affari pari a fr. 0 (doc. 8). Alla questione di sapere a quali provvedimenti è dovuta la diminuzione della cifra d’affari, la società non ha risposto.

 

                                         Va infine ancora aggiunto che la ditta individuale __________ è stata radiata il __________ 2020 (cfr. estratto registro di commercio in internet) e che nel 2020 ha avuto un utile di fr. 16'614.53 mentre nel 2019 di fr. 53'660.69 (cfr. doc. B1 e B2).

 

                               2.5.   In concreto, conformemente a quanto già deciso in un caso analogo (cfr. STCA 42.2021.72 del 31 gennaio 2022; cfr. anche, per il passaggio contrario da attività salariata a attività indipendente: STCA 42.2021.20 del 18 maggio 2021), la decisione su opposizione emessa dalla Cassa va confermata poiché i ricorrenti non hanno comprovato che RI 2, socio e gerente della RI 1 e dunque persona in posizione analoga a quella di un datore di lavoro, ha subito una perdita salariale come richiesto dall’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.

 

                                         A questo proposito va rammentato che ai sensi dell’art. 2 cpv. 3bis lett. b dell’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro hanno diritto all’indennità, se, oltre a dover subire una limitazione considerevole della loro attività lucrativa, subiscono una perdita salariale.

 

                                         Per l’art. 5 cpv. 1 dell’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19), l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità.

                                         Il marginale 1069.1 della Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – prevede che per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il calcolo dell’indennità ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre in caso di avvio dell’attività nel 2021, su quelli del 2021. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067.

 

                                         Nel caso di specie RI 2 non ha conseguito alcun salario soggetto all’AVS nel 2020 per un’eventuale attività svolta per la RI 1 (fino a __________: __________).

 

                                         La società ricorrente evidenzia tuttavia che l’interessato ha iniziato la propria attività nel 2021, avendo sottoscritto un contratto di lavoro, il 31 dicembre 2020, con effetto dal 1° gennaio 2021, per un salario mensile lordo di fr. 4’000, ciò che permetterebbe di prendere in considerazione il reddito conseguito quell’anno.

 

                                         È vero che per il marginale 1069.2 CIC se l’attività è stata avviata nel corso del 2021, per il calcolo dell’indennità ci si basa sul reddito medio del 2021 indicato nei conteggi salariali.

 

                                         Tuttavia la società ricorrente è stata iscritta a registro di commercio il __________ 2016, con un altro nome, e dalla dichiarazione dei salari emerge che nel 2020, fino al __________, sono state versate delle retribuzioni per complessivi fr. 85'000 lordi in favore di __________ (allegato doc. 7), allorché RI 2 era già socio e gerente dal 1° luglio 2020.

                                         Inoltre il 17 giugno 2021 la ricorrente ha comunicato alla Cassa che RI 2 ha ritirato la società il 01.07.2020 “ma vista la situazione pandemica per l’anno 2020 non si è versato alcun tipo di salario” (doc. 7).

 

                                         L’attività della società ha pertanto già avuto inizio prima del 2021 (cfr., a proposito del concetto di avvio dell’attività, che va inteso non soltanto quale inizio dell’impresa formale, bensì quale inizio dell’attività commerciale vera e propria, la STCA 42.2021.39 del 16 agosto 2021, consid. 2.7 e 2.8; cfr. anche la STCA 42.2021.55-56 del 18 ottobre 2021, consid. 2.6).

 

                                         Di conseguenza occorre far capo ai dati del 2020, secondo i quali RI 2, malgrado fosse già socio e gerente della società dal 1° luglio 2020, non ha conseguito alcun salario.

 

                                         Per cui la circostanza che da gennaio 2021 l’interessato avrebbe potuto conseguire un salario, non è d’aiuto alla ricorrente per poter ottenere le chieste indennità (cfr. STCA 42.2021.72 del 31 gennaio 2022).

 

                                         Per quanto concerne la questione sollevata in sede ricorsuale secondo cui RI 2 ha continuato a svolgere la medesima attività già esercitata in precedenza con la ditta individuale quale indipendente, riprendendo i medesimi clienti, va rilevato che per il numero 1041.5a CIC, in caso di cambiamento di stato giuridico (trasformazione di ditte individuali, società di persone o persone giuridiche), l’esame della riduzione della cifra d’affari, la verifica del diritto e il calcolo dell’indennità si basa unicamente sul nuovo statuto.

 

                                         In concreto, a prescindere dalla questione di sapere se vi sia stata una trasformazione della ditta individuale __________ nella RI 1, va comunque rilevato come la società chieda indennità per un periodo (gennaio-aprile 2021) che non è stato preceduto da alcuna attività salariata da parte dell’insorgente e dunque non è stata comprovata alcuna perdita salariale.

 

                                         Va qui poi rilevato che i ricorrenti, nelle loro richieste di prestazioni, non hanno indicato a quali provvedimenti cantonali o federali sarebbe dovuta l’asserita diminuzione della cifra d’affari della società, che da gennaio ad aprile 2021 sarebbe stata pari a fr. 0 (cfr. doc. 8), ossia per quale motivo l’attività di investigatore (cfr. allegato doc. 3, contratto di lavoro) sarebbe stata limitata da misure federali o cantonali dovute alla pandemia (cfr. doc. 8, pag. 4, punto 3.2 e pag. 5). Anche per questo motivo non vi è alcun diritto alle indennità (cfr. art. 2 cpv. 3bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno per il quale hanno diritto alle prestazioni le persone in posizione assimilabile ai datori di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, […]).

 

                                         Quanto alla circostanza che in altri casi simili la Cassa avrebbe versato le indennità giornaliere per il coronavirus, va evidenziato da una parte che l’insorgente non apporta alcuna prova a sostegno della sua tesi e dall’altra che, in ogni caso, non può esserci uguaglianza di trattamento qualora vi sia un'applicazione illegale di norme giuridiche (cfr. STF 9C_561/2016 del 27 marzo 2017, consid. 7.2; STF del 16 maggio 2008, 8C_48/2008; cfr. anche STF del 4 giugno 2003, K 31/03).

 

                                         In queste condizioni la decisione su opposizione impugnata merita conferma.

 

                               2.6.   L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                         In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

                                         Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                         Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

 

                                         In concreto, il ricorso è del 28 febbraio 2022, per cui si applica la nuova disposizione legale.

 

                                         Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).

                                        

                                         Sul tema cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti